Causa C‑242/07 P

Regno del Belgio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Termine di ricorso — Art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale — Originale dell’atto introduttivo depositato fuori termine — Irricevibilità — Nozione di “errore scusabile” — Nozione di “caso fortuito”»

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 8 novembre 2007 

Massime dell’ordinanza

1.     Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Nozione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)

2.     Procedura — Motivazione delle sentenze — Portata

3.     Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Errore scusabile — Nozione

4.     Procedura — Termini di ricorso — Ricorso presentato mediante telefax — Termine per depositare l’originale firmato

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 6)

5.     Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Regolarizzazione — Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 6)

1.     Si può derogare all’applicazione delle norme comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto l’applicazione rigida delle stesse norme risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

Le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano entrambe un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’operatore deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti. Non tocca al Tribunale rimediare alla mancanza di diligenza di un ricorrente.

(v. punti 16-17, 23)

2.     L’obbligo posto a carico del Tribunale di motivare le proprie sentenze non può essere interpretato nel senso che esso doveva rispondere dettagliatamente a ciascun argomento fatto valere dal ricorrente, specialmente se tale argomento non aveva un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non era fondato su elementi di prova circostanziati.

(v. punti 20, 34)

3.     La piena conoscenza del carattere definitivo di una decisione nonché del termine di ricorso applicabile ai sensi dell’art. 230 CE non esclude, di per sé, che un singolo possa invocare un errore scusabile idoneo a giustificare la tardività del suo ricorso, poiché un errore del genere può verificarsi, in particolare, quando l’istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale da generare, da solo o in misura determinante, una confusione ammissibile in un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto.

(v. punto 29)

4.     Il testo stesso dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale non lascia a quest’ultimo alcun potere discrezionale per l’applicazione di tale norma. La possibilità per il ricorrente di avvalersi, ai fini del rispetto delle norme di procedura, della data di ricevimento di un fax da parte della cancelleria del Tribunale è subordinata alla condizione che l’originale firmato dell’atto di cui una copia è stata inviata in tale forma pervenga alla detta cancelleria nei dieci giorni successivi. Inoltre, quando il fax viene ricevuto più di dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale, le disposizioni dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale non hanno l’effetto di prorogare tale termine.

In tale situazione, uno Stato membro non può invocare una violazione del principio di proporzionalità, dal momento che l’irricevibilità del ricorso trova la propria origine nella mancanza di diligenza di tale Stato membro nel far pervenire alla cancelleria del Tribunale l’originale firmato dell’atto introduttivo nel termine del ricorso giurisdizionale, e non nel modo in cui il Tribunale ha applicato l’art. 43, n. 6, del proprio regolamento di procedura, norma che ha introdotto in tale regolamento le tecniche di comunicazione moderne, e di cui una delle condizioni di applicazione non è stata rispettata.

(v. punti 38-40)

5.     Se è vero che il ricorrente dispone, ai sensi dell’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, della possibilità di regolarizzare il proprio atto introduttivo, in particolare inviando gli allegati mancanti, tale regolarizzazione è tuttavia possibile solo qualora, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale, sia soddisfatta la condizione essenziale per adire il Tribunale, cioè il deposito del ricorso. Infatti, il ricorso costituisce l’atto introduttivo del procedimento nel quale le parti sono tenute a definire l’oggetto della controversia e rispetto al quale gli allegati hanno solo funzione probatoria e strumentale. Pertanto, il deposito degli allegati non può essere considerato equivalente a un deposito parziale del ricorso.

(v. punto 41)







ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

8 novembre 2007 (*)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Termine di ricorso – Art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale – Originale dell’atto introduttivo depositato fuori termine – Irricevibilità – Nozione di “errore scusabile”– Nozione di “caso fortuito”»

Nel procedimento C‑242/07 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 16 maggio 2007,

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti J.-P. Buyle e C. Steyaert, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Flynn e dalla sig.ra A. Steiblytė, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. K. Schiemann, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dal sig. P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1       Con il proprio ricorso, il Regno del Belgio chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 marzo 2007, causa T‑5/07, Belgio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 18 ottobre 2006, che ha negato il rimborso della somma versata dallo stesso in via principale e degli interessi creditori del Fondo sociale europeo (in prosieguo: la «decisione controversa»), essendo stato il ricorso proposto fuori termine e non costituendo le circostanze invocate un caso fortuito ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 53 dello Statuto stesso.

 Fatti e ordinanza impugnata

2       Risulta dall’ordinanza impugnata che il Regno del Belgio ha ricevuto notifica della decisione controversa il 19 ottobre 2006, e che il suo termine per proporre un ricorso per l’annullamento della stessa ai sensi dell’art. 230 CE sarebbe scaduto il 2 gennaio 2007.

3       Il 21 dicembre 2006 il Regno del Belgio ha fatto pervenire via fax alla cancelleria del Tribunale una copia dell’atto introduttivo firmata e accompagnata da allegati. Ai sensi dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, tale data poteva essere presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali purché l’originale firmato dell’atto fosse depositato nella cancelleria del Tribunale entro i dieci giorni successivi.

4       Ebbene, risulta dall’ordinanza impugnata che solo gli allegati originali sono stati ricevuti dal Tribunale il 27 dicembre 2006, mentre l’originale firmato dell’atto introduttivo, spedito per errore all’ambasciata del Belgio a Lussemburgo per via diplomatica, è pervenuto in cancelleria solo il 5 gennaio 2007.

5       Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha pertanto affermato che, non avendo il Regno del Belgio fatto pervenire l’originale firmato dell’atto introduttivo nei dieci giorni successivi all’invio di copia dello stesso via fax, poteva essere presa in considerazione, ai fini del rispetto dei termini di ricorso, soltanto la data di deposito dell’originale firmato dell’atto introduttivo, cioè il 5 gennaio 2007. Di conseguenza, il Tribunale ha considerato il ricorso come depositato tardivamente.

6       Con lettera del 2 febbraio 2007 il Regno del Belgio ha tuttavia sostenuto l’esistenza di un errore scusabile per poter derogare al termine in esame, invocando altresì il caso fortuito ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

7       Tale Stato membro ha sostenuto, nella citata lettera, che i suoi uffici avevano dimostrato la necessaria diligenza inviando via fax copia dell’atto introduttivo firmato ben prima della data di scadenza del termine per il ricorso, e che gli stessi avevano potuto rendersi conto del problema nell’invio dell’atto originale solo quando lo stesso è stato loro segnalato dalla cancelleria del Tribunale, in data 5 gennaio 2007. Detto Stato ha inoltre affermato che non può essere considerato nullo un atto introduttivo firmato inviato via fax solo perché l’originale non sarebbe pervenuto nel termine di dieci giorni.

8       Nell’ordinanza impugnata il Tribunale, dopo aver ricordato la giurisprudenza comunitaria sulla nozione di caso fortuito, ha ritenuto che il deposito tardivo dell’originale dell’atto trovasse la propria causa nel fatto che il ministero interessato aveva inviato lo stesso all’ambasciata belga a Lussemburgo, la quale lo aveva depositato nella cancelleria del Tribunale solo il 5 gennaio 2007. Il Tribunale ha altresì considerato che non fosse stato presentato alcun altro elemento per dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali o di eventi anormali, esterni alle istituzioni del Regno del Belgio e posti all’origine del presunto caso fortuito. Esso ha infine affermato, quanto all’errore scusabile la cui esistenza era affermata da tale Stato membro, che vicende relative al funzionamento degli uffici del ricorrente non potevano, di per sé, conferire un carattere scusabile all’errore così commesso.

 Sull’impugnazione

9       Nel suo ricorso, a sostegno del quale fa valere quattro motivi, il Regno del Belgio chiede che la Corte voglia:

–       annullare l’ordinanza impugnata;

–       considerare ricevibile il suo ricorso per l’annullamento della decisione controversa, accogliendo le conclusioni da esso presentate dinanzi al Tribunale;

–       se necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la decisione nel merito;

–       condannare la Commissione alle spese sia del procedimento di impugnazione che di quello di primo grado.

10     La Commissione delle Comunità europee chiede il rigetto del ricorso e la condanna del Regno del Belgio alle spese.

11     Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata.

 Sul primo motivo, relativo ad un difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata

 Argomenti delle parti

12     Il Regno del Belgio contesta al Tribunale di avere riprodotto la giurisprudenza comunitaria senza indicare, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, per quale motivo non abbia dedotto, dalle circostanze della fattispecie, l’esistenza di un caso fortuito o di un errore scusabile.

13     Esso ritiene, in particolare, che il Tribunale si sia rifiutato di riconoscere l’esistenza di un caso fortuito limitandosi a rilevare l’errore commesso dai suoi uffici ed affermando, erroneamente, che nessun altro elemento sarebbe stato proposto dal Regno del Belgio. Pertanto, il Tribunale non avrebbe in particolare spiegato per quale ragione esso non abbia dedotto l’esistenza di un caso fortuito da taluni elementi fatti valere, come la circostanza che uno degli agenti ministeriali belgi, incaricato della causa C‑227/06 pendente dinanzi alla Corte, avrebbe avuto, intorno al 27 dicembre 2006, un contatto telefonico con la cancelleria della Corte, che gli avrebbe confermato l’avvenuto ricevimento di due buste e lo avrebbe rassicurato sul fatto che tutto era in ordine, nonché la circostanza che il Tribunale abbia segnalato solo il 5 gennaio 2007 il mancato ricevimento dell’atto introduttivo originale insieme agli allegati effettivamente ricevuti il 27 dicembre 2006.

14     Per quanto riguarda l’errore scusabile, il Regno del Belgio ritiene che il Tribunale non abbia spiegato per quale ragione la circostanza eccezionale ed inedita dovuta al fatto che l’originale del ricorso, a differenza degli allegati, non era pervenuto nei termini in cancelleria non consentisse di affermare, nella fattispecie, l’esistenza di un errore scusabile. Di conseguenza, il Tribunale sarebbe altresì venuto meno all’obbligo di motivazione su tale punto.

15     La Commissione sostiene, da parte sua, che l’ordinanza è stata sufficientemente motivata e consente al Regno del Belgio di conoscere i motivi per i quali il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

 Giudizio della Corte

16     Si deve ricordare che la Corte ha affermato ripetutamente che si può derogare all’applicazione delle norme comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto l’applicazione rigida delle stesse norme risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v. in tal senso, in particolare, sentenza 26 novembre 1985, causa 42/85, Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. 3749, punto 10, nonché ordinanze 5 febbraio 1992, causa C‑59/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑525, punto 8, e 7 maggio 1998, causa C‑239/97, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑2655, punto 7).

17     La Corte ha altresì avuto occasione di precisare che le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’operatore deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I‑5619, punto 32).

18     Nel presente caso il Tribunale, dopo aver ricordato tale giurisprudenza, ha osservato, al punto 16 dell’ordinanza impugnata, che il deposito tardivo dell’originale dell’atto introduttivo derivava dalla circostanza che il Regno del Belgio aveva inviato l’originale per via diplomatica.

19     Quanto agli altri elementi fatti valere dal Regno del Belgio, si deve innanzi tutto rilevare che quest’ultimo richiama per la prima volta, in sede di impugnazione, un presunto colloquio telefonico con la cancelleria della Corte in cui sarebbe stato confermato che tutto era in ordine. È sufficiente a tale proposito osservare che, dal momento che tale circostanza non è stata richiamata dinanzi al Tribunale, non è possibile contestare a quest’ultimo di non averla inserita nella motivazione dell’ordinanza impugnata.

20     Quanto poi al fatto che la cancelleria ha indicato solo il 5 gennaio 2007 che l’originale dell’atto introduttivo non era ad essa pervenuto, si deve ricordare che l’obbligo del Tribunale di motivare le proprie sentenze non può essere interpretato nel senso che esso impone di rispondere dettagliatamente a ciascun argomento invocato dal ricorrente, in particolare qualora lo stesso non sia sufficientemente chiaro e preciso e non si fondi su elementi di prova circostanziati (v., in tal senso, sentenza 11 gennaio 2007, causa C‑404/04 P, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

21     Nel presente caso si deve rilevare che, sebbene sia stato affermato, nella lettera del 2 febbraio 2007 citata supra, che il fatto che la cancelleria non abbia immediatamente accusato ricevuta dell’invio del Regno del Belgio era un elemento relativo a circostanze esterne, tale Stato membro non ha tuttavia in alcun modo tentato di specificare tale affermazione in modo da conferire ad essa un carattere sufficientemente chiaro e preciso, così da poterne valutare l’eventuale rilievo per pronunciarsi sull’esistenza di un presunto caso fortuito.

22     In tali circostanze si deve riconoscere che il Tribunale ha potuto, senza violare l’obbligo di motivazione, affermare, al punto 16 dell’ordinanza impugnata, che non era stato apportato alcun altro elemento per dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali o di eventi anormali esterni alle istituzioni del Regno del Belgio e all’origine del presunto caso fortuito.

23     In ogni caso, il Regno del Belgio non può sostenere di essere stato informato in ritardo, da parte della cancelleria del Tribunale, relativamente al problema nell’invio dell’atto introduttivo originale, poiché spetta al solo ricorrente seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (v., in tal senso, sentenza Bayer/Commissione, cit., punto 32) e, di conseguenza, non tocca al Tribunale rimediare alla mancanza di diligenza di un ricorrente.

24     Per quanto riguarda infine la circostanza che l’originale dell’atto introduttivo non è pervenuto nei termini previsti alla cancelleria del Tribunale, mentre gli allegati sono stati depositati nei termini previsti per il ricorso giurisdizionale, è sufficiente constatare che, nella citata lettera del 2 febbraio 2007, il Regno del Belgio non ha tentato di spiegare per quale ragione tale circostanza avrebbe un carattere eccezionale, tale da produrre un errore scusabile.

25     Si deve peraltro aggiungere che una simile circostanza non è, in ogni caso, né eccezionale nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali né, nel presente caso, esterna alle istituzioni del Regno del Belgio.

26     Sulla base di quanto precede, il primo motivo deve dunque essere respinto, in quanto manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto nell’applicazione della nozione di errore scusabile

 Argomenti delle parti

27     Secondo il Regno del Belgio, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, al punto 18 dell’ordinanza impugnata, che vicende legate al funzionamento dei suoi uffici non potevano, di per sé sole, conferire un carattere scusabile all’errore commesso.

28     La Commissione ritiene che il Tribunale si sia fedelmente attenuto alla giurisprudenza comunitaria e che correttamente abbia concluso, al citato punto 18, che lo Stato membro interessato non può invocare un malfunzionamento della propria organizzazione interna per dimostrare il carattere scusabile dell’errore che ha potuto essere commesso nella fattispecie.

 Giudizio della Corte

29     Si deve ricordare che la piena conoscenza del carattere definitivo di una decisione nonché del termine di ricorso applicabile ai sensi dell’art. 230 CE non esclude, di per sé, che un singolo possa invocare un errore scusabile idoneo a giustificare la tardività del suo ricorso, poiché, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza Bayer/Commissione, cit., punto 26), un errore del genere può verificarsi, in particolare, quando l’istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (sentenza della Corte 15 maggio 2003, causa C‑193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, Racc. pag. I‑4837, punto 24).

30     Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha correttamente applicato la citata giurisprudenza. Infatti, dopo avere rilevato, al punto 16 di tale ordinanza, che il deposito tardivo del ricorso era la conseguenza di un malfunzionamento degli uffici del ministero interessato, il Tribunale ha potuto correttamente affermare che, nella fattispecie, in mancanza di altri elementi, le questioni legate al funzionamento degli uffici del Regno del Belgio non potevano di per sé conferire un carattere scusabile all’errore così commesso, poiché, nella fattispecie, tale errore corrispondeva precisamente ad una mancanza di diligenza di tali uffici.

31     Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto, in quanto manifestamente infondato.

 Sul terzo motivo, fondato su un errore di diritto o un difetto di motivazione conseguente al fatto che il Tribunale avrebbe omesso di valutare un argomento

 Argomenti delle parti

32     Il Regno del Belgio sostiene che il Tribunale non ha esaminato l’argomento, che esso avrebbe sollevato nella propria lettera del 2 febbraio 2007, secondo il quale il fatto di sanzionare con la nullità dell’atto introduttivo il mancato rispetto del termine di dieci giorni per far pervenire alla cancelleria del Tribunale l’originale firmato dell’atto stesso darebbe prova di un eccessivo rigore procedurale, in contraddizione con l’attuale evoluzione dei mezzi di comunicazione, rispecchiata in particolare nella normativa relativa al quadro comunitario per le firme elettroniche.

 Giudizio della Corte

33     Nel presente caso, dal momento che la data di ricevimento del fax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto delle norme processuali, poteva essere validamente considerata solo la data di deposito dell’originale dell’atto introduttivo in cancelleria. Poiché quest’ultima data si colloca al di là del termine imposto al Regno del Belgio per la proposizione del ricorso, il Tribunale poteva solo concludere non nel senso della nullità dell’atto introduttivo come sostiene tale Stato membro, ma nel senso dell’irricevibilità del ricorso, a causa del deposito tardivo.

34     In realtà, leggendo la lettera del 2 febbraio 2007, tale presunto argomento del ricorrente sembra più che altro una critica generale delle norme previste dal regolamento di procedura, alle quali il Tribunale è tuttavia obbligato a dare rigorosa applicazione, come si è ricordato al punto 16 della presente ordinanza. L’obbligo posto a carico del Tribunale di motivare le proprie sentenze non può essere interpretato nel senso che esso dovesse rispondere dettagliatamente a ciascun argomento fatto valere dal ricorrente, specialmente se tali argomenti non avevano un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non erano fondati su elementi di prova circostanziati (v. sentenze 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I‑1611, punto 121, e 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑8461, punto 81).

35     Il terzo motivo deve pertanto essere respinto, in quanto manifestamente infondato.

 Sul quarto motivo, fondato su una violazione del principio di proporzionalità

 Argomenti delle parti

36     Il Regno del Belgio sostiene che l’irricevibilità prevista per un atto introduttivo nel caso in cui l’originale dello stesso non pervenga alla cancelleria del Tribunale nei dieci giorni successivi all’invio di copia per fax avvenuto nei termini di cui all’art. 230 CE costituisce una violazione del principio di proporzionalità. In mancanza di una necessità imperativa connessa alla certezza del diritto, il rispetto di tale principio imporrebbe di non dichiarare irricevibile un atto introduttivo pervenuto via fax nel termine di ricorso previsto dal Trattato CE, purché esso sia depositato nei dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per il deposito via fax dell’atto stesso. Inoltre, il ricorso originale avrebbe potuto considerarsi parzialmente depositato nei termini nella cancelleria del Tribunale, poiché gli allegati originali erano a questa effettivamente pervenuti il 27 dicembre 2006.

37     La Commissione ritiene il presente motivo irricevibile, poiché esso intende in realtà mettere in discussione la legittimità dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale. Secondo la Commissione, il Regno del Belgio non può validamente sostenere, in via incidentale, l’illegittimità di una norma del regolamento di procedura del Tribunale che esso avrebbe potuto validamente impugnare entro un termine di due mesi ai sensi dell’art. 230 CE. In via subordinata essa ritiene il motivo infondato, in quanto il legislatore comunitario non ha inteso né autorizzare né obbligare il Tribunale a valutare caso per caso la proporzionalità di un’irricevibilità fatta valere in una situazione come quella della presente causa.

 Giudizio della Corte

38     Il testo stesso dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale non lascia a quest’ultimo alcun potere discrezionale per l’applicazione di tale norma. La possibilità per il ricorrente di avvalersi, ai fini del rispetto delle norme di procedura, della data di ricevimento di un fax da parte della cancelleria del Tribunale è subordinata alla condizione che l’originale firmato dell’atto di cui una copia è stata inviata in tale forma pervenga alla cancelleria nei dieci giorni successivi.

39     Inoltre, quando, come nella fattispecie, il fax viene ricevuto più di dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale, le disposizioni dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale non hanno l’effetto di prorogare tale termine (ordinanza della Corte 18 gennaio 2005, causa C‑325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, Racc. pag. I‑403, punto 18).

40     In tale situazione il Regno del Belgio non può invocare una violazione del principio di proporzionalità, dal momento che, come il Tribunale ha rilevato nell’ordinanza impugnata, l’irricevibilità del ricorso trova la propria origine nella mancanza di diligenza di tale Stato membro nel far pervenire alla cancelleria del Tribunale l’originale firmato dell’atto introduttivo nel termine del ricorso giurisdizionale, e non nel modo in cui il Tribunale ha applicato l’art. 43, n. 6, del proprio regolamento di procedura, norma che ha introdotto in tale regolamento le tecniche di comunicazione moderne sulla base di modifiche disposte dal Tribunale, di concerto con la Corte di giustizia e con l’approvazione unanime del Consiglio, espressa nella sua decisione 6 dicembre 2000 (GU L 322, pag. 4), una delle cui condizioni di applicazione non è stata qui rispettata.

41     Infine, il Regno del Belgio non può sostenere che il suo atto introduttivo originale era stato parzialmente depositato nei termini dal momento che gli allegati originali erano effettivamente pervenuti alla cancelleria del Tribunale. Infatti, se è vero che il ricorrente dispone, ai sensi dell’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, della possibilità di regolarizzare il proprio atto introduttivo, in particolare inviando gli allegati mancanti, tale regolarizzazione è tuttavia possibile solo qualora, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale, sia soddisfatta la condizione essenziale per adire il Tribunale, cioè il deposito del ricorso. Infatti, il ricorso costituisce l’atto introduttivo del procedimento nel quale le parti sono tenute a definire l’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze della Corte 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 3, e 6 aprile 2000, causa C‑256/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑2487, punto 31) e rispetto al quale gli allegati hanno solo funzione probatoria e strumentale (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 99). Pertanto, il deposito degli allegati non poteva essere considerato equivalente a un deposito parziale del ricorso.

42     Di conseguenza il quarto motivo deve essere respinto, in quanto manifestamente infondato.

43     Sulla base di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto, in quanto manifestamente infondato.

 Sulle spese

44     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 del regolamento stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.