Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 maggio 1998. - John Deere Ltd contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Questione di diritto - Questione di fatto - Concorrenza - Sistema di scambio di informazioni - Restrizione della concorrenza - Diniego di esenzione. - Causa C-7/95 P.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-03111
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
[Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità - Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di prova - Esclusione salvo il caso di snaturamento
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
3 Ricorso d'annullamento - Decisione della Commissione adottata in base all'art. 85, n. 1, del Trattato - Valutazione economica complessa - Sindacato giurisdizionale - Limiti
(Trattato CE, artt. 85, n. 1, e 173)
4 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto per la prima volta in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
5 Concorrenza - Intese - Lesione della concorrenza - Accordo privo di scopi anticoncorrenziali - Valutazione sul piano degli effetti sul mercato - Criteri - Mancanza di prova degli effetti reali - Irrilevanza, tenuto conto della possibilità di prendere in considerazione effetti puramente potenziali
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
6 Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Criteri del coordinamento e della collaborazione - Interpretazione
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
7 Concorrenza - Intese - Lesione della concorrenza - Accordo che istituisce un sistema di scambio di informazioni - Inammissibilità in un mercato oligopolistico - Condizioni
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
8 Dagli artt. 168 A del Trattato, 51 dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
Non è conforme a tale precetti il ricorso che, senza nemmeno contenere argomenti miranti specificamente a censurare la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.
Il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. La Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.
9 Così come non è competente, nel quadro di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ad accertare i fatti, la Corte non è competente, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei medesimi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo in caso di snaturamento di questi elementi.
10 Mentre il giudice comunitario esercita un sindacato generale e completo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il sindacato ch'esso esercita sulle valutazioni economiche complesse fatte dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza d'errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.
11 Un motivo dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte nell'ambito di un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado dev'essere dichiarato irricevibile. Infatti, consentire ad una parte di sollevare in tale quadro un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita dal Tribunale a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso.
12 In assenza di scopi anticoncorrenziali, un accordo può essere censurato solo in base ai suoi effetti. In tale ipotesi, occorre valutare i suoi eventuali effetti anticoncorrenziali facendo riferimento a come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell'accordo stesso.
Ebbene, l'art. 85, n. 1, del Trattato non limita siffatta valutazione ai soli effetti attuali, ma quest'ultima deve anche tener conto degli effetti potenziali dell'accordo sulla concorrenza nel mercato comune. Un accordo non ricade sotto il divieto dell'art. 85 qualora esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante.
Di conseguenza, la circostanza secondo la quale la Commissione non sia in grado di individuare l'esistenza di un effetto anticoncorrenziale reale è ininfluente ai fini della soluzione della controversia avente ad oggetto l'accordo di cui trattasi.
13 I criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato comune e le condizioni che egli intende riservare alla clientela.
Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza del numero delle imprese e del volume di detto mercato.
14 In un mercato oligopolistico fortemente concentrato, un accordo che preveda un sistema di scambio di informazioni tra le imprese di questo mercato riduce o annulla il grado di incertezza relativo al funzionamento del mercato e può alterare la concorrenza tra gli operatori economici quando le informazioni scambiate
- sono segreti commerciali e consentono alle imprese partecipanti all'accordo di conoscere le vendite effettuate dai loro distributori sia all'esterno sia all'interno dei confini attribuiti, così come quelle delle altre imprese concorrenti e dei loro distributori partecipanti all'accordo;
- sono comunicate a scadenza ravvicinata e sistematicamente, e
- sono divulgate tra i principali fornitori, unicamente a vantaggio di questi ultimi e ad esclusione degli altri fornitori e dei consumatori.
Nel procedimento C-7/95 P,
John Deere Ltd, società di diritto scozzese, con sede in Edimburgo (Regno Unito), con gli avv.ti Hans-Jörg Niemeyer e Rainer Bechtold, del foro di Stoccarda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 27 ottobre 1994, nella causa T-35/92, Deere/Commissione (Racc. pag. II-957), Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Nicholas Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 luglio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 13 gennaio 1995, la John Deere Ltd, società di diritto scozzese, ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 27 ottobre 1994, causa T-35/92, Deere/Commissione (Racc. pag. II-957, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 17 febbraio 1992, 92/157/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 - UK Agricultural Tractor Registration Exchange, GU L 68, pag. 19; in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 In relazione ai fatti all'origine del presente ricorso, dalla sentenza impugnata risulta quanto segue:
«1 L'Agricultural Engineers Association Limited (in prosieguo: l'"AEA") costituisce un'associazione professionale aperta a tutti i costruttori o importatori di trattori agricoli operanti nel Regno Unito. All'epoca dei fatti, ad essa appartenevano circa 200 membri fra i quali, in particolare, la Case Europe Limited, la John Deere Limited, la Fiatagri UK Limited, la Ford New Holland Limited, la Massey-Ferguson (UK) Limited, la Renault Agricultural Limited, la Same-Lamborghini (UK) Limited e la Watveare Limited.
a) Il procedimento amministrativo
2 Il 4 gennaio 1988, l'AEA notificava alla Commissione un accordo relativo ad un sistema di scambio di informazioni basato su dati riguardanti le immatricolazioni di trattori agricoli e provenienti dal ministero dei Trasporti del Regno Unito, denominato "UK Agricultural Tractor Registration Exchange" (in prosieguo: la "prima notifica") allo scopo di ottenere, in via principale, un'attestazione negativa e, in via subordinata, una dichiarazione individuale di esenzione. Siffatto accordo di scambio di informazioni prendeva il posto di un accordo precedente, datato 1975, che non era stato invece notificato alla Commissione. Di quest'ultimo la Commissione era venuta a conoscenza solo nel 1984, in occasione di indagini effettuate a seguito di una denuncia per intralci alle importazioni parallele ad essa presentata.
3 L'accordo è aperto all'adesione di qualsiasi costruttore o importatore di trattori agricoli nel Regno Unito anche non aderente all'AEA. Quest'ultima provvede alle funzioni di segretariato dell'accordo. A seguito dei processi di ristrutturazione che hanno interessato il settore professionale, il numero degli aderenti all'accordo è variato nel corso della fase istruttoria del procedimento; alla data di notifica partecipavano all'accordo otto costruttori fra cui la ricorrente. Le parti del detto accordo sono gli otto operatori economici citati al precedente punto 1 i quali detengono, secondo la Commissione, una quota pari all'87-88% del mercato dei trattori nel Regno Unito, mentre il resto è suddiviso fra una serie di piccoli costruttori.
4 L'11 novembre 1988, la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti all'AEA, ad ognuno degli otto aderenti interessati dalla prima notifica, nonché alla Systematics International Group of Companies Limited (in prosieguo: la "SIL"), società di servizi informatici preposta al trattamento e alla gestione dei dati contenuti nel modulo V55 (v., in prosieguo, punto 6). Il 24 novembre 1988, i partecipanti all'accordo decidevano di sospenderne l'applicazione. Nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione la ricorrente faceva presente, avvalendosi in particolare di uno studio redatto dal professor Albach, membro del Berlin Science Center, che le informazioni trasmesse svolgevano una benefica influenza sulla concorrenza. Il 12 marzo 1990, cinque membri dell'AEA, fra cui la ricorrente, notificavano alla Commissione un nuovo accordo (in prosieguo: la "seconda notifica") per la diffusione di informazioni, denominato "UK Tractor Registration Data System" (in prosieguo: il "Data System"), impegnandosi a non dare applicazione al nuovo sistema prima che la Commissione avesse risposto alla loro notifica.
(...)
b) Il contenuto dell'accordo e il suo contesto giuridico
6 In base alla legge nazionale, qualsiasi veicolo, per poter circolare sulla pubblica via nel Regno Unito, deve essere immatricolato presso il Department of Transport. Responsabili di tali immatricolazioni sono i Local Vehicles Licensing Offices (in prosieguo: i "LVLO"), in numero di circa 60. L'immatricolazione dei veicoli forma oggetto di istruzioni ministeriali di natura procedurale, denominate: "Procedure for the first licensing and registration of motor Vehicles". Secondo tali istruzioni, per la presentazione della domanda di immatricolazione dei veicoli deve essere utilizzato l'apposito modulo V55. In base a un accordo con il ministero dei Trasporti del Regno Unito, quest'ultimo trasmette alla SIL talune informazioni da esso raccolte in occasione dell'immatricolazione dei veicoli».
3 Nel punto 7 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che le parti si trovano in disaccordo su una serie di questioni di fatto concernenti le informazioni contenute nel modulo V55 e l'utilizzo delle stesse. Tali disaccordi sono riassunti nei punti 8-18 della sentenza impugnata.
4 Nella decisione controversa, la Commissione ha illustrato la sua valutazione giuridica, sotto il profilo dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'accordo, da un lato, così come è stato applicato prima della notificazione e come è stato notificato il 4 gennaio 1988 (prima notificazione) e, dall'altro, com'è stato notificato il 12 marzo 1990 (seconda notificazione).
5 Per quanto concerne l'accordo oggetto della prima notificazione, la Commissione ha esaminato in primo luogo (punti 35-52 della decisione controversa) la parte del sistema di scambio di informazioni che consente di conoscere le vendite di ciascun concorrente. Essa ha tenuto conto della struttura del mercato, della natura delle informazioni fornite, dei dettagli delle informazioni scambiate e delle riunioni regolari dei partecipanti all'accordo in seno al Comitato dell'AEA. La Commissione ha ritenuto che l'accordo avesse l'effetto di restringere la concorrenza, da un lato, aumentando la trasparenza in un mercato fortemente concentrato e, dall'altro, inasprendo gli ostacoli all'accesso al mercato dei non aderenti.
6 In secondo luogo, la Commissione (punti 53-56 della decisione controversa) ha valutato il sistema di scambio di informazioni per quanto concerne la comunicazione dei dati relativi alle vendite dei distributori di ogni membro. A tal proposito, essa ha evidenziato la possibilità di identificare, grazie a tali dati, le vendite dei vari concorrenti presenti in ciascuna area di vendita quando, per un dato prodotto e per un dato periodo, il volume totale delle vendite effettuate sulla detta area è inferiore a dieci trattori. Essa ha inoltre constatato la possibilità di interferire nell'attività dei distributori o degli importatori paralleli.
7 Nei punti 57 e 58 della decisione controversa, la Commissione ha esposto la sua valutazione in merito all'effetto di questo sistema di scambio di informazioni sul commercio tra gli Stati membri.
8 La Commissione ha inoltre ritenuto (punti 59-64 della decisione controversa) che l'accordo oggetto della prima notificazione non fosse indispensabile e che pertanto non fosse necessario esaminare le quattro condizioni per la concessione di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
9 Per quanto concerne la versione modificata dell'accordo oggetto della seconda notificazione, la Commissione ha ritenuto in particolare (punto 65 della decisione controversa) che le sue osservazioni relative all'accordo oggetto della prima notificazione si applicavano, mutatis mutandis, a quest'ultima versione.
10 Di conseguenza, con la decisione controversa, la Commissione:
- ha constato che l'accordo di scambio di informazioni sulle immatricolazioni di trattori agricoli, nella sua versione iniziale e in quella modificata, violava l'art. 85, n. 1, del Trattato, «in quanto dà luogo ad uno scambio di informazioni che consentono di identificare le vendite dei singoli concorrenti, di informazioni sulle vendite dei loro distributori e sulle importazioni dei loro prodotti» (articolo 1);
- ha rigettato la domanda di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato (articolo 2);
- ha ingiunto all'AEA e ai partecipanti all'accordo di porre fine alla violazione constatata, se ed in quanto non vi avessero già provveduto, e di astenersi in futuro dal concludere altri accordi o porre in essere pratiche concordate che potessero avere scopi o effetti identici o equivalenti (articolo 3).
11 Il 7 maggio 1992, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all'annullamento della decisione controversa e alla condanna della Commissione alle spese. A sostegno del ricorso ha dedotto undici motivi. Il Tribunale ha raggruppato questi motivi nel modo seguente:
«25 Quanto alla regolarità del procedimento amministrativo, la ricorrente sostiene che:
- la decisione è viziata da una violazione delle forme sostanziali;
- essa è viziata da una contraddizione fra la motivazione e il dispositivo.
26 Quanto al secondo gruppo di motivi, la ricorrente invoca quattro considerazioni "di ordine generale". Essa sostiene che:
- la decisione si fonda su fatti materialmente inesatti;
- un sistema di scambio di informazioni non configura di per sé una violazione delle regole comunitarie di concorrenza e la decisione è incompatibile con la politica comunitaria sulla concorrenza ed è pertanto frutto di uno sviamento di potere;
- la pratica in questione non configura una violazione, da parte delle autorità britanniche, dell'art. 5 del Trattato CEE;
- la decisione non tiene conto delle regole relative all'onere della prova.
27 Infine, il terzo gruppo contiene cinque motivi. A tal proposito, la ricorrente sostiene che:
- il controverso sistema di scambio di informazioni non presenta il carattere di un accordo, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato;
- la diffusione dei dati relativi alle vendite di ciascuna concorrente non pregiudica la concorrenza;
- ciò vale anche per la diffusione dei dati relativi alle vendite dei rivenditori di ciascun aderente;
- il sistema di diffusione delle informazioni di cui trattasi non causa un pregiudizio abbastanza sensibile al commercio fra gli Stati membri;
- anche ammettendo - quod non - che il sistema di scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 3».
12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti questi motivi e ha condannato la ricorrente alle spese.
13 Con il presente ricorso la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa, e di condannare la Commissione alle spese del presente giudizio nonché a quelle del procedimento di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale.
14 La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo. Essa chiede inoltre la condanna della ricorrente alle spese.
15 La Corte ha respinto la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il processo verbale integrale dell'udienza svoltasi il 16 marzo 1994 dinanzi al Tribunale nella causa T-35/92. La cancelleria della Corte ha informato le parti di questa decisione con lettera datata 13 giugno 1995.
16 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce otto motivi, formulati nel modo seguente:
- motivazione contraddittoria e insufficiente;
- errata applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, riguardo all'esistenza di un accordo ai sensi di questa disposizione;
- errata qualificazione del mercato dei trattori nel Regno Unito, giudicato un oligopolio chiuso;
- errata applicazione dell'art. 85, n. 1, per quanto concerne la restrizione della concorrenza tra i produttori;
- errata applicazione dell'art. 85, n. 1, per quanto concerne le riunioni dell'AEA;
- errata applicazione dell'art. 85, n. 1, per quanto concerne la restrizione della concorrenza all'interno di una stessa marca;
- errata applicazione dell'art. 85, n. 1, per quanto concerne l'effetto sul commercio tra il Regno Unito e gli altri Stati membri;
- diniego ingiustificato di applicare l'art. 35, n. 3.
Sulla portata del sindacato esercitato dalla Corte nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
17 Prima di iniziare l'esame dei motivi dedotti dalla ricorrente, occorre ricordare alcuni principi disciplinanti i ricorsi contro le pronunce del Tribunale di primo grado, riguardo segnatamente alla portata della competenza della Corte.
18 Dall'art. 168 A del Trattato CE e dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia si evince che l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo. Quanto all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso prevede che l'atto di impugnazione deve specificare i motivi ed argomenti dedotti.
19 Emerge da tali disposizioni che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 37).
20 Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, per la parte in cui un ricorso del genere non contiene argomenti miranti a censurare specificamente la sentenza impugnata, esso costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v., in tal senso, in particolare, ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 38).
21 Emerge altresì dalle disposizioni prima menzionate che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 39).
22 La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (v., segnatamente, ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 40). Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).
Sul primo motivo
23 Il primo motivo si articola in tre parti, che riguardano, rispettivamente, i punti 39, 40 e 92 della sentenza impugnata. La ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, il fatto di aver considerato che la decisione controversa potesse riguardare non solo il Data System (la seconda notificazione) ma anche la prima notificazione, in secondo luogo, di aver giudicato sufficiente la motivazione della decisione controversa per quanto concerne la legittimità del Data System e, infine, di avere insufficientemente motivato la sentenza impugnata in merito all'uso da parte della Commissione del criterio delle «unità vendute».
Sulla prima parte del primo motivo
24 Nel punto 39 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato, da un lato, che la seconda notificazione non proveniva dall'insieme degli operatori firmatari della prima e, dall'altro, che le parti notificanti non avevano dichiarato espressamente di ritirare la prima delle due notificazioni. Il Tribunale ha pertanto concluso che la decisione controversa poteva riferirsi anche alla prima notificazione.
25 La ricorrente sostiene che, contrariamente agli accertamenti del Tribunale, essa stessa ed altre imprese avevano dichiarato in modo non ambiguo nella loro notificazione del Data System che esse avevano interrotto la partecipazione alle attività del precedente sistema di scambio di informazioni.
26 A tal proposito occorre rilevare che l'argomento della ricorrente è fondato sulla rinnovata contestazione degli accertamenti e della valutazione in fatto sul cui fondamento il Tribunale ha considerato che la decisione controversa riguardava anche la prima notificazione. La ricorrente non deduce nessun argomento che tenda a dimostrare che la conclusione che il Tribunale ha tratto da fatti determinati sia viziata da un errore di diritto.
27 Di conseguenza, questa parte del primo motivo è irricevibile.
Sulla seconda parte del primo motivo
28 La ricorrente sostiene che, nel punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore giudicando sufficientemente motivata la decisione controversa per quanto concerne il Data System. La Commissione si sarebbe infatti limitata a dichiarare che le osservazioni concernenti il sistema di scambio di informazioni ricavate dalla prima notificazione si applicherebbero mutatis mutandis al Data System, senza tener conto delle differenze notevoli tra i due sistemi.
29 Occorre rilevare che, nel punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l'argomento della ricorrente secondo il quale la valutazione della Commissione sarebbe stata viziata da inesattezze di fatto per quanto concerne il confronto tra le informazioni comunicate nell'ambito dei due sistemi di scambio di informazioni. Procedendo a tale esame, il Tribunale ha determinato elementi di fatto il cui controllo è sottratto alla competenza della Corte quale giudice dell'impugnazione.
30 Di conseguenza, anche la seconda parte del primo motivo è irricevibile.
Sulla terza parte del primo motivo
31 La terza parte del primo motivo riguarda il punto 92 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha esaminato il motivo relativo alla mancanza di rischio di identificazione delle vendite di un concorrente. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva criticato la fissazione, da parte della Commissione, a dieci unità vendute all'interno di un'area determinata del numero totale delle vendite al di sotto del quale è possibile identificare le vendite realizzate dai singoli concorrenti in base a un semplice confronto tra le vendite totali e quelle della società interessata.
32 Nel punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che il sistema di scambi di informazioni produceva effetti anticoncorrenziali, «considerate le caratteristiche del mercato precedentemente esaminate (...), la natura delle informazioni scambiate (...) e la circostanza che, in taluni ipotesi, le informazioni diffuse non vengono comunicate sotto forma di risultati sufficientemente aggregati, consentendo in tal modo di identificare le vendite». Il Tribunale ne ha dedotto che «la ricorrente non ha (...) alcun motivo di sostenere che la Commissione, che ha potuto, senza errori manifesti di valutazione, fissare a dieci unità il numero di veicoli venduti all'interno di un'area di vendita, al di sotto del quale è possibile identificare le vendite realizzate dai singoli concorrenti, non ha sufficientemente provato, sotto il profilo giuridico, che, entro questi limiti, il controverso sistema di scambio di informazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato».
33 Nella terza parte del primo motivo, la ricorrente allega che il Tribunale non ha sufficientemente chiarito le ragioni in base alle quali ha approvato il criterio dei dieci veicoli venduti.
34 A tal proposito occorre ricordare la giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 34, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 62), secondo la quale, mentre il giudice comunitario esercita un sindacato generale e completo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, il sindacato che esso esercita sulle valutazioni economiche complesse fatte dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza d'errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.
35 Ebbene, nella fattispecie, la fissazione del criterio che osta alla conoscenza esatta delle vendite dei concorrenti si basa su una valutazione economica complessa del mercato. Di conseguenza, il Tribunale si è correttamente attenuto a un sindacato contenuto a tale riguardo.
36 Alla luce di ciò occorre concludere che, nel constatare che la Commissione non aveva commesso nessun errore manifesto utilizzando il criterio delle dieci unità vendute, in considerazione delle caratteristiche del mercato e della natura delle informazioni scambiate, il Tribunale ha sufficientemente motivato il giudizio da esso formulato.
37 La terza parte del primo motivo è pertanto infondata.
38 Dalle precedenti considerazioni risulta che il primo motivo dev'essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo
39 Questo motivo riguarda il punto 66 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha considerato che la messa a disposizione di informazioni raccolte in occasione dell'immatricolazione dei singoli veicoli suppone un accordo, quanto meno tacito, fra gli operatori economici interessati, onde definire, in riferimento al sistema dei codici di avviamento postale nel Regno Unito, i limiti territoriali delle aree di vendita dei distributori nonché un quadro istituzionale che consenta, tramite le associazioni di categoria di appartenenza, lo scambio di informazioni tra gli operatori.
40 La ricorrente sostiene che né il Tribunale né la Commissione hanno accertato l'esistenza del benché minimo indizio di un accordo mirante a definire i limiti delle aree di vendita dei distributori. Essa precisa che la ridefinizione di queste aree aveva il solo scopo di renderle conformi ai distretti postali, per evitare che un distretto postale facesse parte di due o più aree diverse di distribuzione. Essa aggiunge che i partecipanti all'accordo hanno ridisegnato le aree dei loro distributori autonomamente gli uni dagli altri, dopo l'introduzione del sistema dei codici di avviamento postale nel Regno Unito. Secondo la ricorrente, questo motivo concerne una questione di diritto, poiché oggetto del contendere sarebbe la qualificazione giuridica dei fatti accertata dal Tribunale.
41 Occorre rilevare che, come si evince dal punto 63 della sentenza impugnata, la ricorrente ripropone il medesimo argomento già dedotto dinanzi al Tribunale e che cerca in realtà di ottenere un riesame di quest'ultimo, senza nemmeno tentare di proporre argomenti giuridici che dimostrino in modo specifico che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che la ripartizione delle aree di vendita dei distributori, con riferimento al sistema del codice di avviamento postale, presupponeva un accordo, quanto meno tacito.
42 Di conseguenza, il secondo motivo è irricevibile.
Sul terzo motivo
43 Questo motivo riguarda anzitutto i punti 78-80 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha illustrato la sua posizione in merito al carattere oligopolistico del mercato di riferimento ed è giunto alla conclusione che la valutazione della Commissione non era viziata da nessun errore manifesto. Questo motivo riguarda inoltre il punto 51 della sentenza impugnata e, precisamente, l'analisi svolta dal Tribunale in merito alla concorrenza su un mercato oligopolistico fortemente concentrato.
44 La ricorrente allega che queste valutazioni del Tribunale sono errate, e ciò sotto cinque aspetti.
Sulla prima parte del terzo motivo
45 Nella prima parte del terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto di tutti i fattori rilevanti al fine di determinare le condizioni della concorrenza sul mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito. A tal proposito, essa contesta al Tribunale di aver omesso i tre fattori seguenti: la concorrenza in materia di prezzi, l'analisi dello sviluppo del prodotto e il potere d'acquisto della clientela dei fornitori di trattori.
46 La ricorrente aggiunge che il Tribunale avrebbe dovuto almeno chiarire la ragione del suo eventuale disaccordo relativo alla definizione che essa aveva dato del mercato e le ragioni per le quali non ha tenuto conto di questi tre elementi.
47 Dalla sentenza impugnata discende anzitutto che il Tribunale ha sintetizzato l'argomento dedotto dalla ricorrente a tal riguardo (punti 69-75 della sentenza impugnata) e poi ha esposto (punti 78-80 della stessa sentenza) le ragioni per le quali ha giudicato che la Commissione non aveva commesso errori manifesti di valutazione basandosi su altre caratteristiche del mercato per decidere che si trattava di un oligopolio chiuso. Infine (punto 101 della sentenza impugnata), il Tribunale ha analizzato il documento relativo alla concorrenza sui prezzi.
48 La censura dedotta dalla ricorrente consiste nel criticare la scelta degli elementi rilevanti ai fini dell'analisi del mercato interessato. A tal proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che nulla lascia supporre che le osservazioni esposte dalla ricorrente dinanzi al Tribunale siano state ignorate da quest'ultimo. In secondo luogo, va osservato che l'argomento della ricorrente non dimostra che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto basandosi sulla quota di mercato dei principali operatori, sulla relativa stabilità delle singole posizioni dei medesimi, sulle elevate barriere di accesso al mercato e sul grado di omogeneità sufficiente dei prodotti, per giungere alla conclusione che l'analisi del mercato interessato, operata dalla Commissione, non era viziata da errori manifesti di valutazione.
49 Infine, occorre aggiungere che il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni che l'hanno condotto a questa conclusione. Su tale punto occorre tener conto del fatto che la valutazione del Tribunale (punti 79-80 della sentenza impugnata) costituisce una replica all'argomento della ricorrente, che contestava nella sua globalità l'analisi del mercato operata dalla Commissione. Alla luce di ciò, non si può contestare al Tribunale di non aver analizzato nei particolari le ragioni per le quali esso non si è basato sui tre elementi indicati dalla ricorrente nell'atto d'impugnazione.
50 La prima parte del terzo motivo dev'essere pertanto respinta.
Sulla seconda parte del terzo motivo
51 La ricorrente contesta al Tribunale di aver omesso di esaminare l'analisi economica che il signor Albach ha presentato sia nelle sue relazioni allegate alla documentazione da essa depositata, sia in udienza dinanzi al Tribunale. Essa precisa che quest'ultimo non avrebbe dovuto contentarsi di sintetizzare le dichiarazioni dell'esperto, bensì avrebbe dovuto quantomeno specificare le ragioni per le quali non ha tenuto conto di determinati elementi di prova forniti dal detto esperto o le ragioni per le quali era in disaccordo con la sua analisi.
52 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è dato evincere dagli atti che il Tribunale abbia omesso di esaminare l'analisi economica del signor Albach. Da un lato, il punto 75 della sentenza impugnata indica che la ricorrente ha basato le sue conclusioni relative alle caratteristiche del mercato proprio sulle consulenze del signor Albach. Dall'altro, il Tribunale ha esposto (punti 79-80) le ragioni per le quali ha ritenuto che le critiche avanzate dalla ricorrente non rimettevano in discussione la giustificazione dell'analisi del mercato interessato, effettuata dalla Commissione.
53 E' ben vero che il Tribunale non analizza nei particolari gli argomenti contenuti nella perizia del signor Albach. Un esame siffatto di un elemento di prova non può tuttavia essere ritenuto necessario ai fini di accertare se il Tribunale ne abbia debitamente tenuto conto in sede di valutazione. Ciò è tanto più valido quando, come nella fattispecie, il sindacato del Tribunale si è limitato a verificare se la valutazione della Commissione non fosse viziata da nessun errore manifesto.
54 Ne discende che la seconda parte del terzo motivo dev'essere respinta.
Sulla terza parte del terzo motivo
55 Nella terza parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene che la documentazione da essa presentata dinanzi al Tribunale dimostra che gli accertamenti di quest'ultimo relativi alle caratteristiche del mercato dei trattori nel Regno Unito sono inesatti per quanto concerne la stabilità relativa delle posizioni dei concorrenti, gli ostacoli elevati all'accesso e il grado sufficiente di omogeneità dei prodotti.
56 Come è stato ricordato nei punti 21 e 22 della presente sentenza, solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e a valutare tali fatti.
57 A questo proposito, basta rilevare che, nella fattispecie, la ricorrente non deduce nessun argomento preciso per dimostrare, in base alla documentazione da essa presentata e senza che sia necessario procedere a una valutazione del valore di tutti gli elementi dedotti dinanzi al Tribunale a tal riguardo, la benché minima inesattezza di fatto degli accertamenti compiuti da quest'ultimo.
58 Se questa parte del motivo dovesse essere interpretata come mirante ad ottenere il sindacato sulla valutazione dei fatti da parte del Tribunale, si dovrebbe constatare che un controllo del genere esorbita comunque dalla competenza della Corte.
59 Di conseguenza, la terza parte del terzo motivo è irricevibile.
Sulla quarta parte del terzo motivo
60 Nella quarta parte del terzo motivo, la ricorrente allega che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, dichiarando che la Commissione ha correttamente individuato il mercato di riferimento come il mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito. La Commissione sarebbe così venuta meno all'obbligo ad essa incombente di individuare con esattezza il mercato geografico interessato, omettendo di procedere a un confronto riguardante la struttura del mercato dei trattori nei diversi Stati membri.
61 A tal proposito, occorre anzitutto ricordare che, in forza dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il giudizio.
62 Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso (v. in tal senso, sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59).
63 Ebbene, nel caso di specie, occorre rilevare che, come sottolineato dalla Commissione, l'argomento dedotto in questa quarta parte del terzo motivo non è mai stato sollevato in una fase precedente al presente giudizio d'impugnazione. Infatti, dal testo della sentenza impugnata e dagli atti del Tribunale risulta che esso non è stato invocato davanti a quest'ultimo.
64 E' ben vero che la sentenza impugnata contiene (punto 80) il riferimento indicato dalla ricorrente. Tuttavia esso risulta inserito nel contesto della valutazione del motivo di insussistenza di qualsiasi pregiudizio alla concorrenza derivante dalla diffusione dei dati sulle vendite di ciascun concorrente e non costituisce in nessun caso una risposta a un'allegazione della ricorrente riguardante la definizione del mercato di riferimento.
65 Di conseguenza, questa parte del terzo motivo è irricevibile.
Sulla quinta parte del terzo motivo
66 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel giudicare (punto 51 della sentenza impugnata) che il fatto che il mercato di cui trattasi fosse «fortemente concentrato» implicava automaticamente che la concorrenza fosse «fortemente attenuata».
67 Il punto 51 della sentenza impugnata, che fa parte della valutazione operata dal Tribunale del motivo secondo il quale l'accordo non violerebbe le regole comunitarie in materia di concorrenza, è così formulato:
«Il Tribunale rileva che, come sostenuto dalla ricorrente, la decisione rappresenta il primo caso in cui la Commissione vieta un sistema di scambio di informazioni relativo a prodotti sufficientemente omogenei, il quale, senza riguardare direttamente i prezzi di tali prodotti, non rappresenta nemmeno il supporto di un altro meccanismo anticoncorrenziale. A tal proposito il Tribunale ritiene che, in linea di principio, è vero che, come certo giustamente sostiene la ricorrente, in un mercato effettivamente concorrenziale la trasparenza fra gli operatori economici è tale da contribuire a intensificare la concorrenza fra i fornitori, dato che, in un caso del genere, il fatto che un operatore economico tenga conto delle informazioni sul funzionamento del mercato di cui dispone grazie al sistema di scambio di informazioni per adeguare il suo comportamento sul mercato, considerato il carattere atomizzato dell'offerta, non è tale da ridurre o annullare, per gli altri operatori economici, qualsiasi incertezza sul carattere prevedibile del comportamento dei propri concorrenti. Il Tribunale ritiene, invece, che, come sostenuto in questo caso dalla Commissione, la diffusione generalizzata, fra i principali fornitori e, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ad esclusivo vantaggio di questi ultimi e, quindi, a esclusione degli altri fornitori e dei consumatori, di uno scambio di informazioni precise e a cadenze ravvicinate, riguardanti l'identificazione dei veicoli immatricolati e il loro luogo di immatricolazione, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato, come il mercato di cui trattasi e ove la concorrenza è, di conseguenza, già fortemente attenuata e lo scambio di informazioni facilitato, possa alterare sensibilmente la concorrenza in essere fra gli operatori economici (v., in prosieguo: punto 81). In tale ipotesi, infatti, la messa a disposizione regolare e frequente delle informazioni concernenti il funzionamento del mercato ha l'effetto di rivelare periodicamente, a tutti i concorrenti, le posizioni sul mercato e le strategie dei vari concorrenti».
68 Da questo punto della sentenza impugnata discende che l'allegazione criticata si fonda su un frammento di una frase, formulata nell'ambito dell'esame degli effetti derivanti per la concorrenza dal sistema di scambi di informazioni. Detto frammento non si presta di conseguenza a una valutazione isolata. Letto nel suo contesto, si evince con chiarezza che il Tribunale non si è limitato a porre una semplice correlazione tra il livello di concentrazione e l'intensità della concorrenza, bensì che ha tenuto conto di numerosi fattori peculiari al caso di specie.
69 La quinta parte del terzo motivo è pertanto infondata.
70 Ne discende che il terzo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato e che deve quindi essere integralmente respinto.
Sul quarto motivo
71 Con il quarto motivo, diviso in tre parti, la ricorrente allega che il Tribunale ha erratamente applicato l'art. 85, n. 1, del Trattato, per quanto concerne la restrizione della concorrenza tra i costruttori. Anzitutto, secondo la ricorrente, la riduzione o l'eliminazione dell'incertezza in merito al funzionamento del mercato non avrebbe ridotto la concorrenza; inoltre, il sistema di scambio di informazioni non avrebbe accresciuto le difficoltà di accesso al mercato interessato; infine, l'art. 85, n. 1, non vieterebbe gli effetti puramente potenziali sulla concorrenza. Occorre cominciare l'esame del presente motivo da quest'ultima parte.
Sulla terza parte del quarto motivo
72 La terza parte del motivo concerne i punti 61 e 92 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha considerato, segnatamente, che l'art. 85, n. 1, vietava gli effetti anticoncorrenziali sia reali sia puramente potenziali. Infatti, nel punto 61 si legge quanto segue:
«Il Tribunale considera che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il fatto che la convenuta non sia in grado di dimostrare l'esistenza di effetti anticoncorrenziali reali all'interno del mercato di riferimento, provocati dalla pratica controversa, effetti che si sarebbero potuti in particolare verificare in conseguenza del fatto che l'accordo è, nel suo impianto generale, in vigore fin dal 1975, è ininfluente ai fini della soluzione della controversia, in quanto l'art. 85, n. 1, del Trattato vieta sia gli effetti anticoncorrenziali reali sia quelli puramente potenziali, purché siano sufficientemente sensibili (sentenza della Corte 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, e sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087), come accade nel caso in esame, in considerazione delle caratteristiche del mercato (v., in prosieguo, punto 78)».
73 Nel punto 92 della sentenza, il Tribunale richiama questa interpretazione.
74 La ricorrente allega che il Tribunale ha commesso un errore interpretando in tal modo l'art. 85, n. 1, avendo confuso gli effetti sul gioco della concorrenza con gli effetti sul commercio fra Stati membri. Secondo la ricorrente, le due sentenze sulle quali il Tribunale si fonda non costituiscono argomenti a favore della valutazione da esso formulata.
75 A tal proposito, occorre preliminarmente constatare che il Tribunale ha correttamente considerato (punto 92 della sentenza impugnata) che, dato che non si era asserito che l'accordo avesse un oggetto anticoncorrenziale, occorreva valutarne gli effetti per determinar se esso ostacolasse, limitasse o falsasse sensibilmente il gioco della concorrenza.
76 In base alla giurisprudenza costante della Corte, per stabilire se un accordo debba considerarsi vietato in ragione delle alterazioni del gioco della concorrenza che ne conseguono, occorre considerare come la concorrenza si svolgerebbe in mancanza dell'accordo stesso (v., segnatamente, sentenze 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière, Racc. pag. 261, e 11 dicembre 1980, causa 31/80, L'Oréal, Racc. pag. 3775, punto 19).
77 Ebbene, l'art. 85, n. 1, non limita siffatta valutazione ai soli effetti attuali, ma quest'ultima deve anche tener conto degli effetti potenziali dell'accordo sulla concorrenza nel mercato comune (v., in tal senso, sentenze 10 dicembre 1985, causa 31/85, ETA, Racc. pag. 3933, punto 12, e BAT e Reynolds/Commissione, citata, punto 54). Come il Tribunale ha esattamente ricordato, un accordo non ricade sotto il divieto dell'art. 85 qualora esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante (sentenza 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk, Racc. pag. 295, punto 7).
78 Il Tribunale ha quindi giustamente ritenuto che la circostanza che la Commissione non sia stata in grado di individuare l'esistenza di un effetto anticoncorrenziale reale era ininfluente ai fini della soluzione della controversia. Alla luce di ciò, è irrilevante che il Tribunale si sia fondato sulle sentenze Salonia, e Petrofina/Commissione, citate, che riguarderebbero piuttosto l'interpretazione del criterio relativo al pregiudizio arrecato al commercio tra gli Stati membri.
79 La terza parte del quarto motivo è quindi infondata.
Sulla prima parte del quarto motivo
80 Questa parte del motivo riguarda in particolare i punti 51 e 81 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha segnatamente concluso che il sistema di scambio di informazioni ha avuto l'effetto di attenuare, se non di eliminare, l'incertezza relativa alla prevedibilità dei comportamenti dei concorrenti e che questa conseguenza è in grado di alterare sensibilmente la concorrenza tra gli operatori economici.
81 La ricorrente allega anzitutto che il Tribunale ha erratamente interpretato il senso dei termini «restringere (...) il gioco della concorrenza» di cui all'art. 85, n. 1. A suo parere, la concorrenza viene ridotta quando le imprese cessano di determinare autonomamente il loro comportamento sul mercato e, così facendo, danneggiano la concorrenza. Ebbene, queste due condizioni non si sarebbero realizzate nella fattispecie.
82 Per quanto concerne la prima condizione, la ricorrente deduce numerosi argomenti, menzionando segnatamente i dati che non sono trasmessi ai membri dell'AEA con il sistema di scambio di informazioni, la sfasatura nella trasmissione di determinati dati nonché le conclusioni che i membri possono ricavare da queste ultime informazioni. Da questi argomenti discenderebbe che i membri del sistema di scambio di informazioni non ottengono informazioni riguardanti la strategia dei loro concorrenti sul mercato. La ricorrente aggiunge che il ragionamento del Tribunale, per la parte in cui si fonda sulla riduzione dell'incertezza, sarebbe incompatibile con la sentenza 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85-C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (Racc. pag. I-1307, punto 64). Da questa sentenza si evincerebbe infatti che una riduzione dell'incertezza non sarebbe sufficiente a far ritenere che un sistema di scambio di informazioni limiti la concorrenza.
83 Quanto alla seconda condizione, relativa al pregiudizio per la concorrenza, la ricorrente ammette che il sistema di scambio di informazioni ha influenzato la concorrenza sul mercato dei trattori del Regno Unito. Tuttavia, questa semplice circostanza non basterebbe a dimostrare il suo carattere anticoncorrenziale.
84 Occorre previamente constatare che quest'ultimo argomento è irricevibile, in quanto la ricorrente mette in discussione gli accertamenti e la valutazione delle informazioni comunicate mediante il sistema di scambio di informazioni, dal momento che si tratta di accertamenti e valutazioni di fatto.
85 Rimane da esaminare se il Tribunale abbia correttamente applicato l'art. 85, n. 1, quando ha ritenuto che lo scambio di informazioni attenuava o eliminava il grado di incertezza sul funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra i costruttori.
86 A tal proposito, occorre ricordare anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 173, e 14 luglio 1981, causa 172/80, Züchner, Racc. pag. 2031, punto 13), i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato comune e le condizioni che egli intende riservare alla clientela.
87 Secondo questa stessa giurisprudenza (sentenze citate Suiker Unie e a./Commissione, punto 174, e Züchner, punto 14), se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato.
88 Nella fattispecie, occorre rilevare che, per giungere alla conclusione che la riduzione del grado di incertezza sul funzionamento del mercato riduce l'autonomia decisionale delle imprese ed è, di conseguenza, in grado di restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, il Tribunale ha osservato, in particolare (punto 51 della sentenza impugnata), che, in linea di principio, in un mercato effettivamente concorrenziale la trasparenza fra gli operatori economici è tale da contribuire a intensificare la concorrenza tra i fornitori, dato che, in un caso del genere, il fatto che un operatore economico tenga conto delle informazioni sul funzionamento del mercato di cui dispone grazie al sistema di scambio di informazioni per adeguare il suo comportamento sul mercato, considerato il frazionamento dell'offerta, non è tale da ridurre o annullare, per gli altri operatori economici, qualsiasi incertezza sulla prevedibilità del comportamento dei propri concorrenti. Il Tribunale ha tuttavia dedotto che, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato, come quello in questione, lo scambio di informazioni sul mercato può consentire alle imprese di conoscere le posizioni sul mercato e la strategia commerciale dei loro concorrenti e, di conseguenza, può alterare sensibilmente la concorrenza in essere fra gli operatori economici.
89 Nell'ambito di questa valutazione, il Tribunale ha tenuto conto della natura, della periodicità e della destinazione delle informazioni comunicate nella fattispecie. Per quanto concerne, in primo luogo, la natura delle informazioni scambiate, segnatamente di quelle relative alle vendite effettuate all'interno di ognuna delle aree di distribuzione, il Tribunale ha infatti rilevato (punti 51 e 81) che esse sono segreti commerciali e consentono alle imprese partecipanti all'accordo di conoscere le vendite effettuate dai loro distributori sia all'esterno sia all'interno dei confini attribuiti, così come quelle delle altre imprese concorrenti e dei loro distributori partecipanti all'accordo. In secondo luogo, il Tribunale ha osservato (stessi punti 51 e 81) che le informazioni relative alle vendite sono comunicate a scadenza ravvicinata e sistematicamente. Infine il Tribunale ha constatato (punto 51) che le informazioni sono divulgate tra i principali fornitori, unicamente a vantaggio di questi ultimi e ad esclusione degli altri fornitori e dei consumatori.
90 Alla luce di questo ragionamento, occorre considerare che il Tribunale ha giustamente concluso nel senso che il sistema di scambio di informazioni riduce o annulla l'incertezza sul funzionamento del mercato e che, di conseguenza, può alterare la concorrenza tra i costruttori.
91 Occorre aggiungere che questa valutazione non contrasta con la citata sentenza Ahlström Osekeythiö e a./Commissione, richiamata dalla ricorrente. E' ben vero che, nella detta sentenza (punto 64), la Corte ha giudicato che il sistema di annunci trimestrali dei prezzi praticati nel mercato della pasta di legno non integrava, come tale, gli estremi di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Occorre tuttavia rilevare che il sistema di annunci trimestrali dei prezzi di vendita della pasta per carta, attuato dai produttori, prevedeva la comunicazione di un'informazione utile agli acquirenti, mentre il sistema di scambio di informazioni controverso nella fattispecie consente la diffusione delle informazioni solo alle imprese partecipanti all'accordo.
92 La prima parte del motivo è quindi infondata.
Sulla seconda parte del quarto motivo
93 La seconda parte del quarto motivo concerne i punti 52 e 84 della sentenza impugnata. Nel punto 52, il Tribunale ha osservato che, «come giustamente sostenuto dalla Commissione, ai punti da 44 a 48 della motivazione della [decisione controversa], qualunque decisione prenda l'operatore che intende penetrare nel mercato dei trattori nel Regno Unito, sia esso o meno aderente all'accordo, quest'ultimo risulterà comunque penalizzante nei suoi confronti. L'operatore economico di cui trattasi, infatti, o non aderisce affatto all'accordo di scambio di informazioni, privandosi in tal caso, a differenza dei suoi concorrenti, delle informazioni che vengono scambiate e della conoscenza del mercato che ne deriva, oppure decide di aderirvi, nel qual caso la sua strategia commerciale viene immediatamente resa nota a tutti i concorrenti, attraverso le informazioni che essi ricevono». Nel punto 84 della sentenza impugnata il Tribunale aggiunge che: «A tal proposito, poco importa che il numero di operatori entrati nel mercato in questione sia in concreto aumentato».
94 La ricorrente sostiene che questa valutazione del Tribunale è errata per due ragioni.
95 In primo luogo, i nuovi operatori che non aderiscono al sistema di scambio di informazioni potrebbero pianificare la loro strategia commerciale autonomamente. Una restrizione esisterebbe soltanto se fosse loro proibito di aderire al sistema di scambio di informazioni, ma ciò non si verifica nel caso di specie.
96 In secondo luogo, la libertà, per le imprese entrate da poco nel mercato, che abbiano aderito al sistema di scambio di informazioni, di assumere decisioni autonomamente non sarebbe ridotta e la loro strategia commerciale non sarebbe immediatamente svelata a tutti i concorrenti.
97 La ricorrente sostiene inoltre che, affermando (punto 84 della sentenza impugnata) che il numero di nuove imprese è realmente elevato, il Tribunale avrebbe adottato una posizione in contrasto con la constatazione formulata dalla Commissione nel punto 48 della decisione controversa. La conclusione del Tribunale e della Commissione sarebbe parimenti inficiata dal fatto che, dopo l'istituzione del sistema di scambio di informazioni, le imprese entrate da poco nel mercato dei trattori del Regno Unito hanno conquistato una quota di mercato superiore al 30%.
98 In merito a tali allegazioni occorre, in primo luogo, considerare che il Tribunale ha giustamente formulato la conclusione (punti 52 e 84) che un operatore, il quale intenda penetrare nel mercato dei trattori agricoli del Regno Unito, risulterebbe penalizzato al confronto con i membri dell'accordo se non vi aderisse. Infatti, pur conservando, in tal caso, la sua autonomia relativamente alle scelte della sua strategia commerciale, egli rimarrebbe privo delle informazioni oggetto di scambio nella cornice dell'accordo. A tal proposito, il fatto che abbia potuto aderire all'accordo è irrilevante, dato che si trattava proprio di determinare le conseguenze per un operatore che non vi aderisse.
99 In secondo luogo, occorre constatare che l'argomento della ricorrente riguardante le conseguenze dell'adesione al sistema di scambio di informazioni sull'autonomia decisionale di un nuovo operatore è, in sostanza, identico a quello già esaminato nell'ambito della prima parte del presente motivo. A tal proposito, basta quindi fare rinvio ai punti 80-91 della presenta motivazione.
100 Infine, occorre constatare che dalla sentenza impugnata non si evince che l'affermazione del Tribunale relativa al numero elevato di operatori entrati da poco nel mercato sia in contrasto con il punto 48 della decisione controversa. Infatti, quest'ultimo non contiene nessuna affermazione in senso contrario a proposito del numero di operatori.
101 Di conseguenza, la seconda parte del quarto motivo è infondata.
102 Poiché il quarto motivo è in parte irricevibile e in parte infondato, esso dev'essere interamente respinto.
Sul quinto motivo
103 Questo motivo riguarda il punto 87 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale illustra la sua valutazione in merito alle riunioni dell'AEA quale elemento di cui occorre tener conto nell'esame della legittimità, alla luce dell'art. 85, n. 1, del sistema di scambio di informazioni.
104 La ricorrente contesta al Tribunale di avere riconosciuto la fondatezza dell'argomento della Commissione, secondo il quale le riunioni regolari in seno al Comitato dell'AEA costituivano per i suoi membri «la sede adeguata per i loro contatti», funzionali ad una politica di prezzi elevati. Secondo la ricorrente, nella cornice del Data System, i membri organizzano riunioni speciali solo per risolvere questioni puramente amministrative. Inoltre, la Commissione non avrebbe prodotto la benché minima prova del fatto che i membri mantenessero i prezzi sul mercato a un livello generale elevato. Infine, la ricorrente sostiene che il Tribunale non era autorizzato a compiere nuovi accertamenti in sostituzione di quelli della Commissione.
105 A tal proposito occorre constatare che, come si evince dal punto 85 della sentenza impugnata, la ricorrente deduce argomenti identici a quelli già illustrati dinanzi al Tribunale. Essa non espone nessun argomento che censuri specificamente il ragionamento giuridico contenuto nel punto 87. Quanto al motivo di gravame secondo il quale il Tribunale avrebbe erratamente compiuto nuovi accertamenti, esso è formulato in modo troppo impreciso per poter essere esaminato.
106 Infine, occorre ricordare che la valutazione degli elementi di prova, ad eccezione delle ipotesi di un loro snaturamento, non costituisce una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte.
107 Da tali considerazioni risulta che questo motivo dev'essere dichiarato irricevibile.
Sul sesto motivo
108 Questo motivo riguarda l'errata applicazione dell'art. 85, n. 1, per quanto concerne la restrizione della concorrenza all'interno di una stessa marca. Esso concerne i punti 96 e 97 della sentenza impugnata e si divide in due parti, una relativa alla mancanza di protezione territoriale assoluta e l'altra all'insussistenza di ingerenze nelle importazioni parallele.
Sulla prima parte del sesto motivo
109 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando (punto 96) che l'accordo sullo scambio di informazioni dà la possibilità alle imprese partecipanti al medesimo di «attribuire una protezione territoriale assoluta a ciascuno dei propri rivenditori». Essa allega che le informazioni comunicate ai costruttori nella cornice dell'accordo non permettevano loro di esercitare pressioni sui rivenditori che alienavano trattori al di fuori della loro area. Inoltre, la semplice «facoltà» di sorvegliare la rete di distribuzione non basterebbe a convalidare una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1.
110 Su questo punto occorre constatare che, negando che il sistema di scambio di informazioni possa attribuire una protezione territoriale assoluta a ciascun rivenditore dei partecipanti all'accordo, la ricorrente deduce un argomento che ha unicamente ad oggetto un giudizio sui fatti formulato dal Tribunale, senza sollevare questioni di diritto sindacabili dalla Corte. Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale la semplice facoltà di sorvegliare la rete di distribuzione non costituisce una restrizione della concorrenza, essa rappresenta un argomento analogo a quelli dibattuti nell'ambito della terza parte del quarto motivo, cui si fa quindi rinvio.
111 Questa parte del motivo è pertanto irricevibile.
Sulla seconda parte del sesto motivo
112 La ricorrente allega che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che il modulo V55/5 non veniva più inviato ai membri dell'accordo dal 1_ settembre 1988. Essa sottolinea che a partire da questa data sarebbe impossibile affermare quanto meno che il sistema di scambio di informazioni precedente o il Data System permettevano ingerenze dei membri dell'accordo nelle importazioni parallele.
113 A tal proposito, occorre rilevare che il Tribunale ha proprio constatato (punto 97 della sentenza impugnata) che, «quanto meno fino al 1_ settembre 1988, data alla quale la SIL ha cessato di inviare alle imprese moduli V55/5, il sistema di scambio di informazioni controverso ha reso possibile il controllo di tale importazioni tramite l'identificazione del numero del telaio del veicolo, indicato all'origine sul modulo V55/5 dal costruttore». Dato che l'accordo, nella forma in cui viene applicato dal novembre del 1975 e quale è stato notificato il 4 gennaio 1988, costituisce, così come la sua versione modificata, datata 12 marzo 1990, l'oggetto della decisione controversa, il Tribunale ha potuto validamente tener conto degli effetti del medesimo sulle importazioni parallele, pur se tali effetti erano venuti meno dopo il 1_ settembre 1988.
114 La seconda parte del motivo è di conseguenza infondata.
115 Ne discende che il sesto motivo dev'essere respinto.
Sul settimo motivo
116 Il settimo motivo riguarda l'errata applicazione dell'art. 85, n. 1, per quanto concerne gli effetti sul commercio tra il Regno Unito e gli altri Stati membri. Questo motivo concerne il punto 101 della sentenza impugnata, redatto nei seguenti termini:
«Il Tribunale ritiene che, in considerazione, da un lato, delle caratteristiche del mercato di riferimento precedentemente esaminate (...), nonché, dall'altro, della circostanza che i principali fornitori presenti su tale mercato operano sull'intero mercato comune, la Commissione ha giustamente sostenuto, al punto 57 della motivazione della decisione, che "uno scambio di informazioni che consente di giustificare con grande precisione il volume delle vendite e le quote di mercato dell'88% dei fornitori di un mercato nazionale (...) può incidere in modo significativo sul commercio fra gli Stati membri poiché l'attenuazione della concorrenza che deriva da questo scambio influisce necessariamente sul volume delle importazioni nel Regno Unito" (v. sentenza del Tribunale 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/Commissione, Racc. pag. II-211). Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente, secondo il quale la limitazione di importazioni di trattori agricoli nel Regno Unito sarebbe dovuta ai prezzi maggiormente competitivi praticati nel mercato interno, esso non risulta sorretto da alcun documento agli atti. In particolare, se è vero che l'istruttoria non ha permesso di stabilire, come sostenuto dalla decisione, che la pratica controversa possa aver favorito un livello di prezzi elevati nel mercato interno, neppure i documenti agli atti, e in particolare gli elenchi dei prezzi prodotti dalla ricorrente all'allegato 20 del ricorso, dimostrano che i prezzi dei trattori agricoli all'interno del mercato del Regno Unito siano stati, di fatto, inferiori a quelli praticati nei mercati del continente».
117 La ricorrente contesta al Tribunale il fatto di non aver messo in discussione la legittimità della decisione controversa in considerazione della circostanza che la Commissione non è riuscita a produrre elementi di prova che dimostrassero che il sistema di scambio di informazioni poteva favorire un livello di prezzi elevato sul mercato del Regno Unito. Essa sostiene inoltre che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova secondo i quali, dopo il 1984, i prezzi dei trattori agricoli nel Regno Unito erano inferiori o per lo meno uguali a quelli degli stessi modelli nella maggior parte degli Stati membri.
118 Per quanto riguarda quest'ultimo punto, occorre ricordare che spetta al Tribunale valutare insindacabilmente il valore da attribuire agli elementi di prova ad esso presentati, salvo l'ipotesi di snaturamento dei detti elementi. Ebbene, la ricorrente non deduce nessun argomento serio per sostenere che il Tribunale abbia snaturato determinati elementi di prova. Sotto questo profilo, il motivo è quindi irricevibile.
119 In merito al significato dell'accertamento del Tribunale, secondo cui la Commissione non è riuscita a dimostrare che l'accordo potesse favorire un livello di prezzi elevato, va rilevato che gli elementi illustrati nel punto 101 della sentenza impugnata permettono di ritenere, con un sufficiente grado di probabilità, che l'accordo possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sulle correnti di scambio dei trattori tra Stati membri, e ciò in modo da far temere che ciò possa ostacolare la realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri (v. segnatamente sentenze Société technique minière, citata, e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 20). Infatti, da un lato, il Tribunale ha rilevato che, anche se la Commissione non è riuscita a dimostrare che il sistema di scambio di informazioni potesse aver favorito un livello di prezzi elevato sul mercato interno, nemmeno la ricorrente ha dimostrato che i prezzi dei trattori agricoli sul mercato del Regno Unito siano stati inferiori a quelli praticati sui mercati continentali. Dall'altro, per giungere alla conclusione che la Commissione aveva correttamente ritenuto che il sistema di scambio di informazioni influenzasse necessariamente il volume delle importazioni nel Regno Unito, il Tribunale ha tenuto conto delle caratteristiche del mercato di riferimento, del fatto che i principali fornitori presenti su tale mercato erano presenti anche sull'intero mercato comune e della quota elevata (88%) del mercato di riferimento controllata dalle imprese partecipanti all'accordo.
120 La seconda parte del settimo motivo è pertanto infondata.
121 Ne discende che il settimo motivo dev'essere integralmente respinto.
Sull'ottavo motivo
122 L'ultimo motivo riguarda il punto 105 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha osservato che il sistema di scambio di informazioni non era indispensabile e che non soddisfaceva la terza delle quattro condizioni di cui all'art. 85, n. 3, per la concessione di un'esenzione individuale.
123 Dopo aver ricordato che le suddette quattro condizioni sono cumulative e che spetta, in primo luogo, alle imprese che notificano un accordo fornire gli elementi di prova necessari per dimostrare che l'accordo risponda a tale requisiti, il Tribunale ha infatti affermato quanto segue:
«Nel caso di specie, nella decisione si afferma che le restrizioni alla concorrenza derivanti dallo scambio di informazioni non presentano un carattere indispensabile, in quanto "per operare nel mercato dei trattori agricoli sono sufficienti i dati relativi alla propria società e i dati aggregati relativi all'intero settore" nel Regno Unito. Tale considerazione, espressa al punto 62 della decisione, per quanto riguarda la prima notifica, viene ripetuta al punto 65 a proposito della seconda notifica. La ricorrente non dimostra che le restrizioni alla concorrenza derivanti dal sistema di scambio di informazioni, quali precedentemente esaminate (...), sono indispensabili, in particolare alla luce degli obiettivi di contribuzione al progresso economico e di ripartizione del profitto. Per giunta, la ricorrente non può utilmente sostenere che, in assenza del sistema controverso, gli operatori che intervengono nel mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito disporrebbero, attraverso lavori di studio, le cui informazioni presentano, in particolare, un carattere tardivo, limitato e privo della periodicità che caratterizza le informazioni fornite dal sistema controverso, di informazioni equivalenti a quelle trasmesse da tale sistema, senza neppure che vi sia bisogno di prendere in considerazione i relativi costi di accesso».
124 La ricorrente allega che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che il sistema di scambio di informazioni e il Data System non rispondevano ai requisiti per la concessione di un'esenzione ex art. 85, n. 3. La ricorrente precisa che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, essa ha illustrato le ragioni per le quali l'accordo non conteneva nessuna restrizione della concorrenza che non fosse indispensabile ai fini di un miglioramento della produzione e della distribuzione e di un vantaggio per i consumatori.
125 Inoltre, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver respinto, senza nessuna motivazione, il suo argomento secondo il quale, se non vi fosse il sistema di scambio di informazioni, tutti i dati sulle immatricolazioni oggetto di scambio non potrebbero forse essere ottenuti con lo stesso livello qualitativo e la stessa periodicità, facendo ricorso a specifiche ricerche di mercato o a società specializzate in tali indagini.
126 Occorre rilevare, in primo luogo, che, allegando in modo generico che il Tribunale avrebbe dovuto giungere a una conclusione diversa se avesse accolto i suoi argomenti, la ricorrente si limita a contestare nella sua globalità la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, senza cercare di dimostrare l'esistenza di un asserito errore di diritto nel ragionamento di quest'ultimo. Sotto tale profilo, questo motivo è quindi irricevibile.
127 Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione, sino a che punto gli operatori avrebbero potuto disporre delle stesse informazioni ricorrendo a strumenti diversi dal sistema di scambio di informazioni, è giocoforza costatare che, come sottolineato dalla Commissione, l'argomento illustrato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale è ambiguo. Infatti, dalle memorie depositate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale si evince con chiarezza che essa aveva sostenuto, in sostanza, che, in assenza del sistema di scambio di informazioni, le imprese avrebbero potuto ottenere autonomamente tutti i dati statistici scambiati, mediante attività di indagine. Alla luce di ciò, la censura formulata dalla ricorrente è inconferente e dev'essere respinta.
128 Di conseguenza, l'ultimo motivo dev'essere integralmente respinto.
129 Dall'insieme delle precedenti considerazioni risulta che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione sono in parte irricevibili e in parte infondati. Di conseguenza, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Sulle spese
130 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese del presente grado di giudizio.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
131 Il ricorso è respinto.
132 La John Deere Ltd è condannata alle spese.