Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 novembre 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Omessa trasposizione della direttiva 91/414/CEE. - Causa C-137/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06749
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Trasposizione di una direttiva senza intervento legislativo - Inammissibilità in caso di obbligo esplicito di fare riferimento alla direttiva
(Trattato CE, art. 189, terzo comma)
2 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - Direttiva 91/414 - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di una trasposizione entro i termini prescritti - Provvedimento comunitario di esecuzione non ancora adottato - Irrilevanza
(Trattato CE, art. 189, terzo comma; direttiva del Consiglio 91/414/CEE)
3 Non può ritenersi che operi la trasposizione di una direttiva nell'ordinamento interno una normativa nazionale già esistente, qualora la direttiva imponga espressamente agli Stati membri di adottare disposizioni le quali contengano un riferimento a quest'ultima o che siano corredate da siffatto riferimento.
4 La direttiva 91/414, la quale ha lo scopo di definire norme che gli Stati membri devono applicare per quanto riguarda le condizioni e le procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, prevede, nell'interesse della libera circolazione dei prodotti, l'approntamento di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate e di un sistema di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri. A tal proposito, la circostanza che nessuna sostanza attiva sia stata ancora inclusa nella suddetta lista non può, in mancanza di una disposizione espressa in tal senso, esimere gli Stati membri dal loro obbligo di adottare, entro il termine prescritto, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Infatti, la trasposizione delle disposizioni rilevanti deve proprio consentire di garantire l'applicazione immediata del principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni sin dal momento in cui l'inclusione delle sostanze attive acquista efficacia.
Nella causa C-137/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e dalla signora Sabine Maaß, Regierungsrätin presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, D-53107 Bonn,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda mirante a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 ottobre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 24 aprile 1996 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso mirante a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione in diritto nazionale della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.
2 La direttiva, adottata in base all'art. 43 del Trattato CEE, ha lo scopo di definire norme che gli Stati membri devono applicare per quanto riguarda le condizioni e le procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Il suo art. 4, n. 1, impone segnatamente agli Stati membri di garantire che un prodotto fitosanitario sia autorizzato solo nel rispetto di determinate condizioni, stabilite nella lett. a), segnatamente solo se le sue sostanze attive sono elencate nell'allegato I e sono soddisfatte le condizioni stabilite nelle lett. b) - e), in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI. L'art. 10, n. 1, della direttiva stabilisce le norme derivanti dal principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri.
3 Ai sensi dell'art. 23, n. 1, della direttiva, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a quest'ultima entro un termine di due anni a decorrere dalla data della sua notifica, disposizioni che devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da un siffatto riferimento. Tuttavia, l'art. 23, n. 2, precisa che gli Stati membri sono obbligati a mettere in vigore le disposizioni per l'applicazione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino, soltanto entro un anno a decorrere dall'adozione di principi uniformi.
4 Non avendo ricevuto nessuna comunicazione concernente l'attuazione della direttiva in Germania, il 5 ottobre 1993 la Commissione, in osservanza dell'art. 169 del Trattato, ha inviato al governo federale una lettera di diffida, alla quale le autorità tedesche hanno risposto con una comunicazione datata 1_ dicembre 1993. La Commissione ha poi formulato, il 3 ottobre 1994, un parere motivato, dichiarando la Repubblica federale di Germania inadempiente ai suoi obblighi ed invitandola ad adottare i provvedimenti necessari entro il termine di due mesi. Poiché la risposta del governo tedesco, del 10 novembre 1994, non è stata giudicata soddisfacente dalla Commissione, quest'ultima ha proposto il presente ricorso.
Sulla ricevibilità
5 Il governo tedesco allega che il ricorso è irricevibile nella parte in cui concerne l'omessa trasposizione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino, della direttiva. Infatti, i principi uniformi di cui all'art. 23 sono stati fissati solo dalla direttiva del Consiglio 27 luglio 1994, 94/43/CE, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE (GU L 227, pag. 31), annullata dalla sentenza della Corte 18 giugno 1996, causa C-303/94, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-2943).
6 A tal proposito basti rilevare che, nell'ultima versione delle sue memorie, la Commissione ha limitato la portata del ricorso alle disposizioni della direttiva diverse dall'art. 10, n. 1, secondo trattino. In tali limiti, il ricorso è pertanto ricevibile.
Nel merito
7 Il governo tedesco non contesta che la direttiva non sia ancora stata trasposta in diritto nazionale e afferma di essersi adoperato per accelerare l'adozione, a tal fine, del disegno di prima modifica del Pflanzenschutzgesetz (legge in materia di tutela fitosanitaria). Esso sostiene tuttavia che quest'ultima legge, nella versione attualmente vigente, contiene già alcune disposizioni, in gran parte coincidenti con quelle della direttiva, che la conclusione dell'iter di modifica è resa complessa da talune difficoltà interpretative, e infine che l'armonizzazione degli scambi di prodotti fitosanitari, quale prevista dall'art. 10 della direttiva, non può produrre nessun effetto finché nessuna sostanza attiva non sia ancora stata iscritta nell'allegato I della detta direttiva.
8 Sul primo punto basti rilevare che la normativa tedesca vigente non può in nessun modo essere considerata una garanzia di trasposizione della direttiva, il cui art. 23, n. 1, secondo comma, impone espressamente agli Stati membri di adottare disposizioni le quali contengano un riferimento alla detta direttiva o che siano corredate da siffatto riferimento. Lo stesso governo federale ammette del resto la necessità di adottare una nuova disciplina per garantire la trasposizione della direttiva.
9 In secondo luogo, la Commissione afferma, senza essere contestata dal governo tedesco, che le è stato segnalato un solo problema di applicazione, concernente una norma stabilita dall'art. 13 della direttiva, che potrebbe anche essere risolto a livello nazionale e che comunque non ha assolutamente impedito o ritardato la trasposizione di questa disposizione negli altri Stati membri.
10 Infine, la circostanza che nessuna sostanza attiva sia stata ancora inclusa nell'allegato I della direttiva non può, in mancanza di una disposizione espressa in tal senso, esimere gli Stati membri dal loro obbligo di adottare, nel termine prescritto, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Quest'obbligo vale infatti a prescindere dalla questione se siano già soddisfatti tutti i presupposti per l'applicazione delle disposizioni comunitarie. Come ha giustamente rilevato la Commissione, la trasposizione delle disposizioni rilevanti deve proprio consentire di garantire l'applicazione immediata del principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni sin dal momento in cui l'inclusione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva acquisti efficacia.
11 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva, ad eccezione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, ad eccezione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.