Causa C-306/05

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

contro

Rafael Hoteles SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona)

«Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Art. 3 — Nozione di “comunicazione al pubblico” — Opere comunicate mediante apparecchi televisivi installati in camere d’albergo»

Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 13 luglio 2006 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 dicembre 2006 

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Comunicazione al pubblico — Nozione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 3, n. 1)

La mera fornitura di attrezzature fisiche, come quella di apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo, non costituisce in quanto tale una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Per contro, la distribuzione di un segnale, che consenta la comunicazione di opere mediante apparecchi siffatti da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva.

Infatti, come chiarisce la guida alla Convenzione di Berna, per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, l’autore, autorizzando la radiodiffusione della sua opera, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni. Una volta che questa ricezione avviene per intrattenere un pubblico più ampio, mediante un atto indipendente col quale l’opera trasmessa viene comunicata ad un nuovo pubblico, tale ricezione pubblica dà adito al diritto esclusivo dell’autore di autorizzarla. Orbene, la clientela di un albergo costituisce un tale pubblico nuovo, in quanto la distribuzione dell’opera radiodiffusa a tale clientela mediante apparecchi televisivi non costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura. Per contro, l’albergo è l’organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all’opera protetta.

Il carattere privato delle camere di tale albergo non osta a che il segnale costituisca un atto di comunicazione al pubblico.

(v. punti 41-42, 47, 54, dispositivo 1-2)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 dicembre 2006 (*)

«Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Art. 3 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Opere comunicate mediante apparecchi televisivi installati in camere d’albergo»

Nel procedimento C‑306/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) con decisione 7 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2005, nella causa

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

contro

Rafael Hoteles SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J. Malenovský (relatore), U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), dai sigg. R. Gimeno‑Bayón Cobos e P. Hernández Arroyo, abogados;

–       per Rafael Hoteles SA, dal sig. R. Tornero Moreno, abogado;

–       per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.‑C. Niollet, in qualità di agenti;

–       per l’Irlanda, dal sig. D. J. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Travers, BL;

–       per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–       per il governo polacco, dal sig. K. Murawski, dalla sig.ra U. Rutkowska e dal sig. P. Derwicz, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. R. Vidal Puig e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) e Rafael Hoteles SA (in prosieguo: la «società Rafael»), relativamente all’asserita violazione, da parte di quest’ultima, dei diritti di proprietà intellettuali gestiti dalla SGAE.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale applicabile

3       L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato 1 C dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1).

4       L’art. 9, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio stabilisce quanto segue:

«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’articolo 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti».

5       Ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»):

«1.      Gli autori di opere drammatiche, drammatico‑musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

i)      la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento;

ii)      la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell’esecuzione delle loro opere.

2.      Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico‑musicali per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere».

6       L’art. 11 bis, n. 1, della Convenzione di Berna così stabilisce:

«Gli autori di dette opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

i)      la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini;

ii)      ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario;

iii)      la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell’opera radiodiffusa».

7       L’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi nonché il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore. Questi due trattati sono stati approvati in nome della Comunità con la decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (GU L 89, pag. 6).

8       L’art. 8 del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore stabilisce quanto segue:

«Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2, 11 bis, paragrafo 1, punti 1 e 2, 11 ter, paragrafo 1, punto 2, 14, paragrafo 1, punto 2 e 14 bis, paragrafo 1 della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

9       Dichiarazioni comuni concernenti il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore sono state adottate dalla conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996.

10     La dichiarazione comune concernente l’art. 8 del detto trattato è così formulato:

«È inteso che la semplice fornitura di impianti destinati a consentire o a realizzare una comunicazione non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del presente trattato o della Convenzione di Berna. È inteso inoltre che nulla, nell’articolo 8, vieta ad una parte contraente di applicare l’articolo 11 bis, paragrafo 2».

 La normativa comunitaria

11     In base al nono ‘considerando’ della direttiva 2001/29:

«Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà».

12     Il decimo ‘considerando’ di tale direttiva è così formulato:

«Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on‑demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti».

13     Il quindicesimo ‘considerando’ di questa stessa direttiva enuncia quanto segue:

«La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’[OMPI] ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato dell’[OMPI] sul diritto d’autore” e il “Trattato dell’[OMPI] sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d’azione nel settore del digitale (la cosiddetta “digital agenda”) e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali».

14     Ai sensi del ventitreesimo ‘considerando’ della detta direttiva:

«La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti».

15     Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 così recita:

«La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva».

16     L’art. 3 di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a)      [a]gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b)      ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

d)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

 La normativa nazionale

17     Il testo codificato della legge sulla proprietà intellettuale, che disciplina, precisa e armonizza le disposizioni legislative in vigore in tale settore (in prosieguo: la «LPI»), è stato approvato con regio decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 1/1996 (BOE n. 97 del 22 aprile 1996).

18     L’art. 17 della LPI prevede:

«L’autore esercita in maniera esclusiva i diritti di sfruttamento della sua opera in ogni forma, in particolare i diritti di riproduzione, di distribuzione, di comunicazione pubblica e di trasformazione, ai quali non si può procedere senza autorizzazione, salvo nei casi previsti nella presente legge».

19     L’art. 20, n. 1, della LPI così recita:

«Si intende per comunicazione qualsiasi atto tramite il quale una pluralità di persone può avere accesso all’opera senza la previa distribuzione di copie a ciascuna di tali persone.

Non è qualificabile come pubblica la comunicazione che avvenga in un ambito strettamente domestico non integrato o connesso ad una rete di diffusione».

 La causa principale e le questioni pregiudiziali

20     La SGAE è l’ente incaricato della gestione dei diritti di proprietà intellettuale in Spagna.

21     La SGAE ha considerato che l’uso degli apparecchi televisivi e degli apparecchi di diffusione di musica d’ambiente nell’ambito dell’albergo di cui la società Rafael è proprietaria, nel corso del periodo compreso tra giugno 2002 e marzo 2003, ha dato luogo ad atti di comunicazione al pubblico di opere appartenenti al repertorio che essa gestisce. Ritenendo che questi atti siano stati eseguiti in violazione dei diritti di proprietà intellettuale collegati a queste opere, la SGAE ha presentato una domanda di indennizzo compensativo contro la società Rafael dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 28 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 28 di Barcellona).

22     Con decisione 6 giugno 2003, tale giudice ha respinto parzialmente la domanda. Esso ha infatti ritenuto che l’uso degli apparecchi televisivi nelle camere dell’albergo non desse luogo ad atti di comunicazione al pubblico delle opere gestite dalla SGAE. Tale giudice ha considerato per contro che la domanda di quest’ultima era fondata relativamente all’esistenza notoria, negli alberghi, di spazi comuni dotati di apparecchi televisivi e ravvivati dalla diffusione di musica d’ambiente.

23     La SGAE e la società Rafael hanno entrambe interposto appello contro tale sentenza dinanzi all’Audiencia Provincial de Barcelona, la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’istallazione nelle stanze di un albergo di apparecchi televisivi ai fini della distribuzione via cavo del segnale televisivo captato, via satellite o terrestre, costituisca un atto di comunicazione al pubblico ricompreso nella sfera di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela del diritto di autore di cui all’art. 3 della direttiva [2001/29].

2)      Se intendere la stanza di un albergo ambito strettamente domestico, escludendo che possa considerarsi comunicazione al pubblico quella realizzata mediante apparecchi televisivi per mezzo dei quali venga distribuito il segnale captato dall’albergo, sia in contrasto con la tutela dei diritti d’autore prevista dalla direttiva [2001/29].

3)      Se, ai fini della tutela del diritto d’autore a fronte di atti di comunicazione al pubblico prevista dalla direttiva [2001/29], la comunicazione realizzata per mezzo di un televisore collocato in una stanza di un albergo possa considerarsi un atto di comunicazione al pubblico in quanto il pubblico che vi si succede ha accesso all’opera».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

24     Con lettera pervenuta alla Corte il 12 settembre 2006, la società Rafael ha chiesto, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura della Corte, la riapertura della fase orale del procedimento.

25     Tale domanda è stata motivata con l’asserita incoerenza delle conclusioni dell’avvocato generale. La società Rafael fa valere che la soluzione negativa alla quale pervenivano queste conclusioni per quanto riguarda la prima questione comporta inevitabilmente una soluzione negativa anche della seconda e della terza questione, mentre l’avvocato generale invita a risolvere affermativamente tali questioni.

26     A tal riguardo occorre rilevare che né lo Statuto della Corte di giustizia né il suo regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v., in particolare, sentenza 30 marzo 2006, causa C‑259/04, Emanuel, Racc. pag. I‑3089, punto 15).

27     È vero che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa dev’essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto tra le parti (v., in particolare, sentenze 13 novembre 2003, causa C‑209/01, Schilling e FleckSchilling, Racc. pag. I‑13389, punto 19, nonché 17 giugno 2004, causa C‑30/02, Recheio – Cash & Carry, Racc. pag. I‑6051, punto 12).

28     Tuttavia, la Corte ritiene, nella fattispecie, di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire.

29     Pertanto, non occorre ordinare la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

30     Occorre constatare innanzi tutto che, contrariamente a quanto sostiene la società Rafael, la situazione di cui trattasi nella causa principale non rientra nella direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15), ma nella direttiva 2001/29. Infatti, quest’ultima si applica a tutte le comunicazioni al pubblico di opere protette, mentre la direttiva 93/83 prevede solo l’armonizzazione minima di taluni aspetti della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi in caso di comunicazione al pubblico via satellite o di ritrasmissione via cavo di trasmissioni provenienti da altri Stati membri. Orbene, come la Corte ha già dichiarato, a differenza della direttiva 2001/29, queste regole di armonizzazione minima non forniscono elementi per risolvere una questione relativa ad una situazione analoga a quella cui si riferiscono le presenti questioni pregiudiziali (v., in tal senso, sentenza 3 febbraio 2000, causa C‑293/98, Egeda, Racc. pag. I‑629, punti 25 e 26).

31     Inoltre, occorre ricordare che tanto l’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che, come quelle della direttiva 2001/29, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (v., in particolare, sentenze 9 novembre 2000, causa C‑357/98, Yiadom, Racc. pag. I‑9265, punto 26, e 6 febbraio 2003, causa C‑245/00, SENA, Racc. pag. I‑1251, punto 23). Ne deriva che il governo austriaco non può utilmente sostenere che spetta agli Stati membri fornire la definizione della nozione di «pubblico» alla quale fa riferimento la direttiva 2001/29 senza definirla.

 Sulle questioni prima e terza

32     Con le questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi ai clienti che si trovano nelle camere di un albergo costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 e se l’installazione di apparecchi televisivi nelle camere di un tale albergo costituisca, di per sé, un atto di tale natura.

33     A tal riguardo occorre rilevare che la detta direttiva non precisa essa stessa cosa si debba intendere per «comunicazione al pubblico».

34     Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 50, e 6 luglio 2006, causa C‑53/05, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑6215, punto 20).

35     Del resto, le norme di diritto comunitario devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme siano dirette, precisamente, a dare esecuzione ad un accordo internazionale concluso dalla Comunità (v., in particolare, sentenza 14 luglio 1998, causa C‑341/95, Bettati, Racc. pag. I‑4355, punto 20 e giurisprudenza citata).

36     Dal ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» dev’essere intesa in senso ampio. Una tale interpretazione risulta del resto indispensabile per raggiungere l’obiettivo principale della detta direttiva, il quale, come risulta dal nono e decimo ‘considerando’, è quello di introdurre un livello elevato di protezione a favore, tra l’altro, degli autori, consentendo a questi ultimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico.

37     La Corte ha dichiarato che, nell’ambito di questa nozione, il termine «pubblico» riguarda un numero indeterminato di telespettatori potenziali (sentenze 2 giugno 2005, causa C‑89/04, Mediakabel, Racc. pag. I‑4891, punto 30, e 14 luglio 2005, causa C‑192/04, Lagardère Active Broadcast, Racc. pag. I‑7199, punto 31).

38     In un contesto quale quello della causa principale, il problema va affrontato globalmente, dato che, da un lato, bisogna tener conto non solo dei clienti che si trovano nelle camere dell’albergo, ai quali unicamente si fa riferimento nelle questioni pregiudiziali, ma anche dei clienti che sono presenti in qualsiasi altro spazio del detto stabilimento e hanno a loro portata un apparecchio televisivo ivi installato e, dall’altro, occorre prendere in considerazione il fatto che, abitualmente, i clienti di un tale stabilimento si succedono rapidamente. Si tratta in generale di un numero di persone abbastanza rilevante, di modo che queste devono essere considerate come un pubblico in considerazione dell’obiettivo principale della direttiva 2001/29, come ricordato al punto 36 della presente sentenza.

39     Tenendo conto, del resto, degli effetti cumulativi che derivano dal fatto di mettere a disposizione opere presso tali telespettatori potenziali, tale messa a disposizione può assumere in un tale contesto un’importanza rilevante. Poco importa poi che gli unici destinatari siano gli occupanti delle camere e che questi, considerati separatamente, abbiano una consistenza economica limitata per l’albergo stesso.

40     Occorre anche rilevare che una comunicazione operata in circostanze quali quelle della causa principale viene analizzata, in base all’art. 11 bis, primo comma, sub ii), della Convenzione di Berna, come una comunicazione eseguita da un ente di trasmissione diverso da quello originario. Pertanto, una tale trasmissione viene effettuata ad un pubblico diverso dal pubblico cui è diretto l’atto di comunicazione originario dell’opera, ossia ad un pubblico nuovo.

41     Infatti, come chiarisce la guida alla Convenzione di Berna, documento interpretativo elaborato dall’OMPI il quale, senza avere forza giuridica vincolante, contribuisce tuttavia all’interpretazione della detta Convenzione, l’autore, autorizzando la radiodiffusione della sua opera, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni. Secondo questa guida, poiché questa ricezione avviene per intrattenere un pubblico più ampio, e talvolta per fini di lucro, una nuova frazione del pubblico ricevente viene ammessa a beneficiare dell’ascolto o della visione dell’opera e la comunicazione della trasmissione mediante altoparlante o uno strumento analogo non è più la semplice ricezione della trasmissione stessa, ma un atto indipendente col quale l’opera trasmessa viene comunicata ad un nuovo pubblico. Come precisa la detta guida, tale ricezione pubblica dà adito al diritto esclusivo dell’autore di autorizzarla.

42     Orbene, la clientela di un albergo costituisce un tale pubblico nuovo. Infatti, la distribuzione dell’opera radiodiffusa a tale clientela mediante apparecchi televisivi non costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura. Per contro, l’albergo è l’organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all’opera protetta. Infatti, in assenza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all’interno della detta zona, non potrebbero, in via di principio, usufruire dell’opera diffusa.

43     Inoltre, dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 e dall’art. 8 del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore deriva che, affinché vi sia comunicazione al pubblico, è sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso. Pertanto, non è determinante a tal riguardo, contrariamente a quanto sostengono la società Rafael e l’Irlanda, che i clienti che non hanno messo in funzione l’apparecchio televisivo non hanno avuto effettivamente accesso alle opere.

44     Per il resto, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che l’intervento dell’albergo che dà accesso all’opera radiodiffusa ai suoi clienti dev’essere considerato come una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile. Non si può infatti seriamente contestare il fatto che l’offerta di questo servizio ha un’influenza sullo standing dell’albergo e quindi sul prezzo delle camere. Pertanto, anche considerando, come fa valere la Commissione delle Comunità europee, che il perseguimento di uno scopo di lucro non sia una condizione necessaria per l’esistenza di una comunicazione al pubblico, è in ogni caso accertato che il carattere lucrativo della comunicazione esiste in circostanze quali quelle della fattispecie di cui alla causa principale.

45     Per quanto riguarda la questione se l’istallazione di apparecchi televisivi nelle camere di un albergo costituisca, di per sé, un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, occorre sottolineare che la formulazione del ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva enuncia, conformemente all’art. 8 del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, che «la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della [detta] direttiva».

46     Orbene, anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche, che coinvolge, oltre all’albergo, abitualmente imprese specializzate nella vendita o nella locazione di apparecchi televisivi, non costituisce, in quanto tale, una comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29, tuttavia tale istallazione può rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere radiodiffuse. Pertanto, se, mediante apparecchi televisivi in tal modo installati, l’albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere dello stesso, si tratta di una comunicazione al pubblico, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata.

47     Di conseguenza, occorre risolvere la prima e la terza questione dichiarando che, anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche non costituisce in quanto tale una comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva.

 Sulla seconda questione

48     Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il carattere privato delle camere di un albergo si opponga a che la comunicazione di un’opera in tali luoghi mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

49     A tal riguardo, l’Irlanda fa valere che occorre distinguere gli atti di comunicazione o di messa a disposizione di opere che sono effettuati nel contesto privato delle camere di un albergo dagli stessi atti che sono effettuati in luoghi pubblici nell’ambito di tale stabilimento. Tale tesi non può tuttavia essere accolta.

50     Infatti, sia dalla formulazione che dal senso dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 e dell’art. 8 del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, che richiedono entrambi un’autorizzazione dell’autore non per le trasmissioni in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ma per gli atti di comunicazione con i quali l’opera viene resa accessibile al pubblico, risulta che il carattere privato o pubblico del luogo in cui avviene la comunicazione è senza incidenza.

51     Per il resto, secondo queste disposizioni della direttiva 2001/29 e del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, il diritto di comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento che sceglie individualmente. Ora, il detto diritto di messa a disposizione del pubblico e pertanto di comunicazione al pubblico verrebbe manifestamente privato della sua sostanza se non riguardasse anche le comunicazioni effettuate in luoghi privati.

52     A sostegno della tesi relativa al carattere privato delle camere di un albergo, l’Irlanda fa valere anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, e più in particolare l’art. 8 della stessa, in forza del quale è vietato qualsiasi intervento arbitrario o sproporzionato dei pubblici poteri nella sfera di attività privata. Nemmeno tale argomento può essere accolto.

53     Occorre rilevare a tal riguardo che l’Irlanda non precisa chi sarebbe, in un contesto quale quello della causa principale, la vittima di un tale intervento arbitrario o sproporzionato. Ora, è difficilmente concepibile che l’Irlanda si riferisca ai clienti che usufruiscono del segnale che ricevono e sui quali non grava alcun obbligo di compenso degli autori. Non può manifestamente trattarsi nemmeno dell’albergo, poiché, anche se si deve concludere che tale stabilimento è tenuto a pagare il detto compenso, esso non può tuttavia asserire di essere vittima di una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto non si può ritenere che le camere, una volta messe a disposizione dei clienti, rientrino nella sua sfera privata.

54     Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che il carattere privato delle camere di un albergo non osta a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

 Sulle spese

55     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche non costituisce, in quanto tale, una comunicazione ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva.

2)      Il carattere privato delle camere di un albergo non osta a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.