62000J0332

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 aprile 2002. - Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Liquidazione dei conti del FEAOG - Non riconoscimento di spese - Esercizi dal 1995 al 1997. - Causa C-332/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-03609


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Diniego di accollo delle spese relative a pratiche incompatibili con il diritto comunitario - Margine discrezionale della Commissione - Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 729/70, artt. 2 e 3)

Massima


$$Gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, consentono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solamente le somme versate conformemente alle norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e lasciano a carico degli Stati membri qualsiasi altra somma versata, in particolare quelle che le autorità nazionali hanno a torto ritenuto di poter pagare nell'ambito di tale organizzazione comune. A tale riguardo la Commissione non dispone di alcun margine discrezionale, anche nei casi in cui le pratiche nazionali incompatibili con il diritto comunitario comportino effetti favorevoli per quanto riguarda le somme iscritte in altre voci del FEAOG. Infatti, lo scopo della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, che è di verificare se le restituzioni e gli interventi siano stati effettuati secondo le norme comunitarie, garantendo così le stesse condizioni concorrenziali agli operatori economici, sarebbe messo a repentaglio se la Commissione, dopo aver accertato l'irregolarità di una pratica nazionale, potesse avvalersi di un margine discrezionale per ammetterla o meno al finanziamento comunitario, in relazione ai suoi effetti più o meno gravi sul piano finanziario per il FEAOG.

( v. punti 44-46 )

Parti


Nella causa C-332/00,

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bordes e M. Niejahr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/448/CE, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 46), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario spese per un importo di BEF 50 763 827 sostenute dal Regno del Belgio nell'ambito di un aiuto relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e della concessione di un aiuto alla crema al burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, e, dall'altra parte, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 49), nella parte in cui esclude dal detto finanziamento spese per un importo pari ad euro 1 602 256,45 ed euro 31 883,22, sostenute dallo Stato belga rispettivamente nell'ambito di un aiuto relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e della concessione di un aiuto alla crema al burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.P. Puissochet, R. Schingten e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 ottobre 2001, nel corso della quale il Regno del Belgio è stato rappresentato dal sig. J. Devadder e dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agenti, e la Commissione dal sig. A. Bordes,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte l'11 settembre 2000, il Regno del Belgio ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/448/CE, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 46), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario spese per un importo pari a BEF 50 763 827 sostenute dal Regno del Belgio nell'ambito di un aiuto relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e della concessione di un aiuto alla crema al burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, e, d'altra parte, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 49), nella parte in cui esclude dal detto finanziamento spese per un importo pari a euro 1 602 256,45 ed euro 31 883,22, sostenute dallo Stato belga rispettivamente nell'ambito di un aiuto relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e della concessione di un aiuto alla crema al burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

2 Le rettifiche controverse corrispondono al totale degli aiuti che il Regno del Belgio ha versato alla N. Corman SA (in prosieguo: la «Corman») tra il 22 febbraio 1994 ed il 14 febbraio 1995, sulla base dell'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 16 febbraio 1988, n. 570, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 55, pag. 31), nella versione applicabile al momento della concessione di tali aiuti, vale a dire quella risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 2 settembre 1993, n. 2443 (GU L 224, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 570/88 modificato»), ai fini della produzione di burro industriale tecnologicamente adattato (in prosieguo: il «BITA»).

Contesto normativo

3 L'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato stabilisce le condizioni alle quali può essere concesso un aiuto per il burro e per il burro concentrato. Esso è formulato nei seguenti termini:

«Si procede, alle condizioni previste dal presente regolamento, alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso anteriormente a una data da stabilirsi, nonché alla concessione di un aiuto all'utilizzazione di burro e di burro concentrato e di crema di cui al secondo comma.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 9 bis, lettera a), possono fruire dell'aiuto soltanto:

a) il burro che risponda, nello Stato membro di produzione, alla definizione e alla classificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lett. b), del regolamento (CEE) n. 985/68 e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformità; se la fabbricazione del burro e l'aggiunta di rivelatori avvengono nello stesso stabilimento, non è necessario procedere all'imballaggio del prodotto prima dell'aggiunta dei rivelatori.

(...)».

4 Alla data di entrata in vigore del regolamento n. 570/88, l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1968, n. 985, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (GU L 169, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1897 (GU L 182, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento n. 985/68»), era così formulato:

«1. Gli organismi d'intervento acquistano esclusivamente burro:

a) prodotto da un'impresa riconosciuta,

b) che risponda alla definizione e alla classificazione di cui al paragrafo 3, rispettivamente lettere a) e b),

(...)

2. Fino alla data di applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 804/68, un'impresa viene riconosciuta soltanto se produce burro avente i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

3. Fino alla data prevista nel paragrafo 2, il burro di cui al paragrafo 1,

a) deve presentare la composizione e le caratteristiche seguenti:

aa) - avere un tenore minimo, in peso, di materie grasse butirriche dell'82%;

- avere un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;

- essere prodotto a base di crema acida,

oppure

bb) - avere un tenore minimo, in peso, di materie grasse butirriche dell'82%;

- avere un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;

- essere prodotto a base di crema dolce;

b) deve essere

- classificato "beurre marque de contrôle" per quanto riguarda il burro belga,

(...)».

5 L'art. 9 del regolamento n. 570/88 modificato prevede anche la possibilità di concedere un aiuto «[s]e il burro concentrato o il burro, con o senza aggiunta dei rivelatori, viene incorporato, in una fase intermedia, in prodotti diversi dai prodotti finali e in uno stabilimento diverso da quello in cui avviene la trasformazione finale». In questo caso la concessione dell'aiuto è assoggettata a determinate condizioni, in particolare il riconoscimento dello stabilimento in cui avviene la trasformazione dei prodotti intermedi e l'indicazione sull'imballaggio che si tratta di un prodotto intermedio.

6 L'art. 9 bis del regolamento n. 570/88 modificato, inserito dal regolamento (CEE) della Commissione 7 luglio 1993, n. 1813, che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 (GU L 166, pag. 16), dà una definizione dei prodotti intermedi. Esso recita:

«I prodotti intermedi di cui all'articolo 9, salvo il disposto dell'articolo 4, non sono quelli che rientrano nei codici NC 0401 e 0405.

Tuttavia:

a) sono considerati prodotti intermedi i prodotti che presentano un tenore di grasso butirrico pari almeno all'82% e ottenuti esclusivamente da burro concentrato di cui all'art. 1, secondo comma, lettera b), in uno stabilimento a tal fine riconosciuto conformemente all'articolo 10, a condizione che ad essi siano aggiunti i rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1; (...)

(...)».

7 Ai sensi degli artt. 1-3 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag.13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), la sezione «garanzia» del FEOAG finanzia, da una parte, le restituzioni all'esportazione «concesse secondo le norme comunitarie, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli» e, dall'altra, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e «intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli».

8 Ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), primo comma, del regolamento n. 729/70, la Commissione «decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie».

9 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 729/70:

«Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

- accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,

- prevenire e perseguire le irregolarità,

- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze».

10 Dall'art. 8, n. 2, dello stesso regolamento risulta che le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri non sono sopportate dalla Comunità.

Fatti

11 Il Regno del Belgio ha concesso alla Corman aiuti per la produzione di BITA sul fondamento dell'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato. La Commissione si è opposta all'interpretazione data dalle autorità belghe a tale articolo e ha considerato che tali aiuti avrebbero dovuto essere concessi sul fondamento dell'art. 9 bis dello stesso regolamento, a condizione che al burro potessero essere aggiunti rivelatori.

12 Tale divergenza riguardava la natura dei prodotti ammessi al beneficio dell'aiuto istituito dall'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato, considerati rispettivamente all'art. 1 di tale regolamento per i prodotti «primari», cioè il burro ed il burro concentrato, destinati ad essere incorporati nei prodotti finali come i prodotti di pasticceria, i gelati, le paste dolci, e all'art. 9 dello stesso regolamento per quanto concerne i prodotti detti «intermedi», ottenuti dal burro ovvero dal burro concentrato.

13 Con lettera in data 16 febbraio 1998 la Commissione ha espresso l'intenzione di infliggere una sanzione pecuniaria al Regno del Belgio a seguito degli aiuti contestati. Il governo belga ha presentato a tal riguardo una memoria il 28 giugno 1999, in occasione di una riunione con l'unità «Liquidazione dei conti del FEAOG» della Commissione.

14 In data 14 ottobre 1999, il Regno del Belgio ha presentato una richiesta di conciliazione, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della decisione della Commissione 1° luglio 1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 182, pag. 45).

15 Nella sua relazione del 7 aprile 2000 (Caso 99/BE/150), l'organo di conciliazione istituito dall'art. 1 della decisione 94/442 ha dichiarato che, se era evidente che il BITA non rientrava nei prodotti di base di cui all'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato, tuttavia esso, in quanto prodotto intermedio, avrebbe potuto fruire di aiuti fino alla concorrenza delle stesse somme, a condizione che fosse contrassegnato. Secondo le autorità belghe, tutte le giacenze di BITA che hanno beneficiato di un aiuto sono state contrassegnate, tranne 84 tonnellate. Pertanto nella sua relazione l'organo di conciliazione si è chiesto se fosse adeguato procedere ad una rettifica nella misura del 100% degli aiuti corrisposto.

16 In seguito a tale relazione, la Commissione ha proseguito la procedura di liquidazione dei conti del FEOAG, e, senza avere modificato la sua posizione, ha adottato le decisioni 2000/448 e 2000/449.

Sul primo motivo

17 Con il suo primo motivo, il governo belga fa valere l'assenza di fondamento normativo delle decisioni 2000/448 e 2000/449. Tale motivo si articola in tre parti, cioè l'assenza di violazione, da parte del Regno del Belgio, dell'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato, l'assenza di irregolarità o di negligenze imputabili alle autorità belghe e la competenza residuale degli Stati membri qualora un'armonizzazione comunitaria non sia completa.

Sull'assenza di violazione dell'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato e sulla competenza residuale degli Stati membri

Argomenti delle parti

18 Con la prima parte del primo motivo, il governo belga sostiene che il BITA poteva fruire di aiuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato, dal momento che era stato classificato «beurre de laiterie: qualité extra» da parte delle autorità belghe.

19 Secondo il governo belga, l'art. 1, secondo comma, lett. a), del regolamento n. 570/88 modificato, che disciplina la concessione degli aiuti, richiama unicamente l'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 985/68 per cui la classificazione del burro da parte delle autorità nazionali costituisce l'unica condizione di ammissibilità di tale prodotto agli aiuti in forza dell'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato. Pertanto la Commissione sosterrebbe invano che trovavano applicazione le condizioni fissate all'art. 1, n. 3, lett. a), del regolamento n. 985/68, dato che esse formulerebbero una definizione generale del burro.

20 Il governo belga fa inoltre valere che il requisito della produzione del burro direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata vige solo a partire dal 1º marzo 1995, data di applicazione del regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 1995, n. 455, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1547/87 e (CEE) n. 1589/87 per quanto riguarda l'acquisto di burro da parte degli organismi d'intervento e i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 570/88 per quanto riguarda la concessione di un aiuto all'acquisto di burro e la vendita a prezzo ridotto di burro a determinate categorie di consumatori e di industrie (GU L 46, pag. 31).

21 Al contrario, la Commissione sostiene che la normativa applicabile richiede non solamente che il burro venga qualificato dalle autorità belga come «beurre marque contrôle», ma anche che le qualità oggettive di questo prodotto rispondano alla definizione di cui all'art. 1, n. 3, lett a), del regolamento n. 985/68.

22 Con la terza parte del primo motivo, il governo belga fa valere che, in conformità del principio di sussidiarietà e della giurisprudenza costante della Corte in materia di competenza residuale degli Stati membri qualora un'armonizzazione comunitaria non sia totale e completa, il Regno del Belgio è rimasto competente a definire il burro rispondente alla qualificazione di «beurre marque de contrôle». Avendo esercitato tale competenza residuale, esso poteva concedere gli aiuti in questione sul fondamento dell'art. 1, secondo comma, del regolamento n. 570/88 modificato.

23 Senza contestare l'esistenza di detta competenza residuale, la Commissione ritiene che essa non permetta al Regno del Belgio di sottrarsi alle condizioni che derivano dall'art. 1, n. 3, lett. a), del regolamento n. 985/68.

Giudizio della Corte

24 Per quanto riguarda la parte del motivo relativa alla mancanza di violazione dell'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato, occorre rilevare che il secondo comma di tale disposizione, malgrado il riferimento che vi si trova alla definizione e alla classificazione del burro come condizioni per la concessione dell'aiuto, rinvia all'art. 1, n. 3, lett b), del regolamento n. 985/68, il quale riguarda, relativamente al burro fabbricato in Belgio, solamente la classificazione di tale prodotto come «beurre marque de contrôle» da parte delle autorità belghe.

25 Occorre interpretare queste disposizioni del regolamento n. 570/88 modificato tenendo conto non solo del loro dettato, ma anche degli obiettivi del detto regolamento, cioè quelli di favorire lo smercio del burro d'intervento, acquistato ai sensi del regolamento n. 985/68, e di instaurare un regime di aiuti che mira a portare il prezzo del burro sul mercato ad un livello comparabile a quello del burro d'intervento.

26 Come illustrato dall'avvocato generale nelle sue conclusioni ai paragrafi 46-53, esiste un nesso tra il regolamento n. 570/88 modificato ed il regolamento n. 985/68 che rende evidente che le misure previste dal regolamento n. 570/88 modificato per favorire lo smercio del burro costituiscono un meccanismo complementare al regime degli interventi per il burro stabilito dal regolamento n. 985/68. Tali misure mirano a far sì, da una parte, che il burro ammassato ai sensi di quest'ultimo regolamento venga consumato, e, dall'altra, che il prezzo del burro sia portato al livello del prezzo del burro d'intervento.

27 Infatti questi due regolamenti trovano il loro fondamento normativo nel regime d'intervento introdotto dall'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), il che dimostra che il burro deve soddisfare le stesse condizioni nell'ambito dell'acquisto da parte degli enti di intervento e nell'ambito dell'attribuzione degli aiuti.

28 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno del Belgio, per poter fruire degli aiuti previsti dal regolamento n. 570/88 modificato, il burro deve rispettare i requisiti imposti per il suo acquisto sul fondamento del regolamento n. 985/68, compresi quelli relativi alla sua fabbricazione e alla sua composizione, previsti all'art. 1, n. 3, lett. a), di quest'ultimo regolamento.

29 Per quanto riguarda la parte del motivo relativa alla competenza residuale degli Stati membri, occorre osservare che, in presenza di una normativa comunitaria, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa costituirne una deroga o una violazione (v., in tal senso, la sentenza 8 gennaio 2002, causa C-507/99, Denkavit, punto 32, Racc. pag. I-169).

30 Bisogna quindi concludere che uno Stato membro può esercitare la propria competenza a procedere alla classificazione di cui all'art. 1, n. 3, lett b), del regolamento n. 985/68 solo tenendo conto dei requisiti stabiliti nel detto regolamento.

31 Ne deriva che la prima e la terza parte del primo motivo sono infondate.

Sull'assenza di irregolarità o di negligenze imputabili alle autorità nazionali

Argomenti delle parti

32 Con la seconda parte del primo motivo, il Regno del Belgio sostiene che le sue autorità ed i suoi organismi non hanno mai commesso irregolarità o negligenze ai sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70.

33 Secondo tale Stato membro, se la sua interpretazione della normativa applicabile nel caso di specie dovesse essere ritenuta erronea, ciò sarebbe imputabile innanzi tutto ad una violazione del principio della certezza del diritto da parte della Commissione stessa. Tale principio imporrebbe alle istituzioni comunitarie di non adottare regole giuridiche oscure ed imprevedibili. Orbene, nella citata normativa esisterebbero almeno quindici diverse definizioni del burro.

34 La Commissione sostiene che tale argomento è privo di rilevanza dal momento che le decisioni 2000/448 e 2000/449 si fondano principalmente sugli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, nonché sulla constatazione che gli aiuti controversi non sono conformi alla norme comunitarie, a prescindere da una valutazione delle irregolarità o delle negligenze commesse dal Regno del Belgio.

Giudizio della Corte

35 In via preliminare occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, il FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità delle disposizioni comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (sentenza 20 settembre 2001, causa C-263/98, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-6063, punto 35). Di conseguenza, esso lascia a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo versato, in particolare quelli che le autorità nazionali hanno a torto ritenuto di poter pagare nell'ambito di tale organizzazione comune (sentenza 25 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito/Commissione, Racc. pag 1749, punto 52).

36 Come emerge dal punto 28 della presente sentenza, il Regno del Belgio ha effettuato le spese relative agli aiuti controversi sulla base di un fondamento normativo erroneo, con la conseguente esclusione, in applicazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, di tali spese dal finanziamento comunitario a prescindere dall'accertamento di irregolarità o di negligenze commesse dalle autorità belghe. Pertanto la secondo parte del primo motivo non è fondata.

37 Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo, relativo all'assenza di fondamento normativo delle decisioni 2000/448 e 2000/449.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

38 Con il suo secondo motivo il governo belga sostiene che le decisioni 2000/448 e 2000/449 sono state adottate in violazione del principio di proporzionalità.

39 A tal riguardo il governo belga ritiene che la Corman avrebbe ottenuto un aiuto dello stesso importo sul preteso erroneo fondamento dell'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato e su quello, accettato dalla Commissione, dell'art. 9 bis del medesimo regolamento.

40 Infatti, supponendo che il BITA non sia un prodotto di base ma un prodotto intermedio, esso sarebbe ammesso a beneficiare di un aiuto analogo, a condizione che possano esservi aggiunti rivelatori. Orbene, il 96% del BITA che ha beneficiato degli aiuti controversi avrebbe soddisfatto tale requisito, come emergerebbe dalla relazione dell'organo di conciliazione del 7 aprile 2000.

41 Secondo il governo belga, in applicazione del principio di proporzionalità che la Commissione avrebbe dovuto rispettare nell'adozione delle decisioni 2000/448 e 2000/449, tali decisioni avrebbero potuto escludere dal finanziamento comunitario, al massimo, il 4% degli aiuti controversi.

42 La Commissione fa valere la giurisprudenza della Corte per sostenere che il potere discrezionale conferitole all'art. 5 del regolamento n. 729/70 viene meno non appena sia certo che le spese la cui liquidazione è contestata non sono state effettuate nel rispetto del diritto comunitario (sentenza 7 febbraio 1979, causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 245, punto 21). Secondo tale giurisprudenza, la Commissione non sarebbe tenuta ad assumere a proprio carico tali spese se non qualora l'inesatta applicazione del diritto comunitario possa essere imputata ad una istituzione della Comunità (citata sentenza Paesi Bassi/Commissione, punto 25).

43 Quanto alla mancanza di conseguenze finanziarie per il FEAOG derivanti dall'erroneo fondamento giuridico degli aiuti controversi, la Commissione sostiene che, se una pratica nazionale non conforme al diritto comunitario non può beneficiare di un finanziamento da parte del FEAOG nel caso in cui il suo effetto sia finanziariamente favorevole a quest'ultima (sentenza Regno Unito/Commissione, citata, punto 53), lo stesso deve valere, a maggior ragione, qualora tale effetto sia neutro.

Giudizio della Corte

44 Occorre ricordare che, come emerge dal punto 35 della presente sentenza, gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 consentono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solamente le somme versate nel rispetto delle norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e lasciano a carico degli Stati membri qualsiasi altra somma versata, in particolare quelle che le autorità nazionali hanno a torto ritenuto di poter pagare nell'ambito di tale organizzazione comune.

45 A tal riguardo la Commissione non dispone di alcun margine discrezionale, anche nei casi in cui le pratiche nazionali incompatibili con il diritto comunitario comportino effetti favorevoli per quanto riguarda le somme iscritte in altre voci del FEAOG (sentenza Regno Unito/Commissione, citata, punto 53).

46 Infatti, lo scopo della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, che è quello di verificare se le restituzioni e gli interventi siano stati effettuati secondo le norme comunitarie, così garantendo le stesse condizioni concorrenziali agli operatori economici, sarebbe messo a repentaglio se la Commissione, dopo avere accertato l'irregolarità di una pratica nazionale, potesse avvalersi di un margine discrezionale per ammetterla o meno al finanziamento comunitario, in relazione ai suoi effetti più o meno gravi sul piano finanziario per il FEAOG.

47 Viste le considerazioni che precedono, è d'uopo concludere che nella fattispecie la Commissione aveva il diritto di rifiutare di porre a carico del FEAOG le spese relative agli aiuti versati dal Regno del Belgio sul fondamento erroneo dell'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato.

48 Il secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, deve quindi essere respinto.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

49 Con il suo terzo motivo il governo belga sostiene che la Commissione non ha rispettato l'obbligo di leale cooperazione previsto dall'art. 10 CE.

50 Tenuto conto dell'interpretazione data dalla Corte all'art. 10 CE, secondo la quale l'obbligo di cooperazione leale s'impone sia alle istituzioni comunitarie sia agli Stati membri, il governo belga sostiene che tale obbligo si applica tanto più alla Commissione quando essa non è tenuta a motivare le proprie decisioni, come avverrebbe nell'ambito della liquidazione dei conti del FEAOG. Di conseguenza la Commissione avrebbe dovuto effettuare tentativi di conciliazione e, in particolare, discutere con le autorità belghe l'interpretazione della normativa applicabile.

51 Secondo la Commissione, le affermazioni formulate dal governo belga a sostegno del terzo motivo, vertenti sul preteso rifiuto di comunicare a tale governo la motivazione reale delle decisioni 2000/448 e 2000/449 e di risolvere le difficoltà interpretative connesse alla definizione del burro, sarebbero contraddette dall'esame dei fatti del caso di specie.

Giudizio della Corte

52 Al riguardo, risulta dagli atti che una grande quantità di informazioni relative all'interpretazione della normativa applicabile al caso di specie sono state scambiate, negli anni 1991 e 1995, tra la Commissione e le autorità belghe a proposito dell'ammissibilità del BITA agli aiuti comunitari.

53 Risulta altresì dagli atti, ed in particolare dalla relazione dell'organo di conciliazione del 7 aprile 2000, che la censura relativa ad una mancanza di sforzi, da parte della Commissione, per avvicinare i punti di vista non può essere accolta.

54 Ne consegue che il terzo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di leale cooperazione, non è fondato.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

55 Con il suo quarto motivo il governo belga contesta alla Commissione il fatto di aver violato il principio della tutela del legittimo affidamento.

56 Esso sostiene che le decisioni 2000/448 e 2000/449 sono state adottate in violazione del detto principio in quanto in esse la Commissione si sarebbe fondata essenzialmente su un punto della motivazione di una sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee tre anni dopo i fatti, in una causa che non verteva sul regolamento n. 570/88 (sentenza 30 gennaio 1997, causa T-117/95, Corman/Commissione, Racc. pag. II-95).

57 La Commissione sostiene che la sua stessa fiducia è stata carpita dalle autorità belghe che, dopo aver riconosciuto l'inammissibilità del BITA a fruire degli aiuti, lo hanno classificato come «beurre de laiterie: qualité extra» senza avvertire la Commissione di tale mutamento di indirizzo. Inoltre essa asserisce di non aver fondato «essenzialmente» le sue decisioni 2000/448 e 2000/449 sulla citata sentenza Corman/Commissione. Quest'ultima avrebbe semplicemente confermato la sua posizione costante.

Giudizio della Corte

58 In ordine a questo motivo va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere contro una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento (sentenza 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn, Racc. pag. I-35, punto 14).

59 Come risulta dal fascicolo, già a partire dal giugno 1991 la Commissione ha informato le autorità belghe dei suoi dubbi in merito all'ammissibilità del BITA agli aiuti accordati nell'ambito dell'art. 1 del regolamento n. 570/88. Essa ha inoltre indicato molto chiaramente, in una lettera in data 3 luglio 1991 inviata alle autorità doganali francesi, della quale il Ministero dell'Agricoltura belga ha avuto conoscenza, che il BITA non poteva essere considerato come burro di cui all'art. 1, n. 3, lett b), del regolamento n. 985/68.

60 Ne consegue che la Commissione non ha mai creato alcuna situazione di natura tale da suscitare, da parte del Regno del Belgio, un legittimo affidamento per quanto riguarda l'imputazione a carico del FEAOG degli aiuti concessi al BITA sul fondamento dell'art. 1 del regolamento n. 570/88 modificato. In un contesto del genere, il riferimento operato dalla Commissione alla citata sentenza Corman/Commissione non può rimettere in discussione tale valutazione.

61 Di conseguenza, il quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, non può essere accolto.

62 Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso del Regno del Belgio va integralmente respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

63 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.