Causa C-168/05

Elisa María Mostaza Claro

contro

Centro Móvil Milenium SL

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Madrid)

«Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mancata contestazione del carattere abusivo di una clausola in sede di procedura arbitrale — Possibilità di sollevare tale eccezione nell’ambito della procedura di impugnazione del lodo»

Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 27 aprile 2006 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13

[Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, n. 1, lett. t), e 6, n. 1]

La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che essa implica che un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione di un lodo arbitrale rilevi la nullità dell’accordo arbitrale ed annulli il lodo, nel caso ritenga che tale accordo contenga una clausola abusiva, anche qualora il consumatore non abbia fatto valere tale nullità nell’ambito del procedimento arbitrale, ma solo in quello per l’impugnazione del lodo.

(v. punto 39 e dispositivo)





SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 ottobre 2006 (*)

«Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Mancata contestazione del carattere abusivo di una clausola in sede di procedura arbitrale – Possibilità di sollevare tale eccezione nell’ambito della procedura di impugnazione del lodo»

Nel procedimento C‑168/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Audiencia Provincial de Madrid (Spagna) con decisione 15 febbraio 2005, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2005, nella causa

Elisa María Mostaza Claro

contro

Centro Móvil Milenium SL,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la Centro Móvil Milenium SL, dal sig. H. García Pi, abogado;

–       per il governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agente;

–       per il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agente;

–       per il governo ungherese, dal sig. P. Gottfried, in qualità di agente;

–       per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e L. Escobar Guerrero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva»).

2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Mostaza Claro e la Centro Móvil Milenium SL (in prosieguo: la «Móvil») relativamente alla validità di una clausola compromissoria contenuta nel contratto che essa ha concluso con tale società.

 Contesto normativo

 Normativa comunitaria

3       L’art. 3, n. 1, della direttiva così prevede:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

4       L’art. 6, n. 1, della direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

5       L’art. 7, n. 1, della direttiva è del seguente tenore:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

6       L’allegato alla direttiva contiene un elenco indicativo delle clausole che possono essere dichiarate abusive. Tra queste, il n. 1, lett. q), dell’allegato annovera le clausole che hanno per oggetto o per effetto di

«sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un’altra parte del contratto».

 Normativa nazionale

7       Nel diritto spagnolo la tutela dei consumatori contro le clausole abusive è stata garantita inizialmente dalla legge generale 19 luglio 1984, n. 26/1984, relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, BOE n. 176 del 24 luglio 1984; in prosieguo: la «legge n. 26/1984»).

8       La legge n. 26/1984 è stata modificata dalla legge 13 aprile 1998, n. 7/1998, relativa alle condizioni generali dei contratti (Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación, BOE n. 89 del 14 aprile 1998; in prosieguo: la «legge n. 7/1998»), che ha recepito la direttiva nel diritto interno.

9       La legge n. 7/1998 ha in particolare aggiunto alla legge n. 26/1984 un art. 10 bis e una prima disposizione addizionale.

10     Ai sensi dell’art. 10 bis, n. 1, della legge n. 26/1984, «si considerano clausole abusive tutte quelle disposizioni non oggetto di negoziato individuale che, malgrado il requisito della buona fede, causano a danno del consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e dei doveri delle parti nascenti dal contratto. In ogni caso, si considerano clausole abusive le disposizioni enunciate nella disposizione addizionale della presente legge (…)».

11     La prima disposizione addizionale della legge n. 26/1984 riprende in sostanza l’elenco delle clausole che possono essere dichiarate abusive allegato alla direttiva, precisando che lo stesso non ha carattere esaustivo. Ai sensi del punto 26 della citata disposizione addizionale, si considera abusivo «l’assoggettamento ad arbitrati diversi da quello relativo a controversie in materia di consumo, a meno che si tratti di organi arbitrali istituiti da disposizioni legislative per un settore o ambito specifico».

12     L’art. 8 della legge n. 7/1998 così prevede:

«1.      Sono nulle di pieno diritto le condizioni generali pregiudizievoli per l’aderente e in contrasto con le disposizioni della presente legge o di qualsiasi altra norma imperativa o proibitiva, a meno che esse sanzionino in modo diverso la violazione delle stesse.

2.      In particolare, sono nulle le condizioni generali abusive inserite nei contratti conclusi con un consumatore, tra cui rientrano, in ogni caso, quelle definite dall’art. 10 bis e dalla prima disposizione addizionale della legge [generale n. 26/1984] (…)».

13     All’epoca dei fatti di cui alla causa principale, la procedura arbitrale era disciplinata dalla legge 5 dicembre 1988, n. 36/1988, relativa all’arbitrato (Ley 36/1988 de Arbitraje, BOE n. 293 del 7 dicembre 1988; in prosieguo: la «legge n. 36/1988»).

14     L’art. 23, n. 1, della legge n. 36/1988 prevedeva quanto segue:

«L’opposizione all’arbitrato per incompetenza oggettiva degli arbitri, inesistenza, nullità o decadenza dell’accordo arbitrale deve essere proposta dalle parti in concomitanza con la presentazione dei loro rispettivi motivi iniziali».

15     L’art. 45 della legge n. 36/1988 era del seguente tenore:

«Il lodo può essere annullato solo nei casi seguenti:

1.      Qualora l’accordo arbitrale sia nullo.

(…)

5.      Qualora il lodo sia contrario all’ordine pubblico».

 Causa principale e questione pregiudiziale

16     Il 2 maggio 2002 è stato concluso tra la Móvil e la sig.ra Mostaza Claro un contratto di abbonamento ad una linea di telefonia mobile. Tale contratto conteneva una clausola compromissoria che sottoponeva ogni controversia relativa allo stesso all’arbitrato dell’Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Associazione europea per l’arbitrato secondo diritto e secondo equità; in prosieguo: l’«AEADE»).

17     Poiché la sig.ra Mostaza Claro non ha rispettato la durata minima dell’abbonamento, la Móvil ha avviato un procedimento arbitrale dinnanzi all’AEADE. Con lettera del 25 luglio 2003 quest’ultima ha concesso alla sig.ra Mostaza Claro un termine di dieci giorni per rifiutare l’arbitrato, precisando che, in caso di rifiuto, sarebbe rimasta aperta la via giurisdizionale. La sig.ra Mostaza Claro ha presentato alcuni argomenti nel merito, ma non ha rifiutato la procedura arbitrale né ha invocato la nullità della clausola compromissoria. La controversia è stata poi decisa in senso a lei sfavorevole.

18     La sig.ra Mostaza Claro ha impugnato dinanzi al giudice del rinvio il lodo arbitrale dell’AEADE, sostenendo che il carattere abusivo della clausola compromissoria comportava la nullità dell’accordo arbitrale.

19     Nell’ordinanza di rinvio, l’Audiencia Provincial de Madrid (Corte d’appello di Madrid) osserva che non vi è dubbio che la citata clausola compromissoria sia una clausola contrattuale abusiva, e di conseguenza che sia nulla.

20     Tuttavia, poiché la sig.ra Mostaza Claro non ha fatto valere tale nullità nell’ambito del procedimento arbitrale, al fine di interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva, l’Audiencia Provincial de Madrid ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la tutela dei consumatori garantita dalla [direttiva 93/13/CEE] possa implicare che il giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso di annullamento di un lodo arbitrale rilevi la nullità del compromesso arbitrale ed annulli il lodo, ritenendo che il detto compromesso arbitrale contenga una clausola abusiva pregiudizievole per il consumatore, quando tale questione è fatta valere nel ricorso di annullamento ma non è stata addotta dal consumatore nell’ambito del procedimento arbitrale».

 Osservazioni preliminari

21     Risulta dagli atti trasmessi alla Corte dal giudice del rinvio che quest’ultimo ha accertato il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta nel contratto concluso tra la Móvil e la sig.ra Mostaza Claro.

22     Si deve ricordare in proposito che la Corte non può pronunciarsi sull’applicazione dei criteri generali utilizzati dal legislatore comunitario per definire il concetto di clausola abusiva ad una clausola specifica, che dev’essere esaminata sulla base delle circostanze concrete del caso (sentenza 1° aprile 2004, causa C‑237/02, Freiburger Kommunalbauten, Racc. pag. I‑3403, punto 22).

23     Spetta dunque al giudice nazionale determinare se una clausola contrattuale come quella oggetto della controversia nella causa principale possieda i requisiti necessari per essere qualificata abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva (sentenza Freiburger Kommunalbauten, cit., punto 25).

 Sulla questione pregiudiziale

24     Secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali per garantire la salvaguardia dei diritti di cui i soggetti godono ai sensi dell’ordinamento comunitario, in forza del principio dell’autonomia processuale degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle relative a situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenze 16 maggio 2000, causa C‑78/98, Preston e a., Racc. pag. I‑3201, punto 31, e 19 settembre 2006, cause riunite C‑392/04 e C‑422/04, i‑21 Germany e Arcor, Racc. pag. I‑0000, punto 57).

25     Il sistema di tutela istituito dalla direttiva è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza 27 giugno 2000, cause riunite da C‑240/98 a C‑244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, Racc. pag. I‑4941, punto 25).

26     Una tale disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (sentenza Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, cit., punto 27).

27     È sulla base di tali principi che la Corte ha affermato che la facoltà per il giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola costituisce un mezzo idoneo al conseguimento tanto dell’obiettivo fissato dall’art. 6 della direttiva, che è quello di impedire che un consumatore individuale sia vincolato da una clausola abusiva, quanto dell’obiettivo dell’art. 7, dato che tale esame può avere un effetto dissuasivo e, pertanto, contribuire a far cessare l’inserimento di clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e i consumatori (sentenze Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, cit., punto 28, e 21 novembre 2002, causa C‑473/00, Cofidis, Racc. pag. I‑10875, punto 32).

28     Questa facoltà riconosciuta al giudice è stata ritenuta necessaria per garantire al consumatore una tutela effettiva, tenuto conto in particolare del rischio non trascurabile che questi ignori i suoi diritti o incontri difficoltà per esercitarli (sentenze Océan Grupo Editoral e Salvat Editores, cit., punto 26, nonché Cofidis, cit., punto 33).

29     La tutela prevista dalla direttiva a favore dei consumatori si estende così ai casi in cui il consumatore che ha stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva si astenga dal dedurre l’abusività della detta clausola perché ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un’azione giudiziaria comporterebbe (sentenza Cofidis, cit., punto 34).

30     Alla luce di quanto sopra, l’obiettivo perseguito dall’art. 6 della direttiva, il quale, come è stato ricordato al punto 27 della presente sentenza, impone agli Stati membri di prevedere che le clausole abusive non vincolino i consumatori, non potrebbe essere raggiunto qualora il giudice investito di un’impugnazione di un lodo arbitrale non potesse valutare la nullità di tale decisione per il solo motivo che il consumatore non ha fatto valere la nullità della clausola compromissoria nell’ambito del procedimento arbitrale.

31     Una simile omissione da parte del consumatore non potrebbe dunque in alcun caso essere compensata dall’azione di soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali. Il sistema di tutela speciale creato dalla direttiva risulterebbe in definitiva compromesso.

32     È proprio in tal senso che la normativa spagnola si è evoluta. Infatti, sebbene non sia applicabile alla causa principale, va ricordato che la legge 23 dicembre 2003, n. 60/2003, in materia di arbitrato (Ley 60/2003 de Arbitraje, BOE n. 309 del 26 dicembre 2003) non richiede più che l’opposizione all’arbitrato, in particolare a causa di nullità dell’accordo arbitrale, sia proposta all’atto della presentazione delle domande iniziali delle parti.

33     La Móvil e il governo tedesco sostengono che, consentendo al giudice di valutare la nullità di un accordo arbitrale nel caso in cui il consumatore non abbia sollevato tale eccezione in sede di procedimento arbitrale, si intaccherebbe gravemente l’efficacia dei lodi arbitrali.

34     Tale argomento si regge sulla considerazione che le esigenze di efficacia del procedimento arbitrale giustificano il fatto che il controllo dei lodi arbitrali abbia un carattere limitato, e che l’annullamento di un lodo possa essere ottenuto solo in casi eccezionali (sentenza 1° giugno 1999, causa C‑126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I‑3055, punto 35).

35     Tuttavia, la Corte ha già affermato che, nei limiti in cui un giudice nazionale deve, in base alle proprie norme di diritto processuale nazionale, accogliere un’impugnazione di un lodo arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve ugualmente accogliere una domanda fondata sulla violazione delle norme comunitarie di tale tipo (v., in tal senso, sentenza Eco Swiss, cit., punto 37).

36     L’importanza della tutela dei consumatori ha in particolare condotto il legislatore comunitario a stabilire, all’art. 6, n. 1, della direttiva, che le clausole abusive contenute in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista «non vincolano il consumatore». Si tratta di una norma imperativa che, in considerazione dell’inferiorità di una delle parti contrattuali, mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza delle parti stesse.

37     D’altra parte la direttiva, che ha lo scopo di rafforzare la tutela dei consumatori, costituisce, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. t), CE, un provvedimento indispensabile per l’adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per l’innalzamento del livello e della qualità della vita al suo interno (v., per analogia, a proposito dell’art. 81 CE, sentenza Eco Swiss, cit., punto 36).

38     La natura e l’importanza dell’interesse pubblico su cui si fonda la tutela che la direttiva garantisce ai consumatori giustificano inoltre che il giudice nazionale sia tenuto a valutare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, in tal modo ponendo un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista.

39     Considerato quanto precede, occorre risolvere la questione dichiarando che la direttiva dev’essere interpretata nel senso che essa implica che un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione di un lodo arbitrale rilevi la nullità dell’accordo arbitrale ed annulli il lodo, nel caso ritenga che tale accordo contenga una clausola abusiva, anche qualora il consumatore non abbia fatto valere tale nullità nell’ambito del procedimento arbitrale, ma solo in quello per l’impugnazione del lodo.

 Sulle spese

40     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che essa implica che un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione di un lodo arbitrale rilevi la nullità dell’accordo arbitrale ed annulli il lodo, nel caso ritenga che tale accordo contenga una clausola abusiva, anche qualora il consumatore non abbia fatto valere tale nullità nell’ambito del procedimento arbitrale, ma solo in quello per l’impugnazione del lodo.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.