SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
11 settembre 2007
Causa C-227/04 P
Marie-Luise Lindorfer
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione – Funzionari – Trasferimento dei diritti a pensione – Attività lavorative precedenti all’entrata in servizio presso le Comunità – Calcolo delle annualità – Art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Principio di non discriminazione – Principio della parità di trattamento»
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 marzo 2004, causa T-204/01, Lindorfer/Consiglio (Racc. FP pagg. I-A-83 e II‑361).
Decisione: Annullamento parziale della sentenza e rigetto dell’impugnazione quanto al resto.
Massime
1. Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario
(Statuto dei funzionari, art. 1 bis, n. 1; allegato VIII, art. 11, n. 2)
2. Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario
(Statuto dei funzionari, art. 77; allegato VIII, artt. 2, 5 e 11, n. 2)
3. Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario
(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, n. 2)
1. L’uso di fattori differenziati a seconda del sesso ai fini del calcolo degli abbuoni di annualità in caso di trasferimento al regime comunitario dei diritti a pensione maturati da un funzionario per le attività lavorative precedenti alla sua entrata in servizio presso le Comunità costituisce una discriminazione fondata sul sesso non giustificata dalla necessità di garantire una sana gestione del regime pensionistico comunitario. Infatti, da un lato, l’art. 1 bis, n. 1, dello Statuto prevede che i funzionari abbiano diritto, nell’applicazione dello Statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento al sesso e, dall’altro, il livello identico dei contributi prelevati sulla retribuzione dei funzionari di sesso maschile e dei funzionari di sesso femminile non rimette in discussione la sana gestione finanziaria del regime pensionistico, poiché il fatto che il medesimo equilibrio possa essere conseguito con valori attuariali «unisex» per il calcolo degli abbuoni di annualità è dimostrato anche dalla circostanza che le istituzioni hanno deciso di utilizzare successivamente valori del genere.
2. Un funzionario che entra in servizio presso un’istituzione comunitaria dopo aver versato contributi per un certo periodo a un regime pensionistico nazionale non si trova in una situazione paragonabile a quella di un funzionario assunto all’inizio della sua carriera professionale e che ha versato sin da allora contributi al regime pensionistico comunitario attraverso prelievi sulla retribuzione, e quindi non può sostenere di aver subito un trattamento diverso rispetto a quest’ultimo. Infatti, mentre l’importo della pensione del funzionario assunto all’inizio della carriera professionale non è affatto determinato dall’importo totale dei prelievi effettuati durante gli anni di servizio, posto che dipende, da un lato, dal compimento, da parte del funzionario, della sua carriera presso le Comunità, rispecchiata nella sua ultima retribuzione e, dall’altro, dalla durata del suo servizio presso le Comunità, l’importo della pensione del funzionario che ha versato contributi ad un regime di pensione nazionale prima di entrare in servizio presso le Comunità è definito dalla sua ultima retribuzione e dalla durata della sua attività al servizio delle Comunità, cui si aggiungono delle annualità determinate in funzione del capitale conferito al momento del trasferimento dei diritti pensionistici precedentemente maturati. Orbene, una somma di denaro con cui tale funzionario contribuisce al bilancio comunitario e un periodo di tempo consacrato al servizio delle istituzioni comunitarie non costituiscono valori comparabili.
3. Le Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale quando definiscono gli elementi del sistema di conversione in una moneta unica degli importi trasferiti in altre valute da parte delle casse pensionistiche nazionali a titolo di diritti a pensione maturati dai funzionari prima della loro entrata in servizio presso le Comunità.