61995C0338

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 10 luglio 1997. - Wiener S.I. GmbH contro Hauptzollamt Emmerich. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Camicia da notte. - Causa C-338/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06495


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nel 1993, nella causa Neckermann Versand (1), il Finanzgericht dell'Assia domandò alla Corte se taluni indumenti femminili dovessero essere classificati, a fini doganali, come pigiami. In sostanza la questione era se, per essere considerati pigiami, fosse necessario che gli indumenti dovessero, in base al loro aspetto esteriore, essere indossati esclusivamente a letto, o se fosse sufficiente che essi potessero, in aggiunta ad altri usi, essere indossati anche a letto. La soluzione della Corte fu nel senso che si devono considerare pigiami non solo gli indumenti che, per il loro aspetto esteriore, sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli indumenti essenzialmente utilizzati a tal fine.

2 Il caso di specie verte su di una questione analoga. Il Bundesfinanzhof tedesco (il Tribunale finanziario federale) ha sottoposto alla Corte la questione se la nozione di «camicie da notte», ai sensi della sottovoce 60.04 B. IV.b) 2.bb) della Tariffa doganale comune del 1985 (2), vada interpretata nel senso che essa include esclusivamente «altri» indumenti intimi che, a causa delle loro caratteristiche, siano manifestamente destinati ad essere indossati soltanto come indumenti da notte, ovvero se tale nozione vada interpretata nel senso che essa comprende anche prodotti che, in base alla loro presentazione, siano destinati essenzialmente, anche se non esclusivamente, ad essere indossati a letto.

3 La sottovoce di cui è causa recita:

«60.04 Sottovesti a maglia non elastica né gommata: (...) B. altre: (...)

IV. altre: (...)

b) di fibre tessili sintetiche: (...)

2. per donna, per ragazza e per bambini: (...)

bb) Camicie da notte

(...)».

Il processo a quo

4 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la Wiener SI GmbH (in prosieguo: la «Wiener») e lo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) di Emmerich, in ordine ad importazioni di indumenti in tessuto dalla Tailandia avvenute nel 1985. La Wiener dichiarava tali indumenti come «camicie da notte per donna» ai sensi della sottovoce 60.04 B. IV. b) 2. bb) della Tariffa doganale comune e, su tale base, gli indumenti venivano immessi in libera pratica e dedotti dal contingente doganale per le camicie da notte. Tuttavia, in esito ad una successiva ispezione delle merci importate, lo Hauptzollamt classificava le merci come «abiti interi da donna», ai sensi della sottovoce 60.05 A. II. b) 4) cc) 22) (3); di conseguenza, esso applicava il relativo dazio ex post, che era più elevato.

5 La Wiener impugnava il provvedimento dinanzi al Finanzgericht (Tribunale finanziario), il quale stabiliva che le merci erano indumenti leggeri a maglia (tessuto misto cotone: poliestere 65%, cotone 35%, cotone) destinati a coprire la parte superiore del corpo, di taglio ampio, con scollatura a barchetta, con maniche corte o senza maniche, che arrivano fino al ginocchio o alla coscia, talvolta con immagini stampate, e talvolta muniti di cintura. Periti neutrali valutavano gli indumenti, in base alla loro natura o all'uso, esclusivamente o principalmente come camicie da notte. Tuttavia, secondo la valutazione dei fatti svolta dal Finanzgericht, il taglio e la presentazione suggerivano che i prodotti venissero indossati anche come abiti per il tempo libero. Pertanto, il Finanzgericht escludeva una classificazione doganale come «camicia da notte», ritenendo che potessero classificarsi come tali soltanto indumenti che vengano indossati esclusivamente a letto. In tal modo esso si basava su una precedente sentenza del Bundesfinanzhof (4) in cui era stato deciso che le «camicie da notte», di cui alla voce 6108 della Tariffa doganale comune del 1989 (5), dovevano essere manifestamente identificabili in quanto esclusivamente destinate ad essere indossate come indumenti da notte. Di conseguenza, il ricorso della Wiener al Finanzgericht veniva respinto.

6 La Wiener presentava allora un ricorso per cassazione al Bundesfinanzhof, il quale indicava nell'ordinanza di rinvio di essere incline a confermare la decisione del Finanzgericht se non fosse per la sentenza di questa Corte nella causa Neckermann Versand. In tale sentenza, come sopra accennato, la Corte ha dichiarato che la voce in questione «dev'essere interpretata nel senso che possono essere considerati come pigiami non solo gli assortimenti di due indumenti a maglia che, per il loro aspetto esteriore, sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli assortimenti essenzialmente utilizzati a tal fine». Il Bundesfinanzhof domanda se il presente caso debba essere risolto secondo la stessa linea, dato che i «pigiami» sono classificati nella Tariffa doganale comune accanto alle «camicie da notte» (anche se il caso di specie concerne la voce doganale del 1985, mentre la causa Neckermann Versand era relativa alla voce doganale del 1988 e 1989). Pertanto, esso ha effettuato il presente rinvio.

7 Prima di prendere in esame tale questione, propongo di esaminare un problema generale relativo alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato.

La ripartizione dei compiti ai sensi dell'art. 177 del Trattato

8 A mio avviso, il caso di specie solleva manifestamente la problematica più generale dell'adeguata ripartizione dei compiti fra la Corte e i giudici nazionali. Le mie osservazioni hanno come punto di partenza quanto segue.

9 Da un lato, è evidente che, comunque vada letta la giurisprudenza della Corte sui rinvii pregiudiziali relativi a questioni di interpretazione del diritto comunitario, il rinvio effettuato dal Bundesfinanzhof è ammissibile. Esso solleva una questione relativa all'interpretazione da dare ad una sottovoce della Tariffa doganale comune, inserita in un regolamento del Consiglio, che è un atto di una delle istituzioni. In numerose occasioni la Corte ha interpretato i successivi regolamenti sulla Tariffa doganale comune al fine di ottenere un'interpretazione uniforme delle loro disposizioni, indispensabile non solo perché costituiscono parte integrante della normativa comunitaria direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma anche al fine di garantire l'applicazione uniforme della Tariffa doganale comune, evitando così distorsioni degli scambi. In effetti, in virtù del terzo comma dell'art. 177, sembrerebbe che il Bundesfinanzhof avesse il dovere di deferire la questione delle camicie da notte alla Corte, dal momento che la sua sentenza non è soggetta ad appello. Inoltre, l'ordinanza di rinvio è motivata in modo eccellente: essa espone i fatti rilevanti e i problemi di diritto in maniera esemplare.

10 Tuttavia, a mio parere è necessario domandarsi se sia opportuno - e in particolare se sia ancora opportuno oggi, alla luce degli sviluppi cui farò riferimento qui di seguito - che alla Corte venga chiesto di pronunciarsi in tutti i casi in cui possa sorgere una questione di interpretazione del diritto comunitario.

11 La fattispecie odierna è un perfetto esempio di caso in cui si può discutere se sia opportuno che la Corte venga adita. Una soluzione può consistere nel riconsiderare i ruoli rispettivi della Corte nell'interpretare le norme di diritto comunitario e dei giudici nazionali nell'applicare tali norme ai fatti di un caso particolare.

12 Sin dalle primissime domande di pronuncia pregiudiziale ricevute, la Corte ha posto l'accento sul fatto che la sua giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato è limitata all'interpretazione delle norme di diritto comunitario e che essa non ha competenza in merito ai fatti di causa (6). I fatti (e le pertinenti norme di diritto nazionale) devono essere stabiliti dal giudice di rinvio, ed è tale giudice che dirime la controversia applicando, nella misura necessaria, l'interpretazione che la Corte ha fornito delle pertinenti norme di diritto comunitario.

13 Tuttavia, il comportamento della Corte per quanto riguarda tale distinzione è pragmatico; non è contraddistinto da eccessivo formalismo. Ad esempio, sovente un giudice nazionale domanda alla Corte se una particolare norma di diritto interno sia compatibile con il diritto comunitario, questione che in quanto tale la Corte non può risolvere, ma che viene di norma riformulata come questione di interpretazione del diritto comunitario (7). Questa prassi è improntata dal principio per cui la Corte deve assistere il giudice a quo per quanto possibile, fornendo una soluzione che consenta a tale giudice di pronunciarsi. Inoltre, l'insistenza della Corte, specie in anni recenti, sul dovere del giudice nazionale di informarla circa il contesto di diritto e di fatto della causa deferita (8) è senza dubbio ispirata al medesimo principio. Non è compito della Corte formulare pronuncie pregiudiziali contenenti solo astratte interpretazioni delle norme di diritto comunitario, che possono essere di poca utilità per la risoluzione della controversia concreta (9). Il compito della Corte è piuttosto quello di fornire un'interpretazione che sia adatta alle necessità del giudice a quo.

14 Non può esservi alcun dubbio che, in linea di principio, tale impostazione sia del tutto valida. Essa è conforme allo spirito di cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali, al compito della Corte di giudicare piuttosto che di fornire pareri giuridici non vincolanti, nonché al requisito dell'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto comunitario.

15 Ciononostante, la linea di condotta scelta dalla Corte presenta l'inconveniente di attirare un numero virtualmente infinito di questioni di interpretazione. Si può ritenere che qualunque «applicazione» di una norma giuridica sollevi un problema di «interpretazione», anche se la soluzione di tale problema può sembrare ovvia (10). Ogni giudice nazionale che si trovi di fronte ad una controversia che verta sull'applicazione del diritto comunitario può deferire una questione che, se formulata più o meno appropriatamente, la Corte è tenuta a risolvere dopo che l'intero procedimento abbia preso il suo corso. Lo stesso dicasi anche quando la questione può essere risolta facilmente, e con poche possibilità di ragionevoli dubbi, sulla base della giurisprudenza esistente; anche in tal caso i fatti possono essere diversi, o può accadere che una condizione particolare posta nella precedente giurisprudenza dia origine ad un argomento giuridico nuovo e si ritenga necessario chiarirlo ulteriormente (11). Il risultato finale è che si potrebbe chiedere alla Corte di intervenire in tutte le cause incentrate su un punto di diritto comunitario, davanti a qualunque giudice o tribunale in qualunque Stato membro. E' evidente che, ove la Corte venisse adita in tal modo, essa crollerebbe sotto il peso del contenzioso sottopostele.

16 Il caso di specie dimostra anche che neppure una decisione molto specifica può ovviare alla necessità di ulteriori rinvii. Come già accennato, il presente procedimento è un seguito della causa Neckermann Versand (12), in cui la Corte si pronunciò su una particolare interpretazione della sottovoce «pigiami» nella nomenclatura combinata che dovrebbe essere adottata dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri. Tuttavia, il fatto che ora esista una tale interpretazione non preclude nuove controversie. A loro volta, queste controversie potrebbero essere sempre considerate come danti origine ad un nuovo problema di interpretazione. Le parti potrebbero per esempio sollevare la seguente questione: «Se sia significativo, nel valutare se certi assortimenti di indumenti siano manifestamente destinati ad essere indossati essenzialmente a letto come pigiami, che tali indumenti rechino disegni o figure che evocano spiagge o scene di vacanze». Il giudice nazionale potrebbe convincersi a deferire tale questione alla Corte come ennesima questione di interpretazione della sottovoce «pigiami». In base al metodo sinora adottato, la Corte tenterebbe di dare una soluzione specifica a tale questione.

17 Di fronte a questo problema, non ritengo che per la Corte sia opportuno, o anzi possibile, continuare a risolvere per esteso tutte le questioni pregiudiziali che, a causa della creatività di avvocati e giudici, vengono formulate in termini di interpretazione, anche se in un caso particolare si può ritenere che il rinvio pregiudiziale concerne l'applicazione del diritto piuttosto che la sua interpretazione. Tuttavia, dichiarare irricevibile un maggior numero di rinvii non sarebbe la soluzione corretta. Se un giudice nazionale ha debitamente tradotto un punto di diritto comunitario in una questione di interpretazione, la Corte in linea di principio è tenuta a risolverla.

18 Mi sembra che l'unica soluzione appropriata consista in un maggior grado di autolimitazione da parte sia dei giudici nazionali sia della Corte.

19 Per quanto riguarda i giudici nazionali, occorre distinguere fra i giudici che, ai sensi del secondo comma dell'art. 177, possono adire la Corte e quelli di ultima istanza che, ai sensi del terzo comma, sono tenuti ad effettuare il rinvio. Nel presente caso, il rinvio è stato effettuato da un giudice che deve essere considerato come giudice di ultima istanza; in un secondo momento esaminerò la portata di tale obbligo al rinvio in un caso del genere.

20 Nel caso di un giudice che non è di ultima istanza e può effettuare il rinvio, la Corte ha constantemente affermato che l'esercizio di tale discrezionalità è un problema del solo giudice del rinvio. E' chiaro tuttavia che l'opportunità di un rinvio può essere valutata alla luce dello scopo dell'art. 177, che è di garantire che il diritto comunitario sia lo stesso in tutti gli Stati membri (13). Un rinvio pregiudiziale è senz'altro opportuno se la questione è di rilevanza generale ed è probabile che la pronuncia promuova l'uniforme applicazione del diritto nell'Unione europea. Esso sarà meno opportuno se esiste una giurisprudenza consolidata che possa essere prontamente trasposta al caso di specie, oppure se la questione verte su un punto di diritto circoscritto considerato alla luce di una serie molto specifica di fatti e non è probabile che la pronuncia della Corte abbia una qualche applicazione al di là del caso di specie. Tra questi due estremi esiste, naturalmente, un ampio spettro di possibilità; tuttavia, gli stessi guidici nazionali potrebbero adeguatamente valutare l'opportunità di effettuare un rinvio, e la Corte, pur continuando a sostenere che la decisione di rinviare rientra esclusivamente nella discrezionalità dei giudici nazionali, potrebbe forse fornire indicazioni informali e incoraggiare così, in casi appropriati, l'autolimitazione da parte dei giudici nazionali.

21 Per quanto riguarda l'autolimitazione da parte della Corte, se pure fosse possibile che essa in futuro risponda per esteso a tutte le domande, si può dubitare che ciò continui ad essere consigliabile. In alcuni settori del diritto comunitario, nei quali già esiste una giurisprudenza consolidata, un crescente perfezionamento della giurisprudenza rischia di portare ad una minore, piuttosto che ad una maggiore, certezza del diritto. In tali settori, io credo, la Corte potrebbe dichiarare di aver sostanzialmente adempiuto al proprio compito di interpretazione uniforme, in quanto le regole o i principi interpretativi fondamentali sono stati sufficientemente esposti tanto da consentire ai giudici nazionali di risolvere i problemi autonomamente. La classificazione doganale delle merci costituisce, come tenterò in seguito di dimostrare, un buon esempio di tali settori; tuttavia, come pure sosterrò, esistono altre aree cui la Corte potrebbe utilmente applicare una politica del genere. Una tale dichiarazione di autolimitazione non porterebbe ad una decisione di irricevibilità. Essa verrebbe formulata in termini di soluzione delle questioni del giudice a quo, senza però essere specifica. Essa richiamerebbe semplicemente le regole e i principi interpretativi sviluppati nella giurisprudenza precedente e lascerebbe decidere al giudice nazionale il problema specifico di fronte al quale si trova. La Corte potrebbe anche chiarire che essa sta pronunciando una sentenza di portata generale, che non è volta ad occuparsi unicamente dello specifico caso di specie, ma potrebbe essere considerata da altri giudici nazionali come fonte per decidere casi futuri e per valutare se effettuare ulteriori rinvii pregiudiziali. La sentenza non impedirebbe ai giudici nazionali di effettuare nuovi rinvii nello specifico settore in cui la Corte si è impegnata all'autolimitazione. Nuovi deferimenti non sarebbero irricevibili ma, a meno che non si dimostri di aver sollevato una nuova questione di principio, la Corte non analizzerebbe nei dettagli le questioni sottopostele; essa richiamerebbe semplicemente la propria giurisprudenza. E si potrebbe trovare probabilmente la maniera per far ciò molto rapidamente.

Autolimitazione e classificazione doganale

22 Quale significato avrebbe l'impostazione suggerita nel campo della classificazione doganale (14) e quali sarebbero gli effetti dell'autolimitazione sull'applicazione della Tariffa doganale comune?

23 Un esame della giurisprudenza della Corte in tema di classificazione doganale illustra che esistono essenzialmente tre tipi di cause che la Corte si è trovata di fronte.

24 Un primo tipo riguarda la validità di specifici regolamenti di classificazione emanati dalla Commissione (15). In virtù dell'art. 9, n. 1, lett. a), b), d) ed e), del regolamento n. 2658/87 del Consiglio (16), la Commissione ha il potere, in forza delle norme processuali stabilite nell'art. 10, di adottare misure relative alle seguenti materie:

«a) applicazione della nomenclatura combinata e della Taric, con particolare riguardo:

- alla classifica delle merci nelle nomenclature di cui all'articolo 8,

- alle note esplicative;

b) modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell'evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale;

(..)

d) modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

e) modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all'evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi;

(...)»

La validità di tali misure può essere soggetta a dubbi perché, mentre in tali materie il Consiglio ha conferito alla Commissione, che agisce in cooperazione con i periti doganali degli Stati membri, un'ampia discrezionalità per la definizione del contenuto delle voci doganali, il potere della Commissione di adottare queste misure non l'autorizza ad alterare il contenuto delle voci doganali che sono state definite sulla base del sistema armonizzato stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (17), la cui portata la Comunità si è impegnata, in forza dell'art. 3 della medesima, a non modificare (18).

25 E' chiaro che la proposta autolimitazione non si può applicare a questo tipo di cause: esse non riguardano l'interpretazione, ma la validità ed è ben noto che soltanto la Corte ha il potere di accertare l'invalidità di atti comunitari (19).

26 Il secondo tipo di cause riguarda le questioni di interpretazione di carattere più o meno generale, che vertono cioè su problematiche più ampie della classificazione di un particolare prodotto.

27 Un esempio è la causa Develop Dr. Eisbein (20). In quella causa sono state sollevate alcune questioni relative alla classificazione di fotocopiatrici. Tali questioni non riguardavano, tuttavia, la specifica voce o sottovoce in tema di fotocopiatrici. Esse concernevano il punto 2, lett. a), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune (21), relativo agli articoli incompleti o non finiti. La Corte dichiarò che:

«un articolo deve considerarsi importato smontato o non montato quando i suoi elementi costitutivi, che possono cioè essere identificati come gli elementi che costituiranno il prodotto finito, vengono presentati tutti contemporaneamente allo sdoganamento, e non occorre tener conto in proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo».

28 Anche in tal caso, la Corte dovrebbe continuare ad occuparsi di cause di questo tipo (22), in quanto esse sollevano in senso stretto questioni di interpretazione e non di applicazione.

29 Il terzo tipo di cause è di gran lunga il più frequente. Una grande maggioranza di casi concerne la classificazione di un prodotto specifico, ed in realtà obbliga la Corte a classificare essa stessa il prodotto. Una sentenza recente rappresenta un esempio particolarmente adatto. Nella causa Colin e Dupré (23) la Cour d'appel di Bourges ha sollevato questioni inerenti la classificazione di quattro prodotti particolari domandando, per esempio, se «le pastiglie Pulmoll rosse rientrassero nell'ambito del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I, o del capitolo 30 della Tariffa doganale comune, "Prodotti farmaceutici" - voce 30-4». Questioni simili venivano formulate riguardo alle «pastiglie Pulmoll verdi», all'«elisir Sangart» e alla «Quintonine». Nella sentenza la Corte ebbe cura di sottolineare che il suo compito è quello di interpretare la Tariffa doganale comune e la nomenclatura combinata, non di emettere un parere in ordine alla classificazione di determinati prodotti, e che pertanto le questioni dovevano essere intese nel senso che erano volte ad accertare se prodotti come quelli menzionati nelle questioni rientrassero nell'ambito di voci specifiche (24). Tuttavia, le soluzioni della Corte a tali questioni dissimulavano appena il fatto che essa in effetti forniva il proprio parere sulla classificazione di prodotti determinanti. La soluzione della prima questione, per esempio, era formulata nel modo seguente:

«Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le pastiglie come le pastiglie Pulmoll rosse rientrano nella voce 17.04 della Tariffa doganale comune».

30 In altri casi il giudice a quo è più attento a formulare la questione in termini di interpretazione. Nella causa 3M Medica (25), per esempio, la prima questione era se la nozione di «apparecchi di ortopedia», di cui alla voce 90.21 della Nomenclatura combinata del 1992, andasse interpretata nel senso che essa comprendeva articoli del tipo descritto nella motivazione dell'ordinanza come calzature che servono a facilitare la deambulazione, da indossare con una fasciatura gessata. La Corte dichiarò che:

«Sandali e calzature con suola esterna in plastica e tomaia in tessuto o in plastica destinati ad essere indossati sopra una fasciatura gessata non costituiscono "apparecchi di ortopedia" ai sensi della voce 90.21 della nomenclatura combinata del 1992».

Si trattava, ancora una volta, di un caso relativo alla classificazione di un prodotto determinato e, sebbene espresso in termini di interpretazione, non si riesce a vedere la differenza rispetto ad una causa come Colin e Dupré. Come sostiene un autore, «imperativi giuridici a parte, la classificazione doganale è sostanzialmente una questione di valutazione di fatto alla luce delle caratteristiche e delle proprietà del prodotto da classificare» (26).

31 Un esame di queste cause dimostra che la Corte, nel pronunciarsi in merito, utilizza un numero limitato di principi e regole interpretative. E' di questi principi che ora mi occuperò; richiamandosi ad essi nell'emananda sentenza, la Corte potrebbe fornire indicazioni generali che consentirebbero ai guidici nazionali di affrontare la grande maggioranza dei singoli problemi di classificazione.

32 La classificazione di merci nella Tariffa doganale comune è guidata da alcuni principi interpretativi fondamentali ai quali la Corte fa costante e coerente riferimento: nell'interesse della certezza del diritto e per agevolare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nelle pertinenti voci della Tariffa doganale comune e nelle note di sezione o di capitolo (27). Inoltre, esistono alcuni strumenti che costituiscono mezzi importanti per garantire l'uniforme applicazione della Tariffa e come tali possono considerarsi come un valido aiuto per la sua interpretazione. Tra questi strumenti vanno annoverate le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune e le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (28), le schede di classificazione pubblicate dal comitato della nomenclatura della Tariffa doganale comune (attualmente denominato «comitato della nomenclatura», vedi l'art. 7 del regolamento n. 2658/87 (29) e i pareri del comitato stesso (30). Tuttavia, è chiaro anche che questi strumenti non hanno giuridicamente forza vincolante e pertanto non possono prevalere sulle disposizioni vere e proprie della Tariffa doganale comune (31).

33 Esistono altri criteri che possono o meno essere rilevanti per la classificazione.

34 Uno di questri criteri è la destinazione di un prodotto. Nella causa Neckermann Versand la Corte si è trovata di fronte al problema che i «pigiami» non venivano definiti nella relativa voce della Tariffa doganale comune, né in nessuna nota. La Corte ha dichiarato che, in mancanza di una definizione del genere, le caratteristiche oggettive dei pigiami, tali da distinguerli rispetto ad altri insiemi, possono essere cercate solo nell'uso cui i pigiami sono destinati (ossia essere indossati a letto) (32). La Corte aggiunse che, se tale caratteristica oggettiva può essere verificata al momento dello sdoganamento, la circostanza che anche un altro uso dell'indumento sia possibile non è tale da escludere la qualificazione giuridica di pigiama (33). Analogamente, nella causa Thyssen Haniel Logistic la Corte dichiarò che la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto e detta inerenza possa valutarsi in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto (34). E' vero che nella causa Wesergold la Corte ha dichiarato che la destinazione di un prodotto può essere tenuta in considerazione per la sua classificazione doganale se l'intestazione della voce, o le note che vi si riferiscono, fanno espressamente riferimento a tale criterio (35). Tuttavia, questa affermazione deve leggersi alla luce dei fatti specifici della causa. Essa riguardava un prodotto composto di succo d'arancia e zucchero, destinato alla produzione di bevande attraverso l'aggiunta di acqua e/o zucchero. Il giudice nazionale e la Commissione sostenevano che tale prodotto non potesse qualificarsi come «succo di frutta contenente zucchero aggiunto» in quanto esso era divenuto inidoneo al consumo diretto ed aveva perduto il suo carattere originario di succo di frutta. La Corte respinse tale argomento sulla base del fatto che il prodotto non aveva perduto le caratteristiche e proprietà oggettive di «succo di frutta contenente zucchero aggiunto». Pertanto, la sentenza chiarisce il problema per cui la destinazione di un prodotto ha rilievo solo se la classificazione non può aver luogo sulla mera base delle sue caratteristiche e proprietà oggettive (36).

35 Considerazioni analoghe reggono il ricorso al criterio basato sui procedimenti di fabbricazione. Nella causa Jepsen Stahl/Hauptzollamt Emmerich la Corte ha sottolineato che, anche se generalmente, e di preferenza, la Tariffa doganale comune fa appello ai criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti, che possono venir verificate al momento dello sdoganamento, talvolta essa fa riferimento ai procedimenti di fabbricazione; in questi casi il procedimento di fabbricazione diventa determinante (37). La sentenza nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Wünsche chiarische che, ove non vi sia riferimento al procedimento di fabbricazione nei titoli o nelle voci pertinenti, di tale procedimento non deve tenersi conto (38).

36 La Corte ha fornito anche indicazioni generali nei casi di prodotti che costituiscono una miscela di diversi ingredienti e che sono stati sottoposti a determinati tipi di elaborazione. In tali casi i prodotti devono contenere gli elementi essenziali del prodotto base in proporzioni che non differiscano sostanzialmente da quelle del prodotto base (39).

37 Infine, la Corte ha anche respinto alcuni criteri, considerandoli inconferenti ai fini della classificazione. Nella causa Post la Corte ha respinto la modifica di una voce, che all'epoca dei fatti era già stata proposta dal comitato della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, e che in seguito venne adottata, nella quale il comitato aveva chiarito che prima di tale modifica era opportuno un diverso tipo di classificazione (40). La Corte ha specificato anche che né la terminologia assertivamente usata dagli operatori del settore né un'applicazione divergente delle norme in taluni Stati membri possono influire sull'interpretazione della Tariffa doganale comune basata sul testo delle voci doganali (41). Nella causa Jepsen Stahl/ Hauptzollamt Emmerich il resistente si basava su una norma europea per la classificazione di certi prodotti in acciaio, ma la Corte ha sottolineato che queste norme europee sono modelli adottati dal comitato europeo di normalizzazione che riguardano esclusivamente la definizione dei prodotti in acciaio, indipendentemente dalla loro classificazione doganale (42). Nella causa Analog Devices/Hauptzollamt München-Mitte e Hauptzollamt München-West la Corte ha affermato che, sebbene l'evoluzione tecnica che tende a generalizzare l'uso di circuiti integrati giustificasse l'elaborazione di una nuova classificazione doganale, tale compito spettava alle competenti istituzioni comunitarie e in mancanza di tale modifica l'interpretazione della Tariffa doganale comune non poteva essere adattata ai processi di evoluzione (43). Tuttavia, questo non impediva di tener conto dell'evoluzione tecnica nell'interpretazione di specifiche voci. Così, nella causa Chem-Tec/Hauptzollamt Koblenz la Corte ha dichiarato che nella sottovoce «Prodotti da usare comme colle preparate per la vendita al minuto come colle in recipienti (...)» il termine «recipienti» doveva essere interpretato, tenuto conto delle pertinenti note esplicative, alla luce della particolare rapidità dell'evoluzione tecnica nel settore degli imballaggi (44).

38 A me sembra che queti principi, assieme alle regole interpretative contenute nella Tariffa doganale comune (45), siano sufficienti per consentire ai giudici nazionali di decidere autonomamente la maggior parte delle cause vertenti su questioni di classificazione doganale. Di tanto in tanto, naturalmente, può emergere una questione di interpretazione più generale, e sarebbe opportuno per il giudice nazionale deferire tale questione alla Corte. Ma, in caso contrario, i giudici nazionali non dovrebbero effettuare il rinvio e nel caso lo effettuassero la Corte, a mio avviso, dovrebbe semplicemente riaffermare i principi di cui sopra.

39 Ritengo che, se si applicasse questa prospettiva nel caso di specie, il giudice a quo sarebbe in grado di decidere la causa applicando a) il principio secondo il quale la classificazione si deve basare sulle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti in questione e b) il principio secondo il quale la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto e se detta inerenza possa valutarsi in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto.

Autolimitazione e uniformità

40 Ammetto naturalmente che le necessità dell'uniforme applicazione delle norme di diritto comunitario è particolarmente forte nel campo delle normative doganali a causa della particolare natura della Tariffa doganale comune. Se in uno Stato membro determinati tipi di indumenti fossero constantemente definiti come camicie da notte, mentre in un altro Stato membro gli stessi tipi di indumenti fossero constantemente definiti come altri abiti da donna, si determinerebbero necessariamente distorsioni del commercio. Tali distorsioni sono in contraddizione con la stessa idea di una tariffa doganale comune. Tuttavia, non sono convinto che il metodo che ho suggerito minerebbe l'applicazione uniforme; né sono convinto che l'attuale politica della Corte, di prendere in esame ogni specifica questione di classificazione doganale, dia necessariamente un gran contributo a questa applicazione uniforme. Tali questioni sono spesso, effettivamente, molto specifiche, ed anche a causa dei particolari prodotti presi in considerazione dalla Corte l'interpretazione che essa fornisce continuirebbe a coinvolgere determinate valutazioni da parte delle autorità doganali e dei giudici nazionali. L'esempio dei pigiami può chiarire ancora il punto. Non sono affatto persuaso che la definizione di pigiami data dalla Corte nella causa Neckermann Versand, benché indubbiamente corretta, risolva il problema generale di distinguere i pigiami da altri indumenti (soprattutto nel contesto dei cambiamenti nella moda dell'abbigliamento femminile).

41 Alla luce del carattere minuzioso della Tariffa doganale comune, che fa riferimento a miriadi di prodotti e contiene pertanto diverse migliaia di voci e sottovoci, è chiaro che il contributo della Corte all'applicazione uniforme della Tariffa doganale comune attraverso le pronunce sulla classificazione di determinati prodotti sarebbe sempre minimo. Per di più, esistono altri, e probabilmente più efficaci, mezzi per garantire l'uniformità nel campo della classificazione doganale. Come sopra accennato (46), la Commissione ha il potere di emanare regolamenti di classificazione per determinati prodotti. Mi sembra che simili regolamenti costituiscano uno strumento migliore per garantire tanto una classificazione adeguata quanto l'applicazione uniforme. Soprattutto nel caso di prodotti di tipo tecnico, un regolamento che ne identifichi le caratteristiche essenziali e le specifiche tecniche, fornendo esempi con illustrazioni ove opportuno, come spesso accade in tali regolamenti, e che venga emanato dietro consultazione di esperti degli Stati membri, costituirebbe una guida più appropriata rispetto ad una serie di decisioni giudiziali.

42 Può anche essere che la proposta autolimitazione sia più efficace, per quanto riguarda l'uniformità, dell'attuale politica consistente nel fornire soluzioni specifiche a specifiche questioni di classificazione. Combinando le varie regole e i principi interpretativi della propria giurisprudenza, la sentenza della Corte verrebbe senza dubbio ad avere un significato più ampio di quanto avverrebbe se essa fosse limitata al particolare problema delle camicie da notte. E se la giurisprudenza successiva dovesse concentrarsi su un problema generale di interpretazione, è chiaro che la Corte, offrendo indicazioni generali alle autorità doganali e ai giudici nazionali, offrirebbe un contributo ulteriore all'uniforme applicazione della Tariffa doganale comune. Al contrario, come ho suggerito, le pronuncie su questioni molto specifiche darebbero vita ad altre, più specifiche questioni, la cui soluzione dovrebbe ad un certo punto essere lasciata ai giudici o ai legislatori nazionali.

43 Vi sono ancora due punti che menzionerò solo brevemente.

44 In primo luogo, non penso che la mia proposta, benché si discosti ovviamente dalle scelte effettuate sinora dalla Corte nelle cause di classificazione doganale, sia interamente nuova. Come ho già accennato, la Corte affronta le questioni interpretative in modo pragmatico, cercando di assistere i giudici nazionali, per quanto possibile, nel dirimere controversie che vertono su punti di diritto comunitario. In pratica le soluzioni della Corte sono, com'è ovvio, tanto più specifiche quanto le questioni sollevate sono concrete. Nei casi in cui la questione è più astratta, la Corte risponde in termini più generali, illustrando i precetti contenuti nelle disposizioni comunitarie controverse e aggiungendo spesso che spetta al giudice nazionale decidere, alla luce dei fatti, se tali condizioni siano soddisfatte.

45 E' chiaro pertanto che la Corte non ha mai tentato di soppiantare totalmente i giudici nazionali, e tradizionalmente lascia che certi punti vengano decisi dai giudici del rinvio. Mi sembra che, se la Corte può riformulare le questioni e fornire una soluzione che, in taluni casi, diverge significativamente dai termini della questione deferita in modo da mettere a fuoco i problemi rilevanti di diritto comunitario, dev'essere ugualmente possibile per la Corte esercitare un'autolimitazione, attenendosi a problemi più generali di interpretazione.

46 In secondo luogo, la proposta autolimitazione non dovrebbe per forza circoscriversi al settore della classificazione doganale. Possono ben esistere altri settori in cui tale scelta sarebbe opportuna. A questo punto io non credo che possa effettuarsi nessun tentativo sistematico di definire tali settori. Mi limiterò a citare tre esempi.

47 Il primo esempio è la classificazione di merci come rifiuti ai sensi della normativa comunitaria sui rifiuti. La Corte ha ricevuto un consistente numero di domande di pronuncia pregiudiziale su tale argomento, e numerosi sono i principi elaborati nella giurisprudenza (47). Ci si avvicina al punto in cui la Corte si sarà spinta al massimo delle sue possibilità nell'assistere i giudici nazionali fornendo criteri generali, e in cui non potrà più far progredire utilmente la sua giurisprudenza. Essa potrebbe allora risolvere le tre questioni pregiudiziali relative a merci diverse facendo riferimento alla sua precedente giurisprudenza e affermando che spetta ai giudici nazionali decidere in base a tale giurisprudenza se i beni in questione siano rifiuti.

48 Un secondo esempio è di tipo diverso, ma il problema sotteso è simile. La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (48), ha dato luogo a numerosi rinvii pregiudiziali in merito al significato della nozione di «trasferimenti» di imprese, ecc. La Corte ha pronunciato una serie di sentenze sulla questione, la più recente nel caso Süzen (49). Queste pronunce contengono indicazioni dettagliate per i giudici nazionali sia sui criteri da utilizzare sia su come valutarli. E' dubbio se sia utile che la giurisprudenza venga ulteriormente perfezionata.

49 Un terzo esempio viene dal settore dell'imposta sul valore aggiunto; di nuovo, benché tale settore sia molto diverso, il problema sottostante è simile. La Corte si è trovata di fronte al problema di come si deve determinare è l'imponibile nel caso di operazioni effettuate con buoni di diverso tipo (50). Potenzialmente, può esistere una varietà quasi infinita di operazioni di questo tipo che potrebbero costituire oggetto di altri rinvii pregiudiaziali. Può essere sufficiente che la Corte affermi il principio fondamentale per cui l'IVA è dovuta sull'importo effettivamente ricevuto dal soggetto d'imposta per le sue forniture, dichiarando che spetta al giudice nazionale decidere, in base a tale principio, come valutare l'imponibile.

50 Più in generale, mi pare che la funzione dell'art. 177 si realizzi al meglio ove esista un'autentica necessità di applicazione uniforme del diritto in tutta la Comunità perché la questione è di interesse generale, e penso che soluzioni dettagliate a specifiche questioni non sempre promuovano tale applicazione uniforme. Siffatte soluzioni possono semplicemente dare origine ad altre questioni. La questione sollevata in un determinato caso avrà, naturalmente, un'applicazione specifica, ma sarà di solito evidente se essa abbia anche un rilievo generale che trascende il caso particolare. La funzione della Corte ai sensi dell'art. 177, a mio parere, non si limita a fornire al giudice nazionale la soluzione corretta in un caso determinato, ma consiste nel pronunciare decisioni di rilievo generale.

L'autolimitazione e l'obbligo di rinvio per i giudici di ultima istanza

51 L'art. 177 del Trattato distingue tra i giudici degli Stati membri che, ai sensi del secondo comma, possono deferire questioni di diritto comunitario alla Corte e quelli le cui pronunce non sono impugnabili ai sensi del diritto interno i quali, ai sensi del terzo comma, sono tenuti a deferire tali questioni.

52 Nel presente caso, il rinvio è stato effettuato dal Bundesfinanzhof, che va considerato come giudice di ultima istanza e che pertanto è tenuto a effettuare il rinvio in base al terzo comma dell'art. 177 del Trattato. Alla luce della posizione che ho adottato in precedenza, sorge pertanto il problema della portata di tale obbligo in un caso come quello di specie.

53 L'art. 177 chiaramente prevede che un giudice di ultima istanza può essere tenuto al rinvio, anche nei casi in cui un giudice di grado inferiore abbia correttamente ritenuto il rinvio fuori luogo. Pertanto, solo perché il giudice di grado inferiore ha ritenuto di non dover effettuare un rinvio, non ne consegue che il giudice di ultima istanza non sia tenuto a rinviare a sua volta.

54 Mi sembra comunque che, qualora si tratti di una questione di diritto comunitario che, in base al punto di vista che ho adottato, la Corte non dovrebbe essere chiamata a risolvere bensì a lasciare ai giudici degli Stati membri, un giudice di ultima istanza non possa considerarsi tenuto a deferire.

55 Sebbene la Corte non abbia ancora adottato questo punto di vista, si possono trovare sostegni ad esso nella sua giurisprudenza. La Corte ha affermato che:

«Nell'ambito dell'art. 177, il quale mira a garantire che il diritto comunitario sia interpretato e applicato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, il terzo comma deve particolarmente impedire che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie» (51).

Il riferimento ad «una giurisprudenza nazionale» mostra che la Corte aveva presente il problema dell'interpretazione che supera i confini di un singolo caso.

56 I principi fondamentali relativamente alla portata del dovere imposto dal terzo comma dell'art. 177 si rinvengono nella causa CILFIT (52). Il giudice italiano di ultima istanza, la Corte suprema di Cassazione, considerava il problema sostanziale di diritto comunitario come sgombro da dubbi e la questione deferita era se l'obbligo di rinvio ai sensi del terzo comma dell'art. 177 fosse subordinato al previo riscontro da parte del giudice nazionale, di «un ragionevole dubbio interpretativo». Nel risolvere tale questione la Corte in primo luogo ricordò che un rinvio può non essere necessario (anche se ancora ammissibile) qualora precedenti decisioni della Corte si siano già occupate del punto di diritto controverso.

57 La Corte poi affermò che:

«La corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Prima di giungere a tale conclusione, il giudice nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici di altri Stati membri ed alla Corte di giustizia. Solo in presenza di tali condizioni il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla Corte risolvendola sotto la propria responsabilità.

Tuttavia, la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche del diritto comunitario e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta.

Va innanzitutto considerato che le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura: l'interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto di tali versioni.

Deve poi osservarsi, anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche, che il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria. D'altronde, va sottolineato che le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali.

Infine, ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità e del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi».

58 In tal modo la Corte ha posto rigorose condizioni che debbono essere soddisfatte prima che un giudice di ultima istanza possa essere sollevato dal suo dovere di rinvio. Ma il fatto che la Corte abbia posto queste condizioni rigorose può far pensare che essa considerasse questioni di diritto di interesse generale e la necessità di impedire lo sviluppo di «una giurisprudenza nazionale» in contrasto con il diritto comunitario. Nella causa CILFIT la Corte non discuteva, né aveva bisogno di farlo, se tutte le questioni di diritto comunitario, per quanto dettagliate e specifiche, fossero soggette alle condizioni stabilite nella sentenza; il problema sostanziale in quel caso era una questione di rilevanza generale, vale a dire se si dovesse pagare un diritto per visita sanitaria su importazioni di lane. Se la sentenza CILFIT si dovesse applicare rigorosamente, qualunque questione di diritto comunitario, comprese tutte quelle di classificazione doganale, dovrebbe essere deferita da tutti i giudici di ultima istanza.

59 E' vero che nulla nella sentenza CILFIT suggerisce che essa non è destinata ad essere applicata a tutte le questioni di diritto comunitario. Tuttavia, anche se questo poteva essere il punto di vista corretto quando fu pronunciata la sentenza nella causa CILFIT, è necessario interpretare l'art. 177, come tutte le disposizioni generali di diritto comunitario e, in particolare, gli articoli del Trattato, in modo evolutivo. In effetti nella stessa sentenza CILFIT, come abbiamo visto, è stato fatto riferimento allo «stadio di evoluzione [del diritto comunitario] al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi».

60 Se si adotta un metodo di tipo evolutivo per l'interpretazione dell'art. 177, allora mi sembra impossibile ignorare numerosi sviluppi alcuni dei quali, almeno, condizionerebbero oggi l'interpretazione del suddetto articolo. Il diritto comunitario si è esteso recentemente a molti nuovi campi, e il volume della legislazione si è grandemente accresciuto. Pertanto, un ricorso eccessivo alle pronunce pregiudiziali potrebbe pregiudicare sempre più la qualità, la coerenza e finanche l'accessibilità alla giurisprudenza, e potrebbe di conseguenza essere controproducente rispetto al fine ultimo di garantire l'applicazione uniforme del diritto in tutta l'Unione europea.

61 Anche se queste considerazioni dovessero ritenersi essenzialmente pragmatiche piuttosto che questioni di principio, un'altra evoluzione incontestabilmente significativa è rappresentata dall'emergere, in anni recenti, di una giurisprudenza sviluppata dalla Corte alla quale i giudici nazionali possono far ricorso per la soluzione di nuove questioni di diritto comunitario. L'esperienza ha dimostrato che, specie in molti settori tecnici, come quello doganale e quello dell'imposta sul valore aggiunto, i giudici nazionali sono in grado di effettuare deduzioni dai principi sviluppati nella giurisprudenza della Corte. L'esperienza ha dimostrato che tale giurisprudenza ora fornisce indicazioni sufficienti da consentire ai giudici nazionali - e in particolare a quelli specializzati - di decidere da soli molte cause senza necessità di rinvio. Ho cercato di dimostrare in precedenza come questo processo possa essere ulteriormente accelerato nel contesto della classificazione doganale.

62 Inoltre, se si interpreta in maniera troppo rigorosa l'obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza, allora a mano a mano che il diritto comunitario si evolve l'incidenza di tale obbligo cadrà sempre più in modo diseguale sugli Stati membri, se non altro perché i loro sistemi giurisdizionali sono molto diversi. In alcuni Stati membri i giudici di ultima istanza possono decidere decine di migliaia di cause all'anno; in un altro Stato membro - il Regno Unito - il giudice che nella maggior parte dei casi è il solo giudice di ultima istanza - la House of Lords - può pronunciarsi su meno di un centinaio di cause all'anno. Pertanto, da alcuni Stati membri proverrebbe un numero molto maggiore di rinvii rispetto ad altri. Tuttavia, se venissero deferiti alla Corte soltanto questioni di una qualche importanza generale, ne deriverebbe probabilmente una giurisprudenza più equilibrata - ed un suo più equilibrato sviluppo.

63 Infine, va osservato che alcuni commentatori hanno sostenuto un'interpretazione rigorosa dell'obbligo di rinvio sotto l'influsso di esempi occasionali in cui taluni giudici di ultima istanza non solo avevano effettuato il rinvio, ma avevano adottato un'interpretazione del diritto comunitario che appariva chiaramente errata (53). Mi sembra tuttavia fuori misura basare una teoria generale dell'art. 177 su esempi isolati delle conseguenze che una sua applicazione impropria potrebbe comportare. Una simile teoria in ogni caso non risolverebbe il problema qualora il giudice nazionale accogliesse deliberatamente una diversa opinione. Tale teoria implicherebbe l'uso di mezzi sproporzionati al risultato perseguito.

64 Ritornando perciò alle condizioni enunciate nella causa CILFIT, direi che non c'è motivo di riconsiderarle (eccetto forse per un punto), ma che esse dovrebbero applicarsi solo in casi in cui un rinvio è davvero opportuno per raggiungere gli obiettivi dell'art. 177, vale a dire quando si è in presenza di una questione generale e quando esiste un'autentica necessità di un'interpretazione uniforme.

65 Il solo punto sul quale, a mio avviso, le condizioni del caso CILFIT potrebbero essere riconsiderate o perfezionate è l'affermazione che «l'interpretazione di una norma comunitaria comporta (...) il raffronto» di differenti versioni linguistiche. Sebbene la Corte avesse prima di tale affermazione fatto notare che «le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura», io non penso che si debba considerare che la sentenza CILFIT richieda ai giudici nazionali di esaminare tutte le disposizioni comunitarie in ognuna delle diverse versioni linguistiche (che ora ammontano a undici - o dodici se vengono presi in considerazione il Trattato e certi altri testi fondamentali). Questo implicherebbe in molti casi uno sforzo sproporzionato da parte dei giudici nazionali; inoltre, il riferimento a tutte le versioni linguistiche delle disposizioni comunitarie è un metodo che sembra essere applicato molto di rado dalla stessa Corte di giustizia, anche se questa si trova a tal fine in condizioni migliori rispetto ai giudizi nazionali. In effetti, l'esistenza stessa di molte versioni linguistiche costituisce una ragione ulteriore per non adottare un'impostazione eccessivamente letterale nell'interpretazione delle disposizioni comunitarie e per attribuire un peso maggiore al contesto e all'economia generale delle disposizioni, nonché al loro scopo e obiettivo. Il richiamo effettuato nella sentenza CILFIT si dovrebbe meglio considerare, a mio parere, come una cautela essenziale contro l'adozione di un'interpretazione troppo letterale delle disposizioni comunitarie che rafforza l'argomento per cui esse debbono essere interpretate alla luce del loro contesto e del loro scopo come definiti nel preambolo piuttosto che sulla sola base del loro testo. Il testo può essere particolarmente fuorviante nel caso di termini tecnico-giuridici che, come la Corte ha via via fatto notare, possono non avere nel diritto comunitario lo stesso significato che hanno nell'ordinamento giuridico degli Stati membri.

Conclusioni

66 Per le ragioni sopra esposte, a mio giudizio bisognerebbe risolvere come segue la questione sollevata dal Bundesfinanzhof:

«Per procedere alla classificazione di camicie da notte nell'ambito della Tariffa doganale comune, il giudice nazionale dovrebbe applicare il principio secondo il quale la classificazione deve essere basata sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto controverso e il principio secondo il quale la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto e detta inerenza possa valutarsi in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto».

(1) - Causa C-395/93, Neckermann Versand/Hauptzollamt Frankfurt Am Main-Ost (Racc. 1994, pag. I-4027).

(2) - Regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1984, GU 1984, n. 3400 (GU L 320, pag. 1).

(3) - Tale sottovoce recita come segue: «60.05: Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: (...) II. altri:(...) b) altri: (...) 4. altri indumenti esterni: (...) cc) abiti interi da donna: (...) 22. di fibre tessili sintetiche (...)».

(4) - Sentenza del 21 agosto 1990, VIII K 16-26/89, BFH/NV 1991, 422.

(5) - Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88 (GU 1988, L 298, pag. 1).

(6) - Cause riunite 28/62, 69/62 e 30/62, Da Costa/Amministrazione olandese delle imposte (Racc. 1963, pag. 57, in particolare pag. 73). Vedi, nel campo della classificazione doganale, causa 12/71, Henck/Hauptzollamt Emmerich (Racc. 1971, pag. 743), punti 2 e 3.

(7) - Vedi, come esempi recenti, causa C-250/95, Futura Participation e Singer, sentenza 15 maggio 1997 (Racc. pag. I-2473), e causa C-329/95, VAG Sverige, sentenza 29 maggio 1997 (Racc. pag. I-2675).

(8) - Vedi, inter alia, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. 1993, pag. I-393), punto 6; causa C-157/92, Banchero (Racc. 1993, pag. I-1085), punto 4; causa C-378/93, La Pyramide (Racc. 1994, pag. I-3999), punto 14, e causa C-458/93, Saddik (Racc. 1995, pag. I-511), punto 12.

(9) - Vedi anche causa C-244/80, Foglia/Novello (Racc. 1981, pag. 3045), e causa C-83/91, Meilicke (Racc. 1992, pag. I-4871).

(10) - «L'applicazione di una norma a un determinato caso richiede sempre, logicamente e praticamente, l'identificazione del significato e della portata di quella norma, senza la quale non si giunge a stabilire che essa è adatta al caso di specie, né a trarre dal suo contenuto tutte le conseguenze riferibili al caso. Si può forse dire che, quando si applica una norma, interpretazione e applicazione si intrecciano e si fondono, ma non è certo concepibile che una norma sia applicata senza bisogno di interpretarla, a meno che non si travisi il significato della parola "interpretazione", attribuendole necessariamente un carattere di difficoltà» (v. conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa 283/81, CILFIT/Ministero della Sanità, Racc. pag. 3415, in particolare pag. 3436).

(11) - Vedi, per esempio, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. 1996, pag. I-3457).

(12) - Citato alla nota 1.

(13) - Vedi causa 166/73, Rheinmühlen (Racc. 1974, pag. 33, punto 2).

(14) - Sulla classificazione doganale vedi in generale J.R. Nasset, La réglementation douanière européenne, 1988, pagg. 44-43; D. Lasok, The Customs Law of the European Economic Community, 2nd ed., 1990, Deventer, pagg. 194-216; P. Vander Schueren, «Custom classification: One of the Cornerstones of the Single European Market, but one which cannot be exhaustively regulated», 28 CMLRev., 1991, pag. 855; E. Vermulst, «EC customs classification rules: Should ice cream melt?», 15, Michigan Journal of International Law, 1994, pag. 1241; P. Witte, H.M. Wolffgang, Lehrbuch des europäischen Zollrechts, 2nd. ed., 1995, Berlin, pagg. 319-353; C.J. Berr, H. Trémeau, Le droit douanier, 4th ed., 1997, Paris, pagg. 106-113.

(15) - Vedi, per esempio, causa C-158/78, Biegi/Hauptzollamt Bochum (Racc. 1979, pag. 1103); causa C-233/88, Van de Kolk (Racc. 1990, pag. I-265); causa C-265/89, Vismans Nederland (Racc. 1990, pag. I-3411); causa C-194/91, Krohn (Racc. 1992, pag. I-6661); causa C-401/93, GoldStar Europe (Racc. 1994, pag. I-5587), e causa C-143/93, Van Es Douane Agenten (Racc. pag. 1996, pag. I-431).

(16) - Regolamento del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, citato alla nota 5. Vedi, in precedenza, l'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme delle nomenclatura della tariffa doganale comune (GU L 14, pag. 1).

(17) - Firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata per conto della Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).

(18) - Causa C-267/94, Francia/Commissione (Racc. 1995, pag. I-4845), punti 19 e 20.

(19) - Causa 314/85, Foto-Frost/Hauptzollamt Lübeck-Ost (Racc. 1987, pag. 4199).

(20) - Causa C-35/93 (Racc. 1994, pag. I-2655).

(21) - Vedi la parte I, sezione A, dell'allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950/68, sulla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1971, n. 1/72 (GU 1972, L 1, pag. 1). Vedi, attualmente, la parte I, titolo I, sub A, dell'allegato al regolamento n. 2658/87, citato alla note 5, come modificato.

(22) - Vedi anche causa 28/75, Baupla/Oberfinanzdirektion Köln (Racc. 1975, pag. 989): causa 165/78, IMCO-Michaelis/Oberfinanzdirektion Berlin (Racc. 1979, pag. 1837); causa 248/80, Glunz/Hauptzollamt Hamburg-Waltershof (Racc. 1982, pag. 197), e causa 295/81, IFF/Haupzollamt Bad Reichenhall (Racc. 1982, pag. 3239).

(23) - Cause riunite C-106/94 e C-139/94 (Racc. 1995, pag. I-4759).

(24) - Ibidem, punto 12.

(25) - Causa C-148/93 (Racc. 1994, pag. I-1123).

(26) - P. Vander Schuren, op. cit., pag. 856.

(27) - Vedi, per esempio, causa C-121/95, VOBIS Microcomputer (Racc. 1996, pag. I-3047); Colin e Dupré (cit. alla nota 23), punti 21 e 22; cause riunite C-59/94 e C-64/94, Pardo & Fils e Camicas (Racc. 1995, pag. I-3159), punto 10; causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic (Racc. 1995, pag. I-1381), punto 8; causa C-393/93, Stanner/Hauptzollamt Bochum (Racc. 1994, pag. I-4011), punti 14 e 15, e causa Neckermann Versand, cit. alla nota 1, punto 54.

(28) - Vedi le cause citate alla nota 27.

(29) - Causa 166/84, Thomasdünger/Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Racc. 1985, pag. 3001), punto 14, e causa Stanner, cit. alla nota 27, punto 15.

(30) - Causa 42/86, Directeur Général des Douanes et Droits Indirects/Artimport e a. (Racc. 1987, pag. 4817), punto 10. Vedi anche cause riunite 69/76 e 70/76, Dittmeyer/Hauptzollamt Hamburg Waltershof (Racc. 1977, pag. 231), punto 4.

(31) - Causa 149/73, Witt/Hauptzollamt Hamburg-Ericus (Racc. 1973, pag. 1587), punto 3; Dittmeyer, cit. alla nota 30; causa 789/79, Hauptzollamt Köln-Rheinau/Chem-Tec (Racc. 1980, pag. 2639), punti 11 e 12; Artimport, cit. alla nota 30, e Develop Dr. Eisbein, cit. alla nota 20, punto 21.

(32) - Cit. alla nota 1, punti 6 e 7.

(33) - Vedi punto 8.

(34) - Cit. alla nota 27, punto 13. Vedi anche causa 36/71, Henck Hauptzollamt Emden (Racc. 1972, pag. 187), punto 4; causa 37/82, Bevrachtingskantoor/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (Racc. 1982, pag. 3481), punto 8, e causa C-256/91, Emsland-Stärke/Oberfinanzdirektion München (Racc. 1993, pag. I-1857), punto 16.

(35) - Causa C-219/89 (Racc. 1991, pag. I-1895), punto 9. Vedi anche causa 37/76, LUMA/Hauptzollamt Duisburg (Racc. 1976, pag. 2027), punto 7.

(36) - Vedi anche causa 222/85, Hauptzollamt Osnabrück/Kleiderwerke Hela Lampe (Racc. 1986, pag. 2449), punto 15.

(37) - Causa C-248/92 (Racc. 1993, pag. I-4721), punto 10. Vedi anche causa 40/88, Weber/Milchwerke Paderborn-Rimbeck (Racc. 1989, pag. 1395), punti 14 e 15, e Directeur Général des Douanes et Droits Indirects/Artimport, cit. alla nota 30, punti 12 e 13.

(38) - Causa 145/81 (Racc. 1982, pag. 2493), punti 7-13. Vedi anche cause riunite 208/81 e 209/81, Palte & Haentjens/Ispecteur der Invoerrechten en Accijnzen (Racc. 1982, pag. 2511), punto 6.

(39) - Causa Henck/Hauptzollamt Emden, cit. alla nota 34, punto 10; causa Weber/Milchwerke Paderborn-Rimbeck, cit. alla nota 37, punto 19, e causa C-120/90, Post (Racc. 1991, pag. I-2391), punto 16.

(40) - Cit. alla nota 39, punti 22 e 23.

(41) - Ibidem, punto 24.

(42) - Cit. alla nota 37, punti 12 e 13.

(43) - Causa 122/80 (Racc. 1981, pag. 2781), punto 12. Vedi anche causa 234/87, Casio Computer/Oberfinanzdirektion München (Racc. 1989, pag. 63), punto 12.

(44) - Causa 278/80 (Racc. pag. 439), punto 14.

(45) - Vedi nota 21.

(46) - Vedi punto 24.

(47) - Vedi, come esempio più recente, sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e a. (Racc. pag. I-3561).

(48) - GU L 61, pag. 26.

(49) - Sentenza 11 marzo 1997, causa C-13/95 (Racc. pag. I-1259)

(50) - Vedi causa C-288/94, Argos Distributors/Commissioners of Customs and Excise (Racc. 1996, pag. I-5311), e causa C-317/94, Elida Gibbs/Commissioners of Customs and Excise (Racc. 1996, pag. I-5339).

(51) - Causa 107/76, Hoffmann-La Roche/Centrafarm (Racc. 1977, pag. 957), punto 5, e cause riunite 35/82 e 36/82, Morsono e Jhanjan/Stato dei Paesi Bassi (Racc. 1982, pag. 3723), punto 8.

(52) - Cit. alla nota 10.

(53) - Vedi anche le conclusioni dell'avvocato generale Capotorti in CILFIT, cit. alla nota 10, pagg. 3436-3437; e vedi inoltre, su tale punto, Anderson, References to the European Court, 1995, Londra, pagg. 167-170.