62000J0183

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 aprile 2002. - María Victoria González Sánchez contro Medicina Asturiana SA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Oviedo - Spagna. - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Relazione con gli altri regimi di responsabilità. - Causa C-183/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-03901


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente irrilevante - Competenza del giudice nazionale - Accertamento e valutazione dei fatti di causa - Applicazione delle disposizioni interpretate dalla Corte

(Art. 234 CE)

2. Ravvicinamento delle legislazioni - Misure destinate all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno - Fondamento normativo - Art. 100 del Trattato (divenuto art. 94 CE) - Possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore o di adottare disposizioni in deroga a misure comunitarie di armonizzazione - Insussistenza

[Trattato CEE, art. 100 (divenuto, in seguito a modifica, art. 100 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 94 CE); Trattato CE, art. 100 A (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE)]

3. Ravvicinamento delle legislazioni - Misure destinate all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno - Direttive già emanate al momento dell'entrata in vigore dell'art. 153 CE - Possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore o di adottare misure di protezione del consumatore più severe sulla base dell'art. 153 CE - Irrilevanza

(Artt. 94 CE, 95 CE e 153 CE)

4. Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374 - Discrezionalità degli Stati membri

(Direttiva del Consiglio 85/374/CEE)

5. Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374 - Possibilità di mantenere in vigore un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello previsto dalla direttiva - Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 85/374, art. 13)

Massima


1. Nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta ai soli giudici nazionali cui sono state sottoposte le controversie e che devono assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giudiziaria valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare le proprie sentenze sia la rilevanza delle questioni che essi sottopongono alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario o l'esame della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non hanno alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia della causa principale.

( v. punto 16 )

2. A differenza dell'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), l'art. 100 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 100 del Trattato CE, divenuto a sua volta art. 94 CE) non prevede alcuna possibilità per gli Stati membri di mantenere o di introdurre norme in deroga a disposizioni comunitarie di armonizzazione.

( v. punto 23 )

3. L'art. 153 CE è formulato come una norma di istruzione che vale per tutta la Comunità in vista della sua politica futura e non può consentire agli Stati membri, a motivo del pericolo immediato che graverebbe sull'«acquis communautaire», di adottare autonomamente misure che siano in contrasto con il diritto comunitario quale risulta dalle direttive già emanate al momento della sua entrata in vigore. Infatti, la competenza attribuita agli Stati membri dal n. 5 di tale disposizione di mantenere in vigore o di adottare misure di tutela del consumatore più severe rispetto alle misure comunitarie riguarda solo le misure contemplate dal n. 3, lett. b), dell'art. 153 CE. Detta competenza non inerisce alle misure previste dal n. 3, lett. a), della stessa disposizione, vale a dire le misure adottate a norma dell'art. 95 CE, alle quali occorre equiparare sotto questo profilo le misure emanate sulla base dell'art. 94 CE.

( v. punto 24 )

4. Il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato dalla stessa direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall'economia di quest'ultima. Il fatto che la direttiva preveda talune deroghe o rinvii per taluni aspetti al diritto nazionale non significa che, sugli aspetti che essa disciplina, l'armonizzazione non sia completa.

( v. punti 25, 28 )

5. L'art. 13 della direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che i diritti attribuiti ai danneggiati a causa di un prodotto difettoso dalla normativa di uno Stato membro in forza di un regime generale di responsabilità basato sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla suddetta direttiva possono essere limitati o ristretti in seguito al recepimento di quest'ultima nell'ordinamento giuridico interno del suddetto Stato.

( v. punto 34 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-183/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di Oviedo (Spagna) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

María Victoria Gonzáles Sánchez

e

Medicina Asturiana SA,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: L.A. Geelhoed

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.ra González Sánchez, dall'avv. C. García Castañón, Abogado;

- per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

- per il governo ellenico, dalle sig.re G. Alexaki e S. Vodina, in qualità di agenti;

- per il governo francese, dal sig. R. Abraham e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Mongin e M. Desantes, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.ra González Sánchez, rappresentata dall'avv. C. García Castañón, della Medicina Asturiana SA, rappresentata dall'avv. M. Herrero Zumalacárregui, Abogado, del governo ellenico, rappresentato dalle sig.re G. Alexaki e S. Vodina, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, e della Commissione, rappresentata dai sigg.ri B. Mongin e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, all'udienza del 3 maggio 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 13 aprile 2000, pervenuta alla Corte il 16 maggio successivo, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di Oviedo ha sottoposto a quest'ultima, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone la sig.ra González Sánchez alla Medicina Asturiana SA (in prosieguo: la «Medicina Asturiana») in merito ad una domanda di risarcimento del danno asseritamente causato in un istituto appartenente a quest'ultima, in occasione di una trasfusione di sangue.

Ambito normativo

Normativa comunitaria

3 La direttiva mira al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti. Secondo il suo primo considerando, tale ravvicinamento si è reso necessario per il fatto che le disparità di tali normative «possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso».

4 Il tredicesimo considerando della direttiva dispone che «secondo i sistemi giuridici degli Stati membri il danneggiato può avere diritto al risarcimento in base alla responsabilità contrattuale o ad un titolo fondato sulla responsabilità extracontrattuale diverso da quello previsto dalla presente direttiva». Aggiunge che, «nella misura in cui tali disposizioni perseguono anch'esse l'obiettivo di un'efficace protezione dei consumatori, esse non devono essere pregiudicate dalla presente direttiva» e precisa che, «nella misura in cui la responsabilità per danni nucleari è già sottoposta in tutti gli Stati membri ad adeguate regolamentazioni speciali, è possibile escludere dal campo di applicazione della presente direttiva danni di tale natura».

5 L'art. 13 della direttiva dispone:

«La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva».

Normativa nazionale

6 La legge generale 19 luglio 1984, n. 26, relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti (Boletín Oficial del Estado n. 176, del 24 luglio 1984; in prosieguo: la «legge n. 26/84»), contempla, agli artt. 25-28, un regime di responsabilità oggettiva che consente ai consumatori e agli utenti di ottenere il risarcimento dei danni causati dall'uso di un bene, di un prodotto o di un servizio.

7 In seguito all'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee, la legge 6 luglio 1994, n. 22, relativa alla responsabilità civile per i danni causati da prodotti difettosi (Boletín Oficial del Estado n. 161, del 7 luglio 1994; in prosieguo: la «legge n. 22/94») è stata adottata al fine di garantire la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo.

8 L'art. 2 della legge n. 22/94 definisce il suo ambito di applicazione materiale rifacendosi alla definizione di «prodotto» che risulta all'art. 2 della direttiva. Nella sua prima disposizione finale la suddetta legge stabilisce che gli artt. 25-28 della legge n. 26/84 non si applicano alla responsabilità civile per i danni causati dai prodotti difettosi previsti dall'art. 2.

Causa principale e questione pregiudiziale

9 La sig.ra González Sánchez è stata sottoposta ad una trasfusione di sangue in un istituto medico di cui la Medicina Asturiana è proprietaria. Il sangue utilizzato per la trasfusione era stato trattato in un centro trasfusionale.

10 La sig.ra González Sánchez sostiene di essere stata contagiata dal virus dell'epatite C, in occasione di tale trasfusione. In base alle disposizioni generali del codice civile spagnolo e degli artt. 25-28 della legge n. 26/48 ha chiesto il risarcimento del danno subìto alla Medicina Asturiana. Quest'ultima ha contestato l'applicabilità dei suddetti articoli della legge n. 26/84 alla luce della prima disposizione finale della legge n. 22/94.

11 Il giudice a quo ritiene assodato che i fatti all'origine della controversia rientrino nell'ambito di applicazione materiale e temporale sia della legge n. 26/84 sia della legge n. 22/94.

12 In base ad un'analisi di questi due testi normativi il giudice di rinvio è giunto alla conclusione che i diritti di cui i consumatori e gli utenti possono avvalersi in base alla legge n. 26/84 siano più ampi rispetto a quelli che le vittime esercitano in forza della legge n. 22/94 e che, quindi, la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva da parte di quest'ultima legge abbia determinato una restrizione dei diritti di cui disponevano gli interessati al momento della notifica della suddetta direttiva.

13 Considerato che la controversia solleva pertanto una questione di interpretazione dell'art. 13 della direttiva, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di Oviedo ha decido di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, debba essere interpretato nel senso che osta a che, in conseguenza del recepimento della direttiva, i diritti di cui consumatori godevano in base alla normativa di uno Stato membro siano limitati o ristretti».

Sulla questione pregiudiziale

14 Con la sua questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 13 della direttiva debba essere interpretato nel senso che i diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro ai danneggiati in ragione di un prodotto difettoso possono essere limitati o ridimensionati in seguito al recepimento di quest'ultima nell'ordinamento giuridico interno del suddetto Stato.

Sulla ricevibilità

15 Il governo spagnolo osserva, in via principale, che la questione pregiudiziale è irricevibile in quanto l'ordinanza di rinvio non indica gli elementi di fatto che consentono di accertare se la legge n. 22/94 sia applicabile, sola ipotesi in cui la questione sottoposta sarebbe rilevante.

16 A tale riguardo è opportuno ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario o l'esame della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non abbiano alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia della causa principale (v., in particolare, sentenze 22 giugno 2000, causa C-318/98, Fornasar e a., Racc. pag. I-4785, punto 27, e 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, Agorà e Excelsior, Racc. pag. I-3605, punti 18 e 20).

17 Nel caso di specie il giudice di rinvio ha esposto i motivi per i quali necessita dell'interpretazione dell'art. 13 della direttiva ai fini della soluzione della controversia di cui è stato investito e non sembra che la questione sottoposta sia priva di qualsiasi relazione con l'effettività o l'oggetto della causa principale.

18 Ne consegue che la questione pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

Osservazioni sottoposte alla Corte

19 Il governo spagnolo e la Commmissione osservano che la finalità della direttiva è l'armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. L'art. 13 della direttiva non può essere interpretato come diretto a consentire al danneggiato di avvalersi, per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, di un regime di responsabilità più favorevole di quello previsto da quest'ultima.

20 La sig.ra González Sánchez e i governi ellenico, francese e austriaco sostengono un'interpretazione contraria dell'art. 13 della direttiva.

21 Secondo gli stessi, l'armonizzazione realizzata dalla direttiva è incompleta. L'art. 13 di quest'ultima dovrebbe essere interpretato nel senso che la direttiva non modifica le disposizioni di diritto interno relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o, ancora, ad uno speciale regime di responsabilità in vigore alla data della sua notifica agli Stati membri, disposizioni che siano più favorevoli alla vittima di un danno. Sarebbe manifestamente contraria all'obiettivo di tale direttiva l'ipotesi che la sua trasposizione sfoci in una minore tutela del danneggiato.

22 Tale interpretazione dell'art. 13 della direttiva sarebbe suffragata dall'ulteriore evoluzione in materia di tutela dei consumatori, come si riflette attualmente nell'art. 153 CE, che stabilisce, al n. 1, che l'azione della Comunità mira ad assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e, al n. 5, che le misure emanate a tal fine non possono impedire a uno Stato membro di mantenere o di istituire misure protettive più severe.

Giudizio della Corte

23 A tale proposito occorre ricordare che la direttiva è stata emanata dal Consiglio statuendo all'unanimità sul fondamento dell'art. 100 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 100 del Trattato CE, divenuto a sua volta art. 94 CE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. A differenza dell'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), che è stato introdotto nel Trattato successivamente all'adozione della direttiva e che riserva la possibilità di talune deroghe, tale fondamento normativo non prevede alcuna possibilità per gli Stati membri di mantenere o di introdurre norme in deroga a disposizioni comunitarie di armonizzazione.

24 Nemmeno l'art. 153 CE, il cui inserimento nel Trattato è parimenti successivo all'adozione della direttiva, può essere invocato per giustificare un'interpretazione della direttiva secondo la quale quest'ultima mirerebbe ad un'armonizzazione minima delle legislazioni degli Stati membri, che non potrebbe impedire ad uno di detti Stati di conservare o di adottare misure protettive più severe rispetto alle misure comunitarie. Infatti, la competenza attribuita a tale scopo agli Stati membri dall'art. 153, n. 5, CE riguarda solo le misure contemplate al n. 3, lett. b), di tale disposizione, vale a dire misure che sostengono e completano la politica condotta da parte degli Stati membri e che ne garantiscono il prosieguo. Una competenza di questa natura non inerisce alle misure previste nel n. 3, lett. a), della stessa disposizione, vale a dire le misure adottate a norma dell'art. 95 CE nell'ambito della realizzazione del mercato interno, alle quali occorre equiparare sotto questo profilo le misure emanate sulla base dell'art. 94 CE. Per di più, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, l'art. 153 CE è formulato come una norma di istruzione che vale per tutta la Comunità in vista della sua politica futura e non può consentire agli Stati membri, a motivo del pericolo immediato che graverebbe sull'«acquis communautaire», di adottare autonomamente misure che siano in contrasto con il diritto comunitario quale risulta dalle direttive già emanate al momento della sua entrata in vigore.

25 Ne consegue che il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato dalla direttiva stessa e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall'economia di quest'ultima.

26 A tale riguardo occorre rilevare in primo luogo che la direttiva, come emerge dal suo primo considerando, istituendo un regime di responsabilità civile armonizzato dei produttori per i danni causati dai prodotti difettosi, risponde alla finalità di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici, di agevolare la libera circolazione delle merci e di evitare le differenze nel livello di tutela dei consumatori.

27 Va osservato, in secondo luogo, che diversamente, ad esempio, dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), la direttiva non contiene alcuna disposizione che autorizzi esplicitamente gli Stati membri ad adottare o mantenere, sulle questioni che essa disciplina, disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato dei consumatori.

28 Occorre rilevare in terzo luogo che il fatto che la direttiva preveda talune deroghe o rinvii per taluni aspetti al diritto nazionale non significa che, sugli aspetti che essa disciplina, l'armonizzazione non sia completa.

29 Infatti, se gli artt. 15, n. 1, lett. a) e b), e 16 della direttiva consentono agli Stati membri di derogare alla disciplina stabilita da quest'ultima, tali possibilità di deroga ineriscono solo ad aspetti elencati tassativamente e individuati in modo rigoroso. Inoltre, esse sono soggette a requisiti in ambito di valutazione in vista di una maggiore armonizzazione, alla quale fa espressamente riferimento il penultimo considerando della direttiva. A tale riguardo la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999, 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374 (GU L 141, pag. 20), la quale, includendo i prodotti agricoli nell'ambito di applicazione della direttiva, ha eliminato l'opzione offerta dall'art. 15, n. 1, lett. a), di quest'ultima, illustra tale sistema di armonizzazione evolutiva.

30 Pertanto, l'art. 13 della direttiva non può essere inteso come diretto a lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi che differisca dalla disciplina prevista dalla direttiva.

31 Il riferimento, nell'art. 13 della direttiva, ai diritti che il danneggiato può esercitare in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale deve essere interpretato nel senso che il regime attuato dalla suddetta direttiva, che, ai sensi dell'art. 4, consente al danneggiato di chiedere il risarcimento dei danni qualora fornisca la prova del danno, del difetto e della connessione causale tra il suddetto difetto e il danno, non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa.

32 Inoltre, il riferimento, nel suddetto art. 13, ai diritti che il danneggiato può esercitare in forza di un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva deve essere interpretato, secondo quanto emerge dal tredicesimo considerando, terza parte della frase, nel senso che riguarda un regime proprio, limitato a un settore produttivo determinato (v. sentenze pronunciate in data odierna, causa C-52/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3827, punti 13-23, e causa C-154/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3879, punti 9-19).

33 Si deve invece ritenere che un regime di responsabilità del produttore che si basi sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla direttiva e che non sia limitato a un settore produttivo determinato non rientri in alcuno dei regimi di responsabilità ai quali si riferisce l'art. 13 della direttiva. Tale disposizione non può dunque essere invocata in tal caso per giustificare il mantenimento di disposizioni nazionali che offrano una maggiore tutela rispetto a quelle della direttiva.

34 Si deve quindi risolvere la questione sottoposta dichiarando che l'art. 13 della direttiva deve essere interpretato nel senso che i diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro ai danneggiati a causa di un prodotto difettoso, in forza di un regime generale di responsabilità basato sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla suddetta direttiva, possono essere limitati o ristretti in seguito al recepimento di quest'ultima nell'ordinamento giuridico interno del suddetto Stato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

35 Le spese sostenute dai governi spagnolo, ellenico, francese e austriaco, nonché dalla Commissione, i quali tutti hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di Oviedo con ordinanza 13 aprile 2000, dichiara:

L'art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che i diritti attribuiti ai danneggiati a causa di un prodotto difettoso dalla normativa di uno Stato membro, in forza di un regime generale di responsabilità basato sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla suddetta direttiva, possono essere limitati o ristretti in seguito al recepimento di quest'ultima nell'ordinamento giuridico interno del suddetto Stato.