61996J0064

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 1997. - Land Nordrhein-Westfalen contro Kari Uecker e Vera Jacquet contro Land Nordrhein-Westfalen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesarbeitsgericht Hamm - Germania. - Libera circolazione dei lavoratori - Diritto del conjuge, cittadino di un paese terzo, di un cittadino comunitario di accedere ad un'attività lavorativa subordinata - Situazione meramente interna ad uno Stato membro. - Cause riunite C-64/96 e C-65/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03171


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei familiari di accedere ad un'attività lavorativa subordinata - Normativa comunitaria - Inapplicabilità ad una situazione meramente interna ad uno Stato membro - Cittadina di un paese terzo coniugata con un cittadino di uno Stato membro che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 11]

Massima


Le norme del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori ed i regolamenti adottati in esecuzione delle dette norme non possono essere applicati ad attività che non abbiano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario e i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.

Ne consegue che una persona, cittadina di un paese terzo, coniugata con un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può far valere l'art. 11 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, se detto lavoratore non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-64/96 e C-65/96,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Landesarbeitsgericht di Hamm (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Land Nordrhein-Westfalen

e

Kari Uecker,

e tra

Vera Jacquet

e

Land Nordrhein-Westfalen,

domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato CE e degli artt. 7, n. 1, e 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE

(Terza Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e J.-P. Puissochet, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Land Nordrhein-Westfalen, ricorrente nella causa che ha dato origine al procedimento C-64/96, dall'avv. Freiherr von Boeselager, del foro di Hamm;

- per la signora Jacquet, ricorrente nella causa che ha dato origine al procedimento C-65/96, dall'avv. Manfred Nagel II, del foro di Bochum;

- per la signora Uecker, convenuta nella causa che ha dato origine al procedimento C-64/96, dagli avv.ti Erhard Hesselink e Reinhold Brandt, del foro di Münster;

- per il Land Nordrhein-Westfalen, convenuto nella causa che ha dato origine al procedimento C-65/96, dall'avv. Jörg Wünnenberg, del foro di Bochum;

- per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e dalla signora Sabine Maaß, Regierungsrätin zur Anstellung presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, e Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 febbraio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze 26 gennaio (procedimento C-64/96) e 1_ marzo 1996 (procedimento C-65/96), pervenute in cancelleria l'8 marzo seguente, il Landesarbeitsgericht di Hamm ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause, vertenti sull'interpretazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato CE e degli artt. 7, n. 1, e 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di due controversie fra le signore Uecker e Jacquet e il Land Nordrhein-Westfalen (Renania Settentrionale - Vestfalia).

3 La signora Uecker, cittadina norvegese, e la signora Jacquet, cittadina russa, insegnanti, rispettivamente, di norvegese e di russo presso università tedesche, sono coniugate con cittadini tedeschi e vivono in Germania. Dagli atti di causa si evince che questi ultimi svolgono un'attività lavorativa in Germania.

4 Le signore Uecker e Jacquet hanno stipulato contratti di lavoro con il Land Nordrhein-Westfalen per svolgere funzioni di lettrici di lingua straniera, rispettivamente, il 24 settembre 1990 presso l'Università di Münster e il 14 marzo 1994 presso quella di Bochum. La durata di questi contratti era, per vari motivi, e, in ispecie, ai sensi dell'art. 57b, n. 3, dello Hochschulrahmengesetz (in prosieguo: l'«HRG»), limitata, per il primo, fino al 30 settembre 1994 e, per il secondo, fino al 30 settembre 1996.

5 L'art. 57b, n. 3, dell'HRG dispone quanto segue:

«Sussiste pure un motivo oggettivo che giustifica la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato con un insegnante di lingua straniera incaricato di compiti particolari qualora l'attività cui egli è destinato riguardi sostanzialmente la formazione in una lingua straniera (lettore)».

6 Le signore Uecker e Jacquet hanno proposto ricorsi, rispettivamente, dinanzi all'Arbeitsgericht di Münster e all'Arbeitsgericht di Bochum, diretti a far dichiarare, per quanto riguarda la signora Uecker, l'invalidità dell'accordo di limitazione della durata del contratto di lavoro e, per quanto riguarda la signora Jacquet, l'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro di durata indeterminata.

7 Facendo riferimento alla sentenza della Corte 20 ottobre 1993, causa C-272/92, Spotti (Racc. pag. I-5185), a sostegno del ricorso la signora Uecker ha fatto valere che l'art. 57b, n. 3, dell'HRG era in contrasto con l'art. 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, entrato in vigore il 1_ gennaio 1994 (in prosieguo: l'«accordo SEE»), e con l'art. 48, n. 2, del Trattato. Il fatto che il suo contratto di lavoro fosse stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE non aveva, a suo giudizio alcuna importanza, dato che esso andava interpretato in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

8 A sostegno del ricorso la signora Jacquet ha fatto valere anche il fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 57b, n. 3, dell'HRG non sarebbe più applicabile e, inoltre, si è basata sul diritto alla parità di trattamento di cui agli artt. 11 del regolamento n. 1612/68 e 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).

9 Il ricorso della signora Uecker è stato accolto con sentenza 23 settembre 1994 dell'Arbeitsgericht di Münster, che si è del pari basato sull'art. 11 del regolamento n. 1612/68. Il Land Nordrhein-Westfalen ha interposto appello avverso questa decisione dinanzi al Landesarbeitsgericht di Hamm.

10 Il ricorso della signora Jacquet è stato invece respinto con sentenza 28 aprile 1995 dell'Arbeitsgericht di Bochum, che si è basato sull'art. 57b, n. 3, dell'HRG. La signora Jacquet ha interposto appello avverso questa decisione dinanzi al Landesarbeitsgericht di Hamm.

11 Nelle ordinanze di rinvio il Landesarbeitsgericht di Hamm precisa di non condividere la posizione assunta dall'Oberverwaltungsgericht di Münster nella sentenza 12 febbraio 1990 (12 A 2363/87 NVwZ 1990, pag. 889), secondo la quale l'art. 11 del regolamento n. 1612/68 non si applica allorché uno straniero, che non possiede la cittadinanza di uno Stato membro, risiede con il proprio coniuge cittadino di uno Stato membro nel territorio di questo Stato, nel quale il coniuge svolge un'attività lavorativa. L'art. 11 presupporrebbe che il cittadino di uno Stato membro svolga un'attività lavorativa e risieda con il proprio coniuge in uno Stato membro diverso da quello di origine. Infatti, il giudice a quo non condivide la tesi su cui è basata tale posizione secondo la quale le disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione non possono essere fatte valere dal cittadino di uno Stato membro nei confronti dello Stato del quale ha la cittadinanza, poiché i rapporti giuridici di uno Stato membro con i propri cittadini esorbitano dalla sfera del diritto comunitario.

12 Il giudice a quo ritiene del resto dubbio che i principi fondamentali di una Comunità incamminata sulla strada dell'Unione europea consentano ancora che una disposizione nazionale contraria all'art. 48, n. 2, del Trattato possa continuare ad essere applicata da uno Stato membro nei confronti dei propri cittadini.

13 Ritenendo che l'emananda decisione dipendesse dall'interpretazione di disposizioni del diritto comunitario, il Landesarbeitsgericht di Hamm ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se anche il coniuge - non cittadino di uno Stato membro - di un cittadino dello Stato membro nel quale entrambi i coniugi vivono e nel quale il coniuge in possesso della relativa cittadinanza esercita un'attività lavorativa possa far valere il diritto derivante dall'art. 11 del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se questo diritto del coniuge non cittadino di uno Stato membro di "accedere a qualsiasi attività subordinata" su tutto il territorio dello Stato interessato comprenda la pretesa di essere trattato da un datore di lavoro nello Stato membro di cui trattasi, relativamente alle condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in relazione ai presupposti per l'efficace delimitazione nel tempo di un rapporto di lavoro, allo stesso modo in cui tale datore di lavoro dovrebbe trattare il coniuge cittadino dello Stato membro.

3) In caso di soluzione affermativa anche della questione sub 2):

Se il combinato disposto dell'art. 7, n. 1, del detto regolamento (CEE) n. 1612/68 e dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE attribuisca ad un lavoratore, in uno Stato membro di cui è cittadino, il diritto alla parità di trattamento riconosciuta ai lavoratori cittadini di un altro Stato membro e, perciò, una disposizione nazionale dichiarata inapplicabile dalla Corte di giustizia nei confronti di questi ultimi sia inapplicabile anche nei confronti dei cittadini dello Stato membro di cui trattasi e dei loro coniugi, che non siano cittadini di uno Stato membro».

14 Con ordinanza del presidente della Corte 21 marzo 1996, queste due cause sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento e della sentenza.

Sulla prima questione

15 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se una persona, cittadina di un paese terzo, coniugata con un lavoratore cittadino di uno Stato membro possa far valere il diritto attribuito dall'art. 11 del regolamento n. 1612/68 nel territorio dello stesso Stato allorché detto lavoratore vi svolge un'attività lavorativa.

16 Come risulta da una costante giurisprudenza, le norme del Trattato in materia di libera circolazione ed i regolamenti adottati in esecuzione delle dette norme non possono essere applicati ad attività che non abbiano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario e i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro (sentenze 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morson e Jhanjan, Racc. pag. 3723, punto 16; 17 dicembre 1987, causa 147/87, Zaoui, Racc. pag. 5511, punto 15; 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen, Racc. pag. I-341, punto 9; 22 settembre 1992, causa C-153/91, Petit, Racc. pag. I-4973, punto 8, e 16 dicembre 1992, causa C-206/91, Koua Poirrez, Racc. pag. I-6685, punto 11).

17 Di conseguenza, la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori non può essere applicata alla situazione di lavoratori che non hanno mai esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità.

18 Ora, dalle ordinanze di rinvio risulta che i coniugi delle signore Uecker e Jacquet sono cittadini tedeschi che risiedono in Germania, che lavorano nel territorio di questo Stato membro e che non hanno mai esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità.

19 In tale situazione, un familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può invocare il diritto comunitario per mettere in discussione la validità della limitazione della durata del suo contratto di lavoro nel territorio dello stesso Stato, allorché il detto lavoratore non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità.

20 Per quanto riguarda il fatto che la versione tedesca dell'art. 11 del regolamento n. 1612/68 non precisi, contrariamente ad altre versioni di questa disposizione (inglese, danese, spagnola, svedese e finlandese), che si tratta del coniuge e dei figli a carico di un cittadino di uno Stato membro che svolge «nel territorio di un altro Stato membro» un'attività subordinata o autonoma, ma reciti soltanto «nel territorio di uno Stato membro», ciò non può modificare tale conclusione.

21 Infatti, concedere al coniuge di un lavoratore cittadino di uno Stato membro il diritto di accesso al lavoro in detto Stato, nel quale questo lavoratore svolge la sua attività lavorativa, non sarebbe consono allo scopo di cui all'art. 48 del Trattato che il regolamento n. 1612/68 mira a conseguire, che è quello, in particolare, di consentire ad un lavoratore di spostarsi liberamente nell'ambito del territorio degli altri Stati membri e di soggiornarvi al fine di svolgervi un'attività lavorativa.

22 Infine, il giudice a quo si domanda se i principi fondamentali di una Comunità incamminata sulla strada dell'Unione europea consentano ancora che una disposizione nazionale contraria al diritto comunitario per violazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato possa continuare ad essere applicata da uno Stato membro nei confronti dei propri cittadini e dei loro coniugi originari di paesi terzi.

23 A questo proposito, occorre rilevare che la cittadinanza dell'Unione di cui all'art. 8 del Trattato CE non ha lo scopo di ampliare la sfera di applicazione ratione materiae del Trattato anche a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto comunitario. Peraltro, l'art. M del Trattato sull'Unione europea stabilisce che nessuna disposizione del suddetto Trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee, fatte salve le disposizioni che modificano espressamente questi trattati. Le eventuali discriminazioni di cui possono essere oggetto i cittadini di uno Stato membro con riguardo al diritto di questo Stato rientrano nella sfera di applicazione di quest'ultimo, per cui esse devono essere risolte nell'ambito del sistema giuridico nazionale del detto Stato.

24 Pertanto, la prima questione dev'essere risolta nel senso che una persona, cittadina di un paese terzo, coniugata con un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può far valere il diritto attribuito dall'art. 11 del regolamento n. 1612/68 se detto lavoratore non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità.

25 In considerazione della soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza questione, che sono state deferite solo in caso di soluzione affermativa della prima.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

26 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landesarbeitsgericht di Hamm con ordinanze 26 gennaio e 1_ marzo 1996, dichiara:

Una persona, cittadina di un paese terzo, coniugata con un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può far valere il diritto attribuito dall'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, se detto lavoratore non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità.