Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 8 dicembre 2006 – Polyelectrolyte Producers Group / Consiglio e Commissione
(Causa C‑368/05 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Decisione del Consiglio che adotta la posizione della Comunità – Decisione del comitato misto del SEE che autorizza il Regno di Norvegia ad applicare limiti di concentrazione per l’acrilamide più restrittivi di quelli applicabili nella Comunità»
1. Procedura – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale prima di decidere su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114, nn. 1‑3) (v. punto 46)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 56‑60, 67)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Mancata individuazione dell’errore di diritto lamentato – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punto 62)
Oggetto
Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 luglio 2005, causa T‑376/04, Polyelectrolyte Producers Group/Commissione e Consiglio, che dichiara irricevibile un ricorso avente ad oggetto, da un lato, l’annullamento della decisione del comitato misto SEE 26 aprile 2004, n. 59, che modifica l’allegato II dell’accordo SEE (GU L 277, pag. 30) nella parte in cui consente alla Norvegia di applicare limiti di concentrazione per l’acrilamide più restrittivi di quelli applicabili nella Comunità europea, nonché l’accertamento dell’illegittimità della dichiarazione comune relativa all’accordo SEE sulle clausole di riesame in materia di sostanze pericolose adottata nella riunione del comitato misto il 26 marzo 1999 (GU C 185, pag. 6), e, dall’altro, un ricorso per risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente in seguito all’adozione della decisione impugnata |
Dispositivo
|
Il ricorso è respinto. |
|
Il Polyelectrolyte Producers Group è condannato alle spese. |