SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 2 GIUGNO 1994. - SOLO KLEINMOTOREN GMBH CONTRO EMILIO BOCH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESGERICHTSHOF - GERMANIA. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - ARTICOLO 27, PUNTO 3 - DECISIONE RESA TRA LE MEDESIME PARTI - NOZIONE - TRANSAZIONE GIUDIZIARIA. - CAUSA C-414/92.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02237
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Nozione di "decisione" - Portata - Transazione giudiziaria - Esclusione
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 25)
2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di diniego - Interpretazione restrittiva - Decisione incompatibile con una decisione emessa nello Stato richiesto - Equiparazione di una transazione giudiziaria conclusa nello Stato richiesto ad una decisione emessa da un giudice di tale Stato - Esclusione
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 3)
1. La nozione di "decisione" definita dall' art. 25 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si riferisce, ai fini dell' applicazione delle varie norme della Convenzione in cui tale termine ricorre, unicamente alle decisioni giudiziarie effettivamente pronunciate da un giudice di uno Stato contraente, che statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti. Non è questo il caso di una transazione, anche se questa è avvenuta dinanzi a un giudice di uno Stato contraente e pone fine ad una lite, giacché le transazioni giudiziarie rivestono carattere essenzialmente contrattuale, nel senso che il loro contenuto dipende anzitutto dalla volontà delle parti.
2. L' art. 27 della Convenzione dev' essere interpretato restrittivamente poiché costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione stessa, la quale mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido. Per questo motivo l' art. 27, punto 3, della Convenzione dev' essere interpretato nel senso che una transazione suscettibile di esecuzione conclusa dinanzi a un giudice dello Stato richiesto con la funzione di definire una lite pendente non costituisce una "decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto", menzionata da detta disposizione, che possa impedire, a norma della Convenzione, il riconoscimento e l' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente.
Nel procedimento C-414/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesgerichtshof, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Solo Kleinmotoren GmbH
e
Emilio Boch,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 27, punto 3, della summenzionata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler (relatore), P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la ditta Solo Kleinmotoren GmbH, dall' avv. R.A. Schuetze, del foro di Stoccarda;
° per il signor Emilio Boch, dall' avv. P. Mueller, del foro di Stoccarda, e dagli avvocati A. Rizzi e F. Ferria Contin, del foro di Milano;
° per il governo tedesco, dal signor Ch. Boehmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
° per il governo italiano, dal prof. L. Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato O. Fiumara;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. W.-D. Krause-Ablass, del foro di Duesseldorf;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ditta Solo Kleinmotoren GmbH, rappresentata dagli avvocati R.A. Schuetze e T.R. Kloetzel, del foro di Stoccarda, del signor Emilio Boch e della Commissione all' udienza del 10 febbraio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 marzo 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 5 novembre 1992, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, in prosieguo: la "Convenzione"), due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 27, punto 3, della Convenzione.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la ditta Solo Kleinmotoren GmbH (in prosieguo: la "Solo Kleinmotoren"), con sede nella Repubblica federale di Germania, e il signor Boch, proprietario di un' azienda di vendita al dettaglio di macchine agricole con sede in Italia, avente ad oggetto l' apposizione nella Repubblica federale di Germania della formula esecutiva in calce ad una sentenza definitiva pronunciata da un tribunale civile in Italia.
3 Dagli atti risulta che fino al 1966 il signor Boch aveva venduto in Italia, sotto il nome commerciale "Solo", macchine agricole fornitegli dalla Solo Kleinmotoren. Successivamente, la Solo Italiana SpA (in prosieguo: la "Solo Italiana") vendeva in detto Stato le macchine fabbricate dalla Solo Kleinmotoren, la quale, conseguentemente, cessava di rifornire l' azienda del signor Boch. Questi esperiva quindi due procedimenti giudiziari.
4 Per quanto riguarda il primo procedimento, egli citava la Solo Kleinmotoren dinanzi al Tribunale civile di Milano per inadempimento del contratto di fornitura. Nel 1975 la Corte d' appello di Milano condannava la convenuta al pagamento di una somma di oltre 48 000 000 di LIT, maggiorata degli interessi. Ad istanza del signor Boch, questa sentenza riceveva la formula esecutiva nella Repubblica federale di Germania, ai sensi della Convenzione. In seguito ad un ricorso della Solo Kleinmotoren contro la decisione di exequatur, le parti stipulavano il 24 febbraio 1978 una transazione dinanzi all' Oberlandesgericht di Stoccarda (Repubblica federale di Germania), così redatta:
"1. (La Solo Kleinmotoren) paga, in data lunedì 27 febbraio 1978, la somma di 160 000 DM (al signor Boch), mediante rimessa di un assegno bancario all' avv. X.
2. (La Solo Kleinmotoren) ritira a proprie spese le merci descritte nella 'bolla di carico' presso l' impresa di trasporto Y entro il 31 marzo 1978. Il ritiro sarà notificato (al signor Boch) con una settimana di anticipo. (Il signor Boch) garantisce che le spese di deposito sono coperte fino al 31 marzo 1978 e che la merce non è gravata di altri pesi; (la Solo Kleinmotoren) rinuncia alla garanzia per le merci recuperate.
3. Di conseguenza, si pone fine a tutte le pretese reciproche delle parti sorte in seguito al loro rapporto di affari; si pone anche fine alle pretese reciproche tra (il signor Boch) e la società Inter Solo di Zug;
(Il signor Boch) si impegna a non avanzare nei confronti della società Solo Italiana, con sede a Bologna, le richieste che costituivano oggetto della presente controversia.
4. (La Solo Kleinmotoren) si accolla le spese giudiziarie, le proprie spese stragiudiziali e quelle del mandatario ad litem (del signor Boch) nel presente procedimento; (il signor Boch) si accolla le sue restanti spese".
5 Per quanto riguarda il secondo procedimento, il signor Boch esperiva dinanzi al Tribunale civile di Bologna un' azione per usurpazione della ditta "Solo" e per concorrenza sleale contro la Solo Kleinmotoren e la Solo Italiana. Nel 1979 la Corte d' appello di Bologna giudicava le convenute corresponsabili dell' usurpazione della ditta "Solo" e di atti di concorrenza sleale ai danni del signor Boch e le condannava in solido a pagare a quest' ultimo un risarcimento da determinarsi in separato giudizio. Nella motivazione della sentenza detto giudice esaminava l' eccezione della Solo Italiana, secondo la quale la predetta transazione giudiziaria aveva posto fine alle pretese del signor Boch. A questo proposito, il giudice osservava che la transazione non poteva essere fatta valere nel procedimento dinanzi a lui pendente, in quanto essa non era stata resa esecutiva in Italia, e che dal testo della transazione stessa risultava che la materia che costituiva oggetto della controversia di cui si erano occupati i giudici di Bologna era stata esclusa dall' accordo concluso tra le parti. Questa sentenza della Corte d' appello di Bologna passava in giudicato.
6 Nel 1981 il signor Boch esperiva dinanzi al Tribunale civile di Bologna un' azione diretta a determinare il quantum del risarcimento che la Solo Kleinmotoren e la Solo Italiana dovevano pagare in forza della sentenza della Corte d' appello di Bologna. Il 18 febbraio 1986 detto Tribunale condannava le due società convenute a pagare al signor Boch un risarcimento di 180 000 000 di LIT. La Corte d' appello di Bologna respingeva l' appello interposto dalla Solo Kleinmotoren contro questa sentenza. Questi due organi giurisdizionali respingevano l' argomento della Solo Kleinmotoren, secondo cui la transazione di Stoccarda aveva posto fine ad ogni rapporto tra le parti, ritenendo che tale questione fosse stata definitivamente privata di ogni contenuto a seguito della sentenza della Corte d' appello di Bologna del 1979.
7 Il signor Boch presentava quindi al Landgericht di Stoccarda una istanza volta a dare esecuzione nella Repubblica federale di Germania alla sentenza del Tribunale civile di Bologna 18 febbraio 1986. Il Landgericht accoglieva l' istanza. Essendo stato respinto dall' Oberlandesgericht di Stoccarda il ricorso presentato dalla Solo Kleinmotoren avverso la pronuncia del Landgericht, questa società adiva il Bundesgerichtshof con un Rechtsbeschwerde (ricorso per motivi di diritto), chiedendo l' annullamento dell' ordinanza dell' Oberlandesgericht e il rigetto della domanda di apposizione della formula esecutiva sulla sentenza italiana.
8 La Solo Kleinmotoren sosteneva dinanzi al Bundesgerichtshof che l' art. 27, punto 3, della Convenzione impediva l' esecuzione nella Repubblica federale di Germania della sentenza italiana, in quanto questa sarebbe stata incompatibile con la transazione conclusa tra le parti il 24 febbraio 1978 dinanzi all' Oberlandesgericht di Stoccarda. A sostegno di tale tesi, la Solo Kleinmotoren assumeva che la transazione aveva posto fine a tutti i diritti sorti dai precedenti rapporti commerciali intercorsi tra le parti, comprese le pretese del signor Boch, che il Tribunale civile di Bologna aveva riconosciuto con la sua sentenza 18 febbraio 1986.
9 Manifestando dubbi sul punto se una transazione giudiziaria possa essere equiparata a una "decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto", ai sensi dell' art 27, punto 3, della Convenzione, e quindi impedire, a norma della Convenzione, il riconoscimento e l' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente, che fosse incompatibile con essa, il Bundesgerichtshof ha sospeso il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se si possa considerare decisione ai sensi dell' art. 27, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, in contrasto con la decisione di cui si chiede il riconoscimento, anche la transazione suscettibile di esecuzione conclusa dalle stesse parti dinanzi ad un giudice dello Stato richiesto per definire una lite pendente.
2) Nel caso di risposta affermativa: se ciò valga per tutte le regolamentazioni definite in tale transazione o solo per quelle cui, ai sensi dell' art. 51 della Convenzione di Bruxelles, si potrebbe dare autonomamente esecuzione, e eventualmente solo se sussistono i presupposti per l' esecuzione".
Sulla prima questione
10 Per risolvere tale questione occorre subito ricordare che, in deroga al principio sancito dall' art. 26, primo comma, della Convenzione, secondo il quale le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute ipso iure negli altri Stati contraenti, gli artt. 27 e 28 della Convenzione contengono un elenco tassativo dei motivi di rifiuto del riconoscimento di dette decisioni.
11 Così, ai termini dell' art 27 della Convenzione,
"Le decisioni non sono riconosciute:
(...)
3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
(...)"
12 Ai termini dell' art. 31, primo comma, della Convenzione,
"Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva".
13 L' art. 34, secondo comma, della Convenzione dispone:
"L' istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28".
14 Per stabilire se una transazione giudiziaria quale quella di cui è causa nel procedimento principale costituisca una "decisione" ai sensi dell' art. 27, punto 3, occorre rilevare che l' art. 25 della Convenzione, appartenente al suo titolo III, intitolato "Del riconoscimento e dell' esecuzione", dispone:
"Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali".
15 Dalla lettera stessa dell' art. 25 emerge che la nozione di "decisione" ivi definita si riferisce, ai fini dell' applicazione delle varie norme della Convenzione ove il termine ricorre, unicamente alle decisioni giudiziarie effettivamente pronunciate da un giudice di uno Stato contraente.
16 Come si osserva nella relazione degli esperti sulla Convenzione (GU 1979, C 59, pag. 42, parte finale), l' art. 25 definisce espressamente "decisione" la fissazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali perché, a norma del codice di procedura civile tedesco che contempla tale possibilità, il cancelliere agisce in qualità di organo del tribunale che si è pronunciato sul merito della causa e, in caso di contestazione, la decisione sulle spese compete a un vero e proprio organo giurisdizionale.
17 Da quanto precede discende che, per poter essere qualificato "decisione" ai sensi della Convenzione, l' atto deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti.
18 Orbene, questo presupposto non sussiste nel caso di una transazione, anche se questa è avvenuta dinanzi a un giudice di uno Stato contraente e pone fine ad una lite. Le transazioni giudiziarie rivestono infatti carattere essenzialmente contrattuale, nel senso che il loro contenuto dipende innanzi tutto dalla volontà delle parti, come si osserva nella precitata relazione degli esperti (pag. 56).
19 Occorre aggiungere che un' interpretazione diversa non può essere giustificata dalla necessità di applicare l' art. 27, punto 3, della Convenzione.
20 Infatti, come si è già sottolineato sopra al punto 15 della presente sentenza, la definizione della nozione di "decisione", figurante nell' art. 25, vale per tutte le disposizioni della Convenzione in cui si fa uso di tale termine. Inoltre, l' art. 27 costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione, che mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido. Tale disposizione derogatoria dev' essere pertanto interpretata restrittivamente, il che non consente di equiparare una transazione giudiziaria a una decisione resa da un organo giudiziario.
21 Del resto, la precitata relazione degli esperti (pag. 45) precisa, a proposito del motivo del diniego di riconoscimento indicato dall' art. 27, punto 3, della Convenzione, che "l' ordine sociale di uno Stato sarebbe turbato se la parte potesse giovarsi di due sentenze contraddittorie". Tale turbamento è infatti di una gravità tale da giustificare, a norma della Convenzione, il rifiuto di riconoscere ed eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente che si asserisce incompatibile con una decisione resa tra le stesse parti nello Stato richiesto solo se quest' ultimo atto è una decisione di un organo giurisdizionale che a sua volta si pronuncia su una questione controversa.
22 Peraltro, occorre rilevare che il caso delle transazioni giudiziarie è disciplinato espressamente dall' art. 51 della Convenzione, che fa parte del suo titolo IV, intitolato "Atti autentici e transazioni giudiziarie", e che contiene norme specifiche per la loro esecuzione.
23 Infatti, ai sensi di detto articolo,
"Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici".
24 Orbene, derogando al regime applicabile all' esecuzione delle decisioni giudiziarie, l' art. 50, primo comma, della Convenzione dispone che l' esecuzione di un atto autentico in uno Stato contraente diverso da quello ove è stato ricevuto ed è esecutivo può essere rifiutata solo se è in contrasto con l' ordine pubblico dello Stato richiesto.
25 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, occorre risolvere la prima questione sollevata dal Bundesgerichtshof dichiarando che l' art. 27, punto 3, della Convenzione dev' essere interpretato nel senso che una transazione suscettibile di esecuzione conclusa dinanzi a un giudice dello Stato richiesto con la funzione di definire una lite pendente non costituisce una "decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto", menzionata da detta disposizione, che possa impedire, a norma della Convenzione, il riconoscimento e l' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente.
Sulla seconda questione
26 Tenuto conto della soluzione fornita per la prima questione, non è necessario pronunciarsi sulla seconda.
Sulle spese
27 Le spese sostenute dal governo italiano, dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 5 novembre 1992, dichiara:
L' art. 27, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev' essere interpretato nel senso che una transazione suscettibile di esecuzione conclusa dinanzi a un giudice dello Stato richiesto con la funzione di definire una lite pendente non costituisce una "decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto", menzionata da detta disposizione, che possa impedire, a norma della Convenzione, il riconoscimento e l' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente.