Causa C-102/02

Ingeborg Beuttenmüller

contro

Land Baden-Württemberg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart)

«Libera circolazione dei lavoratori — Riconoscimento dei diplomi — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Professione di insegnante nelle scuole primarie e secondarie — Titolare di un diploma di studi postsecondari della durata di due anni — Condizioni di esercizio della professione»

Massime della sentenza

1.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Ambito di applicazione della direttiva 89/48 — Diploma ottenuto dopo una formazione di due anni — Inclusione — Presupposti

[(Direttiva del Consiglio 89/48, art. 1, lett. a)]

2.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi d’insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 89/48 — Accesso ad una professione regolamentata o suo esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali (art. 3) — Effetto diretto — Insegnamento — Normativa dello Stato ospitante che richiede, senza eccezioni, una formazione della durata minima di tre anni e che comprende almeno due delle materie prescritte per tale attività — Inammissibilità

[(Direttiva del Consiglio 89/48, art. 3, primo comma, lett. a)]

3.        Atti delle istituzioni — Direttive — Possibilità per uno Stato membro di opporre ai singoli le limitazioni e gli obblighi previsti da una direttiva non trasposta — Esclusione

4.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi — Direttiva 92/51 — Accesso ad una professione regolamentata o suo esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali (art. 3) — Effetto diretto a favore del titolare di un diploma di insegnamento ottenuto dopo una formazione di due anni

[(Direttiva del Consiglio 92/51, art. 3, primo comma, lett. a)]

1.        L’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, dev’essere interpretato nel senso che un’abilitazione alla professione di insegnante, acquisita in uno Stato membro in seguito a una formazione precedentemente biennale, è assimilata a un diploma ai sensi del primo comma della stessa disposizione, nel caso in cui l’autorità competente di tale Stato membro certifichi che il titolo rilasciato in seguito a tale formazione biennale deve essere considerato equivalente al diploma attualmente ottenuto in seguito ad una formazione triennale e conferisce, in tale Stato membro, gli stessi diritti per quanto riguarda l’accesso alla professione di insegnante o il suo esercizio. E’ compito del giudice nazionale, tenuto conto degli elementi di prova presentati dall’interessato, conformemente all’art. 8, n. 1, di tale direttiva, nonché delle disposizioni nazionali applicabili per la valutazione di tali elementi, stabilire se l’ultima condizione enunciata al detto art. 1, lett. a), secondo comma, e cioè che il diploma controverso attribuisca nello Stato membro d’origine gli stessi diritti di accesso alla professione o di esercizio di quest’ultima, debba considerarsi soddisfatta. Tale condizione riguarda il diritto di esercitare una professione regolamentata e non la remunerazione e le altre condizioni di lavoro applicabili nello Stato membro che riconosce l’equivalenza tra una vecchia e una nuova formazione.

(v. punto 45, dispositivo 1)

2.        L’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, che dispone che l’autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare ad un cittadino di uno Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso e/o l’esercizio di una professione regolamentata alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini, se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso a questa stessa professione o il suo esercizio sul suo territorio e se tale diploma è stato ottenuto in uno Stato membro, può essere invocato da un cittadino di uno Stato membro contro una normativa nazionale non conforme a tale direttiva. Quest’ultima osta ad una simile normativa nazionale quando, per il riconoscimento di un’abilitazione all’insegnamento acquisita o riconosciuta in uno Stato membro diverso dallo Stato ospitante, tale normativa esige, senza ammettere eccezioni, che la formazione postsecondaria abbia una durata almeno triennale e riguardi almeno due fra le materie richieste per l’insegnamento nello Stato membro ospitante.

(v. punto 57, dispositivo 2)

3.        Uno Stato membro che è venuto meno all’obbligo ad esso incombente di recepire le disposizioni di una direttiva nel proprio ordinamento giuridico non può opporre ai cittadini comunitari i limiti derivanti da tali disposizioni, come non può pretendere da loro l’esecuzione di obblighi derivanti da tale direttiva.

(v. punto 63)

4.        In assenza di misure di trasposizione adottate nel termine prescritto all’art. 17, n. 1, primo comma, della direttiva 92/51, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 92/51 per ottenere, nello Stato membro ospitante, il riconoscimento di un’abilitazione alla professione di insegnante acquisita in un altro Stato membro sulla base di una formazione di due anni.

(v. punto 67, dispositivo 3)




SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
29 aprile 2004(1)

«Libera circolazione dei lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE – Professione di insegnante nelle scuole primarie e secondarie – Titolare di un diploma di studi postsecondari della durata di due anni – Condizioni di esercizio della professione»

Nel procedimento C-102/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ingeborg Beuttenmüller

e

Land Baden-Württemberg,

domanda vertente sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48 (GU L 209, pag. 25),

LA CORTE (Quinta Sezione),,



composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), A. La Pergola e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

per la sig.ra Beuttenmüller, dal sig. T. Weber, Rechtsanwalt;

per il Land Baden-Württemberg, dal sig. J. Daur, in qualità di agente;

per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità di agente;

per la Commissione delle Communità europee, dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. H. Kreppel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con ordinanza 5 marzo 2002, pervenuta alla Corte il 20 marzo seguente, il Verwaltungsgericht Stuttgart ha proposto, ai sensi dell’art. 234 CE, sei questioni pregiudiziali sull’interpretazione delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48 (GU 209, pag. 25).

2
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Beuttenmüller, cittadina austriaca, e il Land Baden‑Württemberg in merito al rifiuto dell’Oberschulamt Stuttgart (organo amministrativo superiore competente per le scuole primarie e secondarie di Stoccarda) di riconoscere l’equivalenza tra il suo diploma di insegnante elementare, ottenuto in Austria, e la qualifica richiesta per la carriera di insegnante nelle scuole primarie e secondarie di tale Land.


Ambito normativo

La normativa comunitaria

3
Ai sensi dell’art. 39, n. 2, CE, la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quando riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

La direttiva 89/48

4
Dal terzo ‘considerando’ della direttiva 89/48 risulta che essa ho lo scopo di attuare un metodo di riconoscimento dei diplomi diretto ad agevolare ai cittadini europei l’esercizio di tutte le attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione postsecondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro.

5
Il quinto ‘considerando’ di tale direttiva è così formulato:

«considerando che, relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dell’articolo 5 del Trattato [CE], imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento, quando l’interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali».

6
L’art. 1, lett. a), della medesima direttiva dispone quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

a)
per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli:

che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi postsecondari e

dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un’esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

E’ assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso [e/o] d’esercizio di una professione regolamentata».

7
L’art. 3 della direttiva 89/48 prevede quanto segue:

«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso e/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a)
se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure

b)
se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell’articolo 1, lettera c) e del primo comma dell’articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:

rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,

da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi postsecondari, e

che l’hanno preparato all’esercizio di tale professione.

E’ assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione».

8
L’art. 4 della direttiva 89/48 permette allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, nonostante l’art. 3 della medesima, che provi di possedere un’esperienza professionale, che compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale. Tale articolo fissa talune regole e condizioni applicabili alle misure che possono essere imposte da tale Stato per compensare le insufficienze della formazione che allega il richiedente di cui si tratta (in prosieguo: le «misure di compensazione»).

9
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, di tale direttiva:

«Lo Stato membro ospitante accetta, come prova che le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l’interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di poter esercitare la professione in questione».

La direttiva 92/51

10
Il sistema complementare di riconoscimento delle formazioni professionali istituito dalla direttiva 92/51 riguarda i livelli di formazione non compresi nel sistema generale iniziale realizzato dalla direttiva 89/48, la cui applicazione è limitata alle formazioni di livello superiore.

11
L’art. 1 della direttiva 92/51 così dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

a)
per “diploma”, qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di tali titoli:

che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di quest’ultimo,

da cui risulti che il titolare ha seguito con successo:

i)
un ciclo di studi postsecondari diverso da quello di cui al secondo trattino dell’articolo 1, lettera a) della direttiva 89/48/CEE, della durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale in generale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario o superiore, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre a questo ciclo di studi postsecondari,

ii)
oppure uno dei cicli di formazione che figurano all’allegato C e

dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita da tale titolo è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità, o fuori della Comunità in istituti di istruzione che impartiscono una formazione conforme alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro o quando il titolare del diploma ha un’esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto un titolo di formazione rilasciato in un paese terzo.

E’ assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di tali titoli, che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata;

(…)

g)
per “formazione regolamentata”, qualsiasi formazione:

specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata e

consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio o una pratica professionale, la cui struttura e livello siano stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro o siano soggetti a controllo o autorizzazione dell’autorità designata a tal fine;

(…)».

12
L’art. 3 della direttiva in esame prevede quanto segue:

«Fatto salva lタルapplicazione delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata sono subordinati al possesso di un diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a tale professione o l’esercizio della stessa, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a)
se il richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso a questa stessa professione o l’esercizio della stessa sul suo territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro; oppure

(…).

In deroga al primo comma del presente articolo, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad applicare il presente articolo quando l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati nel paese del richiedente al possesso di un diploma, quale definito nella direttiva 89/48/CEE, per il cui rilascio una delle condizioni sia il completamento di un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni».

13
L’art. 4 della direttiva 92/51 permette allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, nonostante l’art. 3 di quest’ultima, che provi di possedere un’esperienza professionale determinata, che compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale. Detto articolo stabilisce talune regole e condizioni applicabili alle misure di compensazione che possono essere richieste. Secondo tale art. 4, n. 1, lett. a), primo trattino, quando la durata della formazione addotta dal richiedente a norma dell’art. 3, lett. a) di tale direttiva è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante, la durata dell’esperienza professionale richiesta non può oltrepassare «il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il periodo mancante riguarda il ciclo degli studi postsecondari e/o un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sancito da un esame».

14
L’art. 12, n. 1, della direttiva 92/51 così recita:

«Lo Stato membro ospitante accetta, come mezzi di prova che le condizioni di cui agli articoli da 3 a 9 sono soddisfatte, i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l’interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di esercitare la professione in questione».

La normativa nazionale

15
In Germania, la disciplina della formazione e della carriera di insegnante rientra essenzialmente nella competenza dei Länder. Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni seguenti, applicabili nel Land Baden‑Württemberg, sono pertinenti per l’esame della causa principale.

16
Le norme relative al riconoscimento delle qualifiche per la professione di insegnante sono comprese nella Verordnung des Kultusministeriums zur Umsetzung der Richtlinie 89/48/CEE (…) für Lehrerberufe (regolamento del Ministero del Culto e dell’Istruzione che traspone la direttiva 89/48/CEE per le professioni di insegnante), del 15 agosto 1996 (GBl., pag. 564; in prosieguo: l’«EU‑EWR‑LehrerVO»). Tale regolamento è stato adottato sulla base dell’art. 28, lett. a), n. 1, del Landesbeamtengesetz (legge regionale sullo statuto della funzione pubblica) nel testo pubblicato il 19 marzo 1996 (GBl., pag. 286; in prosieguo: il «LBG»). Tale articolo così recita:

«Art. 28 lett. a – Abilitazione alla professione di insegnante derivante da disposizioni comunitarie

1)       L’abilitazione alla professione di insegnante può altresì essere ottenuta sulla base della

1.       direttiva 89/48/CEE (…), o della

2.       direttiva 92/51 CEE (...)

Tale materia è disciplinata dai Ministeri che, nell’ambito delle loro competenze, adottano regolamenti, sentiti il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Finanze».

17
L’art. 1 dell’EU‑EWR‑LehrerVO è formulato nel modo seguente:

«Articolo primo – Riconoscimento

1)       Un’abilitazione alla professione di insegnante acquisita o riconosciuta in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo con un diploma ai sensi della direttiva 89/48/CEE (…) viene riconosciuta, su domanda, come abilitazione all’esercizio della professione di insegnante presso scuole pubbliche del Baden‑Württemberg se:

1.       il richiedente è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo,

2.       l’abilitazione comprende almeno due fra le materie richieste per quel tipo di insegnamento nel Baden Württemberg,

3.       il richiedente dispone delle conoscenze scritta e orale della lingua tedesca, necessarie per l’insegnamento nel Baden‑Württemberg,

4.       la formazione necessaria per il diploma del richiedente ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48/CEE non presenta lacune sostanziali di tipo scientifico, didattico, pedagogico o pratico rispetto alla formazione nel Baden‑Württemberg e

5.       la durata della formazione necessaria per il diploma ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48/CEE non è inferiore di più di un anno rispetto alla durata della formazione necessaria per l’esercizio della professione di insegnante nella scuola equivalente nel Baden‑Württemberg.

2)        Se il contenuto della formazione non soddisfa i requisiti posti dal primo comma, n. 4, al richiedente può essere richiesto, a sua scelta, lo svolgimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale.

3)        Se la durata della formazione non soddisfa i requisiti posti dal primo comma, n. 5, può essere richiesta al richiedente la prova della sua esperienza professionale.

4)       Al richiedente può solo essere richiesta, alternativamente, una misura ai sensi del secondo comma oppure una prova ai sensi del terzo comma. Se la mancanza riguarda tanto il contenuto (primo comma, n. 4) quanto la durata della formazione (primo comma, n. 5), può essere richiesta soltanto una misura compensativa circa il contenuto, conformemente al secondo comma».

18
L’art. 5 dell’EU‑EWR‑LeherVO dispone quanto segue:

«Articolo 5 – Decisioni

1)       La decisione in merito alla domanda deve essere comunicata per iscritto al richiedente al più tardi quattro mesi dopo la presentazione integrale dei documenti; il termine è prorogato per il periodo previsto per il caso di richiesta di documenti a fini di integrazione di questi ultimi. Il decreto deve essere motivato e corredato di un’informazione sulle possibilità di opposizione.

2)       Il decreto contiene l’inquadramento dell’attività e della formazione del richiedente in un’attività di insegnamento nelle scuole del Baden‑Württemberg. Esso contiene inoltre:

1.       l’accertamento del fatto che la formazione non sia inferiore di più di un anno rispetto alla durata prescritta per la formazione ai fini dell’insegnamento nel Baden‑Württemberg;

2.       l’accertamento delle lacune sostanziali riscontrate nelle materie fatte valere con documenti di abilitazione, ovvero degli ambiti di attività professionale sostanzialmente assenti, con un elenco delle materie mancanti;

3.       la comunicazione relativa:

a)
alla durata ed al contenuto essenziale di un eventuale tirocinio di adattamento e

b)
l’oggetto di un’eventuale prova attitudinale».

19
L’art. 6 dell’EU‑EWR‑LehrerVO è formulato come segue:

«Articolo 6 – Riconoscimento

1)       Se, in seguito alla verifica, non viene accertata alcuna lacuna, ovvero se il tirocinio di adattamento o la prova attitudinale sono stati svolti con esito positivo, oppure viene dimostrata la necessaria esperienza professionale in caso di lacuna temporale, e se sono state dimostrate le necessarie conoscenze della lingua tedesca i sensi del § 2, l’abilitazione all’insegnamento viene riconosciuta. Il richiedente riceve dal Ministero dell’Istruzione un certificato relativo a tale accertamento.

2)       Nel decreto di riconoscimento deve essere specificato che il riconoscimento non fonda alcun diritto all’assunzione».


La causa principale e le questioni pregiudiziali

20
La ricorrente nella causa principale, la sig.ra Beuttenmüller, è nata nel 1958. Dopo il suo esame di maturità, essa ha proseguito i suoi studi presso l’Accademia pedagogica dell’Arcidiocesi di Vienna (Austria). Il 6 giugno 1978, al termine di studi della durata di quattro semestri, attinenti essenzialmente all’insegnamento delle lingue straniere e dell’educazione artistica, la ricorrente ha ottenuto il diploma di insegnante elementare.

21
Dal 1978 al 1988, la sig.ra Beuttenmüller ha lavorato come insegnante in Austria. A partire dal 1° febbraio 1981, essa ha goduto di un’«aspettativa», concessa in quanto misura di tutela della maternità.

22
Dal 1991 la sig.ra Beuttenmüller lavora come insegnante nel Land Baden-Württemberg. Inizialmente essa ha lavorato presso un istituto per giovani immigrati, diretto da personale ecclesiastico. Dal 6 dicembre 1993, essa è impiegata dal Land Baden‑Württemberg e insegna nelle scuole pubbliche di tale Land.

23
Fino al 30 luglio 1996, la sig.ra Beuttenmüller è stata inquadrata nel grado retributivo Vb della scala retributiva fissata dal Bundesangestelltentarifvertrag (contratto collettivo federale del pubblico impiego; in prosieguo: il «BAT»), in conformità della Richtlinie des Finanzministeriums Baden‑Württemberg über die Eingruppierung der im Angestelltenverhältnis beschäftigten Lehrkräfte des Landes (direttive del Ministero delle Finanze del Land Baden‑Württemberg riguardanti l’inquadramento del corpo insegnante impiegato dal Land). A partire da tale data essa è stata classificata al grado superiore IVb del BAT.

24
Con lettera 16 marzo 1998, la sig.ra Beuttenmüller ha chiesto all’Oberschulamt Stuttgart, da un lato, l’equiparazione del suo diploma di abilitazione all’insegnamento scolastico ottenuto in Austria ad un diploma rilasciato dal Land Baden‑Württemberg e, dall’altro, una promozione al grado III del BAT.

25
L’Oberschulamt Stuttgart ha respinto tale richiesta con decisione notificata alla sig.ra Beuttenmüller il 26 agosto 1999. Il 21 novembre 2000, l’Oberschulamt Stuttgart ha altresì respinto l’opposizione che l’interessata aveva presentato contro tale decisione.

26
La sig.ra Beuttenmüller, nell’ambito del ricorso da lei proposto il 20 dicembre 2000 dinanzi al Verwaltungsgericht Stuttgart, ha concluso che quest’ultimo volesse:

In via principale, «dopo aver annullato la decisione dell’Oberschulamt Stuttgart 26 agosto 1999, nella forma del decreto sull’opposizione dell’Oberschulamt Stuttgart 21 novembre 2000, obbligare il convenuto a rilasciare alla ricorrente la decisione richiesta, relativa all’equiparazione dell’abilitazione all’insegnamento acquisita in Austria in seguito ad una formazione biennale all’abilitazione all’insegnamento in scuole primarie e secondarie del Land Baden-Württemberg».

In subordine, «l’annullamento della decisione dell’Oberschulamt Stuttgart 26 agosto 1999, nella forma del decreto di opposizione dell’Oberschulamt Stuttgart 21 novembre 2000 e l’accertamento dell’obbligo, a carico del convenuto, di consentire alla ricorrente, con apposite proposte, il ricorso a misure compensative (ad esempio, tirocinio di adattamento ovvero prova attitudinale) per soddisfare le condizioni necessarie per l’equivalenza richiesta».

27
Nell’ordinanza di rinvio, il Verwaltungsgericht Stuttgart espone che il rigetto della richiesta della sig.ra Beuttenmüller è conforme alla normativa nazionale applicabile. Infatti, la sig.ra Beuttenmüller non soddisferebbe la condizione, indispensabile ai sensi dell’EU‑EWR‑LehrerVO, secondo cui il richiedente dev’essere in possesso di una formazione postsecondaria almeno triennale. Non sarebbe neppure necessario esaminare se l’Accademia pedagogica dell’Arcidiocesi di Vienna possa essere considerata come un istituto di istruzione superiore o, almeno, come un altro istituto dello stesso livello di formazione ai sensi dell’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48.

28
Tuttavia, il Verwaltungsgericht Stuttgart ammette che un diritto al riconoscimento o all’equivalenza della qualifica ottenuta in Austria dalla sig.ra Beuttenmüller possa fondarsi direttamente sulle due direttive citate all’art. 28a del LBG, e cioè le direttive 89/48 e 92/51. In tale ipotesi, il Verwaltungsgericht considera che si pongano numerosi problemi di interpretazione delle pertinenti disposizioni delle due direttive in parola.

29
Per quanto riguarda la direttiva 89/48, il Verwaltungsgericht Stuttgart giudica che la clausola di equiparazione contenuta all’art. 1, lett. a), secondo comma, di tale direttiva potrebbe eventualmente applicarsi alla formazione seguita dalla sig.ra Beuttenmüller in Austria soltanto per due anni. Secondo un parere del Ministero federale dell’Istruzione e degli Affari culturali austriaco del 10 agosto 1998, allegato dalla ricorrente al fascicolo del procedimento amministrativo, la formazione per insegnanti impartita presso le Accademie pedagogiche in Austria è stata prolungata, a partire dal 1° settembre 1985, da quattro a sei semestri di studio. Ai diplomati dei «vecchi» corsi di studio di quattro semestri sono stati riconosciuti gli stessi diritti all’accesso alla professione e al suo esercizio conferiti ai diplomati del «nuovo» corso di formazione di sei semestri. Secondo tale parere «sembrano sussistere i requisiti per l’applicabilità della clausola di equiparazione della direttiva [89/48] alla formazione biennale».

30
In tale contesto, il Verwaltungsgericht Stuttgart cita altresì il seguente passaggio di un parere della Commissione delle Comunità europee in data 4 novembre 1998, allegato al fascicolo della sig.ra Beuttenmüller:

«Se un corso di formazione viene sostituito da un ciclo di studi postsecondario della durata di tre anni, i titolari del diploma “precedente”possono avvalersi, ad avviso della Commissione, della direttiva 89/48/CEE a condizione che le disposizioni nazionali dichiarino espressamente che la loro formazione è considerata equivalente a quella che conduce al “nuovo” diploma e che essa conferisce gli stessi diritti all’esercizio della professione».

31
Il Verwaltungsgericht Stuttgart esprime tuttavia dubbi circa l’applicabilità della clausola di equiparazione nel caso della sig.ra Beuttenmüller. In primo luogo rileva che essa ha seguito tutta la sua formazione in Austria. A parere del Verwaltungsgericht Stuttgart, l’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48 sembra riferirsi ad una formazione acquisita in un altro Stato membro e riconosciuta come equivalente nello Stato membro interessato, nella fattispecie la Repubblica d’Austria.

32
In secondo luogo, il giudice del rinvio considera che il parere del Ministero federale dell’Istruzione e degli Affari culturali austriaco 10 agosto 1998 non è assolutamente vincolante. L’affermazione secondo cui ai diplomati dei «vecchi» corsi di formazione sarebbero stati riconosciuti gli stessi diritti all’esercizio della professione di insegnante in Austria conferiti ai diplomati dei «nuovi» corsi di formazione sarebbe inficiata dalla lettera dello Stadtschulrat Wien, indirizzata alla ricorrente l’8 aprile 1999. Secondo il giudice del rinvio, da tale lettera risulta che è vero che le due formazioni sono riconosciute di livello equivalente ai fini di un’assunzione, ma che solo una formazione di sei semestri, per insegnare nelle scuole primarie e secondarie austriache, giustifica un inquadramento nel grado L2 a2 nella scala retributiva applicabile. Gli insegnanti in possesso esclusivamente di una formazione di quattro semestri, per ottenere una promozione a tale grado, devono seguire una formazione e degli esami supplementari per talune materie del programma di studi delle accademie pedagogiche.

33
Per quanto riguarda la direttiva 92/51, il Verwaltungsgericht Stuttgart constata che essa, fino al giorno in cui è stata emessa l’ordinanza di rinvio, non è stata trasposta nell’ordinamento giuridico nazionale. Di conseguenza si interroga sulla possibilità di applicare direttamente le disposizioni di tale direttiva. Inoltre, solleva la questione se il periodo di tirocinio possa essere preso in considerazione per stabilire che la durata complessiva della formazione universitaria richiesta per accedere alla professione di insegnante nel Land Baden‑Württemberg è superiore a quattro anni. In tal caso, l’art. 3, ultimo comma, della direttiva 92/51 potrebbe ostare all’applicazione delle regole previste nello stesso articolo.

34
Tenuto conto dell’insieme di tali considerazioni, il Verwaltungsgericht Stuttgart ha deciso di sospendere la decisione e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se l’art. 3, in combinato disposto con l’art. 4, della direttiva 89/48/CEE (…) sia direttamente applicabile nel senso che un cittadino di uno Stato membro, in caso di trasposizione non conforme di una direttiva nell’ordinamento nazionale, può far valere direttamente le disposizioni di tale direttiva.

2)
Se l’art. 3, in combinato disposto con l’art. 4, della direttiva 92/51/CEE (…) sia direttamente applicabile nel senso che un cittadino di uno Stato membro, in caso di mancata trasposizione nei termini di una direttiva nell’ordinamento nazionale, può far valere direttamente le disposizioni di tale direttiva.

In caso di soluzione affermativa della prima e/o seconda questione:

3)
Se la direttiva 89/48/CEE (…) o la direttiva 92/51/CEE (…) ostino ad una normativa nazionale (nel caso di specie, […] l’EU‑EWR‑LehrerVO, che attua, nel settore dell’insegnamento, la direttiva 89/48/CEE […] che

a)
senza ammettere eccezioni, subordini ad una formazione postsecondaria almeno triennale il riconoscimento di un’abilitazione acquisita o riconosciuta in un altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero

b)
esiga che tale abilitazione riguardi almeno due fra le materie richieste per l’insegnamento nel Baden‑Württemberg.

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

4)
Se l’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48/CEE debba essere interpretato nel senso che l’abilitazione alla professione di insegnante acquisita in Austria in seguito alla formazione precedentemente biennale sia equivalente a un diploma ai sensi dell’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48/CEE, nel caso in cui la competente autorità austriaca confermi che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48/CEE, il certificato d’esame rilasciato in seguito alla formazione biennale deve essere considerato equivalente al diploma (certificato d’esame) attualmente ottenuto in seguito ad una formazione triennale e conferisce in Austria gli stessi diritti relativamente all’accesso o all’esercizio della professione di insegnante.

In caso di soluzione affermativa della seconda questione:

5)
Se, ai fini del riconoscimento di abilitazioni all’insegnamento, l’art. 3, [ultimo comma], della direttiva 92/51/CEE debba essere interpretato nel senso che il “ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni” ivi presupposto comprende solo le formazioni di grado superiore (formazione presso università o istituti universitari), ovvero nel senso che in esso rientra anche il tirocinio all’insegnamento (“Lehramtsreferendariat”).

6)
Nel caso in cui l’art. 3, primo comma, della direttiva 92/51/CEE trovi applicazione alle abilitazioni all’insegnamento ottenute in Austria in seguito ad una formazione (postsecondaria) solo biennale:

se, in caso di mancata trasposizione della direttiva 92/51/CEE entro il termine fissato all’art. 17 di [tale] direttiva, dall’art. 3, lett. a), della direttiva 92/51/CEE derivi un diritto all’equiparazione della qualifica all’insegnamento ottenuta in uno Stato membro alla corrispondente abilitazione alla professione di insegnante nello Stato ospitante senza che lo Stato ospitante possa pretendere, in presenza delle necessarie condizioni, lo svolgimento di misure compensative ai sensi dell’art. 4 della direttiva 92/51/CEE».


Sulle questioni pregiudiziali

35
Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza se un cittadino di uno Stato membro che disponga della qualifica richiesta per l’accesso alla professione di insegnante, ottenuto nel proprio Stato membro di origine sulla base di una formazione di due anni, possa far valere direttamente le disposizioni della direttiva 89/48 o della direttiva 92/51 per vedersi riconoscere, da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, il diritto di esercitare la professione di insegnante nelle scuole di tale Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo.

36
A titolo preliminare, occorre ricordare che, come risulta in particolare dal primo ‘considerando’ di entrambe le direttive 89/48 e 92/51, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno della Comunità costituisce l’obiettivo principale di tali direttive. I ‘considerando’ in esame sottolineano che, tra gli altri aspetti, la libera circolazione delle persone e dei servizi implica, per i cittadini degli Stati membri, la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Dal terzo e quarto ‘considerando’ della direttiva 89/48 deriva altresì che l’instaurazione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi è diretta a facilitare l’esercizio da parte dei cittadini comunitari di tutte le attività professionali che sono subordinate nello Stato membro ospitante al possesso di una formazione determinata. Il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 92/51 conferma peraltro che il sistema generale di riconoscimento istituito da tale direttiva mira, come il primo sistema generale istituito dalla direttiva 89/48, a sopprimere gli ostacoli all’accesso alle professioni regolamentate.

37
Trattandosi di accertare se, in circostanze simili a quelle di cui alla causa principale, le condizioni di applicazione diretta delle disposizioni pertinenti della direttiva 89/48 siano soddisfatte, occorre esaminare in primo luogo la quarta questione pregiudiziale, che riguarda l’interpretazione dell’art. 1, lett. a), secondo comma, di tale direttiva. Infatti, come risulta tal titolo di quest’ultima, essa prevede un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, mentre, nella fattispecie, la ricorrente nella causa principale ha seguito in Austria una formazione della durata di soli due anni. Pertanto, in caso di risposta negativa alla quarta questione, sarebbe esclusa la possibilità per l’interessata di invocare i diritti attribuiti dalla summenzionata direttiva.

Sulla quarta questione pregiudiziale

38
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48 debba essere interpretato nel senso che l’abilitazione alla professione di insegnante, come precedentemente ottenuta sulla base di una formazione di due anni in Austria, è assimilata a un diploma ai sensi del primo comma della medesima disposizione, quando le autorità competenti di tale Stato membro certificano che il diploma ottenuto in seguito ad una formazione di due anni è considerato come equivalente al diploma attualmente ottenuto in seguito ad una formazione triennale e conferisce, in tale Stato membro, gli stessi diritti relativamente all’accesso o all’esercizio della professione di insegnante.

39
Secondo la sig.ra Beuttenmüller, il governo austriaco e la Commissione, occorre rispondere affermativamente a tale questione, mentre il Land Baden‑Württemberg sembra sostenere che una formazione di due anni impartita da un’accademia pedagogica austriaca non può rientrare nella clausola di equiparazione prevista all’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48. Il Land Baden‑Württemberg ritiene, comunque, che tale disposizione non sia applicabile nella causa principale. La sig.ra Beuttenmüller e il governo austriaco sono di parere opposto. Per quanto riguarda la Commissione, essa fa valere che è compito del giudice nazionale stabilire se le condizioni a cui tale direttiva subordina l’equivalenza dei diplomi siano soddisfatte nella causa principale.

40
A tale proposto occorre ricordare che la nozione di «diploma» ai fini della direttiva 89/48 è definita dall’art. 1, lett. a), di quest’ultima, il quale consta di due commi. Il primo comma enuncia le condizioni che i diplomi, certificati e altri titoli devono soddisfare per rientrare in tale nozione di «diploma», condizioni tra cui si deve evidenziare quella relativa alla durata minima del ciclo di studi postsecondari attestata da tale diploma. In forza del secondo comma di tale disposizione è tuttavia assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo che non soddisfa le condizioni previste dal primo comma, purché soddisfi talune condizioni. Esso deve essere stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro e sancire una formazione acquisita nella Comunità. Inoltre tale formazione deve essere riconosciuta da un’autorità competente come formazione di livello equivalente e tale diploma, certificato o altro titolo deve conferire, in tale Stato membro, gli stessi diritti d’accesso o d’esercizio di una professione regolamentata.

41
Occorre constatare che le condizioni menzionate al punto precedente risultano soddisfatte da un diploma come quello rilasciato in Austria per sanzionare una formazione di due anni svolta per intero in tale Stato membro, qualora l’autorità competente certifichi che tale diploma è considerato equivalente al diploma rilasciato attualmente in seguito ad una formazione triennale e conferisce in tale Stato membro gli stessi diritti per quel che riguarda l’accesso alla professione di insegnate o il suo esercizio. Infatti, l’espressione «formazione acquisita nella Comunità» comprende sia la formazione interamente compiuta nello Stato membro che ha rilasciato il diploma o certificato di cui si tratta sia quella parzialmente o interamente acquisita in un altro Stato membro.

42
Tale interpretazione dell’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48, che risulta direttamente dal tenore di tale disposizione, è d’altra parte confermata dalla «Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato d’applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, stabilita secondo l’art. 13 della direttiva 89/48/CEE [COM(96) 46 def.]», che è stata presentata dalla Commissione il 15 febbraio 1996. Secondo il punto III, lett. v), di tale relazione, l’art. 1, lett. a), secondo comma, di tale direttiva è stato introdotto per tener conto delle persone che non hanno svolto un ciclo di studi superiori triennale, ma che sono in possesso di qualifiche che conferiscono loro gli stessi diritti professionali che avrebbero se avessero effettuato tale ciclo. Dal medesimo punto III, lett. vi), risulta che simili situazioni esistono in numerosi Stati membri. Inoltre risulta che tale disposizione si applica altresì quando, in uno Stato membro, un ciclo di studi che non rientra nell’art. 1, lett. a), primo comma, è sostituito da un ciclo di studi sanzionato da un diploma ai sensi di tale comma, salvo che la normativa nazionale riconosca espressamente che la formazione precedente era di livello equivalente a quello della nuova formazione e conferisca ai titolari dei vecchi diplomi gli stessi diritti di accesso alla professione di cui si tratta o di esercizio della medesima di cui beneficiano i titolari dei nuovi diplomi.

43
Per quanto riguarda i dubbi che, nel corso del presente procedimento, sono stati espressi dal giudice del rinvio e dal Land Baden‑Württemberg in merito alla verifica dell’ultima condizione enunciata all’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48, non è compito della Corte, adita in via pregiudiziale, risolvere tale questione. E’ compito del giudice nazionale, tenuto conto degli elementi di prova presentati dall’interessata in conformità dell’art. 8, n. 1, della stessa direttiva, nonché delle norme nazionali applicabili per la valutazione di tali elementi, stabilire se tale condizione debba considerarsi soddisfatta nella causa principale.

44
Occorre tuttavia precisare che, come il governo austriaco ha giustamente rilevato, tale condizione riguarda il diritto di esercitare una professione regolamentata e non la remunerazione e le altre condizioni di lavoro applicabili nello Stato membro che riconosce l’equivalenza tra una vecchia e una nuova formazione. Infatti, il riferimento nell’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48 agli «stessi diritti (…) d’esercizio» di una professione regolamentata è diretto specificamente a prendere in considerazione la situazione delle persone che conservano il diritto di esercitare la professione di cui si tratta anche se i diplomi o certificati di cui sono titolari non danno più attualmente diritto di accedere a tale professione sul territorio dello Stato membro che li ha rilasciati o riconosciuti. Tale interpretazione è conforme all’obiettivo di tutela dei diritti acquisiti sotteso all’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48. Essa è anche confermata dall’impiego della congiunzione «o» nel testo di tale disposizione, la quale stabilisce una distinzione tra, da un lato, l’«accesso ad una professione regolamentata» e, dall’altro, l’«esercizio di essa».

45
Occorre quindi rispondere alla quarta questione che l’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48 deve essere interpretato nel senso che l’abilitazione alla professione di insegnante, acquisita in Austria in seguito a una formazione precedentemente biennale, è assimilato a un diploma ai sensi del primo comma della stessa disposizione, nel caso in cui l’autorità competente di tale Stato membro certifichi che il titolo rilasciato in seguito alla formazione biennale dev’essere considerato equivalente al diploma attualmente rilasciato dopo studi di durata triennale e conferisce, in tale Stato membro, gli stessi diritti per quanto riguarda l’accesso alla professione di insegnante o il suo esercizio. E’ compito del giudice nazionale, tenuto conto degli elementi di prova presentati dall’interessata conformemente all’art. 8, n. 1, di tale direttiva, nonché delle disposizioni nazionali applicabili per la valutazione di tali elementi, stabilire se l’ultima condizione enunciata dall’art. 1, lett. a), secondo comma, debba considerarsi soddisfatta nella causa principale. Tale condizione riguarda il diritto di esercitare una professione regolamentata e non la remunerazione e le altre condizioni di lavoro applicabili nello Stato membro che riconosce l’equivalenza tra una vecchia e una nuova formazione.

Sulla prima e terza questione

46
Con la prima e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il combinato disposto degli artt. 3 e 4 della direttiva 89/48 possa essere invocato da un cittadino di uno Stato membro contro una normativa nazionale non conforme a tale direttiva e se quest’ultima osti a una normativa nazionale quale quella contenuta nell’EU‑EWR‑LehrerVO, che attua nel settore dell’insegnamento la direttiva in parola, laddove, senza ammettere eccezioni, essa subordini ad una formazione postsecondaria almeno triennale il riconoscimento di un’abilitazione acquisita o riconosciuta in un altro Stato membro ed esiga che tale abilitazione riguardi almeno due fra le materie richieste per l’insegnamento nello Stato membro ospitante.

47
La sig.ra Beuttenmüller, il governo austriaco e la Commissione ritengono che l’EU‑EWR‑LehrerVO trasponga in modo scorretto la direttiva 89/48 e sostengono che l’art. 3, lett. a), di quest’ultima può essere invocato da un cittadino di uno Stato membro per escludere l’applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tale direttiva. Il Land Baden‑Württemberg, da parte sua, afferma che l’EU‑EWR‑LehrerVO soddisfa sotto ogni profilo le condizioni della direttiva e che, di conseguenza, le disposizioni di quest’ultima non possono essere applicate direttamente.

48
Occorre ricordare che l’art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 dispone che l’autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare a un cittadino di uno Stato membro, per mancanza di qualifiche, di accedere ad una professione regolamentata o di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, se il richiedente possiede il diploma che un altro Stato membro richiede per accedere alla stessa professione o per esercitarla sul suo territorio e se tale diploma è stato ottenuto in uno Stato membro.

49
Come risulta dal punto 40 della presente sentenza, la nozione di «diploma» ai fini della direttiva 89/48, impiegata in particolare all’art. 3, lett. a), di quest’ultima, comprende non solo i diplomi, certificati o altri titoli che soddisfano le condizioni stabilite all’art. 1, lett. a), primo comma, di tale direttiva, ma altresì quelli che sono loro assimilati in forza del secondo comma di tale disposizione. Di conseguenza, in conformità del summenzionato art. 3, lett. a), l’autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a riconoscere qualifiche professionali che danno accesso ad una professione regolamentata quando il richiedente possiede un diploma assimilato ai sensi dell’art. 1, lett. a), secondo comma, di tale direttiva, anche se tale diploma sanziona una formazione di durata inferiore a tre anni e/o se gli studi corrispondenti non sono stati seguiti presso un istituto universitario o presso un altro istituto dello stesso livello.

50
Ne consegue che la direttiva 89/48, in particolare il suo art. 3, lett. a), osta a una normativa nazionale, come quella prevista dall’EU‑EWR‑LehrerVO, che senza ammettere eccezioni subordini ad una formazione postsecondaria almeno triennale il riconoscimento delle qualifiche professionali di un insegnante.

51
La direttiva 89/48 osta anche ad una normativa nazionale che subordini il riconoscimento di una qualifica professionale ottenuta in un altro Stato membro alla condizione che tale formazione abbia un contenuto preciso, come nel caso delle disposizioni previste dall’EU‑EWR‑LehrerVO che esigono che la formazione allegata dal richiedente riguardi almeno due fra le materie richieste per l’insegnamento nel Land Baden-Württenberg.

52
Infatti, la Commissione ha giustamente sottolineato che il sistema di mutuo riconoscimento dei diplomi istituito dalla direttiva 89/48 non implica che i diplomi rilasciati da altri Stati membri attestino una formazione analoga o comparabile a quella prescritta dallo Stato membro ospitante. Secondo tale sistema, un diploma non è riconosciuto in ragione del valore intrinseco della formazione che sanziona, ma in quanto dà accesso, nello Stato membro in cui è stato rilasciato o riconosciuto, ad una professione regolamentata. Differenze nell’organizzazione o nel contenuto della formazione di insegnante acquisita in un altro Stato membro rispetto a quella impartita nello Stato membro ospitante non possono pertanto bastare a giustificare il rifiuto di riconoscimento della qualifica professionale di cui si tratta. Al massimo, se tali differenze sono di natura sostanziale, possono giustificare che, in conformità dell’art. 4 di tale direttiva, lo Stato membro di accoglienza esiga che il richiedente soddisfi l’una o l’altra misura di compensazione prevista da tale disposizione.

53
Nella causa principale, è pacifico che l’art. 1, n. 1, punto 2, dell’EU‑EWR‑LehrerVO subordina il riconoscimento di un’abilitazione alla professione di insegnante alla condizione che la formazione acquisita in un altro Stato membro riguardi almeno due fra le materie richieste per l’insegnamento nello Stato membro ospitante, anche se il richiedente desidera insegnare solo una materia rientrante nella sua formazione. Tale requisito è idoneo a impedire a un numero significativo di cittadini comunitari di accedere alla professione di insegnante nello Stato membro ospitante di cui si tratta, benché essi dispongano delle qualifiche necessarie per esercitare tale professione nel loro Stato membro di origine. Inoltre, tale condizione equivale ad esigere che la formazione acquisita in uno Stato membro diverso da quello ospitante sia analoga o comparabile a quella impartita in quest’ultimo, il che è palesemente contrario al sistema di riconoscimento dei diplomi istituito dalla direttiva 89/48 e al chiaro disposto dell’art. 3, lett. a), della medesima.

54
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale sia che l’abbia recepita in modo inadeguato (v., in particolare, sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 29; 10 settembre 2002, causa C‑141/00, Kügler, Racc. pag. I‑6833, punto 51, e 20 maggio 2003, cause riunite C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, Österreichischer Rundfunk e a., Racc. pag. I‑4989, punto 98).

55
A tale proposito, l’art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 costituisce una disposizione dal punto di vista sostanziale incondizionata e sufficientemente precisa. I singoli possono quindi far valere tale disposizione dinanzi al giudice nazionale per escludere l’applicazione di disposizioni nazionali non conformi alla direttiva in parola.

56
Per quanto riguarda l’art. 4 della direttiva 89/48, occorre rilevare che, nella causa principale, l’autorità competente dello Stato membro ospitante non ha imposto alla sig.ra Beuttenmüller alcuna misura di compensazione prevista dal detto articolo. Pertanto, non occorre che la Corte si pronunci sull’interpretazione di tale disposizione.

57
Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla terza questione che l’art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 può essere invocato da un cittadino di uno Stato membro contro una normativa nazionale non conforme a tale direttiva. Quest’ultima osta ad una simile normativa quando, per il riconoscimento di un’abilitazione alla professione di insegnante acquisita o riconosciuta in uno Stato membro diverso dallo Stato ospitante, tale normativa esige, senza ammettere eccezioni, che la formazione postsecondaria abbia una durata almeno triennale e riguardi almeno due fra le materie richieste per l’insegnamento nello Stato membro ospitante.

Sulla seconda, quinta e sesta questione

58
Con la seconda, quinta e sesta questione, che è opportuno esaminare congiuntamente e che riguardano l’interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 92/51, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine di cui all’art. 17, n. 1, primo comma, di tale direttiva, un cittadino di uno Stato membro possa invocare l’art. 3, lett. a), della direttiva stessa per ottenere, nello Stato membro ospitante, il riconoscimento di un’abilitazione alla professione di insegnante come quella acquisita in Austria sulla base di una formazione di due anni o se, al contrario, tale possibilità sia o esclusa, in ragione dell’applicazione, nella causa principale, della deroga prevista all’ultimo comma del summenzionato art. 3, o subordinata alla condizione che il richiedente si sia previamente sottoposto a misure di compensazione previste all’art. 4 della stessa direttiva.

59
Occorre ricordare che, secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza di rinvio, il Land Baden‑Württemberg ha omesso di trasporre la direttiva 92/51 che doveva, conformemente al suo art. 17, n. 1, primo comma, essere trasposta dagli Stati membri prima del 18 giugno 1994. Inoltre, risulta dall’art. 3, lett. a), di tale direttiva, il cui oggetto e il cui contenuto sono analoghi a quelli dell’art. 3, lett. a), della direttiva 89/48, che l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve riconoscere l’equivalenza di un’abilitazione alla professione di insegnante allegata da un cittadino di uno Stato membro, qualora il richiedente possieda un diploma quale definito dalle direttive 92/51 o 89/48, che è richiesto da uno Stato membro per l’accesso a tale professione o per l’esercizio di essa sul suo territorio. Come risulta dall’art. 1, lett. a), della direttiva 92/51, costituisce un diploma ai fini della medesima un titolo di formazione che, tra le altre condizioni, attesti che il titolare ha frequentato con esito positivo un ciclo di studi postsecondari, diverso da quello previsto all’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48, della durata di almeno un anno.

60
In tali condizioni, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull’art. 3, lett. a), della direttiva 92/51 per ottenere nello Stato membro ospitante, il riconoscimento di un’abilitazione alla professione di insegnante come quella ottenuta in Austria sulla base di una formazione di due anni. Occorre tuttavia rilevare che, nell’ipotesi in cui una simile qualifica professionale soddisfi anche tutte le condizioni previste all’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48 per essere assimilata a un diploma ai sensi del primo comma della stessa disposizione, l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve accordare il riconoscimento in applicazione dell’art. 3, lett. a), di quest’ultima direttiva e non in applicazione dell’art. 3, lett. a), della direttiva 92/51.

61
Il Land Baden‑Württemberg sostiene tuttavia che l’art. 3 della direttiva 92/51 non è applicabile nella causa principale a causa della deroga prevista dall’ultimo comma dello stesso articolo. Secondo tale disposizione, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad applicare l’articolo in esame quando l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato nel suo paese al possesso di un diploma ai sensi della direttiva 89/48, il cui conferimento sia tra l’altro condizionato all’esito positivo di un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni. In tale contesto, il Land Baden-Württemberg fa valere che l’esercizio della professione di insegnante nelle scuole primarie o secondarie presuppone studi pedagogici della durata di tre anni in un istituto universitario e un tirocinio propedeutico di almeno diciotto mesi successivo a tali studi. Si tratterebbe quindi di un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della direttiva 92/51.

62
Una simile interpretazione non può essere accolta.

63
In primo luogo, come ha rilevato l’avvocato generale al punto 87 delle sue conclusioni, uno Stato membro che è venuto meno all’obbligo ad esso incombente di recepire le disposizioni di una direttiva nel proprio ordinamento giuridico non può opporre ai cittadini comunitari i limiti derivanti da tali disposizioni, come non può pretendere da loro l’esecuzione di obblighi derivanti da tale direttiva. Il Land Baden‑Württemberg non può quindi invocare contro un singolo la deroga prevista all’art. 3, ultimo comma, della direttiva 92/51, in quanto ha omesso di trasporla.

64
In secondo luogo, occorre constatare che l’interpretazione dell’art. 3, ultimo comma, della direttiva 92/51 auspicata dal Land Baden‑Württemberg è, in ogni caso, erronea. Infatti, risulta da numerose disposizioni della stessa direttiva, in particolare gli artt. 1, lett. g), e 4, n. 1, lett. a), primo trattino, di quest’ultima che la nozione di «ciclo di studi postsecondari» è distinta da quella di «tirocinio propedeutico», benché una formazione professionale possa consistere in un ciclo di studi postsecondari completato da un tirocinio propedeutico. Non sussiste alcun elemento che induca a ritenere che l’art. 3, ultimo comma, della direttiva in parola non tenga conto di tale distinzione. Inoltre, trattandosi di una disposizione che deroga al principio generale stabilito da tale direttiva, secondo cui lo Stato membro ospitante non può rifiutare l’accesso ad una professione regolamentata al cittadino di uno Stato membro che possiede la qualifica prescritta da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante per l’accesso alla stessa professione, essa deve costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza Kügler, cit., punto 28). Di conseguenza, occorre considerare che l’art. 3, ultimo comma, della direttiva 92/51 riguarda esclusivamente la durata del ciclo di studi postsecondari e che il periodo di tirocinio non può essere compreso nel calcolo della durata minima di quattro anni, che costituisce una delle condizioni di applicazione di tale deroga.

65
Per quanto riguarda la possibilità di subordinare il riconoscimento di una qualifica professionale alla condizione che il richiedente si sia previamente sottoposto alle misure di compensazione previste dall’art. 4 della direttiva 92/51, risulta dal punto 63 della presente sentenza che, quando uno Stato membro è venuto meno all’obbligo di recepire le disposizioni di una direttiva nel proprio ordinamento giuridico, non può pretendere dai cittadini comunitari l’esecuzione degli obblighi derivanti da tale direttiva. Il Land Baden‑Württemberg non può quindi rifiutare il riconoscimento dell’equivalenza del diploma in possesso della ricorrente nella causa principale fondandosi su un eventuale obbligo di quest’ultima di sottoporsi previamente a misure di compensazione.

66
Inoltre, occorre sottolineare che l’autorità competente dello Stato membro ospitante non ha imposto alla sig.ra Beuttenmüller alcuna misura di compensazione prevista dall’art. 4 della direttiva 92/51. Pertanto, come è già stato rilevato al punto 56 della presente sentenza per quanto riguarda l’art. 4 della direttiva 89/48, non occorre che la Corte si pronunci sull’interpretazione della disposizione corrispondente della direttiva 92/51.

67
Tenuto conto di tutto quanto precedentemente esposto, occorre rispondere alla seconda, quinta e sesta questione che, in assenza di misure di trasposizione adottate nel termine prescritto all’art. 17, n. 1, primo comma, della direttiva 92/51, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull’art. 3, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, il riconoscimento di un’abilitazione alla professione di insegnante quale quella acquisita in Austria sulla base di una formazione di due anni. In circostanze simili a quelle della causa principale, tale possibilità non è né esclusa a causa dell’applicazione della deroga prevista all’art. 3, ultimo comma, di tale direttiva, né subordinata alla condizione che il richiedente si sia previamente sottoposto alle misure di compensazione previste dall’art. 4 della medesima direttiva.


Sulle spese

68
Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht Stuttgart con ordinanza 5 marzo 2002, dichiara:

1)
L’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, dev’essere interpretato nel senso che l’abilitazione alla professione di insegnante, acquisita in Austria in seguito a una formazione precedentemente biennale, è assimilata a un diploma ai sensi del primo comma della stessa disposizione, nel caso in cui l’autorità competente di tale Stato membro certifichi che il titolo rilasciato in seguito alla formazione biennale deve essere considerato equivalente al diploma attualmente ottenuto in seguito ad una formazione triennale e conferisce, in tale Stato membro, gli stessi diritti per quanto riguarda l’accesso alla professione di insegnante o il suo esercizio. E’ compito del giudice nazionale, tenuto conto degli elementi di prova presentati dall’interessata, conformemente all’art. 8, n. 1, di tale direttiva, nonché delle disposizioni nazionali applicabili per la valutazione di tali elementi, stabilire se l’ultima condizione enunciata al detto art. 1, lett. a), secondo comma, debba considerarsi soddisfatta nella causa principale. Tale condizione riguarda il diritto di esercitare una professione regolamentata e non la remunerazione e le altre condizioni di lavoro applicabili nello Stato membro che riconosce l’equivalenza tra una vecchia e una nuova formazione.

2)
L’art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 può essere invocato da un cittadino di uno Stato membro contro una normativa nazionale non conforme a tale direttiva. Quest’ultima osta ad una simile normativa nazionale quando, per il riconoscimento di un’abilitazione all’insegnamento acquisita o riconosciuta in uno Stato membro diverso dallo Stato ospitante, tale normativa esige, senza ammettere eccezioni, che la formazione postsecondaria abbia una durata almeno triennale e riguardi almeno due fra le materie richieste per l’insegnamento nello Stato membro ospitante.

3)
In assenza di misure di trasposizione adottate nel termine prescritto all’art. 17, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull’art. 3, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, il riconoscimento di un’abilitazione alla professione di insegnante quale quella acquisita in Austria sulla base di una formazione di due anni. In circostanze simili a quelle della causa principale, tale possibilità non è né esclusa a causa dell’applicazione della deroga prevista all’art. 3, ultimo comma, di detta direttiva, né subordinata alla condizione che il richiedente si sia previamente sottoposto alle misure di compensazione previste dall’art. 4 della medesima direttiva.

Jann

Timmermans

Rosas

La Pergola

von Bahr

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: il tedesco.