Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 marzo 1997. - Jackie Farrell contro James Long. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Circuit Court, County of Dublin - Irlanda. - Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 2 - Nozione di "creditore di alimenti". - Causa C-295/95.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01683
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione da parte della Corte di giustizia - Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti
(Convenzione 27 settembre 1968; Protocollo 3 giugno 1971)
2 Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni - Regole di competenza - Interpretazione autonoma - Competenze speciali - Competenza in materia di obbligazione alimentare - Creditore di alimenti - Nozione
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 2)
3 Tenuto conto della ripartizione delle competenze nel contesto del procedimento pregiudiziale previsto dal Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, spetta esclusivamente al giudice nazionale adito, che si assume la responsabilità della decisione, valutare, alla luce delle peculiarità di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del giudizio quanto la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte.
4 I termini impiegati dalla Convenzione debbono, in linea di principio, essere oggetto di un'interpretazione autonoma. Infatti solo un'interpretazione siffatta può garantire l'applicazione uniforme della Convenzione, che mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti, evitando, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, ed a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo sia all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato.
Tale è altresì il caso della nozione di «creditore di alimenti» figurante nell'art. 5, punto 2, inizio frase, della Convenzione, che dev'essere interpretata come riguardante chiunque proponga domanda di alimenti, compreso chi per la prima volta intenta un'azione in materia di alimenti, senza che debba operarsi una qualsiasi distinzione tra chi è già riconosciuto titolare di un diritto agli alimenti e chi non lo è ancora.
Nel procedimento C-295/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Circuit Court, Contea di Dublino, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Jackie Farrell
e
James Long,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 2, della menzionata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), nella versione modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris (relatore), G. Hirsch, H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora Farrell, dalla signora Inge Clissmann, Senior Counsel, e dal signor Felix Mc Enroy, barrister, su incarico del signor David Bergin, solicitor, dello studio O'Connor & Bergin;
- per il signor Long, dalla signora Ann Kelly, barrister, su incarico dello studio Lavery Kirby & Co., solicitors;
- per il governo irlandese, dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dal signor Jörg Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dal signor Stephen Braviner, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e Barry Doherty, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Farrell, rappresentata dal signor David Bergin, dalla signora Inge Clissmann e dal signor Felix Mc Enroy, del signor Long, rappresentato dal signor Sean Moylan, Senior Counsel, e dalla signora Ann Kelly, del governo irlandese, rappresentato dalle signore Nuala Butler e Mary Cooke, barristers, e della Commissione, rappresentata dai signori José Luis Iglesias Buhigues e Barry Doherty, all'udienza del 21 novembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 15 maggio 1995, pervenuta in cancelleria il 15 settembre successivo, la Circuit Court, Contea di Dublino, ha sottoposto alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione»), nella versione modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 2, della Convenzione.
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Farrell, residente in Dalkey (Irlanda), e il signor Long, avente residenza abituale in Bruges (Belgio).
3 Dagli atti del processo a quo emerge che la signora Farrell è la madre di un bambino nato il 3 luglio 1988, di cui attribuisce la paternità al signor Long. La signora Farrell ha proposto dinanzi alla District Court un'azione nei confronti del signor Long, intesa a ottenere una pensione alimentare a favore del detto bambino.
4 Il signor Long, oltre a negare la paternità, contesta la competenza dei giudici irlandesi a conoscere della domanda proposta dalla signora Farrell.
5 La signora Farrell sostiene che i giudici irlandesi sono competenti ai sensi dell'art. 5, punto 2, della Convenzione. Tale disposizione, in deroga alla regola posta dall'art. 2, primo comma, che sancisce la competenza dei giudici dello Stato contraente sul cui territorio il convenuto ha il suo domicilio; così dispone:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
(...)
2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti».
6 Il signor Long sostiene invece che tale disposizione non va applicata. Considera infatti che la signora Farrell non ha la qualità di creditore di alimenti («maintenance creditor») ai sensi dell'art. 5, punto 2, della Convenzione, poiché non ha ottenuto alcuna decisione giudiziaria («maintenance order») che le riconosca tale qualità.
7 La District Court, in primo grado, respingeva la domanda per difetto di competenza. La signora Farrell interponeva appello avverso tale decisione dinanzi al giudice a quo, il quale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni di cui all'art. 5, punto 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles in data 27 settembre 1968, pongano come presupposto di procedibilità di una causa di alimenti, promossa innanzi agli organi giurisdizionali irlandesi da un attore, avente il proprio domicilio in Irlanda, avverso un convenuto, domiciliato in Belgio, il previo ottenimento da parte dell'attore di una decisione giudiziaria che ordina al convenuto il pagamento di una pensione alimentare (order for maintenance)».
8 Con tale questione, il giudice nazionale vuole, in sostanza, sapere se l'art. 5, punto 2, inizio frase, della Convenzione debba essere interpretato nel senso che con il termine «creditore di alimenti» si intende chiunque proponga una domanda di alimenti, compreso chi intenta per la prima volta un'azione in materia di alimenti, ovvero soltanto coloro che con una decisione giudiziaria anteriore sono stati già riconosciuti titolari di un diritto agli alimenti.
9 Il giudice nazionale si trova a dover sollevare tale questione in conseguenza del fatto che il Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgements (European Communities) Act 1988, con il quale è stata introdotta la Convenzione di Bruxelles nell'ordinamento giuridico irlandese, contiene, all'art. 1, la seguente definizione:
- «il termine "creditore di alimenti" (maintenance creditor) designa, con riferimento a una decisione giudiziaria in materia di alimenti ("maintenance order"), l'avente diritto alle prestazioni considerate nella detta decisione».
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
10 Il convenuto nel processo a quo contesta la rilevanza della questione pregiudiziale deducendo che l'obbligazione alimentare che costituisce l'oggetto della controversia di cui trattasi nel processo a quo ha carattere accessorio rispetto alla questione della paternità la quale rientra nello stato delle persone, con la conseguenza che la disposizione da applicare non sarebbe la prima parte della frase dell'art. 5, punto 2, nella quale figura l'espressione «creditore di alimenti», bensì la seconda parte della detta frase.
11 A questo proposito va ricordato che, tenuto conto della ripartizione delle competenze nel contesto del procedimento pregiudiziale previsto dal Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione, spetta esclusivamente al giudice nazionale definire l'oggetto delle questioni che egli intende sottoporre alla Corte. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale adito, che si assume la responsabilità della decisione, valutare, alla luce delle peculiarità di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del giudizio quanto la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte (v. sentenza 27 ottobre 1993, causa C-127/92, Enderby, Racc. pag. I-5535, punto 10).
Sulla questione pregiudiziale
12 Al fine di risolvere la questione sollevata, si deve rilevare che, secondo la costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, Racc. pag. I-4075, punto 10, e 9 gennaio 1997, causa C-383/95, Rutten, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12), la Corte si pronuncia, per quanto possibile, in senso favorevole a un'interpretazione autonoma dei termini impiegati dalla Convenzione, in modo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell'art. 220 del Trattato CEE, ai sensi del quale essa è stata posta in essere.
13 Infatti tale interpretazione autonoma è l'unica che possa garantire l'applicazione uniforme della Convenzione, che mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti, evitando, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, ed a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo sia all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (v. sentenze Mulox IBC, punto 11, e Rutten, punto 13, già citate).
14 Queste considerazioni si impongono altresì ai fini dell'interpretazione della nozione di «creditore di alimenti» figurante nell'art. 5, punto 2, inizio frase, della Convenzione, dato che non sussistono elementi che indichino che tale disposizione opera un rinvio alla legge del foro per la determinazione del contenuto di tale nozione.
15 Per quanto riguarda il contenuto di tale nozione, due sono le tesi che sono state avanzate, in particolare, dinanzi alla Corte. Secondo la prima tesi, invocata dal convenuto nel processo a quo, rientrerebbe in tale nozione soltanto colui che, per effetto di una decisione giudiziaria anteriore, sia già stato riconosciuto titolare di un diritto agli alimenti. Non rientrerebbe pertanto in questa disposizione l'azione iniziale, proposta da chi presenta domanda di alimenti, diretta alla determinazione di principio dell'obbligazione alimentare.
16 Secondo l'altra tesi, sostenuta dall'attrice nel processo a quo, dai governi irlandese, tedesco e del Regno Unito come pure dalla Commissione, tale nozione andrebbe intesa come comprensiva di chiunque proponga domanda di alimenti, ivi compreso colui che per la prima volta intenta un'azione in materia di alimenti.
17 A questo proposito si deve determinare la finalità dell'art. 5, punto 2, della Convenzione.
18 L'art. 5 introduce una serie di deroghe alla regola enunciata nell'art. 2, primo comma, che sancisce la competenza del giudice dello Stato contraente nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio. Ciascuna deroga apportata dall'art. 5 a tale regola persegue uno specifico obiettivo.
19 In particolare, la deroga prevista dall'art. 5, punto 2, ha lo scopo di offrire a chi propone domanda di alimenti, e che è considerato la parte più debole in un procedimento di questo tipo, una base alternativa di competenza. Operando in questo modo, gli autori della Convenzione hanno considerato che tale specifica finalità doveva prevalere su quella perseguita dalla regola dell'art. 2, primo comma, di proteggere il convenuto in considerazione del fatto che di norma questi è la parte più debole, essendo colui che subisce l'azione dell'attore.
20 E' pacifico che tale è stata la volontà degli autori della Convenzione allorché chi propone un'azione sulla base dell'art. 5, punto 2, è già riconosciuto con decisione giudiziaria anteriore titolare di un diritto agli alimenti e la nuova azione è intesa alla fissazione dell'importo degli alimenti, qualora non effettuata nella decisione anteriore, ovvero alla modifica dell'importo già fissato oppure al pagamento dell'obbligazione alimentare, qualora il convenuto sia moroso o inadempiente.
21 Ci si deve pertanto domandare se la volontà degli autori della Convenzione sia stata la medesima allorché una persona propone, sulla base dell'art. 5, punto 2, un'azione per alimenti senza essere stata riconosciuta titolare di un diritto agli alimenti con una decisione giudiziaria anteriore.
22 Tale questione va risolta affermativamente.
23 In effetti l'art. 5, punto 2, menziona il «creditore di alimenti» in maniera generale, senza operare una qualsiasi distinzione tra chi è già riconosciuto titolare di un diritto agli alimenti e chi non lo è ancora.
24 Questa constatazione è corroborata dalla relazione redatta dal comitato di esperti che ha elaborato il testo della Convenzione, detta «Relazione Jenard» (GU 1979, C 53, pag. 1, e, in particolare, pag. 25), dove, a proposito dell'art. 5, punto 2, è dato di leggere:
«(...) il giudice del domicilio dell'alimentando è il più qualificato a constatare l'esistenza ed il grado dello stato di necessità dell'alimentando stesso.
Tuttavia, allo scopo di conformare la Convenzione a quella dell'Aia, l'articolo 5, 2_, prevede parimenti la competenza del giudice del luogo in cui l'alimentando ha la residenza abituale. Tale criterio supplementare si giustifica, in materia di obbligazioni alimentari, in quanto permette alla moglie abbandonata dal marito di convenire quest'ultimo per il pagamento della pensione alimentare non già davanti al giudice del luogo in cui si trova il domicilio legale, bensì davanti a quello del luogo in cui essa ha la propria residenza abituale.
(...)
Per quanto riguarda i crediti alimentari, il comitato non ha trascurato di prospettarsi il problema delle questioni pregiudiziali (ad esempio, la questione della filiazione). Ha tuttavia ritenuto che il problema era estraneo alla disciplina della competenza giurisdizionale e che si doveva tener conto di queste difficoltà nel capo relativo al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni giudiziali».
25 Da ciò consegue che l'art. 5, punto 2, della Convenzione è applicabile al complesso delle azioni proposte in materia di alimenti, comprese quelle intentate per la prima volta da chi propone una domanda di alimenti, e che l'accertamento della paternità nel contesto di un siffatto procedimento, in quanto questione preliminare, non ha indotto gli autori della Convenzione ad adottare una soluzione differente.
26 Va aggiunto che avverso una siffatta interpretazione non è stato avanzato alcun argomento decisivo.
27 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'art. 5, punto 2, inzio frase, della Convenzione, va interpretato nel senso che per «creditore di alimenti» deve intendersi chiunque proponga domanda di alimenti, compreso chi per la prima volta intenta un'azione in materia di alimenti.
Sulle spese
28 Le spese sostenute dai governi irlandese, tedesco e del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Circuit Court, Contea di Dublino, con ordinanza 15 maggio 1995, dichiara:
L'art. 5, punto 2, inizio frase, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella versione modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, va interpretato nel senso che per «creditore di alimenti» deve intendersi chiunque proponga domanda di alimenti, compreso chi per la prima volta intenta un'azione in materia di alimenti.