SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 giugno 2007

Causa C-362/05 P

Jacques Wunenburger

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Promozione – Procedimento di selezione – Rigetto della candidatura del ricorrente – Dispensa dall’impiego – Obbligo di motivazione – Errore di diritto – Impugnazione incidentale – Oggetto della lite – Interesse ad agire»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 luglio 2005, causa T-370/03, Wunenburger/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑189 e II‑853).

Decisione: Rigetto dell’impugnazione principale proposta dal sig. Wunenburger nonché dell’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione.

Massime

1.        Impugnazione – Oggetto

(Statuto della Corte di giustizia, art. 56, secondo comma)

2.        Ricorso di annullamento – Inefficacia dell’atto impugnato sopravvenuta in corso di causa – Ricorso che mantiene il suo oggetto in mancanza di revoca dell’atto impugnato

(Artt. 230 CE e 233, primo comma, CE; Statuto dei funzionari, art. 29)

1.        Dal momento che, in forza dell’art. 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, un’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni, è ricevibile il ricorso presentato contro una sentenza del Tribunale in quanto quest’ultimo ha respinto un’eccezione d’irricevibilità o un’eccezione di non luogo a statuire, anche qualora il ricorso alla fine sia stato respinto in quanto infondato. Alla luce di tale disposizione, non si deve, infatti, operare una distinzione a seconda che l’eccezione, sollevata dinanzi al Tribunale e respinta da quest’ultimo, miri a che il ricorso sia respinto perché irricevibile o perché divenuto senza oggetto, trattandosi di due incidenti processuali che, se hanno successo, ostano a che il Tribunale statuisca sul merito.

2.        L’inefficacia dell’atto impugnato per annullamento sopravvenuta in corso di causa non comporta, di per sé sola, l’obbligo per il giudice comunitario di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza. La controversia mantiene quindi il suo oggetto laddove l’atto che arreca pregiudizio non sia stato formalmente revocato e il ricorrente può mantenere un interesse a chiedere il suo annullamento per consentire di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si riproduca in futuro. Un tale interesse ad agire deriva dall’art. 233, primo comma, CE, in forza del quale le istituzioni da cui emana l’atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. Tuttavia, questo interesse ad agire può esistere solo se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente.

È quanto si verifica nel caso di un ricorso di annullamento proposto da un funzionario contro il rigetto della sua candidatura per un posto vacante e contro la nomina di un altro funzionario, quando l’amministrazione, in corso di causa, ha revocato tale posto conformemente all’art. 50 dello Statuto e ha organizzato un nuovo procedimento di selezione, rendendo così inefficaci le decisioni impugnate, nei limiti in cui il ricorrente contesta il procedimento che ha portato all’adozione della nomina originale. Infatti, contrariamente alla valutazione del merito delle varie candidature per un determinato posto vacante, le modalità di un procedimento di selezione possono essere riprese in futuro nell’ambito di procedimenti analoghi, sicché il ricorrente mantiene il suo interesse ad agire contro le decisioni impugnate, anche se queste non hanno effetto nei suoi confronti, nella prospettiva di candidature future per impieghi quali quello di cui è causa.