61997J0200

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1. dicembre 1998. - Ecotrade Srl contro Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di Cassazione - Italia. - Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Vantaggio concesso senza trasferimento di risorse pubbliche - Imprese in stato di insolvenza - Art. 92 del Trattato CE - Art. 4, lett. c), del Trattato CECA. - Causa C-200/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07907


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Necessità di una questione pregiudiziale - Valutazione del giudice nazionale

(Trattato CE, art. 177)

2 CECA - Aiuti alla siderurgia - Nozione - Applicazione di un regime derogatorio di diritto comune in materia di fallimento a grandi imprese in stato di insolvenza - Inclusione - Presupposti

[Trattato CECA, art. 4, lett. c)]

Massima


1 Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

2 L'espressione «aiuti», ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, comporta necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine.

A tal riguardo, l'eventuale perdita di introiti fiscali che deriverebbe per lo Stato dall'applicazione, con decreto ministeriale, di un regime nazionale derogatorio di diritto comune in materia di fallimento a grandi imprese in crisi, a causa del divieto assoluto di azioni esecutive individuali e della sospensione degli interessi su tutti i debiti dell'impresa di cui trattasi, nonché della correlativa diminuzione dei vantaggi dei creditori, non potrebbe di per sé giustificare la qualifica come aiuto di tale regime. Infatti una tale conseguenza è inerente a qualsiasi regime legale che fissa l'ambito nel quale si organizzano i rapporti tra un'impresa insolvente e l'insieme dei suoi creditori.

Per contro si deve ritenere che l'applicazione ad un'impresa ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA di un tale regime dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, vietato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, allorché è dimostrato che questa impresa

- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o

- ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.

Infatti, in queste due ipotesi, può derivarne un onere supplementare per i pubblici poteri rispetto a quanto avrebbe comportato l'applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di fallimento.

Per il resto, il regime di cui trattasi, tenuto conto della categoria delle imprese che ne beneficiano e dell'estensione del potere discrezionale di cui godono le autorità nazionali quando autorizzano un'impresa insolvente sottoposta a un tale regime a continuare la sua attività, soddisfa la condizione di specificità che costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato.

Parti


Nel procedimento C-200/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Ecotrade Srl

e

Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 92 del Trattato CE,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D.A.O. Edward e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Ecotrade Srl, dagli avv.ti G. Conte e A.M. Rossi, del foro di Genova, e dall'avv. A. Picone, del foro di Roma;

- per la Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), dagli avv.ti P. Vitucci e A. Guarino, del foro di Roma;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P.F. Nemitz e P. Stancanelli, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Ecotrade Srl, dell'Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), del governo italiano e della Commissione, all'udienza del 28 maggio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 10 febbraio 1997, pervenuta alla Corte il 26 maggio seguente, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 92 dello stesso Trattato.

2 Tale questione è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Ecotrade Srl (in prosieguo: la «Ecotrade»), società di capitali, che opera nel settore del commercio di prodotti siderurgici, e la Altiforni e Ferriere di Servola SpA (in prosieguo: la «AFS»), che esercita un'attività di produzione nell'industria siderurgica, in merito ad un debito di 149 108 190 LIT che quest'ultima aveva nei confronti della Ecotrade per una fornitura di loppa.

3 Non essendo stato pagato questo debito, il Pretore di Trieste in data 30 luglio 1992 assegnava in via esecutiva alla Ecotrade un credito che la AFS deteneva nei confronti di una banca, fino a concorrenza della somma dovuta.

4 Il 28 agosto 1992, la AFS informava la Ecotrade del fatto di essere stata posta in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale del 23 luglio 1992 (in prosieguo: il «decreto ministeriale»), ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95 (GURI n. 94 del 4 aprile 1979; in prosieguo: la «legge n. 95/1979»), con l'autorizzazione a continuare la sua attività, e le intimava la restituzione della somma di cui trattasi, in quanto l'esperimento dell'azione esecutiva era avvenuto in violazione dell'art. 4 della legge 2 ottobre 1981, n. 544 (GURI n. 272 del 3 ottobre 1981; in prosieguo: la «legge n. 544/1981»), che vieta le azioni esecutive individuali dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura del procedimento di amministrazione straordinaria.

5 Il 4 ottobre 1992, la Ecotrade adiva il Tribunale di Trieste affinché fosse dichiarato che la domanda di restituzione della AFS era infondata, poiché basata su un decreto ministeriale incompatibile con il diritto comunitario in materia di aiuti di Stato.

6 Con sentenza 23 ottobre 1993 il Tribunale respingeva la domanda della Ecotrade e accoglieva la domanda di restituzione della AFS.

7 Questa sentenza è stata confermata dalla sentenza 27 gennaio 1996 della Corte d'appello di Trieste. La Ecotrade ha allora presentato un ricorso alla Corte suprema di cassazione.

8 La legge n. 95/1979 istituisce la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

9 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, di tale legge, sono soggette a detta procedura le imprese che abbiano da almeno un anno un numero di addetti non inferiore a 300 e che presentino un'esposizione debitoria verso aziende di credito, istituti di previdenza ed assistenza sociale o società a prevalente partecipazione pubblica, non inferiore a 80,444 miliardi di LIT, e superiore a cinque volte il capitale versato della società.

10 La procedura si applica anche, ai sensi dell'art. 1 bis della stessa legge, quando l'insolvenza deriva dall'obbligo di restituire somme non inferiori a 50 miliardi di LIT, che rappresentano almeno il 51% del capitale versato, allo Stato, a enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica, nel contesto della restituzione di aiuti illegittimamente ricevuti o incompatibili con il mercato comune oppure nel quadro di finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche e attività di ricerca.

11 Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 95/1979, perché si applichi la procedura di amministrazione straordinaria, l'impresa deve essere stata dichiarata insolvente in via giudiziaria, o in base alla legge fallimentare o a causa dell'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione. Il Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, può allora adottare un decreto con cui l'impresa viene posta in amministrazione straordinaria e autorizzare la stessa, tenendo conto dell'interesse dei creditori, a continuare la sua attività per un periodo non superiore a due anni, prorogabile per un periodo massimo di altri due anni su parere conforme del comitato interministeriale per la politica industriale (in prosieguo: il «CIPI»).

12 Le imprese in amministrazione straordinaria sono assoggettate alle norme generali della legge fallimentare, salvo deroghe esplicite previste dalla legge n. 95/1979 o da leggi successive. Pertanto, nel caso dell'amministrazione straordinaria come in quello della procedura concorsuale ordinaria, il titolare dell'impresa insolvente non può disporre del suo patrimonio, che è, in via di principio, destinato a soddisfare le pretese dei creditori; gli interessi sui debiti esistenti sono sospesi; nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni dell'impresa interessata. Tuttavia, a differenza della procedura concorsuale ordinaria, nel caso dell'amministrazione straordinaria, la sospensione di qualsiasi azione esecutiva si estende, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 544/1981, ai debiti di natura fiscale nonché alle penalità, interessi e maggiorazioni in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta sulle società.

13 Inoltre ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 95/1979 lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione e il completamento degli impianti, di immobili e di attrezzature industriali, secondo condizioni e modalità disciplinate con decreto del Ministro del Tesoro, su conforme delibera del CIPI.

14 Nell'ambito del processo di risanamento è consentito procedere alla vendita del complesso aziendale dell'impresa insolvente secondo le modalità previste dalla legge n. 95/1979. Ai sensi dell'art. 5 bis di quest'ultima, il trasferimento di proprietà in tutto o in parte dell'impresa è soggetto ad un'imposta fissa di registrazione di un milione di LIT.

15 Inoltre ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 6 febbraio 1987, n. 19 (GURI n. 32 del 9 febbraio 1987; in prosieguo: la «legge n. 19/1987»), le imprese in amministrazione straordinaria beneficiano dell'esonero dal pagamento delle ammende e sanzioni pecuniarie relative al mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori.

16 Ai sensi dell'art. 2, secondo trattino, della legge n. 95/1979, allorché l'impresa in amministrazione straordinaria è autorizzata a continuare la sua attività, il commissario incaricato di gestirla deve predisporre un adeguato programma di gestione, la cui compatibilità con le linee generali della politica industriale nazionale viene accertata dal CIPI prima dell'approvazione da parte del Ministro dell'Industria. Le decisioni che riguardano questioni quali la ristrutturazione, la vendita del patrimonio, la liquidazione o la conclusione del periodo di amministrazione straordinaria devono essere approvate dallo stesso Ministro.

17 Solo alla fine del periodo di amministrazione straordinaria i creditori dell'impresa posta in tale regime possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, mediante la liquidazione dei beni dell'impresa o grazie ai suoi nuovi utili. Inoltre, ai sensi degli artt. 111 e 212 della legge fallimentare, le spese per l'amministrazione straordinaria e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ivi compresi i debiti contratti, vengono pagate prelevando le relative somme sul ricavato della massa e in via prioritaria rispetto ai crediti già esistenti al momento dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

18 La procedura di amministrazione straordinaria si chiude in seguito al concordato, alla ripartizione integrale dell'attivo, all'estinzione totale dei crediti o per insufficienza dell'attivo, ovvero in seguito al recupero da parte dell'impresa della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e quindi dopo il ritorno all'equilibrio finanziario.

19 Occorre precisare poi che la legge n. 95/1979 ha costituito oggetto di un certo numero di decisioni della Commissione.

20 Per quanto riguarda la legge n. 95/1979 nel suo complesso, la Commissione ha inviato al governo italiano una lettera ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato CE, in cui, dopo aver rilevato che la normativa in esame sembrava rientrare, sotto diversi profili, nell'ambito d'applicazione degli artt. 92 e seguenti del Trattato CE, chiedeva che le fossero notificati preventivamente tutti i casi di applicazione di tale legge, allo scopo di sottoporli ad esame in base alla disciplina applicabile agli aiuti alle imprese in difficoltà (lett. E 13/92 del 30 luglio 1992; GU 1994, C 395, pag. 4).

21 Le autorità italiane hanno risposto all'invito della Commissione facendo presente che erano disposte a notificare in via preventiva unicamente i casi di concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 2 bis della legge di cui trattasi. La Commissione, in tale situazione, ha deciso l'avvio della procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE.

22 La Commissione, d'altra parte, ha anche adottato diverse decisioni concernenti questioni particolari:

- la decisione 20 marzo 1996, 96/434/CE (GU L 180, pag. 31), in cui la Commissione ha qualificato come aiuto di Stato talune disposizioni della legge n. 80/1993 che prevedono l'applicazione del procedimento di amministrazione straordinaria alle imprese il cui stato d'insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51% del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di LIT, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE. Con tale decisione la Commissione ha dichiarato l'aiuto di cui trattasi incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo ed ha imposto l'abrogazione delle disposizioni incompatibili;

- la decisione 27 marzo 1996, 96/515/CECA (GU L 216, pag. 11), in cui la Commissione ha qualificato come aiuto, ai sensi dell'art. 4, sub c), del Trattato CECA, la concessione di una garanzia destinata a coprire una somma di 26,5 miliardi di LIT senza versamento di alcun premio, a favore in particolare della AFS, in forza dell'art. 2 bis della legge n. 95/1979. Con questa decisione la Commissione ha dichiarato l'aiuto di cui trattasi illegale ed incompatibile con il mercato comune del carbone e dell'acciaio ed ha chiesto allo Stato italiano di recuperarlo;

- la decisione 30 aprile 1997, 97/754/CECA (GU L 306, pag. 25), in cui la Commissione ha qualificato come aiuto, ai sensi dell'art. 4, sub c), del Trattato CECA, una serie di misure di cui ha beneficiato la società Ferdofin Siderurgica Srl - in particolare la sospensione del pagamento di debiti considerevoli verso taluni enti pubblici - nell'ambito dell'applicazione della legge n. 95/1979. Con questa decisione la Commissione ha dichiarato l'aiuto di cui trattasi incompatibile con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e ha ingiunto alle autorità italiane di recuperare gli aiuti versati e di sospendere l'applicazione delle disposizioni della legge n. 95/1979 per quanto riguarda il mancato pagamento da parte della Ferdofin Siderurgica Srl dei debiti contratti con imprese ed organismi pubblici.

23 Alla luce di queste considerazioni il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«A questa Corte non è chiara l'interpretazione:

1) dell'art. 92 del Trattato: dal momento che la previsione, posta in via "alternativa", di aiuti "concessi dagli Stati" ovvero "mediante risorse statali" può indurre a ritenere che debbano considerarsi costituenti aiuti anche quei provvedimenti statali che, pur non disponendo erogazione di danaro dello Stato, consentano, mediante particolari procedure, di perseguire lo stesso risultato che si otterrebbe con la erogazione di danaro statale;

2) dell'indicata decisione [E 13/92]: dal momento che la conclusione cui essa perviene (...) è preceduta dalla premessa secondo la quale la (...) legge n. 95/1979 (...) "appare rientrare sotto diversi profili nell'ambito di applicazione degli artt. 92 e segg. del Trattato";

(...)

pertanto appare dubbio se possa considerarsi aiuto, secondo la norma del Trattato e la indicata decisione della Commissione, un provvedimento statale emesso ai sensi della citata legge n. 95/1979 che disponga:

a) la mera sottrazione di grandi imprese alle ordinarie procedure concorsuali;

b) tale sottrazione e contemporaneamente la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

e ciò tenendo conto che il d.l. italiano n. 414 del 31.7.1981 (convertito nella legge n. 544/1981) dispone (art. 4) che "le azioni esecutive individuali (...) non possono essere iniziate né proseguite dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria"».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24 All'udienza la AFS ha messo in dubbio la rilevanza della questione pregiudiziale per il motivo che, se essa fosse stata subito assoggettata alla procedura concorsuale ordinaria, la Ecotrade non avrebbe nemmeno potuto ottenere l'esecuzione del suo credito.

25 A tal riguardo, occorre ricordare innanzi tutto che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59).

26 Inoltre occorre constatare che dall'ordinanza di rinvio non risulta che, se l'applicazione dei provvedimenti nazionali controversi fosse stata esclusa per il motivo che tali provvedimenti costituivano aiuti di Stato vietati, la Ecotrade avrebbe eluso la norma di divieto delle azioni esecutive individuali, poiché quest'ultima si applica anche in caso di procedura concorsuale ordinaria.

27 Tuttavia, nulla consente di affermare prima facie che, se la AFS fosse stata assoggettata alla procedura concorsuale ordinaria, la situazione della Ecotrade sarebbe stata identica da tutti i punti di vista, in particolare, per quanto riguarda le sue possibilità di recuperare almeno parzialmente i suoi crediti, cosa che rientra nella valutazione del giudice nazionale.

28 Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale.

Sulla questione pregiudiziale

29 In via preliminare occorre constatare che la AFS esercita un'attività di produzione nel settore siderurgico e costituisce pertanto un'impresa ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA. Si deve quindi ricollocare la questione posta dal giudice nazionale nell'ambito del Trattato CECA.

30 Con la sua questione il giudice a quo chiede in sostanza se si debba ritenere che l'applicazione ad un'impresa ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA di un regime quale quello introdotto dalla legge n. 95/1979 e derogatorio rispetto alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento possa dar luogo alla concessione di un aiuto di Stato vietato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

31 La lettera E 13/92 della Commissione, alla quale fa riferimento il giudice a quo, costituisce, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, una semplice richiesta rivolta al governo italiano, ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato CE, di notificare tutti i casi di applicazione della legge n. 95/1979, richiesta alla quale ha fatto seguito l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE. Quest'ultima procedura non aveva ancora dato luogo, alla data della presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, ad una decisione finale della Commissione.

32 Ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati in qualunque forma.

33 La decisione della Commissione 27 novembre 1991, 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57), entrata in vigore il 1_ gennaio 1992 e applicabile fino al 31 dicembre 1996, autorizza tuttavia la concessione di aiuti alla siderurgia in casi tassativamente elencati, in particolare di aiuti per le chiusure, purché essi siano stati previamente notificati alla Commissione ai sensi dell'art. 6, n. 2, di questa decisione.

34 Come la Corte ha già dichiarato, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, in particolare pag. 38, e 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 13).

35 Inoltre, come la Corte ha dichiarato relativamente all'art. 92, n. 1, del Trattato CE, l'espressione «aiuti», ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, comporta necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine (v. sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, Racc. pag. 25, punti 23-25; 13 ottobre 1982, cause riunite da 213/81 a 215/81, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Will e a., Racc. pag. 3583, punto 22; 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punti 19 e 21; 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack, Racc. pag. I-6185, punto 16, e 7 maggio 1998, cause riunite da C-52/97 a C-54/97, Viscido e a., Racc. pag. I-2629, punto 13).

36 A tal riguardo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l'eventuale perdita di introiti fiscali che deriverebbe per lo Stato dall'applicazione del regime di amministrazione straordinaria, a causa del divieto assoluto di azioni esecutive individuali e della sospensione degli interessi su tutti i debiti dell'impresa di cui trattasi, nonché della correlativa diminuzione dei vantaggi dei creditori, non potrebbe di per sé giustificare la qualifica come aiuto di tale regime. Infatti una tale conseguenza è inerente a qualsiasi regime legale che fissa l'ambito nel quale si organizzano i rapporti tra un'impresa insolvente e l'insieme dei suoi creditori, senza perciò che si possa dedurne automaticamente l'esistenza di un onere finanziario supplementare sostenuto direttamente o indirettamente dai pubblici poteri e destinato a concedere alle imprese interessate un vantaggio determinato (v., in tal senso, sentenza Sloman Neptun, soprammenzionata, punto 21).

37 Per contro, diverse caratteristiche del regime introdotto dalla legge n. 95/1979, in particolare in considerazione delle circostanze della fattispecie di cui alla causa a qua, potrebbero consentire di dimostrare, se la portata che è loro attribuita qui di seguito fosse confermata dal giudice nazionale, l'esistenza di un aiuto vietato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

38 Anzitutto, dal fascicolo risulta che la legge n. 95/1979 tende ad applicarsi in maniera selettiva a favore di grandi imprese industriali in difficoltà che hanno una posizione debitoria particolarmente elevata verso talune categorie di creditori, per la maggior parte di carattere pubblico. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, è altamente probabile che lo Stato o enti pubblici figurino tra i principali creditori dell'impresa interessata.

39 Occorre anche sottolineare che le decisioni del Ministro dell'Industria di collocare l'impresa in difficoltà in amministrazione straordinaria e di autorizzarla a continuare la sua attività, anche supponendo che siano adottate tenendo conto al meglio degli interessi dei creditori e, in particolare, delle possibilità di valorizzazione dell'attivo dell'impresa, sono anch'esse influenzate, come il governo italiano ha esso stesso ammesso nelle sue osservazioni e all'udienza, dalla preoccupazione di salvaguardare, per considerazioni di politica industriale nazionale, l'attività economica dell'impresa.

40 Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto della categoria delle imprese cui si riferisce la normativa controversa e dell'estensione del potere discrezionale di cui gode il Ministro quando autorizza, in particolare, un'impresa insolvente in amministrazione straordinaria a continuare la sua attività, la normativa di cui trattasi soddisfa la condizione di specificità che costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punti 23 e 24).

41 Inoltre, indipendentemente dall'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, risulta che la normativa di cui trattasi può collocare le imprese alle quali essa si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre in quanto consente la continuazione della loro attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe esclusa nell'ambito di applicazione delle norme ordinarie in materia di fallimento, poiché queste ultime tengono conto in maniera determinante della tutela degli interessi dei creditori. Ora, tenuto conto del rango prioritario dei crediti collegati alla continuazione dell'attività economica, l'autorizzazione a continuare quest'ultima, in tali circostanze, potrebbe comportare un onere supplementare per i pubblici poteri se fosse effettivamente dimostrato che lo Stato o enti pubblici figurano tra i principali creditori dell'impresa in difficoltà, dato che quest'ultima è, per ipotesi, debitrice di somme rilevanti.

42 Per il resto, oltre alla concessione della garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 95/1979, che le autorità italiane hanno accettato di notificare previamente alla Commissione, la collocazione in amministrazione straordinaria comporta l'estensione del divieto e della sospensione di qualsiasi azione esecutiva individuale ai debiti di natura fiscale e alle penalità, interessi e maggiorazioni in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta sulle società, l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle ammende e sanzioni pecuniarie in caso di mancato pagamento dei contributi sociali, nonché l'applicazione di un'aliquota preferenziale in caso di trasferimento totale o parziale dell'impresa, in quanto il trasferimento è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di LIT, mentre l'imposta di registro ordinaria ammonta al 3% del valore dei beni ceduti.

43 Tali vantaggi, consentiti dal legislatore nazionale, possono comportare anche un onere supplementare per i pubblici poteri, sotto forma di una garanzia di Stato, di una rinuncia effettiva ai crediti pubblici, di un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende o altre sanzioni pecuniarie o di un'aliquota d'imposta ridotta. Potrebbe essere diversamente solo se fosse dimostrato che la collocazione in amministrazione straordinaria e la continuazione dell'attività economica dell'impresa non hanno effettivamente comportato un onere supplementare per lo Stato, rispetto a quanto sarebbe derivato dall'applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di fallimento.

44 A tal riguardo il governo italiano sostiene, da un lato, che l'amministrazione straordinaria non comporta per lo Stato, titolare di crediti di natura fiscale, una perdita maggiore rispetto alle regole normalmente vigenti, nell'ambito delle quali godrebbe di taluni privilegi procedurali e, dall'altro, che le disposizioni che prevedono l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle ammende e penalità per ritardo nel pagamento di contributi sociali non trovano più applicazione. Spetta al giudice nazionale verificare queste affermazioni.

45 In considerazione di quanto precede occorre risolvere la questione pregiudiziale nel senso che si deve ritenere che l'applicazione ad un'impresa ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA di un regime quale quello introdotto dalla legge n. 95/1979 e derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, vietato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, allorché è dimostrato che questa impresa

- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o

- ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

46 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 10 febbraio 1997, dichiara:

Si deve ritenere che l'applicazione ad un'impresa ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA di un regime quale quello introdotto dalla legge 3 aprile 1979, n. 95/1979 e derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, vietato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, allorché è dimostrato che questa impresa

- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o

- ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.