61992J0272

SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 OTTOBRE 1993. - MARIA CHIARA SPOTTI CONTRO FREISTAAT BAYERN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARBEITSGERICHT PASSAU - GERMANIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - DURATA DEI CONTRATTI DEI LETTORI DI LINGUA STRANIERA. - CAUSA C-272/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-05185


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Parità di trattamento ° Condizioni di lavoro ° Dispensa, nel caso dei soli lettori di lingua straniera, dall' obbligo di giustificare con motivi obiettivi l' assunzione mediante contratti di lavoro a tempo determinato ° Discriminazione dissimulata ° Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 48, n. 2)

Massima


L' art. 48, n. 2, del Trattato osta all' applicazione di una normativa nazionale secondo la quale i posti di lettore di lingua straniera devono o possono essere ricoperti mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre, per quanto riguarda gli altri insegnanti destinati a compiti particolari, tale modo di procedere dev' essere giustificato, caso per caso, da un motivo obiettivo.

Infatti, dato che, in grande maggioranza, i lettori di lingua straniera sono cittadini stranieri, tale differenza di trattamento è idonea a sfavorire questi ultimi rispetto ai cittadini nazionali e costituisce, quindi, una discriminazione indiretta vietata dall' art. 48, n. 2, del Trattato, a meno che non sia giustificata da motivi obiettivi, nel novero dei quali non figura la necessità di garantire un insegnamento aggiornato.

Parti


Nel procedimento C-272/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arbeitsgericht di Passau (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Maria Chiara Spotti

e

Freistaat Bayern,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 48, n. 2, del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: J.-G. Giraud

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la ricorrente nella causa principale, dall' avv. Annette Kaehler, del foro di Francoforte sul Meno,

° per il governo tedesco, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente,

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 maggio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 27 maggio 1992, pervenuta in cancelleria il 15 giugno successivo, l' Arbeitsgericht di Passau ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 48, n. 2, del Trattato CEE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra la signora Maria Chiara Spotti e il Freistaat Bayern.

3 La signora Spotti lavorava come lettore di lingua straniera presso l' università di Passau dal 1 novembre 1986 al 31 luglio 1991 in base a due contratti di lavoro, il primo datato 22 ottobre 1986 e relativo al periodo 1 novembre 1986-31 ottobre 1987, il secondo datato 22 settembre 1987 e relativo al periodo compreso tra il 1 novembre 1987 e il 31 luglio 1991.

4 La limitazione del periodo del rapporto di lavoro era motivato, nell' art. 1, secondo comma, dell' ultimo contratto nei seguenti termini:

"(...) Garanzia di una continuità di scambi culturali, prevenzione della perdita di contatti con il paese d' origine per garantire un insegnamento aggiornato, imputazione della durata del soggiorno al di fuori del paese d' origine a partire dal 1 novembre 1986 (un anno) alla durata massima del rapporto di lavoro stabilita dalla legge. Funzione di formatore in lingue straniere ai sensi dell' art. 57b, n. 3, della HRG".

5 Di fronte al rifiuto dell' università di prorogare il suo rapporto di lavoro oltre il 31 luglio 1991, la signora Spotti esperiva il procedimento di opposizione ai sensi dell' art. 22 della Gesetz zur Ausfuehrung des Gerichtsverfassungsgesetzes (legge recante l' attuazione della legge sull' ordinamento giudiziario). Non avendo ottenuto vittoria, la signora Spotti adiva l' Arbeitsgericht di Passau per far dichiarare, segnatamente, che il suo rapporto di lavoro era a tempo indeterminato.

6 Rilevando il sussistere di seri dubbi quanto alla compatibilità della normativa tedesca relativa ai contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera con l' art. 48, n. 2, del Trattato, l' Arbeitsgericht di Passau ha deciso si sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:

"1) Se sia compatibile con l' art. 48, n. 2, del Trattato CEE una legge nazionale di uno Stato membro la quale, per l' attività di lettori di lingua straniera, istituisce un regime speciale che limita la durata del contratto di lavoro (artt. 57b, n. 3, 57c, n. 2, della Hochschulrahmengesetz ° legge quadro sull' istruzione superiore ° in prosieguo: la 'HRG' , in combinato disposto con l' art. 27, n. 3, della Bayerisches Hochschullehrergesetz ° legge bavarese recante statuto dei professori universitari ° in prosieguo: la 'BayHSchLG' , mentre per gli altri insegnanti incaricati di compiti particolari (art. 56 della HRG) non è prescritta tale limitazione della durata del contratto.

2) Se siffatta compatibilità sussista qualora tale limitazione stabilita dalla legge si basi su motivi oggettivi particolari e, segnatamente, su quello di garantire un insegnamento aggiornato".

7 Gli artt. 57b e 57c della Hochschulrahmengesetz (legge quadro sugli istituti di istruzione superiore) già citati, sono stati inseriti dalla Gesetz ueber befristete Arbeitsvertraege mit wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (legge relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato del personale di insegnamento e di ricerca degli istituti di istruzione superiore e di ricerca) del 14 giugno 1985.

8 L' art. 57b, n. 1, dispone che la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nei casi contemplati dall' art. 57a deve essere giustificata da un motivo obiettivo. Il n. 2 enumera poi diversi motivi obiettivi che possono essere invocati all' atto dell' assunzione di persone incaricate di compiti d' insegnamento e di ricerca, contemplate dall' art. 53, o di carattere medico, ai sensi dell' art. 54: 1) contratto diretto alla formazione dell' interessato, 2) retribuzione mediante stanziamenti di bilancio destinati ad un' attività a durata limitata, 3) assunzione intesa a far fornire o acquisire temporaneamente cognizioni o esperienze specifiche nel lavoro di ricerca o nell' attività di carattere artistico, 4) retribuzione mediante un finanziamento esterno o 5) prima assunzione in qualità di collaboratore incaricato di compiti di insegnamento e di ricerca.

9 L' art. 57b, n. 3, dispone poi:

"Sussiste pure un motivo obiettivo che giustifica la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato con un insegnante di lingua straniera incaricato di compiti particolari qualora l' attività cui egli è destinato riguardi sostanzialmente la formazione in una lingua straniera (lettore)".

10 Ai sensi dell' art. 57c, n. 2, della stessa legge, i contratti a tempo determinato di cui trattasi possono essere stipulati per una durata massima di cinque anni, limite che si applica pure nel caso in cui più contratti siano stati stipulati dallo stesso lettore con la medesima università.

11 Dal canto suo, l' art. 27, n. 3, della Bayerische Hochschullehrergesetz (legge bavarese sui professori degli istituti di istruzione superiore, in prosieguo: la "BayHSchLG") dispone quanto segue:

"I docenti incaricati di compiti particolari sono nominati docenti titolari col grado di professore dell' insegnamento di secondo grado di istituto di istruzione superiore o col grado di professore incaricato di corsi di specializzazione.

I docenti incaricati di compiti particolari, possono essere assunti fuori ruolo, con contratti a durata determinata, in particolare:

1. qualora non soddisfino le condizioni generali per l' assunzione dei dipendenti di ruolo,

2. se occupano un posto di lettore.

I lettori non possono essere occupati per un periodo superiore a cinque anni".

12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto giuridico della causa principale nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Gli elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

13 Con le questioni pregiudiziali, il giudice a quo mira, in primo luogo a far accertare se l' art. 48, n. 2, del Trattato osti all' applicazione di una normativa nazionale secondo la quale i posti di lettore di lingua straniera devono o possono essere ricoperti mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre, per quanto riguarda gli altri insegnanti destinati a compiti particolari, tale modo di procedere deve essere giustificato, caso per caso, da un motivo obiettivo.

14 Nella sentenza 30 maggio 1989, causa 33/88, Allué (Racc. pag. 1591), la Corte ha affermato che l' art. 48, n. 2, del Trattato osta all' applicazione di una norma di diritto nazionale che ponga un limite alla durata del rapporto di lavoro fra le università e i lettori di lingua straniera, mentre un limite siffatto non esiste, in linea di principio, per quanto riguarda gli altri lavoratori.

15 Il governo tedesco ritiene che questa giurisprudenza non possa applicarsi in un caso in cui, come in quello di specie, la normativa nazionale consente di assumere mediante contratto a tempo determinato non soltanto i lettori di lingua straniera, ma anche le altre categorie di personale.

16 Si deve rilevare in proposito che, per le altre categorie di personale menzionate dal governo tedesco, e cioè i ricercatori scientifici, le persone incaricate di compiti di carattere medico, gli altri docenti incaricati di compiti particolari e il personale ausiliario dell' insegnamento e della ricerca, la stipulazione di un contratto a tempo determinato viene autorizzata solo qualora sia giustificata da un motivo obiettivo. Secondo il giudice a quo, quando la normativa non precisa i motivi che possono essere invocati, la validità del contratto presuppone, in linea di principio, che si accerti in ciascun caso di specie se le peculiarità del rapporto di lavoro giustifichino tale limite alla luce dei principi elaborati in proposito dalla giurisprudenza.

17 Per contro, per i lettori di lingua straniera, l' art. 57b, n. 3, della HRG prevede la possibilità di limitare la durata dei contratti solo in base alla natura della loro attività e l' art. 27, n. 3, della citata BayHSchLG dispone che i contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera sono sempre a tempo determinato.

18 Dato che, in grande maggioranza, i lettori di lingua straniera sono cittadini stranieri, tale differenza di trattamento è idonea a sfavorire questi ultimi rispetto ai cittadini tedeschi e costituisce, quindi, una discriminazione indiretta vietata dall' art. 48, n. 2, del Trattato, a meno che non sia giustificata da motivi obiettivi.

19 In secondo luogo, il giudice nazionale pone la questione se detta normativa sia giustificata qualora sia necessaria per garantire un insegnamento aggiornato. Esso si richiama in proposito alla giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, relativa alla normativa vigente prima della succitata legge 14 giugno 1985, e secondo la quale tale necessità costituisce un motivo obiettivo che autorizza la stipulazione di contratti a tempo determinato per ricoprire i posti di lettore.

20 Su questo punto va rilevato che, come la Corte ha affermato nella già citata sentenza 30 maggio 1989, Allué (punto 14 della motivazione), la necessità di garantire un insegnamento aggiornato non può giustificare la limitazione della durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera. Il pericolo che i lettori perdano i contatti con la madre lingua è infatti limitato, data l' intensificazione degli scambi culturali e delle facilità di comunicazione, e le università hanno comunque la possibilità di controllare il livello delle cognizioni dei lettori.

21 Le questioni sollevate dal giudice nazionale vanno quindi risolte nel senso che l' art. 48, n. 2, del Trattato osta all' applicazione di una normativa nazionale secondo la quale i posti di lettori di lingua straniera devono o possone essere ricoperti mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre, per quanto riguarda gli altri insegnanti destinati a compiti particolari, tale modo di procedere dev' essere giustificato, caso per caso, da un motivo obiettivo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

22 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arbeitsgericht di Passau, con ordinanza 27 maggio 1992, dichiara:

L' art. 48, n. 2, del Trattato osta all' applicazione di una normativa nazionale secondo la quale i posti di lettori di lingua straniera devono o possone essere ricoperti mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre, per quanto riguarda gli altri insegnanti destinati a compiti particolari, tale modo di procedere dev' essere giustificato, caso per caso, da un motivo obiettivo.