61997J0273

Sentenza della Corte del 26 ottobre 1999. - Angela Maria Sirdar contro The Army Board e Secretary of State for Defence. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Industrial Tribunal, Bury St Edmunds - Regno Unito. - Parità di trattamento tra uomini e donne - Rifiuto di assumere una donna quale cuoca nel Corpo dei Royal Marines. - mauvais texte7.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-07403


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso all'impiego e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Provvedimenti derogatori motivati dalle esigenze della pubblica sicurezza - Soggezione alle norme del diritto comunitario - Facoltà prevista all'art. 2, n. 2, della direttiva 76/207 - Portata - Esclusione delle donne dal Corpo dei Royal Marines britannici - Ammissibilità - Criteri

(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE, art. 2, n. 2)

Massima


$$Se spetta agli Stati membri, che devono stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro forze armate, non ne deriva, cionondimeno, che siffatte decisioni debbano esulare del tutto dall'ambito di applicazione del diritto comunitario. Infatti, salvo compromettere la forza cogente e l'applicazione uniforme del diritto comunitario, non si può ammettere che il Trattato, all'infuori delle ipotesi specifiche considerate da talune delle sue disposizioni, contenga una riserva generale riguardante qualsiasi provvedimento adottato da uno Stato membro per motivi di tutela della pubblica sicurezza. Per quanto riguarda le decisioni adottate dagli Stati membri in materia di accesso all'impiego, di addestramento professionale e di condizioni di lavoro nelle forze armate allo scopo di garantire l'efficienza bellica, tali decisioni, motivate dalla tutela della pubblica sicurezza, non sono quindi, in generale, escluse dall'ambito di applicazione del diritto comunitario.

Quando, nell'adottare siffatti provvedimenti, le autorità nazionali competenti si avvalgono della facoltà data loro dall'art. 2, n. 2, della direttiva 76/207, esse dispongono di un margine di discrezionalità che, nel caso delle unità d'assalto costituite dai Royal Marines britannici, consente loro di considerare, senza trasgredire il principio di proporzionalità, che le condizioni specifiche di intervento delle unità stesse, in particolare il principio d'interoperatività cui esse sono soggette, giustificano che queste ultime siano composte esclusivamente da uomini. Ne consegue che l'esclusione delle donne dal servizio in siffatte unità combattenti speciali può essere giustificata, in forza della detta disposizione, dalla natura e dalle condizioni dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

Parti


Nel procedimento C-273/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto articolo 234 CE), dall'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Angela Maria Sirdar

e

The Army Board,

Secretary of State for Defence,

domanda vertente sull'interpretazione del Trattato CE, in particolare del suo art. 224 (divenuto art. 297 CE), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), in particolare del suo articolo 2,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Sirdar dall'avv. P. Duffy, QC, e dall'avv. signora D. Rose, barrister, su incarico dell'avv. signora H. Slater, Solicitor, Equal Opportunities Commission;

- per il governo del Regno Unito dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti R. Plender, QC, S. Richards e R. McManus, barristers;

- per il governo francese dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore per il diritto internazionale dell'economia e per il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e A. de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il governo portoghese dai signori Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del Ministero degli Affari esteri, e Angelo Seiça Neves, membro dello stesso servizio, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee dal signor P.J. Kuijper e dalla signora M. Wolfcarius, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Sirdar, rappresentata dagli avv.ti P. Duffy e D. Rose, del governo del Regno Unito, rappresentato da signor J.E. Collins, assistito dagli avv.ti R. Cranston, QC, e R. Plender, del governo francese, rappresentato dalla signora A. de Bourgoing, e della Commissione, rappresentata da signor P.J. Kuijper, all'udienza del 27 ottobre 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 aprile 1997, pervenuta in cancelleria il 29 luglio successivo, l'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sei questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del detto Trattato, in particolare dell'art. 224 (divenuto art. 297 CE), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»), in particolare del suo art. 2.

2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra, da un lato, la signora Sirdar e, dall'altro, The Army Board e il Secretary of State for Defence, a proposito del rifiuto di assumere l'interessata quale cuoca nel Corpo dei Royal Marines.

Il contesto giuridico

3 L'art. 224 del Trattato recita:

«Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale».

4 L'art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva dispone:

«1. (...) il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante».

5 In forza dell'art. 9, n. 2, della direttiva, «gli Stati membri esaminano periodicamente le attività professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, al fine di valutare se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione i risultati di tale esame».

La causa principale

6 Nel Regno Unito l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne è disciplinata dal Sex Discrimination Act 1975 (legge sulla discriminazione basata sul sesso). A termini dell'art. 85, n. 4, di tale legge, «nessuna disposizione della presente legge può avere l'effetto di rendere illegittimo un atto adottato per salvaguardare l'efficienza bellica delle forze armate di mare, di terra o dell'aria».

7 Dall'ordinanza di rinvio risulta che le autorità responsabili dei Royal Marines (fanteria da sbarco) seguono la politica di escludere le donne dal servizio in quanto la loro presenza sarebbe incompatibile con l'esigenza dell'«interoperatività», cioè la necessità che ogni marinaio, a prescindere dalla sua specializzazione, sia in grado di combattere come fante d'assalto. Tale politica è stata illustrata in un rapporto datato 10 giugno 1994 e intitolato «Nuova politica d'impiego delle donne nell'esercito: Effetti sul corpo dei Royal Marines». Il punto 2 (b) di tale rapporto, citato al punto 42 dell'ordinanza di rinvio, precisa in particolare: «Costituiti in un piccolo corpo, in tempo di crisi e di scarsezza di effettivi, tutti i Royal Marines devono essere in ogni momento in grado di operare in un'unità d'assalto, secondo il loro grado e il loro livello di specializzazione (...). L'impiego di donne nel corpo dei Royal Marines ostacola l'interoperatività».

8 La signora Sirdar faceva parte dal 1983 del personale dell'esercito britannico e dal 1990 svolgeva le mansioni di cuoca in un reggimento di commando della Royal Artillery. Nel febbraio 1994 le veniva comunicato che sarebbe stata congedata per ragioni economiche a decorrere dal febbraio 1995. Tale congedo, intervenuto a seguito di uno studio sui costi della difesa, interessava complessivamente oltre 500 cuochi.

9 Nel luglio 1994 la signora Sirdar riceveva un'offerta di trasferimento presso i Royal Marines, che avevano bisogno di cuochi, con una lettera in cui si precisava che, per ottenere il trasferimento, doveva presentarsi all'Ufficio di selezione iniziale e poi seguire un corso di addestramento per commando. Tuttavia, le autorità responsabili dei Royal Marines, avendo appreso che si trattava di una donna ed essendosi rese conto che l'offerta le era stata inviata per errore, informavano l'interessata che la sua candidatura non era ricevibile a causa della politica d'esclusione delle donne da tale corpo.

10 A seguito del suo licenziamento, la signora Sirdar intentava un'azione giudiziaria dinanzi all'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds, ritenendo di essere stata vittima di un'illegittima discriminazione basata sul sesso. Tale giudice, ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse l'interpretazione di norme del Trattato e della direttiva, ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le decisioni politiche che uno Stato membro adotta in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra in relazione all'accesso ad un impiego nelle sue forze armate, all'addestramento professionale finalizzato a tale impiego, alle relative condizioni di lavoro o all'impiego delle forze armate stesse, qualora tali decisioni politiche siano prese ai fini dell'efficienza bellica, siano escluse dall'ambito di applicazione del Trattato CE e/o della normativa da esso derivata, in particolare della direttiva del Consiglio 76/207/CEE.

2) Se le decisioni che uno Stato membro eventualmente prende in preparazione alla guerra e/o in tempo di pace riguardo all'arruolamento, all'addestramento e all'impiego di soldati in unità d'assalto della marina delle sue forze armate destinate a scontri corpo a corpo con il nemico in caso di guerra siano escluse dall'ambito di applicazione del Trattato CE o della normativa da esso derivata qualora tali decisioni siano prese al fine di garantire l'efficienza bellica di tali unità.

3) Se l'art. 224 del Trattato CE, secondo la sua corretta interpretazione, consenta agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE discriminazioni in base al sesso relativamente all'accesso all'impiego, all'addestramento professionale, alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni relative alla messa in congedo, nelle forze armate in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra al fine di garantire l'efficienza bellica.

4) Se la politica, adottata da uno Stato membro, di escludere, in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra, le donne dal servizio quali fanti di marina interoperativi, possa essere esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE in forza dell'applicazione dell'art. 224. In caso affermativo, quali linee direttrici o criteri debbano essere applicati per determinare se la detta politica possa così essere correttamente esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 76/207/CEE a motivo dell'art. 224.

5) Se la politica, adottata da uno Stato membro, di escludere, in tempo di pace e/o in preparazione alla guerra, le donne dal servizio quali fanti di marina interoperativi sia giustificabile ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 76/207/CEE.

6) In caso affermativo, quale criterio debba essere utilizzato da un giudice nazionale nel valutare se l'applicazione di tale politica sia giustificata o no».

Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

11 Con le prime due questioni il giudice a quo chiede se le decisioni adottate dagli Stati membri in materia di accesso all'impiego, di addestramento professionale e di condizioni di lavoro nelle forze armate per garantire l'efficienza bellica, in particolare per quanto riguarda le unità d'assalto della Marina, siano escluse dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario.

12 La signora Sirdar propone alla Corte di risolvere la questione in senso negativo. A suo avviso, nessuna disposizione esclude espressamente le forze armate dall'ambito d'applicazione del Trattato e una siffatta esclusione generale non può essere desunta dalle specifiche deroghe previste per diversi motivi dal Trattato o dalla direttiva.

13 I governi francesi, portoghese e del Regno Unito sostengono, al contrario, che le decisioni riguardanti l'organizzazione e la gestione delle forze armate, in particolare quelle che vengono adottate per garantire l'efficienza bellica nell'ambito della preparazione alla guerra, esulano dall'ambito d'applicazione del Trattato. Tali governi si basano in particolare su considerazioni generali relative all'oggetto del Trattato o su talune specifiche disposizioni del Trattato come gli artt. 48, n. 4 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 4, CE), e 224.

14 La Commissione, dal canto suo, ritiene che le decisioni riguardanti l'organizzazione e la gestione delle forze armate non siano escluse dall'ambito d'applicazione del Trattato, ma possano rientrare nella deroga prevista dal suo art. 224.

15 Occorre rilevare che spetta agli Stati membri, che devono stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro forze armate. Non ne deriva, cionondimeno, che siffatte decisioni debbano esulare del tutto dall'ambito di applicazione del diritto comunitario.

16 Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 36, 48, 56, 223 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE e 296 CE) e 224, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. L'ammettere l'esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l'applicazione uniforme del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 26).

17 Ora, la nozione di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli del Trattato di cui al punto precedente comprende tanto la sicurezza interna degli Stati membri, come nel caso cui si riferisce la citata sentenza Johnston, quanto la loro sicurezza esterna (v., in tal senso, sentenze 4 ottobre 1991, causa C-367/89, Richardt e «Les Accessoires Scientifiques», Racc. pag. I-4621, punto 22, e 17 ottobre 1995, causa C-83/94, Leifer e a., Racc. pag. I-3231, punto 26).

18 Inoltre, talune delle deroghe previste dal Trattato riguardano solo le norme relative alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, e non le disposizioni in materia sociale del Trattato, fra le quali rientra il principio della parità di trattamento tra uomini e donne invocato dalla signora Sirdar. In conformità ad una costante giurisprudenza, tale principio ha una portata generale e la direttiva si applica ai rapporti d'impiego nel settore pubblico (v. sentenze 21 maggio 1985, causa 248/83, Commissione/Germania, Racc. pag. 1459, punto 16, e 2 ottobre 1997, causa C-1/95, Gerster, Racc. pag. I-5253, punto 18).

19 Ne consegue che l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne non è soggetta ad alcuna riserva generale con riguardo a provvedimenti per l'organizzazione delle forze armate motivati dalla tutela della pubblica sicurezza, prescindendo dall'eventuale applicazione dell'art. 224 del Trattato, che riguarda una situazione affatto eccezionale e costituisce oggetto della terza e della quarta questione (v. sentenza Johnston, già citata, punto 27).

20 La prima e la seconda questione vanno quindi risolte nel senso che le decisioni adottate dagli Stati membri in materia di accesso all'impiego, di addestramento professionale e di condizioni di lavoro nelle forze armate allo scopo di garantire l'efficienza bellica non sono escluse, in generale, dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario.

Sulla quinta e sulla sesta questione pregiudiziale

21 Con tali questioni, che occorre esaminare prima della terza e della quarta questione, il giudice a quo chiede se e, eventualmente, a quali condizioni l'esclusione delle donne dal servizio nelle unità combattenti come i Royal Marines possa giustificarsi in forza dell'art. 2, n. 2, della direttiva.

22 La signora Sirdar e la Commissione, come pure, in subordine, i governi che hanno presentato osservazioni, sono del parere che occorra valutare le giustificazioni fornite per una siffatta esclusione prendendo come riferimento i criteri evidenziati dalla Corte nella citata sentenza Johnston e accertando in particolare l'osservanza del principio di proporzionalità. Il governo del Regno Unito considera, cionondimeno, che il sindacato giurisdizionale in tale settore è necessariamente ristretto e deve limitarsi alla questione se le autorità nazionali potessero logicamente ritenere che la politica in questione sia necessaria e adeguata.

23 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della medesima direttiva le attività professionali per le quali, in considerazione della loro natura e delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenta una condizione determinante, fermo restando tuttavia che, in quanto deroga ad un diritto individuale sancito dalla direttiva, detta disposizione dev'essere interpretata in senso restrittivo (v. sentenza Johnston, citata, punto 36).

24 La Corte ha così ammesso, ad esempio, che il sesso può costituire un requisito determinante per posti come quelli di sorvegliante e sorvegliante-capo nelle carceri (sentenza 30 giugno 1988, causa 318/86, Commissione/Francia, Racc. pag. 3559, punti 11-18) o per talune attività quali le attività di polizia esercitate in una situazione di gravi disordini interni (sentenza Johnston, citata, punto 37).

25 Uno Stato membro può riservare agli uomini o alle donne, a seconda dei casi, siffatte attività nonché il relativo addestramento professionale. In un caso del genere gli Stati membri sono tenuti, come risulta dall'art. 9, n. 2, della direttiva, ad esaminare periodicamente le attività di cui trattasi per accertare se, tenuto conto dell'evoluzione sociale, la deroga al sistema generale della direttiva possa essere ancora tenuta ferma (sentenza Johnston, citata, punto 37).

26 Inoltre, nel determinare la portata di qualsiasi limitazione di un diritto individuale, come quello alla parità di trattamento fra uomini e donne, occorre rispettare, come ha ricordato la Corte al punto 38 della citata sentenza Johnston, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi giuridici generali sui quali è basato l'ordinamento giuridico comunitario. Il suddetto principio esige che siffatte limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito e prescrive di conciliare, per quanto possibile, il principio della parità di trattamento con le esigenze della pubblica sicurezza che sono determinanti per le condizioni di esercizio dell'attività di cui trattasi.

27 Tuttavia, a seconda delle circostanze, le autorità nazionali dispongono di un certo potere discrezionale quando adottano misure che ritengono necessarie per garantire la pubblica sicurezza di uno Stato membro (v. sentenza Leifer e a., citata, punto 35).

28 E' quindi opportuno accertare se nelle circostanze del caso di specie i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto, perseguano, in realtà, lo scopo di garantire la pubblica sicurezza e siano adeguati e necessari per conseguire tale obiettivo.

29 Come è stato rilevato al punto 7 della presente sentenza, il rifiuto di assumere la ricorrente nella causa principale in qualità di cuoca nel Corpo dei Royal Marines è motivato dall'esclusione totale delle donne da tale Corpo, a causa del cosiddetto principio della «interoperatività» istituito allo scopo di garantire l'efficienza bellica.

30 In proposito, dal fascicolo risulta che, secondo gli accertamenti già effettuati dal giudice a quo, l'organizzazione dei Royal Marines differisce fondamentalmente da quella delle altre unità delle forze armate britanniche, di cui essi rappresentano la «punta di diamante». Si tratta di un'unità di piccole dimensioni, i cui componenti sono destinati ad essere impiegati in prima linea. E' stato accertato che, nell'ambito di tale Corpo, i cuochi sono effettivamente chiamati anch'essi a combattere in prima linea, che tutti i componenti del Corpo sono assunti ed addestrati a tal fine e che non vi sono eccezioni di sorta al momento del reclutamento.

31 Di conseguenza, avvalendosi del margine di discrezionalità di cui dispongono quanto alla possibilità di tenere ferma l'esclusione in parola, tenuto conto dell'evoluzione sociale, le autorità competenti hanno potuto considerare, senza trasgredire il principio di proporzionalità, che le condizioni specifiche d'intervento delle unità d'assalto costituite dai Royal Marines, ed in particolare il principio d'«interoperatività» cui esse sono soggette, giustificavano che esse fossero composte esclusivamente da uomini.

32 La quinta e la sesta questione vanno quindi risolte nel senso che l'esclusione delle donne dal servizio nelle unità combattenti speciali come i Royal Marines può essere giustificata, in forza dell'art. 2, n. 2, della direttiva, dalla natura e dalle condizioni dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale

33 Tenuto conto della soluzione data alla quinta e alla sesta questione, non è necessario risolvere la terza e la quarta questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

34 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, francese e portoghese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds con ordinanza 28 aprile 1997, dichiara:

1) Le decisioni adottate dagli Stati membri in materia di accesso all'impiego, di addestramento professionale e di condizioni di lavoro nelle forze armate allo scopo di garantire l'efficacia bellica non sono, in generale, escluse dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario.

2) L'esclusione delle donne dal servizio nelle unità combattenti speciali come i Royal Marines può essere giustificata, in forza dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, dalla natura e dalle condizioni dell'esercizio delle attività di cui trattasi.