Causa C-101/01
Procedimento penale
a carico di
Bodil Lindqvist
[domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Göta hovrätt (Svezia)]
«Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione – Pubblicazione dei dati personali su Internet – Luogo della pubblicazione – Nozione di trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Libertà d'espressione – Compatibilità con la direttiva 95/46 di una protezione più ampia dei dati personali da parte della normativa di uno Stato
membro»
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Conclusioni dell'avvocato generale A. Tizzano, presentate il 19 settembre 2002 |
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Sentenza della Corte 6 novembre 2003 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Nozione di trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato – Operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell'identificarle vuoi con il loro
nome vuoi con altri mezzi – Inclusione – Eccezioni – Attività proprie degli Stati o delle autorità statali ed estranee ai settori di attività dei singoli – Attività rientranti nell'ambito della vita privata o familiare dei singoli – Trattamento di dati personali consistente nella loro pubblicazione su Internet effettuato per l'esercizio di attività religiose
o di volontariato – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE, art. 3, nn. 1 e 2, primo e secondo trattino)
- 2..
- Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Nozione di dato personale relativo alla salute – Menzione di una ferita al piede che ha dato luogo a un congedo parziale per malattia – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 8, n. 1)
- 3..
- Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 95/46 – Trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Nozione – Iscrizione di dati su una pagina Internet resi accessibili alle persone in possesso dei mezzi tecnici per consultarli, anche
di paesi terzi – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 25)
- 4..
- Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 95/46 – Rispetto dei diritti fondamentali – Libertà di espressione – Obbligo per le autorità nazionali incaricate di applicare la normativa nazionale che traspone la direttiva di garantire un
giusto equilibrio fra i diritti e gli interessi in causa
(Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 10; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)
- 5..
- Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 95/46 – Normativa nazionale che garantisce la tutela dei dati personali – Necessaria conformità tanto alle disposizioni della direttiva quanto alla sua finalità – Possibilità per lo Stato membro di estenderne la portata a settori non inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva – Limiti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)
- 1.
L'operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell'identificarle vuoi con il
loro nome, vuoi con altri mezzi, ad esempio indicando il loro numero di telefono o informazioni relative alla loro situazione
lavorativa e ai loro passatempo, costituisce un
trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Un siffatto trattamento di dati personali effettuato per
l'esercizio di attività religiose e di volontariato non rientra in alcuna delle eccezioni che figurano al n. 2 del detto articolo.
Infatti, da un lato, la prima eccezione, prevista al primo trattino del n. 2, riguarda i trattamenti di dati personali effettuati
per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai
titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea, e comunque i trattamenti aventi ad oggetto la pubblica sicurezza, la difesa,
la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni
di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Le attività indicate, a mo' di esempio,
in tale disposizione sono, in tutti i casi, attività proprie degli Stati o delle autorità statali, estranee ai settori di
attività dei singoli e destinate a definire la portata dell'eccezione ivi prevista, di modo che detta eccezione si applica
solo alle attività che vi sono espressamente menzionate e che possono essere ascritte alla stessa categoria. Ora, attività
a titolo religioso o di volontariato non sono equiparabili alle attività indicate nella detta disposizione e non sono quindi
comprese in tale eccezione. D'altra parte, la seconda eccezione, prevista al secondo trattino dello stesso n. 2, comprende
unicamente le attività che rientrano nell'ambito della vita privata o familiare dei singoli, il che manifestamente non avviene
nel caso del trattamento di dati personali consistente nella loro pubblicazione su Internet in modo da rendere tali dati accessibili
ad un numero indefinito di persone. v. punti 27, 38, 43-48, dispositivo 1-2
- 2.
Il fatto che una persona si è ferita a un piede e si trova in congedo parziale per malattia costituisce un dato personale
relativo alla salute ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Infatti, in considerazione dell'oggetto di
tale direttiva, l'espressione
dati relativi alla salute utilizzata in tale disposizione impone un'interpretazione ampia tale da comprendere informazioni riguardanti tutti gli aspetti,
tanto fisici quanto psichici, della salute di una persona. v. punti 50-51, dispositivo 3
- 3.
Non si configura un
trasferimento verso un paese terzo di dati ai sensi dell'art. 25 della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, allorché una persona che si trova in uno Stato membro inserisce in
una pagina Internet ─ caricata presso una persona fisica o giuridica che ospita (
web hosting provider) il sito Internet nel quale la pagina può essere consultata e che è stabilita nello Stato stesso o in un altro Stato membro
─ dati personali, rendendoli così accessibili a chiunque si colleghi ad Internet, compresi coloro che si trovano in paesi
terzi. Infatti, tenuto conto, da una parte, dello stato di sviluppo di Internet all'epoca dell'elaborazione della direttiva 95/46
e, dall'altra, della mancanza di criteri applicabili all'uso di Internet nel suo capo IV, che comprende il detto art. 25,
volto a garantire un controllo da parte degli Stati membri sui trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi e a vietare
questi trasferimenti allorché non offrono un livello di tutela adeguato, non si può presumere che il legislatore comunitario
avesse l'intenzione di includere prospettivamente nella nozione di
trasferimenti verso un paese terzo di dati personali una tale iscrizione di dati su una pagina Internet, anche se questi sono resi accessibili alle persone di paesi terzi in
possesso dei mezzi tecnici per consultarli. v. punti 63-64, 68, 71, dispositivo 4
- 4.
Le disposizioni della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, non pongono, di per sé, una restrizione incompatibile con il principio generale
di libertà di espressione o con altri diritti e libertà vigenti all'interno dell'Unione europea e che trovano corrispondenza,
tra l'altro, nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati
di applicare la normativa interna che traspone la detta direttiva garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi
in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. v. punto 90, dispositivo 5
- 5.
Le misure adottate dagli Stati membri per garantire la protezione dei dati personali devono essere conformi tanto alle disposizioni
della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, quanto al suo obiettivo, consistente nel mantenere un equilibrio tra la libera circolazione
dei dati personali e la tutela della vita privata. Per contro, nulla impedisce che uno Stato membro estenda la portata della
normativa nazionale di attuazione della detta direttiva a settori non compresi nell'ambito di applicazione di quest'ultima,
purché non vi osti alcun'altra disposizione del diritto comunitario. v. punto 99, dispositivo 6