Cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P
Aalborg Portland A/S e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Mercato del cemento – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Competenza del Tribunale – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Infrazione unica e continuata – Imputazione di un'infrazione – Prova della partecipazione all'accordo generale e alla sua attuazione – Ammenda – Determinazione dell'importo»
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| Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'11 febbraio 2003 nella causa C-204/00 P |
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| Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'11 febbraio 2003 nella causa C-205/00 P |
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| Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'11 febbraio 2003 nella causa C-211/00 P |
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| Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'11 febbraio 2003 nella causa C-213/00 P |
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| Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'11 febbraio 2003 nella causa C-217/00 P |
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| Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'11 febbraio 2003 nella causa C-219/00 P |
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| Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 gennaio 2004 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova – Esclusione salvo caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
- 2..
- Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Motivo che riprende tali e quali gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale – Irricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma,
lett. c)]
- 3..
- Concorrenza – Regole comunitarie – Infrazioni – Imputazione – Criterio cosiddetto «della continuità economica dell'impresa» – Imputazione ad una società di nuova creazione di un'infrazione commessa da un'altra società che non ha cessato di esistere – Ammissibilità in considerazione dei vincoli capitalistici tra le due società
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
- 4..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Richiesta di informazioni indirizzata ad un'impresa – Diritto di negare una risposta che implichi il riconoscimento di un'infrazione – Richiesta indirizzata ad un'associazione di imprese – Diritto di rifiutarsi di testimoniare contro i propri membri – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 11)
- 5..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Provvisorietà – Rinuncia agli addebiti rivelatisi non fondati – Obbligo per la Commissione di informarne gli interessati mediante un'ulteriore comunicazione degli addebiti – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19; regolamento della Commissione n. 99/63/CEE, art. 2)
- 6..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Inapplicabilità dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Rispetto delle garanzie procedurali da parte della Commissione – Principio del contraddittorio – Portata – Limiti – Diritto dell'impresa di interrogare gli autori dei documenti a carico – Esclusione
- 7..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Rifiuto di comunicare un documento – Conseguenze – Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull'impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli
a discarico
- 8..
- Concorrenza – Intese – Partecipazione di un'impresa ad un'iniziativa anticoncorrenziale – Idoneità a far sorgere la responsabilità dell'impresa di un'approvazione tacita, senza presa di distanze pubblica né denuncia
alle autorità competenti
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
- 9..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell'infrazione – Infrazione commessa da più imprese – Gravità relativa della partecipazione di ciascuna di loro
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
- 10..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Violazione dei diritti della difesa – Accesso irregolare al fascicolo – Accesso assicurato nel corso del procedimento giudiziario – Regolarizzazione – Esclusione
- 11..
- Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Motivo con cui si contesta la valutazione da parte del Tribunale sull'esistenza di una violazione dei diritti della difesa
in un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza – Ricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
- 12..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Determinazione dei documenti utili alla difesa da parte della sola Commissione – Inammissibilità – Esclusione dal fascicolo dei documenti privi di nesso obiettivo con le allegazioni contenute nella comunicazione degli addebiti – Ammissibilità
- 13..
- Concorrenza – Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un'infrazione unica – Imputazione di una responsabilità a un'impresa in ragione di una partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme
nonostante il suo ruolo limitato – Ammissibilità
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
- 14..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che accerta un'infrazione adottata successivamente alla decisione di un'autorità nazionale della
concorrenza riguardante la stessa impresa – Assenza di identità tra le infrazioni oggetto delle due decisioni – Violazione del principio del «ne bis in idem» – Insussistenza
- 15..
- Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Insufficienza di motivazione – Impiego da parte del Tribunale di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
- 1.
Ai sensi degli artt. 225 CE e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione dev'essere limitata
a questioni di diritto e fondata su motivi attinenti all'incompetenza del Tribunale, a vizi del procedimento dinanzi al Tribunale
recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo.
Il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può quindi fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di
norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare
i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto,
e, dall'altro, a valutare tali fatti. Ne consegue che la valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi
di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte
in sede d'impugnazione. v. punti 47-49
- 2.
Gli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento
di procedura impongono al ricorrente che alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale di indicare
con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest'ultimo e di dimostrare gli errori di valutazione che, a
suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Non soddisfa i requisiti risultanti da tali disposizioni l'impugnazione che si limiti a ripetere i motivi e gli argomenti
già presentati dinanzi a tale giudice, compresi quelli basati su fatti esplicitamente negati da quest'ultimo. Infatti, un'impugnazione
di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al
Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte. v. punti 50-51
- 3.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), il cambiamento della forma giuridica
e del nome dell'impresa non ha necessariamente l'effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti
anticoncorrenziali della precedente, qualora, sotto l'aspetto economico, vi sia identità fra le due imprese. Si è in presenza di un'identità del genere allorché le attività precedentemente svolte da una società, prima della sua trasformazione
in holding, sono riprese da una società di nuova creazione di cui essa detiene la metà del capitale. v. punti 59, 357-358
- 4.
Nell'esercizio del compito affidatole dall'art. 89 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 85 CE), la Commissione
ha il diritto di interrogare l'impresa oggetto di una misura d'indagine in merito alle condotte di tutte le altre imprese
interessate e il regolamento n. 17 impone all'impresa un obbligo di collaborazione attiva che trova un limite solo nel diritto,
per quest'ultima, di rifiutarsi, qualora le sia rivolta una richiesta di informazioni, di fornire risposte attraverso le quali
essa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza dell'infrazione, che deve invece essere provata dalla Commissione. Tali considerazioni valgono altresì per quanto riguarda l'interrogatorio di un'associazione di imprese sul comportamento individuale
dei suoi membri. Pertanto, il riconoscimento di un diritto al silenzio dell'associazione, che avrebbe l'effetto di proteggere
i suoi membri impedendo a quest'ultima di testimoniare contro di loro, andrebbe oltre quanto necessario per preservare i diritti
della difesa delle imprese e costituirebbe un ostacolo ingiustificato allo svolgimento, da parte della Commissione, del suo
compito, che consiste nel vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza nel mercato comune. v. punti 65, 207-208
- 5.
La comunicazione degli addebiti rappresenta un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto hanno un carattere
puramente provvisorio, in quanto la decisione che chiude il procedimento amministrativo non deve necessariamente ricalcarne
tutti gli addebiti. Di conseguenza, la Commissione può, e anzi deve, tener conto delle risultanze del procedimento amministrativo,
tra l'altro per rinunciare agli addebiti che si siano rivelati infondati. In un caso del genere, la Commissione non è obbligata a fornire alle parti interessate l'opportunità di far conoscere il loro
punto di vista sulla rinuncia agli addebiti, in quanto un'ulteriore comunicazione degli addebiti agli interessati è necessaria
solo qualora il risultato degli accertamenti induca la Commissione a porre atti nuovi a carico delle imprese o ad assumere
fatti notevolmente diversi come prova delle infrazioni contestate. v. punti 67, 192
- 6.
Il rispetto del principio del contraddittorio, come quello delle altre garanzie processuali sancite dall'art. 6, n. 1, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riguarda solo il procedimento giurisdizionale dinanzi ad un «tribunale», senza
implicare alcun principio generale ed astratto secondo cui le parti devono avere, in ogni caso, la facoltà di assistere ai
colloqui svolti o di ricevere comunicazione di tutti i documenti presi in considerazione che coinvolgono altri soggetti.
Pertanto, nell'ambito di un procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione in materia di applicazione delle regole di
concorrenza, non spetta a quest'ultima fornire all'impresa interessata la possibilità di controinterrogare un particolare
testimone, come l'autore di documenti contenenti elementi di prova a carico, e di analizzare le sue dichiarazioni nella fase
istruttoria. v. punti 70, 200
- 7.
Corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, il diritto di accesso al fascicolo, in un procedimento amministrativo
in materia di applicazione delle regole di concorrenza, implica che la Commissione debba dare all'impresa interessata la possibilità
di procedere ad un esame di tutti i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua
difesa. Questi ultimi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di
altre imprese, i documenti interni della Commissione e le altre informazioni riservate. Tuttavia, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l'impresa interessata
dimostra, da un lato, che la Commissione si è basata su tale documento per suffragare il suo addebito relativo all'esistenza
di un'infrazione e, dall'altro, che tale addebito può essere provato solo facendo riferimento al detto documento. In particolare,
all'impresa interessata spetta dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe
stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione
si è basata per incriminare tale impresa. Invece, per quanto riguarda la mancata comunicazione di un documento a discarico,
l'impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione ha potuto influenzare, a scapito di quest'ultima,
lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della Commissione, in quanto l'impresa avrebbe potuto far
valere elementi che non concordavano con le deduzioni operate dalla Commissione. v. punti 68, 71, 73-75
- 8.
La tacita approvazione, da parte di un'impresa, di un'iniziativa illecita, in quanto anticoncorrenziale, senza distanziarsi
pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l'effetto di incoraggiare la continuazione dell'infrazione
e pregiudica la sua scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all'infrazione, idonea a
far sorgere la responsabilità dell'impresa. Inoltre, la circostanza che essa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione
avente un oggetto anticoncorrenziale non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione ad
un'intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto. v. punti 84-85
- 9.
L'importo dell'ammenda che sanziona la violazione delle regole di concorrenza è fissato in funzione della gravità dell'infrazione
e, se occorre, della sua durata. La gravità dell'infrazione dev'essere accertata sulla scorta di criteri come le circostanze
proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende. Devono essere presi in considerazione elementi
obiettivi come il contenuto e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l'estensione
del mercato interessato e il deterioramento subìto dall'ordine pubblico economico. Si devono considerare altresì l'importanza
relativa e la quota di mercato delle imprese responsabili, nonché un'eventuale recidiva. In particolare, quando un'infrazione è stata commessa da più imprese, occorre esaminare la gravità relativa della partecipazione
di ciascuna di esse. Ciò può accertarsi prendendo in considerazione, segnatamente, l'adesione continuata a un accordo anticoncorrenziale
mediante partecipazione o collaborazione a una o più misure di applicazione dello stesso e l'incidenza dei comportamenti sulla
concorrenza e sulla compartimentazione dei mercati nazionali. v. punti 89-92, 374
- 10.
Un annullamento totale o parziale della decisione che infligge ammende ad alcune imprese per violazione delle regole di concorrenza
può essere pronunciato sul fondamento di un accesso irregolare al fascicolo del procedimento amministrativo solo mediante
la constatazione che tale accesso irregolare ha impedito alle imprese interessate di prendere conoscenza di documenti che
avrebbero potuto eventualmente essere utili alla loro difesa e ha in tal modo violato i loro diritti della difesa. Nell'ambito del ricorso giurisdizionale proposto contro la detta decisione, il Tribunale può ordinare misure di organizzazione
del procedimento ed organizzare un accesso completo al fascicolo, per valutare se il rifiuto della Commissione di divulgare
un documento o di comunicare un elemento possa nuocere alla difesa dell'impresa incriminata. Poiché tale esame si limita ad un controllo giurisdizionale dei motivi sollevati, esso non ha né per oggetto né per effetto
di sostituire un'istruzione completa della causa nell'ambito di un procedimento amministrativo. Infatti, la conoscenza tardiva
di taluni documenti del fascicolo non reintegra l'impresa che ha proposto un ricorso nella situazione che sarebbe stata la
sua se essa avesse potuto basarsi sugli stessi documenti per presentare le sue osservazioni scritte ed orali dinanzi a tale
istituzione e non sana la violazione dei diritti della difesa intervenuta nella fase del procedimento amministrativo. v. punti 100-104
- 11.
Il problema di sapere se il Tribunale abbia applicato criteri corretti per determinare se il diniego, opposto dalla Commissione,
di accedere ad un documento, nel corso di un procedimento amministrativo di applicazione delle regole in materia di concorrenza,
abbia arrecato pregiudizio ai diritti della difesa dell'impresa incriminata è una questione di diritto che può formare oggetto
del controllo da parte della Corte in sede di impugnazione. Lo stesso vale per il problema di sapere se un documento debba
essere qualificato come «documento a discarico» che può essere utile alla difesa di un'impresa. v. punto 125
- 12.
Nell'ambito del procedimento amministrativo di applicazione delle regole in materia di concorrenza, la determinazione dei
documenti utili alla difesa dell'impresa interessata non può spettare alla sola Commissione, che notifica gli addebiti e adotta
la decisione che infligge una sanzione. Tuttavia, le è consentito di escludere dal fascicolo del procedimento amministrativo
gli elementi che non hanno alcun rapporto con le considerazioni di fatto e di diritto riportate nella comunicazione degli
addebiti e che non hanno, quindi, alcuna rilevanza per l'indagine. Questo criterio, che si fonda su un nesso obiettivo, non
consente di escludere i documenti che contengono elementi a discarico o anche indicazioni sul contesto del mercato o sul comportamento
degli operatori presenti su tale mercato, a condizione che essi facciano riferimento in modo obiettivo agli addebiti eventualmente
ascritti all'impresa interessata. v. punti 126, 128
- 13.
Una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) può risultare non soltanto da un atto isolato,
ma anche da una serie di atti o perfino da un comportamento continuato, benché uno o più elementi di questa serie di atti
o di questo comportamento continuato possano altresì costituire di per sé e presi isolatamente una violazione della detta
disposizione. Ne consegue che, ove queste diverse azioni facciano parte di un «piano d'insieme», a causa del loro identico
oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità
di tali azioni in funzione della partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme. Allo stesso modo, la distinzione tra un «accordo unico» e un «unico disegno criminoso» non riveste alcuna importanza, poiché,
ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di
un accordo, ove risulti che quest'ultimo ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno
del mercato comune. Ove si accerti che un'impresa è a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti all'intesa o che può ragionevolmente
prevederli ed è pronta ad accettarne i rischi, essa è considerata responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione
all'infrazione, dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione. Il fatto che un'impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un'intesa o che abbia svolto un ruolo secondario
negli aspetti cui ha partecipato non è rilevante per provare l'esistenza dell'infrazione da parte sua, poiché un elemento
siffatto dev'essere preso in considerazione solo nel valutare la gravità dell'infrazione e, all'occorrenza, nel determinare
l'ammenda. v. punti 258, 261, 292, 328
- 14.
L'applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unità del
contravventore e di unità dell'interesse giuridico tutelato. Esso vieta quindi di sanzionare lo stesso soggetto più di una
volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso bene giuridico. Ne consegue che non vi è violazione del principio del ne bis in idem quando la Commissione sanziona un comportamento di un'impresa
diverso da quello imputato alla stessa impresa che ha fatto oggetto della decisione di un'autorità nazionale della concorrenza.
v. punti 338-340
- 15.
L'obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire, nella sua sentenza, una spiegazione che segua esaustivamente
e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione
che consenta agli interessati di conoscere le ragioni sulle quali la sentenza si fonda ed alla Corte di disporre degli elementi
sufficienti per esercitare il suo controllo in sede d'impugnazione. v. punto 372