61997J0162

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 novembre 1998. - Procedimento penale a carico di Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren e Solweig Arrborn. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Helsingborgs tingsrätt - Svezia. - Libera circolazione delle merci - Divieto delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente tra Stati membri - Deroghe - Tutela della salute e della vita degli animali - Miglioramento del patrimonio bovino - Riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura - Fecondazione artificiale. - Causa C-162/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07477


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Agricoltura - Armonizzazione delle legislazioni - Direttive 77/504 e 87/328 relative all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura al fine dell'eliminazione degli ostacoli zootecnici alla libera circolazione del materiale seminale - Requisito di un'autorizzazione per la distribuzione e la collocazione dello sperma importato - Ammissibilità anche in relazione all'art. 30 del Trattato - Presupposto - Requisito posto in vista di controlli non previsti dal sistema armonizzato - Inammissibilità

(Trattato CE, art. 30; direttive del Consiglio 77/504/CEE e 87/328/CEE, art. 2, n. 1)

2 Agricoltura - Armonizzazione delle legislazioni - Direttive 87/328 e 91/174 relative all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura al fine dell'eliminazione degli ostacoli zootecnici alla libera circolazione del materiale seminale - Divieto o assoggettamento ad autorizzazione dell'uso di sperma di tori ammessi alla fecondazione artificiale in un altro Stato membro - Rifiuto basato su motivi relativi a particolarità inerenti alla razza interessata - Inammissibilità - Preambolo della direttiva 87/328 che non autorizza una tale normativa

(Direttive del Consiglio 87/328/CEE, art. 2, n. 1, e 91/174/CEE; decisione della Commissione 86/130/CEE)

Massima


1 L'art. 2, n. 1, della direttiva 87/328, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, non si oppone ad una normativa nazionale che richieda un'autorizzazione per la distribuzione e la collocazione dello sperma di bovini proveniente da un altro Stato membro nella misura in cui questa autorizzazione ha come obiettivo unicamente di garantire che il suo beneficiario possieda le qualificazioni necessarie per l'operazione che s'intende effettuare. Una tale normativa non rientra del resto nel campo d'applicazione dell'art. 30 del Trattato.

Per contro, il requisito di un'autorizzazione per le attività di inseminazione non può essere utilizzato al fine di operare un controllo della qualità genetica dei riproduttori in una maniera non prevista da tale direttiva o dalla direttiva 77/504, dato che queste direttive hanno armonizzato le condizioni di ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura e del loro sperma, al fine di eliminare gli ostacoli zootecnici alla libera circolazione del materiale seminale bovino, di modo che ogni requisito avente come obiettivo o per effetto il controllo o la verifica delle importazioni di sperma bovino per considerazioni zootecniche o genealogiche potrebbe esser posto solo in conformità a queste direttive.

2 Poiché le condizioni zootecniche o genealogiche relative agli scambi intracomunitari dello sperma bovino hanno costituito oggetto di un'armonizzazione completa nell'ambito delle direttive 87/328 e 91/174, l'art. 2, n. 1, della prima direttiva si oppone a che una normativa nazionale vieti o assoggetti ad autorizzazione l'uso nel territorio di questo Stato membro dello sperma di tori della razza «blanc-bleu» belga, nella misura in cui questi ultimi siano stati ammessi all'inseminazione artificiale in un altro Stato membro sulla base di prove effettuate conformemente alla decisione 86/130, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

Più in particolare l'autorità nazionale non può rifiutare l'uso dello sperma di questa razza per il fatto che essa sia portatrice del gene dell'ipertrofia muscolare o perché l'uso dello sperma potrebbe comportare sofferenze per gli animali, incidere sul loro comportamento naturale o inoltre perché la razza sarebbe considerata da questa autorità nazionale portatrice di tare genetiche, in quanto le particolarità e tare genetiche di un animale possono essere definite solo nello Stato membro in cui la razza bovina è stata ammessa alla fecondazione artificiale, dagli organismi ufficialmente abilitati alla determinazione di questi caratteri, in accordo con le organizzazioni o associazioni di allevatori che tengono i libri genealogici dei bovini riproduttori di razza pura.

Una tale normativa non può del resto essere autorizzata dal preambolo della direttiva 87/328, dato che, da un lato, il preambolo di un atto comunitario non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere per derogare alle disposizioni stesse dell'atto di cui trattasi e, dall'altro, non risulta affatto dal testo di cui trattasi che esso sia in contraddizione con le disposizioni stesse della direttiva.

Parti


Nel procedimento C-162/97,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tingsrätt di Helsingborg (Svezia), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren, Solweig Arrborn,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167, pag. 54),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Nilsson, dall'avvocato Anders Boquist, del foro di Malmö;

- per il governo svedese, dalla signora Lotty Nordling, rättschef presso il dipartimento del commercio con l'estero del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

- per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Pascal, addetto d'amministrazione centrale presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

- per il governo finlandese, dal signor Holger Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo norvegese, dal signor Jan Bugge-Mahrt, direttore generale aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hans Støvlbæck e dalla signora Lena Ström, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Nilsson, con l'avv. Anders Boquist, del signor Hagelgren, con l'avv. Lillemor Wåhlin, del foro di Lund, del governo svedese, rappresentato dalle signore Lotty Nordling e Maria Lundqvist Norling, kammarrättsassessor addetta al segretariato giuridico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo belga, rappresentato dal signor Leo van den Eynde, capo del servizio giuridico del ministero del Ceto medio e dell'Agricoltura, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla signora Lena Ström, all'udienza del 24 marzo 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 maggio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 aprile 1997, pervenuta alla Corte il 30 aprile seguente, il Tingsrätt di Helsingborg ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione dell'art. 30 dello stesso Trattato e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167, pag. 54).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico dei signori Nilsson e Hagelgren e della signora Arrborn, imputati, da un lato, per quanto riguarda il signor Hagelgren, di aver venduto senza autorizzazione sperma di toro al signor Nilsson, per quanto riguarda quest'ultimo di aver fatto fecondare senza autorizzazione quattro vacche di sua proprietà e, per quanto riguarda la signora Arrborn, di aver proceduto senza autorizzazione alla fecondazione di cui trattasi nonché, dall'altro, per quanto riguarda ciascuno di essi, di aver violato, fecondando bovini appartenenti al signor Nilsson con sperma di toro della razza «blanc-bleu» belga, la normativa nazionale che vieta, al fine di tutelare la salute degli animali, qualsiasi riproduzione che possa comportare sofferenze per gli animali o incidere sul loro comportamento.

3 L'art. 2, n. 1, secondo trattino, della direttiva 87/328 stabilisce:

«Uno Stato membro non può vietare, limitare o ostacolare:

- l'ammissione alla fecondazione artificiale nel suo territorio di tori di razza pura o l'utilizzazione del loro sperma quando questi tori sono stati ammessi alla fecondazione artificiale in uno Stato membro dopo prove effettuate conformemente alla decisione 86/130/CEE».

4 La direttiva 87/328 è basata sulla direttiva del Consiglio 25 luglio 1977, 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206, pag. 8) e mira a realizzare un'armonizzazione complementare per quanto riguarda l'ammissione di questi animali e del loro sperma alla riproduzione.

5 L'art. 2, secondo trattino, della direttiva 77/504, come modificato dall'art. 11 della direttiva del Consiglio 23 giugno 1994, 94/28/CE, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504 (GU L 178, pag. 66), prevede:

«Gli Stati membri provvedono affinché non siano vietati, limitati o ostacolati, per motivi zootecnici:

- gli scambi intracomunitari di sperma e di ovuli ed embrioni, provenienti da bovini riproduttori di razza pura».

6 Un «bovino riproduttore di razza pura» è definito all'art. 1, lett. a), della direttiva 77/504, come modificato dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 marzo 1991, 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85, pag. 37), come «animale delle specie bovina, compresi i bufali, i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato ed idoneo ad esservi iscritto».

7 Sono «registri genealogici» ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 77/504/CEE, «i libri, i registri, gli schedari o i supporti dell'informazione

- tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita

e

- in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti».

8 Adottata sulla base dell'art. 6, n. 1, secondo e terzo trattino, della direttiva 77/504, la decisione della Commissione 27 aprile 1984, 84/247/CEE, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (GU L 125, pag. 58) prevede, all'art. 2, primo comma, che le autorità dello Stato membro interessato devono concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione di allevatori che tiene o istituisce libri genealogici purché soddisfi i requisiti di cui all'allegato della decisione.

9 Questo allegato dispone in particolare che, per essere ufficialmente riconosciute, le organizzazioni o associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici devono aver adottato le disposizioni riguardanti la definizione delle caratteristiche della razza, il sistema di identificazione degli animali, il sistema di registrazione delle genealogie, la definizione degli obiettivi di allevamento o il sistema di utilizzazione dei dati relativi alle prestazioni zootecniche.

10 La Commissione ha anche adottato, sulla base dell'art. 6, n. 1, primo trattino, della direttiva 77/504, la decisione 11 marzo 1986, 86/130/CEE, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU L 101, pag. 37). L'allegato di questa decisione è stato sostituito dalla decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/515/CE (GU L 207, pag. 30).

11 La parte I di questo allegato, come modificata, prevede che «le autorità competenti degli Stati membri riconoscono gli organismi incaricati di definire le norme relative al controllo dell'attitudine e alla valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, nonché alla pubblicazione dei risultati attinenti».

12 Nella sua parte II, l'allegato prevede in particolare la registrazione dei dati relativi alla riproduzione degli animali in base tra l'altro ai risultati dei parti nonché una valutazione morfologica.

13 Per quanto riguarda la valutazione genetica la parte III, punto 1, ultimo comma, dell'allegato stabilisce:

«Si devono inoltre pubblicare le particolarità e le anomalie genetiche di un animale, quali sono definite dagli organismi ufficialmente designati per la determinazione di tali caratteri, di concerto con le organizzazioni e associazioni di allevatori riconosciute ai sensi della decisione 84/247/CEE (...)».

14 Per quanto riguarda la valutazione genetica dei tori destinati all'inseminazione artificiale, la parte III, punto 2, dell'allegato stabilisce che i dati relativi alla riproduzione che li riguardano devono essere pubblicati.

15 In Svezia le attività di inseminazione dei bovini quali la raccolta, la manutenzione, la distribuzione e la collocazione dello sperma sono assoggettate ad un'autorizzazione dell'amministrazione nazionale dell'agricoltura in applicazione dello Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med nötkreatur (decreto dell'amministrazione nazionale dell'agricoltura relativo all'inseminazione artificiale dei bovini, SJVFS 1994:98). Ai sensi dell'art. 26 di questo decreto, la distribuzione dello sperma animale è subordinata all'autorizzazione di praticare l'inseminazione. L'art. 30 obbliga il cessionario dello sperma a comunicare al distributore informazioni concernenti in particolare i risultati del parto, la frequenza dei parti difficili, il sopravvenire di malattie ereditarie e di malformazioni.

16 Il djurskyddsförordningen (regolamento sulla protezione degli animali, SFS 1988:539) vieta, all'art. 29, la «riproduzione tale da comportare sofferenze per gli animali».

17 Adottato in applicazione di questo regolamento, lo Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning inom lantbruket m.m. (decreto dell'amministrazione nazionale dell'agricoltura relativo all'allevamento degli animali nell'ambito dell'agricoltura, SJVFS 1993:129) vieta l'inseminazione delle giovenche e delle vacche o l'innesto di embrioni quando sono prevedibili parti difficili.

18 Inoltre l'art. 3, n. 1, dello Statens jordbruksverks föreskrifter om djurskyddskrav vid avelsarbete (decreto dell'amministrazione nazionale dell'agricoltura sulle esigenze connesse alla protezione degli animali nell'ambito della riproduzione, SJVFS 1995:113, nella sua versione modificata nel 1995:181) vieta di utilizzare per la riproduzione riproduttori per i quali è stato dimostrato che trasmettono geni letali, tare o altre caratteristiche ereditarie che comportano sofferenze per i discendenti o incidono negativamente sul comportamento naturale di questi ultimi, o che potrebbero verosimilmente trasmettere tali geni letali, tare o caratteristiche ereditarie. L'allegato di tale decreto allude in particolare all'ipertrofia muscolare.

19 L'art. 3, n. 2, di questo decreto prevede poi che non possono essere utilizzati per la riproduzione i bovini che presentano, con ogni verosimiglianza, una predisposizione ereditaria che li espone a malattie troppo frequenti, a difficoltà di parto o a rischi di mortalità all'atto dei parti.

20 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il signor Hagelgren ha acquistato in Belgio sperma di toro della razza «blanc-bleu» belga che ha poi ceduto al signor Nilsson, al fine dell'inseminazione dei bovini di sua proprietà. Per procedere all'inseminazione il signor Nilsson si è rivolto alla signora Arrborn.

21 Poiché nessuna di queste persone disponeva dell'autorizzazione dell'amministrazione nazionale dell'agricoltura esse sono perseguite per aver distribuito sperma o praticato l'inseminazione senza autorizzazione. Ad esse è anche addebitato di aver utilizzato, in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla tutela degli animali, sperma della razza «blanc-bleu» belga, mentre questa razza presenta «la tara genetica dell'ipertrofia muscolare» che comporta uno sviluppo eccessivo dei tessuti, uno scarso sviluppo degli organi vitali interni e una sensibilità particolare alle malattie virali e allo stress. Per il resto, la frequenza dei parti difficili sarebbe elevata.

22 Gli imputati contestano le violazioni e sostengono che, assoggettando l'attività d'inseminazione ad un'autorizzazione e vietando di praticarla con seme di tori della razza «blanc-bleu» belga, la normativa svedese si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario, in particolare con l'art. 2 della direttiva 87/328.

23 Ritenendo che la soluzione della causa ad esso sottoposta dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, il Tingsrätt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 30 del Trattato CE e la direttiva 87/328/CEE consentano ad un'autorità nazionale di esigere un'autorizzazione per l'attività di fecondazione artificiale con sperma di bovini, vale a dire per la raccolta, il trattamento e la vendita di sperma unitamente all'inseminazione.

2) Se l'art. 30 del Trattato CE e la direttiva 87/328/CEE consentano che uno Stato membro vieti la fecondazione artificiale e la riproduzione di bovini o la subordini a condizioni,

a) qualora siffatta attività ad avviso di un'autorità nazionale possa comportare sofferenze per gli animali o influenzare il loro comportamento naturale;

b) qualora si tratti di una determinata razza, che ad avviso di un'autorità nazionale sia portatrice di tare ereditarie.

3) a) Se l'interpretazione del preambolo della direttiva 87/328/CEE consenta deroghe nazionali all'ammissione alla fecondazione artificiale all'interno del proprio territorio qualora comporti la riproduzione di animali dal patrimonio genetico non desiderato, anche se tali deroghe implicano un divieto nei confronti di tori che soddisfano i requisiti stabiliti dall'art. 2 della direttiva.

b) In caso di soluzione affermativa della questione precedente: se le definizioni di "deterioramento del patrimonio genetico" e di "tare ereditarie" possano essere stabilite autonomamente da un singolo Stato membro».

Sulla prima questione

24 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 30 del Trattato o la direttiva 87/328 si oppongano ad una normativa nazionale che richiede un'autorizzazione per l'attività di inseminazione dei bovini, in particolare per la distribuzione e la collocazione dello sperma.

25 I governi svedese, francese, finlandese e norvegese sostengono che, anche se le condizioni d'importazione dello sperma bovino sono state armonizzate dalle direttive 77/504 e 87/328, queste ultime non disciplinano per contro né le condizioni dell'inseminazione né la formazione degli inseminatori. Una normativa nazionale in materia sarebbe conforme agli artt. 30 e 36 del Trattato CE qualora non abbia per oggetto la regolamentazione del commercio di sperma tra gli Stati membri, ma riguardi la protezione della salute degli animali garantendo in particolare che l'inseminatore disponga delle conoscenze che gli consentano di soddisfare i requisiti di questa protezione.

26 Per contro la Commissione fa valere che l'art. 2 della direttiva 87/328 si oppone ad una normativa nazionale che richieda un'autorizzazione per l'inseminazione mediante sperma di bovini di razza pura provenienti da un altro Stato membro qualora l'autorizzazione persegua un obiettivo diverso da quello di verificare le qualificazioni del personale che manipola lo sperma, e in particolare implichi un giudizio sull'opportunità dell'inseminazione mediante lo sperma di una determinata razza bovina. Secondo la Commissione, le disposizioni svedesi sull'obbligo di riferire eventuali difficoltà di parto lascerebbe presupporre un tale obiettivo.

27 A questo riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5), va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.

28 Ora, come la Corte ha dichiarato, l'obbligo incombente a tutti gli operatori di fare distribuire i propri prodotti da rivenditori autorizzati in forza di una normativa nazionale, che vale a prescindere dall'origine dei prodotti di cui trattasi e che non incide sulla messa in commercio dei prodotti provenienti da altri Stati membri in misura diversa rispetto a quella dei prodotti nazionali, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 30 del Trattato (sentenza 14 dicembre 1995, C-387/93, Banchero, Racc. pag. I-4663, punti 37 e 44).

29 Per quanto riguarda in particolare le condizioni di ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura e del loro sperma, occorre rilevare che esse sono state armonizzate, nella prospettiva di rimuovere gli ostacoli zootecnici alla libera circolazione del materiale seminale delle specie bovina, dalle direttive 77/504 e 87/328 (v. sentenza 7 dicembre 1995, C-17/94, Gervais e a., Racc. pag. I-4353, punto 32). Ne deriva che qualsiasi requisito avente come obiettivo o per effetto il controllo o la verifica delle importazioni di sperma bovino per considerazioni zootecniche o genealogiche potrebbe esser posto solo in conformità a queste direttive.

30 In considerazione di questa armonizzazione il requisito di un'autorizzazione per le attività di inseminazione non può essere utilizzato al fine di operare un controllo della qualità genetica dei riproduttori in una maniera non prevista dalle direttive.

31 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che l'art. 30 del Trattato e l'art. 2, n. 1, della direttiva 87/328 non si oppongono ad una normativa nazionale che richieda un'autorizzazione per la distribuzione e la collocazione dello sperma di bovini riproduttori di razza pura proveniente da un altro Stato membro nella misura in cui questa autorizzazione ha come obiettivo unicamente di garantire che il suo beneficiario possieda le qualificazioni necessarie per l'operazione che s'intende effettuare.

Sulla seconda questione

32 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 30 o la direttiva 87/328 si oppongano ad una normativa nazionale che vieti o assoggetti a talune condizioni l'inseminazione e la riproduzione dei bovini qualora queste attività siano tali da comportare, secondo l'autorità nazionale competente, sofferenze per gli animali o da incidere sul loro comportamento naturale, o qualora la razza di cui trattasi sia considerata da questa autorità nazionale portatrice di tare genetiche.

33 Dall'ordinanza di rinvio risulta che tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che riguarda la razza «blanc-bleu» belga. E' pacifico, del resto, che i tori di questa razza sono stati ammessi all'inseminazione artificiale in Belgio sulla base di prove effettuate conformemente alla decisione 86/130, cui si riferisce l'art. 2, n. 1, secondo trattino, della direttiva 87/328.

34 I governi svedese, finlandese e norvegese ritengono che, nonostante l'armonizzazione realizzata dalla direttiva 87/328, rimanga possibile far valere motivi collegati alla tutela della salute degli animali, ai sensi dell'art. 36 del Trattato, per vietare l'importazione di sperma di riproduttori portatori del gene dell'ipertrofia muscolare. Il governo svedese aggiunge che l'ipertrofia muscolare ha infatti come conseguenza una serie di caratteristiche indesiderabili, in particolare lo sviluppo insufficiente di diversi organi, la sensibilità allo stress o l'ossatura proporzionalmente più gracile. Inoltre la nascita dei vitelli i cui genitori sono portatori del gene dell'ipertrofia muscolare deve avvenire il più sovente mediante parto cesareo, il che comporterebbe sofferenze inutili per la madre e richiederebbe cure con antibiotici in dosi massicce.

35 Questi governi ritengono che il ricorso frequente al parto cesareo sia incompatibile con il protocollo di modifica alla Convenzione europea sulla tutela degli animali negli allevamenti (Serie dei Trattati europei 145). La convenzione è stata approvata in nome della Comunità con decisione del Consiglio 19 giugno 1978, 78/923/CEE (GU L 323, pag. 12), e il protocollo di modifica con decisione del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/83/CEE (GU L 395, pag. 21), senza che quest'ultimo sia tuttavia entrato in vigore. La raccomandazione che riguarda i bovini, adottata dal comitato permanente della Convezione europea nella sua 17a riunione (21 ottobre 1988), si opporrebbe anche a questo tipo di parto. Il punto 13 dell'allegato B di questa raccomandazione, che contiene disposizioni speciali per le vacche e le giovenche, prevede infatti che i parti cesarei siano praticati unicamente se giovano agli animali interessati e non come misure abituali.

36 Per contro il signor Nilsson nonché i governi belga e francese sostengono che, poiché le condizioni zootecniche e genealogiche che si applicano agli scambi di bovini di razza pura sono state armonizzate in maniera completa dalle direttive 77/504 e 87/328, uno Stato membro non può più opporsi alla commercializzazione di sperma bovino proveniente da un altro Stato membro per motivi di tutela della salute animale o per considerazioni relative ai caratteri genetici degli animali.

37 Per quanto riguarda l'argomento relativo alle sofferenze causate agli animali, il governo belga fa riferimento alla relazione esplicativa relativa al protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, che precisa che il nuovo art. 3 di questa Convenzione, introdotto dal protocollo di modifica e che vieta i tipi di allevamento che causano o possono causare sofferenze o danni agli animali, non si opporrebbe alle procedure di allevamento che richiedono interventi quali i parti i cesarei che non possono provocare un male durevole. Il divieto da parte del Regno di Svezia di utilizzare sperma di tori della razza «blanc-bleu» belga risulterebbe quindi da un'erronea interpretazione della nozione di divieto della riproduzione che può comportare sofferenze.

38 I governi belga e francese rilevano inoltre che il gene dell'ipertrofia muscolare non è una tara genetica, cioè un carattere incompatibile con la sopravvivenza e la riproduzione della razza. Questo sarebbe del resto confermato dalla realtà quotidiana degli allevamenti belgi. Il governo francese indica anche che, se si trattasse di una tara genetica, essa avrebbe dovuto costituire oggetto di una pubblicazione, conformemente all'allegato della decisione 86/130.

39 La Commissione ritiene che l'aspetto relativo alla tutela degli animali all'atto della loro ammissione alla riproduzione non abbia costituito oggetto di un'armonizzazione comunitaria e che il ricorso da parte di uno Stato membro all'art. 36 del Trattato rimanga possibile nei casi in cui il risultato di un incrocio rendesse necessaria una protezione immediata della madre e/o dei suoi discendenti. Essa ritiene tuttavia che le circostanze descritte dal giudice nazionale non giustifichino apparentemente una misura di deroga in quanto il ricorso al parto cesareo non costituisce la regola nei parti della «razza blanc-bleu» belga. Inoltre, secondo il protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, il parto cesareo non sarebbe considerato come una sofferenza permanente.

40 Inoltre la Commissione ha rilevato all'udienza che la proposta di direttiva [proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, COM(92) 192 def. (JO 1992, C 156, pag. 11)] che dà attuazione in particolare alla raccomandazione del comitato permanente concernente i bovini non è stata ancora adottata dal Consiglio.

41 Come la Corte ha già constatato, le condizioni zootecniche e genealogiche relative agli scambi intracomunitari dello sperma bovino hanno costituito oggetto di un'armonizzazione completa nell'ambito delle direttive 87/328 e 91/174 (sentenza 5 ottobre 1994, C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, Racc. pag. I-5077, punto 33). Da questa armonizzazione risulta che uno Stato membro non può ostacolare l'uso nel suo territorio dello sperma di tori di razza pura qualora questi ultimi siano stati ammessi all'inseminazione artificiale in un altro Stato membro sulla base di prove effettuate conformemente alla decisione 86/130.

42 E' pacifico che i tori della razza «blanc-bleu» belga sono stati ammessi all'inseminazione artificiale in Belgio sulla base di prove effettuate conformemente alla decisione 86/130.

43 Occorre constatare che le caratteristiche che secondo l'autorità nazionale svedese possono comportare sofferenze per i bovini della razza «blanc-bleu» belga o incidere sul loro comportamento sono inerenti al loro patrimonio genetico. In particolare è il gene specifico dell'ipertrofia muscolare che ha come conseguenza la massa muscolare rilevante rispetto agli organi interni o all'ossatura dell'animale nonché il ricorso più frequente al parto cesareo.

44 Si deve quindi concludere che queste caratteristiche sono state prese in considerazione all'atto della valutazione del valore genetico della razza «blanc-bleu» belga, effettuata in conformità al metodo stabilito nell'allegato della decisione 86/130.

45 L'autorità nazionale di uno Stato membro d'importazione non può quindi ostacolare l'uso dello sperma di bovini della razza «blanc-bleu» belga per motivi attinenti alla protezione degli animali.

46 Per quanto riguarda in secondo luogo l'esistenza di tare genetiche, occorre precisare che queste ultime sono prese in considerazione nell'ambito della valutazione genetica dei bovini riproduttori di razza pura e del sistema di riconoscimento dell'ammissione all'inseminazione artificiale effettuata in uno Stato membro, poiché l'allegato della decisione 86/130, come modificata dalla decisione 94/515, ne prevede la pubblicazione.

47 Ne deriva che le particolarità e tare genetiche di un animale possono essere definite solo nello Stato membro in cui la razza bovina è stata ammessa all'inseminazione artificiale, dagli organismi ufficialmente abilitati alla determinazione di questi caratteri, in accordo con le organizzazioni o associazioni di allevatori che tengono i libri genealogici dei bovini riproduttori di razza pura.

48 L'autorità nazionale di uno Stato membro d'importazione non può quindi opporsi all'uso dello sperma di un bovino riproduttore di una razza ammessa all'inseminazione artificiale per il fatto che considera questa razza portatrice di una tara genetica.

49 Per quanto riguarda il protocollo di modifica della Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti occorre constatare che esso non è ancora entrato in vigore e non ha quindi nessuna forza vincolante. La raccomandazione del 1988 concernente i bovini costituisce, da parte sua, anche se la Corte ha già dichiarato che essa non contiene disposizioni giuridicamente vincolanti per la Comunità (sentenza 19 marzo 1998, C-1/96, Compassion in World Farming, Racc. pag. I-1251, punto 36), un atto adottato sulla base di una convenzione approvata dalla Comunità e che in quanto tale può essere utile ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione (v. sentenza 21 gennaio 1993, C-188/91, Deutsche Shell, Racc. pag. I-363, punto 18).

50 Non risulta tuttavia dal testo della raccomandazione che essa debba essere interpretata nel senso che si opporrebbe alla detenzione e allo sfruttamento di razze bovine che presentano un'ipertrofia muscolare o, più in particolare, alla pratica di parti agevolati, eventualmente, da interventi chirurgici sotto forma di parto cesareo.

51 Occorre quindi risolvere la seconda questione nel senso che l'art. 2, n. 1, secondo trattino, della direttiva 87/328 si oppone a che una normativa nazionale vieti o assoggetti ad autorizzazione l'uso nel territorio di questo Stato membro dello sperma di tori della razza «blanc-bleu» belga, nella misura in cui questi ultimi siano stati ammessi all'inseminazione artificiale in un altro Stato membro sulla base di prove effettuate conformemente alla decisione 86/130. L'autorità nazionale dello Stato membro di importazione non può rifiutare l'uso dello sperma di questa razza per il fatto che essa sia portatrice del gene dell'ipertrofia muscolare o perché l'uso dello sperma potrebbe comportare sofferenze per gli animali, incidere sul loro comportamento naturale o inoltre perché la razza sarebbe considerata da questa autorità nazionale portatrice di tare genetiche.

Sulla terza questione

52 Con la terza questione il giudice nazionale chiede innanzi tutto se il preambolo della direttiva 87/328 autorizzi uno Stato membro a vietare o ad assoggettare ad autorizzazione l'uso, nel suo territorio, dello sperma di tori di razza pura ammessi all'inseminazione artificiale in un altro Stato membro sulla base di prove effettuate conformemente alla decisione 86/130, ma che lo Stato membro d'importazione ritiene abbiano un patrimonio genetico non desiderato. In caso di soluzione affermativa a questa parte della terza questione, tale giudice chiede se la definizione delle espressioni «deterioramento del patrimonio genetico» e «tare ereditarie» incomba ad un solo Stato membro.

53 Il testo considerato dal giudice nazionale è il quarto `considerando' della direttiva 87/328, in base al quale:

«considerando che la fecondazione artificiale costituisce un metodo di notevole rilievo per incrementare l'utilizzazione dei migliori riproduttori e quindi per migliorare la specie bovina; che occorre tuttavia fare in modo che non venga deteriorato il patrimonio genetico, in particolare per quanto riguarda i riproduttori maschi, che devono presentare tutte le garanzie del loro valore genetico e nessuna tara ereditaria».

54 A tal riguardo occorre rilevare che il preambolo di un atto comunitario non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere per derogare alle disposizioni stesse dell'atto di cui trattasi.

55 Inoltre, non risulta affatto dalla lettura del quarto `considerando' della direttiva 87/328, nel quale figurano le espressioni riportate dalla questione pregiudiziale, che esso sia in contraddizione con le disposizioni stesse di questa direttiva.

56 Infatti, è proprio il sistema di ammissione all'inseminazione artificiale unicamente sulla base di esami effettuati conformemente alla decisione 86/130 da organismi autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri che mira ad evitare il deterioramento del patrimonio genetico delle razze bovine a causa dell'ammissione all'inseminazione di riproduttori maschi che non presentino tutte le garanzie circa il loro valore genetico e l'assenza di tare ereditarie.

57 Alla luce di queste considerazioni occorre risolvere la prima parte della terza questione nel senso che il preambolo della direttiva 87/328 non autorizza uno Stato membro a vietare o ad assoggettare ad autorizzazione l'uso, nel suo territorio, dello sperma di tori di razza pura, ammessi all'inseminazione artificiale in un altro Stato membro sulla base di prove effettuate conformemente alla decisione 86/130, ma che l'autorità nazionale dello Stato membro d'importazione ritiene abbiano un patrimonio genetico non desiderato.

58 In considerazione della soluzione data alla prima parte della terza questione, non occorre risolvere la seconda parte di quest'ultima.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

59 Le spese sostenute dai governi svedese, belga, francese, finlandese e norvegese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tingsrätt di Helsingborg, con ordinanza 28 aprile 1997, dichiara:

60 L'art. 30 del Trattato CE e l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, non si oppongono ad una normativa nazionale che richieda un'autorizzazione per la distribuzione e la collocazione dello sperma di bovini riproduttori di razza pura proveniente da un altro Stato membro nella misura in cui questa autorizzazione ha come obiettivo unicamente di garantire che il suo beneficiario possieda le qualificazioni necessarie per l'operazione che s'intende effettuare.

61 L'art. 2, n. 1, secondo trattino, della direttiva 87/328 si oppone a che una normativa nazionale vieti o assoggetti ad autorizzazione l'uso nel territorio di questo Stato membro dello sperma di tori della razza «blanc-bleu» belga, nella misura in cui questi ultimi siano stati ammessi all'inseminazione artificiale in un altro Stato membro sulla base di prove effettuate conformemente alla decisione della Commissione 11 marzo 1986, 86/130/CEE, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura. L'autorità nazionale dello Stato membro di importazione non può rifiutare l'uso dello sperma di questa razza per il fatto che essa sia portatrice del gene dell'ipertrofia muscolare o perché l'uso dello sperma potrebbe comportare sofferenze per gli animali, incidere sul loro comportamento naturale o inoltre perché la razza sarebbe considerata da questa autorità nazionale portatrice di tare genetiche.

62 Il preambolo della direttiva 87/328 non autorizza uno Stato membro a vietare o ad assoggettare ad autorizzazione l'uso, nel suo territorio, dello sperma di tori di razza pura, ammessi all'inseminazione artificiale in un altro Stato membro sulla base di prove effettuate conformemente alla decisione 86/130, ma che l'autorità nazionale dello Stato membro d'importazione ritiene abbiano un patrimonio genetico non desiderato.