Causa C-74/04 P

Commissione delle Comunità europee

contro

Volkswagen AG

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Art. 81, n. 1, CE — Distribuzione di autoveicoli — Nozione di “accordo tra imprese” — Prova dell’esistenza di un accordo»

Conclusioni dell'avvocato generale A. Tizzano, presentate il 17 novembre 2005 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 luglio 2006 

Massime della sentenza

1.     Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Nozione

(Art. 81, n. 1, CE)

2.     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

1.     Per poter costituire un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE è sufficiente che un atto o un comportamento apparentemente unilaterale sia espressione della comune volontà di almeno due parti, non essendo di per sé determinante il modo con cui tale comune volontà si manifesta. Diversamente ragionando si invertirebbe l’onere della prova quanto all’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza e si violerebbe il principio della presunzione di innocenza.

Un invito rivolto da un costruttore di automobili ai propri distributori con cui intrattenga rapporti contrattuali costituisce non un atto unilaterale, ma un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, allorché si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato. Orbene, ciò non implica che qualsivoglia invito rivolto da un costruttore di automobili a concessionari costituisca un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e non dispensa la Commissione dalla dimostrazione dell’esistenza, caso per caso, di un concorso di volontà delle parti del contratto di concessione.

La volontà delle parti può risultare tanto dalle clausole del contratto di concessione in questione, quanto dalla condotta delle parti e, in particolare, dall’eventuale esistenza di un assenso tacito dei concessionari alla misura adottata dal produttore di automobili.

Di conseguenza, è necessario un esame in concreto, nell'ambito del quale la conformità o meno di un contratto di concessione con le regole di concorrenza è necessariamente determinante, poiché non si può escludere, prima facie, che un invito, che sia contrario alle regole di concorrenza, possa essere considerato autorizzato da clausole apparentemente neutre di un contratto di concessione.

(v. punti 35-39, 43-46)

2.     Dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi di detto art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.

(v. punto 49)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 luglio 2006 (*)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Art. 81, n. 1, CE – Distribuzione di autoveicoli – Nozione di “accordo tra imprese” – Prova dell’esistenza di un accordo»

Nel procedimento C‑74/04 P,

avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 16 febbraio 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Mölls, in qualità di agente, assistito dall’avv. H.-J. Freund, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Volkswagen AG, con sede in Wolfsburg (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold e S. Hirsbrunner, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet, S. von Bahr (relatore) e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 settembre 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il ricorso in oggetto la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 dicembre 2003, causa T‑208/01, Volkswagen/Commissione (Racc. pag. II‑5141; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della Commissione 29 giugno 2001, 2001/711/CE, in un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (Caso Comp/F‑2/36.693 – Volkswagen) (GU L 262, pag. 14; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti all’origine della controversia e contesto normativo

2       I fatti all’origine della controversia e il suo contesto normativo, come risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei seguenti termini.

3       La Volkswagen AG (in prosieguo: la «Volkswagen») è la società capogruppo, nonché la maggiore impresa, del gruppo Volkswagen, operante nel settore della produzione di automobili. Gli autoveicoli prodotti dalla Volkswagen vengono venduti nella Comunità europea tramite concessionari, con i quali tale società ha stipulato un contratto di concessione tipo (in prosieguo: il «contratto di concessione»), nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva ed esclusiva.

4       A norma dell’art. 4, n. 1, del contratto di concessione, nelle sue versioni del settembre 1995 e del gennaio 1998, la Volkswagen assegna ai concessionari una zona contrattuale per il programma di vendita e per il servizio clienti. Il concessionario assume, a titolo di contropartita, l’impegno di promuovere in maniera intensiva la vendita e il servizio clienti nella zona di propria competenza e di sfruttare in maniera ottimale il potenziale del mercato. Ai sensi dell’art. 2, n. 6 (versione del gennaio 1989), o n. 1 (versioni del settembre 1995 e del gennaio 1998), del contratto di concessione, il concessionario s’impegna a «rappresentare e a promuovere in ogni modo gli interessi della Volkswagen AG, dell’organizzazione distributiva Volkswagen e del marchio Volkswagen». È inoltre pattuito che «[i]n questo contesto il concessionario rispetta tutte le esigenze volte al raggiungimento dello scopo contrattuale per quanto riguarda la distribuzione di automobili Volkswagen nuove, il rifornimento di pezzi di ricambio, il servizio clientela, la promozione delle vendite, la pubblicità e la formazione, nonché la garanzia del livello di prestazioni per i vari settori di attività Volkswagen». Infine, a norma dell’art. 8, n. 1, del contratto di concessione, «La Volkswagen AG dà indicazioni non vincolanti per quanto riguarda i prezzi per i consumatori finali e gli sconti».

5       Il 17 luglio 1997 e l’8 ottobre 1998, in seguito ad un reclamo presentato da un acquirente, la Commissione trasmetteva alla Volkswagen, in applicazione dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), alcune richieste di informazioni sulla politica dei prezzi da essa praticata e, in particolare, in ordine alla fissazione del prezzo di rivendita del modello Volkswagen Passat in Germania. La Volkswagen rispondeva a tali richieste, rispettivamente, il 22 agosto 1997 e il 9 novembre 1998.

6       Il 22 giugno 1999, sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione trasmetteva alla Volkswagen una comunicazione degli addebiti nella quale le contestava la violazione dell’art. 81, n. 1, CE, per aver concordato con i concessionari tedeschi della propria rete di distribuzione una disciplina dei prezzi rigida per le vendite dei modelli Volkswagen Passat.

7       In tale comunicazione, la Commissione citava, in particolare, tre lettere circolari inviate dalla Volkswagen ai suoi concessionari tedeschi il 26 settembre 1996, il 17 aprile ed il 26 giugno 1997, così come cinque lettere inviate ad alcuni di loro in data 24 settembre, 2 e 16 ottobre 1996, 18 aprile 1997 e 13 ottobre 1998 (in prosieguo, complessivamente considerate, gli «inviti controversi»).

8       Con lettera 10 settembre 1999 la Volkswagen rispondeva a tale comunicazione degli addebiti indicando che i fatti in essa descritti erano sostanzialmente esatti. La Volkswagen non chiedeva di essere sentita.

9       Il 15 gennaio ed il 7 febbraio 2001 la Commissione inviava alla Volkswagen due nuove richieste di informazioni, alle quali quest’ultima replicava, rispettivamente, il 30 gennaio ed il 21 febbraio 2001.

10     Il 6 luglio 2001 la Commissione notificava alla Volkswagen la decisione controversa, il cui dispositivo così recita:

«Articolo 1

[La] Volkswagen AG ha commesso un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto ha fissato i prezzi di rivendita del modello Volkswagen Passat ordinando ai suoi concessionari tedeschi di non concedere sconti ai clienti, o di concedere solo sconti limitati, sulle vendite di tale modello.

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1 a[lla] Volkswagen AG è inflitta un’ammenda di EUR 30,96 milioni.

(...)

Articolo 4

Destinataria della presente decisione è [la] Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg (...)».

 La sentenza impugnata

11     Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2001, la Volkswagen proponeva un ricorso diretto ad ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, una riduzione della sanzione inflitta da tale decisione.

12     Al punto 32 della sentenza impugnata, il Tribunale rilevava, richiamandosi al punto 69 della propria precedente sentenza 26 ottobre 2000, causa T‑41/96, Bayer/Commissione (Racc. pag. II‑3383), che, nell’interpretazione giurisprudenziale, la nozione di accordo, di cui all’art. 81, n. 1, CE, si impernia sull’esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante purché sia fedele espressione della volontà delle parti stesse.

13     Il Tribunale, al punto 33 della sentenza impugnata, osservava inoltre che, secondo la giurisprudenza, allorché una decisione del produttore si sostanza in un comportamento unilaterale dell’impresa, tale decisione esula dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 38, e 17 settembre 1985, cause riunite 25/84 e 26/84, Ford/Commissione, Racc. pag. 2725, punto 21, nonché sentenza Bayer/Commissione, cit., punto 66).

14     Il Tribunale precisava, al successivo punto 35, che occorre distinguere le ipotesi in cui un’impresa ha adottato una misura effettivamente unilaterale, quindi senza la partecipazione espressa o tacita di un’altra impresa, da quelle in cui il carattere unilaterale sia solo apparente. Se le prime non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, le seconde vanno considerate come sintomatiche di un accordo tra imprese e possono, pertanto, ricadere nella sfera di applicazione del detto articolo. Ciò varrebbe, in particolare, per pratiche e per misure restrittive della concorrenza che, adottate apparentemente in modo unilaterale dal produttore nell’ambito delle relazioni contrattuali con i propri rivenditori, vengono tuttavia accettate, quantomeno tacitamente, da questi ultimi (sentenza Bayer, cit., punto 71).

15     Al punto 38 della sentenza impugnata il Tribunale rilevava che non era stato dimostrato che gli inviti controversi fossero stati concretamente applicati.

16     Il Tribunale precisava al successivo punto 39 che per affermare l’esistenza di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, la Commissione si era fondata principalmente sull’argomento secondo cui la politica di distribuzione della Volkswagen era stata tacitamente accettata dai concessionari al momento della firma del contratto di concessione.

17     Al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale rilevava che la tesi della Commissione equivale a presumere che un concessionario che ha sottoscritto un contratto di concessione conforme alla normativa in materia di concorrenza abbia accettato ex ante, con la sottoscrizione e per effetto della medesima, una successiva illegittima evoluzione di tale contratto, mentre, proprio per la sua conformità alla normativa in materia di concorrenza, tale contratto non consentiva al concessionario di prevedere una siffatta evoluzione.

18     Il Tribunale osservava, al successivo punto 45, che è concepibile che un’evoluzione del contratto possa essere considerata come accettata ex ante dal momento della sottoscrizione di un contratto di concessione legittimo e per effetto di tale sottoscrizione, qualora si tratti di un’evoluzione legittima del contratto che sia prevista dal contratto stesso ovvero non possa essere rifiutata dal concessionario alla luce degli usi commerciali o della normativa. Per contro, secondo il Tribunale, non è ammissibile che un’evoluzione contrattuale illegittima possa essere considerata accettata ex ante con la sottoscrizione di un contratto di distribuzione legittimo e per effetto della sottoscrizione stessa.

19     Il Tribunale ne deduceva, al punto 46 della sentenza impugnata, che erroneamente la Commissione aveva sostenuto che la sottoscrizione del contratto di concessione da parte dei concessionari della Volkswagen aveva implicato l’accettazione, da parte dei medesimi, degli inviti controversi.

20     Al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale riteneva che la Commissione avesse erroneamente interpretato la giurisprudenza da questa richiamata a sostegno della sua tesi laddove essa afferma che, alla luce delle sentenze della Corte AEG/Commissione, citata supra, Ford/Commissione, citata supra, e 24 ottobre 1995, causa C‑70/93, Bayerische Motorwerke (Racc. pag. I‑3439), così come alla luce della sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione (Racc. pag. II‑2707), non sarebbe necessario, almeno nel caso di sistemi di distribuzione selettiva come quello in esame nella specie, ricercare nel comportamento assunto dal concessionario rispetto ad un invito del concedente, ad esempio dopo averlo ricevuto, l’assenso a tale invito e che tale assenso dovrebbe essere considerato acquisito per principio, per il semplice fatto che il concessionario è entrato a far parte della rete di distribuzione.

21     Al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale precisava che la tesi dedotta dalla Commissione nella causa in esame risulta palesemente contraddetta dalle sentenze della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78, 36/78‑82/78, BMW Belgio e a./Commissione (Racc. pag. 2435), e 11 gennaio 1990, causa C‑277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione (Racc. pag. I‑45). Queste sentenze confermerebbero, infatti, la necessità, affinché possa essere dichiarata l’esistenza di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, di produrre la prova del concorso di volontà. Tale accordo dovrebbe inoltre vertere su un comportamento determinato, il quale, pertanto, dovrebbe essere noto alle parti al momento dell’accettazione.

22     Al successivo punto 61, il Tribunale ha menzionato l’argomento dedotto dalla Commissione in subordine, secondo il quale, laddove si ritenesse necessaria una clausola di riserva nel contratto di concessione per poter dichiarare richiamati nel contratto stesso gli inviti controversi, l’art. 2, n. 1 o n. 6, del contratto medesimo dovrebbe essere considerato quale clausola di questo tipo.

23     Il Tribunale respingeva tale argomento subordinato precisando, al punto 63 della sentenza impugnata, che l’art. 2, n. 1 o n. 6, del contratto di concessione, potrebbe essere interpretato solo come riguardante unicamente gli strumenti conformi alla legge. Sostenere il contrario equivarrebbe, infatti, secondo il Tribunale, a dedurre da siffatta clausola contrattuale, redatta in termini neutri, che i concessionari sarebbero vincolati da un patto illegittimo. Il Tribunale ha aggiunto, al successivo punto 64, che l’art. 8, n. 1, del contratto di concessione risulta anch’esso redatto in termini neutri, o addirittura in termini tendenti a vietare alla Volkswagen di impartire indicazioni vincolanti in ordine ai prezzi.

24     Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale annullava la decisione controversa.

 Conclusioni delle parti e motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione

25     La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale con condanna della Volkswagen alle spese.

26     A sostegno del ricorso, essa deduce un unico motivo relativo alla violazione da parte del Tribunale dell’art. 81, n. 1, CE.

27     La Volkswagen chiede il rigetto del ricorso e la condanna della Commissione alle spese.

 Sull’impugnazione

 Argomenti delle parti

28     Con il proprio motivo di ricorso, la Commissione deduce che il Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che gli inviti controversi non costituissero accordi tra imprese nel senso di cui alla costante giurisprudenza della Corte, ha violato l’art. 81, n. 1, CE.

29     La Commissione osserva che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’inserimento di un concessionario in una rete di distribuzione selettiva implica la sua accettazione espressa o tacita della politica di distribuzione del costruttore (sentenze AEG/Commissione, cit., punto 38; Ford/Commissione, cit., punto 21, nonché 6 gennaio 2004, cause riunite C‑2/01 P e C‑3/01 P, BAI e Commissione/Bayer, Racc. pag. I‑23, punto 144).

30     La Commissione aggiunge che, secondo una giurisprudenza ugualmente costante, un invito rivolto da un produttore di automobili ai propri concessionari con cui intrattiene rapporti contrattuali non costituisce un atto unilaterale che esulerebbe dal divieto dell’art. 81 n. 1, CE, bensì un accordo ai sensi della medesima disposizione, allorché si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato (v. sentenze Ford/Commissione, cit., punto 21 ; Bayerische Motorenwerke, cit., punti 15 e 16, nonché 18 settembre 2003, causa C‑338/00 P, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. I‑9189, punto 60).

31     La Commissione sostiene che la sentenza impugnata si pone in contrasto con tale giurisprudenza e che è incompatibile con la natura dei sistemi di distribuzione selettiva.

32     Secondo la Commissione, il concessionario, sottoscrivendo il contratto di concessione, ha accettato misure future atte ad inserirsi nel quadro stabilito da tale contratto. Essa sostiene che, contrariamene a quanto ritenuto dal Tribunale ai punti 45 e 56 della sentenza impugnata, tali misure non devono essere necessariamente previste dal contratto di concessione o essere conformi alla legge per poter essere considerate quale accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

33     La Volkswagen sostiene che l’interpretazione della nozione di accordo del Tribunale è perfettamente conforme alla giurisprudenza della Corte e alla richiamata disposizione del Trattato CE.

 Giudizio della Corte

34     La Commissione sostiene, in sostanza, che il Tribunale non poteva ignorare, senza incorrere in un errore di diritto, che, sottoscrivendo un contratto di concessione, il concessionario acconsente ex ante a qualsivoglia misura adottata dal costruttore di automobili nell’ambito di tale relazione contrattuale.

35     A sostegno della propria tesi, la Commissione ha ricordato la costante giurisprudenza secondo la quale un invito rivolto da un costruttore di automobili ai propri distributori con cui intrattiene rapporti contrattuali costituisce non un atto unilaterale, ma un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, allorché si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato.

36     Orbene, la giurisprudenza alla quale la Commissione fa riferimento non implica che qualsivoglia invito rivolto da un costruttore di automobili a concessionari costituisca un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e non dispensa la Commissione dalla dimostrazione dell’esistenza, caso per caso, di un concorso di volontà delle parti del contratto di concessione.

37     Si deve rilevare che il Tribunale ha giustamente dichiarato, ai punti 30-34 della sentenza impugnata, che per poter costituire un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE è sufficiente che un atto o un comportamento apparentemente unilaterale sia espressione della comune volontà di almeno due parti, non essendo di per sé determinante il modo con cui tale comune volontà si manifesta.

38     Come precisato dalla Volkswagen al punto 29 della propria comparsa di risposta alla comunicazione del ricorso, diversamente ragionando si invertirebbe l’onere della prova quanto all’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza e si violerebbe il principio della presunzione di innocenza.

39     La volontà delle parti può risultare tanto dalle clausole del contratto di concessione in questione, quanto dalla condotta delle parti e, in particolare, dall’eventuale esistenza di un assenso tacito dei concessionari all’invito del costruttore (v., in tal senso, sentenza 18 settembre 2003, Volkswagen/Commissione, cit., punti 61-68).

40     Nel caso di specie, riguardo alla prima ipotesi, la Commissione ha dedotto l’esistenza di una volontà comune tra le parti dalle sole clausole del contratto di concessione in questione. Conseguentemente, il Tribunale doveva, come del resto ha fatto, procedere ad esaminare se gli inviti controversi siano esplicitamente previsti dal contratto di concessione o, quantomeno, se le clausole del medesimo autorizzino il produttore di automobili a fare uso di tali inviti.

41     A tale riguardo, occorre ricordare che al punto 20 della sentenza Ford/Commissione, cit. supra, la Corte ha respinto l’argomento relativo alla pretesa natura unilaterale di talune misure di distribuzione selettiva di autoveicoli, rilevando che gli accordi di concessione devono necessariamente rimettere determinati aspetti a decisioni successive da parte del produttore e che, nel contratto di concessione in questione, proprio decisioni di questo genere erano contemplate nell’allegato 1.

42     Allo stesso modo, al punto 64 della sentenza 18 settembre 2003, Volkswagen/Commissione, cit. supra, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva giustamente ritenuto che le misure adottate dalla Volkswagen al fine di limitare le forniture di autoveicoli ai concessionari italiani, attuate con lo scopo manifesto di ostacolare le riesportazioni dall’Italia, si inserissero nei rapporti commerciali continuativi delle parti del contratto di concessione, fondandosi, segnatamente, sul fatto che il contratto di concessione in questione prevedeva la possibilità di limitare dette forniture.

43     In tale contesto occorre rilevare che dalla giurisprudenza della Corte non risulta che, nell’ambito di questo esame, la conformità o meno delle clausole del contratto di concessione con le regole di concorrenza sia necessariamente determinante. Ne consegue che il Tribunale, laddove afferma, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, che clausole conformi alle regole di concorrenza non possono essere considerate quali autorizzazioni di inviti contrari a tali regole, è incorso in un errore di diritto.

44     Infatti, non si può escludere, prima facie, che un invito, che sia contrario alle regole di concorrenza, possa essere considerato autorizzato da clausole apparentemente neutre di un contratto di concessione.

45     Di conseguenza, il Tribunale non poteva astenersi, senza incorrere in un errore di diritto, dall’esaminare caso per caso le clausole del contratto di concessione tenendo conto, all’occorrenza, di ogni altro fattore rilevante, quali gli scopi perseguiti da tale contratto alla luce del contesto economico e giuridico nel quale esso è stato concluso.

46     Quanto alla seconda ipotesi, ossia in caso di assenza di disposizioni contrattuali pertinenti, l’esistenza di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE presuppone l’assenso esplicito o tacito da parte dei concessionari alla misura adottata dal produttore di automobili (v. in tal senso, in particolare, sentenza BMW Belgio e a./Commissione, cit., punti 28‑30).

47     Nella specie, non avendo la Commissione dedotto l’esistenza di un assenso espresso o tacito da parte dei concessionari, tale seconda ipotesi non rileva nell’ambito della presente controversa.

48     Dalle suesposte considerazioni deriva che, per determinare se gli inviti controversi si siano inseriti nel complesso dei rapporti commerciali tra la Volkswagen ed i suoi concessionari, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se essi erano previsti o autorizzati dalle clausole del contratto di concessione, tenendo conto degli obiettivi perseguiti da questo contratto in quanto tale, in considerazione del contesto economico e giuridico nel quale esso è stato concluso.

49     Quanto all’interpretazione delle clausole del contratto di concessione effettuata nella specie dal Tribunale, occorre ricordare che dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi di detto art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 23).

50     Per quanto riguarda le clausole del contratto di concessione, al punto 2 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accertato nell’ambito della propria competenza esclusiva che, ai sensi dell’art. 2, n. 1 o n. 6 del contratto medesimo, il concessionario s’impegna, in particolare, a difendere gli interessi dell’organizzazione distributiva Volkswagen e del marchio Volkswagen, nonché a rispettare tutte le esigenze volte al raggiungimento dello scopo contrattuale per quanto riguarda la distribuzione di automobili nuove e la promozione delle vendite.

51     Dal punto 2 della sentenza impugnata emerge parimenti che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, del contratto di concessione, la Volkswagen dà indicazioni non vincolanti per quanto riguarda i prezzi per i consumatori finali e gli sconti.

52     Ai punti 62-68 della sentenza impugnata il Tribunale, nell’ambito dell’esame in concreto del contratto di concessione, ha rilevato che non si poteva ritenere che i detti articoli avessero autorizzato la Volkswagen a rivolgere indicazioni vincolanti ai concessionari riguardo al prezzo degli autoveicoli nuovi e che gli inviti controversi non costituivano un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

53     Correttamente il Tribunale si è fondato sulla formulazione delle clausole del contratto di concessione per valutarne il contenuto. La Corte non è tuttavia, competente, in via di principio, a controllare, nel quadro di un’impugnazione, le valutazioni operate dal Tribunale secondo cui tali clausole sarebbero state redatte in termini neutri o addirittura tendenti a vietare alla Volkswagen di impartire indicazioni vincolanti in tema di prezzi. Occorre tuttavia rilevare che il ragionamento del Tribunale, nella parte in cui si afferma che clausole conformi alle regole della concorrenza non possono essere considerate quali autorizzazioni di inviti contrari alle regole medesime, risulta inficiato da un errore di diritto.

54     Tuttavia, tale errore resta irrilevante in ordine alla fondatezza della conclusione alla quale è giunto il Tribunale, secondo cui gli inviti controversi non potrebbero essere qualificati, nella specie, come «accordi» ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

55     Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che correttamente il Tribunale ha ritenuto, al punto 68 della sentenza impugnata, che la decisione controversa dovesse essere annullata.

56     Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

 Sulle spese

57     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al ricorso d’impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Volkswagen ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.