61997J0071

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1. ottobre 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. - Inadempimento da parte di uno Stato - Mancata trasposizione di una direttiva. - Causa C-71/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-05991


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ricorso per inadempimento - Carattere oggettivo - Origine dell'inadempimento - Mancanza d'incidenza

(Trattato CE, art. 169)

2 Atti delle istituzioni - Direttive - Termine per l'attuazione - Proroga di un termine che si è rivelato insufficiente - Procedimento

(Trattato CE, art. 169)

3 Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

(Trattato CE, art. 169)

4 Ricorso per inadempimento - Misure emanate dallo Stato membro interessato dopo la presentazione del ricorso - Irrilevanza

(Trattato CE, art. 169)

Massima


1 Il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato si basa sull'accertamento oggettivo dell'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal Trattato o da un atto di diritto derivato. Nel caso in cui si sia giunti a siffatto accertamento, è irrilevante che l'inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro al quale è addebitabile, dalla sua negligenza, oppure dalle difficoltà tecniche cui quest'ultimo avrebbe fatto fronte.

2 Qualora il termine impartito a uno Stato membro per l'attuazione di una direttiva si riveli troppo breve, l'unico rimedio compatibile col diritto comunitario consiste, per lo Stato membro interessato, nel prendere, sul piano della Comunità, le iniziative idonee allo scopo di ottenere che venga emanata, da parte dell'istituzione competente, un'eventuale proroga del termine stesso.

3 Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.

4 Nell'ambito di un ricorso per inadempimento, non possono essere prese in considerazione dalla Corte le misure emanate dallo Stato membro interessato, per adempiere i suoi obblighi, dopo la proposizione del ricorso.

Parti


Nella causa C-71/97,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dal signor Santiago Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

convenuto,

"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo designato le zone considerate come vulnerabili e non avendo comunicato tali designazioni alla Commissione e, inoltre, non avendo stabilito i codici di buona pratica agricola e non avendoli comunicati alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray (relatore), G. Hirsch e K.M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 marzo 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 febbraio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo designato le zone considerate vulnerabili e non avendole comunicato tali designazioni e, inoltre, non avendo stabilito i codici di buona pratica agricola e non avendoli ad essa comunicati, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 L'art. 3, n. 2, della direttiva prevede che, entro un periodo di due anni a decorrere dalla sua notifica, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità all'art. 3, n. 1, e che concorrono all'inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi.

3 Ai sensi dell'art. 4, nn. 1, lett. a), e 2 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a stabilire, entro due anni dalla notifica della direttiva in esame, un codice o più codici di buona pratica agricola e a presentarne le modalità alla Commissione.

4 L'art. 12 della direttiva dispone, da un lato, che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di cui trattasi entro due anni dalla sua notifica e, dall'altro, che ne informino immediatamente la Commissione.

5 Non avendo ricevuto comunicazione da parte del Regno di Spagna delle disposizioni adottate per conformarsi alla direttiva e non disponendo peraltro di elementi di informazione che le consentissero di verificare se quest'ultimo avesse effettivamente emanato le disposizioni necessarie, il 10 maggio 1995 la Commissione invitava il governo spagnolo a presentare le sue osservazioni entro due mesi, secondo la procedura prevista dall'art. 169 del Trattato. In tale lettera di diffida la Commissione fa riferimento, oltre alla mancanza di comunicazione da parte del Regno di Spagna delle misure nazionali di attuazione della direttiva, al fatto che questo non aveva rispettato gli artt. 3, nn. 2 e 4, della direttiva.

6 Con lettera 26 giugno 1995, le autorità spagnole inviavano alla Commissione una relazione sulla situazione, con un progetto di regio decreto per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno. Con lettera 14 marzo 1996, esse le notificavano successivamente il regio decreto 16 febbraio 1996, sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti, agricole, diretto a trasporre la direttiva. Tale decreto veniva pubblicato nel Boletín Oficial del Estado 11 marzo 1996, n. 61.

7 Non avendo ancora ricevuto comunicazione da parte del Regno di Spagna delle designazioni previste dall'art. 3 della direttiva e dei codici di buona pratica agricola di cui all'art. 4, il 26 settembre 1996 la Commissione inviava allo stesso un parere motivato invitandolo a conformarsi ai suoi obblighi entro due mesi.

8 Con lettera 26 novembre 1996, le autorità spagnole informavano la Commissione che avrebbero adottato in tempi brevi le misure richieste dal parere motivato.

9 Non avendo ricevuto comunicazione di tali misure, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

10 Nella replica la Commissione ha ammesso di aver ricevuto sei codici di buona pratica agricola su un totale di diciassette e, pertanto, ha ritenuto che non fosse necessario che la Corte si pronunciasse sulla censura relativa all'inosservanza dell'obbligo di stabilire e di comunicare i codici di buona pratica agricola per quanto riguardava le comunità autonome di Madrid, di Navarra, di Andalusia, di Murcia, di Valencia e di Cantabria.

11 Nel controricorso il Regno di Spagna afferma, in primo luogo, che non vi è alcun inadempimento da parte sua. A suo avviso, tale nozione implica infatti una volontà di non adempiere i suoi obblighi, il che non si verificherebbe nella specie. Il ritardo nell'attuazione della direttiva sarebbe dovuto, da un lato, alle difficoltà tecniche che comporterebbe la sua attuazione e, dall'altro, alle competenze concorrenti di cui disporrebbero lo Stato e le comunità autonome nelle materie da essa disciplinate.

12 In secondo luogo, il Regno di Spagna sottolinea, nella controreplica, che otto comunità autonome per le quali la censura relativa all'art. 4 della direttiva è stata confermata, vale a dire quelle di Castiglia-León, di Galizia, dei Paesi Baschi, della Rioja, di Aragona, di Estremadura, delle Asturie e delle Baleari, hanno adottato codici di buona condotta agricola e che tali codici sono stati notificati alla Commissione. Inoltre, sette comunità autonome, vale a dire quelle di Aragona, delle Baleari, delle Canarie, di Castiglia Léon, di Navarra, di Valencia e di Castiglia-La Mancha, avrebbero proceduto alla designazione delle zone vulnerabili conformemente all'art. 3, n. 2, della direttiva, mentre altre cinque, cioè quelle delle Asturie, di Galizia, di Madrid, di Murcia e di Cantabria, avrebbero dichiarato che non esisteva alcuna zona di questo tipo sul loro territorio. Infine, anche la comunità autonoma di Andalusia avrebbe designato alcune zone vulnerabili, ma non ne avrebbe ancora comunicato le coordinate geografiche.

13 Il Regno di Spagna considera di conseguenza che non è necessario che la Corte si pronunci sull'inadempimento degli obblighi di stabilire i codici di buona pratica agricola e di designare le zone vulnerabili per le comunità autonome che hanno adempiuto i loro obblighi.

14 Per quanto riguarda la mancanza di volontà da parte del Regno di Spagna di non adempiere gli obblighi che gli si imponevano in forza degli artt. 3 e 4 della direttiva, occorre rilevare che il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato si basa sull'accertamento oggettivo dell'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal Trattato o da un atto di diritto derivato (v., in tal senso, sentenza 1_ marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Belgio, Racc. pag. 467, punto 8).

15 Nel caso in cui si sia giunti, come nella fattispecie, a siffatto accertamento, è irrilevante che l'inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro al quale è addebitabile, dalla sua negligenza, oppure dalle difficoltà tecniche cui quest'ultimo avrebbe fatto fronte.

16 In proposito la Corte ha affermato che, qualora il termine per l'attuazione di una direttiva si riveli troppo breve, l'unico rimedio compatibile col diritto comunitario consiste, per lo Stato membro interessato, nel prendere, sul piano della Comunità, le iniziative idonee allo scopo di ottenere, da parte dell'istituzione competente, un'eventuale proroga del termine stesso (v. citata sentenza Commissione/Belgio, punto 11).

17 Per quanto riguarda in particolare l'argomento relativo al fatto che il ritardo di cui trattasi risulterebbe in particolare dal fatto che lo Stato e le comunità autonome dispongono di competenze concorrenti fra loro, occorre rammentare da una giurisprudenza costante come emerga che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (sentenza 6 luglio 1995, causa C-259/94, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1947, punto 5).

18 Quanto all'asserzione del Regno di Spagna secondo la quale la Corte non dovrebbe pronunciarsi sugli inadempimenti degli obblighi di stabilire codici di buona pratica agricola e di designare le zone vulnerabili nella parte in cui essi riguardano le regioni autonome menzionate per la prima volta nella sua controreplica, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, le misure emanate da uno Stato membro, per adempiere i suoi obblighi, dopo la proposizione del ricorso per inadempimento, non possono essere prese in considerazione dalla Corte (sentenza 17 settembre 1987, causa 291/84, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 3483, punto 15).

19 Da tutte le precedenti considerazioni emerge che, non avendo designato le zone considerate come vulnerabili e non avendo comunicato tali designazioni alla Commissione e, inoltre, non avendo stabilito i codici di buona pratica agricola per le comunità autonome diverse da quelle di Andalusia, di Cantabria, di Madrid, di Murcia, di Navarra e di Valencia e non avendoli comunicati alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 3 e 4 della direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

20 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

21 Non avendo designato le zone considerate come vulnerabili e non avendo comunicato tali designazioni alla Commissione e, inoltre, non avendo stabilito i codici di buona pratica agricola per le comunità autonome diverse da quelle di Andalusia, di Cantabria, di Madrid, di Murcia, di Navarra e di Valencia e non avendoli comunicati alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

22 Il Regno di Spagna è condannato alle spese.