Causa C-467/02

Inan Cetinkaya

contro

Land Baden-Württemberg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart)

«Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 7, primo comma, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco dopo il compimento della maggiore età — Presupposti di una decisione di espulsione — Condanne penali»

Massime della sentenza

1.        Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE‑Turchia — Decisione n. 1/80 — Ricongiungimento familiare — Familiare di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Nozione — Figlio nato e da sempre residente nello Stato membro ospitante — Inclusione

(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 7, primo comma)

2.        Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE‑Turchia — Decisione n. 1/80 — Ricongiungimento familiare — Familiare di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Limitazione dei diritti a causa di un’assenza prolungata dal mercato del lavoro conseguente a una condanna a pena detentiva seguita da una cura disintossicante — Inammissibilità

(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, artt. 7, primo comma, e 14)

3.        Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE‑Turchia — Decisione n. 1/80 — Limitazioni dei diritti per motivi d’ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche — Mancata presa in considerazione di elementi di fatto successivi all’ultima decisione delle autorità competenti e che non consentono più una limitazione dei diritti — Inammissibilità

(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 14, primo comma)

1.        L’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia deve essere interpretato nel senso che esso si applica al caso di un maggiorenne, figlio di un lavoratore turco inserito, attualmente o in passato, nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, anche quando questo figlio è nato e ha sempre risieduto in tale ultimo Stato.

Il fatto che questa persona non sia pertanto stata autorizzata a raggiungere il detto lavoratore ai sensi della disposizione citata non ha alcuna incidenza sull’applicazione di questa.

Il presupposto in base al quale i familiari devono essere autorizzati a raggiungere il lavoratore turco mira infatti a escludere dal campo di applicazione di tale norma coloro che hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e ivi risiedono senza osservarne la normativa. Esso non può essere fatto legittimamente valere nei confronti di un familiare che è nato e ha sempre risieduto nel detto Stato membro e che non aveva quindi bisogno di un’autorizzazione per raggiungere il lavoratore.

(v. punti 19, 22-23, 34, dispositivo 1)

2.        I diritti che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia conferisce ai familiari di un lavoratore turco che soddisfano il requisito della durata minima di residenza possono essere limitati solo in forza dell’art. 14 della decisione n. 1/80, ossia per motivi d'ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche, o per il fatto che l’interessato ha lasciato il territorio dello Stato ospitante per un periodo significativo e senza motivi legittimi.

Ne consegue che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 osta a che, a seguito di una condanna ad una pena detentiva seguita da una cura disintossicante, i diritti conferiti da tale disposizione ad un cittadino turco siano limitati a causa di un’assenza prolungata dal mercato del lavoro.

(v. punti 38-39, dispositivo 2)

3.        L’art. 14 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, che autorizza le limitazioni dei diritti conferiti da tale decisione giustificate da motivi d’ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche, osta a che il giudice nazionale non prenda in considerazione, nell’esaminare la legittimità di un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino turco, determinati dati di fatto successivi all’ultimo provvedimento delle autorità competenti, che non consentirebbero più una limitazione dei diritti dell’interessato ai sensi della detta disposizione.

(v. punto 48, dispositivo 3)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
11 novembre 2004(1)

«Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione dei lavoratori – Artt. 7, primo comma, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco dopo il compimento della maggiore età – Presupposti di una decisione di espulsione – Condanne penali»

Nel procedimento C‑467/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) con ordinanza 19 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2002, nella causa tra

Inan Cetinkaya

Land Baden-Württemberg,

e



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 marzo 2004,viste le osservazioni scritte presentate:

per il sig. Cetinkaya, dal sig. C. Trurnit, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes e dalla sig.ra A.C. Branco, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e H. Kreppel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 giugno 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 6, 7 e 14 della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).

2
La domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso che oppone il sig. Cetinkaya, cittadino turco, al Land Baden-Württemberg relativamente ad un procedimento di espulsione dal territorio tedesco.


Contesto normativo

La decisione n. 1/80

3
Ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, della decisione n. 1/80:

«1.     Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.

2.       Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore».

4
Conformemente all’art. 7 della decisione n. 1/80:

«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.

I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un’attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro».

5
Ai sensi dell’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80:

«Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi d’ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche».

La normativa nazionale

6
L’art. 47, nn. 1 e 2, dell’Ausländergesetz (legge tedesca sugli stranieri; in prosieguo: l’«AuslG») dispone quanto segue:

«(1)   Uno straniero viene espulso

1.       qualora sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno o più reati dolosi, ad una pena detentiva o ad una pena detentiva minorile di almeno tre anni, o in un periodo di cinque anni sia stato condannato per reati dolosi, con sentenza passata in giudicato, a più pene detentive o pene detentive minorili pari, nel complesso, ad almeno tre anni o qualora, in occasione dell’ultima sentenza passata in giudicato, sia stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare, oppure

2.       qualora sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato e senza beneficio della sospensione condizionale, ad una pena detentiva minorile di almeno due anni o ad una pena detentiva, per aver commesso un reato doloso ai sensi della legge sugli stupefacenti, per turbamento dell’ordine pubblico, alle condizioni di cui all’art. 125a, seconda frase, del codice penale, o per turbamento dell’ordine pubblico in occasione di una pubblica riunione o di un corteo vietati, conformemente all’art. 125 del codice penale.

(2)     Lo straniero viene di regola espulso

1.       qualora sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato e senza beneficio della sospensione condizionale, ad una pena detentiva minorile di almeno due anni o ad una pena detentiva per aver commesso uno o più reati dolosi;

2.       qualora, contravvenendo alle disposizioni della legge sugli stupefacenti, in mancanza di autorizzazione coltivi, produca, importi, trasporti o esporti, alieni, ceda a terzi, immetta in circolazione in qualsiasi altro modo o commerci sostanze stupefacenti, oppure qualora istighi o cooperi ad un’azione del genere».

7
L’art. 48, n. 1, dell’AuslG enuncia quanto segue:

«(1)   Uno straniero che

1.       sia titolare di un diritto di soggiorno,

2.       sia titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e sia nato nel territorio nazionale o ivi abbia fatto ingresso da minorenne,

3.       sia titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e conviva con uno straniero di cui ai precedenti punti 1 e 2 in regime di convivenza matrimoniale o more uxorio,

(...)

può essere espulso solo per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Tali motivi sussistono generalmente nei casi previsti dall’art. 47, n. 1».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

8
Dall’ordinanza di rinvio emerge che il sig. Cetinkaya, ricorrente principale, è nato il 24 gennaio 1979 in Germania, dove ha sempre risieduto. Dal 9 marzo 1995 egli è titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato in tale Stato membro.

9
Nel luglio 1995, il sig. Cetinkaya ha conseguito il diploma di scuola media. Due mesi più tardi ha iniziato una formazione da carpentiere che ha abbandonato nel febbraio dell’anno seguente. In seguito ha lavorato, per brevi periodi, presso diversi datori di lavoro. Quindi, nel corso dell’estate 1996, ha lavorato per qualche settimana come cameriere in un ristorante. Nell’autunno dello stesso anno, ha di nuovo intrapreso, in vista di un contratto di lavoro, un tirocinio, interrotto poco tempo dopo, presso un commerciante al minuto. In seguito ha trovato occupazione in un ristorante tra il novembre 1996 e il gennaio 1997, poi, fino al giugno 1998, ha lavorato in una società, dopo di che presso un’altra società per i mesi di agosto e settembre 1998. Dopo un periodo di disoccupazione che è durato fino al luglio 1999, il sig. Cetinkaya ha lavorato per un mese come magazziniere. Il 1º agosto 1999 ha ottenuto un lavoro presso una società di trasporti, che ha abbandonato dopo un breve periodo. Infine, è stato occupato come meccanico, cessando però tale attività nel dicembre 1999.

10
L’ordinanza di rinvio precisa peraltro che i genitori e le cinque sorelle più anziane del sig. Cetinkaya, di cui tre hanno ottenuto la cittadinanza tedesca, risiedono parimenti in Germania, dove il padre ha lavorato fino all’età della pensione. I genitori e le due sorelle del sig. Cetinkaya che hanno conservato la cittadinanza turca hanno presentato una richiesta di acquisto della cittadinanza tedesca per naturalizzazione.

11
Dall’ordinanza di rinvio emerge anche che il sig. Cetinkaya ha subito in Germania le seguenti condanne: il 1º agosto 1996, a ottanta ore di lavoro socialmente utile per i reati di rapina, estorsione a scopo di rapina e tentata estorsione a scopo di rapina, commessi cinque volte in concorso formale e di persone; il 15 aprile 1997, a una pena detentiva minorile di due settimane, anche in considerazione della condanna anteriore; il 24 marzo 1998, ad una pena detentiva minorile di sei mesi con il beneficio della sospensione condizionale, per lesioni personali gravi in concorso di persone; il 26 ottobre 1999, ad una pena detentiva minorile di due anni, anche in considerazione della condanna precedente, per commercio illecito di stupefacenti in non modiche quantità e, il 26 settembre 2000, ad una pena detentiva minorile di tre anni, anche in considerazione delle due precedenti condanne, per acquisto illecito in concorso con commercio professionale di stupefacenti in centodue casi, per detenzione illecita di stupefacenti in non modiche quantità in concorso con commercio di stupefacenti in due casi e per importazione illecita di stupefacenti in non modiche quantità e commercio professionale di stupefacenti.

12
Il sig. Cetinkaya è stato arrestato il 7 gennaio 2000 ed incarcerato in un istituto di pena minorile. Il 22 gennaio 2001 è stato rilasciato al fine di seguire una cura di disintossicazione dalla droga. Dopo avere interrotto inizialmente senza buon esito due cure, il sig. Cetinkaya ha seguito, dal 10 settembre 2001, una nuova cura in un centro di disintossicazione, cura che ha terminato con successo nell’estate 2002. Con decisione giudiziaria 20 agosto 2002, egli ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena in applicazione del Betäubungsmittelgesetz (legge tedesca sugli stupefacenti, in prosieguo: il «BtMG»), il che presuppone, secondo quanto enunciato dal giudice del rinvio, che si sia tenuto in considerazione anche l’interesse alla sicurezza della popolazione.

13
Dall’agosto 2002, il sig. Cetinkaya ha ripreso gli studi di scuola media superiore ed effettua due volte alla settimana il turno di notte presso un centro di disintossicazione.

14
Il 3 novembre 2000, l’autorità amministrativa competente, ossia il Regierungspräsidium Stuttgart (autorità amministrativa di Stoccarda, competente in materia di espulsioni), ha notificato al sig. Cetinkaya la sua espulsione immediata dalla Germania, minacciandone l’allontanamento senza indugio verso la Turchia. Secondo tale autorità, sussistevano gravi motivi di sicurezza e d’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 48, n. 1, terza frase, in combinato disposto con l’art. 47, n. 1, punto 1, dell’AuslG, che giustificavano una presunzione legale a favore di un’espulsione. L’espulsione era stata giudicata necessaria per motivi di prevenzione speciale e generale e ad essa non osterebbe l’art. 7 della decisione n. 1/80, poiché, a causa della sua detenzione e della cura di disintossicazione che doveva seguire, il sig. Cetinkaya non sarebbe più presente sul mercato del lavoro. Anche se egli poteva invocare un diritto di soggiorno in forza dell’art. 7 della decisione n. 1/80, sussisterebbero comunque tutti i presupposti di cui all’art. 14 della stessa decisione.

15
L’8 dicembre 2000 il sig. Cetinkaya ha presentato ricorso contro detta decisione dinanzi al giudice del rinvio.

16
Il 3 settembre 2002, il Regierungspräsidium Stuttgart ha modificato la decisione citata, nel senso che al sig. Cetinkaya è stata concessa, a partire da quel momento, una proroga sino al 4 ottobre 2002 per lasciare volontariamente il territorio. Come motivazione, il Regierungspräsidium ha fatto valere che il sig. Cetinkaya era stato rilasciato il 22 gennaio 2001 al fine di seguire una cura di disintossicazione, ragione per la quale da quel momento occorreva solo fissare un termine perché egli lasciasse volontariamente il territorio.

17
Il 6 settembre 2002, il sig. Cetinkaya ha presentato ricorso anche contro tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda) che, dopo aver riunito i due procedimenti in questione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se rientri nel campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 il figlio, nato in Germania, di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, qualora sin dalla sua nascita – e comunque sino al compimento della maggiore età – il suo soggiorno sia stato (in un primo tempo) autorizzato solo per motivi di conservazione dell’unità familiare oppure qualora, nel caso di una dispensa dall’autorizzazione, non si sia posto fine al soggiorno solo per tali motivi.

2)
Se il diritto dei familiari all’accesso al mercato del lavoro nonché al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, possa essere limitato solo in conformità all’art. 14 della decisione n. 1/80.

3)
Se la condanna ad una pena detentiva minorile di tre anni conduca all’uscita definitiva dal mercato del lavoro e quindi alla perdita dei diritti ex art. 7, primo comma, secondo trattino, anche quando sussistono concrete possibilità che venga del tutto scontata solo una parte della pena, ma, d’altra parte, si deve seguire, in una prima fase, in seguito alla liberazione condizionale, una terapia contro la droga ed in questo frattempo l’interessato/a non è disponibile sul mercato del lavoro.

4)
Se la perdita del posto di lavoro provocata dalla condanna ad una pena detentiva immediatamente eseguibile (senza sospensione condizionale), per meglio dire l’impossibilità, in condizioni di effettiva disoccupazione, di fare domanda per un impiego conduca ipso facto ad una volontaria disoccupazione ai sensi dell’art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80, che non osta alla perdita dei diritti ex art. 6, n. 1, ed ex art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

5)
Se ciò valga anche quando è possibile fare affidamento sul rilascio in un tempo prevedibile e ragionevole, rilascio che poi sia tuttavia concomitante, in una prima fase, con una terapia contro la droga e quando soltanto dopo avere conseguito un diploma scolastico di livello più elevato divenga possibile l’occupazione di un impiego.

6)
Se l’art. 14 della decisione n. 1/80 vada interpretato nel senso che, nell’ambito del procedimento giudiziario, debba tenersi conto anche della modifica della situazione dell’interessato/a, a questo/a favorevole, che non giustifichi più limitazioni ai sensi dell’art. 14 della decisione n. 1/80 e sia intervenuta dopo l’ultima decisione delle autorità».


Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

18
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che esso si applica al caso di un maggiorenne, figlio di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, anche quando questo figlio è nato e ha sempre risieduto in tale ultimo Stato.

19
Il giudice nazionale vorrebbe infatti sapere se la circostanza che il sig. Cetinkaya sia nato e abbia sempre vissuto nello Stato membro ospitante, e che quindi non sia stato autorizzato a raggiungere il detto lavoratore ai sensi della disposizione citata, abbia un’incidenza sull’applicazione di questa.

20
Come è stato sostenuto in tutte le osservazioni presentate alla Corte, quest’ultima questione merita una risposta negativa.

21
La circostanza che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 riguardi espressamente solo il caso in cui i familiari del lavoratore turco sono «stati autorizzati a raggiungere» quest’ultimo non consente di concludere che gli autori di tale decisione abbiano voluto escludere dal godimento dei diritti ivi enunciati il familiare nato nel territorio dello Stato membro ospitante e che, pertanto, non ha avuto bisogno di richiedere un’autorizzazione per raggiungere il lavoratore turco nello Stato membro ospitante a titolo di ricongiungimento familiare.

22
Il presupposto in base al quale i familiari devono essere autorizzati a raggiungere il lavoratore turco si fonda sul fatto che le disposizioni relative all’associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchia (in prosieguo: l’«associazione CEE-Turchia») non incidono sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l’ingresso nel loro territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione, di modo che la prima ammissione di un tale cittadino nel territorio di uno Stato membro è disciplinata, in linea di principio, esclusivamente dal diritto nazionale di detto Stato (v., in particolare, sentenza 30 settembre 2004, causa C‑275/02, Ayaz, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35).

23
Poiché tale presupposto mira quindi ad escludere dal campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 i familiari del lavoratore turco che hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e ivi risiedono senza osservarne la normativa, esso non può essere fatto legittimamente valere nei confronti di un familiare che, come nella causa principale, è nato e ha sempre risieduto nel detto Stato membro e che non aveva quindi bisogno di un’autorizzazione per raggiungere il detto lavoratore.

24
Peraltro, nulla consente di sostenere che l’intenzione degli autori della decisione n. 1/80 fosse di introdurre una differenziazione in funzione del luogo di nascita dei figli del lavoratore turco, in modo tale da privare quelli nati nello Stato membro ospitante del godimento dei diritti di accesso al lavoro e di soggiorno derivanti dalle disposizioni dell’art. 7 di questa decisione, a differenza dei familiari che hanno avuto bisogno di un’autorizzazione per raggiungere il detto lavoratore.

25
Tale interpretazione è l’unica utile a garantire la coerenza della disciplina adottata e a consentire di realizzare pienamente lo scopo dell’art. 7, primo comma, della detta decisione, che è quello di creare le condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante permettendo, in un primo momento, la presenza dei familiari presso il lavoratore immigrato e consolidandovi, dopo un certo periodo, la loro posizione, concedendo loro il diritto di accedere a un’occupazione in tale Stato (v., in particolare, sentenze 17 aprile 1997, causa C‑351/95, Kadiman, Racc. pag. I‑2133, punti 34‑36, e Ayaz, cit., punto 41).

26
Di conseguenza, il figlio del lavoratore turco di cui all’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 può invocare tale disposizione anche se è nato e ha sempre risieduto nello Stato membro ospitante.

27
Il governo tedesco si chiede tuttavia se il sig. Cetinkaya soddisfi un altro requisito per l’applicazione del detto art. 7, primo comma, ossia la qualità, in capo a suo padre, di lavoratore «inserito nel regolare mercato del lavoro». Secondo questo governo, i requisiti elencati dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, relativi al lavoratore turco da cui derivano i diritti devono risultare soddisfatti all’epoca del soggiorno riguardo al quale il familiare che non può far valere una formazione professionale invoca diritti fondati su tale disposizione. Orbene, l’ordinanza di rinvio non indicherebbe se la perdita della qualità di lavoratore in capo al padre del sig. Cetinkaya sia intervenuta prima o dopo l’adozione della decisione di espulsione, né se la madre dell’interessato esercitasse un’attività professionale.

28
Tale argomento va respinto.

29
Dalla lettera dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 non si può dedurre che i familiari ivi menzionati perdano i diritti che tale disposizione loro conferisce per il solo fatto che, in un dato momento, il detto lavoratore non sia più inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato ospitante.

30
Come la Corte ha rilevato, gli Stati membri non hanno più la facoltà di subordinare a condizioni il soggiorno di un familiare di un lavoratore turco oltre il periodo di tre anni previsto dall’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80, durante il quale l’interessato deve, in linea di principio, condurre effettivamente una vita in comune con tale lavoratore e, a maggior ragione, ciò deve valere per un immigrato turco che soddisfa le condizioni di cui all’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 (v., in particolare, sentenza 16 marzo 2000, causa C‑329/97, Ergat, Racc. pag. I‑1487, punti 37‑39).

31
Inoltre, per quanto riguarda i familiari di cui all’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 che, come il sig. Cetinkaya, godono, dopo cinque anni di residenza regolare con il lavoratore, del diritto di libero accesso al lavoro nello Stato membro ospitante conformemente al secondo trattino di tale disposizione, non solo l’efficacia diretta connessa a quest’ultima ha per conseguenza che agli interessati compete un diritto individuale in materia di lavoro direttamente in forza della decisione n. 1/80, ma, inoltre, l’efficacia pratica di tale diritto implica necessariamente l’esistenza di un correlato diritto di soggiorno parimenti basato sul diritto comunitario e indipendente dal mantenimento delle condizioni di accesso a questi diritti (v., in particolare, sentenza Ergat, cit., punto 40).

32
In tale contesto, i diritti conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 possono essere esercitati dal familiare dopo il periodo di residenza, rispettivamente di tre e cinque anni, presso il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, anche se, trascorsi tali periodi di residenza, il detto lavoratore non è più inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato membro, avendo, in particolare, fatto valere i suoi diritti pensionistici.

33
Pertanto, la circostanza che, in un caso come quello di cui alla causa principale, il lavoratore turco, il cui familiare rivendichi il godimento dei diritti previsti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 dopo avere effettivamente condotto con tale lavoratore una vita in comune per il periodo di cinque anni previsto dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della stessa decisione, non sia più inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante non è tale da privare l’interessato del godimento di tali diritti.

34
In tale contesto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che esso si applica al caso di un maggiorenne, figlio di un lavoratore turco inserito, attualmente o in passato, nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, anche quando questo figlio è nato e ha sempre risieduto in tale ultimo Stato.

Sulla seconda questione

35
Dall’ordinanza di rinvio emerge che, con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 osti a che, a seguito di una condanna ad una pena detentiva seguita da una cura di disintossicazione, i diritti conferiti da tale disposizione ad un cittadino turco che si trovi nella situazione del sig. Cetinkaya siano limitati a causa di un’assenza prolungata dal mercato del lavoro.

36
La Corte ha già statuito che il diritto di soggiorno, come corollario del diritto di accedere al mercato del lavoro e di esercitare effettivamente un lavoro, di cui godono i familiari del lavoratore turco, trova due tipi di limiti. Da un lato, l’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 offre direttamente agli Stati membri la possibilità, in singoli casi ed in presenza di una giustificazione adeguata, di disporre restrizioni alla presenza dell’immigrato turco nel territorio dello Stato membro ospitante nei casi in cui, in considerazione della sua condotta personale, questi costituisca un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche. Dall’altro, il familiare regolarmente autorizzato a raggiungere un lavoratore turco in uno Stato membro, ma che lasci il territorio dello Stato ospitante per un periodo di tempo significativo e senza motivi legittimi, perde in linea di principio lo status giuridico che aveva acquisito ai sensi dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 (v. sentenza Ergat, cit., punti 45, 46 e 48).

37
Come l’avvocato generale ha rilevato nel paragrafo 40 delle sue conclusioni, giacché la causa che ha dato luogo alla citata sentenza Ergat riguardava la situazione di un familiare che ha raggiunto il lavoratore nello Stato ospitante, l’interpretazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 fornita da tale sentenza deve valere, a fortiori, in una situazione in cui, come nella causa principale, il detto familiare è nato e ha sempre risieduto nello Stato membro ospitante.

38
Ne deriva che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che i diritti che tale disposizione conferisce ai familiari di un lavoratore turco che soddisfano il requisito della durata minima di residenza possono essere limitati solo in forza dell’art. 14 della decisione n. 1/80, ossia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche, o per il fatto che l’interessato ha lasciato il territorio dello Stato ospitante per un periodo significativo e senza motivi legittimi.

39
Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 osta a che, a seguito di una condanna ad una pena detentiva seguita da una cura di disintossicazione, i diritti conferiti da tale disposizione ad un cittadino turco che si trovi nella situazione del sig. Cetinkaya siano limitati a causa di un’assenza prolungata dal mercato del lavoro.

Sulla terza, sulla quarta e sulla quinta questione

40
Alla luce della risposta data alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza, alla quarta e alla quinta questione, che poggiano sulla premessa secondo cui i diritti concessi al familiare del lavoratore turco, in forza dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, possano essere limitati per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 14 della decisione n. 1/80 o da quello determinato dal fatto che l’interessato ha lasciato il territorio dello Stato ospitante per un periodo significativo e senza motivi legittimi.

Sulla sesta questione

41
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 14 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che esso obbliga il giudice nazionale a prendere in considerazione, nell’esaminare la legittimità di un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino turco, determinati dati di fatto successivi all’ultimo provvedimento delle autorità competenti, che non consentano più una limitazione dei diritti dell’interessato ai sensi della detta disposizione.

42
La Corte ha dedotto, da un lato, dalla lettera stessa degli artt. 12 dell’Accordo di associazione e 36 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), nonché, dall’altro, dallo scopo della decisione n. 1/80, che i principi sanciti nell’ambito degli artt. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), 49 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 40 CE) e 50 del Trattato CE (divenuto art. 41 CE) devono essere estesi, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi che fruiscono dei diritti conferiti dalla detta decisione (v., in particolare, sentenza Ayaz, cit., punto 44).

43
Di conseguenza, per determinare la portata dell’eccezione di ordine pubblico prevista dall’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80, occorre far riferimento all’interpretazione della medesima eccezione elaborata in tema di libera circolazione dei lavoratori che siano cittadini degli Stati membri della Comunità. Tale interpretazione è tanto più giustificata in quanto la detta disposizione è redatta in termini quasi identici a quelli dell’art. 48, n. 3, del Trattato (sentenza 10 febbraio 2000, causa C‑340/97, Nazli, Racc. pag. I‑957, punto 56).

44
Per quanto riguarda più specificamente l’art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), la Corte ha rilevato che le autorità nazionali, per decidere se un cittadino di un altro Stato membro possa essere espulso nell’ambito della deroga fondata su motivi di ordine pubblico, devono accertare nel caso concreto se il provvedimento o le circostanze che hanno portato a tale condanna provino un comportamento personale che costituisca una minaccia attuale per l’ordine pubblico. Né dalla lettera dell’art. 3 della direttiva 64/221, né dalla giurisprudenza della Corte si possono ricavare elementi più precisi circa il momento da tenere presente per accertare il carattere «attuale» della minaccia (sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C‑482/01 e C‑493/01, Orfanopoulos e Oliveri, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 77).

45
Nella citata sentenza Orfanopoulos e Oliveri, punto 82, la Corte ha statuito che l’art. 3 della direttiva 64/221 osta ad una prassi nazionale secondo la quale, nell’esaminare la legittimità dell’espulsione di un cittadino di un altro Stato membro, il giudice nazionale non è tenuto a prendere in considerazione determinati dati di fatto successivi all’ultimo provvedimento dell’autorità competente che possano comportare il venir meno o una rilevante attenuazione della minaccia attuale che il comportamento dell’interessato potrebbe costituire per l’ordine pubblico.

46
Come già ricordato ai punti 42 e 43 della presente sentenza, l’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 impone alle competenti autorità nazionali limiti analoghi a quelli che si applicano ad un simile provvedimento indirizzato ad un cittadino di uno Stato membro e, così come l’art. 3 della direttiva 64/221, tale disposizione non contiene alcuna indicazione circa il momento da tenere presente per accertare il carattere «attuale» della minaccia.

47
Pertanto, alla luce dei principi consacrati nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori cittadini di uno Stato membro ed estendibili ai lavoratori turchi che fruiscono dei diritti riconosciuti dalla decisione n. 1/80, il giudice nazionale deve prendere in considerazione, nell’esaminare la legittimità di un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino turco, i dati di fatto successivi all’ultimo provvedimento dell’autorità competente che possano comportare il venir meno o una rilevante attenuazione della minaccia attuale che il comportamento dell’interessato potrebbe costituire per l’ordine pubblico.

48
Occorre quindi rispondere alla sesta questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 14 della decisione n. 1/80 obbliga il giudice nazionale a prendere in considerazione, nell’esaminare la legittimità di un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino turco, determinati dati di fatto successivi all’ultimo provvedimento delle autorità competenti, che non consentano più una limitazione dei diritti dell’interessato ai sensi della detta disposizione.


Sulle spese

49
Nei confronti della parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)
L’art. 7, primo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che esso si applica al caso di un maggiorenne, figlio di un lavoratore turco inserito, attualmente o in passato, nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, anche quando questo figlio è nato e ha sempre risieduto in tale ultimo Stato.

2)
L’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 osta a che, a seguito di una condanna ad una pena detentiva seguita da una cura di disintossicazione, i diritti conferiti da tale disposizione ad un cittadino turco che si trovi nella situazione del sig. Cetinkaya siano limitati a causa di un’assenza prolungata dal mercato del lavoro.

3)
L’art. 14 della decisione n. 1/80 obbliga il giudice nazionale a prendere in considerazione, nell’esaminare la legittimità di un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino turco, determinati dati di fatto successivi all’ultimo provvedimento delle autorità competenti, che non consentano più una limitazione dei diritti dell’interessato ai sensi della detta disposizione.

Firme


1
Lingua processuale: il tedesco.