Causa C-80/06

Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi

contro

Ecorad Srl

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Novara)

«Direttiva 89/106/CE — Prodotti da costruzione — Procedura di attestato di conformità — Decisione 1999/93/CE della Commissione — Effetto diretto orizzontale — Esclusione»

Conclusioni dell’avvocato generale C. Trstenjak, presentate il 29 marzo 2007 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 giugno 2007 

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti da costruzione — Direttiva 89/106

(Art. 249 CE; direttiva del Consiglio 89/106, art. 13, n. 4; decisione della Commissione 1999/93, artt. 2-4 e allegati II e III)

Un singolo non può far valere, nell’ambito di una controversia per responsabilità contrattuale che lo vede opposto ad un altro singolo, la violazione da parte di quest’ultimo degli artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione 1999/93, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori.

Infatti, la decisione 1999/93 è stata adottata ai sensi dell’art. 13, n. 4, della direttiva 89/106 ed è rivolta agli Stati membri. Essa costituisce un atto di portata generale che precisa i tipi di procedure di attestazione di conformità rispettivamente applicabili a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori e conferisce mandato al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/Cenelec) di specificarne il contenuto nelle norme armonizzate pertinenti che saranno poi destinate ad essere trasposte dagli organismi di normalizzazione di ciascuno Stato membro. A norma dell’art. 249 CE, la decisione 1999/93 è quindi unicamente vincolante per gli Stati membri, che, ai sensi dell’art. 4, ne sono i soli destinatari.

(v. punti 21-22 e dispositivo)








SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 giugno 2007 (*)

«Direttiva 89/106/CE – Prodotti da costruzione – Procedura di attestato di conformità – Decisione 1999/93/CE della Commissione – Effetto diretto orizzontale – Esclusione»

Nel procedimento C‑80/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Novara, con decisione 5 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2006, nella causa

Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi

contro

Ecorad Srl,

con l’intervento di:

Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamento,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 gennaio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi e l’Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamento, dagli avv.ti F. Capelli e M. Ughetta;

–       per la Ecorad Srl, dall’avv. E. Adobati;

–       per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dalle sigg.re D. Recchia e D. Lawunmi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 marzo 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, sull’invocabilità e sulla validità degli artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione della Commissione 25 gennaio 1999, 1999/93/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (GU L 29, pag. 51).

2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi (in prosieguo: la «Carp») e la Ecorad Srl (in prosieguo: la «Ecorad»), controversia vertente sull’esecuzione di un contratto di vendita di porte munite di maniglioni detti «antipanico».

 Contesto normativo

 La direttiva 89/106/CEE

3       La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE (GU L 220, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/106»), mira, in particolare, ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti da costruzione. Essa si applica, in forza del suo art. 1, n. 1, ai materiali da costruzione nella misura in cui valgono per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all’art. 3, n. 1, della stessa direttiva.

4       L’art. 4, n. 2, di tale direttiva prevede che gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati di soddisfare i summenzionati requisiti essenziali, qualora questi prodotti rechino il marchio «CE». Tale marchio attesta che i detti prodotti sono conformi vuoi alle norme nazionali che hanno trasposto le norme armonizzate, vuoi ad un benestare tecnico europeo o alle specificazioni tecniche nazionali di cui al paragrafo 3 di tale articolo nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate.

5       L’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 89/106 prevede che gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l’immissione sul mercato o l’utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della detta direttiva.

6       Ai sensi dell’art. 13, n. 1, della direttiva 89/106, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è responsabile dell’attestato di conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica definita all’articolo 4 della detta direttiva. Il n. 2 di tale articolo prevede che i prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di conformità con le specificazioni tecniche. La conformità è stabilita mediante prova o altre verifiche in base alle specificazioni tecniche, conformemente all’allegato III.

7       L’art. 13, nn. 3 e 4, della direttiva 89/106 dispone:

«3.       L’attestato di conformità di un prodotto presuppone che:

a)      il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche ovvero

b)      per taluni prodotti menzionati nelle relative specificazioni tecniche, un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica.

4.       La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 19, sceglie la procedura di cui al paragrafo 3 per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati conformemente alle precisazioni di cui all’allegato III, in base:

a)      all’importanza che riveste il prodotto rispetto ai requisiti essenziali ed in particolare rispetto a quelli in materia di salute e di sicurezza;

b)      alla natura del prodotto;

c)      all’influenza della variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua destinazione;

d)      ai potenziali difetti della fabbricazione del prodotto.

In ogni caso si sceglie la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza.

La procedura così fissata è indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche o nella pubblicazione delle stesse».

8       L’art. 14 della direttiva 89/106 recita:

«1.       Conformemente all’allegato III le procedure di cui sopra comportano:

a)       nel caso dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), il rilascio di una dichiarazione di conformità per un prodotto da parte del fabbricante o del suo mandatario ovvero,

b)       nel caso dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), il rilascio da parte di un organismo di certificazione di un certificato di conformità per un sistema di controllo e di verifica della produzione per il prodotto stesso.

Le modalità di applicazione delle procedure di attestato di conformità sono riportate nell’allegato III.

2.       La dichiarazione di conformità del fabbricante o il certificato di conformità danno al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità il diritto di apporre il marchio CE sul prodotto stesso, su un’etichetta ad esso applicata, sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. II modello del marchio CE di conformità e le modalità d’impiego relative a ciascuna procedura dell’attestato di conformità figurano nell’allegato III».

 La decisione 1999/93

9       La Commissione ha adottato la decisione 1999/93 al fine di precisare le procedure di attestazione della conformità di porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori.

10     In forza dell’art. 1 di tale decisione, i prodotti e i gruppi di prodotti di cui all’allegato I della decisione stessa sono sottoposti ad una procedura per l’attestazione di conformità che si fonda su un sistema di controllo della produzione in fabbrica sotto l’unica responsabilità del fabbricante. L’art. 2 di tale decisione prevede che la conformità dei prodotti di cui all’allegato II viene attestata non solo in base a tale sistema di controllo ma altresì in base a una procedura secondo la quale un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

11     L’allegato II della decisione 1999/93 riguarda i prodotti seguenti:

«Porte e portoni (con o senza accessori):

–       per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza.

(...)

Accessori per porte e portoni:

–       per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza».

12     L’art. 3 della decisione 1999/93 prevede che la procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato III della detta decisione è indicata nei mandati per le specifiche tecniche europee. Tale allegato III conferisce mandato al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/Cenelec) di specificare, nell’ambito delle norme armonizzate pertinenti, i sistemi di attestazione di conformità. Per le porte, i portoni e i relativi accessori destinati a limitare la propagazione del fumo/fuoco e alle uscite di sicurezza, l’allegato III della decisione 1999/93 impone così il ricorso alla procedura di attestazione di conformità, da parte di un organismo di certificazione riconosciuto, considerata al punto 2, lett. i), dell’allegato III della direttiva 89/106.

13     È pacifico che alla data dei fatti della causa principale non esistevano ancora norme armonizzate relative alle porte esterne atte a ricevere maniglioni antipanico.

 La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

14     La Ecorad ordinava alla Carp, nel corso del mese di aprile 2005, la fornitura e la posa di tre porte esterne munite di maniglioni antipanico. A seguito dell’installazione della prima di queste, la Ecorad riteneva, nel maggio 2005, che il prodotto installato non fosse conforme alla normativa comunitaria, dato che la Carp non disponeva di un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione riconosciuto di cui alla decisione 1999/93 (o «sistema di certificazione n. 1»). Di conseguenza, la Ecorad rifiutava di adempiere i propri obblighi contrattuali.

15     La Carp adiva quindi il Tribunale ordinario di Novara al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. Nell’ambito di tale controversia, la Ecorad si basa sulla non conformità della cosa venduta alla normativa comunitaria e fa valere, al riguardo, l’inosservanza da parte della Carp delle disposizioni della decisione 1999/93.

16     Nella sua ordinanza di rinvio, il Tribunale ordinario di Novara ritiene che la controversia richieda l’interpretazione della decisione 1999/93 e si pone la questione della validità di quest’ultima, qualora essa sia direttamente applicabile.

17     Alla luce di quanto sopra il Tribunale ordinario di Novara ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se l’art. 2, l’art. 3, l’allegato II e l’allegato III della decisione 1999/93/CE debbano essere interpretati nel senso di escludere che le porte destinate ad essere equipaggiate con i maniglioni antipanico possano essere costruite da operatori (serramentisti) sprovvisti dei requisiti richiesti dal sistema di attestazione di conformità n. 1.

2)       In caso di soluzione affermativa al quesito n. 1, se le prescrizioni contenute nell’art. 2, nell’art. 3, nell’allegato II e nell’allegato III della decisione 1999/93/CE, indipendentemente dall’adozione delle norme tecniche da parte del Comitato europeo di normazione (CEN), siano giuridicamente vincolanti, fin dalla data di entrata in vigore della predetta decisione, per quanto riguarda il tipo di procedura di attestazione di conformità che deve essere osservata dai costruttori (serramentisti) per porte destinate ad essere equipaggiate con maniglioni antipanico.

3)       Se l’art. 2, l’art. 3, l’allegato II e l’allegato III della decisione 1999/93/CE debbano essere considerati invalidi per contrasto con il principio di proporzionalità nella parte in cui impongono a tutti i produttori di osservare la procedura di attestazione di conformità n. 1 per poter marchiare CE le proprie porte dotate di maniglioni antipanico (conferendo al CEN il mandato di adottare le relative norme tecniche)».

 Sulle questioni pregiudiziali

18     L’esame delle questioni prima e terza, rispettivamente relative all’interpretazione e alla validità della decisione 1999/93, presuppone che sia stata preliminarmente risolta in senso affermativo la seconda questione con cui il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se tale decisione produca effetti giuridicamente vincolanti. Si deve tuttavia verificare innanzi tutto se tale decisione possa essere fatta valere in una controversia tra singoli.

19     Su questo punto, la Carp ritiene che la decisione 1999/93 non produca attualmente nei suoi confronti effetti giuridicamente vincolanti, in quanto essa non ne è la destinataria. La Ecorad ritiene, al contrario, di aver diritto di avvalersene nella causa principale.

20     A questo proposito, e senza che sia necessario esaminare preliminarmente la validità della decisione 1999/93, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una direttiva non può di per sé stessa creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Ne consegue che anche una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o ad imporre obblighi ai privati non può trovare applicazione in quanto tale nell’ambito di una controversia che veda contrapposti esclusivamente dei singoli (sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 14 luglio 1994, causa C‑91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I‑3325, punto 20; 7 marzo 1996, causa C‑192/94, El Corte Inglés, Racc. pag. I‑1281, punti 16 e 17; 7 gennaio 2004, causa C‑201/02, Wells, Racc. pag. I‑723, punto 56, e 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I‑8835, punti 108 e 109).

21     La decisione 1999/93 è stata adottata sulla base dell’art. 13, n. 4, della direttiva 89/106 ed è rivolta agli Stati membri. Essa costituisce un atto di portata generale che precisa i tipi di procedure di attestazione di conformità rispettivamente applicabili a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori e conferisce mandato al CEN/Cenelec di specificarne il contenuto nelle norme armonizzate pertinenti che saranno poi destinate ad essere trasposte dagli organismi di normalizzazione di ciascuno Stato membro. A norma dell’art. 249 CE, la decisione 1999/93 è quindi unicamente vincolante per gli Stati membri, che, ai sensi dell’art. 4, ne sono i soli destinatari. Di conseguenza, le considerazioni alla base della giurisprudenza ricordata al punto precedente riguardo alle direttive sono applicabili, mutatis mutandis, per quanto riguarda la possibilità di far valere la detta decisione contro un singolo.

22     Occorre pertanto risolvere la seconda questione del giudice del rinvio nel senso che un singolo non può far valere, nell’ambito di una controversia per responsabilità contrattuale che lo vede opposto ad un altro singolo, la violazione da parte di quest’ultimo degli artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione 1999/93.

23     Alla luce di questa soluzione, non è necessario risolvere la prima e la terza questione pregiudiziale.

 Sulle spese

24     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Un singolo non può far valere, nell’ambito di una controversia per responsabilità contrattuale che lo vede opposto ad un altro singolo, la violazione da parte di quest’ultimo degli artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione della Commissione 25 gennaio 1999, 1999/93/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori.

Firme


* Lingua processuale: l'italiano.