PARERE 3/94 DELLE CORT

13 dicembre 1995

avente ad oggetto la domanda proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 228, n. 6, del Trattato CE, dalla Repubblica federale di Germania, diretta ad ottenere un parere in merito alla compatibilità con il Trattato dell'accordo quadro sulle banane stipulato tra la Comunità europea e la Colombia, la Costa Rica, il Nicaragua e il Venezuela.

Esposizione della domanda

I — Contesto storico dell'accordo quadro

1.

La strategia comunitaria per la conduzione dei negoziati nell'ambito dell'Uruguay Round è stata fissata in una comunicazione della Commissione al Consiglio recante il titolo «concezione globale», approvata dal Consiglio il 16 e il 17 giugno 1986.

2.

Per quanto riguarda l'agricoltura, la Commissione ha ricevuto l'istruzione di

«contribuire all'equilibrio dei mercati mondiali, che del resto non può essere raggiunto senza una cooperazione più stretta tra i paesi che partecipano agli scambi dei prodotti agroalimentari; [...]

consentire un ragionevole accesso ai mercati d'importazione; [...]

garantire la partecipazione dei paesi in via di sviluppo in condizioni adeguate alle caratteristiche delle loro economie agricole ed a strategie alimentari equilibrate».

3.

Con la dichiarazione di Punta del Este del 20 settembre 1986, adottata nell'imminenza dei negoziati dell'Uruguay Round, le parti contraenti nell'ambito del GATT hanno dichiarato di voler

«liberalizzare ulteriormente il commercio dei prodotti agricoli e [...] assoggettare tutti i provvedimenti riguardanti l'accesso all'importazione e la concorrenza all'esportazione a norme e discipline GATT rafforzate e rese più efficaci nella loro applicazione pratica[...]»

Nella medesima dichiarazione le parti contraenti hanno convenuto un impegno di standstill in ordine alla creazione di nuovi ostacoli agli scambi internazionali e hanno riconosciuto che i negoziati sarebbero stati intesi a ridurre o eliminare le misure non tariffarie, in particolare le restrizioni quantitative.

4.

In pari data, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha approvato questa dichiarazione e autorizzato la Commissione ad intraprendere i negoziati previsti in base alle istruzioni del Consiglio.

5.

Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), prevede al titolo IV, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi, la sostituzione del dazio doganale di aliquota pari al 20%, consolidato nell'ambito del GATT, con un regime di contingenti di importazione soggetti a dazi fissi.

6.

Il 19 febbraio 1993 la Colombia, la Costa Rica, il Guatemala, il Nicaragua e il Venezuela hanno chiesto alla Comunità l'apertura di consultazioni, ai sensi dell'art. XXII, n. 1, del GATT, in riferimento al regolamento n. 404/93. Poiché dalle consultazioni non era emersa una soluzione soddisfacente, i paesi latinoamericani di cui trattasi ricorrevano nell'aprile 1993 al procedimento di composizione delle liti previsto dall'art. XXIII, n. 2, del GATT.

7.

Il 22 marzo 1993 la Commissione ha presentato nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round, a nome della Comunità, una proposta relativa all'importazione di banane che riproduceva le disposizioni del regolamento n. 404/93 sul commercio con i paesi terzi.

8.

Il 3 giugno 1993, vale a dire prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 prevista per il 1o luglio, la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di raccomandazione relativo ad una decisione mediante la quale il Consiglio avrebbe autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell'art. XXVIII, n. 5, del GATT, aventi ad oggetto la compensazione che la Comunità avrebbe offerto a talune parti contraenti del GATT in cambio della soppressione del dazio consolidato del 20% sull'importazione di banane.

9.

Il 18 e il 19 ottobre 1993 il Consiglio, a seguito di detta raccomandazione, ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati precisando che questi ultimi dovevano svolgersi in base alle norme GATT vigenti, che le compensazioni dovevano essere concesse ai membri del GATT conformemente alle norme di quest'ultimo e che i negoziati non dovevano «scalzare» il regolamento n. 404/93.

10.

Il 14 dicembre 1993, giorno precedente la fine dei negoziati relativi all'Uruguay Round, la Commissione ha comunicato al direttore generale del GATT le proprie proposte «definitive», segnatamente per quanto riguarda l'importazione di banane. Tali proposte erano state approvate dal Consiglio nel corso di una riunione svoltasi il 13 dicembre 1993.

11.

Le proposte nel settore delle banane erano fondate sulle ultime offerte della Comunità agli Stati latinoamericani nell'ambito dei negoziati ai sensi dell'art. XXVIII, n. 5, del GATT.

12.

Nella comunicazione al GATT si specificava quanto segue:

«L'offerta relativa alle banane [...] è subordinata all'accettazione delle sue clausole da parte dei paesi produttori latinoamericani, membri del GATT [...]. In caso contrario, l'offerta delle Comunità europee [sarebbe] quella contenuta nella loro [precedente] comunicazione 22 marzo 1993».

13.

Il 18 gennaio 1994 il gruppo di esperti designato nell'ambito del procedimento di composizione delle liti ha depositato un rapporto nel quale si constatava che alcune disposizioni del regolamento n. 404/93 erano incompatibili con le norme GATT. Tale rapporto non è stato adottato da tutte le parti contraenti.

14.

Con sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973), la Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica federale di Germania contro il regolamento n. 404/93. Quanto al GATT, la Corte ha statuito che la ricorrente non può far valere le norme di quest'ultimo per contestare la legittimità del regolamento.

15.

Il 7 marzo 1994 il Consiglio ha deliberato la sottoscrizione dell'atto finale dell'Uruguay Round e ha autorizzato il presidente del Consiglio e il membro della Commissione incaricato dei negoziati a procedere a detta firma; in tale data l'offerta della Comunità relativa alle banane era tornata ad essere quella del 22 marzo 1993, poiché si erano interrotti i negoziati tra la Comunità e i paesi latinoamericani interessati.

16.

Il 25 marzo 1994 la Commissione ha presentato un testo definitivo dei suoi impegni relativi all'accesso al mercato; l'allegato LXXX ha ripreso, per quanto riguarda le banane, l'offerta del 22 marzo 1993.

17.

Il 28 marzo 1994 la Commissione ha raggiunto un accordo con la Colombia, la Costa Rica, il Nicaragua e il Venezuela, denominato accordo quadro sulle banane.

18.

Il giorno successivo, vale a dire il 29 marzo 1994, la Commissione ha comunicato al segretario generale del GATT una modifica delle sue proposte, contenute nell'allegato LXXX, che riproduce in appendice l'accordo quadro.

19.

Nel corso di riunioni del comitato speciale di cui all'art. 113 del Trattato tenutesi a Marrakech I'11 e il 14 aprile 1994, le delegazioni della Repubblica federale di Germania e di altri Stati membri hanno espresso il loro dissenso sul fatto che la Commissione avesse inserito l'accordo quadro sulle banane nell'elenco degli impegni della Comunità contenuto nell'allegato LXXX nonché il loro dissenso sul contenuto dello stesso accordo.

20.

Il Consiglio dei ministri degli Affari esteri, riunitosi a Marrakech il 15 aprile 1994, implicitamente ha confermato, con voto unanime, la propria decisione di sottoscrivere l'atto finale dell'Uruguay Round. In una dichiarazione la Commissione ha preso atto delle varie dichiarazioni effettuate dalle delegazioni nazionali alle riunioni del comitato di cui all'art. 113 del Trattato per quanto riguarda il regime di importazione delle banane.

21.

Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986/1994) (GU L 336, pag. 1).

22.

Il 1o gennaio 1995 gli accordi dell'Uruguay Round, compresi gli allegati contenenti gli impegni della Comunità in materia di importazione di banane, sono entrati in vigore.

II — Contenuto dell'accordo quadro

1.

L'accordo quadro sulle banane (in prosieguo: l'«accordo quadro») si compone di due documenti; il primo, recante il titolo «Risultato convenuto in seguito ai negoziati tra la Colombia, la Costa Rica, il Nicaragua, il Venezuela e la Comunità europea in ordine al regime comunitario di importazione delle banane», sottoscritto a Bruxelles il 28 marzo 1994 dal membro della Commissione competente in materia di agricoltura e sviluppo rurale e dall'ambasciatore di Colombia presso la Comunità, costituisce una specie di preambolo dell'accordo vero e proprio; il secondo documento, intitolato «Accordo quadro sulle banane», contiene le disposizioni tecniche dell'accordo con i paesi latinoamericani.

2.

Nel primo documento si conviene quanto segue:

«Il progetto di accordo sulle banane qui accluso costituisce un risultato soddisfacente dei negoziati sulle banane nell'ambito dell'Uruguay Round.

L'accordo costituisce inoltre il risultato dei negoziati e delle consultazioni ai sensi dell'art. XXVIII che hanno avuto luogo tra la CE e i paesi sopra menzionati in ordine alle banane.

L'accordo costituisce inoltre una composizione della lite sulle banane che costituisce oggetto di un rapporto del gruppo di esperti del GATT. Si è pertanto convenuto che la Colombia, la Costa Rica, il Nicaragua, il Venezuela e la CE rinunceranno a chiedere l'adozione del detto rapporto del gruppo di esperti.

La Colombia, la Costa Rica, il Nicaragua e il Venezuela hanno convenuto di non avviare il procedimento di composizione delle liti del GATT contro il regime comunitario di importazione di banane per la durata dell'accordo qui allegato».

3.

L'accordo quadro vero e proprio fissa, al punto 1, il contingente tariffario complessivo di base a 2100000 tonnellate per il 1994 e a 2200000 tonnellate per il 1995 e per gli anni successivi, con riserva di qualsiasi aumento dovuto all'ampliamento della Comunità, e ripartisce al punto 2 questo contingente tra le quattro parti contraenti, la Repubblica domenicana e gli altri Stati ACP per quanto riguarda i quantitativi non tradizionali, nonché gli altri Stati.

Nei punti 3-5 è disciplinata l'applicazione o la modifica dei contingenti per ciascun paese nel caso in cui uno di essi non possa utilizzare il proprio contingente o in caso di aumento di quest'ultimo.

Il punto 6 prevede che la gestione dei contingenti, ivi compreso qualsiasi aumento, resti immutata rispetto alle disposizioni del regolamento n. 404/93. Tale punto prevede inoltre che

«i paesi fornitori ai quali è stato assegnato un contingente specifico possono rilasciare licenze di esportazione speciali per un quantitativo che può raggiungere il 70% del loro contingente; dette licenze costituiscono una condizione previa per il rilascio da parte della Comunità di titoli di importazione di banane provenienti da detti paesi da parte degli operatori della “categoria A” e della “categoria C”».

Il punto 7 fissa il dazio doganale del contingente a 75 ECU la tonnellata.

In forza dei punti 8 e 9, il sistema convenuto entrerà in vigore entro il 1o ottobre 1994 e scadrà il 31 dicembre 2002.

Ai termini dei punti 10 e 11:

«Il presente accordo sarà incorporato nell'elenco della Comunità per l'Uruguay Round.

Il presente accordo contiene una composizione della controversia tra la Colombia, la Costa Rica, il Venezuela, il Nicaragua e la Comunità in ordine al regime comunitario per le banane. Le parti del presente accordo rinunceranno a chiedere l'adozione del rapporto redatto su tale questione dal gruppo di esperti del GATT».

III — La domanda di parere

1.

Il governo tedesco, rappresentato dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e dall'avv. J. Sedemund, del foro di Colonia, in qualità di agenti, ha chiesto alla Corte un parere sulle seguenti questioni:

«a)

Se l'accordo quadro relativo alle banane sottoscritto dalla Commissione in date 28 e 29 marzo 1994 sia stato negoziato nel rispetto delle norme procedurali, ossia

sulla base di una sufficiente autorizzazione all'apertura di negoziati conferitale dal Consiglio e

nel rispetto delle direttive impartite da quest'ultimo sulla conduzione dei negoziati.

b)

Se l'accordo quadro relativo alle banane sia compatibile con le disposizioni del Trattato CE sotto il profilo sostanziale».

2.

Il governo tedesco osserva che la ricevibilità della domanda di parere non può essere messa in dubbio. Infatti, la domanda ha ad oggetto l'esame della compatibilità con il diritto comunitario del procedimento di stipulazione dell'accordo quadro e del contenuto di quest'ultimo. La questione se occorra eventualmente rinegoziare l'accordo presenta un'indubbia importanza per le relazioni esterne della Comunità e per la situazione delle imprese comunitarie. L'accordo quadro non è ancora divenuto definitivo in diritto internazionale pubblico, in quanto il rinvio all'incorporazione del contenuto dell'accordo nell'elenco degli impegni della Comunità nell'ambito dell'Uruguay Round deve considerarsi una riserva alla ratifica. L'accordo quadro è separabile dall'atto finale dell'Uruguay Round; esso viene infatti riportato solo con valore dichiarativo in appendice all'allegato LXXX dell'atto finale; inoltre, formano parte integrante di questo allegato unicamente le norme di cui ai punti 1 e 7 dell'accordo quadro; infine, tale incorporazione è stata effettuata soltanto dopo la decisione del Consiglio di sottoscrivere l'atto finale. Conseguentemente la Comunità ha il diritto di ratificare l'atto finale, fatta eccezione per le disposizioni relative alle banane, ove l'accordo quadro fosse in contrasto col Trattato. La sottoscrizione separata dell'accordo quadro da parte della Commissione dimostra che anch'essa considera il detto accordo separabile dall'atto finale.

All'udienza il governo tedesco precisa che l'art. 228, n. 6, del Trattato richiede unicamente che l'accordo sia previsto al momento della domanda di parere. Il Trattato non richiede che l'accordo non sia ancora entrato in vigore quando il parere è emesso. Se si ammettesse il contrario si renderebbe inutile il procedimento di cui all'art. 228, n. 6, mediante una conclusione rapida dell'accordo e si recherebbe pregiudizio alla tutela giurisdizionale dell'istituzione o dello Stato che ha presentato alla Corte la domanda di parere. Se la Corte è interpellata in forza dell'art. 228, n. 6, del Trattato si dovrebbe sospendere il procedimento di conclusione dell'accordo in attesa del parere della Corte.

3.

Quanto al merito, il governo tedesco sostiene: la Commissione non era autorizzata a negoziare o, quanto meno, ha oltrepassato le istruzioni del Consiglio; essa non era autorizzata a sottoscrivere l'accordo; il procedimento espletato era in contrasto con la prassi abituale in materia e l'accordo quadro è in contrasto con le norme sostanziali del Trattato.

a) Sul mandato a negoziare

Secondo il governo tedesco, non sussiste alcuna autorizzazione ad avviare negoziati sull'accordo quadro, indispensabile in forza dell'art. 228, n. 1, del Trattato. Non può ravvisarsi una tale autorizzazione né nella decisione del Consiglio relativa all'apertura dei negoziati nell'ambito dell'Uruguay Round né nella decisione relativa all'apertura dei negoziati ai sensi dell'art. XXVIII del GATT 0 in quella che autorizza la sottoscrizione dell'atto finale.

1 negoziati nell'ambito dell'Uruguay Round sono stati condotti dalla Commissione sulla base delle due decisioni del Consiglio del 1986 che hanno approvato la «concezione globale» e la dichiarazione di Punta del Este. Orbene, il negoziato relativo all'accordo quadro perseguiva finalità differenti. Infatti, lungi dal tendere ad una liberalizzazione del commercio, tale negoziato mirava ad impedire l'adozione del rapporto del gruppo di esperti e a preservare il regolamento n. 404/93; orbene, questo regolamento è in contraddizione con la dichiarazione di Punta del Este, segnatamente a causa dell'istituzione di dazi doganali più elevati, di restrizioni quantitative e di titoli di importazione.

La Commissione ha infatti condotto, in base agli artt. XXII e XXIII del GATT, negoziati intesi a porre fine al procedimento di composizione della controversia relativa al regime di importazione delle banane. Il rinvio formale all'allegato LXXX dell'atto finale, contenente le proposte della Comunità, non è sufficiente a far rientrare a posteriori l'accordo quadro nel mandato a negoziare dell'Uruguay Round, poiché il contenuto dell'accordo non è nella sua sostanza conforme a detta autorizzazione. Qualsiasi interpretazione contraria priverebbe di senso l'art. 228, n. 1, prima frase, seconda parte, del Trattato, in quanto la Commissione potrebbe avvalersi di negoziati globali, come quelli dell'Uruguay Round, per conseguire obiettivi diversi.

L'adozione da parte del Consiglio di un'autorizzazione specifica ad avviare negoziati, su proposta del resto della Commissione, in base all'art. XXVIII del GATT, mette altresì in evidenza come la Commissione non ritenesse che l'autorizzazione conferita per i negoziati relativi all'Uruguay Round fosse sufficiente per negoziare l'accordo quadro. Infine, il contenuto dell'autorizzazione ad avviare negoziati nell'ambito dell'Uruguay Round era troppo indeterminato per servire da base per negoziati tecnici e concreti come quelli dell'accordo quadro. L'autorizzazione prevista dall'art. 228, n. 1, prima frase, del Trattato non può consistere in un mandato in bianco rilasciato alla Commissione.

La decisione del Consiglio 18 e 19 ottobre 1993, relativa all'apertura di negoziati ai sensi dell'art. XXVIII del GATT, mirava, alla luce delle istruzioni sui negoziati impartite alla Commissione, a confermare il fatto compiuto costituito dal regolamento n. 404/93, in contrasto col GATT. Tali negoziati erano finalizzati al raggiungimento di un accordo con alcuni Stati latinoamericani per impedire l'instaurazione di un procedimento di composizione delle liti o la prosecuzione di quello pendente.

La decisione del Consiglio 7 marzo 1994, relativa alla sottoscrizione dell'atto finale dell'Uruguay Round, è stata adottata in un momento in cui i negoziati relativi all'accordo quadro non erano ancora giunti a termine e tale accordo non figurava ancora nell'allegato LXXX.

b) Sul rispetto delle istruzioni impartite dal Consiglio

In subordine, il governo tedesco assume che la Commissione non si è attenuta alle istruzioni impartite per i negoziati.

Le istruzioni per i negoziati relativi all'Uruguay Round, impartite con la dichiarazione di Punta del Este, non hanno autorizzato nuove misure restrittive; orbene, il negoziato relativo all'accordo quadro è stato inteso a salvaguardare il regolamento n. 404/93, il quale deroga al GATT.

La Commissione non ha neanche rispettato le istruzioni per i negoziati ai sensi dell'art. XXVIII del GATT. Infatti, contrariamente a queste istruzioni, l'accordo quadro è in contrasto con il regolamento n. 404/93 in quanto prevede un'ulteriore restrizione della libertà degli operatori economici. Il governo tedesco menziona l'istituzione di contingenti fissi per i vari paesi, che consoliderebbe le strutture di approvvigionamento e le quote di mercato, l'istituzione di licenze di esportazione e l'imposizione di nuovi oneri a carico degli esportatori o degli importatori di banane provenienti da paesi terzi mediante la riscossione di una tassa per le licenze di esportazione. Ne consegue un ulteriore peggioramento della posizione concorrenziale degli importatori di banane provenienti da paesi terzi che rafforzerebbe la discriminazione già effettuata col regolamento n. 404/93. La Commissione non ha inoltre rispettato l'istruzione di negoziare con i paesi latinoamericani un compromesso come corrispettivo della deconsolidazione del dazio doganale.

e) Sull'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo quadro

Il 7 marzo 1994, data in cui il Consiglio ha autorizzato la Commissione alla sottoscrizione dell'atto finale, il testo dell'accordo quadro non era ancora venuto ad esistenza e l'allegato LXXX ha riprodotto le precedenti proposte della Comunità risalenti al marzo 1993. Tale decisione non può quindi considerarsi autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo quadro.

d) Sulla deroga atta prassi abituale detta Commissione

La mancanza di proposta da parte della Commissione al Consiglio ai fini della stipulazione dell'accordo quadro e l'inclusione di questo accordo a posteriori nell'atto finale dell'Uruguay Round è in contrasto con una prassi costante delle istituzioni comunitarie.

e) Sulla compatibilità dell'accordo quadro con il Trattato

Secondo il governo tedesco, l'accordo quadro viola il Trattato CE. Il governo sottolinea in particolare la discriminazione di cui sono vittime gli operatori delle categorie A e C rispetto a quelli della categoria B. Gli operatori delle categorie A e C sono infatti gli unici soggetti, in forza del punto 6 dell'accordo quadro, al regime delle licenze di esportazione, che comporterebbe per gli stessi un ulteriore notevole onere finanziario, al quale sfuggono gli operatori della categoria B.

IV — Procedimento

In conformità all'art. 107, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, la domanda di parere è stata notificata al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. Hanno presentato osservazioni scritte: la Commissione, rappresentata dai signori P. Gilsdorf, direttore presso il servizio giuridico, e T. Christoforou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti; il Consiglio, rappresentato dai signori J. Huber, consigliere giuridico, e J.-P. Hix, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti; il governo belga, rappresentato dal signor J. Devadder, direttore di amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente; il governo olandese, rappresentato dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; il governo spagnolo, rappresentato dal signor A. Navarro Gonzalez, direttore generale per il coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti; il governo francese, rappresentato dalle signore E. Belliard e C. de Salins, vicedirettori presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti; e il governo del Regno Unito, rappresentato dai signori J. E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e D. Wyatt e D. Anderson, barristers.

Il governo tedesco, rappresentato dal signor E. Roder e dall' aw. J. Sedemund, il governo belga, rappresentato dal signor J. Devadder, il governo ellenico, rappresentato dal signor G. Karipsiadis, collaboratore scientifico specializzato presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, il governo spagnolo, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, il governo francese, rappresentato dal signor J.-F. Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, il governo olandese, rappresentato dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, il governo del Regno Unito, rappresentato dal signor D. Wyatt, il Consiglio, rappresentato dal signor J. Huber, e la Commissione, rappresentata dal signor P. Gilsdorf, sono stati sentiti all'udienza del 25 ottobre 1995.

V — Osservazioni dei governi e delle istituzioni comunitarie

a) Sulh ricevibilitá della domanda di parere

All'udienza i governi spagnolo e francese, nonché il Consiglio e la Commissione, hanno sostenuto che la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo quadro, nell'ambito dell'atto finale dell'Uruguay Round, hanno reso la domanda di parere priva di oggetto. Secondo i governi belga, olandese e del Regno Unito la domanda di parere è ricevibile ed è compito della Corte pronunciarsi al riguardo.

b) Sul mandato a negoziare

1.

I governi belga e olandese condividono la tesi del governo tedesco sulla mancanza di un mandato a negoziare.

L'accordo quadro è indipendente dall'atto finale dell'Uruguay Round. Esso è stato stipulato nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. XXVIII del GATT ed esula dall'autorizzazione ad avviare negoziati conferita per l'Uruguay Round; esso è stato sottoscritto separatamente con i paesi latinoamericani interessati e prevede una data di entrata in vigore specifica.

2.

I governi spagnolo, francese e del Regno Unito, la Commissione ed il Consiglio ritengono che la Commissione sia stata autorizzata dal Consiglio a negoziare l'accordo quadro.

Il governo spagnolo e il Consiglio si richiamano alla decisione 18 e 19 ottobre 1993 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell'art. XXVIII del GATT; il governo spagnolo rileva al riguardo che l'accordo quadro prevede una riduzione del dazio fisso sul contingente da 100 a 75 ECU la tonnellata.

I governi francese e del Regno Unito nonché il Consiglio si richiamano inoltre alla decisione del Consiglio 16 e 17 giugno 1986 che ha approvato la «concezione globale» e la concezione di principio 20 settembre 1986 che ha approvato la dichiarazione di Punta del Este. Secondo il governo francese, l'esito dei negoziati con gli Stati latinoamericani rientra nell'ambito dei negoziati relativi all'Uruguay Round, in quanto l'accordo quadro, aumentando il contingente e riducendo i dazi fissi, ha migliorato l'accesso dei paesi terzi al mercato comunitario, ha operato una tariffazione delle restrizioni quantitative e comportato una concessione della Comunità ai paesi interessati mediante l'istituzione delle licenze di esportazione.

La Commissione sottolinea che il Consiglio deve autorizzare l'apertura dei negoziati, il che esso ha fatto con le decisioni del 1986 e del 1993.

c) Sul rispetto delle istruzioni del Consiglio

1.

Secondo i governi belga e olandese, l'accordo va oltre i negoziati relativi all'Uruguay Round in quanto pone fine ai procedimenti di composizione della lite pendente. L'inserimento dell'accordo quadro negli allegati dell'atto finale dell'Uruguay Round non può considerarsi una rettifica, ma costituisce una modifica del testo del Trattato.

2.

I governi spagnolo, francese e del Regno Unito, il Consiglio e la Commissione negano che la Commissione abbia sconfinato dalle istruzioni impartite nell'autorizzazione ad avviare negoziati.

I governi spagnolo e francese osservano che l'accordo quadro si attiene alle istruzioni impartite nel 1993. Il regime dei titoli di esportazione garantisce agli Stati contraenti l'accesso al mercato comunitario, consente loro di controllare direttamente la loro produzione e le correnti degli scambi e non può essere considerato un ostacolo a questi ultimi. L'accordo è conforme all'obbligo di offrire una compensazione, poiché esso prevede un aumento del contingente e una diminuzione del dazio fisso, ed è conforme ai principi basilari sanciti dal regolamento n. 404/93.

II Consiglio contesta la pertinenza dell'argomento relativo allo sconfinamento dalle istruzioni impartite per i negoziati. Infatti, la decisione del Consiglio di sottoscrivere un accordo negoziato dalla Commissione implica l'approvazione del suo contenuto e sana ogni eventuale irregolarità compiuta nel corso dei negoziati. Nella pratica, la negoziazione di un accordo internazionale conduce spesso la Commissione a sconfinare dalle istruzioni impartitele per i negoziati; in tali circostanze il Consiglio, anziché modificare dette istruzioni nel corso del procedimento, si limita ad accettare l'esito finale mediante la sottoscrizione dell'accordo.

La Commissione sottolinea come il Consiglio, pur essendo tenuto ad autorizzare l'apertura dei negoziati, non sia obbligato a impartire istruzioni per i negoziati. Comunque sia, la Commissione ritiene di aver ottemperato a quelle del 1986 e del 1993. L'accordo quadro, determinando un aumento del contingente tariffario e una riduzione del dazio fisso, opera una liberalizzazione del commercio delle banane. Le parti contraenti hanno considerato l'accordo quadro un'adeguata compensazione per la deconsolidazione del dazio del 20%. L'accordo quadro è inoltre conforme alle disposizioni principali del regolamento n. 404/93 e non è in contrasto con le norme fondamentali del GATT, il quale ammette i contingenti tariffari. L'accordo quadro costituisce il risultato di due negoziati condotti parallelamente, vale a dire le trattative commerciali generali dell'Uruguay Round e lo specifico procedimento di cui all'art. XXVIII del GATT.

d) Sull'autorizzazione a sottoscrivere l'accordo quadro

1.

I governi belga e ohndese condividono la tesi del governo tedesco secondo la quale il Consiglio non ha autorizzato la Commissione a sottoscrivere l'accordo quadro.

2.

Secondo i governi spagnolo, francese e del Regno Unito, nonché il Consiglio e la Commissione, il Consiglio ha deciso di sottoscrivere l'accordo quadro.

Il governo spagnolo menziona la decisione del Consiglio 7 marzo 1994 che autorizza la Commissione a sottoscrivere l'atto finale dell'Uruguay Round, al quale è allegato l'accordo quadro. La successiva modifica degli allegati non incide su questa decisione, poiché le offerte possono essere modificate fino alla sottoscrizione dell'atto finale, qualora si tratti di migliorare l'accesso al mercato.

Il governo francese rileva del pari come l'accordo quadro formi parte integrante e indissociabile dei risultati dell'Uruguay Round. La sottoscrizione del commissario europeo non costituisce la sottoscrizione di un accordo ai sensi della Convenzione di Vienna 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, bensì una semplice sigla o la sottoscrizione di un verbale di negoziato.

I governi francese e del Regno Unito riconoscono che il 7 marzo 1994 l'accordo quadro non figurava negli impegni della Comunità.

Il 15 aprile 1994, data in cui il Consiglio ha confermato, all'unanimità, la decisione di sottoscrivere l'atto finale, nell'allegato LXXX era incorporato il contenuto dell'accordo quadro. Contrariamente a quanto asserisce il governo tedesco, l'insieme dei risultati dei negoziati intitolato «accordo quadro sulle banane» è stato incluso nell'elenco degli impegni della Comunità.

Il Consiglio e la Commissione sostengono del pari che l'accordo quadro forma parte integrante dei risultati dell'Uruguay Round. L'inserimento nell'allegato LXXX delle disposizioni dell'accordo quadro non costituisce affatto una riproduzione, a mo' di dichiarazione, di un accordo a parte, ma sancisce gli impegni della Comunità. Come risulta dal verbale della riunione del Consiglio 7 marzo 1994, quest'ultimo ha autorizzato la sottoscrizione dell'atto finale dell'Uruguay Round, pur sapendo che i testi normativi in vigore a quella data non erano definitivi e che in seguito sarebbero stati necessari negoziati in particolare per quanto riguarda gli impegni della Comunità. In tale prospettiva sono state convocate riunioni del comitato speciale di cui all'art. 113 del Trattato a Marrakech, I'11 e il 14 aprile 1994. Nel corso della sua riunione in data 15 aprile il Consiglio ha implicitamente confermato, con voto unanime, la propria decisione di sottoscrivere tutti i risultati dell'Uruguay Round nella versione esistente a tale data, ivi compreso l'accordo quadro facente parte integrante dell'allegato LXXX. Le dichiarazioni iscritte a verbale di talune delegazioni nazionali non sono atte ad inficiare la legittimità della sottoscrizione dell'atto finale da parte del Consiglio, avvenuta il 15 aprile 1994.

e) Sulla compatibilità dell'accordo quadro con il Trattato

I governi spagnolo, francese e del Regno Unito, nonché la Commissione ed il Consiglio osservano che le censure mosse dal governo tedesco si ricollegano ampiamente a quelle rigettate dalla Corte nella precitata sentenza Germania/Consiglio.

Il regime delle licenze di esportazione mira a consentire agli Stati esportatori di conservare nella Comunità le loro quote di mercato. Il fatto che gli operatori della categoria B non siano soggetti a tale regime è dovuto alla situazione diversa in cui si trovano detti importatori di banane comunitarie e di banane tradizionali ACP sui mercati di detti paesi terzi rispetto agli importatori tradizionali di banane di paesi terzi.


Presa di posizione della Corte

1

Occorre ricordare brevemente le varie fasi del procedimento in esame quali risultano dall'esposizione della domanda di parere.

2

Il risultato convenuto dei negoziati fra la Colombia, la Costa Rica, il Nicaragua, il Venezuela e la Comunità europea sul regime comunitario di importazioni di banane, al quale è allegato l'accordo quadro sulle banane, è stato firmato dal membro della Commissione competente in materia di agricoltura e di sviluppo rurale e dall'ambasciatore della Repubblica di Colombia il 28 e il 29 marzo 1994.

3

La domanda di parere è stata proposta dalla Repubblica federale di Germania il 25 luglio 1994.

4

Come risulta dai fatti menzionati nell'esposizione della domanda di parere, i punti 1 e 7 di detto accordo, relativi alla fissazione di un contingente doganale di importazione, sono stati inseriti nell'allegato LXXX nel quale figurano le concessioni doganali proposte dalla Comunità nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round. In un'appendice a detto allegato LXXX figura l'accordo quadro.

5

Il 15 aprile 1994 il Consiglio, malgrado le riserve formulate da taluni Stati membri per quanto riguarda l'inserimento dell'accordo quadro nelle proposte della Comunità, ha deciso di firmare l'atto finale dell'Uruguay Round.

6

Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994).

7

Il 1o gennaio 1995 gli accordi dell'Uruguay Round, compresi gli allegati che riproducono gli impegni della Comunità in materia di importazione di banane, sono entrati in vigore.

8

Dal suo inserimento in un'appendice dell'allegato LXXX dell'atto finale emerge che l'accordo quadro è giuridicamente parte integrante degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round e che esso è stato stipulato con detti accordi dopo che alla Corte è stata presentata la domanda di parere in esame.

9

Per esaminare se, alla luce di quanto precede, la Corte debba statuire sulla domanda di parere di cui è stata investita, occorre esaminare le disposizioni e l'obiettivo dell'art. 228, n. 6, del Trattato CE.

10

Ai termini dell'art. 228, n. 6, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del Trattato CE.

11

Dal testo della prima frase di detta disposizione non risulta chiaramente se occorra che l'accordo sia previsto al momento della proposizione della domanda o se esso debba sempre trovarsi in questa fase quando la Corte emette il suo parere.

12

La seconda frase dell'art. 228, n. 6, dispone tuttavia che quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'art. N del Trattato sull'Unione europea, relativo alla revisione del Trattato.

13

Sarebbe pertanto in contrasto con la logica interna dell'art. 228, n. 6, ammettere che la Corte debba pronunciarsi sulla compatibilità col Trattato di un accordo già stipulato, poiché l'eventuale parere negativo sarebbe privo dell'effetto giuridico contemplato da detta disposizione.

14

Così, la Corte ha considerato, nel suo parere 1/94, del 15 novembre 1994 (Racc. pag. I-5267), che essa può essere chiamata a pronunciarsi, in forza dell'art. 228, n. 6, del Trattato, in qualsiasi momento prima che il consenso della Comunità ad essere vincolata dall'accordo sia definitivamente espresso. Al punto 12 la Corte ha del pari precisato che, finché non vi sia stato questo consenso, l'accordo rimane un accordo previsto.

15

Tale valutazione è conforme all'obiettivo del procedimento di domanda di parere.

16

L'art. 228, n. 6, del Trattato mira, come ha considerato la Corte nel parere 1/75, dell'11 novembre 1975 (Racc. pag. 1355), a evitare le complicazioni derivanti da ricorsi relativi alla compatibilità col Trattato di accordi internazionali che vincolano la Comunità.

17

La Corte ha inoltre rilevato in detto parere che una sentenza che dichiarasse un accordo — sia per il contenuto, sia per la procedura seguita nella stipulazione — incompatibile con le disposizioni del Trattato susciterebbe serie complicazioni sia in sede comunitaria sia in sede internazionale e potrebbe arrecare pregiudizio a tutte le parti interessate, ivi compresi i paesi terzi.

18

Onde evitare dette complicazioni, il Trattato ha istituito il procedimento eccezionale con cui la Corte viene interpellata in via preliminare, onde chiarire, prima della stipulazione dell'accordo, se quest'ultimo sia compatibile con il Trattato.

19

Orbene, l'obiettivo della prevenzione perseguito dall'art. 228, n. 6, del Trattato non può più essere raggiunto se la Corte si pronuncia su un accordo già stipulato.

20

Non si può sostenere che siffatta interpretazione porta a mettere in discussione la tutela giurisdizionale dell'istituzione o dello Stato membro che ha chiesto il parere in un momento in cui l'accordo non era ancora stipulato.

21

Infatti, il procedimento di cui all'art. 228, n. 6, del Trattato mira, in primo luogo, come si è già precisato, a prevenire le complicazioni che risultino dall'incompatibilità col Trattato di accordi internazionali che vincolano la Comunità e non a tutelare gli interessi e i diritti dello Stato membro o dell'istituzione comunitaria che hanno proposto la domanda di parere.

22

In ogni caso, lo Stato o l'istituzione comunitaria che hanno presentato la domanda di parere dispongono del ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio di stipulare l'accordo, nonché della facoltà di chiedere, in tale occasione, provvedimenti provvisori in sede di urgenza.

23 

Da quanto precede emerge che la domanda di parere è divenuta priva di oggetto in quanto l'accordo quadro sulle banane, inserito negli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), è stato stipulato con detti accordi dopo che la Corte è stata interpellata e che non vi è pertanto luogo a pronunciarsi sulla domanda di parere.

In conclusione,

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, G. F. Mancini, E A. Schockweiler (relatore), J. C. Moitinho de Almeida, R J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, R Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,

dopo aver sentito le osservazioni dei signori G. Tesauro, primo avvocato generale, C. O. Lenz, E G. Jacobs, A. La Pergola, G. Cosmas, R Legér, M. B. Elmer, N. Fennelly e D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocati generali,

emette il seguente parere:

Non vi è luogo a pronunciarsi sulla domanda di parere.

Rodríguez Iglesias

Kakouris

Edward

Hirsch

Mancini

Schockweiler

Moitinho de Almeida

Kapteyn

Gulmann

Murray

Jann

Ragnemalm

Sevón

Lussemburgo, 13 dicembre 1995.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias