Causa C-277/00
Repubblica federale di Germania
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisione 2000/567/CE — Aiuto concesso dalla Repubblica federale di
Germania alla System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte sull’Oder (Land Brandeburgo) — Art. 88, n. 2, CE — Diritti
della difesa — Compatibilità con il mercato comune — Art. 87, n. 1, CE — Recupero degli aiuti illegali — Recupero nei confronti
di imprese diverse dal beneficiario iniziale»
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Portata della deroga — Interpretazione restrittiva — Attività della Treuhandanstalt
— Nozione di privatizzazione
[(Art. 87, nn. 1 e 2, lett. c), CE]
2. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione — Valutazione della legittimità in relazione agli elementi di
informazione disponibili al momento dell’adozione della decisione
(Art. 88 CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti a favore delle regioni sfavorite dalla divisione della Germania — Portata
della deroga — Interpretazione restrittiva — Svantaggi economici causati dall’isolamento determinato dalla demarcazione del
confine tra le due zone
[Art. 87, nn. 1 e 2, lett. c), CE]
4. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Obbligo derivante dall’illegittimità — Oggetto — Ripristino
della situazione precedente
(Art. 88, n. 2, CE)
5. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Determinazione del debitore in caso di cessione di elementi
patrimoniali — Beneficiario del vantaggio concorrenziale
(Art. 88, n. 2, CE)
1. Le deroghe al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1,
CE, devono essere oggetto d’interpretazione restrittiva. Per l’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve
tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di
cui essa fa parte.
Il regime disciplinante le attività della Treuhandanstalt, quale stabilito dalla Commissione, prevede diverse deroghe al principio
generale di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE. Adottando tali deroghe, la
Commissione intendeva facilitare il compito della Treuhandanstalt, ente unico nel suo genere, che consisteva nel ristrutturare
le imprese della ex Repubblica democratica tedesca ed assicurare la transizione di queste ultime da un’economia pianificata
ad un’economia di mercato.
La nozione di «privatizzazione», nell’ambito dei regimi di aiuto della Treuhandanstalt, quale condizione di applicazione di
un regime in deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87,
n. 1, CE, dev’essere interpretata in modo restrittivo. In conformità ad una siffatta interpretazione, l’esistenza di una privatizzazione,
secondo tali regimi, può essere in linea di principio ammessa soltanto se un investitore privato acquisisce una quota di capitale
tale da conferirgli il controllo dell’impresa interessata.
Così, non può escludersi che l’acquisizione di una parte minoritaria del capitale di un’impresa pubblica, accompagnata da
una cessione del controllo effettivo di tale impresa, possa essere considerata come una «privatizzazione» ai sensi dei regimi
di aiuti della Treuhandanstalt.
(v. punti 20-22, 24-25)
2. La legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata in funzione degli elementi di informazione
di cui la Commissione disponeva quando ha adottato la decisione stessa. Di conseguenza, per contestare la legittimità di una
simile decisione, uno Stato membro non può avvalersi degli elementi che ha omesso di portare a conoscenza della Commissione
durante il procedimento amministrativo.
(v. punto 39)
3. L’art. 87, n. 2, lett. c), CE, ai sensi del quale sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi a determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari
a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione», non è stato abrogato, dopo la riunificazione della Germania,
né dal Trattato sull’Unione europea né dal Trattato di Amsterdam.
Tuttavia, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune enunciato
nell’art. 87, n. 1, CE, l’art. 87, n. 2, lett. c), CE deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Inoltre, per
interpretarlo, occorre tener conto non soltanto della lettera dello stesso, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti
dalla normativa di cui esso fa parte.
Peraltro, se, a seguito della riunificazione della Germania, l’art. 87, n. 2, lett. c), CE è applicabile ai nuovi Länder,
tale applicazione non può essere intesa se non alle stesse condizioni vigenti per i vecchi Länder nel periodo antecedente
alla data della riunificazione.
A tal riguardo, poiché l’espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione, nel 1948, della
linea di separazione tra le due zone occupate, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare solamente
quelli insorti in talune regioni tedesche per l’isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, quali
l’interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell’interruzione delle relazioni commerciali
tra le due parti del territorio tedesco.
Per contro, la tesi secondo cui l’art. 87, n. 2, lett. c), CE consentirebbe di compensare totalmente l’arretratezza economica,
per quanto incontestabile essa sia, di cui soffrono i nuovi Länder si porrebbe in contrasto tanto con il carattere derogatorio
di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue. Infatti, gli svantaggi economici di cui
soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell’art. 87,
n. 2, lett. c), CE. Si deve pertanto rilevare che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano con
ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania, e in particolare con i differenti
regimi politico-economici attuati negli Stati dell’una e dell’altra parte della Germania.
(v. punti 45-53)
4. La soppressione di un aiuto illegittimo attraverso il recupero è la logica conseguenza della sua illegittimità ed è intesa
al ripristino dello status quo ante. Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli
interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo
vantaggio. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato
rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata.
Ne consegue che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello
di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto illegittimo.
(v. punti 74-76)
5. Quando un’impresa che ha beneficiato di un aiuto di Stato illegittimo viene acquistata al prezzo di mercato, vale a dire al
prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza sarebbe disposto a pagare per
tale società nella situazione in cui essa si trova, in particolare dopo aver fruito di aiuti di Stato, l’elemento di aiuto
è stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto. In tali circostanze, non si può ritenere che il compratore
abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato.
Quando l’impresa alla quale gli aiuti illegittimi sono stati concessi conserva la sua personalità giuridica e continua ad
effettuare, per suo conto, le attività così sovvenzionate, essa conserva normalmente il vantaggio concorrenziale legato ai
detti aiuti e deve quindi essere obbligata a rimborsare un importo pari a quello di questi ultimi. Il rimborso di tali aiuti
non può dunque essere chiesto all’acquirente.
Quando invece l’impresa beneficiaria fallisce, il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione
di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere accompagnati dall’iscrizione
al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti interessati.
Certamente, non si può escludere che, nell’ipotesi in cui vengano create società di salvataggio al fine di proseguire una
parte delle attività dell’impresa beneficiaria, quando quest’ultima sia soggetta a procedura fallimentare, le dette società
possano essere eventualmente anch’esse tenute al rimborso degli aiuti in questione, qualora fosse accertato che esse continuano
effettivamente a godere del vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio dei detti aiuti. Ciò potrebbe infatti accadere,
in particolare, qualora tali società procedano all’acquisto dei beni patrimoniali della società in liquidazione senza versare
in corrispettivo un prezzo conforme alle condizioni del mercato o qualora venga accertato che la creazione di tali società
ha avuto come effetto l’elusione dell’obbligo di restituzione di tali aiuti.
Tuttavia, il mero fatto che gli impianti dell’impresa beneficiaria siano stati presi in locazione, per un determinato periodo,
da una siffatta società non costituisce, da solo, un elemento sufficiente a stabilire che quest’ultima abbia beneficiato del
vantaggio concorrenziale correlato agli aiuti accordati al locatore circa tre anni prima della creazione del conduttore.
(v. punti 80-81, 85-86, 88)
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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
29 aprile 2004(1)
«Ricorso di annullamento – Aiuti concessi dagli Stati – Decisione 2000/567/CE – Aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alla System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte sull'Oder (Land
Brandeburgo) – Art. 88, n. 2, CE – Diritti della difesa – Compatibilità con il mercato comune – Art. 87, n. 1, CE – Recupero degli aiuti illegali – Recupero nei confronti di imprese diverse dal beneficiario iniziale»
Nella causa C-277/00,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Schütte, Rechtsanwalt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K.-D. Borchardt e V. Di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2000, 2000/567/CE, relativa
all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte
sull'Oder (Land Brandeburgo) (GU L 238, p. 50),
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P.
Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 novembre 2002, nel corso della quale la Repubblica federale
di Germania è stata rappresentata dal sig. M. Lumma, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Schütte, e la Commissione
dai sigg. K.-D. Borchardt e V. Di Bucci,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
Con atto depositato in cancelleria l’11 luglio 2000 la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell’art. 230, primo comma,
CE, proponeva alla Corte un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2000, 2000/567/CE,
relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte
sull’Oder (Land Brandeburgo) (GU L 238, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
-
- Antefatto
- 2
Dalla decisione impugnata risulta che prima della riunificazione della Germania, la VEB/Kombinat Halbleiterwerk, con sede
in Francoforte sull’Oder, deteneva, con i suoi 8 500 addetti, la leadership di mercato nell’area del Consiglio di mutua assistenza
economica (Comecon). La società, situata nel Land Brandeburgo, era principalmente attiva nella fabbricazione su misura di
circuiti. Alla VEB/Kombinat Halbleiterwerk succedeva l’impresa Mikroelektronik und Technologie GmbH (in prosieguo: la «MTG»).
La MTG, che apparteneva inizialmente ad una Treuhandanstalt, un ente di diritto pubblico tedesco costituito al fine di ristrutturare
le imprese della ex Repubblica democratica tedesca, il 1° marzo 1993 modificava la sua denominazione in Halbleiter Electronic
Frankfurt (O) GmbH (in prosieguo: la «HEG»). La HEG doveva proseguire l’attività della MTG nei settori più importanti. Lo
stesso giorno veniva costituita un’impresa comune («joint venture») con la società statunitense Synergy Semiconductor Corporation
(in prosieguo: la «Synergy»), che acquisiva il 49% del capitale della MTG. Nel gennaio 1993 la MTG aveva ceduto il restante
51% del suo capitale alla Treuhandanstalt. Il 1° dicembre 1993, la HEG cambiava denominazione sociale in System Microelectronic
Innovation GmbH (in prosieguo: la «SMI»). Il 28 giugno 1994, la Treuhandanstalt trasferiva il 51% del capitale della SMI di
cui era proprietaria al Land Brandeburgo.
- 3
Nel corso degli anni 1993‑1997 la SMI otteneva un sostegno finanziario sia dal Land Brandeburgo, sia dalla Treuhandanstalt
e dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in prosieguo: la «BvS»), l’ente succeduto alla Treuhandanstalt.
Le sovvenzioni di questi ultimi ammontavano a 64,8 milioni di marchi tedeschi (DEM) e venivano destinate ad investimenti per
un totale di DEM 63 milioni, e a spese di trasferimento, per un ammontare di DEM 1,8 milioni. I DEM 70,3 milioni concessi,
sotto forma di prestiti, dal Land Brandeburgo servivano a ripianare le perdite registrate dal 1993 al 1997. L’importo complessivo
dei contributi finanziari era pari quindi a DEM 135,1 milioni.
- 4
Il 25 aprile 1997, la SMI depositava una richiesta di apertura della procedura fallimentare ed assumeva pertanto la denominazione
di SMI in Gesamtvollstreckung (SMI in liquidazione; in prosieguo: la «SMI iG»). La SMI iG cessava la propria attività il successivo
30 giugno ed il 1° luglio 1997 veniva avviata la procedura fallimentare. Lo stesso giorno il curatore fallimentare costituiva
a Francoforte sull’Oder una società di salvataggio, la società Silicium Microelectronic Integration GmbH (in prosieguo: la
«SiMI»), con un capitale di DEM 50 000, al fine di proseguire le attività della SMI iG con un effettivo di 105 dipendenti
utilizzando a titolo oneroso gli impianti di quest’ultima. Il capitale complessivo della SiMI era detenuto dalla SMI iG. Il
1° luglio 1997 il curatore creava una filiale detenuta al 100% dalla SiMI, la società Microelectronic Design & Development
GmbH (in prosieguo: la «MD & D»), avente ad oggetto attività di consulenza, di marketing, studio e creazione di prodotti di
microelettronica e di prestazione di servizi.
- 5
Il 29 luglio 1997, il Land Brandeburgo concedeva alla SiMI un prestito per l’importo di DEM 4 milioni per consentire a tale
impresa di proseguire l’attività della SMI iG. Inoltre, la BvS versava alla SiMI una sovvenzione di DEM 1 milione per ripianare
le perdite del periodo compreso tra la sua creazione e il mese di giugno 1998.
- 6
In seguito il Land Brandeburgo e il curatore si attivavano per trovare alla SiMI un acquirente privato. Nonostante alcuni
infruttuosi tentativi, le autorità tedesche informavano la Commissione delle Comunità europee in merito a nuove trattative
intraprese con la società Megaxess Inc. (in prosieguo: la «Megaxess»), con sede negli Stati Uniti. Tali trattative si concludevano
con successo con la vendita della SiMI e della MD & D alla Megaxess. In particolare, in base al contratto del 28 giungo 1999,
quest’ultima acquistava l’80% del capitale della MD & D, mentre il restante 20% veniva acquistato da tre dipendenti di quest’ultima
società. Il 14 luglio 1999, la MD & D acquisiva sia le quote societarie della SiMI, al loro complessivo valore nominale, pari
a DEM 50 000, sia i beni mobili della SMI iG, per la somma di DEM 1,7 milioni.
- 7
A seguito della pubblicazione, nell’edizione del 22 agosto 1996 del quotidiano Handelsblatt, di un articolo in cui si riferiva del progetto del Land Brandeburgo di concedere alla SMI un aiuto per un importo di DEM 10 milioni,
la Commissione, con lettere del 2 settembre 1996 e del 23 gennaio 1997, chiedeva alle autorità tedesche di fornirle informazioni
supplementari. Malgrado tali richieste la Repubblica federale di Germania non le inviava alcuna comunicazione ufficiale.
- 8
Con lettera del 5 agosto 1997 la Commissione informava le autorità tedesche della sua decisione di avviare, in ordine a tale
aiuto, la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE. In quell’occasione, i terzi interessati furono invitati a presentare
le loro osservazioni. Nel corso degli anni 1997‑2000 le autorità tedesche reagivano all’avvio di tale procedura inviando numerose
lettere alla Commissione, ma gli elementi forniti non erano considerati da quest’ultima soddisfacenti. Tra gli altri interessati,
uno soltanto comunicava osservazioni a sostegno della decisione della Commissione di avviare la detta procedura.
- 9
In tale contesto di fatto e procedurale la Commissione adottava la decisione impugnata, i cui artt. 1‑3 sono formulati come
segue:
«Articolo 1 La sovvenzione pagata dalla Treuhandanstalt, per un importo complessivo di 64,8 milioni di DEM, e il prestito accordato dal
Land Brandeburgo per complessivi 70,3 milioni di DEM a favore della System Microelectronic Innovation GmbH, [Francoforte]
sull’Oder i.G. (SMI) sono incompatibili con il mercato comune.
Articolo 2 La sovvenzione accordata dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, per un importo di 1 milione di DEM,
e il prestito concesso dal Land Brandeburgo, pari a 4 milioni di DEM, a favore della società di salvataggio System Microelectronic
Innovation GmbH, [Francoforte] sull’Oder (SIMI) sono incompatibili con il mercato comune.
Articolo 3 1. La Germania prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario gli aiuti illegalmente concessi di cui agli
articoli 1 e 2.
2. Il recupero viene eseguito secondo le norme del diritto tedesco. Gli importi da recuperare sono comprensivi degli interessi,
che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità dell’aiuto illegale fino alla data dell’effettivo
recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente-sovvenzione
degli aiuti a finalità regionale.
3. Ai fini del presente articolo il concetto di “beneficiario” comprende la SMI, la SIMI e la Microelectronic Design & Development
GmbH (MD & D), così come ogni altra impresa alla quale in qualsiasi forma siano stati o siano ceduti in futuro i beni patrimoniali
della SMI, della SIMI o della MD & D, per eludere le conseguenze della presente decisione».
Conclusioni delle parti
- 10
La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
- –
- annullare la decisione impugnata;
- –
- condannare la Commissione alle spese.
- 11
La Commissione chiede che la Corte voglia:
- –
- respingere il ricorso;
- –
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
Sul ricorso
- 12
A sostegno del proprio ricorso la Repubblica federale di Germania adduce quattro motivi, relativi rispettivamente a:
- –
- una violazione dei diritti della difesa e dell’art. 88, n. 2, CE, per il motivo che l’ordine di recupero è diretto sia contro
la SiMI e la MD & D sia contro altre imprese non nominate, senza che la Commissione abbia avviato nei loro confronti un procedimento
d’indagine;
- –
- una violazione delle forme sostanziali, dovuta a:
-
- –
- un erroneo accertamento dei fatti relativi alla privatizzazione della SMI, alla questione se il prestito concesso a quest’ultima
dal Land Brandeburgo potesse o meno rientrare in un regime di aiuti autorizzato, e al trasferimento dei vantaggi concorrenziali
alla SiMI, alla MD & D o ad imprese terze, ed a
-
- –
- carenze nella motivazione in ordine alla privatizzazione della SMI e alla possibilità di beneficiare di una deroga ai sensi
dell’art. 87, n. 2, lett. c), CE;
- –
- un erroneo accertamento, ai sensi delle disposizioni degli artt. 87, n. 1, CE, 87, n. 2, lett. c), CE e 88 CE, della compatibilità
degli aiuti controversi con il mercato comune;
- –
- un’illegittimità dell’ordine di recupero dei detti aiuti nei confronti di imprese diverse dalla SMI.
Sui motivi secondo e terzo
- 13
Con i motivi secondo e terzo, che occorre esaminare congiuntamente, il governo tedesco sostiene, da un lato, che la Commissione
ha violato le disposizioni degli artt. 87, n. 1, CE, 87, n. 2, lett. c), CE e 88 CE in quanto essa negli artt. 1 e 2 della
decisione impugnata ha dichiarato incompatibili con il mercato comune l’insieme della sovvenzioni e dei prestiti a favore
della SMI e della SiMI. Inoltre esso sostiene che la decisione impugnata è viziata da violazione di forme sostanziali, a causa
di un erroneo accertamento dei fatti e di carenze nella motivazione.
Sulle sovvenzioni concesse alla SMI dalla Treuhandanstalt e dalla BvS
- 14
Con riferimento, in primo luogo, alla sovvenzione di DEM 63 milioni concessa dalla Treuhandanstalt alla Synergy per la privatizzazione
della SMI, il governo tedesco sostiene che essa trovava il proprio fondamento nel regime disciplinante le attività del detto
ente e, in particolare, nella lettera SG(92) D/17613 della Commissione, inviata l’8 dicembre 1992 al detto governo (in prosieguo:
il «secondo regime di aiuti della Treuhandanstalt»); in altri termini, tale sovvenzione sarebbe stata basata su un regime
di aiuti esistente.
- 15
Tuttavia, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe erroneamente negato l’applicabilità di tale regime, poiché essa
avrebbe accertato l’esistenza di una privatizzazione in modo manifestamente erroneo. Infatti la Commissione si sarebbe limitata
a dedurre, dal fatto che la parte del capitale della SMI acquisita dalla Synergy era pari al 49% dello stesso, che la Treuhandanstalt
aveva conservato il controllo della SMI e che, conseguentemente, non aveva avuto luogo una privatizzazione di tale società.
Ora, secondo il governo tedesco, malgrado il fatto che la Synergy avesse acquisito soltanto una partecipazione minoritaria
nella SMI, gli accordi conclusi tra la Treuhandanstalt e la Synergy nell’ambito di tale operazione hanno consentito a quest’ultima
di assumere la direzione della SMI ed acquisire sulla stessa estesi diritti di controllo.
- 16
Il governo tedesco aggiunge che l’amministratore nominato per gestire le quote societarie della Treuhandanstalt nella SMI
disponeva soltanto di poteri di controllo secondari e limitati. Inoltre, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto
che, a motivo della sua partecipazione del 49%, la Synergy disponeva di un controllo congiunto degli atti più importanti della
SMI, poiché, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del contratto di società, occorreva una maggioranza dell’85% di tutti i voti
per le decisioni relative a questioni essenziali.
- 17
Infine il governo tedesco sostiene che, in ogni caso, l’acquisizione di quote societarie da parte di autorità pubbliche, quali
rappresentate, nella fattispecie, dal Land Brandeburgo, soddisfa i requisiti di fatto di una privatizzazione, in modo tale
che la privatizzazione della SMI ha avuto luogo, al più tardi, al momento di tale acquisizione.
- 18
Riguardo, in secondo luogo, alla sovvenzione corrispondente all’importo di DEM 1,8 milioni concessa dalla BvS alla SMI per
coprire i suoi costi di ristrutturazione e trasferimento, il governo tedesco rileva che tali spese sono state causate dalla
necessità di concentrare gli impianti dell’impresa su una superficie più piccola a seguito dello smantellamento del vecchio
complesso industriale. Tali costi sarebbero state assunti in base alla lettera SG(95) D/1062 della Commissione, inviata il
1° febbraio 1995 al detto governo (in prosieguo: il «terzo regime di aiuti della Treuhandanstalt»).
- 19
In terzo luogo, il governo tedesco sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, in quanto la
Commissione non ha risposto allo specifico argomento secondo il quale l’acquisizione del 49% del capitale della SMI da parte
della Synergy, unitamente agli accordi conclusi nell’ambito di tale operazione, soddisferebbe le condizioni di una privatizzazione
ai sensi del regime di aiuti della Treuhandanstalt.
- 20
A tal riguardo occorre ricordare in via preliminare che, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi deroga al principio
generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, dev’essere oggetto
d’interpretazione restrittiva (v. sentenze 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 49,
e 28 gennaio 2003, causa C‑334/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑1139, punto 117).
- 21
Inoltre, come la Corte ha dichiarato, per l’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto
della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze
17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12; 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei e
Likörfabrik, Racc. pag. 1051, punto 10, nonché sentenze 19 settembre 2000, Germania/Commissione, punto 50, e 28 gennaio 2003,
Germania/Commissione, punto 118, cit.).
- 22
Con riferimento alla presente fattispecie, è assodato che il regime disciplinante le attività della Treuhandanstalt, quale
stabilito dalla Commissione, prevede diverse deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il
mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE. Adottando tali deroghe, la Commissione intendeva facilitare il compito della
Treuhandanstalt, ente unico nel suo genere, che consisteva nel ristrutturare le imprese della ex Repubblica democratica tedesca
ed assicurare la transizione di queste ultime da un’economia pianificata ad un’economia di mercato.
- 23
Questa è la ragione per cui, ai sensi del secondo e del terzo regime di aiuti della Treuhandanstalt, sovvenzioni quali quelle
esaminate nel caso di specie, che costituiscono la forma più diretta di sostegno statale, erano autorizzate soltanto se concesse
nell’ambito di una privatizzazione dell’impresa interessata.
- 24
Ne consegue che la nozione di «privatizzazione», nell’ambito dei regimi di aiuto della Treuhandanstalt, quale condizione di
applicazione di un regime in deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato
nell’art. 87, n. 1, CE, dev’essere interpretata in modo restrittivo. In conformità ad una siffatta interpretazione, l’esistenza
di una privatizzazione, secondo tali regimi, può essere in linea di principio ammessa soltanto se un investitore privato acquisisce
una quota di capitale tale da conferirgli il controllo dell’impresa interessata.
- 25
Così, non può escludersi che l’acquisizione di una parte minoritaria del capitale di un’impresa pubblica, accompagnata da
una cessione del controllo effettivo di tale impresa, possa essere considerata come una «privatizzazione» ai sensi dei regimi
di aiuti della Treuhandanstalt.
- 26
Orbene, questo non si verifica nel caso di specie. In primo luogo, anche se, come risulta dal fascicolo, l’acquisizione del
49% del capitale della SMI da parte della Synergy era collegata ad una serie di accordi, con i quali quest’ultima aveva in
particolare ottenuto il diritto di nominare due dei tre amministratori della SMI, nonché il presidente del consiglio di vigilanza
di quest’ultima, resta il fatto che l’amministratore incaricato della gestione della quota maggioritaria di questo capitale
detenuta dalla Treuhandanstalt aveva, secondo tali accordi, il diritto di opporsi, per importanti motivi, ad ogni nomina.
- 27
In secondo luogo, il governo tedesco stesso ha rilevato che, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del contratto di società,
era necessaria una maggioranza dell’85% di tutti i voti per le decisioni relative a questioni essenziali riguardanti la SMI.
Pertanto ciò significa che nessuna decisione su una siffatta questione poteva essere adottata dalla Synergy senza il consenso
della Treuhandanstalt.
- 28
In terzo luogo, come il governo tedesco ha ammesso, l’amministrazione fiduciaria incaricata della gestione della quota maggioritaria
del capitale della SMI detenuta dalla Treuhandanstalt era contrattualmente obbligata a cercare un nuovo investitore industriale
per giungere ad una «privatizzazione completa». Ne consegue che l’acquisizione del 49% del capitale della SMI da parte della
Synergy, nonché gli accordi conclusi tra quest’ultima e la Treuhandanstalt costituivano solo un primo passo verso la privatizzazione
completa della SMI.
- 29
In quarto luogo, come la Commissione ha giustamente rilevato, il trasferimento al Land Brandeburgo del 51% delle quote della
SMI detenute dalla Treuhandanstalt non poteva in nessun caso costituire una privatizzazione ai sensi dei regimi di aiuti della
Treuhandanstalt, in quanto si trattava di un trasferimento di quote di un’impresa da un ente pubblico ad un altro.
- 30
In tali circostanze si deve concludere che le operazioni in questione non costituivano una «privatizzazione», ai sensi del
secondo e del terzo regime di aiuti della Treuhandanstalt, cosicché la Commissione ha giustamente ritenuto che le sovvenzioni
concesse dalla Treuhandanstalt e dalla BvS alla SMI non rientrassero in questi regimi.
- 31
Per il resto, con riferimento al motivo relativo al difetto di motivazione in ordine a tale punto della decisione impugnata,
è sufficiente constatare che, come risulta dal punto 26 della motivazione di quest’ultima, la Commissione ha sufficientemente
spiegato le ragioni per le quali essa riteneva che l’acquisizione da parte della Synergy del 49% del capitale sociale della
SMI non costituisse una privatizzazione.
- 32
Ne consegue che, con riferimento alle sovvenzioni concesse dalla Treuhandanstalt e dalla BvS alla SMI, i motivi secondo e
terzo fatti valere dalla Repubblica federale di Germania devono essere respinti.
Sui prestiti concessi alla SMI dal Land Brandeburgo
- 33
Il governo tedesco sostiene che, nel considerare che i prestiti per un ammontare di DEM 70,3 milioni accordati alla SMI dal
Land Brandeburgo non erano stati concessi nell’ambito di una privatizzazione e che pertanto non erano compatibili con il mercato
comune, la Commissione ha commesso un errore nella valutazione dei fatti e un errore di diritto. Secondo lo stesso, tali prestiti
sono stati concessi in conformità al secondo regime di aiuti della Treuhandanstalt. Infatti, il contratto di privatizzazione
avrebbe comportato l’impegno del Land Brandeburgo ad erogare un finanziamento per un importo di DEM 35 milioni alla SMI. Tale
impegno costituirebbe una parte del contratto di privatizzazione nonché una condizione preliminare alla conclusione di quest’ultimo
e poca rilevanza avrebbe sapere quale sia la fonte statale di tali finanziamenti, che secondo il detto regime sono leciti.
- 34
Il governo tedesco aggiunge che, dopo l’acquisizione da parte del Land Brandeburgo delle quote societarie del capitale della
SMI detenute dalla Treuhandanstalt, tale Land ha concesso ancora ulteriori DEM 35,3 milioni a titolo di prestito, in quanto
si era verificato che le esigenze finanziarie della SMI fossero maggiori rispetto a quanto previsto. Questo costituirebbe
un provvedimento di gestione del contratto di privatizzazione da parte del detto Land, il quale sarebbe intervenuto al posto
della Treuhandanstalt. Ne conseguirebbe che tale prestito sarebbe altresì lecito in base al secondo regime di aiuti della
Treuhandanstalt. Orbene, la Commissione non avrebbe esaminato la compatibilità del detto prestito sotto tale aspetto.
- 35
Al riguardo, è sufficiente ricordare, da un lato, che, come risulta dai punti 20‑30 della presente sentenza, né l’acquisto
del 49% delle quote del capitale della SMI da parte della Synergy né il conseguente acquisto del 51% del detto capitale dal
parte del Land Brandeburgo costituivano una privatizzazione in base ai regimi di aiuto della Treuhandanstalt.
- 36
D’altra parte, considerate la giurisprudenza ricordata ai punti 20 e 21 della presente sentenza e, in particolare, la necessità
di un’interpretazione in senso restrittivo di qualsiasi regime di deroga al principio generale d’incompatibilità degli aiuti
di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, il campo di applicazione dei regimi di aiuti della Treuhandanstalt
non può essere interpretato come comprensivo altresì degli aiuti concessi da enti pubblici diversi da quest’ultima.
- 37
Pertanto, in relazione ai prestiti concessi dal Land Brandeburgo alla SMI, i motivi secondo e terzo fatti valere dalla Repubblica
federale di Germania devono essere respinti.
Sul prestito di DEM 4 milioni concesso alla SiMI dal Land Brandeburgo
- 38
Il governo tedesco sostiene che il prestito di DEM 4 milioni concesso alla SiMI dal Land Brandeburgo non costituiva un aiuto
di Stato incompatibile con il mercato comune. Tale prestito, che sarebbe stato concesso al tasso di mercato, superiore del
3% al tasso di sconto della Bundesbank, sarebbe conforme alle condizioni della direttiva del Land Brandeburgo sulla concessione
di risorse del fondo di consolidamento per il salvataggio delle piccole e medie imprese industriali. Orbene, tale programma
sarebbe stato approvato dalla Commissione [v. Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli artt. [87] e [88] del Trattato CE.
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (GU 1995, C 295, pag. 24)], e ciò significherebbe che questo prestito
dovrebbe altresì essere considerato come un aiuto basato su un regime di aiuti esistente.
- 39
A tale proposito, occorre ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata in
funzione degli elementi di informazione di cui la Commissione disponeva quando ha adottato la decisione stessa. Di conseguenza,
per contestare la legittimità di una simile decisione, uno Stato membro non può avvalersi degli elementi che ha omesso di
portare a conoscenza della Commissione durante il procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenze 14 settembre 1994,
cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4103, punto 31, e 13 giugno 2002, causa C‑382/99, Paesi
Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑5163, punto 76).
- 40
Orbene, nel caso di specie, come la Commissione ha rilevato senza essere contraddetta sul punto dal governo tedesco, la Repubblica
federale di Germania non ha invocato, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato alla decisione impugnata, il
programma ricordato al punto 38 della presente sentenza come fondamento giuridico del detto prestito. Infatti, il detto governo
ha menzionato tale argomento per la prima volta nel ricorso.
- 41
Ne consegue che, in mancanza d’informazioni relative al fondamento giuridico del prestito di DEM 4 milioni concesso alla SiMI
dal Land di Brandeburgo, che ipoteticamente avrebbe potuto indurre la Commissione a considerare tale prestito come appartenente
ad un regime di aiuti autorizzato, quest’ultima poteva legittimamente valutare il provvedimento di cui trattasi in base alle
sole disposizioni del Trattato.
- 42
Pertanto i motivi secondo e terzo fatti valere dalla Repubblica federale di Germania devono essere respinti anche con riferimento
al detto prestito.
Sull’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE
- 43
Il governo tedesco sostiene in via principale, con riferimento alla sovvenzione di DEM 1 milione accordata dalla BvS alla
SiMI e, in subordine, per tutti gli aiuti controversi, che la Commissione ha commesso un errore di diritto escludendo, senza
effettuare al riguardo alcuna specifica valutazione, l’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE.
Secondo lo stesso, la Commissione avrebbe dovuto valutare se, ai sensi di detta disposizione, la città di Francoforte sull’Oder,
che si trova al confine con la Polonia, era una «regione» danneggiata dalla divisione della Germania e se le diverse misure
adottate a favore della SMI e della SiMI, entrambe ubicate in questa regione, fossero necessarie per compensare lo svantaggio
derivante dall’isolamento economico di quest’ultima. Se correttamente effettuata, una tale valutazione avrebbe dovuto necessariamente
condurre la Commissione ad applicare la deroga di cui trattasi e, pertanto, a dichiarare gli aiuti controversi compatibili
con il mercato comune.
- 44
Inoltre, il governo tedesco ritiene che il fatto che nella decisione impugnata la Commissione non abbia spiegato le ragioni
per cui essa non ha preso in considerazione la deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE costituisca un difetto di
motivazione.
- 45
Al riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. c), CE, sono compatibili con il mercato comune «gli
aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella
misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione».
- 46
Dopo la riunificazione della Germania, tale disposizione non è stata abrogata né dal Trattato sull’Unione europea né dal Trattato
di Amsterdam (v., in particolare, sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 47).
- 47
Tuttavia, come si è ricordato al punto 20 della presente sentenza, le deroghe al principio generale d’incompatibilità degli
aiuti di Stato con il mercato comune enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, quale quella prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c),
CE, devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.
- 48
Inoltre, come si è ricordato al punto 21 della presente sentenza, per l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario
occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa
di cui essa fa parte.
- 49
Peraltro, se, a seguito della riunificazione della Germania, l’art. 87, n. 2, lett. c), CE è applicabile ai nuovi Länder,
tale applicazione non può essere intesa se non alle stesse condizioni vigenti per i vecchi Länder nel periodo antecedente
alla data della riunificazione (sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 51).
- 50
A tal riguardo, l’espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione, nel 1948, della linea
di separazione tra le due zone occupate. Pertanto, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare
solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l’isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica,
quali l’interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell’interruzione delle relazioni commerciali
tra le due parti del territorio tedesco (sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 52).
- 51
Per contro, la tesi secondo cui l’art. 87, n. 2, lett. c), CE consentirebbe di compensare totalmente l’incontestabile arretratezza
economica di cui soffrono i nuovi Länder si porrebbe in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione
quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue (sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 53).
- 52
Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione
geografica della Germania, ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. c), CE (sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit.,
punto 54).
- 53
Si deve pertanto rilevare che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano con ragioni diverse dalla
separazione geografica risultante dalla divisione della Germania, e in particolare con i differenti regimi politico-economici
attuati negli Stati dell’una e dell’altra parte della Germania (sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 55).
- 54
Nel caso di specie il governo tedesco si è limitato, da un lato, a rilevare che la città di Francoforte sull’Oder è vicina
al confine con la Polonia e, dall’altro, ad invocare in maniera astratta un presunto isolamento economico della regione in
cui tale città si trova.
- 55
Pertanto si deve concludere che il governo tedesco non ha fornito alcun elemento atto a provare che gli aiuti controversi
erano necessari per compensare uno svantaggio economico causato dalla divisione della Germania.
- 56
Con riferimento, infine, al motivo relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata, si deve sottolineare, come
rileva la Commissione, che il governo tedesco ha invocato per la prima volta l’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87,
n. 2, lett. c), CE nel suo ricorso. Inoltre la detta decisione è stata emanata in un contesto ben noto al governo tedesco
e che si allinea ad una costante prassi in materia di decisioni relative all’interpretazione di tale disposizione (v., in
tal senso, sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 105).
- 57
Ne consegue che la Commissione, non spiegando le ragioni per le quali essa ha considerato l’art. 87, n. 2, lett. c), CE non
applicabile al caso di specie, non ha violato l’obbligo di motivazione previsto nell’art. 253 CE.
- 58
Di conseguenza, devono essere altresì respinti i motivi secondo e terzo invocati dalla Repubblica federale di Germania con
riguardo all’applicabilità della deroga prevista nell’art. 87, n. 2, lett. c), CE.
- 59
Per tali circostanze, tenuto conto delle considerazioni che precedono, i motivi secondo e terzo invocati dalla Repubblica
federale di Germania a sostegno del suo ricorso devono essere respinti.
Sui motivi primo e quarto
- 60
Con i suoi motivi primo e quarto, che è opportuno esaminare congiuntamente, e che si articolano in cinque censure, il governo
tedesco rileva che l’ordine di recupero contenuto nell’art. 3 della decisione impugnata è illegittimo, a causa di:
- –
- una violazione degli artt. 87, n. 1, CE, e 88, n. 2, CE, in quanto la qualità di beneficiario degli aiuti è stata estesa in
maniera illegittima, in ragione di un presunto intento elusivo dell’obbligo di rimborso;
- –
- una violazione dei diritti della difesa e dell’art. 88, n. 2, CE, in quanto l’ordine di recupero è diretto sia contro la SiMI
e la MD & D sia contro altre imprese non nominate, senza che la Commissione abbia avviato nei loro confronti uno specifico
procedimento d’indagine;
- –
- un’incompetenza della Commissione a determinare il modo in cui le autorità nazionali devono procedere per il recupero degli
aiuti illegittimi;
- –
- una violazione delle forme sostanziali, dovuta ad un insufficiente accertamenteo dei fatti e a carenze nella motivazione della
decisione impugnata, e
- –
- una violazione dei principi della certezza del diritto e di proporzionalità.
Sulla prima censura
– Argomenti delle parti
- 61
Il governo tedesco sostiene anzitutto che l’ordine di recupero contenuto nell’art. 3 della decisione impugnata viola gli artt. 87,
n. 1, CE e 88, n. 2, CE in quanto nessuna delle imprese ivi menzionate, vale a dire la SMI, la SiMI, la MD & D nonché altre
imprese non nominate, ha ricevuto vantaggi per una somma pari a DEM 140,1 milioni e nessuna di esse ha ottenuto un vantaggio
dai diversi provvedimenti adottati dal curatore. Riferendosi a tali provvedimenti detto governo fa altresì valere, da un lato,
che la SiMI non ha conseguito alcun vantaggio dall’utilizzo dei beni patrimoniali della SMI, dato che essa ha pagato a quest’ultima
un prezzo pari a quello di mercato e, dall’altro, che la MD & D non ha ottenuto alcun vantaggio dall’acquisto dell’80% del
capitale della SiMI e dai beni patrimoniali della SMI, tenuto conto che ha versato a quest’ultima il prezzo di mercato.
- 62
Su un altro piano il governo tedesco sostiene che la MD & D non può essere obbligata a restituire gli aiuti concessi alla
SMI per il solo fatto che essa avrebbe acquisito beni patrimoniali di questa società. Sarebbe infatti assurdo considerare
che l’obbligo di restituzione doveva sempre accompagnare i beni patrimoniali della SMI, poiché, se così fosse, nessuno sarebbe
disposto ad acquistarli, cosa che condurrebbe alla loro distruzione. Esso rileva inoltre che la SiMI non è stata sciolta dopo
la vendita delle sue azioni alla MD & D, ma ha continuato ad esistere, mantenendo intatti i suoi diritti e le sue obbligazioni.
Di conseguenza, anche gli eventuali debiti relativi al rimborso degli aiuti controversi dovrebbero dunque sussistere in capo
alla SiMI, non potendo essere considerata responsabile per tali debiti la MD & D.
- 63
Il governo tedesco nega in seguito che le operazioni effettuate dal curatore siano state dirette a eludere l’obbligo di restituzione
degli aiuti controversi. Vendendo le attività della SMI al prezzo di mercato, il curatore non avrebbe infatti «messo al riparo»
i beni di questa società, tenuto conto che la somma ottenuta grazie ad una tale vendita è stata versata nella massa fallimentare,
sulla quale grava l’obbligo di restituzione. Né tale obbligo sarebbe stato eluso per il fatto che i beni patrimoniali della
SMI siano stati venduti «in blocco», dato che da tale vendita è stata ricavata una somma più elevata di quella che sarebbe
stata ottenuta da una vendita separata dei beni in questione, la qual cosa ha avuto la conseguenza di aumentare le risorse
disponibili per il recupero degli aiuti controversi. Del resto, anche se non fossero state create la SiMI e la MD & D, nessun
investitore sarebbe stato disposto ad acquisire la SMI, la quale, a causa di tutti i suoi debiti, era insolvente, cosicché
il curatore non avrebbe potuto fare altrimenti che vendere i beni di tale società al prezzo di mercato.
- 64
Il governo tedesco contesta infine la tesi della Commisione secondo cui la distorsione della concorrenza generata dalla concessione
di aiuti di Stato non verrebbe eliminata qualora colui che acquista i beni patrimoniali dell’impresa beneficiaria continui,
con tali beni, l’attività economica esercitata da quest’ultima. Secondo tale governo, infatti, le persone che acquistano al
prezzo di mercato i beni patrimoniali dell’impresa beneficiaria non causano alcuna distorsione della concorrenza, dato che
non hanno ottenuto alcun vantaggio anomalo rispetto ai loro concorrenti.
- 65
La Commissione precisa anzitutto in termini generali il suo punto di vista circa l’individuazione dei soggetti tenuti a rimborsare
gli aiuti in caso di cessione di azioni o di quote della società beneficiaria («share deal») o di beni patrimoniali di quest’ultima
(«asset deal»).
- 66
Al riguardo la Commissione comincia con l’osservare che la questione non pone particolari difficoltà nel caso di «share deal»,
dato che la società beneficiaria continua a esistere, essendo modificata soltanto la proprietà di quest’ultima. Come anche
confermerebbe la giurisprudenza della Corte, in tale ipotesi l’obbligo di restituzione rimarrebbe a carico della società che
ha ricevuto gli aiuti, indipendentemente dalle modificazioni relative alla proprietà della stessa e dall’eventuale considerazione
dell’obbligo di recupero nella specificazione delle condizioni di vendita delle dette azioni o quote sociali. Continuando
ad esercitare l’attività sovvenzionata, tale società continuerebbe infatti a trarre vantaggio dagli aiuti, facendo così perdurare
la distorsione della concorrenza.
- 67
Né difficoltà particolari si riscontrerebbero nel caso in cui i beni patrimoniali della società beneficiaria fossero trasferiti
ad imprese appartenenti ad uno stesso gruppo. In questo caso, oltre alla società beneficiaria, sarebbero infatti obbligate
a restituire gli aiuti di cui trattasi le imprese del gruppo, che, grazie al trasferimento dei beni patrimoniali, hanno potuto
trarre profitto dagli effetti favorevoli derivanti dalla concessione di tali aiuti, ottenendo così un vantaggio economico.
- 68
Con riferimento, di contro, alla vendita ad imprese terze dei beni patrimoniali della società beneficiaria, la Commissione
opera una distinzione tra quelli venduti separatamente e quelli venduti «in blocco».
- 69
Nell’ipotesi in cui tali beni siano stati venduti separatamente, al prezzo di mercato, gli acquirenti non sarebbero tenuti
al rimborso degli aiuti. Infatti, a causa di tale vendita separata, l’attività sovvenzionata sparirebbe, lasciando spazio
ai concorrenti della società beneficiaria. In tal modo, il recupero degli aiuti presso il venditore, sia quest’ultimo la stessa
società beneficiaria, la massa fallimentare o della liquidazione, consentirebbe di eliminare la distorsione della concorrenza.
- 70
Problemi maggiori sorgerebbero di contro nell’ipotesi in cui i beni patrimoniali fossero stati venduti «in blocco», in modo
da permettere all’acquirente di proseguire l’attività della società beneficiaria. In questa ipotesi, la continuazione dell’attività
sovvenzionata potrebbe rendere perenne la distorsione della concorrenza, cosicché sarebbe necessario un controllo particolare
per evitare che la cessione dei beni della società beneficiaria consenta di eludere l’obbligo di restituzione mettendo «al
riparo» le dette attività. Secondo la Commissione, in una siffatta fattispecie, l’elusione viene esclusa soltanto quando la
cessione «in blocco» dei beni della società beneficiaria, oltre ad essere intervenuta al prezzo di mercato, venga operata
nell’ambito di un procedimento incondizionato e aperto a tutti i concorrenti di quest’ultima. Così, soltanto in questo caso
gli acquirenti non sarebbero tenuti al rimborso degli aiuti.
- 71
Precisata la sua posizione in linea generale, la Commissione, riferendosi alla presente fattispecie, sottolinea che:
- –
- le decisioni di avviare la procedura di liquidazione e di creare la SiMI e la MD & D sono state prese nel corso dei mesi di
giugno e luglio 1997, vale a dire in un momento in cui le autorità tedesche erano certamente già informate dell’intento della
Commissione di avviare un procedimento d’indagine;
- –
- tra la metà del 1997 e i mesi di giugno e luglio 1999 l’attività della SMI è stata proseguita mediante la locazione dei suoi
beni patrimoniali alla SiMI. Non avendo ottenuto informazioni che le consentissero di valutare se il prezzo della locazione
fosse conforme alle condizioni di mercato, la Commissione poteva solo ritenere che, durante tale periodo, la SiMI nonché la
MD & D, sua filiale al 100%, avessero tratto vantaggio dagli aiuti illegittimamente concessi alla SMI;
- –
- il 28 giugno 1999, mentre la Commissione si apprestava ad adottare una decisione negativa accompagnata da un ordine di recupero,
la MD & D è stata venduta a tre suoi dipendenti e alla Megaxess;
- –
- il 14 luglio successivo le azioni della SiMI e tutte le attività della SMI sono state quindi vendute alla MD & D, senza che
fosse stata seguita una procedura aperta e trasparente.
- 72
Secondo la Commissione dal complesso di tali circostanze risulterebbe che le diverse transazioni siano state coordinate in
modo da far gravare l’obbligo di restituzione sulla SMI e sulla SiMI, consentendo alla MD & D, libera da tale obbligo, di
proseguire le attività economiche sovvenzionate. La Commissione ritiene quindi che il nesso economico esistente tra la MD
& D, da un lato, e la SMI e la SiMI, dall’altro, non sia stato interrotto, dato che le diverse transazioni avevano il solo
scopo di consentire il proseguimento di tali attività, eludendo l’obbligo di recupero. Pertanto l’estensione anche alla MD
& D dell’obbligo di restituzione degli aiuti controversi sarebbe giustificata.
– Giudizio della Corte
- 73
In via preliminare va ricordato che, in base al diritto comunitario, qualora la Commissione constati che determinati aiuti
sono incompatibili con il mercato comune, essa può ingiungere allo Stato membro di recuperare tali aiuti presso i beneficiari
(v., in particolare, sentenze 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 20, nonché 8 maggio
2003, cause riunite C‑328/99 e C‑399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. pag. I‑4035, punto 65).
- 74
La soppressione di un aiuto illegittimo attraverso il recupero è la logica conseguenza della sua illegittimità ed è intesa
al ripristino dello status quo ante (v., in particolare, sentenza Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, cit., punto 66).
- 75
Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti
dal beneficiario (sentenza 4 aprile 1995, causa C‑350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑699, punto 22) o, in altri termini,
dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio (v., in tal senso, sentenza 21 marzo 1991, causa C‑303/88, Italia/Commissione,
Racc. pag. I‑1433, punto 57). Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva
fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata
(sentenza 4 aprile 1995, Italia/Commissione, cit., punto 22).
- 76
Ne consegue che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello
di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto illegittimo.
- 77
La legittimità dell’ordine di recupero che figura nell’art. 3 della decisione impugnata va quindi esaminata alla luce di tali
considerazioni di carattere generale.
- 78
Con riferimento anzitutto agli aiuti concessi alla SiMI, si deve ricordare che, dopo la loro concessione, questa società è
stata venduta alla MD & D conservando la sua personalità giuridica. In altri termini, si trattava di una cessione mediante
vendita di azioni, vale a dire di uno «share deal».
- 79
Occorre inoltre ricordare che, come risulta dal punto 44 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto
che gli aiuti devono essere restituiti dalla MD & D in quanto acquirente della SiMI.
- 80
Orbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte, quando un’impresa che ha beneficiato di un aiuto di Stato illegittimo
viene acquistata al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni
di concorrenza era disposto a pagare per tale società nella situazione in cui essa si trovava, in particolare dopo aver fruito
di aiuti statali, l’elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto. In tali circostanze,
non si può ritenere che il compratore abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato (v., in tal senso,
sentenza 20 settembre 2001, causa C‑390/98, Banks, Racc. pag. I‑6117, punto 77).
- 81
Con riferimento alla presente fattispecie, l’impresa alla quale gli aiuti di Stato illegittimi sono stati concessi conserva
la sua personalità giuridica e continua ad effettuare, per suo conto, le attività sovvenzionate dagli aiuti di Stato. Pertanto
normalmente tale impresa conserva il vantaggio concorrenziale legato ai detti aiuti ed è quindi essa che dev’essere obbligata
a rimborsare un importo pari a quello di questi ultimi. Il rimborso di tali aiuti non può dunque essere chiesto all’acquirente.
- 82
E’ inoltre assodato che la Commissione non ha preso in considerazione il prezzo di vendita delle azioni della SiMI alla MD
& D e si è limitata a constatare, al punto 44 della motivazione della decisione impugnata, che «[p]er la parte di questa decisione
che riguarda l’aiuto accordato alla SIMI, si rileva che il 14 luglio 1999 le quote di tale società furono vendute alla MD
& D. Pertanto tale aiuto deve essere recuperato dalla MD & D».
- 83
Si deve pertanto concludere che, ordinando alla MD & D di restituire gli aiuti di Stato accordati alla SiMI, la Commissione
ha violato i principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato.
- 84
Per quanto riguarda in secondo luogo gli aiuti accordati alla SMI, si deve ricordare che, come risulta dai punti 50‑52 della
motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha considerato beneficiare dei detti aiuti sia la DMI, la SiMI e la
MD & D sia ogni altra impresa la quale avesse acquisito i beni patrimoniali di una di queste tre società in una forma rivolta
ad eludere gli effetti della detta decisione. Inoltre, nel corso dell’udienza, la Commissione ha precisato che essa considera,
al riguardo, che l’obbligo di restituzione di tutte le società menzionate nell’art. 3, n. 3, della decisione impugnata ha
carattere di solidarietà.
- 85
Con riferimento al fatto che, nel caso di specie, la SMI si trova in liquidazione dall’avvio del procedimento fallimentare
in data 1° luglio 1997, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza relativa alle imprese beneficiarie di aiuti
sottoposte a procedura fallimentare, il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza
risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere accompagnati dall’iscrizione al passivo
fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti interessati. Infatti, secondo questa giurisprudenza, una tale
iscrizione sarebbe sufficiente (sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punto 14, e 21 marzo
1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I‑959, punti 60‑62).
- 86
Certamente, non si può escludere che, nell’ipotesi in cui vengano create società di salvataggio al fine di proseguire una
parte delle attività dell’impresa beneficiaria degli aiuti, quando quest’ultima sia soggetta a procedura fallimentare, le
dette società possano essere eventualmente anch’esse tenute al rimborso degli aiuti in questione, qualora fosse accertato
che esse continuano effettivamente a godere del vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio dei detti aiuti. Ciò
potrebbe infatti accadere, in particolare, qualora tali società procedano all’acquisto dei beni patrimoniali della società
in liquidazione senza versare in corrispettivo un prezzo conforme alle condizioni del mercato o qualora venga accertato che
la creazione di tali società ha avuto come effetto l’elusione dell’obbligo di restituzione di tali aiuti.
- 87
Nella fattispecie, con riferimento anzitutto all’obbligo di restituzione imposto dalla Commissione alla SiMI, dal punto 71
della presente sentenza risulta che quest’ultima ha fondato la sua valutazione, da un lato, sulla circostanza che la SiMI
aveva proseguito l’attività della SMI mediante la locazione degli impianti di quest’ultima e, dall’altro, sul fatto che essa
non aveva ottenuto informazioni che le consentissero di stabilire se il prezzo di locazione fosse conforme alle condizioni
di mercato.
- 88
Orbene, si deve rilevare che il solo fatto che gli impianti della SMI siano stati presi in locazione, per un determinato periodo,
dalla SiMI non costituisce, da solo, un elemento sufficiente a stabilire che quest’ultima abbia beneficiato del vantaggio
concorrenziale correlato agli aiuti accordati al locatore circa tre anni prima della creazione del conduttore. D’altra parte,
il governo tedesco ha sostenuto, senza essere contraddetto sul punto dalla Commissione, che il prezzo di locazione in questione
era conforme alle condizioni di mercato.
- 89
Pertanto, nella parte in cui ordina la restituzione da parte della SiMI degli aiuti concessi alla SMI, la decisione impugnata
viola i principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi.
- 90
Riguardo, in seguito, all’obbligo di restituzione degli aiuti concessi alla SMI posto a carico della MD & D, dalla motivazione
della decisione impugnata risulta che la Commissione ha sostanzialmente fondato la sua valutazione sull’esistenza di un intento
elusivo degli effetti di questa decisione, il quale, secondo la Commissione, risulta oggettivamente dal fatto che tutte le
operazioni di compravendita di cui trattasi, vale a dire la vendita della MD & D alla Megaxess, la vendita delle quote sociali
della SiMI alla MD & D e la vendita a quest’ultima dei beni patrimoniali della SMI, erano strettamente correlate e hanno avuto
come conseguenza che tutti i beni patrimoniali posseduti dalla SMI e utilizzati dalla SiMI fossero posti sotto il controllo
dei soci della MD & D, di modo che questi ultimi risultassero tutelati nei confronti dell’obbligo di restituzione degli aiuti
controversi.
- 91
Questa argomentazione non può essere accolta.
- 92
In primo luogo, come il governo tedesco ha rilevato, senza essere contraddetto dalla Commissione, sia la vendita delle quote
sociali della SiMI alla MD & D sia la vendita a quest’ultima dei beni patrimoniali della SMI sono state effettuate al prezzo
di mercato. Ne consegue che tali operazioni non hanno sottratto risorse alla massa fallimentare.
- 93
In secondo luogo, tutte queste operazioni non sono state condotte dalla SMI, ma sono state realizzate per iniziativa del curatore
fallimentare, il quale, agendo sotto il controllo giudiziario, aveva il compito di operare al fine della massima soddisfazione
dei creditori. Orbene, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 99 delle proprie conclusioni, la Commissione non
ha prodotto alcun elemento che consentisse di stabilire che, nel caso di specie, fossero stati compiuti atti fraudolenti tali
da impoverire il patrimonio dell’impresa in liquidazione in danno dei creditori di quest’ultima, né essa ha fatto valere una
violazione del principio di uguaglianza dei creditori in danno dei creditori pubblici. Pertanto, se i crediti relativi al
recupero degli aiuti controversi sono stati correttamente iscritti al passivo fallimentare, la vendita dei beni patrimoniali
della SMI al prezzo di mercato non ha potuto comportare un’elusione dell’obbligo di restituzione di tali aiuti.
- 94
In terzo luogo, non può nemmeno essere accolto l’argomento della Commissione secondo il quale la distorsione della concorrenza
non può nel caso di specie essere eliminata dall’iscrizione del relativo credito al passivo della massa fallimentare della
SMI in quanto la vendita dei beni patrimoniali di quest’ultima alla MD & D è stata effettuata, da un lato, «in blocco» e,
dall’altro, senza ricorrere ad una procedura aperta e trasparente, consentendo così a quest’ultima società di proseguire le
attività sovvenzionate.
- 95
Oltre al fatto che tale argomentazione non è riportata nella motivazione della decisione impugnata a fondamento dell’obbligo
della MD & D di restituire gli aiuti accordati alla SMI, risulta sia dalla detta motivazione sia dagli atti del fascicolo
che detta vendita si è svolta sotto il controllo di un tribunale e che essa non ha avuto luogo immediatamente, ma è stata
preceduta da tentativi infruttuosi con un’altra società americana. Ora, tali elementi costituiscono indizi tali da far ritenere
la procedura seguita sufficientemente aperta e trasparente. Inoltre la Commissione non ha prodotto alcun elemento che attesti
che concorrenti della SMI si siano lamentati della mancanza di trasparenza che secondo la Commissione ha caratterizzato tale
operazione.
- 96
Tenuto conto di tali circostanze, si deve concludere che la Commissione non ha provato l’esistenza di un’operazione elusiva
degli effetti della decisione impugnata, atta a fondare un obbligo di restituzione a carico della MD & D degli aiuti illegittimi
concessi alla SMI.
- 97
Di conseguenza la decisione impugnata, nella parte in cui ordina alla MD & D di restituire gli aiuti concessi alla SMI, viola
i principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi.
- 98
Con riguardo, infine, all’estensione di tale obbligo di restituzione ad «ogni altra impresa alla quale in qualsiasi forma
siano stati o siano ceduti in futuro i beni patrimoniali della SMI, della SIMI o della MD & D, per eludere le conseguenze
della presente decisione», si deve rilevare che, come risulta dal fascicolo, tale estensione può riguardare soltanto la Megaxess.
Orbene, tenuto conto del fatto che né la MD & D né la SiMI possono nel caso di specie essere tenute a procedere alla restituzione
degli aiuti illegittimi concessi alla SMI, a maggior ragione lo stesso deve valere per la Megaxess, la quale, nella fattispecie,
si è limitata ad acquisire l’80% delle quote sociali della MD & D.
- 99
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima censura dei motivi primo e quarto fatti valere dalla Repubblica federale
di Germania dev’essere accolta e la decisione impugnata dev’essere annullata nella parte in cui ordina il recupero degli aiuti
concessi alla SMI nei confronti di imprese diverse dalla stessa ed il recupero degli aiuti concessi alla SiMI nei confronti
di imprese diverse da quest’ultima.
- 100
Per quanto premesso, non occorre esaminare le altre censure dei motivi primo e quarto.
Sulle spese
- 101
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 69, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere
che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più punti. La Repubblica federale
di Germania e la Commissione sono rimaste parzialmente soccombenti, quindi si decide che ciascuna parte sopporti le proprie
spese.
Per questi motivi,
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LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
- 1)
- La decisione della Commissione 11 aprile 2000, 2000/567/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione
in favore di System Microelectronic Innovation GmbH, Francoforte sull’Oder (Land Brandeburgo), è annullata nella parte in
cui ordina il recupero degli aiuti concessi alla System Microelectronic Innovation GmbH nei confronti di imprese diverse dalla
stessa ed il recupero degli aiuti concessi alla Silicium Microelectronic Integration GmbH nei confronti di imprese diverse
da quest’ultima.
- 2)
- Il ricorso è respinto per il resto.
- 3)
- La Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee sopportano ciascuna le proprie spese.
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Skouris
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Gulmann
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Puissochet
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Schintgen
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Colneric
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.
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Il cancelliere
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Il presidente
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- 1 –
- Lingua processuale: il tedesco.