61998J0279

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2000. - Cascades SA contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Imputabilità del comportamento illecito - Ammenda - Motivazione - Principio di non discriminazione. - Causa C-279/98 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-09693


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


1. Concorrenza - Ammende - Importo - Congruità - Sindacato giurisdizionale - Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice comunitario - Elementi di informazione non contenuti nella decisione che infligge l'ammenda e non prescritti ai fini della sua motivazione - Inclusione

[Trattato CE, artt. 172 e 190 (divenuti artt. 229 CE e 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 17]

2. Concorrenza - Ammende - Decisione che infligge ammende - Obbligo di motivazione - Portata - Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata della violazione - Indicazione sufficiente - Successiva comunicazione di informazioni più precise - Irrilevanza

[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, secondo comma]

3. Concorrenza - Norme comunitarie - Infrazioni - Imputazione - Persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento dell'infrazione

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

Massima


1. Per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, il giudice comunitario è legittimato a valutare, nell'ambito della competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 172 del Trattato (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Tale valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione che infligge l'ammenda non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE).

( v. punti 39, 41 )

2. L'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata». Di conseguenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

La circostanza che informazioni più precise di tali elementi di valutazione, come quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare il carattere sufficiente della motivazione della decisione. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentono all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

( v. punti 42-43, 45 )

3. In via di principio, la responsabilità per violazione delle regole comunitarie di concorrenza incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa in questione al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa era stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona.

( v. punto 78 )

Parti


Nel procedimento C-279/98 P,

Cascades SA, con sede in Bagnolet (Francia), rappresentata dall'avv. J.-Y. Art, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998 nella causa T-308/94, Cascades/Commissione (Racc. pag. II-925),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori R. Lyal e E. Gippini Fournier, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann, e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 1998, la Cascades SA ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades/Commissione (Racc. pag. II-925; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), respingendo il ricorso per i restanti capi.

Fatti

2 Con tale decisione la Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3 Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla British Printing Industries Federation, organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito, e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della Commissione, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

4 Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito a richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la Commissione a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente.

5 Al termine di tale procedimento la Commissione ha adottato la decisione, il cui dispositivo ha il seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarri SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

- nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

- nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

- nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

- negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

- hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

- hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

- hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

- hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

- hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

- hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

ii) Cascades SA, un'ammenda di 16 200 000 ECU;

(...)».

6 Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue:

«9 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato "Product Group Paperboard" (in prosieguo: il "PG Paperboard"), costituito da diversi gruppi o comitati.

10 Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un "Presidents Working Group" ( in prosieguo il "PWG"), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

11 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

12 Il PWG riferiva alla "President Conference" (in prosieguo: la "PC"), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

13 Alla fine del 1987 veniva istituito il "Joint Marketing Committee" (in prosieguo: il "JMC"). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

14 Infine, l'"Economic Committee" (in prosieguo: il "COE") esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

15 Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha considerato che le attività del PG Paperboard fossero sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

16 La ricorrente, la Cascades SA (in prosieguo: la "Cascades"), è stata costituita nel settembre 1985. La maggioranza del suo capitale sociale è detenuta dalla società di diritto canadese Cascades Paperboard International Inc.

17 Il gruppo canadese ha fatto ingresso sul mercato europeo del cartoncino nel maggio 1985, acquisendo la società Cartonnerie Maurice Franck (divenuta Cascades La Rochette SA, in prosieguo: la "Cascades La Rochette"). Nel maggio 1986 la Cascades ha acquisito il cartonificio di Blendecques (divenuto Cascades Blendecques SA, in prosieguo: la "Cascades Blendecques").

18 Nella decisione si riferisce che la società di diritto belga Van Duffel NV (in prosieguo: la "Duffel") e la società di diritto svedese Djupafors AB (in prosieguo: la "Djupafors"), acquisite dalla ricorrente nel marzo 1989, avevano partecipato, prima della loro acquisizione, all'intesa menzionata nell'art. 1 della decisione. Dal 1989 le due imprese hanno, sempre secondo la decisione, ricevuto una nuova denominazione sociale e proseguito le loro attività come controllate distinte del gruppo Cascades (punto 147 del preambolo). Tuttavia, sia per quanto riguarda il periodo antecedente sia per quello successivo alla loro acquisizione ad opera della Cascades, la Commissione ha accertato che occorreva indirizzare la decisione del gruppo Cascades, rappresentato dalla ricorrente.

19 Infine, secondo la decisione, la ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG, del JMC e del COE durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1991. Essa è stata considerata dalla Commissione come una delle "capofila" dell'intesa, a cui è stata addebitata una particolare responsabilità.

(...)

20 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

21 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1994, essa ha del pari proposto una domanda di sospensione dell'esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione. Con ordinanza 17 febbraio 1995, causa T-308/94 R, Cascades/Commissione (Racc. pag. II-265), il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione, salve talune condizioni, dell'obbligo della ricorrente di costituire in favore della Commissione una cauzione bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda inflittale dall'art. 3 della decisione. E' stato del pari ordinato alla ricorrente di comunicare entro un dato termine alla Commissione talune informazioni specifiche».

7 Sedici tra le altre diciotto imprese ritenute responsabili dell'infrazione, nonché quattro imprese finlandesi facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno proposto ricorsi contro la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, da T-309/94 a T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94, nonché cause riunite da T-339/94 a T-342/94).

La sentenza impugnata

Sulla domanda di annullamento della decisione

8 Dato che l'impugnazione, tranne che per un mezzo, verte sui motivi della sentenza impugnata relativi alla domanda diretta all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda, è sufficiente indicare che il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione stessa ritenendo infondato, in particolare, il motivo attinente alla non imputabilità alla Cascades del comportamento della Duffel e della Djupafors anteriore all'acquisizione di queste imprese.

9 Al riguardo il Tribunale ha dichiarato:

«139 (...) Occorre (...), in primo luogo, esaminare la motivazione della decisione su tale punto e accertare se la Commissione abbia correttamente applicato nei confronti della ricorrente i criteri enunciati nella decisione. In secondo luogo, verrà presa in esame la legittimità della decisione con riguardo all'imputazione alla ricorrente del comportamento illecito della Djupafors e della Duffel anteriore alla loro acquisizione.

140 Per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l'esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata. Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti. Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha emanato l'atto contestato. Allorché, come nella fattispecie, una decisione che applica gli artt. 85 o 86 del Trattato riguarda più destinatari e pone un problema d'imputabilità dell'infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l'onere conseguente all'infrazione (v., in particolare, sentenza AWS Benelux/Commissione, citata, punto 26).

141 Nel caso di specie, i punti 140-146 del preambolo della decisione illustrano in termini sufficientemente chiari i criteri generali sui quali si è fondata la Commissione per individuare i destinatari della detta decisione.

142 Ai termini del punto 143, la Commissione ha considerato, in via di principio, come destinatario della decisione, l'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, salvo:

"1) quando più di una società del gruppo [aveva] partecipato all'infrazione, oppure

2) quando [esistevano] prove precise che coinvolgono la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata.

In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)".

143 La ricorrente riconosce che la Commissione ha potuto considerarla responsabile del comportamento illecito della Djupafors e della Duffel successivo alla loro acquisizione in base al criterio secondo il quale la decisione doveva essere indirizzata al gruppo, rappresentato dalla società controllante, allorché più società di questo gruppo avevano preso parte all'infrazione.

144 Per quanto riguarda le ipotesi di cessione di società, la Commissione ha individuato i destinatari della decisione in base ai criteri enunciati al punto 145 del preambolo della decisione:

"L'applicazione dei principi sopra esposti comporta come conseguenza che nei casi in cui la procedura, in assenza di un'acquisizione, sarebbe stata normalmente indirizzata di diritto alla società controllata, la responsabilità per il comportamento antecedente alla cessione è assunta dall'impresa (controllata).

D'altro lato, quando una società capofila o un gruppo ritenuti a giusto titolo coinvolti nella partecipazione all'infrazione trasferiscono una controllata ad un'altra impresa, la responsabilità per il periodo fino alla data della cessione non viene assunta dall'acquirente, ma incombe sempre al primo gruppo.

In entrambi i casi, se la controllata trasferita ha continuato a far parte del cartello, saranno le specifiche circostanze del caso a determinare se destinataria della procedura relativa a tale partecipazione debba essere la controllata in questione per conto proprio o la nuova società capofila".

145 Il Tribunale ritiene che in tale motivazione si esponga con sufficiente chiarezza che il gruppo acquirente di una società che ha partecipato individualmente all'infrazione dev'essere destinataria della decisione qualora diverse altre società di questo gruppo abbiano altresì preso parte all'infrazione commessa dalla detta società.

146 L'affermazione, contenuta al punto 145, primo comma, del preambolo, secondo cui la società controllata continua ad assumere "la responsabilità per il comportamento antecedente alla cessione", non è atta ad infirmare il ragionamento della Commissione.

147 Essa non può essere interpretata nel senso che significhi che la decisione andasse indirizzata alla società controllata per quanto riguarda il comportamento anteriore alla sua cessione. Invero, da una lettura congiunta dei primi due commi del punto 145 del preambolo emerge che il primo comma riguarda la questione se la responsabilità del comportamento della società ceduta anteriore alla cessione continui ad essere assunta da questa società o se questa responsabilità debba essere assunta dal gruppo cedente.

148 Pertanto, nell'ipotesi di una società che, prima della sua cessione, abbia partecipato individualmente all'infrazione, la determinazione del destinatario della decisione, vale a dire la società ceduta o la nuova società controllante, dipende unicamente dai criteri enunciati al punto 143 del preambolo della decisione.

149 Questa interpretazione è corroborata dal punto 147 del preambolo della decisione, in cui è esposta la situazione individuale della ricorrente. In esso si afferma che "è (...) opportuno inviare la presente decisione al gruppo Cascades rappresentato da Cascades SA per quanto riguarda la partecipazione all'infrazione di tutte le aziende operanti nel settore del cartoncino di Cascades (cfr. considerando 143)".

150 Tale interpretazione è conforme al tenore della comunicazione degli addebiti.

151 In questo documento, la Commissione ha spiegato (pagg. 91 e 92) che il procedimento era indirizzato, in via di principio, all'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, ma che esso era tuttavia indirizzato al gruppo (rappresentato dalla società controllante), in particolare quando più società di un medesimo gruppo avevano partecipato all'infrazione.

152 Quanto alle ipotesi di cessione e di società, nella comunicazione degli addebiti si afferma (pag. 92):

"2(...) qualora una controllata, che abbia partecipato individualmente al cartello, sia acquisita da un'altra impresa, la responsabilità per il suo comportamento anteriore alla cessione si trasferisce con l'acquisizione".

153 Da questa indicazione emerge chiaramente che, in una situazione come quella controversa nel caso di specie, la responsabilità del comportamento di una società ceduta posto in essere prima della cessione segue la società ceduta. Per contro, poiché la suddetta indicazione non prende posizione sulla questione se il procedimento debba essere rivolto alla società ceduta o alla nuova società controllante, la risposta a tale questione dev'essere necessariamente fornita in conformità dei criteri generali adottati al fine di determinare se la società controllante vada considerata responsabile del comportamento delle sue controllate.

154 Risulta quindi chiaramente dalla comunicazione degli addebiti che il procedimento era indirizzato alla ricorrente anche per quanto riguardava il comportamento illecito della Djupafors e della Duffel prima della loro acquisizione, in conformità del criterio relativo alla partecipazione all'infrazione di più società di un medesimo gruppo.

155 D'altra parte, contrariamente a quanto afferma la ricorrente nelle sue memorie, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti essa non ha fatto valere che, in forza dei criteri enunciati in quest'ultima, il procedimento dovesse essere rivolto alle sue controllate Duffel e Djupafors per quanto riguardava il loro comportamento illecito anteriore alla loro acquisizione. In realtà essa si è limitata, senza contestare la legittimità dei criteri generali adottati dalla Commissione con riguardo alle ipotesi di cessione, a sostenere che le precedenti società controllanti delle due società di cui trattasi erano implicate nella partecipazione all'infrazione delle loro ex controllate, cosicché il procedimento avrebbe dovuto essere rivolto ad esse. Essa non ha tuttavia reiterato questo argomento nelle memorie che ha depositato dinanzi al Tribunale.

156 Poiché il punto 145 del preambolo della decisione va interpretato alla luce della struttura generale di quest'ultima e della comunicazione degli addebiti, la cui formulazione è sufficientemente chiara (v., nello stesso senso, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73 - 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1163, punto 230), si deve concludere, da un lato, che la Commissione non ha effettuato un'applicazione errata dei criteri che essa stessa si è imposta nella decisione indirizzando quest'ultima alla ricorrente con riferimento al comportamento della Djupafors e della Duffel per tutta la durata della loro partecipazione all'infrazione accertata e, dall'altro, che essa non ha violato l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato. Occorre aggiungere che, visto il contenuto della risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, la Commissione non era tenuta a spiegare oltre nella decisione i motivi per i quali la ricorrente andava considerata responsabile del comportamento illecito della Djupafors e della Duffel prima della loro acquisizione.

157 Infine, per quanto attiene alla legittimità dell'imputazione alla ricorrente del comportamento illecito della Djupafors e della Duffel anteriore alla loro acquisizione, è sufficiente rilevare che è pacifico che, alla data dell'acquisizione di queste due società, queste ultime partecipavano a un'infrazione alla quale la ricorrente prendeva ugualmente parte tramite le società Cascades La Rochette e Cascades Blendecques.

158 Di conseguenza, la Commissione ha giustamente imputato alla ricorrente il comportamento della Djupafors e della Duffel per il periodo anteriore e per quello successivo alla loro acquisizione da parte della ricorrente. Spettava alla ricorrente adottare, nella sua veste di capogruppo, ogni provvedimento necessario al fine di impedire la prosecuzione dell'infrazione la cui esistenza le era nota.

159 Alla luce di quanto sopra, il presente motivo dev'essere respinto».

Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo

10 Per quanto riguarda la fissazione dell'ammenda, la ricorrente ha sollevato dinanzi al Tribunale cinque motivi attinenti agli effetti limitati dell'infrazione, al carattere eccessivo del livello generale delle ammende, alla violazione dell'obbligo di motivazione, all'erronea qualificazione della ricorrente come «capofila» e, infine, all'esistenza di circostanze attenuanti.

11 Tenuto conto dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione, qui di seguito verrà esposta una sintesi delle parti della sentenza impugnata relative ai motivi attinenti, da un lato, agli effetti limitati dell'infrazione e al carattere eccessivo del livello generale delle ammende e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione.

Sui motivi attinenti agli effetti limitati dell'infrazione e al carattere eccessivo del livello generale delle ammende

12 La ricorrente faceva valere in sostanza che, tenuto conto della limitata gravità dell'infrazione denunciata, il livello generale delle ammende era eccessivo. Essa in particolare faceva valere che per valutare la gravità dell'infrazione e determinare di conseguenza il livello generale delle ammende la Commissione era stata obbligata a prendere in considerazione gli effetti concreti dell'infrazione sul mercato (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105-107).

13 Orbene, a causa delle caratteristiche strutturali e congiunturali del mercato del cartoncino durante il periodo considerato, il livello dei prezzi non sarebbe stato diverso da quello cui si sarebbe pervenuti in assenza di qualsiasi collusione. La ricorrente aggiungeva che la Commissione non aveva preso in considerazione la concorrenza esercitata da prodotti intercambiabili, mentre questa concorrenza avrebbe notevolmente limitato il margine di manovra dei partecipanti all'intesa in materia di prezzi.

14 La ricorrente, infine, contestava gli effetti concreti della collusione sulle quote di mercato. La circostanza che essa stessa avesse acquisito, nel corso del periodo considerato, una quota di mercato del 6,5% avrebbe dimostrato con ogni evidenza l'insussistenza di simili effetti, anche se tale aumento era riconducibile all'acquisizione di unità produttive.

15 Al riguardo il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

« - Gli effetti dell'infrazione

172 Ai sensi del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva "riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi". E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.

173 Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi. Infatti, in primo luogo, emerge dalla decisione che la constatazione riguardante il notevole successo conseguito nella realizzazione degli obiettivi si fonda essenzialmente sugli effetti della collusione sui prezzi. Mentre tali effetti sono analizzati nei punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione, la questione se la collusione sulle quote di mercato e quella sugli arresti degli impianti abbiano esplicato effetti sul mercato non è invece oggetto di alcun esame specifico.

174 In secondo luogo, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi consente, in ogni caso, di stabilire altresì se le finalità della collusione sui tempi di arresto siano state raggiunte, dal momento che quest'ultima era diretta ad evitare che le iniziative concordate in materia di prezzi fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda.

175 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la collusione sulle quote di mercato, la Commissione non sostiene che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG perseguissero l'obiettivo di un congelamento assoluto delle loro quote di mercato. Ai termini del punto 60, secondo comma, del preambolo della decisione, l'intesa sulle quote di mercato non era statica, "ma soggetta ad adeguamenti periodici ed a nuove trattative". Alla luce di questa precisazione, non si può quindi censurare la Commissione per aver concluso che l'intesa aveva conseguito un notevole successo nella realizzazione dei suoi obiettivi senza aver specificamente esaminato nella decisione l'esito della collusione sulle quote di mercato.

176 Quanto alla collusione sui prezzi, emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.

177 Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione).

178 Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che "i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti" (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi, e che "l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato" (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti nella relazione LE, essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, una "stretta relazione lineare" tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: "Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989" (punto 115, secondo comma, del preambolo).

179 Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.

180 Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori.

181 Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una "stretta relazione lineare". Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: "Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991" (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).

182 Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione, in particolare ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della "stretta relazione lineare" da essa addotta.

183 In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene "inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun effetto sui livelli effettivi delle quotazioni" (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.

184 Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.

185 Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.

186 Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

187 Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione accertata nel caso di specie (v. infra, punto 194).

- Sul livello generale delle ammende

188 In forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato, ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

189 Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

"- la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

- il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

- il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

- le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

- il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

- sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese seguivano l'impresa leader, ecc.;

- il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi".

190 Inoltre, il Tribunale ricorda che emerge da una risposta fornita dalla Commissione ad un quesito scritto del Tribunale che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le "capofila" dell'intesa e alle altre imprese.

191 Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, citate sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punti 105-108, e ICI/Commissione, punto 385).

192 In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.

193 In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene.

194 Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione.

195 Alla luce di quanto sopra, occorre respingere i motivi relativi agli effetti limitati dell'infrazione e al carattere eccessivo del livello generale delle ammende».

Sul motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione

16 La ricorrente accusava in sostanza la Commissione di aver motivato in maniera insufficiente la decisione, in quanto la qualificava come «capofila» dell'intesa e non forniva indicazioni precise circa la percentuale del volume d'affari utilizzata per fissare l'importo dell'ammenda irrogata a ciascuna impresa.

17 Riguardo alla motivazione in ordine alla determinazione delle ammende individuali, il Tribunale ha osservato quanto segue:

«208 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

209 Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

210 Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

211 Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese "capofila" dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di "membri ordinari" dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

212 Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le "capofila" dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

213 Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

214 Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come "capofila" e a quelle considerate come "membri ordinari" non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

215 Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Petrofina/Commissione, citata, punto 264).

216 Sotto questo aspetto, va rilevato che ai termini del punto 170, primo comma, del preambolo della decisione, "le imprese capofila, vale a dire i principali produttori di cartoncino che hanno partecipato al PWG (Cascades, Finnboard, [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió e Stora), hanno una responsabilità specifica in quanto sono chiaramente le principali responsabili delle decisioni prese e le promotrici del cartello".

217 Nella decisione si descrive inoltre diffusamente il ruolo centrale del PWG nell'ambito dell'intesa (in particolare, ai punti 36-38 e 130-132 del preambolo).

218 Pertanto, la decisione contiene un'esposizione sufficiente dei motivi per cui la ricorrente è stata considerata dalla Commissione come un'impresa "capofila". Peraltro, la Commissione dichiara di aver tenuto conto del fatto che la Weig non sembra aver svolto un ruolo così importante nell'intesa come gli altri produttori (punto 170, terzo comma, del preambolo), il che costituisce una motivazione sufficiente del fatto che la ricorrente e la Weig non sono state trattate in maniera identica in sede di determinazione dell'importo delle loro ammende.

219 In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

220 La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza Hilti/Commissione, citata, punto 136).

221 Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

222 Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

223 Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 221, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

224 Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto».

18 Alla luce delle predette circostanze, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Ricorso contro la sentenza del Tribunale

19 A sostegno del suo ricorso dinanzi alla Corte la ricorrente deduce tre motivi.

20 In primo luogo, la ricorrente ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia viziata da contraddizione, in quanto il Tribunale non ha tratto le conseguenze delle proprie considerazioni relative all'insufficiente motivazione della decisione nella determinazione del livello generale delle ammende.

21 In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha interpretato in modo erroneo la nozione di «effetti dell'infrazione sul mercato» e, in ogni caso, ha violato il principio di proporzionalità non avendo ridotto il livello dell'ammenda irrogata dalla Commissione pur avendo constatato che quest'ultima non aveva provato la totalità degli effetti da essa presi in considerazione per determinare il livello generale delle ammende.

22 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di non discriminazione in quanto ha approvato i criteri di per sé discriminatori utilizzati dalla Commissione per l'imputabilità del comportamento delle imprese cedute nel corso dell'infrazione.

Sul primo motivo

23 Con il primo motivo la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver commesso un errore di diritto astenendosi dall'annullare la decisione pur avendo esso dichiarato, ai punti 214, 219 e 220 della sentenza impugnata, che la motivazione della detta decisione era insufficiente riguardo alle prescrizioni stabilite dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), dal momento che la Commissione aveva tralasciato di menzionare nella decisione gli elementi di calcolo di cui aveva sistematicamente tenuto conto in sede di fissazione del quantum delle ammende.

24 La ricorrente aggiunge che tali dati, secondo una giurisprudenza costante richiamata dal Tribunale al punto 220 della sentenza impugnata, dovevano figurare nel testo stesso della decisione senza che spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione alla stampa o nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale potessero, salvo circostanze eccezionali, essere prese in considerazione. Ebbene, il Tribunale ha per l'appunto affermato, nello stesso punto 220, che la Commissione aveva riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi in questione. Ciò premesso, il Tribunale non avrebbe potuto tener conto del fatto «che la Commissione si [era] mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende» (punto 223 della sentenza impugnata).

25 Inoltre, secondo la ricorrente, una motivazione a posteriori non assicura né alle imprese né al giudice comunitario che i criteri indicati dalla Commissione nel corso della procedura precontenziosa corrispondano effettivamente agli elementi utilizzati per il calcolo iniziale dell'ammenda. Nulla garantisce, infatti, che tali elementi, al momento di adottare la decisione, siano stati tenuti in considerazione dal collegio dei commissari, il quale rimane la sola istanza competente ad emanare e motivare una decisione.

26 La ricorrente contesta del pari al Tribunale di aver limitato nel tempo l'interpretazione da esso fornita, in tema di fissazione delle ammende, delle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato nelle sentenze Tréfilunion/Commissione, Société métallurgique de Normandie/Commissione e Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, richiamate in precedenza (in prosieguo: le «sentenze reti elettrosaldate»), citate al punto 221 della sentenza impugnata, mentre la Corte ha costantemente affermato che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario da essa fornita chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata, salva decisione contraria figurante nella sentenza interpretativa, dal momento della sua entrata in vigore.

27 Secondo la Commissione, il Tribunale, al punto 215 della sentenza impugnata, ha statuito che i punti 169-172 del preambolo della decisione contenevano «un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi». Il fatto che il Tribunale abbia accompagnato detta osservazione con considerazioni riguardanti l'opportunità per la Commissione di aggiungere altre informazioni nel testo delle sue decisioni, al di là dello stretto obbligo di motivazione, non costituirebbe affatto una contraddizione, come sostenuto dalla ricorrente.

28 I punti 219-222 della sentenza impugnata sono, prosegue la Commissione, un'aggiunta superflua, in quanto ricordano le conseguenze delle sentenze reti elettrosaldate. La Commissione ritiene oltretutto erronea la lettura che la ricorrente compie di queste sentenze. Nelle stesse il Tribunale avrebbe, così come nella sentenza impugnata, espresso l'auspicio di una maggiore trasparenza per quanto riguarda il metodo di calcolo applicato. Ciò facendo, il Tribunale non avrebbe fatto assurgere la mancanza di trasparenza a ipotesi di assenza di motivazione della decisione. Al massimo, la posizione espressa dal Tribunale sarebbe riconducibile al principio di buona amministrazione, nel senso che i destinatari di decisioni non dovrebbero essere posti nella necessità di esperire un procedimento dinanzi al Tribunale per essere resi edotti di tutti i dettagli del metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione. Simili considerazioni, tuttavia, non potrebbero configurare, di per sé sole, un motivo di annullamento della decisione.

29 Infine, la Commissione fa rilevare come la portata - testé posta in evidenza - delle sentenze reti elettrosaldate sia stata recentemente confermata dal Tribunale. A giudizio di quest'ultimo, le informazioni che è auspicabile che la Commissione trasmetta al destinatario di una decisione non vanno considerate come una motivazione supplementare e a posteriori della decisione, bensì solo come «la traduzione in cifre dei criteri esposti nella decisione stessa, nei limiti in cui questi ultimi possano di per sé essere quantificati» (v. sentenze del Tribunale 11 marzo 1999 nelle cause cosiddette delle «putrelle», causa T-134/94, NMH Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. II-239; causa T-136/94, Eurofer/Commissione, Racc. pag. II-263; causa T-137/94, Arbed/Commissione, Racc. pag. II-303; causa T-138/94, Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. II-333; causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II-347; causa T-147/94, Krupp Hoesch/Commissione, Racc. pag. II-603; causa T-148/94, Preussag/Commissione, Racc. pag. II-613; causa T-151/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-629; causa T-156/94, Aristrain/Commissione, Racc. pag. II-645, e causa T-157/94, Ensidesa/Commissione, Racc. pag. II-707; e, più in particolare, sentenza Thyssen Stahl/Commissione, citata, punto 610).

30 E' opportuno innanzi tutto premettere un richiamo alle varie fasi del ragionamento svolto dal Tribunale nella sua presa di posizione in ordine al motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

31 Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 208 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., segnatamente, oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39).

32 Il Tribunale ha quindi precisato, al punto 209 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

33 Al riguardo, il Tribunale ha statuito, al punto 215 della sentenza impugnata,

«che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi» (v., nel medesimo senso, sentenza Petrofina/Commissione, citata, punto 264).

34 Al punto 218 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che «la decisione contiene un'esposizione sufficiente dei motivi per cui la ricorrente è stata considerata dalla Commissione come un'impresa "capofila"».

35 Sennonché, ai punti 219-223 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, non senza ambiguità, attenuato la portata delle affermazioni contenute nei punti 215 e 218.

36 Invero, emerge dai punti 219 e 220 della sentenza impugnata che la decisione non reca l'indicazione di dati precisi di cui la Commissione ha sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle ammende, che pure essa era in grado di divulgare e che avrebbero consentito alle imprese di meglio valutare se la Commissione fosse incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e se l'importo in parola fosse giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Al punto 221 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che, nelle sentenze reti elettrosaldate, si è sottolineata l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

37 Esso ha infine concluso, al punto 223 della sentenza impugnata, rilevando una «assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende», che era giustificata dalle circostanze particolari del caso di specie, vale a dire la divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa del procedimento e il carattere innovativo dell'interpretazione dell'art. 190 del Trattato contenuta nelle sentenze reti elettrosaldate.

38 Prima di esaminare, alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente, la correttezza delle valutazioni del Tribunale relative alle conseguenze sull'osservanza dell'obbligo di motivazione che potrebbero discendere dalla divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa e dal carattere innovativo delle sentenze reti elettrosaldate, occorre verificare se la Commissione fosse tenuta, per ottemperare all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato, a far figurare nella decisione, oltre agli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata dell'infrazione, un'esposizione più dettagliata circa le modalità di calcolo delle ammende.

39 Sul punto, va sottolineato come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, sia competente sotto un duplice profilo.

40 Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). In tale ambito, esso deve in particolare verificare l'osservanza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato, la cui violazione rende la decisione annullabile.

41 Per l'altro, il Tribunale è legittimato a valutare, nell'ambito della sua competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Quest'ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato.

42 Per quanto riguarda il controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, va ricordato che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

43 Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 208 e 209 della sentenza impugnata, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

44 Orbene, il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 215 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ottemperato a tali requisiti. Si deve prendere atto, infatti, con il Tribunale, che i punti 167-172 del preambolo della decisione enunciano i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Ad esempio, il punto 167 riguarda in particolare la durata dell'infrazione; esso contiene del pari, come pure il punto 168, le considerazioni sulle quali la Commissione si è basata per valutare la gravità dell'infrazione e l'importo generale delle ammende; nel punto 169 sono contenuti gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa; il punto 170 individua le imprese da considerare «capofila» dell'intesa, sulle quali gravava una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese; infine, ai punti 171 e 172 sono tratte le conseguenze, in ordine all'importo delle ammende, della collaborazione di vari produttori con la Commissione durante le verifiche di quest'ultima finalizzate all'accertamento dei fatti o in risposta alla comunicazione degli addebiti.

45 La circostanza che informazioni più precise, come quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare la constatazione di cui al punto 215 della sentenza impugnata. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentano all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

46 La Commissione certo non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. Tuttavia, essa può sempre accompagnare la sua decisione con una motivazione che vada oltre i requisiti ricordati nel punto 43 della presente sentenza, indicando tra l'altro i dati che, in particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l'esercizio del suo potere discrezionale nel fissare gli importi delle ammende irrogate ad una pluralità di imprese che hanno partecipato, con intensità variabile, all'infrazione.

47 Può, invero, essere auspicabile che la Commissione faccia uso di tale facoltà per consentire alle imprese di conoscere in maniera circostanziata le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda loro irrogata. In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell'azione amministrativa e agevolare l'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell'ammenda irrogata. Sennonché tale facoltà, come ha sottolineato la Commissione, non può modificare l'ampiezza delle prescrizioni che discendono dall'obbligo di motivazione.

48 Conseguentemente, il Tribunale non poteva, senza eccedere la portata dell'art. 190 del Trattato, dichiarare al punto 222 della sentenza impugnata che «la Commissione (...) deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione». Né poteva, senza cadere in una motivazione contraddittoria, dopo aver constatato al punto 215 della sentenza impugnata che la decisione conteneva un'«indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi», menzionare, al punto 223 della stessa sentenza, «l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende».

49 Tuttavia, l'errore di diritto così commesso dal Tribunale non è di natura tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata poiché, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente respinto, ad onta dei punti 219-223 della sentenza impugnata, il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

50 Dal momento che alla Commissione non incombeva, in virtù dell'obbligo di motivazione, indicare nella propria decisione i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende, non occorre esaminare le diverse censure della ricorrente che muovono da questa erronea premessa.

51 Il primo motivo va pertanto respinto.

Sul secondo motivo

52 Con il secondo motivo la ricorrente accusa il Tribunale di avere erroneamente interpretato la nozione di «effetti dell'infrazione sul mercato» di cui avrebbe tenuto conto nella determinazione dell'importo delle ammende. Esso avrebbe inoltre confuso tale nozione, che è rilevante per valutare la gravità di un'infrazione, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 17, con il concetto di effetto restrittivo della concorrenza di un accordo tra imprese, criterio di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. punto 194 della sentenza impugnata).

53 Nel caso di specie, dei tre effetti della collusione che il Tribunale aveva preso in considerazione (v. i punti 176 e seguenti della sentenza impugnata: il fatto che gli aumenti di prezzo concordati erano stati effettivamente annunciati ai clienti; il fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si era adeguata a quella dei prezzi annunciati ai clienti e il fatto che il livello dei prezzi di transazione era stato diverso da quello che sarebbe risultato in assenza di concertazione), soltanto del terzo doveva tenersi conto per stabilire la gravità dell'infrazione. Gli altri due riguarderebbero unicamente l'attuazione della concertazione in quanto proverebbero che, oltre ad elaborare i termini di un accordo sui prezzi, le imprese hanno effettivamente messo in atto la concertazione, ma non dimostrano, peraltro, l'esistenza di un impatto effettivo dell'accordo sui prezzi o sulle altre condizioni concorrenziali del mercato.

54 In subordine, la ricorrente aggiunge che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità mantenendo il livello dell'ammenda irrogata pur avendo constatato che la Commissione non aveva provato che l'infrazione avesse avuto un effetto sul prezzo del cartone.

55 La Commissione indica, in limine, che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire la sua valutazione a quella del Tribunale sull'ammontare delle ammende, con il rischio di incidere sull'esercizio della sua competenza anche di merito (v. sentenza 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 31).

56 A suo giudizio, al punto 194 della sentenza impugnata il Tribunale non ha confuso l'effetto restrittivo della concorrenza, criterio per qualificare una pratica vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato, con l'impatto di detta pratica sul mercato, che è uno dei molteplici criteri che si possono tenere in considerazione nel valutare la gravità dell'infrazione, cosa che rientra per l'appunto nella sua competenza anche di merito. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che la gravità dell'infrazione restava decisamente immutata, nel caso di specie, anche in mancanza di prove del suo impatto sui prezzi di transazione.

57 Secondo la Commissione, accogliere la tesi della ricorrente equivarrebbe a riconoscere che il Tribunale è tenuto a ridurre l'importo dell'ammenda nel caso in cui la Commissione non sia riuscita a dimostrare l'uno o l'altro degli elementi sui quali essa si è basata per valutare la gravità e che il potere discrezionale del Tribunale in tema di sanzioni è limitato da quello della Commissione, il che equivale alla negazione stessa della competenza anche di merito.

58 Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 188, i poteri della Commissione in forza dell'art. 15 del regolamento n. 17, l'obbligo di prendere in considerazione, per la determinazione dell'importo dell'ammenda, oltre alla gravità dell'infrazione e alla durata di quest'ultima anche la giurisprudenza della Corte secondo la quale la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

59 Il Tribunale ha poi richiamato, al punto 189 della sentenza impugnata, le varie considerazioni espresse nella decisione per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, sulle quali esso ha infine esercitato il proprio sindacato giurisdizionale.

60 In proposito, il Tribunale ha statuito che la Commissione ben poteva elevare l'entità delle ammende rispetto alla sua prassi decisionale anteriore al fine di rafforzare il loro effetto di dissuasione (punto 191 della sentenza impugnata) e di tener conto dell'adozione, ad opera delle imprese interessate, di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione, circostanza che costituisce «un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate» (punto 192 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha del pari sottolineato la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 193 della sentenza impugnata).

61 Il Tribunale ha infine concluso, al punto 194 della sentenza impugnata, nel senso che, alla luce delle precedenti considerazioni, il fatto che la Commissione avesse provato soltanto in parte gli effetti della collusione sui prezzi «non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata». Sul punto, esso ha osservato che «il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza».

62 Discende da quanto sopra che, lungi dal confondere l'effetto restrittivo della concorrenza di un'intesa con l'impatto che esso ha sul mercato, il Tribunale ha ritenuto, nell'ambito della sua competenza anche di merito, che le sue constatazioni relative agli effetti dell'infrazione non erano idonee ad alterare la valutazione della gravità di quest'ultima, come effettuata dalla Commissione stessa, o più esattamente a circoscrivere la gravità della detta infrazione così valutata. Il Tribunale ha ritenuto, alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie e del contesto nel quale l'infrazione è intervenuta, quali sono stati presi in considerazione dalla decisione e ricordati ai punti 56 e 57 della presente sentenza, nonché della portata dissuasiva delle ammende irrogate - elementi che possono anch'essi intervenire, conformemente alla giurisprudenza della Corte, nella valutazione della gravità dell'infrazione (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 106; ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54, e sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata, punto 33) - che l'importo dell'ammenda non andava ridotto.

63 Di conseguenza, il secondo motivo va dichiarato infondato.

Sul terzo motivo

64 Con il terzo motivo la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il principio di non discriminazione in quanto ha approvato i criteri utilizzati dalla Commissione relativi all'imputabilità del comportamento delle imprese acquistate nel corso dell'infrazione.

65 La Commissione contesta la ricevibilità del motivo. Essa sostiene che la ricorrente conosceva, sin dall'adozione della decisione, gli elementi che l'avevano indotta a sollevare tale motivo dinanzi alla Corte. Orbene, se avesse ritenuto esistente una discriminazione tra diverse imprese che avevano partecipato all'infrazione, essa avrebbe dovuto sollevare detto motivo sin nell'atto introduttivo in primo grado. Il terzo motivo sarebbe pertanto un motivo nuovo, la cui produzione è vietata in forza dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica ai ricorsi contro le pronuncie del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento.

66 La ricorrente ribatte che tale motivo non è stato dedotto dinanzi al Tribunale a causa del carattere particolarmente confuso dei criteri presi in considerazione dalla Commissione, dei quali si è potuto precisare l'esatta portata soltanto nel corso della procedura precontenziosa.

67 La posizione della Commissione sul punto non può essere accolta. Occorre constatare, come rilevato dall'avvocato generale ai punti 20 e 40 delle conclusioni, che la ricorrente ha dedotto dinanzi al Tribunale un motivo attinente alla «non imputabilità, alla Cascades, del comportamento della Duffel e della Djupafors per il periodo precedente alla loro acquisizione», nel cui ambito indubbiamente si iscrive il terzo motivo sollevato dinanzi alla Corte. Quest'ultimo non costituisce pertanto un motivo nuovo, la cui produzione è vietata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.

68 Nel merito la ricorrente sostiene che, in base al punto 145 del preambolo della decisione, la responsabilità per il comportamento di una controllata anteriore alla cessione può essere imputata alla controllata stessa, se questa ha partecipato all'infrazione a titolo individuale, ovvero al gruppo cedente, se quest'ultimo ha partecipato all'infrazione. Inoltre, in base al punto 143 del preambolo della decisione, supponendo che la controllata abbia violato il diritto comunitario a titolo individuale e che il gruppo acquirente abbia esso stesso partecipato all'infrazione, la Commissione potrebbe far pesare su tale gruppo l'onere del pagamento dell'ammenda a titolo del comportamento tenuto dalla controllata precedentemente alla sua acquisizione.

69 La ricorrente conclude che un gruppo acquirente di una società controllata che ha partecipato all'infrazione può vedersi trattare in due modi radicalmente diversi a seconda che il cedente abbia o meno preso parte all'infrazione, circostanza sulla quale esso, però, non avrebbe alcuna influenza. Infatti, nel caso in cui il gruppo cedente non abbia preso parte all'infrazione, l'acquirente assumerà l'onere del pagamento dell'ammenda a titolo del comportamento tenuto dalla controllata prima del trasferimento; nel caso contrario, esso non sarà responsabile del comportamento della controllata e, quindi, non sarà tenuto al pagamento dell'ammenda. L'applicazione di questi criteri porterebbe ad una evidente discriminazione tra due acquirenti.

70 La ricorrente osserva che, in attuazione dei summenzionati criteri, il Tribunale l'ha ritenuta responsabile del comportamento delle sue due controllate Duffel e Djupafors anteriore alla loro acquisizione, mentre, nella causa T-347/94, la società Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH (in prosieguo: la «Mayr-Melnhof») non è stata ritenuta responsabile del comportamento della sua controllata Mayr-Melnhof Eerbeek BV (in prosieguo: la «Eerbeek») per il periodo anteriore alla sua acquisizione, poiché la responsabilità di detto comportamento era stata imputata alla società NV Koninklijke KNP BT (in prosieguo: la «KNP»), ossia al gruppo cedente che aveva partecipato all'infrazione (v. sentenza 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof Kartongesellschaft/Commissione, Racc. pag. II-1751, punti 400-405).

71 La ricorrente chiede quindi alla Corte di annullare la sentenza impugnata in quanto l'ha ritenuta responsabile del comportamento delle sue controllate Duffel e Djupafors anteriore alla loro acquisizione e, nel caso in cui essa ritenga che la causa possa essere giudicata allo stato degli atti, di annullare la decisione in base al medesimo motivo.

72 La Commissione sostiene che i criteri indicati nella decisione e confermati dal Tribunale si limitano ad applicare al caso di specie i principi individuati dalla giurisprudenza in tema di imputabilità dell'infrazione in seno a gruppi di imprese.

73 Nel caso della ricorrente, come in quello della Mayr-Melnhof (a proposito della controllata Deisswil), la Commissione sostiene di aver applicato detti principi attribuendo alla società capogruppo la responsabilità del comportamento delle sue controllate, sia prima sia dopo l'acquisizione. Soltanto nel caso della Eerbeek, controllata in origine dalla Mayr-Melnhof e in seguito dalla KNP, la Commissione ha ripartito la responsabilità tra le due società controllanti, che avevano entrambe partecipato all'infrazione.

74 A tale proposito, si deve osservare che il Tribunale, al punto 148 della sentenza impugnata, ha constatato che «nell'ipotesi di una società che, prima della sua cessione, abbia partecipato individualmente all'infrazione, la determinazione del destinatario della decisione, vale a dire la società ceduta o la nuova società controllante, dipende unicamente dai criteri enunciati al punto 143 del preambolo della decisione».

75 Dal punto 143 della decisione emerge che:

«per le azioni delle imprese che vengono definite come sue controllate autonome, la Commissione ha in linea di principio considerato l'entità menzionata negli elenchi dei membri del PG Paperboard come l'impresa cui indirizzare la presente procedura, con le seguenti eccezioni:

1) quando più di una società del gruppo ha partecipato all'infrazione; oppure

2) quando esistono prove esplicite che coinvolgono la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata.

In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)».

76 Nel caso di specie, al punto 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, alla data dell'acquisizione della Djupafors e della Duffel, «queste ultime partecipavano a un'infrazione alla quale la ricorrente prendeva ugualmente parte tramite le società Cascades La Rochette e Cascades Blendecques» ed ha concluso, al punto 158:

«Di conseguenza, la Commissione ha giustamente imputato alla ricorrente il comportamento della Djupafors e della Duffel per il periodo anteriore e per quello successivo alla loro acquisizione da parte della ricorrente. Spettava alla ricorrente adottare, nella sua veste di capogruppo, ogni provvedimento necessario al fine di impedire la prosecuzione dell'infrazione la cui esistenza le era nota».

77 Se è vero che la ricorrente doveva essere considerata responsabile per il comportamento delle due controllate di cui trattasi, a partire dalla loro acquisizione, non era dimostrato che essa potesse validamente vedersi imputare il loro comportamento illecito anteriore.

78 In via di principio, infatti, la responsabilità per l'infrazione incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa interessata al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona.

79 Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che la Djupafors e la Duffel hanno partecipato a titolo indipendente all'infrazione dalla metà del 1986 fino alla loro acquisizione da parte della ricorrente, nel marzo 1989 (v. punto 18 della sentenza impugnata). Dette società, inoltre, non sono state assorbite puramente e semplicemente dalla ricorrente, ma hanno proseguito nelle loro attività come controllate di questa. Esse, di conseguenza, debbono rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore alla loro acquisizione da parte della ricorrente e quest'ultima non può essere considerata responsabile.

80 Si deve pertanto dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere la ricorrente responsabile delle infrazioni commesse dalle società Duffel e Djupafors anteriormente alla loro acquisizione e, per tale ragione, annullare la sentenza impugnata.

81 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quando il ricorso è accolto, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

82 Poiché mancano indicazioni nel fascicolo sulla parte che, al momento di fissare l'ammenda, ha rappresentato la partecipazione, a titolo individuale, della Duffel e della Djupafors all'intesa dalla metà del 1986 fino alla loro acquisizione da parte della ricorrente nel marzo 1989, occorre rinviare la causa al Tribunale affinché valuti l'importo dell'ammenda, tenendo conto di quanto precede, e riservare le spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades/Commissione, è annullata nella parte in cui imputa alla Cascades SA la responsabilità delle infrazioni commesse dalla Van Duffel NV e dalla Djupafors AB nel periodo intercorso tra la metà del 1986 e il febbraio 1989 compreso.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.

4) Le spese sono riservate.