61999C0365

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 27 marzo 2001. - Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee. - Agricoltura - Polizia sanitaria - Misure di emergenza contro l'encefalopatia spongiforme bovina - Malattia detta "della mucca pazza". - Causa C-365/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-05645


Conclusioni dell avvocato generale


1. La decisione della Commissione 18 novembre 1998, 98/653/CE, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo , stabilisce in particolare al suo art. 4 quanto segue:

«Il Portogallo provvede affinché sino al 1° agosto 1999 non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi, qualora siano stati ottenuti da animali macellati in Portogallo:

a) carni;

b) prodotti che possono entrare nella catena alimentare umana o animale;

c) materiali destinati ad essere impiegati in cosmetici, medicinali o dispositivi medici».

2. Tale decisione è fondata sul Trattato CE, sulla direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno , modificata, da ultimo, dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE e in particolare il suo art. 10, n. 4, nonché sulla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno , modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/118/CEE e in particolare il suo art. 9.

3. Il preambolo della decisione 98/653/CE menziona in particolare

- l'identificazione di 66 casi di encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la «BSE») in Portogallo tra il 1° gennaio 1998 e il 14 ottobre 1998, ovvero un tasso di incidenza della BSE, in relazione agli ultimi dodici mesi, di 105, 6 casi per milione di animali di età superiore a due anni (secondo considerando) e, in particolare, un netto incremento dell'incidenza dei casi a partire dal giugno 1998 (terzo considerando).

- il fatto che una missione effettuata dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione dal 28 settembre al 2 ottobre 1998 ha confermato il risultato di missioni precedenti, vale a dire che, nonostante un miglioramento generale della situazione, persistevano talune carenze nell'applicazione delle misure di controllo dei fattori di rischio della BSE (terzo considerando).

4. L'art. 2 della decisione vieta anche l'esportazione verso altri Stati membri e paesi terzi di bovini vivi ed embrioni vivi, farina di carne, farina di ossa, farina di carne e di ossa ottenute da mammiferi.

5. L'art. 13 della decisione stabilisce in particolare che il Portogallo adotta un programma volto a dimostrare l'effettiva osservanza di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie relative all'identificazione e registrazione degli animali, alla denuncia delle malattie degli animali, alla sorveglianza epidemiologica per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (in prosieguo: le «EST») e a tutte le altre norme comunitarie in materia di protezione contro la BSE. Esso era anche tenuto ad adottare un programma volto a dimostrare l'effettiva osservanza della decisione e delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione contro la BSE.

6. In forza dell'art. 14 della decisione, il Portogallo è tenuto trasmettere ogni quattro settimane alla Commissione una relazione sull'applicazione delle misure adottate in materia di protezione contro le EST in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali, e sul risultato del programma di cui all'art. 13.

7. L'art. 15 stabilisce anche che «la Commissione procede ad ispezioni comunitarie sul posto in Portogallo volte a quanto segue:

a) verificare l'applicazione della presente decisione, con particolare riguardo all'esecuzione dei controlli ufficiali;

b) esaminare gli sviluppi relativi all'incidenza della malattia e l'effettiva osservanza delle pertinenti misure nazionali, nonché procedere ad una valutazione dei rischi al fine di stabilire se sono stati adottati i provvedimenti idonei a fronteggiare ogni tipo di rischio».

8. L'art. 16 è redatto come segue:

«1. La presente decisione viene riesaminata entro i diciotto mesi successivi alla sua adozione, sulla base di un esame globale della situazione, in particolare tenendo conto degli sviluppi dell'incidenza della malattia, dell'effettivo rispetto delle pertinenti misure e delle nuove conoscenze in campo scientifico.

2. (...)

3. Ove del caso, la presente decisione viene modificata, sentito il pertinente comitato scientifico, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE».

9. La Repubblica portoghese non ha presentato ricorso di annullamento contro la decisione 98/653/CE.

10. Il 28 luglio 1999, la Commissione ha adottato la decisione 1999/517/CE che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo .

11. Il suo art. 1, punto 2, dispone quanto segue:

«All'articolo 4 la data "1° agosto 1999" è sostituita da "1° febbraio 2000"».

12. E' contro tale disposizione, che proroga di sei mesi il divieto stabilito dall'art. 4 della decisione 98/653/CE, che è diretto il ricorso di annullamento presentato dalla Repubblica portoghese il 4 ottobre 1999, sottoposto al nostro esame.

13. Faccio notare che tale esame si inserisce nell'ambito di un procedimento in contumacia.

14. Infatti, non avendo la Commissione depositato un controricorso nel termine prescritto, la Repubblica portoghese si è avvalsa degli artt. 38 dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e 94 del regolamento di procedura, per chiedere che la Corte accolga le sue conclusioni.

15. Ma, affinché quest'ultima possa farlo, occorre ancora, secondo i termini dell'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, che prima abbia accertato se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate.

16. Non possono quindi beneficiare di una qualsiasi presunzione di veridicità le affermazioni della ricorrente.

17. In realtà, il procedimento in contumacia, lungi dall'alleggerire il compito del giudice, lo complica poiché, in mancanza di qualsiasi contestazione da parte della convenuta della fondatezza delle affermazioni della ricorrente, spetta solo al giudice accertare a quali obiezioni si possono esporre i motivi enunciati nel ricorso.

18. Nella fattispecie, il ricorso della Repubblica portoghese, che è ricevibile, sviluppa quattro motivi a sostegno della domanda di annullamento. Essa fa valere che la decisione non è sufficientemente motivata in via di fatto e in via di diritto, che è contraria al codice sanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (in prosieguo: l'«UIE»), che è stata adottata in violazione dei requisiti di procedura, che è contraria alle sane prassi amministrative e che, infine, viola il principio di proporzionalità. Esaminiamoli uno dopo l'altro, e in tale ordine, per valutarne la fondatezza.

Sul primo motivo

19. Riguardo al primo motivo, il governo portoghese fa valere che misure d'emergenza, come il divieto dettato dall'art. 4 della decisione 98/653/CE, in quanto introducono eccezioni al principio di libera circolazione delle merci possono essere adottate solo se viene dimostrato che esse corrispondono ad una vera necessità.

20. Dal suo punto di vista, così non era per la proroga del divieto per sei mesi che la decisione 99/517/CE ha operato.

21. A tal proposito, occorrerebbe prendere in conto il fatto che, nel 1998 il Portogallo, con un'incidenza di 105,6 casi di BSE per milione di animali di età superiore a due anni, doveva, alla luce dei criteri accolti dall'UIE, essere classificato tra i paesi che erano caratterizzati da una bassa incidenza della BSE, oltre il fatto che il governo portoghese aveva, sin da tale epoca, adottato misure al fine di prevenire ed estirpare la BSE.

22. Il ricorso fa riferimento anche alle relazioni redatte dopo diverse missioni effettuate in Portogallo dall'Ufficio alimentare e veterinario della Comunità, da cui risulterebbe che, se la situazione poteva essere giudicata poco soddisfacente nel 1998, essa era sensibilmente migliorata nel 1999, in quanto le misure previste dalla normativa comunitaria erano state applicate con diligenza e le raccomandazioni formulate dagli esperti prese in conto correttamente.

23. Il governo portoghese non nega che l'ultima missione effettuata prima dell'adozione della decisione impugnata, vale a dire dal 14 al 18 giugno 1999, indicava che taluni miglioramenti dovevano ancora essere apportati, ma ritiene che questi ultimi vertessero soltanto su aspetti di dettaglio.

24. Fra il 1998 e il 1999, la situazione era cambiata completamente, sicché, se la decisione 98/653/CE poteva sembrare giustificata, la proroga del divieto per sei mesi da parte della decisione 99/517/CE era priva di qualsiasi giustificazione.

25. Tale argomento, lo dico subito, non mi convince e ciò per diverse ragioni. Prima di illustrarle, preciso anzitutto che non si discuterà nell'ambito del presente ricorso la fondatezza della decisione 98/653/CE.

26. Tale decisione non è stata, all'epoca, impugnata dalla Repubblica portoghese e oggi si deve ritenere la sua legittimità come acquisita. La sola questione che ci spetta esaminare è se la proroga del divieto per sei mesi che risulta dalla decisione 99/517/CE sia motivata in via di fatto e in via di diritto.

27. L'argomento del governo portoghese parte da una premessa che non è esatta. Si afferma che, secondo i criteri definiti dall'UIE, il Portogallo era, nel 1998 come anche nel 1999, una zona a bassa incidenza di BSE.

28. Ora, se si fa riferimento alla codice zoosanitario adottato da tale organizzazione, nelle sue versioni successive, si può solo constatare che, nel 1998, detto codice non comportava ancora definizioni delle zone a bassa incidenza, e neanche, peraltro, delle zone ad elevata incidenza, in quanto le definizioni erano ancora allo studio. E' solo nella versione 1999 di detto codice che sono fornite tali definizioni.

29. Affinché una zona sia considerata come caratterizzata da una bassa incidenza occorre, tra tante altre condizioni, che si calcolino, rispetto agli ultimi dodici mesi, meno di cento casi di BSE per milione di animali di età superiore a due anni. Affinché una zona sia considerata come caratterizzata da una elevata incidenza, occorre, fra l'altro, che il numero di casi di BSE per milione di animali di età superiore a due anni sia pari o superiore a cento per lo stesso periodo.

30. Non può quindi essere contestato che il Portogallo, né nel 1998, in mancanza di definizioni, né nel 1999, con un numero non contestato di 211 casi per milione di animali (v. il quinto considerando della decisione impugnata) non poteva essere considerato come zona a bassa incidenza.

31. Inoltre, si afferma che dalla lettura delle relazioni relative alle missioni effettuate dal 22 febbraio al 3 marzo 1999 e dal 14 al 18 giugno dello stesso anno risulterebbe una situazione soddisfacente, tranne alcuni dettagli che restano da regolare.

32. Ora, o la Commissione e il governo portoghese non hanno avuto tra le mani le stesse relazioni, oppure, più verosimilmente, l'uno e l'altra non hanno la stessa concezione di ciò che costituisce un dettaglio.

33. Il sesto considerando della decisione impugnata indica infatti che tali missioni, oltre ad una missione effettuata dal 19 al 23 aprile, di cui il governo portoghese nulla dice, hanno «condotto alla conclusione che sono stati registrati considerevoli progressi nell'applicazione delle misure di gestione del rischio in un breve periodo, sebbene non tutte tali misure siano state adeguatamente attuate».

34. Riconosco volentieri al governo portoghese il diritto di ritenere che, alla luce della situazione di partenza, i progressi registrati da dette missioni costituissero l'essenziale di ciò che ci si poteva attendere dalla autorità portoghesi, e gli sforzi che restavano da compiere potessero essere considerati come poca cosa rispetto a ciò che era già stato fatto. Ma ciò non toglie che il risultato a cui erano giunte non era ancora quello che ci si aspettava da esse.

35. D'altro canto, posso solo stupirmi dell'ottimismo ostentato dal governo portoghese.

36. Infatti, la relazione redatta dopo la missione effettuata dal 22 febbraio al 3 marzo, pur rilevando un netto miglioramento, tanto a livello della legislazione adottata quanto a quello della sua applicazione, menziona i progressi da compiere per quanto riguarda il rispetto del divieto di esportazione (controlli stradali insufficienti e organizzati male), il ritiro dei materiali a rischi specificati, il rispetto del divieto di utilizzazione delle farine animali (nessun controllo delle aziende agricole), i controlli dei movimenti di animali (sfasatura temporale tra la nascita dell'animale e la sua marchiatura, problemi relativi alla conoscenza delle coorti di nascita).

37. Nella relazione di sintesi riguardante la missione dell'Ufficio alimentare e veterinario effettuata in Portogallo dal 19 al 23 aprile 1999 allo scopo di controllare gli stabilimenti di carni fresche (direttiva 64/433/CEE) e gli scambi di carni fresche (direttiva 89/662/CEE), si legge, tra l'altro, che sono illegalmente in funzione stabilimenti di carni fresche non autorizzati, senza che le competenti autorità, perfettamente al corrente, abbiano adottato misure per porvi rimedio, che esistono gravi carenze in materia di igiene nella macellazione e che l'identificazione degli animali non soddisfa i requisiti della legislazione comunitaria.

38. Tali diversi carenze sembrano così serie agli autori della relazione che questi ultimi raccomandano alla Commissione di prendere in seria considerazione l'instaurazione di un procedimento contro la Repubblica portoghese, al fine di far accertare l'inosservanza in Portogallo di numerose disposizioni della legislazione comunitaria.

39. La relazione redatta dopo la missione effettuata tra il 14 e il 18 giugno 1999 non menziona più carenze così gravi, pur insistendo sul fatto che non è ancora possibile valutare veramente se le misure adottate dalle autorità portoghesi a seguito delle le raccomandazioni contenute nelle precedenti relazioni siano state applicate in modo adeguato e abbiano avuto gli effetti auspicati.

40. Sia chiaro, non intendo affatto denigrare l'azione delle autorità portoghesi. Devo tuttavia constatare che nel sesto considerando della decisione 98/653/CE, era stato espressamente indicato che «il divieto di spedire prodotti di origine bovina può essere pertanto limitato nel tempo, purché la valutazione dei rischi condotta sulla base dei risultati di una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario, che tenga conto dell'evoluzione della malattia, dimostri che adeguate misure sono state adottate con riguardo agli eventuali rischi e che le pertinenti misure comunitarie e nazionali vengono applicate e fatte efficacemente rispettare». Ora, nel quinto e sesto considerando della decisione impugnata, la Commissione ha accertato al tempo stesso che, tra il 1998 e il 1999, il numero di casi per milione di animali di età superiore a due anni era aumentato da 105,6 a 211 e che le relazioni delle missioni effettuate non attestavano l'esistenza di una situazione totalmente sotto controllo, poiché «le missioni hanno condotto alla conclusione che sono stati registrati considerevoli progressi nell'applicazione delle misure di gestione del rischio in un breve periodo, sebbene non tutte tali misure siano state adeguatamente attuate». Di conseguenza, è giocoforza constatare che la Commissione ha addotto motivi convincenti per giustificare la proroga del divieto per una durata supplementare di sei mesi.

41. Infine, farò notare , sebbene ciò non sia pertinente per valutare la legittimità della decisione impugnata alla data in cui è stata adottata, che, con la decisione della Commissione 31 gennaio 2000, 2000/104/CE, che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo , la Commissione ha dovuto, tenuto conto che continuavano a non essere soddisfatte le condizioni per una ripresa delle esportazioni portoghesi di carne bovina, revocare il limite del 1° febbraio 2000 riguardante il divieto di esportazione. Pertanto, il primo motivo della Repubblica portoghese deve, a mio parere, essere respinto.

Sul secondo motivo

42. Riguardo al secondo motivo dedotto dal governo portoghese, s'impone un'osservazione di principio. Il governo portoghese, deducendo una violazione del codice zoosanitario dell'UIE, lascia intendere che la Commissione era tenuta al rispetto di tale codice. Ora, ciò resta da dimostrare.

43. A mio parere, le norme che la Commissione era tenuta a rispettare sono quelle che costituiscono la base giuridica della sua decisione, vale a dire le direttive 90/425/CEE e 89/662/CEE. Il codice zoosanitario dell'UIE non stabilisce norme che si impongono alle istituzioni comunitarie.

44. Certamente, le norme che esso contiene possono - e persino, a mio parere devono - essere prese in considerazioni per valutare se le misure comunitarie restino entro i limiti imposti dal principio di proporzionalità. Di certo, ci si dovrebbe chiedere se sia giustificata l'adozione da parte della Comunità di misure draconiane di divieto in un'ipotesi in cui, ad esempio, il detto codice raccomandi soltanto misure di sorveglianza rafforzata.

45. Tuttavia, non può essere totalmente escluso che esistano valide ragioni affinché la Comunità vada, in determinati casi, oltre quanto raccomanda l'UIE e, in presenza di simili ragioni, sarebbe inutile, per la parte, dedurre la violazione del codice zoosanitario, che è privo di qualsiasi carattere vincolante nell'ordinamento giuridico comunitario.

46. Ma, nella fattispecie, non è affatto necessario sollevare una tale questione, in quanto non esiste nessuna contraddizione tra le raccomandazioni del codice zoosanitario e il divieto stabilito dalla decisione impugnata. Contrariamente a quanto sostiene il governo portoghese, il Portogallo era, al momento della sua adozione, una zona ad elevata incidenza e, affinché esportazioni di carne bovina possano essere effettuate a partire da una simile zona, il codice zoosanitario stabilisce che devono essere soddisfatte determinate condizioni rigorose, enunciate dal suo art. 3.2.13.10.

47. Tra tali condizioni figurano il divieto effettivo di alimentazione a partire dalle farine di carne, l'esistenza di un sistema di identificazione permanente che consenta di risalire alla fattrice e alla mandria di origine dei bovini, la rimozione del materiale specifico a rischio nonché la macellazione e la completa distruzione degli animali ad alto rischio certo, come la progenie e le coorti di nascita degli animali infetti da BSE.

48. Di fatto, l'esportazione di carne bovina può essere effettuata solo sulla base di due regimi: l'uno si basa sulla certificazione degli allevamenti, che indichi che i prodotti sono stati ottenuti da animali nati, allevati e rimasti in allevamenti in cui nessun caso di BSE è stato segnalato negli ultimi sette anni, l'altro si fonda su un programma cronologico, che indichi che i prodotti sono stati ottenuti da animali nati successivamente alla data di applicazione di un divieto effettivo di alimentazione a partire dalle farine di carne.

49. Le condizioni stabilite dal codice zoosanitario non erano, alla luce delle relazioni delle missioni effettuate nel corso del primo semestre 1999, manifestamente soddisfatte dal Portogallo alla data in cui è stata adottata la decisione impugnata.

50. Se ne occorresse una prova supplementare, la si troverebbe nella decisione 2000/104/CE, in cui viene indicato, al quinto e sesto considerando, quanto segue:

«Il 3 dicembre 1999 il Portogallo ha presentato alla Commissione una prima proposta per un "programma cronologico"; tale programma deve essere esaminato tenendo conto delle misure adottate dal Portogallo in merito al divieto sull'uso di mangimi, alla rintracciabilità dei bovini, alla macellazione della progenie e delle coorti di nascita degli animali infetti da BSE e all'eliminazione del materiale specifico a rischio; inoltre, l'attuazione delle suddette misure deve essere verificata da una missione comunitaria prima che la Commissione possa proporre al comitato veterinario permanente una revoca parziale dell'embargo.

Date le circostanze, è opportuno mantenere il divieto di spedizione dei prodotti di origine bovina fino a quando il programma proposto dal Portogallo non possa essere adottato».

51. Pertanto, posso solo osservare che il secondo motivo dedotto dal governo portoghese deve, anche esso, essere disatteso.

Sul terzo motivo

52. Con il suo terzo motivo, il governo portoghese fa valere essenzialmente che la consultazione del comitato veterinario permanente prima dell'adozione della decisione impugnata è stata inficiata da irregolarità, in quanto tale comitato non ha avuto a sua disposizione né la relazione redatta dopo la missione effettuata in Portogallo dal 14 al 19 giugno 1999, né le relazioni periodiche trasmesse dalle autorità portoghesi alla Commissione, conformemente all'art. 14 della decisione 98/653/CE. Tale mancanza di informazioni avrebbe viziato il parere del comitato, favorevole al progetto di decisione sottoposto dalla Commissione.

53. Il fatto che la relazione di missione non sia stata a disposizione del comitato non è contestabile, e si noterà che il preambolo della decisione impugnata fa riferimento soltanto alle missioni di febbraio-marzo e aprile 1999.

54. A mio parere, se la relazione della missione di giugno fosse stata disponibile il 16 luglio, quando si è riunito il comitato veterinario permanente, il motivo della Repubblica portoghese sarebbe incontestabilmente fondato.

55. Ma, come ammette peraltro il governo portoghese, tale relazione esisteva, a tale data, soltanto in forma provvisoria. Infatti, occorre sapere che l'art. 7, n. 1, della decisione della Commissione 4 febbraio 1998, 98/139/CE, che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri , dispone che «la Commissione conferma l'esito dei controlli entro venti giorni lavorativi anche in una relazione scritta (...). Lo Stato membro interessato trasmette le proprie osservazioni entro venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della relazione scritta della Commissione».

56. Più concretamente, nella fattispecie, la relazione è stata inviata, entro il termine, alla Repubblica portoghese, stando alle affermazioni di quest'ultima, il 14 luglio 1999 ed è arrivata alla Rappresentanza permanente del Portogallo il 19 luglio, vale a dire successivamente alla riunione del comitato veterinario permanente.

57. Dal 19 luglio, il governo portoghese disponeva del termine previsto dall'art. 7, n. 1, per presentare le sue osservazioni. Era quindi impossibile mettere una relazione definitiva a disposizione del comitato veterinario permanente il giorno della sua riunione.

58. Come ammette il governo portoghese, la Commissione ha proposto, durante la riunione, di presentare la relazione oralmente, cosa a cui si è opposta, come aveva il diritto di fare, la Repubblica portoghese.

59. Non si può quindi affermare che il comitato non era in possesso dell'ultima relazione effettivamente disponibile.

60. Ma, si potrebbe obiettare, perché la Commissione non ha inviato una missione d'ispezione abbastanza presto perché il comitato potesse disporre della sua relazione, oppure rinviato la riunione del comitato veterinario permanente?

61. Come ammette implicitamente il governo portoghese, quando osserva che la missione di febbraio-marzo, effettuata tre mesi dopo l'adozione della decisione 98/653/CE, era intervenuta troppo presto perché i risultati positivi potessero essere constatati, non sarebbe servito a niente inviare una missione in Portogallo nel maggio 1999, in quanto vi erano pochissime probabilità che fosse stato posto rimedio, in quel momento, alle carenze rilevate in febbraio-marzo e aprile. Nemmeno rinviare la riunione del comitato veterinario permanente avrebbe avuto senso, perché, tenuto conto dei termini fissati dall'art. 7, n. 1, non si poteva contare di avere a disposizione una relazione definitiva per fine luglio, mentre la Commissione doveva adottare una decisione entro il 31 luglio, in quanto il divieto dettato dall'art. 4 della decisione 98/653/CE scadeva il 1° agosto 1999.

62. Riguardo alle relazioni trasmesse mensilmente dal Portogallo, sono documenti unilaterali, i quali sono certamente molto utili per la Commissione in quanto le consentono appunto di programmare le missioni inviate in loco e definire il loro oggetto, ma non mi sembra che possano costituire un elemento a partire dal quale il comitato veterinario permanente adotta il suo parere riguardo alla situazione del Portogallo per quanto riguarda la BSE.

63. Non si può quindi affermare, come fa il governo portoghese, che la Commissione si è sottratta agli obblighi di procedura che ad essa si imponevano prima dell'adozione della decisione impugnata.

64. Posso così solo constatare che il terzo motivo del governo portoghese non è fondato.

Sul quarto motivo

65. Riguardo al quarto motivo potrò essere relativamente breve, in quanto l'esame dei primi due motivi ha fatto risultare che la Commissione, con la decisione impugnata, ha adottato una decisione adeguata alle condizioni concrete che caratterizzavano il Portogallo in materia di BSE.

66. Vero è che il governo portoghese fa valere che il Portogallo non è un esportatore importante di carne bovina e, di conseguenza, le sue esportazioni sono facili da controllare. Tale argomento non mi convince affatto.

67. Da un lato, infatti, non sono le quantità esportate che devono essere prese in considerazione riguardo al rischio di presenza nell'alimentazione umana di prodotti contaminati dalla BSE, ma le garanzie che possono essere fornite circa l'assenza di contaminazione dei prodotti. Dall'altro, un divieto di esportazione non impone manifestamente un sacrificio sproporzionato ad uno Stato membro che si qualifica da sé come piccolo esportatore.

68. Il governo portoghese afferma anche che il Regno Unito, nonostante il fatto che si caratterizzasse per una elevata incidenza della BSE, è stato autorizzato a riprendere le sue esportazioni e che le esportazioni di carne bovina verso la Comunità dalla Svizzera non sono state vietate, allorquando tale paese è lungi dall'essere immune dalla BSE.

69. Per quanto riguarda il Regno Unito, se è vero che si tratta dello Stato membro che è stato più colpito dalla BSE, si noterà che, se la ripresa delle esportazioni è stata autorizzata, è perché il Regno Unito ha fornito la prova di aver adottato uno dei programmi auspicati dall'UIE, di cui ho fatto menzione esaminando il secondo motivo del governo portoghese. Si ricorderà anche che soltanto molto tempo dopo l'applicazione delle misure previste dal codice zoosanitario è stata autorizzata la ripresa delle esportazioni, mentre, all'epoca in cui è stata adottata la decisione impugnata, le autorità portoghesi stavano ancora studiando le modalità del programma che avrebbero adottato e che hanno sottoposto alla Commissione, come già ricordato, il 3 dicembre 1999. Non si poteva quindi confrontare la situazione del Portogallo, nel luglio 1999, a quella del Regno Unito alla stessa epoca.

70. Per quanto riguarda la Svizzera, se è vero che tale Stato è colpito dalla BSE, non si può ritenere che i problemi vi abbiano raggiunto, in qualsiasi momento, lo stesso livello di gravità del Portogallo. Nel corso della missione che vi è stata effettuata dall'8 al 12 febbraio 1999 dall'Ufficio alimentare e veterinario, gli esperti hanno, è vero, rilevato un certo numero di lacune e formulato raccomandazioni, ma la loro relazione non auspica un divieto delle esportazioni svizzere verso la Comunità e dà una valutazione molto positiva sui programmi di controllo e di estirpazione applicati dalle autorità elvetiche.

71. Non mi sembra quindi possibile ritenere che sia fondato l'addebito di violazione del principio di proporzionalità che il governo portoghese formula come quarto motivo.

Conclusione

72. Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Repubblica portoghese mi sembrano fondati, devo proporre alla Corte di dichiarare che:

«- il ricorso è respinto;

- la Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese».