61999J0423

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 dicembre 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 98/10/CE. - Causa C-423/99.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-11167


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

(Art. 226 CE)

Massima


$$Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.

( v. punto 10 )

Parti


Nella causa C-423/99,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora C. Schmidt, membro del servizio giuridico, e dal signor G. Bisogni, funzionario nazionale a disposizione di tale servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101, pag. 24), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di Sezione, J.-P. Puissochet e dalla signora F. Macken, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 ottobre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva.

2 L'art. 32, n. 1, della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa entro il 30 giugno 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.

3 La Commissione, avendo constatato che il termine previsto dalla direttiva era scaduto senza che le autorità italiane avessero comunicato misure nazionali di trasposizione e non disponendo di altri elementi che le permettessero di concludere che la Repubblica italiana aveva adottato le necessarie disposizioni, ha messo in mora il governo italiano, con lettera del 25 agosto 1998, fissando un termine di due mesi per la presentazione di osservazioni.

4 Rispondendo alla Commissione con lettera 16 ottobre 1998 il governo italiano dichiarava che stava elaborando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva.

5 Il 26 gennaio 1999 la Commissione, poiché nessun testo legislativo definitivo le era stato formalmente comunicato, indirizzava alla Repubblica italiana un parere motivato, in cui sottolineava che tale Stato non l'aveva ancora informata delle disposizioni adottate per conformarsi alla direttiva e lo invitava a prendere misure in tal senso entro un termine di due mesi dalla notifica del parere e a comunicarle tali misure.

6 Il 12 aprile 1999 la Repubblica italiana rispondeva al parere motivato inviando in allegato uno schema di decreto di trasposizione di diverse direttive comunitarie, fra le quali anche la direttiva controversa.

7 Non disponendo tuttavia di alcun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana si era conformata alle prescrizioni di tale parere, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

8 Nella sua memoria difensiva, il governo italiano non contesta di non aver adottato le misure di trasposizione necessarie per conformarsi alla direttiva.

9 Fa rilevare tuttavia che alla Commissione è stato inviato, in visione, uno schema di regolamento sul quale è stato chiesto un parere al Consiglio di Stato. Tuttavia quest'ultimo, prima di pronunciarsi, ha ritenuto opportuno richiedere il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

10 A questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-470/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4657, punto 11).

11 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata realizzata nel termine prescritto dalla stessa, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

12 Pertanto si deve dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della stessa.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese e questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.