62001J0075

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche. - Causa C-75/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-01585


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Insufficienza di semplici prassi amministrative

(Art. 249, terzo comma, CE)

Parti


Nella causa C-75/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. J. Faltz, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire un'attuazione completa e corretta degli artt. 1, 4, n. 5, 5, n. 4, 6, 7, 12, nn. 1, lett. b) e c), 2 e 4, 13, nn. 1, lett. b), e 2, 14, 15, 16, n. 1, 22, lett. b) e c), e 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), in combinato disposto con i relativi allegati I, II, IV, V e VI, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva nonché dell'art. 249, terzo comma, CE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e V. Skouris, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire un'attuazione completa e corretta degli artt. 1, 4, n. 5, 5, n. 4, 6, 7, 12, nn. 1, lett. b) e c), 2 e 4, 13, nn. 1, lett. b), e 2, 14, 15, 16, n. 1, 22, lett. b) e c), e 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»), in combinato disposto con i relativi allegati I, II, IV, V e VI, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva nonché dell'art. 249, terzo comma, CE.

Direttiva

2 L'art. 1 della direttiva definisce le principali nozioni da essa utilizzate. In particolare, secondo l'art. 1, lett. m), della medesima, s'intende per esemplare «qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento».

3 L'art. 4 della direttiva fissa una procedura in più fasi per la selezione dei siti in cui si trovano specie e habitat da essa protetti in quanto zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZSC»). Ai sensi del n. 1 di tale disposizione, ogni Stato membro propone un elenco di tali siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II vi si riscontrano. L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito.

4 Secondo l'art. 4, n. 5, della direttiva, non appena un sito è iscritto nell'elenco dei siti d'importanza comunitaria elaborato dalla Commissione, esso è soggetto alle disposizioni dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4, di tale direttiva.

5 L'art. 5, nn. 1 e 4, della direttiva dispone quanto segue:

«1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

(...)

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2».

6 L'art. 6 della direttiva prevede quanto segue:

«1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

7 Ai sensi dell'art. 7 della direttiva, «[g]li obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore».

8 Secondo l'art. 11 della direttiva, «[g]li Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari».

9 L'art. 12, nn. 1, lett. b) e c), 2 e 4, della direttiva recita come segue:

«1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

(...)

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;

(...)

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

(...)

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione».

10 L'art. 13, nn. 1, lett. b), e 2, della direttiva dispone che:

«1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

(...)

b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo».

11 L'art. 14 della direttiva prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,

- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,

- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,

- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,

- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,

- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,

- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,

- la valutazione dell'effetto delle misure adottate».

12 L'art. 15 della direttiva recita come segue:

«Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b)».

13 L'art. 16, n. 1, della direttiva prevede che:

«1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

14 L'art. 22, lett. b) e c), della direttiva prevede che:

«Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

(...)

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali».

15 Ai sensi dell'art. 23, n. 2, della direttiva, quando gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, tali disposizioni contengono un riferimento alla direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Fase precontenziosa

16 Il 29 aprile 1999 la Commissione, ritenendo che i vari provvedimenti comunicatile per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento lussemburghese non fossero sufficienti per conformarsi agli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 della direttiva, ha invitato il Granducato di Lussemburgo a presentare le proprie osservazioni al riguardo.

17 Nella lettera di risposta 13 luglio 1999, inviata alla Commissione dal Ministro dell'Ambiente del Granducato di Lussemburgo (in prosieguo: la «lettera di risposta»), si precisava che numerose disposizioni nazionali, legislative e regolamentari potevano continuare a realizzare taluni obiettivi della direttiva e che la legge 21 maggio 1999 sulla pianificazione del territorio (Mémorial A 1999, pag. 1402; in prosieguo: la «legge 21 maggio 1999»), un disegno di regolamento granducale sulla «biodiversità» e la legge 11 agosto 1982 sulla protezione della natura e delle risorse naturali (Mémorial A 1999, pag. 1486; in prosieguo: la «legge 11 agosto 1982») avrebbero consentito a breve di dare piena attuazione agli obiettivi della detta direttiva. Inoltre, veniva espressamente contestata la fondatezza di talune censure della Commissione.

18 Il 21 gennaio 2000 la Commissione, reputando che le osservazioni trasmessele dal Granducato di Lussemburgo in risposta alla lettera di diffida non fossero soddisfacenti, emetteva un parere motivato con cui constatava che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire un'attuazione completa e corretta degli artt. 1, 4, n. 5, 5, n. 4, 6, 7, 12, nn. 1, lett. b) e c), 2 e 4, 13, nn. 1, lett. b), e 2, 14, 15, 16, n. 1, 22, lett. b) e c), e 23, n. 2, della direttiva, in combinato disposto con gli allegati I, II, IV, V e VI della medesima, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva nonché dell'art. 249, terzo comma, CE. In tale contesto la Commissione invitava tale Stato membro ad adottare le misure richieste per conformarsi al detto parere motivato entro due mesi a decorrere dalla relativa notifica.

19 Con lettera 6 aprile 2000, le autorità lussemburghesi riconoscevano che, per garantire il recepimento della direttiva in diritto nazionale, sarebbe stato necessario completare o modificare il quadro normativo esistente.

20 Dato che il Granducato di Lussemburgo non aveva adottato entro il termine stabilito dal parere motivato le misure richieste per conformarvisi, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso

21 Nel controricorso il governo lussemburghese si limita a riferire che un disegno di legge per l'attuazione della direttiva è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2001 e chiede alla Corte di respingere il ricorso.

Sulla censura relativa all'attuazione incompleta dell'art. 1 della direttiva

22 Nella sua lettera di diffida la Commissione sostiene di aver rilevato che nessuna disposizione di diritto lussemburghese aveva per oggetto o per effetto di recepire in modo corretto, completo e preciso le definizioni contenute nell'art. 1 della direttiva e che le autorità lussemburghesi non avevano contestato tale censura nella lettera di risposta.

23 Al riguardo occorre ricordare che, nella lettera di risposta, si segnala che le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva sarebbero state riprese in un piano di settore previsto dalla legge 21 maggio 1999.

24 Orbene, non risulta che tale provvedimento sia stato adottato entro il termine fissato dal parere motivato.

25 Pertanto la censura relativa all'attuazione incompleta dell'art. 1 della direttiva deve essere considerata fondata.

Sulla censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 4, n. 5, della direttiva

26 Secondo la Commissione, le disposizioni di recepimento comunicate dalle autorità lussemburghesi non hanno né per oggetto né per effetto di attuare l'art. 4, n. 5, della direttiva, con il risultato che i siti d'importanza comunitaria non sono automaticamente sottoposti al regime di tutela previsto dall'art. 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva. Nella lettera di risposta, tale censura sarebbe contestata solo nella parte in cui si addebita al Granducato di Lussemburgo di non aver attuato un sistema che preveda l'applicazione ai siti d'importanza comunitaria del regime di tutela previsto dall'art. 6, n. 2, della direttiva.

27 Va ricordato che, nella lettera di risposta, si segnala che la prassi amministrativa lussemburghese, consistente nel rifiutare l'autorizzazione richiesta per taluni progetti soggetti alla legge 11 agosto 1982, costituisce una misura appropriata per evitare sui siti indicati all'art. 4, n. 5, della direttiva i danni menzionati all'art. 6, n. 2, della medesima. Il governo lussemburghese ha tuttavia riconosciuto la mancata applicazione dell'art. 6, nn. 3 e 4, di tale medesima direttiva ai siti d'importanza comunitaria.

28 Orbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte relativa agli obblighi incombenti agli Stati membri nell'attuazione delle direttive comunitarie, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato CE (v., segnatamente, sentenze 17 maggio 2001, causa C-159/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4007, punto 32, e 17 gennaio 2002, causa C-394/00, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-581, punto 11).

29 Tenuto conto di quanto precede, la censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 4, n. 5, della direttiva va accolta.

Sulla censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 5, n. 4, della direttiva

30 La Commissione obietta che nessuna norma lussemburghese assoggetta i siti di cui all'art. 5, n. 4, della direttiva al regime di tutela previsto dall'art. 6, n. 2, della medesima. Nella lettera di risposta le autorità lussemburghesi contesterebbero tale censura.

31 Dalla lettera di risposta risulta che il governo lussemburghese ha segnalato, in sostanza, che la prassi amministrativa lussemburghese, consistente nel rifiutare l'autorizzazione richiesta per taluni progetti soggetti alla legge 11 agosto 1982, costituisce una misura appropriata per evitare, sui siti indicati all'art. 5, n 4, della direttiva, i danni menzionati all'art. 6, n. 2, della medesima.

32 Considerata la giurisprudenza costante della Corte, quale ricordata al punto 28 della presente sentenza, tale argomento deve essere respinto.

33 Nella detta lettera di risposta si sostiene del pari che, in ogni caso, il Granducato di Lussemburgo ha probabilmente già incluso nell'elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva tutti i siti presenti nel suo territorio indispensabili per la conservazione di determinati tipi di habitat e che, quindi, non sarebbe affatto necessario ricorrere alla procedura prevista all'art. 5, n. 4, della direttiva.

34 Ma neppure questa tesi può essere accolta. Infatti, non può essere comunque escluso che la Commissione constati, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva, l'assenza nell'elenco trasmessole dal Granducato di Lussemburgo di un sito che le sembri indispensabile per il mantenimento di un determinato tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una determinata specie prioritaria e che, pertanto, avvii una procedura di concertazione bilaterale durante la quale il sito interessato debba essere sottoposto, ai sensi del n. 4 di tale medesima disposizione, al regime di tutela previsto dall'art. 6, n. 2, della direttiva.

35 Di conseguenza, la censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 5, n. 4, della direttiva deve essere considerata fondata.

Sulla censura relativa all'attuazione incompleta dell'art. 6 della direttiva

Sull'art. 6, n. 1, della direttiva

36 La Commissione addebita al Granducato di Lussemburgo di non aver recepito tale disposizione.

37 Nella lettera di risposta il governo lussemburghese ha riconosciuto l'inadempimento contestatogli.

38 Pertanto la censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva, deve essere accolta.

Sull'art. 6, n. 2, della direttiva

39 La Commissione rileva che l'art. 14 della legge 11 agosto 1982 vieta, salvo deroghe ministeriali eccezionali per motivi d'interesse generale, la riduzione, la distruzione o la modifica di alcuni tipi di biotopo. Orbene, tale disposizione non sembrerebbe idonea a garantire che tutti gli habitat inclusi nelle ZSC beneficino della tutela da essa prevista. La Commissione sottolinea altresì che le disposizioni della detta legge hanno per oggetto solo alcuni tipi di perturbazione. In particolare, l'art. 12 di tale legge consentirebbe di evitare solo alcuni tipi di perturbazione nelle foreste. Pertanto farebbe difetto una misura di carattere generale, opponibile ai terzi, in grado di vietare, nelle ZSC, le perturbazioni delle specie che possono produrre effetti significativi su di esse, tenuto conto degli obiettivi della direttiva. La Commissione ricorda, inoltre, che nella lettera di risposta è espressamente contestata la violazione della direttiva su questo punto.

40 Nella lettera di risposta si sostiene, da un lato, che l'art. 14 della legge 11 agosto 1982 protegge tutti i biotopi, compresi quelli che rientrano nelle zone ZSC. Dall'altro, non sarebbe esatto sostenere che tale legge concerna solo alcuni tipi di perturbazione. Infatti, il suo art. 23, che ha portata generale, vieterebbe la perturbazione della fauna, e gli artt. 21 e 22 della medesima vieterebbero qualsiasi genere di sfruttamento, utilizzazione, mutilazione o distruzione ingiustificati di piante e animali selvatici non protetti da un regime nazionale più rigoroso. Inoltre, la detta legge sarebbe affiancata da una circolare ministeriale avente appunto lo scopo di recepire la direttiva, nella quale è indicato che deve evitarsi ogni degrado degli habitat e ogni perturbazione delle specie protette mediante un'applicazione rigorosa di tale legge.

41 Occorre ricordare che l'art. 14 della legge 11 agosto 1982 vieta, salvo deroghe ministeriali eccezionali per motivi d'interesse generale, la riduzione, la distruzione o la modifica dei biotopi quali stagni, acquitrini, paludi, coperture vegetali costituite da canne o giunchi, siepi, sterpaglia o piccoli boschi.

42 Orbene, una disposizione del genere, in quanto riguarda solo espressamente determinati tipi di biotopo, non risulta idonea a garantire, come impone l'art. 6, n. 2, della direttiva, che tutti gli habitat naturali e tutti gli habitat di specie appartenenti a una ZSC siano protetti da azioni suscettibili di deteriorarli.

43 Per quanto riguarda la protezione dalle perturbazioni, prevista dall'art. 6, n. 2, della direttiva, è giocoforza constatare che, sebbene talune disposizioni della legge 11 agosto 1982 invocate nel caso di specie, in particolare gli artt. 12 e 23, possano contribuire e evitare certe perturbazioni, resta vero che esse non sono idonee a recepire in modo completo la detta disposizione della direttiva poiché non coprono tutte le perturbazioni significative, tenuto conto degli obiettivi della direttiva, delle specie per le quali sono state designate le ZSC.

44 Per quanto concerne la circolare ministeriale richiamata dal governo lussemburghese, è giocoforza constatare che, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 28 della presente sentenza, essa non è idonea ad assicurare una corretta attuazione della disposizione in parola.

45 Ne consegue che la censura relativa all'attuazione incompleta dell'art. 6, n. 2, della direttiva deve essere considerata fondata.

Sull'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva

46 La Commissione obietta che le norme lussemburghesi comunicatele non prescrivono la realizzazione di una valutazione dell'incidenza sui siti protetti in tutti i casi previsti dall'art. 6, n. 3, della direttiva. Inoltre, il diritto lussemburghese non garantirebbe che un progetto o un piano sia approvato dall'autorità competente solo dopo che questa si sia assicurata che esso non pregiudicherà l'integrità del sito interessato. Quanto all'art. 6, n. 4, della direttiva, la Commissione fa valere che nessuna norma nazionale impone di cercare soluzioni alternative prima di autorizzare progetti che siano stati giudicati fonte di effetti negativi sui siti protetti. Il diritto lussemburghese non prevederebbe neanche l'adozione di misure compensative in caso di autorizzazione di progetti del genere.

47 Va rilevato che tali censure erano già state formulate in questi termini nella lettera di diffida e che il governo lussemburghese, nella lettera di risposta, aveva riconosciuto che le disposizioni nazionali esistenti erano insufficienti per quanto riguarda l'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva.

48 Ciò premesso, occorre parimenti accogliere il ricorso della Commissione su questo punto.

Sulla censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 7 della direttiva

49 La Commissione sostiene che nessuna disposizione di diritto lussemburghese assicura, contrariamente a quanto impone l'art. 7 della direttiva, l'applicazione dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4, della medesima alle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1). Del resto, l'argomento sviluppato nella lettera di risposta non consentirebbe di considerare che il detto art. 7 sia stato recepito.

50 Occorre rammentare che, nella lettera di risposta, si segnala che il piano di settore da predisporre fornirebbe un quadro giuridico preciso, segnatamente riguardo alle zone di protezione speciale catalogate ai sensi della direttiva 79/409.

51 Ciò premesso e tenuto conto, in particolare, di quanto rilevato al punto 24 della presente sentenza, va constatato che la censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 7 della direttiva è fondata.

Sulla censura relativa all'insufficiente attuazione dell'art. 12, nn. 1, lett. b) e c), 2 e 4, della direttiva

52 La Commissione osserva, in primo luogo, che l'art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva è recepito nel diritto lussemburghese in modo incompleto, perché nessuna delle disposizioni nazionali di attuazione comunicatele vieta la deliberata perturbazione delle specie interessate durante il periodo della migrazione. In secondo luogo, nessuna di tali disposizioni avrebbe per oggetto o per effetto di recepire completamente l'art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva. In terzo luogo, tali disposizioni non vieterebbero, contrariamente a quanto impone l'art. 12, n. 2, della direttiva, lo scambio e l'offerta a scopo di scambio degli esemplari delle specie considerate. In quarto luogo, nessuna disposizione di diritto lussemburghese garantirebbe che la nozione di «animale» secondo il diritto interno abbia una portata tanto ampia quanto quella di «esemplare» ai sensi della direttiva. Infine nessuna delle dette disposizioni avrebbe per oggetto o per effetto di recepire l'art. 12, n. 4, della direttiva. Orbene, secondo la Commissione, gli argomenti contrari elaborati nella lettera di risposta non possono essere accolti.

Sull'art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva

53 Come rilevato a giusto titolo dalla Commissione, l'art. 23 della legge 11 agosto 1982, che il Granducato di Lussemburgo ritiene conforme all'art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva, non è idoneo a recepire pienamente tale ultima disposizione poiché, sebbene esso vieti la perturbazione della fauna in particolare durante il periodo di riproduzione, allevamento e ibernazione, tale divieto non riguarda espressamente il periodo della migrazione.

54 Di conseguenza, la censura relativa all'insufficiente attuazione dell'art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva deve essere considerata fondata.

Sull'art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva

55 Nella lettera di risposta si sostiene che l'art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva è stato recepito in diritto interno dagli artt. 17 della legge 11 agosto 1982 e 6 della convenzione di Berna 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, approvata con legge 26 novembre 1981 (Mémorial A 1981, pag. 2130), conclusa a nome della Comunità con decisione del Consiglio 3 dicembre 1981, 82/72/CEE (GU 1982, L 38, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Berna»). La prima di tali disposizioni prevederebbe che gli animali integralmente protetti non possono essere disturbati, uccisi, cacciati, catturati, detenuti o addomesticati, qualunque sia lo stadio del loro sviluppo. Quanto alla seconda di tali disposizioni, essa vieterebbe la distruzione o la raccolta intenzionali delle uova nell'ambiente naturale, anche se vuote.

56 Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 17 della legge 11 agosto 1982 non menziona espressamente la raccolta delle uova nell'ambiente naturale. Orbene, il divieto, di cui alla detta disposizione, di detenere animali integralmente protetti qualunque sia lo stadio del loro sviluppo non sembra poter ricomprendere con certezza la raccolta delle uova nell'ambiente naturale, tanto più che si tratta di un divieto sanzionato penalmente, conformemente agli artt. 44 e segg. della detta legge.

57 Per quanto concerne l'art. 6, lett. d), della convenzione di Berna, che vieta la distruzione o la raccolta intenzionali delle uova nell'ambiente naturale o il loro possesso, si deve rammentare che esso si applica solo alle specie indicate nell'allegato II di tale convenzione. Orbene, tale allegato non include alcune delle specie di cui all'allegato IV, lett. a), della direttiva, cui rinvia l'art. 12 della medesima.

58 Ne consegue che l'art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva non è stato correttamente recepito in diritto lussemburghese.

Sull'art. 12, n. 2, della direttiva

59 Nella lettera di risposta si indica che l'art. 17 della legge 11 agosto 1982, nella parte in cui vieta la detenzione degli animali integralmente protetti, proibisce anche il loro scambio. Infatti non sarebbe possibile scambiare ciò che non si è autorizzati a possedere. Peraltro, l'art. 15 di tale legge, in combinato disposto con il regolamento granducale 8 aprile 1986, sulla protezione integrale e parziale di talune specie di animali della fauna selvatica (Mémorial A 1986, pag. 1174), prevederebbe la catalogazione, ai fini della loro conservazione, degli animali selvatici rari, senza che ciò sia limitato alle sole specie indigene. Inoltre, l'art. 20 della detta legge estenderebbe la nozione di «animale» al di là del significato attribuitogli dalla normativa nazionale.

60 La tesi del governo lussemburghese non può essere accolta.

61 Infatti il divieto, di cui all'art. 17 della legge 11 agosto 1982, di possedere animali integralmente protetti non risulta idoneo a ricomprendere lo scambio e l'offerta a scopo di scambio di questi ultimi poiché le nozioni di detenzione, da un lato, e di scambio o di offerta a scopo di scambio, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti, in particolare in relazione al regime di sanzioni penali ricordato al punto 56 della presente sentenza.

62 Quanto al significato della nozione di «animale» secondo il diritto interno, è giocoforza constatare che, comunque, la normativa invocata dal governo lussemburghese nella lettera di risposta non ricomprende in tale nozione «qualsiasi (...) prodotto ottenut[o] a partire dal[l'animale], nonché qualsiasi altro bene che risulti essere un prodotto di animali (...) di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento» come previsto dall'art. 1, lett. m), della direttiva, il quale fornisce la definizione della nozione di «esemplare» che figura, in particolare, all'art. 12, n. 2, della medesima direttiva.

63 L'art. 12, n. 2, della direttiva non è stato quindi recepito correttamente in diritto lussemburghese.

Sull'art. 12, n. 4, della direttiva

64 Si deve ricordare che, nella lettera di risposta, il governo lussemburghese ha riconosciuto che nel diritto nazionale non era ancora stato istituito il sistema di controllo previsto dall'art. 12, n. 4, della direttiva

65 Del resto non risulta che un tale sistema di controllo sia stato adottato nel termine fissato dal parere motivato.

66 Risulta così che l'art. 12, n. 4, della direttiva non è stato trasposto nell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro convenuto.

67 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre considerare fondata la censura relativa all'insufficiente attuazione dell'art. 12, nn. 1, lett. b) e c), 2 e 4, della direttiva.

Sulla censura relativa all'attuazione incompleta dell'art. 13, nn. 1, lett. b), e 2, della direttiva

Sull'art. 13, n. 1, lett. b), della direttiva

68 La Commissione fa valere che, malgrado gli argomenti addotti dalle autorità lussemburghesi nella lettera di risposta, l'art. 13, n. 1, lett. b), della direttiva non ha avuto completa attuazione in diritto lussemburghese. Infatti, tale articolo, da un lato, non vieterebbe il possesso, lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari delle specie vegetali protette ai sensi della detta disposizione comunitaria e, dall'altro, non garantirebbe l'applicazione dei divieti da essa previsti alle specie non indigene che essa protegge.

69 Nella lettera di risposta si sostiene che la vendita delle piante integralmente protette è vietata dall'art. 16 della legge 11 agosto 1982 e che il loro possesso è vietato, ove necessario, dall'art. 5 della convenzione di Berna. D'altro canto, la protezione delle specie non indigene non sarebbe esclusa dall'art. 15 della detta legge. Al riguardo, basterebbe includere le specie contemplate dal regolamento granducale 19 agosto 1989, relativo alla protezione integrale e parziale di alcune specie vegetali della flora selvatica (Mémorial A 1989, pag. 1102; in prosieguo: il «regolamento 19 agosto 1989»). Inoltre l'art. 20 della legge summenzionata estenderebbe la nozione di «pianta» al di là del significato attribuitole dalla normativa nazionale.

70 Occorre rilevare che l'art. 16 della legge 11 agosto 1982, pur vietando la vendita delle piante integralmente protette, non ne proibisce la detenzione, lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio. Quanto all'art. 5 della convenzione di Berna, esso prevede che ciascun contraente vieti, per quanto necessario, la detenzione di specie protette. Orbene, non risulta che le autorità lussemburghesi abbiano adottato nessuna misura integrativa diretta a precisare l'applicazione della detta convenzione su questo punto. Sotto tale profilo, l'art. 13, n. 1, lett. b), della direttiva non è quindi stato correttamente recepito in diritto lussemburghese.

71 Per quanto riguarda la censura relativa al fatto che il diritto lussemburghese non garantisce che i divieti previsti dall'art. 13, n. 1, lett. b), della direttiva si applichino alle specie vegetali non indigene da essa protette, va ricordato, da un lato, che lo stesso governo lussemburghese ha riconosciuto che le specie vegetali non indigene rientranti nella detta disposizione non sono protette ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1982 in combinato disposto con il regolamento 19 agosto 1989. Dall'altro, l'art. 20 di tale legge dispone che le piante e gli animali protetti da convenzioni internazionali approvate e pubblicate possono essere comprati, importati, messi in vendita, esportati o posseduti solo ai sensi delle disposizioni di tali convenzioni. Orbene, il detto art. 20 non è idoneo, comunque, ad assicurare di per sé la protezione delle specie non indigene prevista all'art. 13, n. 1, lett. b), della direttiva. Inoltre il governo lussemburghese non ha fornito alcuna precisazione in merito alle convenzioni internazionali pertinenti nel caso di specie.

72 Ne consegue che l'art. 13, n. 1, lett. b), della direttiva non è stato recepito correttamente in diritto lussemburghese.

Sull'art. 13, n. 2, della direttiva

73 Secondo la Commissione, nel sostenere che l'art. 13, n. 2, della direttiva è stato recepito dall'art. 16 della legge 11 agosto 1982, che estende i divieti di tale disposizione alle parti di piante interessate, le autorità lussemburghesi non hanno provato che la nozione di «pianta» ai sensi del diritto interno avesse un significato esteso tanto quanto la nozione di «esemplare» ai sensi dell'art. 1, lett. m), della direttiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di comprendere in tale nozione qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

74 Va ricordato che, ai sensi dell'art. 13, n. 2, della direttiva, i divieti elencati al n. 1, lett. a) e b), di tale disposizione si applicano a qualsiasi stadio del ciclo biologico delle piante da essa previste.

75 Anche supponendo che la nozione di «pianta» ai sensi del diritto interno non abbia un significato tanto ampio quanto la nozione di «esemplare» usata all'art. 1, lett. m), della direttiva, la Commissione non ha dimostrato il motivo per il quale tale circostanza sarebbe contraria all'art. 13, n. 2, della direttiva, il quale non si riferisce direttamente alla nozione di «esemplare», invece che all'art. 13, n. 1, lett. b), il quale prevede direttamente tale nozione, stabilendo divieti che hanno espressamente per oggetto gli esemplari delle specie protette.

76 Di conseguenza, la censura relativa all'attuazione incompleta dell'art. 13, n. 2, della direttiva, come formulata dalla Commissione, deve essere respinta.

77 Tenuto conto di quanto precede, occorre accogliere la censura relativa all'attuazione incompleta dell'art. 13, n. 1, lett. b), della direttiva.

Sulla censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 14 della direttiva

78 La Commissione sostiene che l'art. 14 della direttiva non ha carattere facoltativo ma contiene un obbligo incondizionato di sorveglianza delle specie menzionate all'allegato V della medesima, accompagnato da un obbligo di adottare le misure appropriate per assicurare il mantenimento delle dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente qualora le autorità competenti lo ritengano necessario, vale a dire quando risulta da tale sorveglianza che, in mancanza di siffatte misure, lo stato di conservazione di tali specie sarebbe minacciato.

79 Nella lettera di risposta, le autorità lussemburghesi hanno riconosciuto che l'obbligo di sorveglianza delle specie integralmente e parzialmente protette, accompagnato da un obbligo di adottare le misure appropriate per assicurare il mantenimento delle dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente, effettivamente non è previsto dalla normativa nazionale e hanno ammesso che è necessario che questa si adegui sul punto.

80 Risulta quindi che il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche figuranti nell'allegato V della direttiva, nonché il loro sfruttamento, non è accompagnato, in diritto lussemburghese, da un obbligo di adottare, se il loro stato di conservazione lo richiede, le misure appropriate per assicurare il mantenimento di tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

81 Pertanto, la censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 14 della direttiva deve essere considerata fondata.

Sulla censura relativa alla scorretta attuazione dell'art. 15 della direttiva

82 La Commissione rileva che le misure di attuazione comunicatele dal Granducato di Lussemburgo non assicurano un corretto recepimento dell'art. 15 della direttiva e respinge l'argomento invocato a sostegno della tesi contraria nella lettera di risposta.

83 In essa, infatti, si segnala che, atteso che il Granducato di Lussemburgo aveva intenzione di fare ricorso alle possibilità di deroga di cui all'art. 16 della direttiva, era necessario assicurare l'attuazione dell'art. 15 della medesima. I mezzi di cattura o uccisione previsti al detto art. 15, lett. a) e b), sarebbero stati testualmente ripresi nella convenzione di Berna e da essa vietati. Anche la normativa concernente la caccia e la pesca li vieterebbe senza eccezioni. Inoltre il governo lussemburghese ha precisato che il decreto granducale 10 marzo 1959, sull'eliminazione degli animali perniciosi e nocivi, che non impone restrizioni riguardo ai mezzi di eliminazione impiegati, dovrebbe essere abrogato da un nuovo regolamento granducale di cui esisterebbe già un progetto.

84 Occorre ricordare che l'allegato VI, lett. a), della direttiva, cui rinvia l'art. 15 della medesima, include fra i mezzi di cattura e uccisione vietati le trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso nonché l'uso di fumo. Orbene, il decreto granducale 10 marzo 1959, nella parte in cui autorizza la distruzione di specie figuranti nell'allegato V, lett. a), della direttiva, come le martore e le puzzole, tramite l'uso di fumo o mediante trappole di cui non si precisa che devono essere selettive non è conforme all'art. 15 della direttiva. Peraltro non risulta dal fascicolo che tale decreto sia stato abrogato nel termine fissato dal parere motivato.

85 Ne consegue che, comunque, la censura relativa all'attuazione scorretta dell'art. 15 della direttiva deve essere considerata fondata.

Sulla censura relativa all'attuazione insoddisfacente dell'art. 16, n. 1, della direttiva

86 Secondo la Commissione le misure di attuazione menzionate nella lettera di risposta non sono soddisfacenti per quanto riguarda l'art. 16, n. 1, della direttiva.

87 Riguardo all'art. 26 della legge 11 agosto 1982, il quale prevede che il ministro competente può concedere deroghe agli artt. 13-18 della medesima a fini scientifici o per ragioni di interesse generale, occorre rilevare che la concessione delle dette deroghe non è subordinata alla condizione dell'assenza di una valida soluzione alternativa, come impone l'art. 16, n. 1, della direttiva.

88 Quanto all'art. 9 della convenzione di Berna, anche supponendo che esso assoggetti le possibilità di deroga ai regimi di protezione definiti dalla detta convenzione alle stesse condizioni che essa prevede all'art. 16, n. 1, della direttiva, in particolare, alla condizione dell'assenza di una valida soluzione alternativa, il fatto che tale sistema derogatorio e quello attuato dall'art. 26 della legge 11 agosto 1982 coesistano nel diritto interno è, comunque, contrario alla detta disposizione della direttiva. Una situazione del genere, infatti, crea nella fattispecie un'ambiguità tale da rendere incerto il rispetto del detto art. 16, n. 1.

89 Pertanto, la censura relativa all'attuazione insoddisfacente dell'art. 16, n. 1, della direttiva deve essere accolta.

Sulla censura relativa all'attuazione scorretta dell'art. 22, lett. b) e c), della direttiva

Sull'art. 22, lett. b), della direttiva

90 Alla censura relativa alla scorretta attuazione dell'art. 22, lett. b), della direttiva, formulata nella lettera di diffida, le autorità lussemburghesi hanno replicato che tale recepimento era assicurato dall'art. 25 della legge 11 agosto 1982, che vieta l'introduzione di specie non indigene nell'ambiente naturale, salvo autorizzazione del ministro competente, autorizzazione che può essere accompagnata da condizioni appropriate.

91 A tale proposito occorre constatare che il menzionato art. 25 non subordina il rilascio dell'autorizzazione ministeriale prevista da tale disposizione al rispetto delle condizioni indicate all'art. 22, lett. b), della direttiva, e segnatamente di quella secondo cui tale autorizzazione può essere accordata solo qualora non arrechi pregiudizio agli habitat naturali.

92 Di conseguenza, l'art. 25 della legge 11 agosto 1982 non costituisce una corretta attuazione dell'art. 22, lett. b), della direttiva. La censura della Commissione su questo punto deve pertanto essere considerata fondata.

Sull'art. 22, lett. c), della direttiva

93 Nella lettera di risposta si sostiene che l'attuazione dell'art. 22, lett. c), della direttiva, che intende promuovere l'istruzione e l'informazione generale circa l'esigenza di proteggere le specie selvatiche di fauna e di flora nonché gli habitat naturali, è assicurata dagli artt. 3, n. 3, della convenzione di Berna e 13 della convenzione di Rio de Janeiro (Brasile) 5 giugno 1992, sulla diversità biologica, approvata con legge 4 marzo 1994 (Mémorial A 1994, pag. 429), conclusa a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/626/CEE (GU L 309, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Rio de Janeiro»), nonché dalla legge 10 agosto 1992, sulla libertà di accesso alle informazioni sull'ambiente e sul diritto delle associazioni per la protezione della natura e dell'ambiente di agire in giudizio (Mémorial A 1992, pag. 2204).

94 Nel sostenere che la detta legge 10 agosto 1992 non contiene alcuna disposizione diretta ad assicurare un'informazione attiva del pubblico, la Commissione riconosce che gli artt. 3, n. 3, della convenzione di Berna e 13 della convenzione di Rio de Janeiro sono in linea di principio in grado di assicurare un'attuazione soddisfacente della direttiva. Essa obietta tuttavia che il Granducato di Lussemburgo non ha dimostrato che nel proprio ordinamento giuridico viga il principio dell'applicabilità diretta delle disposizioni cosiddette «self-executing» delle convenzioni internazionali, regolarmente approvate e pubblicate.

95 Atteso che non è contestato che le summenzionate disposizioni delle convenzioni di Berna e di Rio de Janeiro possono assicurare un'attuazione soddisfacente dell'art. 22, lett. c), della direttiva, bisogna limitarsi a esaminare se tali disposizioni siano state recepite nell'ordinamento giuridico lussemburghese.

96 Orbene, non si dubita che ciò sia proprio il caso di specie. Le dette convenzioni, infatti, sono state approvate con leggi del Granducato di Lussemburgo che non necessitano di ulteriori provvedimenti per avere piena efficacia nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.

97 Ciò premesso, la censura relativa all'attuazione scorretta dell'art. 22, lett. c), della direttiva deve essere respinta.

98 Tenuto conto di quanto precede, occorre accogliere la censura relativa all'attuazione inappropriata dell'art. 22, lett. b), della direttiva.

Sulla censura relativa alla violazione dell'art. 23, n. 2, della direttiva

99 La Commissione sostiene che il Granducato di Lussemburgo ha violato l'art. 23, n. 2, della direttiva, poiché le misure di attuazione adottate da tale Stato membro successivamente all'entrata in vigore della medesima, e ad essa comunicate, non contenevano nessun riferimento alla direttiva o non erano accompagnate da un riferimento del genere in occasione della loro pubblicazione ufficiale.

100 Nella lettera di risposta si segnala che il futuro piano di settore previsto dalla legge 21 maggio 1999 avrà sostanzialmente ad oggetto l'attuazione delle direttive 79/409 e 92/43 e che un elenco di tutte le misure nazionali che concorrono a recepire la direttiva sarà pubblicato nel Mémorial.

101 Orbene, non risulta che si sia proceduto a tale pubblicazione nel termine fissato dal parere motivato.

102 Ne consegue che la censura relativa alla violazione dell'art. 23, n. 2, della direttiva è fondata.

103 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire un'attuazione completa e corretta degli artt. 1, 4, n. 5, 5, n. 4, 6, 7, 12, nn. 1, lett. b) e c), 2 e 4, 13, n. 1, lett. b), 14, 15, 16, n. 1, 22, lett. b), e 23, n. 2, della direttiva, in combinato disposto con i relativi allegati I, II, IV, V e VI, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

104 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto sostanzialmente soccombente, va condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire un'attuazione completa e corretta degli artt. 1, 4, n. 5, 5, n. 4, 6, 7, 12, nn. 1, lett. b) e c), 2 e 4, 13, n. 1, lett. b), 14, 15, 16, n. 1, 22, lett. b), e 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con i relativi allegati I, II, IV, V e VI, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.