Causa C-156/04

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica ellenica

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 83/182/CEE — Importazione temporanea di mezzi di trasporto — Franchigie fiscali — Residenza normale in uno Stato membro»

Conclusioni dell’avvocato generale L. A. Geelhoed, presentate il 14 settembre 2006 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 giugno 2007 

Massime della sentenza

1.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Franchigie fiscali in materia d’importazione temporanea di mezzi di trasporto

(Direttiva del Consiglio 83/182, art. 7, n. 1)

2.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Franchigie fiscali in materia d’importazione temporanea di mezzi di trasporto

(Direttiva del Consiglio 83/182)

3.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Franchigie fiscali in materia d’importazione temporanea di mezzi di trasporto

(Direttiva del Consiglio 83/182)

4.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Franchigie fiscali in materia d’importazione temporanea di mezzi di trasporto

(Direttiva del Consiglio 83/182)

5.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Franchigie fiscali in materia d’importazione temporanea di mezzi di trasporto

(Direttiva del Consiglio 83/182)

6.     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Franchigie fiscali in materia d’importazione temporanea di mezzi di trasporto

(Direttiva del Consiglio 83/182)

1.     Ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 83/182, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, la preminenza deve essere accordata ai legami personali. Nell’ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell’interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest’ultimo nonché quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali. Spetta anzitutto alle autorità amministrative competenti degli Stati membri valutare e ponderare tutti gli elementi di fatto rilevanti che caratterizzano ciascuna fattispecie.

(v. punti 45-46)

2.     Non può di per sé rappresentare un inadempimento agli obblighi derivanti dalla direttiva 83/182, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, il semplice fatto che una disciplina nazionale astratta qualifichi come reato un comportamento consistente nel sottrarsi alle disposizioni doganali e fiscali normalmente applicabili. Gli imperativi di repressione e di prevenzione possono giustificare che uno Stato membro imponga sanzioni di una certa severità, ma non può escludersi che dette sanzioni possano, in talune circostanze, rivelarsi sproporzionate.

(v. punto 72)

3.     Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 83/182, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, uno Stato membro che, in caso di detenzione o di utilizzazione sul territorio nazionale di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro da un privato avente la sua residenza normale nel territorio nazionale, preveda che il procedimento penale normalmente previsto non sia avviato qualora la persona interessata versi l’imposta d’immatricolazione addebitata e rinunci nel contempo ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale avverso l’atto di addebito dell’imposta suddetta. Un regime del genere può, infatti, privare i singoli della tutela giurisdizionale effettiva voluta dal diritto comunitario, spingendoli, con l’obiettivo di evitare un procedimento penale, a rinunciare ai mezzi di ricorso normalmente previsti dal diritto nazionale.

(v. punti 77, 97 e dispositivo)

4.     Esulano dall’ambito applicativo della direttiva 83/182, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, le sanzioni previste da uno Stato membro per il caso in cui un veicolo che beneficia della franchigia fiscale temporanea sia guidato sul territorio nazionale da una persona diversa dal beneficiario e il veicolo in questione sia guidato da una persona diversa dal beneficiario, mentre, nel momento in cui è commessa l’infrazione, il beneficiario della franchigia fiscale non si trova sul territorio nazionale.

(v. punti 80-81)

5.     Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 83/182, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, uno Stato membro che, in caso di irrogazione di ammende per violazione della normativa applicabile, preveda che i veicoli siano altresì sottoposti ad immobilizzazione conservativa temporanea e il loro rilascio avvenga dopo il pagamento delle ammende e degli altri eventuali oneri previsti. Infatti, potendo privare il beneficiario dell’utilizzazione del suo veicolo per un periodo che può essere lungo, e data l’importanza rivestita dal diritto di condurre un autoveicolo per ciò che concerne l’esercizio effettivo dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone, un provvedimento del genere risulta sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, che è quello della riscossione delle ammende, obiettivo che può essere raggiunto ricorrendo a mezzi più consoni alla disciplina comunitaria.

(v. punti 83, 97 e dispositivo)

6.     Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 83/182, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, uno Stato membro che preveda che le persone che subiscono il furto di un secondo veicolo cui si applichi il regime dell’importazione temporanea nello Stato membro interessato siano tenute a versare l’imposta di immatricolazione. Non vi è, infatti, alcun elemento, nell’ambito della direttiva, che consenta di ritenere che quest’ultima abbia inteso estendere la franchigia, e conseguentemente limitare la sovranità fiscale degli Stati membri, a situazioni nelle quali viene meno il legame tra il beneficiario della franchigia e il veicolo interessato da quest’ultima, come accade segnatamente in caso di furto, dove appare assai verosimile che il veicolo continui a circolare sul territorio dello Stato membro in questione guidato da una persona priva di qualsivoglia rapporto con il beneficiario della franchigia. Un caso siffatto non è disciplinato dalla direttiva e rientra nel potere normativo degli Stati membri.

(v. punto 94)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 giugno 2007 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 83/182/CEE – Importazione temporanea di mezzi di trasporto – Franchigie fiscali – Residenza normale in uno Stato membro»

Nella causa C‑156/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 26 marzo 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. P. Mylonopoulos e dalla sig.ra I. Pouli, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 giugno 2006,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Col suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di accertare che la Repubblica ellenica:

–       applicando, per l’uso temporaneo sul suo territorio di veicoli immatricolati in altri Stati membri, le disposizioni del regime doganale di ammissione temporanea applicabili ai veicoli provenienti da paesi terzi, anziché le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59, in prosieguo: la «direttiva»);

–       applicando alle infrazioni relative alla dichiarazione dei veicoli in ammissione temporanea sul suo territorio un regime di sanzioni le quali, in relazione alla prassi della determinazione sistematica, da parte delle autorità amministrative, della residenza abituale in Grecia del soggetto importatore del veicolo, sono manifestamente sproporzionate;

–       riscuotendo sistematicamente le imposte previste per l’importazione definitiva dei veicoli in caso di furto, a danno di uno stesso soggetto, di un secondo veicolo in ammissione temporanea,

ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 90 CE e della direttiva, in particolare dell’art. 1 di quest’ultima.

 Contesto normativo

 Disciplina comunitaria

2       Ai sensi del suo primo e del suo secondo ‘considerando’, la direttiva mira a sopprimere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla costituzione di un mercato interno, risultanti dai regimi fiscali degli Stati membri in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

3       Il terzo ‘considerando’ della direttiva afferma che «(…) in taluni casi è necessario poter stabilire con certezza la qualità di residente di uno Stato membro».

4       L’art. 1, n. 1, della direttiva prevede che, alle condizioni da essa stabilite, gli Stati membri accordano, all’atto dell’importazione temporanea in provenienza da uno Stato membro di autoveicoli a motore, una franchigia, in particolare dalle imposte sulla cifra d’affari, dalle accise e da ogni altra imposta sui consumi. Ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva sono esclusi dalla franchigia i veicoli commerciali.

5       Per quanto concerne i veicoli da turismo, la franchigia si applica, ai sensi dell’art. 3 della direttiva, alla loro importazione temporanea per uso privato, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi. Per quanto riguarda gli stessi veicoli, la franchigia si applica, ai sensi dell’art. 4 della direttiva, alla loro importazione temporanea per uso professionale, per una durata continua o non continua di sei o sette mesi per ogni periodo di dodici mesi.

6       Sia l’art. 3 che l’art. 4 della direttiva subordinano il beneficio della franchigia alla condizione che il privato che importa il veicolo abbia «la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell’importazione temporanea», fatta salva l’osservanza di talune condizioni supplementari per il privato che importa il veicolo per un uso professionale.

7       Quanto alla nozione di «normale residenza», l’art. 7 della direttiva, dal titolo «Norme generali per la determinazione della residenza», precisa:

«1.      Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intende per residenza normale il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

2.      I privati forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d’identità, o mediante qualsiasi altro documento valido.

3.      Qualora le autorità competenti dello Stato membro d’importazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 od anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere qualsiasi elemento d’informazione o prove supplementari».

8       L’art. 9, n. 1, della direttiva prevede in particolare la facoltà, per gli Stati membri, di permettere, su richiesta dell’importatore, l’importazione temporanea per periodi più lunghi di quelli di cui agli artt. 3 e 4 di tale direttiva.

9       L’art. 9, n. 2, della direttiva così dispone:

«In nessun caso, gli Stati membri possono applicare, in virtù della presente direttiva, franchigie fiscali all’interno della Comunità meno favorevoli di quelle che concederebbero ai mezzi di trasporto provenienti da un paese terzo».

10     Infine, l’art. 10, n. 2, della direttiva prevede quanto segue:

«Quando l’applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva pone difficoltà, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano di comune accordo le decisioni necessarie, tenendo conto in particolare delle convenzioni e delle direttive comunitarie in materia di reciproca assistenza».

 Disciplina nazionale

11     Il decreto del Ministro delle Finanze D 247/13 del 1° marzo 1988, modificato dalla legge 2187/94, (in prosieguo: il «decreto 1° marzo 1988»), col quale la direttiva è stata trasposta nel diritto interno, autorizza, all’art. 1, l’importazione temporanea, in franchigia dei dazi doganali corrispondenti e di altre imposte, dei mezzi di trasporto ad uso privato, con esclusione da tale regime dei veicoli commerciali.

12     L’art. 3 del decreto 1° marzo 1988 definisce la nozione di «residenza normale» del soggetto che importa il veicolo in termini sostanzialmente analoghi a quelli dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

13     L’art. 4 del citato decreto, relativo all’importazione temporanea, per uso privato, di un mezzo di trasporto diverso da un veicolo commerciale, fissa a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi il lasso di tempo, interrotto o meno, durante il quale tale mezzo di trasporto può trovarsi sul territorio nazionale. Esso consente di prolungare tale durata per altri nove mesi, salvo che il soggetto che importa il veicolo eserciti un’attività professionale in Grecia, nel qual caso il prolungamento non può superare i tre mesi.

14     L’art. 5 del decreto 1° marzo 1988 stabilisce, per quanto riguarda l’importazione temporanea di un veicolo da turismo per uso professionale, che il veicolo può, di regola, rimanere in Grecia per un periodo, interrotto o meno, di sei mesi. Esso esclude il beneficio della franchigia qualora il veicolo venga utilizzato per il trasporto di persone o per il trasporto industriale o commerciale di merci, con o senza remunerazione.

15     Sia l’art. 4 che l’art. 5 del decreto citato subordinano il beneficio della franchigia alla condizione che l’interessato abbia la sua residenza normale al di fuori della Grecia.

16     L’art. 15, terzo e quarto comma, del decreto 1° marzo 1988 riprende in termini identici o praticamente identici le disposizioni dell’art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva, relativo alla prova del luogo della residenza normale.

17     L’art. 133, n. 2, della legge 1165/1918, relativa al codice doganale (FEK A’ 73), nella sua versione applicabile all’epoca del procedimento precontenzioso svoltosi nella presente causa, così dispone:

«I veicoli comunitari possono restare temporaneamente nel territorio nazionale, senza che sia richiesto il pagamento dell’imposta di immatricolazione e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Ai fini della concessione della franchigia temporanea (…) si applicano, mutatis mutandis, i termini e le condizioni previsti dalle disposizioni del regime doganale dell’ammissione temporanea dei veicoli provenienti da paesi terzi importati temporaneamente, a condizione che tali veicoli vengano riesportati».

18     L’art. 18 della legge 2682/1999, nella sua versione applicabile all’epoca del procedimento precontenzioso svoltosi nella presente causa, dal titolo: «Infrazioni-Sanzioni», così dispone:

«A. Veicoli comunitari

1.      La detenzione o l’utilizzo di veicoli comunitari ad opera di persone residenti in Grecia senza il rispetto delle formalità previste dagli artt.10 e 11 della presente legge costituiscono reato di contrabbando, e trovano applicazione le disposizioni del codice doganale relative al contrabbando [legge 1165/1918 (…)] In tali casi, non è avviato alcun procedimento penale qualora le persone interessate versino l’imposta maggiorata addebitata, fissata all’importo minimo, di cui alle disposizioni in questione, e se esse rinunciano ai mezzi di ricorso previsti avverso l’atto di addebito dell’imposta suddetta. Nei casi considerati da questo paragrafo, non si applicano le ammende previste al paragrafo A4 del presente articolo.

(…)

4.      Le infrazioni sopra indicate sono considerate contravvenzioni doganali semplici, punibili, a seconda dei casi, con una delle seguenti ammende:

(…)

d)      Per (…) l’esportazione (…) tardiva del veicolo, un’ammenda per ogni giorno di ritardo, così stabilita: veicoli da turismo e di tipo Jeep: – fino a 1 600 cc, 29 euro; – da 1 601 cc, 59 euro. Autocarri di qualsiasi cilindrata, 29 euro. – Motocicli di qualsiasi cilindrata, 14 euro.

(…)

f)      Quando il veicolo circolante sul territorio nazionale (…) è guidato da una persona diversa dal beneficiario viene irrogata un’ammenda di 733 euro se il beneficiario si trovava nel territorio nazionale nel momento in cui è stata commessa la violazione. L’utilizzazione del menzionato veicolo da parte di una persona diversa dal beneficiario comporta l’annullamento del regime di cui all’art. 14, n. 2, della presente legge, quando, nel momento in cui la violazione viene commessa, il beneficiario non si trova nel territorio nazionale, e alla persona non beneficiaria si applicano le disposizioni di cui al paragrafo A1 del presente articolo».

19     L’art. 18, C, della legge 2682/1999, dal titolo «Veicoli comunitari e veicoli provenienti da paesi terzi», precisa:

«1.      Oltre all’irrogazione delle ammende di cui ai precedenti paragrafi A4, (…), i veicoli sono anche sottoposti ad immobilizzazione conservativa temporanea con atto dell’autorità doganale che ha constatato l’infrazione. Il rilascio avviene dopo il pagamento delle ammende dovute e degli altri eventuali oneri previsti (…)

(…)».

20     Ai sensi dell’art. 10, n. 5, della legge 2682/1999:

«I veicoli comunitari possono essere riesportati negli altri Stati membri dell’Unione europea ovvero esportati verso paesi terzi prima dell’accertamento dell’imposta d’immatricolazione dovuta».

21     Infine, l’art. 12, n. 1, lett. d), del decreto 1° marzo 1988, dal titolo «Furto di veicoli», prevede:

«1.      Il beneficiario che denuncia il furto dell’automobile che ha ricevuto a norma del regime dell’ammissione temporanea (…) non è tenuto a pagare i dazi doganali o le altre imposte relative all’automobile rubata (…) a condizione che egli non sia in seguito implicato nell’uso illecito del veicolo in Grecia, e nei limiti in cui sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

(…)

d)      in passato il beneficiario non abbia denunciato il furto di un altro veicolo da turismo da lui ricevuto in regime di importazione temporanea».

 Procedimento precontenzioso

22     In seguito ad una serie di denunce di cui sarebbe stata investita, secondo cui le norme applicate all’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto in Grecia rappresenterebbero seri ostacoli alla libera circolazione dei residenti comunitari in tale Stato membro, il 17 maggio 1999 la Commissione ha inviato alle autorità elleniche una lettera di diffida, richiamando la loro attenzione sull’incompatibilità della disciplina nazionale rilevante con le disposizioni della direttiva e dell’art. 90 CE.

23     Dopo aver esaminato le osservazioni della Repubblica ellenica formulate nella sua risposta del 1° settembre 1999 alla citata lettera di diffida, la Commissione, in data 29 novembre 2000, ha inviato a detto Stato membro un parere motivato contenente nove censure, nel quale essa concludeva che la disciplina in questione era incompatibile con le norme comunitarie citate.

24     Ritenendo insoddisfacenti le spiegazioni fornite dalla Repubblica ellenica nella sua risposta del 21 febbraio 2001 al citato parere motivato, la Commissione ha introdotto il presente ricorso, mantenendo, tuttavia, solamente talune delle censure formulate nel parere motivato.

 Sul ricorso

 Sulla prima censura

 Argomenti delle parti

25     La Commissione contesta alla Repubblica ellenica di applicare, per l’uso temporaneo sul suo territorio di veicoli immatricolati in altri Stati membri, le disposizioni del regime doganale di ammissione temporanea applicabili ai veicoli provenienti da paesi terzi anziché le disposizioni della direttiva che si basa sulla necessità di una più ampia integrazione tra gli Stati membri.

26     In questo stesso contesto, la Commissione contesta alle autorità elleniche di ritenere che, a partire dal 1° gennaio 1993, ossia dalla data di soppressione del principio di imposizione all’importazione nelle relazioni tra gli Stati membri, la direttiva, che accorda franchigie fiscali in materia di «importazione», abbia cessato di produrre effetti e sia divenuta priva di oggetto.

27     Il governo ellenico replica che le censure della Commissione non sono esatte, in quanto la direttiva è stata correttamente trasposta da lungo tempo nel diritto interno, e che essa continua a trovare applicazione. La Commissione non farebbe riferimento a violazioni di obblighi concreti derivanti dalla direttiva, e la discussione da essa avviata avrebbe natura teorica, poiché l’intenzione delle autorità elleniche sarebbe quella di sollecitare la Commissione ad assumere l’iniziativa legislativa volta ad adattare la direttiva alla situazione giuridica esistente a partire dal 1° gennaio 1993, data a partire dalla quale non esiste più la nozione di «importazione» tra gli Stati membri.

28     Il governo ellenico sostiene, comunque, di applicare la direttiva nelle relazioni intracomunitarie.

 Giudizio della Corte

29     Con la censura in esame, la Commissione afferma che la Repubblica ellenica non applica la direttiva in quanto tale.

30     Il governo ellenico precisa, in proposito, che la controversia con la Commissione trova la propria origine nelle osservazioni delle autorità elleniche, svolte in occasione dei regolari contatti con la Commissione, in merito alla necessità di adattare la direttiva, nella quale è contenuta la nozione di «importazione», alla situazione in essere dal 1° gennaio 1993, data a partire dalla quale tale nozione è stata abolita nelle relazioni tra gli Stati membri. Secondo il governo ellenico, tale controversia non incide sull’applicazione della direttiva da parte della Repubblica ellenica.

31     Occorre rilevare che, nella sua sentenza 12 luglio 2001, causa C‑262/99, Louloudakis (Racc. pag. I‑5547, in particolare punti 20‑25), la Corte ha fatto riferimento alla disciplina ellenica che autorizza l’importazione temporanea, in franchigia dei dazi doganali e di altre imposte, dei mezzi di trasporto ad uso privato. Tale disciplina è ripresa ai punti 11‑16 della presente sentenza. Da tale disciplina emerge, in particolare, che essa definisce la nozione di «residenza normale» in termini sostanzialmente analoghi a quelli dell’art. 7, n. 1, della direttiva, che la franchigia è concessa, come previsto dalla direttiva, per sei mesi per ogni periodo di 12 mesi e che tale disciplina riprende in termini identici o praticamente identici le disposizioni dell’art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva, relativo alla prova del luogo della residenza normale.

32     Si deve del pari sottolineare che la sentenza Louloudakis, citata, è stata pronunciata a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale introdotta da un giudice ellenico, che aveva interrogato la Corte in ordine all’interpretazione della direttiva al fine di risolvere una controversia di cui era stato investito, il che rappresenta una dimostrazione del fatto che la direttiva viene applicata.

33     Inoltre, la Commissione stessa rileva, al punto 21, terzo comma, del suo ricorso, che la legislazione greca riprende i criteri contenuti nella disposizione rilevante della direttiva, quanto alla determinazione della residenza normale.

34     Si deve infine osservare che gli Stati membri sono liberi di applicare all’utilizzazione temporanea di veicoli provenienti da paesi terzi lo stesso regime previsto dalla direttiva in ordine ai veicoli provenienti da un altro Stato membro. La sola riserva in proposito è espressa dall’art. 9, n. 2, della direttiva, ai sensi del quale in nessun caso gli Stati membri possono applicare all’interno della Comunità franchigie fiscali meno favorevoli di quelle che concederebbero ai mezzi di trasporto provenienti da un paese terzo.

35     Certamente, la Commissione ha espresso critiche puntuali relativamente a taluni ambiti applicativi della direttiva, tuttavia essa non ha fornito prove idonee a dimostrare che la Repubblica ellenica non applica la direttiva in quanto tale.

36     Le valutazioni teoriche e le eventuali controversie sulla necessità di adattare la direttiva alla situazione giuridica in essere dal 1° gennaio 1993, che si sviluppano nell’ambito dei contatti regolari tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, non possono rappresentare, per la Corte, il fondamento per rilevare un’inadempienza.

37     Pertanto, questa prima censura è infondata.

 Sulla seconda censura

38     Con questa censura, la Commissione mette in discussione il regime sanzionatorio applicato dalle autorità elleniche.

39     Tale censura si suddivide in due parti. Per un verso, la Commissione contesta alla Repubblica ellenica l’esistenza di una prassi amministrativa secondo cui quando gli elementi su cui si basa la determinazione della residenza normale riconducono alla Grecia e a un altro Stato membro, le autorità elleniche fisserebbero sistematicamente in Grecia la residenza normale delle persone interessate, imponendo alle stesse, in tal senso, un più gravoso onere della prova. Per altro verso, la Commissione critica il fatto che tale determinazione della residenza normale in Grecia comporta sanzioni sproporzionate.

 Sulla prassi amministrativa

 Argomenti delle parti

40     La Commissione sostiene che, se è vero che la disciplina ellenica riprende i criteri utilizzati dalla direttiva per stabilire il paese di normale residenza, le autorità amministrative elleniche stabiliscono tuttavia, sistematicamente, in Grecia la residenza normale delle persone aventi legami personali e professionali sia in Grecia che in altri Stati membri, attribuendo in modo quasi automatico la prevalenza ai legami personali ed instaurando, nella prassi, una presunzione di residenza sul territorio nazionale qualora gli interessati abbiano la nazionalità ellenica.

41     La Commissione afferma, a tal proposito, che le citate autorità amministrative effettuano un’inversione dell’onere della prova relativa al luogo di normale residenza, ovvero impongono alle persone interessate l’obbligo di fornire elementi probatori aggiuntivi, il che è incompatibile con le norme per la determinazione della residenza stabilite dalla direttiva. La Commissione fa riferimento a taluni casi specifici che a suo parere sarebbero, da soli, sufficienti a dimostrare l’inosservanza della direttiva. Inoltre, tale prassi amministrativa costante sarebbe ratificata dal comportamento delle autorità giurisdizionali.

42     Il governo ellenico rileva che è abituale, nella prassi, che sorgano difficoltà quanto alla determinazione della residenza normale dei cittadini greci, i cui legami professionali e personali si suddividono tra la Grecia e un altro Stato membro. I casi specifici cui fa riferimento la Commissione rientrerebbero in tale situazione.

43     In casi siffatti, le autorità amministrative farebbero applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 7, n. 1, della direttiva, che riconosce, in tal senso, la priorità ai legami personali. In caso di dubbio, le citate autorità applicherebbero legittimamente l’art. 7, n. 3, della direttiva, che riconosce loro la facoltà di chiedere alle persone interessate qualsiasi elemento di informazione o prove supplementari. Il governo ellenico sottolinea infine che, attualmente, la maggioranza dei veicoli che circolano in Grecia nell’ambito del regime dell’importazione temporanea appartengono a cittadini greci che utilizzano la loro residenza normale all’estero come fondamento normativo per le franchigie fiscali.

 Giudizio della Corte

44     La Corte ha rilevato che i criteri di determinazione della nozione di «residenza normale» definiti dall’art. 7, n. 1, della direttiva contemplano tanto il legame, professionale e personale, di una persona con un luogo determinato, quanto la durata di tale legame, e ha definito tale nozione come il luogo in cui l’interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi (sentenza Louloudakis, cit., punto 51, e giurisprudenza ivi citata).

45     Così, ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali. Nell’ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell’interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest’ultimo nonché quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali (v., in tal senso, sentenza Louloudakis, cit., punti 52, 53 e 55).

46     Spetta anzitutto alle autorità amministrative competenti degli Stati membri valutare e ponderare tutti gli elementi di fatto rilevanti che caratterizzano ciascuna fattispecie, alla luce dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza della Corte, e rientra nella competenza di quest’ultima accertare l’inadempimento dello Stato membro in questione in ragione di una prassi amministrativa costante di natura erronea o illegittima.

47     Nella fattispecie, la Commissione tenta di dimostrare, in base a taluni casi specifici, l’esistenza di una prassi costante, erronea ed illegittima, delle autorità amministrative elleniche, che dovrebbe consentire l’accertamento di un inadempimento generalizzato dello Stato membro convenuto nella materia in questione. Infatti, la Commissione riferisce, nel suo ricorso, di «numerose denunce»; tuttavia essa si riferisce in concreto, in maniera comunque laconica e non circostanziata, esclusivamente a due casi specifici e, nella sua replica, sempre con scarsa precisione, ad altri sei casi.

48     A prescindere dalla questione se la presentazione per la prima volta in sede di replica dei sei casi specifici, quali mezzi di prova, sia ricevibile con riferimento ai requisiti di cui all’art. 42, n. 1, del regolamento di procedura, emerge comunque dal fascicolo che, negli otto casi cui fa riferimento la Commissione, quattro delle persone coinvolte avevano la nazionalità ellenica, nonché innegabili legami personali e professionali in Grecia (e una di tali persone non aveva alcun legame al di fuori di tale Stato membro), due persone avevano una doppia nazionalità e legami personali o professionali in Grecia, mentre un’altra persona aveva la nazionalità di un altro Stato membro, ma legami personali e professionali ben radicati in Grecia. Gli elementi del fascicolo non consentono di stabilire chiaramente la situazione dell’ottavo caso.

49     In tutte le situazioni individuali sopra esposte, salva l’ultima, le spiegazioni fornite dalle autorità elleniche non risultano essere infondate. In ogni caso, dette autorità non sembrano aver oltrepassato il margine di discrezionalità di cui dispongono per determinare il luogo della residenza normale degli interessati.

50     La Corte ha già stabilito quali siano i criteri applicabili in ordine alla possibilità di accertare un inadempimento in base alla prassi amministrativa adottata in uno Stato membro. Infatti, in tali casi, l’inadempimento può essere dimostrato soltanto mediante una dimostrazione sufficientemente documentata e circostanziata della prassi rimproverata, occorre che tale prassi amministrativa presenti un certo grado di costanza e di generalità, e, per concludere in merito all’esistenza di una prassi generale e costante, la Commissione non si può basare su alcuna presunzione (sentenza 27 aprile 2006, causa C‑441/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3449, punti 49, 50 e 99, nonché la giurisprudenza ivi citata).

51     In base alle prove fornite dalla Commissione, non può dirsi che le condizioni enunciate al punto precedente siano, nella fattispecie, soddisfatte. In ogni caso, se si considera il numero assai elevato di cittadini comunitari, nonché di cittadini greci residenti in altri Stati membri, che si recano annualmente in Grecia in automobile, gli otto casi specifici cui fa riferimento la Commissione, anche a volerli considerare dimostrati, rappresentano una percentuale nettamente insufficiente, tenuto conto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte, per provare l’esistenza di una prassi amministrativa costante costitutiva di un inadempimento.

52     La Commissione contesta inoltre alle autorità giudiziarie elleniche di ratificare la prassi dell’amministrazione, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio in tal senso. Orbene, se la Commissione intende far accertare un inadempimento derivante da una prassi giurisdizionale, i criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte e richiamati al punto 50 della presente sentenza sono a maggior ragione applicabili, e la loro applicazione richiede ancora maggior rigore.

53     Nella fattispecie, occorre rilevare che i criteri stabiliti dalla Corte non sono soddisfatti.

54     Si deve del pari rilevare che la Corte ha tenuto in considerazione il margine di discrezionalità di cui dispongono le autorità nazionali competenti in tale settore critico, che incide sulle competenze nazionali in materia fiscale, stabilendo che il dovere di cooperazione cui sono tenute tali autorità ai sensi dell’art. 10, n. 2, della direttiva, non impone loro alcun obbligo di concertazione in ogni caso individuale in cui l’applicazione della direttiva presenti difficoltà (sentenza Louloudakis, cit., punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

55     Infine, la Commissione rimprovera alle autorità elleniche di imporre alle persone interessate l’obbligo di fornire elementi probatori aggiuntivi ai fini della determinazione della residenza normale, effettuando così un’inversione dell’onere della prova, mentre tale onere graverebbe di norma sulle autorità nazionali. A tal proposito, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva, la prova della residenza normale è, in linea di principio, a carico dei soggetti interessati. Le autorità nazionali competenti, dal canto loro, hanno la facoltà di procedere a controlli specifici e, in caso di dubbi, possono chiedere qualsiasi elemento di informazione o prove supplementari.

56     Di conseguenza, la prima parte della seconda censura non può essere accolta.

 Sul carattere sproporzionato delle sanzioni

 Argomenti delle parti

57     La Commissione si riferisce, segnatamente, alle sanzioni previste dalla disciplina ellenica nel caso in cui le autorità competenti rilevino che il proprietario di un veicolo circolante in Grecia e recante targhe d’immatricolazione di un altro Stato membro abbia la sua residenza normale in Grecia. La disciplina nazionale in vigore nel periodo qui rilevante qualifica un comportamento siffatto come contrabbando, che comporta l’applicazione di sanzioni penali, vale a dire una pena detentiva per il proprietario del veicolo e il sequestro di quest’ultimo, nonché sanzioni amministrative in forma di ammende. Inoltre, l’interessato dovrebbe versare l’imposta di immatricolazione dovuta in caso di importazione definitiva di un veicolo, salvo non accetti di riesportare detto veicolo al di fuori del territorio nazionale.

58     La Commissione ritiene che tali sanzioni, in combinazione con la prassi delle autorità amministrative elleniche relativa alla determinazione del luogo di residenza normale, e unitamente alla mancata considerazione dell’eventuale buonafede dell’interessato, abbiano carattere sproporzionato. Inoltre, il fatto di pretendere il versamento dell’imposta di immatricolazione quando è già stata versata un’imposta analoga in un altro Stato membro rappresenterebbe una violazione dell’art. 90 CE.

59     Sarebbero del pari sproporzionate, a parere della Commissione, le sanzioni previste in caso di superamento del periodo di sei mesi nel corso del quale un veicolo comunitario può circolare in regime di importazione temporanea.

60     Il governo ellenico replica che, poiché la direttiva non prevede alcuna sanzione per l’eventuale violazione del regime di importazione temporanea di veicoli comunitari, spetta agli Stati membri adottare le disposizioni ritenute necessarie al fine di reprimere la frode fiscale. Tuttavia, le sanzioni previste dovrebbero essere appropriate e necessarie per conseguire lo scopo perseguito.

61     Nella fattispecie, gli addebiti mossi dalla Commissione riguarderebbero le sanzioni applicate nel caso in cui persone aventi la loro residenza normale in Grecia circolino nel territorio di questo paese avvalendosi del regime dell’importazione temporanea con veicoli immatricolati in un altro Stato membro. In casi siffatti, tenuto conto del fatto che le imposte di immatricolazione in Grecia sono assai elevate - il che spingerebbe taluni a tentare di sottrarsi a dette imposte - e tenuto conto dei numerosi casi di frode fiscale rilevati sino ad oggi, le sanzioni previste non sarebbero sproporzionate in considerazione dello scopo perseguito, ossia la dissuasione e la repressione della frode fiscale.

62     Il governo ellenico sostiene, infine, che le sanzioni applicate in caso di mancato pagamento delle imposte di immatricolazione colpiscono tanto i prodotti domestici quanto quelli importati. Sarebbe pertanto materialmente impossibile individuare una violazione dell’art. 90 CE.

 Giudizio della Corte

63     Si deve preliminarmente rilevare che la seconda parte della seconda censura della Commissione ha del pari ad oggetto (pagg. 9‑12 del ricorso) le sanzioni previste dalla legge 22 novembre 2001, 2960/2001, relativa al codice doganale (FEK A 265), che apporta modifiche alle sanzioni previste dall’art. 18 della legge 2682/1999. Orbene, la legge 2960/2001 è stata adottata dopo la scadenza del termine di due mesi impartito col parere motivato del 22 novembre 2000, e non è stata oggetto del procedimento precontenzioso di cui all’art. 226 CE. Peraltro, dal fascicolo non risulta che tale nuova normativa abbia conservato, nel complesso, il sistema instaurato dalla normativa contestata nella fase precontenziosa, né che le disposizioni di tali due normative siano sostanzialmente identiche (v., in tal senso, sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑98/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑53, punti 27 e 28, nonché giurisprudenza ivi citata).

64     In conformità ad una giurisprudenza consolidata, la Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti contemplati dall’art. 226 CE perché sia proposto un ricorso per inadempimento (sentenza 1° febbraio 2007, causa C‑199/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑1221, punto 20, e giurisprudenza ivi citata).

65     A tal proposito, la Corte ha sempre operato una distinzione tra le fasi precontenziosa e contenziosa del procedimento disciplinato dall’art. 226 CE ed ha stabilito che il procedimento precontenzioso ha, segnatamente, lo scopo di definire l’oggetto della controversia prima che venga eventualmente adita la Corte, e di garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita (v., in tal senso, sentenze 15 febbraio 2001, causa C‑230/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1169, punto 31; 13 dicembre 2001, causa C‑1/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑9989, punti 53 e 54; 10 dicembre 2002, causa C‑362/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑11433, punti 17 e 18, nonché 5 giugno 2003, causa C‑145/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5581, punto 17).

66     Del pari, sempre in conformità ad una giurisprudenza ampiamente consolidata, l’oggetto della controversia così circoscritto nell’ambito della fase precontenziosa non può più essere ampliato o modificato dalle conclusioni del ricorso nell’ambito della fase contenziosa (v., in tal senso, sentenze 29 settembre 1998, causa C‑191/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑5449, punto 56; 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7773, e 5 ottobre 2006, causa C‑105/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑9659, punti 47 e 48). Infine, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v. sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑104/06, Commissione/Svezia, Racc. pag. I‑1671, punto 28).

67     Se la Corte estendesse il suo sindacato ad una disciplina dello Stato membro interessato che non è stata oggetto della fase precontenziosa, ma che è stata presa in considerazione per la prima volta nell’ambito delle conclusioni del ricorso, per le ragioni di semplicità invocate dalla Commissione in occasione dell’udienza di svolgimento delle difese orali, il procedimento stabilito dagli autori del trattato all’art. 226 CE sarebbe svuotato del suo contenuto, e ciò rappresenterebbe uno sviamento della procedura stessa. Nella fattispecie, l’esame della Corte verterà quindi esclusivamente sulle disposizioni della normativa in questione vigenti alla data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato, laddove siano esposte nel ricorso in modo sufficientemente chiaro da consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 21).

68     In primo luogo, i rilievi della Commissione hanno ad oggetto l’art. 18, A, n. 1, della legge 2682/1999, che prevede che la detenzione o l’utilizzazione sul territorio ellenico di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro da una persona avente la sua residenza normale in Grecia integra gli estremi del reato di contrabbando, che comporta, segnatamente, l’applicazione di sanzioni penali quali il carcere per il detentore del veicolo e il sequestro del veicolo stesso.

69     Si deve rilevare in proposito che la disciplina contestata sanziona penalmente un comportamento che consiste nel sottrarsi alle disposizioni doganali e fiscali nazionali in materia di circolazione di veicoli a motore.

70     Le sanzioni di cui trattasi sono infatti previste per i casi in cui persone aventi la loro residenza normale in Grecia utilizzino veicoli immatricolati in un altro Stato membro, ossia in casi che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva, e mirano a tutelare gli interessi fiscali dello Stato membro in questione.

71     La repressione penale di un comportamento, voluta dal legislatore nazionale, è correlata alla situazione economica e sociale dello Stato membro considerato e, nella fattispecie, alla peculiare situazione relativa alla tassazione dei veicoli a motore. È pacifico, a tal proposito, che in Grecia le imposte di immatricolazione sono assai elevate, il che può spingere taluni a circolarvi con vetture immatricolate in un altro Stato membro, tentando di stabilire fittiziamente un qualsiasi legame con quest’ultimo Stato. Gli imperativi di repressione e di prevenzione, nonché di tutela degli interessi fiscali dello Stato membro interessato, giustificano la previsione, da parte di quest’ultimo, delle sanzioni adeguate (v., in tal senso, sentenza Louloudakis, cit., punto 70).

72     Non può quindi, di per sé, rappresentare un inadempimento il semplice fatto che una disciplina nazionale astratta qualifichi come reato un comportamento consistente nel sottrarsi alle disposizioni doganali e fiscali normalmente applicabili. Come emerge dai punti 69 e 70 della citata sentenza Louloudakis, la Corte ha stabilito che gli imperativi di repressione e di prevenzione possono giustificare il fatto che uno Stato membro imponga sanzioni di una certa severità, ma non può escludersi che dette sanzioni possano, in talune circostanze, rivelarsi sproporzionate. Di conseguenza, la questione relativa al carattere proporzionato o sproporzionato delle sanzioni applicate deve essere risolta in funzione delle sanzioni effettivamente applicate nella fattispecie. Orbene, l’esame dei casi citati al punto 48 della presente sentenza non consente di concludere nel senso della sproporzione delle sanzioni effettivamente applicate, e la Commissione non ha fornito ulteriori elementi probatori che consentano di giungere ad una diversa conclusione.

73     Tali addebiti sono quindi infondati.

74     In secondo luogo, la Commissione afferma che, nei casi considerati dall’art. 18, A, n. 1, della legge 2682/1999, non è avviato alcun procedimento penale qualora le persone interessate versino l’imposta addebitata e rinuncino ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale avverso l’atto di addebito dell’imposta suddetta.

75     A tal proposito, occorre rilevare che la direttiva attribuisce, a talune condizioni, ai singoli aventi la loro residenza normale in uno Stato membro, il diritto di circolare per un certo periodo con veicoli da turismo sul territorio degli altri Stati membri beneficiando del regime della franchigia fiscale temporanea.

76     Orbene, in base ad una giurisprudenza costante, il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto comunitario, ed è compito dei giudici nazionali garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet, Racc. pag. I‑2271, punti 37 e 38, nonché giurisprudenza ivi citata). È mediante l’applicazione di tale principio che la Corte ha riconosciuto la competenza del giudice nazionale a garantire l’applicazione della direttiva e la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza della stessa, determinando, segnatamente, il luogo della residenza normale (v., in tal senso, sentenza Louloudakis, cit., punti 57 e 70).

77     La disposizione nazionale controversa può privare i singoli della tutela giurisdizionale effettiva voluta dal diritto comunitario, spingendoli, con l’obiettivo di evitare un procedimento penale, a rinunciare ai mezzi di ricorso normalmente previsti dal diritto nazionale. Di conseguenza, gli addebiti mossi dalla Commissione sono, nella fattispecie, fondati.

78     In terzo luogo, la Commissione critica le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 18, A, n. 4, lett. d), della legge 2682/1999, previste in caso di superamento del periodo di sei mesi nel corso del quale è riconosciuto il beneficio della franchigia fiscale in questione.

79     Si deve rilevare in proposito che il periodo di sei mesi nel corso del quale si riconosce il beneficio della franchigia fiscale è sufficientemente lungo, e che il governo ellenico ha affermato, senza essere contraddetto dalla Commissione, che in talune situazioni si riconoscono agevolazioni e prolungamenti di detto periodo. Questo stesso governo ha inoltre affermato, sempre senza essere contraddetto, che il rispetto del limite semestrale non può essere controllato rigorosamente, in quanto la data di entrata dei veicoli sul territorio nazionale non viene più registrata, e che quindi risulta necessaria, in tale contesto, una prevenzione rafforzata, che giustifica le ammende previste quale adeguato strumento di dissuasione. Le ammende contestate non sono quindi sproporzionate e non rappresentano un ostacolo alle libertà sancite dal Trattato.

80     Si deve in quarto luogo considerare che la sanzione pecuniaria di cui all’art. 18, A, n. 4, lett. f), della legge 2682/1999, prevista per il caso in cui un veicolo per cui è concessa la franchigia fiscale temporanea sia guidato sul territorio ellenico da una persona diversa dal beneficiario, esula dall’ambito applicativo della direttiva.

81     Del pari, il caso considerato dalla disposizione citata, in cui il veicolo in questione è guidato da una persona diversa dal beneficiario, mentre, nel momento in cui è commessa l’infrazione, il beneficiario della franchigia fiscale non si trova sul territorio ellenico, come fatto valere in quinto luogo dalla Commissione, esula dall’ambito applicativo della direttiva.

82     In sesto luogo, gli addebiti della Commissione riguardano l’art. 18, C, n. 1, della legge 2682/1999, il quale prevede che, oltre alla irrogazione di ammende, i veicoli sono altresì sottoposti ad immobilizzazione conservativa temporanea, e il loro rilascio avviene dopo il pagamento delle ammende e di eventuali altri oneri previsti.

83     Detta misura può privare il beneficiario dell’utilizzazione del suo veicolo per un periodo che può essere lungo, segnatamente nel caso in cui le ammende applicate siano oggetto di contestazione in sede giurisdizionale. Orbene, la Corte ha già rilevato l’importanza rivestita dal diritto di condurre un autoveicolo per ciò che concerne l’esercizio effettivo dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone (sentenza 29 febbraio 1996, causa C‑193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos, Racc. pag. I‑929, punto 36). Tale provvedimento risulta pertanto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, che è quello della riscossione delle ammende, obiettivo che può essere raggiunto ricorrendo a mezzi più consoni alla disciplina comunitaria, ad esempio mediante la costituzione di una cauzione. Tali addebiti sono quindi fondati.

84     Risultano, al contrario, infondate le critiche sollevate in settimo luogo dalla Commissione con riferimento all’art. 10, n. 5, della legge 2682/1999, il quale prevede che, qualora il proprietario di un veicolo importato in base al regime dell’ammissione temporanea abbia la sua residenza normale in Grecia, quest’ultimo può evitare il pagamento dell’imposta di immatricolazione dovuta riesportando il suo veicolo al di fuori del territorio ellenico. Tale misura concede infatti una facoltà, e addirittura un vantaggio all’interessato, e non può essere considerata contraria alla direttiva.

85     La Commissione fa valere infine una violazione dell’art. 90 CE. Tale disposizione prevede, al suo primo comma, il divieto di assoggettare ad imposta i prodotti importati da altri Stati membri in misura maggiore rispetto ai prodotti nazionali simili. Tuttavia, la Corte ha ritenuto conforme alle norme comunitarie il fatto che uno Stato membro, nel determinare la residenza normale dell’interessato sul suo territorio, pretenda il versamento di un’imposta di immatricolazione del veicolo, e ciò a prescindere dalla questione se sia già stata o meno versata un’analoga imposta di immatricolazione in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza 16 giugno 2005, causa C‑138/04, Commissione/Danimarca, non pubblicata nella Raccolta, punto 13, e giurisprudenza ivi citata).

86     Il secondo comma del citato art. 90 CE vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni aventi indirettamente l’effetto di proteggere i prodotti nazionali. Si deve rilevare in proposito che, sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑313/05, Brzeziński, Racc. pag. I‑513, punto 27, e giurisprudenza ivi citata), la Commissione non ha dimostrato che la disciplina nazionale controversa sia tale da proteggere indirettamente i prodotti nazionali.

 Sulla terza censura

 Argomenti delle parti

87     La terza censura della Commissione ha ad oggetto l’art. 12, n. 1, lett. d), del decreto 1° marzo 1988, secondo il quale le persone che subiscono il furto di un secondo veicolo cui si applichi il regime dell’importazione temporanea in Grecia sono tenute a versare l’imposta di immatricolazione. La Commissione afferma che tale disposizione introduce una presunzione generale di frode fiscale, poiché si presume, senza che vi siano prove in tal senso, che il veicolo oggetto del furto resti in Grecia. La Commissione ritiene che le situazioni in cui sussiste un rischio di frode fiscale dovrebbero essere esaminate caso per caso. La misura controversa sarebbe sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, vale a dire la prevenzione dell’evasione fiscale, e introdurrebbe un trattamento discriminatorio indiretto ai danni dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro, contrario all’art. 90 CE.

88     Il governo ellenico replica che, nel diritto comunitario, in caso di furto di prodotti che beneficiano di un regime di franchigia fiscale e per i quali non sono state versate le imposte, non è previsto alcun esonero dalle imposte stesse. Esso fa riferimento, in tal senso, all’art. 14 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), secondo il quale, in caso di perdite, l’abbuono dei diritti di accisa per prodotti che si trovano in regime sospensivo è concesso solamente qualora le perdite di tali prodotti siano imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore, e solo se le autorità competenti possano verificare che i prodotti sono stati definitivamente persi. In tutti gli altri casi, e segnatamente in caso di furto, tali accise devono essere versate.

89     Nella fattispecie, in caso di furto il veicolo non sarebbe irrimediabilmente perso, bensì sarebbe utilizzato da terzi. Di conseguenza, sarebbe dovuta l’imposta di immatricolazione. La direttiva non prevedrebbe, peraltro, alcuna franchigia permanente in caso di furto.

90     Il governo ellenico rileva infine che, per un verso, il fatto che il pagamento dell’imposta di immatricolazione sia preteso unicamente quando uno stesso individuo sia vittima del furto di un secondo veicolo che beneficia della franchigia fiscale temporanea, e non invece sin dal primo furto, rappresenta una manifestazione di favore nei confronti della vittima, e che, per altro verso, il furto rappresenta un rischio assai frequente che dovrebbe essere coperto dalle compagnie di assicurazione e non dalla pubblica autorità.

 Giudizio della Corte

91     Occorre rilevare che la direttiva impone agli Stati membri, a talune condizioni, di concedere una franchigia fiscale per l’uso temporaneo, per un periodo di tempo ben determinato, di un mezzo di trasporto immatricolato in un altro Stato membro ad opera di un soggetto avente del pari la propria residenza normale in uno Stato membro diverso dallo Stato considerato.

92     La concessione di tale franchigia è subordinata, in particolare, alla condizione formulata dall’art. 3, lett. a) e b), della direttiva in modo da non lasciar spazio ad alcuna ambiguità, che il beneficiario della franchigia stessa utilizzi il mezzo di trasporto in questione per il proprio uso privato, e il citato mezzo di trasporto non può essere né ceduto, né noleggiato nello Stato membro di importazione temporanea, né prestato a un residente di questo Stato. Così, la direttiva evidenzia lo stretto legame esistente tra il privato beneficiario della franchigia temporanea e il veicolo interessato da quest’ultima.

93     Il furto del veicolo interessato dalla citata franchigia e le relative conseguenze non sono disciplinati dalla direttiva.

94     Non vi è tuttavia alcun elemento, nell’ambito della direttiva, che consenta di ritenere che quest’ultima abbia inteso estendere la franchigia, e conseguentemente limitare la sovranità fiscale degli Stati membri, a situazioni nelle quali viene meno il legame tra il beneficiario della franchigia e il veicolo interessato da quest’ultima, come accade segnatamente in caso di furto, dove appare assai verosimile che il veicolo continui a circolare sul territorio dello Stato membro in questione e che sia guidato da una persona priva di qualsivoglia rapporto con il beneficiario della franchigia. Un caso siffatto non è disciplinato dalla direttiva e rientra nel potere normativo degli Stati membri.

95     In questo contesto, tenuto conto altresì del fatto che la Commissione non si richiama ad altre disposizioni comunitarie, non può essere accertato alcun inadempimento.

96     Dalle considerazioni svolte dalla Corte ai punti 85 e 86 di questa sentenza discende che la misura nazionale controversa non viola neppure l’art. 90 CE.

97     Alla luce di quanto precede, si deve quindi rilevare che, prevedendo:

–       all’art. 18, A, n. 1, della legge 2682/1999 che, in caso di detenzione o di utilizzazione sul territorio ellenico di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro da un privato avente la sua residenza normale in Grecia, il procedimento penale normalmente previsto non sia avviato qualora la persona interessata versi l’imposta d’immatricolazione addebitata e rinunci nel contempo ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale avverso l’atto di addebito dell’imposta suddetta, e

–       all’art. 18, C, n. 1, della medesima legge che, in caso di irrogazione di ammende, i veicoli siano altresì sottoposti ad immobilizzazione conservativa temporanea, e il loro rilascio avvenga dopo il pagamento delle ammende e degli altri eventuali oneri previsti,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva.

98     Per il resto, il ricorso è respinto.

 Sulle spese

99     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Conformemente al n. 3, primo comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può però ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese. Si deve decidere che la Commissione e la Repubblica ellenica, rimaste parzialmente soccombenti, sopportino le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Prevedendo:

–       all’art. 18, A, n. 1, della legge 2682/1999 che, in caso di detenzione o di utilizzazione sul territorio ellenico di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro da un privato avente la sua residenza normale in Grecia, il procedimento penale normalmente previsto non sia avviato qualora la persona interessata versi l’imposta d’immatricolazione addebitata e rinunci nel contempo ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale avverso l’atto di addebito dell’imposta suddetta, e

–       all’art. 18, C, n. 1, della medesima legge che, in caso di irrogazione di ammende, i veicoli siano altresì sottoposti ad immobilizzazione conservativa temporanea, e il loro rilascio avvenga dopo il pagamento delle ammende e degli altri eventuali oneri previsti,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il greco.