SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 7 DICEMBRE 1993. - RIMA ELETROMETALURGIA SA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DUMPING - RIESAME - IMPRESA ESCLUSA ESPRESSAMENTE DALL'APPLICAZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING ISTITUITO IN PRECEDENZA - CONDIZIONI PER IL RIESAME - ELEMENTI DI PROVA SUFFICIENTI. - CAUSA C-216/91.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06303
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Procedura di riesame ° Apertura di una nuova inchiesta ° Presupposti ° Sussistenza di elementi di prova sufficienti in ordine all' esistenza di un dumping e del pregiudizio ad esso conseguente
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 5, n. 2, 7, n. 1, e 14]
Nell' ambito del riesame, previsto dall' art. 14 del regolamento n. 2423/88, di regolamenti che istituiscono dazi antidumping o decisioni di accettare impegni, e nell' ipotesi in cui tale riesame comporti la necessità di una nuova inchiesta che abbia, nei confronti di una o più imprese, la medesima portata dell' inchiesta iniziale, l' apertura della nuova inchiesta è subordinata, conformemente alle disposizioni degli artt. 7, n. 1, e 5, n. 2, del citato regolamento, alla presenza di elementi di prova sufficienti che si riferiscano all' esistenza di un dumping ed al pregiudizio ad esso conseguente. L' obiettivo di queste disposizioni, come pure dell' art. 5, n. 1, del codice antidumping del GATT, il quale subordina anch' esso l' apertura di qualsiasi inchiesta al ricorrere di elementi di prova sufficienti, è pertanto quello di evitare che gli esportatori siano assoggettati ad inchieste antidumping non giustificate da ragioni obiettive.
Tuttavia, gli elementi di prova richiesti non debbono necessariamente riferirsi all' esistenza di pratiche di dumping di ciascuna delle imprese assoggettate all' inchiesta. Infatti, i procedimenti antidumping concernono, in linea di principio, tutte le importazioni di una determinata categoria di prodotti provenienti da un paese terzo e non le importazioni di prodotti di imprese determinate. Conseguentemente, non si potrebbe escludere che, in presenza di elementi di prova sufficienti in ordine all' esistenza di un dumping per quanto riguarda le importazioni di determinati prodotti provenienti da un paese terzo, la Commissione decida l' apertura di un' inchiesta nei confronti di imprese che producono o esportano le merci in questione, anche se essa non disponga di elementi di prova relativi all' esistenza di pratiche di dumping da parte di ciascuna delle imprese interessate dall' inchiesta.
Nella causa C-216/91,
Rima Eletrometalurgia SA, società di diritto brasiliano, con sede in Belo Horizonte, Minas Gerais (Brasile), con l' avv. Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A.F. Brausch, 8 rue Sainte Zithe,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Erik H. Stein, consigliere giuridico, e Guus Houttuin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione "Affari giuridici" della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eric White, membro del servizio giuridico, assistito dal signor Claus Michael Happe, funzionario tedesco in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 aprile 1991, n. 1115, che istituisce dazi antidumping definitivi nel quadro del procedimento di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile (GU L 111, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 27 maggio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 14 agosto 1991, la società Rima Eletrometalurgia SA (in prosieguo: la "Rima") ha proposto, a norma dell' art. 173 del trattato CEE, un ricorso diretto ad ottenere l' annullamento dell' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 aprile 1991, n. 1115, che istituisce dazi antidumping definitivi nel quadro del procedimento di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile (GU L 111, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento impugnato").
2 La Rima è una società brasiliana con sede in Belo Horizonte che produce e vende ferro-leghe, tra cui il ferrosilicio. Il 12 settembre 1986, a seguito di una denuncia depositata dai produttori di ferrosilicio della Comunità, la Commissione avviava un procedimento concernente le importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile. La Rima trasmetteva una risposta al questionario antidumping. Tale risposta veniva verificata dagli uffici della Commissione mediante un' ispezione nei locali della Rima a Belo Horizonte. Poiché dall' inchiesta era emerso che la Rima, la cui denominazione sociale era in quel periodo Eletrometalur SA Indústria e Comércio, non aveva posto in essere pratiche di dumping, l' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 6 agosto 1987, n. 2409, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile e che accetta gli impegni offerti dalla società brasiliana Italmagnésio SA e dall' esportatore sovietico Promsyrio-Import (GU L 219, pag. 24), escludeva dall' applicazione del dazio i prodotti fabbricati ed esportati dalla società ricorrente. Tale esclusione veniva confermata dall' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1987, n. 3650, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile (GU L 343, pag. 1).
3 Il 3 maggio 1990 la Commissione apriva, a norma dell' art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento base"), un procedimento di riesame delle misure antidumping adottate col citato regolamento n. 3650/87.
4 Tale procedimento veniva avviato a seguito di una domanda di riesame presentata da taluni esportatori brasiliani assoggettati a dazio antidumping. Questi ultimi adducevano che nel 1989 le loro esportazioni non erano più state effettuate a prezzi di dumping e che, di conseguenza, era cessato qualsiasi pregiudizio materiale per l' industria comunitaria.
5 Il procedimento di riesame non si limitava agli esportatori che avevano presentato la denuncia. Esso veniva esteso alla totalità degli esportatori brasiliani, ivi compresa la Rima. L' avviso di apertura del procedimento di riesame (GU C 109 del 3 maggio 1990, pag. 5) rilevava al riguardo: "avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare un riesame, la Commissione ha avviato un' inchiesta in conformità dell' art. 14 del regolamento n. 2423/88. Inoltre, poiché la Commissione ha motivo di credere che le circostanze addotte da alcuni esportatori brasiliani siano valide anche per altri produttori/esportatori brasiliani e dato che la situazione del mercato del ferrosilicio è cambiata a causa del forte calo dei prezzi di vendita sul mercato comunitario, a loro volta dovuti ad eccesso di capacità produttiva a livello mondiale, la procedura di riesame è estesa a tutti i produttori/esportatori brasiliani".
6 La Commissione inviava alla ricorrente un secondo questionario antidumping. L' inchiesta riguardava il periodo compreso tra il 1 settembre 1989 e il 30 aprile 1990. Sulla base della risposta fornitale, la Commissione procedeva a un controllo presso la sede dell' impresa. Essa comunicava quindi i suoi primi calcoli, da cui risultava un margine di dumping del 38,2% per quanto concerne la ricorrente. In seguito alla presa di posizione di quest' ultima, il Consiglio, su proposta della Commissione, adottava il regolamento impugnato.
7 A norma dell' art. 1, n. 3, di questo regolamento, disposizione di cui si chiede l' annullamento, alla Rima veniva imposto un dazio antidumping definitivo pari al 12,2% del prezzo netto franco frontiera comunitaria sulle importazioni di ferrosilicio.
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei motivi e degli argomenti dedotti dalle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 A sostegno del suo ricorso, la Rima deduce i quattro motivi d' annullamento seguenti:
° includendo la ricorrente nel campo d' applicazione del procedimento di riesame ed imponendole un dazio antidumping, le istituzioni comunitarie sono incorse in una violazione di forme essenziali;
° l' accertamento dell' esistenza del dumping effettuato dalle istituzioni è fondato su elementi riferentisi ad un periodo diverso dal periodo oggetto d' inchiesta, quale è stato delimitato dalla Commissione;
° l' accertamento del dumping da parte delle istituzioni comunitarie è il risultato di un raffronto non equo tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione, in violazione dell' art. 2, n. 9, lett. a), del regolamento base;
° la ricorrente non è stata ascoltata sui provvedimenti antidumping proposti dalla Commissione, in violazione dei diritti fondamentali della difesa.
Sul primo motivo
10 Con questo motivo, quale è stato precisato in udienza, la Rima fa valere che, poiché l' inchiesta iniziale si era conclusa con la constatazione dell' insussistenza di pratiche di dumping da parte della ricorrente, la nuova inchiesta effettuata nei suoi confronti nell' ambito del riesame richiesto da cinque esportatori assoggettati a dazio antidumping è viziata da illegittimità. Essa ritiene che una nuova inchiesta sarebbe stata legittima soltanto in presenza di elementi di prova dell' esistenza di pratiche di dumping.
11 Il Consiglio e la Commissione ribattono che tale inchiesta era perfettamente regolare, dal momento che il procedimento antidumping, che riguardava i prodotti originari del Brasile e non i prodotti di imprese determinate, era ancora in corso nonostante il risultato negativo della prima inchiesta per quanto riguardava la Rima. Essi fanno valere che l' esistenza di elementi di prova sufficienti di una pratica di dumping e di un pregiudizio per l' industria comunitaria è necessaria per giustificare, a norma dell' art. 7, n. 1, del regolamento base, l' apertura di un procedimento. Tuttavia, tale prescrizione non si applica allorché, come nella fattispecie, si tratta di aprire una nuova inchiesta nel quadro di un procedimento non concluso. Conformemente all' art. 14, n. 1, del regolamento base, gli elementi di prova necessari per un riesame non concernono, a differenza di quelli richiesti per l' apertura di un procedimento antidumping, l' esistenza di pratiche di dumping e di un pregiudizio per l' industria comunitaria, bensì un mutamento di circostanze idoneo a giustificare il riesame.
12 E' opportuno richiamare il testo delle pertinenti disposizioni dell' art. 14 del regolamento base, concernenti il procedimento di riesame dei provvedimenti antidumping:
"1. I regolamenti che istituiscono dazi antidumping o compensativi e le decisioni di accettare impegni sono soggetti, se necessario, ad un riesame globale o parziale.
Detto riesame può avvenire tanto a richiesta di uno Stato membro quanto per iniziativa della Commissione. Si procede anche ad un riesame quando una parte interessata lo esige e presenta elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell' inchiesta. Dette richieste sono inviate alla Commissione che ne informa gli Stati membri.
2. Se, previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato, l' inchiesta si riapre conformemente all' art. 7, sempreché le circostanze lo esigano. Detta riapertura non incide di per sé sulle misure in vigore.
3. Se il riesame, effettuato anche senza riaprire l' inchiesta, l' esige, le misure sono modificate, prorogate o abrogate (...)".
13 Dalle disposizioni testé citate emerge che, nell' ipotesi in cui il riesame comporti la necessità di una nuova inchiesta che abbia, nei confronti di una o più imprese, la medesima portata dell' inchiesta iniziale, la nuova inchiesta dev' essere riaperta conformemente alle disposizioni dell' art. 7. Orbene, il n. 1 di tale articolo richiede elementi di prova sufficienti che si riferiscano, ai sensi dell' art. 5, n. 2, all' esistenza di un dumping ed al pregiudizio ad esso conseguente.
14 Tale conclusione è avvalorata dall' art. 5, n. 1, del codice antidumping del GATT, il quale, come ha rilevato la ricorrente, subordina l' apertura di qualsiasi inchiesta, sia essa d' ufficio o su domanda degli interessati, intesa ad accertare l' esistenza, il grado e gli effetti del dumping, alla presenza di elementi di prova sufficienti in ordine all' esistenza del dumping, di un pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping ed il pregiudizio allegato.
15 Le menzionate disposizioni del regolamento base, come pure l' art. 5, n. 1, del codice antidumping del GATT, sono intese ad evitare che gli esportatori siano assoggettati ad inchieste antidumping non motivate da ragioni oggettive.
16 Conseguentemente, l' apertura di un' inchiesta, sia nel caso di apertura di un procedimento antidumping sia nell' ambito del riesame di un regolamento che istituisce dazi antidumping, è sempre subordinata all' esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva.
17 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, siffatti elementi di prova non debbono necessariamente riferirsi all' esistenza di pratiche di dumping di ciascuna delle imprese assoggettate all' inchiesta. Infatti, come è stato correttamente rilevato dal convenuto e dall' interveniente, il procedimento antidumping concerne, in linea di principio, tutte le importazioni di una determinata categoria di prodotti provenienti da un paese terzo e non le importazioni di prodotti di imprese determinante.
18 Conseguentemente, non si può escludere che, in presenza di elementi di prova sufficienti in ordine all' esistenza di un dumping per quanto riguarda le importazioni di determinati prodotti provenienti da un paese terzo, la Commissione decida di aprire un' inchiesta nei confronti di imprese che producono o esportano le merci in questione, anche se essa non disponga di elementi di prova relativi all' esistenza di pratiche di dumping da parte di ciascuna delle imprese interessate dall' inchiesta.
19 Ciò premesso, occorre esaminare se, nella fattispecie, l' inchiesta aperta dalla Commissione nei confronti della Rima fosse giustificata dall' esistenza di elementi di prova sufficienti.
20 Al riguardo, il convenuto e l' interveniente richiamano gli elementi indicati nell' avviso di apertura del procedimento di riesame, vale a dire, in primo luogo, le prove addotte dai cinque esportatori che avevano richiesto il riesame e, in secondo luogo, la nuova situazione del mercato del ferrosilicio conseguente al forte calo dei prezzi di vendita sul mercato comunitario, derivante a sua volta da un eccesso di capacità produttiva a livello mondiale.
21 Quanto alle prove fornite dai cinque esportatori, in assenza di indicazioni più precise, è escluso che esse costituiscano elementi di prova sufficienti in ordine all' esistenza di un dumping ai sensi dell' art. 7, n. 1, del regolamento base, essendo tali prove, addotte a sostegno della domanda di riesame, piuttosto intese a dimostrare che le imprese richiedenti non avevano più esportato a prezzi di dumping durante l' anno 1989.
22 Quanto alla nuova situazione del mercato del ferrosilicio creatasi in seguito al forte calo dei prezzi di vendita sul mercato comunitario, dovuto a sua volta ad un eccesso di capacità produttiva a livello mondiale, è d' uopo rilevare come il medesimo eccesso di capacità poteva in pari modo provocare un ribasso dei prezzi sugli altri mercati, ivi compreso il mercato brasiliano. D' altronde, questo argomento è stato formulato dagli esportatori che hanno presentato la domanda di riesame per sostenere la tesi secondo cui essi non esportavano più a prezzi di dumping.
23 Poiché la nozione di dumping implica che il prezzo praticato sul mercato comunitario sia inferiore a quello praticato sul mercato del paese d' esportazione o d' origine, la nuova situazione del mercato del ferrosilicio, che risultava dal forte calo dei prezzi di vendita sul mercato comunitario, non poteva essere considerata come elemento di prova sufficiente dell' esistenza di pratiche di dumping.
24 Emerge da quanto precede che, in assenza di elementi di prova relativi all' esistenza di pratiche di dumping, i presupposti per l' apertura di un' inchiesta, di cui all' art. 7, n. 1, del regolamento base, non erano soddisfatti.
25 Il convenuto e l' interveniente argomentano inoltre che essi erano tenuti ad includere la ricorrente nel procedimento di riesame onde evitare una disparità di trattamento.
26 Questo argomento non può essere accolto. Se è pur vero che esigenze di parità di trattamento potevano giustificare l' estensione del procedimento di riesame ai produttori o esportatori assoggettati a dazio antidumping che non avevano richiesto tale riesame, una considerazione di questo tipo non poteva giustificare l' apertura di una nuova inchiesta nei confronti della ricorrente, dato che i suoi prodotti erano stati esclusi dall' imposizione del dazio antidumping a seguito della prima inchiesta.
27 Pertanto, emerge da quanto sopra che le istituzioni comunitarie, assoggettando la ricorrente a un dazio antidumping, non hanno rispettato le condizioni enunciate a tal fine dal regolamento base.
28 Conseguentemente, l' art. 1, n. 3, del regolamento impugnato dev' essere annullato senza che sia necessario prendere in esame gli altri motivi d' annullamento dedotti dalla ricorrente.
Sulle spese
29 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Consiglio è rimasto soccombente e deve quindi essere condannato alle spese. A norma del n. 4, primo comma, del medesimo articolo, la Commissione, intervenuta nel procedimento, sosterrà le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio del 29 aprile 1991, n. 1115, che istituisce dazi antidumping definitivi nel quadro del procedimento di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, è annullato.
2) Il Consiglio è condannato alle spese.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese.