Causa C-200/02
Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen
contro
Secretary of State for the Home Department
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Immigration Appellate Authority)
«Diritto di soggiorno — Figlio avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro — Genitori cittadini di uno Stato terzo — Diritto di soggiorno della madre nell’altro Stato membro»
Massime della sentenza
Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri
— Direttiva 90/364 — Cittadino minorenne di uno Stato membro che è coperto da un’adeguata assicurazione malattia ed è a carico
di un genitore, cittadino di uno Stato terzo, che dispone di risorse sufficienti e ha l’effettiva custodia del minore — Diritto
di soggiorno, tanto per il minore quanto per il genitore, in un altro Stato membro — Requisiti per l’ottenimento della cittadinanza
da parte del minore — Irrilevanza
(Art. 18 CE; direttiva del Consiglio 90/364/CEE)
L’art. 18 CE e la direttiva del Consiglio 90/364, relativa al diritto di soggiorno, conferiscono al cittadino minorenne in
tenera età di uno Stato membro, coperto da un’adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino
di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello
Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest’ultimo Stato. In un caso siffatto,
le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo
nello Stato membro ospitante.
In proposito, la condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse, ai sensi della direttiva 90/364, non può essere
interpretata nel senso che il cittadino minorenne stesso deve disporre di tali risorse senza che possa avvalersi delle risorse
di un familiare. Infatti, un’interpretazione di questo tipo aggiungerebbe a tale condizione un requisito attinente alla provenienza
delle risorse, che rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione
e di soggiorno garantito dall’art. 18 CE, in quanto esso non è necessario al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, cioè
la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri.
Peraltro, il beneficio delle disposizioni del diritto comunitario di cui trattasi non può essere negato agli interessati per
il fatto che il genitore che ha la custodia ha creato, mediante un soggiorno in uno Stato membro, le condizioni necessarie
per consentire al figlio nascituro di acquisire la cittadinanza di un altro Stato membro, al fine di ottenere in seguito un
permesso di soggiorno di lunga durata per se stesso e per il figlio. Infatti, la determinazione dei modi di acquisto e di
perdita della cittadinanza rientra, in conformità del diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza
che dev’essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, e non spetta ad uno Stato membro limitare gli effetti dell’attribuzione
della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza
al fine dell’esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato.
(v. punti 33, 36-37, 39, 47 e dispositivo)
-
SENTENZA DELLA CORTE (seduta plenaria)
19 ottobre 2004(1)
«Diritto di soggiorno – Figlio avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro – Genitori cittadini di uno Stato terzo – Diritto di soggiorno della madre nell'altro Stato membro»
Nel procedimento C-200/02,avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Immigration
Appellate Authority (Regno Unito) con ordinanza 27 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2002, nella causa
Kunqian Catherine Zhu,Man Lavette Chen
contro
Secretary of State for the Home Department,
LA CORTE (seduta plenaria),,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta
e dal sig. K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von
Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- –
per la sig.ra Man Lavette Chen, dai sigg. R. de Mello e A. Berry, barristers, assistiti dal sig. M. Barry, solicitor;
- –
per il governo irlandese, dal sig. D. J. O'Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. P. Callagher, SC, e P. McGarry,
BL;
- –
per il governo del Regno Unito, dal sig. J. E. Collins, dal sig. R. Plender, QC, e dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di
agenti;
- –
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. O'Reilly, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE,
relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno
della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), della direttiva del Consiglio 28
giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), e dell’art. 18 CE.
- 2
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia pendente tra, da un lato, la sig.na Kunqian Catherine Zhu (in
prosieguo: «Catherine»), cittadina irlandese, e sua madre, la sig.ra Man Lavette Chen (in prosieguo: la «sig.ra Chen»), cittadina
cinese, e, dall’altro, il Secretary of State for the Home Department in merito al rifiuto opposto da quest’ultimo alle domande
di Catherine e della sig.ra Chen, dirette ad ottenere un permesso di soggiorno di lunga durata nel Regno Unito.
-
- Ambito normativo
Normativa comunitaria
- 3
L’art. 1 della direttiva 73/148 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno:
- a)
- dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi
un’attività indipendente, o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi;
- b)
- dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione
di servizi;
- c)
- del coniuge e dei figli d’età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza;
- d)
- degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia
la loro cittadinanza.
2. Gli Stati membri favoriscono l’ammissione di qualsiasi altro membro della famiglia dei cittadini di cui al paragrafo 1, lettere a)
e b) o del loro coniuge, che sia a loro carico o con loro convivente nel paese di provenienza».
- 4
L’art. 4, n. 2, della stessa direttiva recita:
«Per i prestatori e per i destinatari di servizi il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione.
Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, lo Stato membro in cui tale prestazione è effettuata rilascia un permesso
di soggiorno per comprovare tale diritto.
Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, la carta d’identità o il passaporto in virtù del quale l’interessato
è entrato nel territorio dello Stato membro equivale a un documento di soggiorno. Tuttavia lo Stato membro può imporre all’interessato
di notificare la sua presenza nel territorio».
- 5
Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 90/364:
«1. Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in
virtù di altre disposizioni del diritto comunitario nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione
che essi dispongano per sé e per i propri familiari di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro
ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l’assistenza sociale dello
Stato membro ospitante.
Le risorse di cui al primo comma sono sufficienti quando sono superiori al livello di risorse al di sotto del quale un aiuto
sociale può essere accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini, tenendo conto della situazione personale del
richiedente ed eventualmente di quella delle persone ammesse in conformità del paragrafo 2.
Se il secondo comma non può essere applicato in uno Stato membro, le risorse del richiedente vengono considerate sufficienti
quando sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro ospitante.
2. Hanno il diritto di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalità:
- a)
- il coniuge ed i loro discendenti a carico;
- b)
- gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge che sono a carico».
Normativa del Regno Unito
- 6
Ai sensi della regola 5 delle Immigration (European Economic Area) Regulations 2000 (regolamento del 2000 relativo all’immigrazione
proveniente dallo Spazio economico europeo; in prosieguo: le «EEA Regulations»):
«1. Ai fini della presente disciplina, l’espressione ‘persona che può soggiornare nel Regno Unito’ riguarda tutti i cittadini
del SEE residenti nel Regno Unito in qualità di: a) lavoratore dipendente; b) lavoratore autonomo; c) prestatore di servizi;
d) destinatario di una prestazione di servizi; e) persona autosufficiente; f) pensionato; g) studente, ovvero, h) lavoratore
autonomo che ha cessato le sue attività o qualsiasi persona a cui si applica il n. 4.
(…)».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
- 7
Dall’ordinanza di rinvio emerge che la sig.ra Chen e suo marito, cittadini cinesi, lavorano per un’impresa cinese con sede
in Cina. Il marito della sig.ra Chen è uno dei direttori di tale impresa e ne detiene una partecipazione maggioritaria. Nell’ambito
della sua attività professionale, quest’ultimo svolge frequenti viaggi di lavoro in diversi Stati membri, in particolare nel
Regno Unito.
- 8
Il primo figlio della coppia è nato in Cina nel 1998. Poiché desiderava dare alla luce un secondo figlio, la sig.ra Chen è
entrata nel territorio del Regno Unito nel mese di maggio 2000, incinta di circa sei mesi. Si è recata a Belfast nel mese
di luglio dello stesso anno e Catherine vi è nata il 16 settembre seguente. Attualmente la madre e la figlia vivono a Cardiff,
nel Galles (Regno Unito).
- 9
Conformemente all’art. 6, n. 1, dell’Irish Nationality and Citizenship Act del 1956 (legge del 1956 sulla nazionalità e sulla
cittadinanza irlandesi), modificato nel 2001, applicabile retroattivamente a partire dal 2 dicembre 1999, l’Irlanda consente
a tutti i nati sull’isola d’Irlanda di acquisire la cittadinanza irlandese. Secondo il n. 3 di tale articolo, una persona
nata sull’isola d’Irlanda acquisisce la cittadinanza irlandese alla nascita, se non può ottenere la cittadinanza di un altro
paese.
- 10
In applicazione di tale normativa, a Catherine è stato rilasciato un passaporto irlandese nel mese di settembre 2000. Secondo
quanto riportato nella decisione di rinvio, invece, Catherine non ha il diritto di ottenere la cittadinanza britannica, dato
che, con il British Nationality Act 1981 (legge del 1981 sulla cittadinanza britannica), il Regno Unito si è allontanato dallo
ius soli, di modo che la nascita sul territorio di tale Stato membro non conferisce più automaticamente la cittadinanza britannica.
- 11
È pacifico che il soggiorno sull’isola d’Irlanda era destinato a consentire alla nascitura di acquistare la cittadinanza irlandese
e, di conseguenza, alla madre di ottenere il diritto di restare, eventualmente, sul territorio del Regno Unito con sua figlia.
- 12
Il giudice del rinvio rileva altresì che l’Irlanda fa parte del Common Travel Area (spazio di circolazione comune) ai sensi
degli Immigration Acts (normativa sull’immigrazione), di modo che, poiché i cittadini irlandesi non devono, in via generale,
ottenere un’autorizzazione per entrare e soggiornare sul territorio del Regno Unito, Catherine, contrariamente alla sig.ra
Chen, può liberamente circolare sul territorio del Regno Unito e dell’Irlanda. Al di fuori del diritto alla libera circolazione
limitato ai due Stati membri di cui beneficia Catherine, nessuna delle ricorrenti principali avrebbe il diritto di risiedere
nel Regno Unito ai sensi della normativa nazionale.
- 13
La decisione di rinvio precisa poi che Catherine dipende tanto affettivamente quanto finanziariamente da sua madre, che quest’ultima
è la persona responsabile a titolo principale, che Catherine è destinataria, nel Regno Unito, di servizi medici privati e
di servizi di puericultura retribuiti, che ha perso il diritto di acquisire la cittadinanza cinese a causa della sua nascita
nell’Irlanda del Nord e del consecutivo acquisto della cittadinanza irlandese e, pertanto, che essa ha il diritto di entrare
sul territorio cinese solo con un visto di durata massima di 30 giorni per ciascun soggiorno, che le due ricorrenti principali
sono autosufficienti grazie all’attività professionale della sig.ra Chen, che non dipendono da risorse pubbliche nel Regno
Unito e che non esiste alcuna possibilità ragionevole che lo divengano e, infine, che le interessate dispongono di un’assicurazione
malattia.
- 14
Il rifiuto del Secretary of State for the Home Department di accordare un permesso di soggiorno di lunga durata alle due ricorrenti
principali è motivato dalla circostanza che Catherine, otto mesi di età, non esercita alcun diritto derivante dal Trattato
CE tra quelli previsti alla regola 5, n. 1, delle EEA Regulations e che la sig.ra Chen non è una persona che può soggiornare
nel Regno Unito ai sensi della normativa citata.
- 15
La decisione di rigetto di cui trattasi ha formato oggetto di impugnazione dinanzi all’Immigration Appellate Authority, che
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla luce dei fatti della causa in esame, l’art. 1 della direttiva del Consiglio 73/148/CEE o, in alternativa, l’art.
1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE:
-
- a)
- conferisca alla prima ricorrente, che è minorenne e cittadina dell’Unione, il diritto di entrare in un altro Stato membro
e di soggiornarvi;
-
- b)
- in caso affermativo, se, conseguentemente, esso conferisca alla seconda ricorrente, cittadina di uno Stato terzo che è anche
madre e responsabile principale dell’assistenza della prima ricorrente, il diritto di risiedere con la prima ricorrente
-
- i)
- in quanto familiare a carico, o
-
- ii)
- per il fatto di aver vissuto con la prima ricorrente nel paese d’origine di questa, ovvero
-
- iii)
- per un altro motivo speciale.
2) Ove la prima ricorrente non sia una “cittadina di uno Stato membro” ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dall’ordine
giuridico comunitario ai sensi della direttiva del Consiglio 73/148/CEE o dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE,
quali siano i criteri rilevanti per stabilire se un bambino, che è cittadino dell’Unione, sia cittadino di uno Stato membro
ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario.
3) Se, date le circostanze della causa in esame, i servizi di puericultura di cui è beneficiaria la prima ricorrente costituiscano
servizi ai sensi della direttiva del Consiglio 73/148/CEE.
4) Se, date le circostanze della causa in esame, alla prima ricorrente sia precluso il soggiorno nello Stato ospitante ai sensi
dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE in quanto le sue risorse provengono esclusivamente dal genitore che l’accompagna,
che è cittadino di uno Stato terzo.
5) Se, sulla base dei fatti particolari della causa in esame, l’art. 18, n. 1, CE conferisca alla prima ricorrente il diritto
di entrare nello Stato membro ospitante e di soggiornarvi benché essa non abbia i requisiti per soggiornare nello Stato membro
ospitante in base ad altre disposizioni del diritto comunitario.
6) Se, in caso affermativo, la seconda ricorrente abbia conseguentemente il diritto di rimanere con la prima ricorrente durante
tale periodo nello Stato membro ospitante.
7) In tale contesto, quale sia l’effetto del principio del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo nell’ordinamento comunitario,
invocati dalle ricorrenti, considerato, in particolare, che esse si fondano sull’art. 8 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, in virtù del quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare
e del suo domicilio, in combinato disposto con l’art. 14 della stessa Convenzione, dal momento che la prima ricorrente non
può vivere in Cina con la seconda ricorrente, il padre e il fratello».
Sulle questioni pregiudiziali
- 16
Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente di sapere se la direttiva 73/148, la direttiva 90/364 o l’art. 18 CE,
eventualmente in combinato disposto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU), conferiscano, in circostanze come quelle del caso di specie, al cittadino minorenne in
tenera età di uno Stato membro a carico di un genitore, a sua volta cittadino di uno Stato terzo, il diritto di soggiornare
in un altro Stato membro in cui tale minore è destinatario di servizi di puericultura. In caso di soluzione affermativa, il
giudice del rinvio vorrebbe sapere se tali stesse disposizioni conferiscano di conseguenza un diritto di soggiorno a favore
del genitore di cui trattasi.
- 17
Occorre pertanto esaminare le disposizioni del diritto comunitario in materia di diritto di soggiorno relative, anzitutto,
alla situazione di un cittadino minorenne come Catherine, e poi a quella del genitore, cittadino di uno Stato terzo, del figlio
a carico.
Sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione di Catherine Considerazioni preliminari
- 18
Si deve subito respingere la tesi dei governi irlandese e del Regno Unito, secondo cui una persona che si trova nella situazione
di Catherine non può far valere il beneficio delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione
e di soggiorno delle persone per il solo fatto che l’interessata non si è mai spostata da uno Stato membro verso un altro
Stato membro.
- 19
Infatti, la situazione di un cittadino di uno Stato membro nato nello Stato membro ospitante e che non si è avvalso del diritto
alla libera circolazione tra Stati membri non può, soltanto per questo, essere assimilata ad una situazione puramente interna
che priva il detto cittadino del beneficio, nello Stato membro ospitante, delle disposizioni del diritto comunitario in materia
di libera circolazione e di soggiorno delle persone (v., in tal senso, in particolare, sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑148/02,
Garcia Avello, Racc. pag. I‑11613, punti 13 e 27).
- 20
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal governo irlandese, un bambino in tenera età può avvalersi dei diritti di libera
circolazione e di soggiorno garantiti dal diritto comunitario. L’idoneità di un cittadino di uno Stato membro ad essere titolare
dei diritti garantiti dal Trattato e dal diritto derivato in materia di libera circolazione delle persone non può essere subordinata
alla condizione che l’interessato abbia raggiunto l’età richiesta per avere la capacità giuridica di esercitare, egli stesso,
i detti diritti [v. in tal senso, segnatamente, nel contesto del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612,
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), sentenze 15 marzo 1989, cause
riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 21, e 17 settembre 2002, causa C‑413/99, Baumbast e R,
Racc. pag. I‑7091, punti 52‑63, e, per quanto riguarda l’art. 17 CE, sentenza Garcia Avello, cit., punto 21]. Inoltre, come
rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 47‑52 delle sue conclusioni, non emerge né dal testo né dalle finalità perseguite
dagli artt. 18 CE e 49 CE, nonché dalle direttive 73/148 e 90/364, che la stessa titolarità dei diritti oggetto di tali disposizioni
sia subordinata ad una condizione di età minima.
La direttiva 73/148
- 21
Il giudice del rinvio vorrebbe anzitutto sapere se una persona nella situazione di Catherine possa far valere le disposizioni
della direttiva 73/148 per soggiornare durevolmente nel Regno Unito come destinataria di servizi di puericultura forniti contro
retribuzione.
- 22
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi non riguardano
la situazione di un cittadino di uno Stato membro che stabilisce la sua residenza principale sul territorio di un altro Stato
membro per beneficiarvi di prestazioni di servizi per una durata indeterminata (v., in tal senso, segnatamente, sentenza 15
ottobre 1988, causa 196/87, Steymann, Racc. pag. 6159). Ora, esattamente di questo si tratta nella causa principale per quanto
riguarda i servizi di puericultura menzionati dal giudice del rinvio.
- 23
Per quanto attiene ai servizi medici temporaneamente forniti a Catherine, si deve rilevare che, conformemente all’art. 4,
n. 2, primo comma, della direttiva 73/148, il diritto di soggiorno di cui beneficia il destinatario di servizi ai sensi della
libera prestazione dei servizi corrisponde alla durata delle prestazioni di cui trattasi. Di conseguenza, la detta direttiva
non può comunque fondare un diritto di soggiorno a tempo indeterminato come quello oggetto della controversia principale.
L’art. 18 CE e la direttiva 90/364
- 24
Poiché Catherine non può far valere la direttiva 73/148 per soggiornare durevolmente nel Regno Unito, il giudice del rinvio
vorrebbe sapere se un diritto di soggiorno di lunga durata a favore di Catherine possa essere fondato sull’art. 18 CE e sulla
direttiva 90/364, che garantisce, a talune condizioni, un diritto siffatto ai cittadini degli Stati membri ed ai membri delle
loro famiglie che non ne beneficiano ai sensi di altre disposizioni del diritto comunitario.
- 25
Ai sensi dell’art. 17, n. 1, CE, è cittadino dell’Unione ogni persona avente la nazionalità di uno Stato membro. Lo status
di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., segnatamente,
sentenza Baumbast e R, cit., punto 82).
- 26
Per quanto attiene al diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri sancito dall’art. 18, n. 1, CE, si deve rilevare
che tale diritto è riconosciuto direttamente ad ogni cittadino dell’Unione da una disposizione chiara e precisa del Trattato.
Per effetto del solo status di cittadino di uno Stato membro, e quindi di cittadino dell’Unione, Catherine può legittimamente
invocare l’art. 18, n. 1, CE. Tale diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione sul territorio di un altro Stato membro
è attribuito subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato nonché dalle relative disposizioni
di attuazione (v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punti 84 e 85).
- 27
Per quanto riguarda le dette limitazioni e condizioni, l’art. 1, n. 1, della direttiva 90/364 prevede che gli Stati membri
possano esigere dai cittadini di uno Stato membro che intendono avvalersi del diritto di soggiorno sul loro territorio che
essi dispongano per sé e per i propri familiari di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante
e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l’assistenza sociale dello Stato
membro ospitante.
- 28
Dalla decisione di rinvio emerge che Catherine dispone tanto di un’assicurazione malattia quanto di risorse sufficienti, fornite
da sua madre, per non divenire un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
- 29
È infondata l’obiezione dei governi irlandese e del Regno Unito, secondo cui la condizione relativa all’esistenza di risorse
sufficienti significa che l’interessato, contrariamente a quanto avviene nel caso di Catherine, deve disporre egli stesso
di tali risorse senza che possa avvalersi, al riguardo, delle risorse di un familiare che, come la sig.ra Chen, l’accompagna.
- 30
Secondo lo stesso tenore letterale dell’art. 1, n. 1, della direttiva 90/364, è sufficiente che i cittadini degli Stati membri
«dispongano» delle risorse necessarie, senza che tale disposizione contenga la minima esigenza in merito alla provenienza
di queste ultime.
- 31
Tale interpretazione si impone a maggior ragione in quanto le disposizioni che sanciscono un principio fondamentale come quello
della libera circolazione delle persone devono essere interpretate estensivamente.
- 32
Inoltre, le limitazioni e le condizioni di cui all’art. 18 CE e previste dalla direttiva 90/364 si ispirano all’idea che l’esercizio
del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione può essere subordinato ai legittimi interessi degli Stati membri. Quindi,
se è vero che dal quarto ‘considerando’ della detta direttiva risulta che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono
costituire un onere «eccessivo» per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, la Corte ha tuttavia rilevato che l’applicazione
di tali limitazioni e condizioni dev’essere operata nel rispetto dei limiti imposti a tal riguardo dal diritto comunitario
e in conformità al principio di proporzionalità (v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punti 90 e 91).
- 33
Un’interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse, ai sensi della direttiva 90/364, come
quella suggerita dai governi irlandese e del Regno Unito, aggiungerebbe a tale condizione, come è formulata in tale direttiva,
un requisito attinente alla provenienza delle risorse, che rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio del
diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dall’art. 18 CE, in quanto esso non è necessario al raggiungimento
dell’obiettivo perseguito, cioè la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri.
- 34
Il governo del Regno Unito sostiene infine che le ricorrenti nella causa principale non possono avvalersi delle disposizioni
comunitarie di cui trattasi, dato che lo spostamento della sig.ra Chen in Irlanda del Nord affinché sua figlia acquistasse
la cittadinanza di un altro Stato membro rappresenta un tentativo di avvalersi abusivamente delle norme del diritto comunitario.
Gli obiettivi perseguiti da tali disposizioni comunitarie non sarebbero raggiunti nel caso in cui un cittadino di uno Stato
terzo che desidera soggiornare in uno Stato membro, senza tuttavia circolare o voler circolare da uno Stato membro all’altro,
si organizza per dare alla luce un bambino in una parte del territorio dello Stato membro ospitante in cui un altro Stato
membro applica le sue regole di acquisto della cittadinanza fondate sullo ius soli. Secondo una giurisprudenza costante gli
Stati membri avrebbero il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato,
taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all’imperio delle leggi nazionali. Tale regola, conforme al principio dell’abuso
di diritto, sarebbe stata riaffermata dalla Corte nella sua sentenza 9 marzo 1999, causa C‑212/97, Centros (Racc. pag. I‑1459).
- 35
Anche tale argomentazione dev’essere respinta.
- 36
Certo, la sig.ra Chen ammette che il suo soggiorno nel Regno Unito mirava a creare le condizioni necessarie per consentire
alla sua nascitura di acquisire la cittadinanza di un altro Stato membro, al fine di ottenere in seguito un permesso di soggiorno
di lunga durata per sé e per la figlia nel Regno Unito.
- 37
Tuttavia, la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale,
nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che dev’essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario (v.,
segnatamente, sentenze 7 luglio 1992, causa C‑369/90, Micheletti e a., Racc. pag. I‑4239, punto 10, e 20 febbraio 2001, causa
C‑192/99, Kaur, Racc. pag. I‑1237, punto 19).
- 38
Nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte ha messo in discussione né la legittimità né l’effettività
dell’acquisto della cittadinanza irlandese da parte di Catherine.
- 39
Inoltre, non spetta ad uno Stato membro limitare gli effetti dell’attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro,
pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell’esercizio delle libertà fondamentali
previste dal Trattato (v., segnatamente, citate sentenze Micheletti e a., punto 10, e Garcia Avello, punto 28).
- 40
Ora, si tratterebbe esattamente di questo se il Regno Unito avesse il diritto di negare ai cittadini di altri Stati membri
come Catherine il godimento di una libertà fondamentale garantita dal diritto comunitario per il solo fatto che l’acquisto
della cittadinanza di uno Stato membro mira in realtà a procurare ad un cittadino di uno Stato terzo un diritto di soggiorno
ai sensi del diritto comunitario.
- 41
Pertanto, occorre dichiarare che, in circostanze come quelle del caso di specie, l’art. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono
al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da un’adeguata assicurazione malattia ed a carico di un
genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere
per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest’ultimo
Stato.
Sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione della sig.ra Chen
- 42
L’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 90/364, che garantisce agli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno che
«sono a carico» di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalità,
non può conferire un diritto di soggiorno al cittadino di uno Stato terzo che si trova nella situazione della sig.ra Chen,
né in considerazione dei legami affettivi esistenti tra la madre e suo figlio, né per il fatto che il diritto di ingresso
e di soggiorno della madre nel Regno Unito dipenda dal diritto di soggiorno di tale figlio.
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Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la qualità di familiare «a carico» del titolare risulta da una situazione
di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal titolare del diritto di
soggiorno (v. in tal senso, a proposito dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68, la sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85,
Lebon, Racc. pag. 2811, punti 20‑22).
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In un caso come quello in esame nella causa principale si verifica precisamente la situazione inversa, dato che il titolare
del diritto di soggiorno è a carico del cittadino di uno Stato terzo, che ne ha effettivamente la custodia e che desidera
accompagnarlo. In tali circostanze, la sig.ra Chen, per beneficiare di un permesso di soggiorno nel Regno Unito, non può far
valere la sua qualità di ascendente «a carico» di Catherine ai sensi della direttiva 90/364.
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D’altra parte, il rifiuto di consentire al genitore, cittadino di uno Stato membro o di uno Stato terzo, che effettivamente
ha la custodia di un figlio al quale l’art. 18 CE e la direttiva 90/364 riconoscono un diritto di soggiorno di soggiornare
con tale figlio nello Stato membro ospitante priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest’ultimo.
È chiaro, infatti, che il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente che
tale bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia e, quindi, che
tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante tale soggiorno (v., mutatis mutandis, per quanto
riguarda l’art. 12 del regolamento n. 1612/68, sentenza Baumbast e R, cit., punti 71‑75).
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Per questa sola ragione si deve dichiarare che quando, come nella causa principale, l’art. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono
al cittadino minorenne in tenera età un diritto di soggiorno a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante, tali stesse
disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello
Stato membro ospitante.
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Occorre quindi rispondere al giudice del rinvio dichiarando che, in circostanze come quelle della causa principale, l’art. 18 CE
e la direttiva 90/364 conferiscono al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da un’adeguata assicurazione
malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il
primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata
sul territorio di quest’ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente
la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello Stato membro ospitante.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
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Per questi motivi, la Corte (seduta plenaria) dichiara:
In circostanze come quelle della causa principale, l’art. 18 CE e la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa
al diritto di soggiorno, conferiscono al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da un’adeguata assicurazione
malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il
primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata
sul territorio di quest’ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente
la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello Stato membro ospitante. Firme
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- Lingua processuale: l'inglese.