61988J0213

SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 NOVEMBRE 1991. - GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - SEDE DELLE ISTITUZIONI E LUOGHI DI LAVORO DEL PARLAMENTO EUROPEO - TRASFERIMENTO DI PERSONALE. - CAUSE RIUNITE 213/88 E C-39/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05643
edizione speciale svedese pagina I-00473
edizione speciale finlandese pagina I-00505


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Atti destinati a produrre effetti giuridici - Risoluzione del Parlamento sulla sede delle istituzioni e sul suo principale luogo di lavoro

(Trattato CEE, art. 173; risoluzione del Parlamento 18 gennaio 1989)

2. Comunità europee - Sede delle istituzioni - Determinazione - Competenza degli Stati membri - Potere di organizzazione interna del Parlamento europeo - Presupposti per il suo esercizio - Obbligo reciproco di rispetto delle rispettive competenze - Portata

(Trattato CECA, art. 25; Trattato CEE, artt. 5 e 142; Trattato CEEA, art. 112)

3. Comunità europee - Sede delle istituzioni - Mantenimento da parte del Parlamento dell' infrastruttura indispensabile nei diversi luoghi di lavoro - Presupposti

(Trattato CECA, art. 25; Trattato CEE, artt. 5 e 142; Trattato CEEA, art. 112; decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 8 aprile 1965, art. 4)

4. Parlamento - Potere di organizzazione interna - Determinazione della sua politica di informazione - Potere discrezionale

5. Parlamento - Potere di organizzazione interna - Determinazione delle esigenze in materia di personale e di locali nei diversi luoghi di lavoro - Potere discrezionale

(Risoluzione del Parlamento 18 gennaio 1989)

Massima


1. Al fine di stabilire se un atto di un' istituzione è impugnabile con ricorso ex art. 173 del Trattato, occorre esaminare la natura dell' atto controverso anziché la forma che esso riveste ed accertare se è destinato a produrre effetti giuridici.

Costituisce un atto impugnabile con ricorso d' annullamento la risoluzione sulla sede delle istituzioni e il principale luogo di lavoro del Parlamento europeo, adottata da quest' ultimo il 18 gennaio 1989. Questa risoluzione infatti, designando il personale la cui presenza a Bruxelles è indispensabile e incaricando gli organi competenti del Parlamento di adottare tutti i provvedimenti necessari per la sua attuazione, ha natura decisionale e i suoi effetti potrebbero pregiudicare le garanzie risultanti per il Granducato del Lussemburgo dagli atti in tema di sede e luoghi di lavoro del Parlamento.

2. Benché il Parlamento sia autorizzato ad adottare, in forza dei poteri di organizzazione interna attribuitigli dall' art. 25 del Trattato CECA, nonché dagli artt. 142 del Trattato CEE e 112 del Trattato CEEA, provvedimenti idonei a garantire il proprio buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure, in forza della norma che prescrive agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, cui è informato in particolare l' art. 5 del Trattato CEE, le decisioni del Parlamento devono rispettare la competenza dei governi degli Stati membri a determinare la sede delle istituzioni e le decisioni nel frattempo provvisoriamente adottate.

Benché sia pacifico che i governi degli Stati membri non hanno ancora adempiuto l' obbligo di fissare definitivamente la sede delle istituzioni, ciò non implica affatto un ampliamento della discrezionalità del Parlamento nell' esercizio del suo potere di organizzazione interna.

3. Il Parlamento deve essere in grado di mantenere, nelle varie sedi di lavoro, diverse dal luogo in cui è insediata la segreteria, l' infrastruttura indispensabile per garantire l' espletamento, in tutti questi luoghi, dei compiti affidatigli dai Trattati.

Tuttavia, qualsiasi decisione di trasferire, in tutto o in parte, di diritto o di fatto, la segreteria generale del Parlamento o i suoi uffici costituirebbe una trasgressione dell' art. 4 della decisione dei governi degli Stati membri relativa all' insediamento provvisorio di determinate istituzioni e dei servizi delle Comunità e delle garanzie che detta decisione doveva fornire al Granducato del Lussemburgo.

4. Spetta ad ogni istituzione determinare i metodi, le modalità ed i mezzi della sua politica in materia di informazione nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario. L' obbligo di informare l' opinione pubblica sulle attività di un' istituzione è a maggior ragione indispensabile in quanto si tratta di un Parlamento eletto a suffragio universale diretto, che partecipa all' iter legislativo in nome dei suoi elettori.

Dato che i compiti dell' ufficio stampa centrale del Parlamento derivano manifestamente dalle attività politiche di quest' ultimo che si svolgono a Bruxelles, dove si trova accreditato un grande numero di giornalisti, il potenziamento del servizio stampa in questa città non esorbita dalla discrezionalità di cui dispone il Parlamento nell' esercizio del suo potere di organizzazione interna.

5. Atteso che spetta al Parlamento valutare la necessità di disporre del personale utile all' espletamento dei suoi compiti a Bruxelles, i trasferimenti del personale incaricato delle commissioni e delle delegazioni, delle attività di informazione nonché degli studi e della ricerca previsti nella risoluzione 18 gennaio 1989 non esorbitano dalla discrezionalità di cui esso dispone nell' ambito del suo potere di organizzazione interna. Ciò vale anche per le decisioni in materia immobiliare che discendono dalle decisioni in materia di trasferimenti.

Parti


Nelle cause riunite C-213/88 e C-39/89,

Granducato del Lussemburgo, rappresentato inizialmente dal sig. Ronald Mayer, indi dal sig. Alphonse Berns, direttori delle relazioni economiche internazionali presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, assistiti dall' avvocato domiciliatario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. Francesco Pasetti Bombardella e Jorge Campinos, giureconsulti, assistiti dal sig. Christian Pennera, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dall' avv. Michel Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

aventi ad oggetto le domande volte all' annullamento della decisione dell' ufficio di presidenza del Parlamento europeo 1 e 2 giugno 1988, adottata con il titolo "servizi di informazione e di pubbliche relazioni a Bruxelles", e della decisione dell' ufficio di presidenza 15 giugno 1988, dal titolo "Nota relativa alle previsioni a medio termine per le attività del Parlamento europeo nei suoi tre abituali luoghi di lavoro", nonché della risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 1989, sulla sede delle istituzioni e il principale luogo di lavoro del Parlamento europeo (GU C 47, pag. 88),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali delle parti presentate all' udienza del 31 gennaio 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, all' udienza del 25 aprile 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con due atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 1 agosto 1988 e il 16 febbraio 1989, il Granducato del Lussemburgo ha chiesto, a norma degli artt. 31 e 38 del Trattato CECA, dell' art. 173 del Trattato CEE e dell' art. 146 del Trattato CEEA, l' annullamento della decisione dell' ufficio di presidenza del Parlamento europeo 1 e 2 giugno 1988, concernente i servizi di informazione e di pubbliche relazioni a Bruxelles, e della decisione dell' ufficio di presidenza 15 giugno 1988, dal titolo "Nota relativa alle previsioni a medio termine per le attività del Parlamento europeo nei suoi tre abituali luoghi di lavoro" (causa C-213/88), nonché della risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 1989, sulla sede delle istituzioni e il principale luogo di lavoro del Parlamento europeo (GU C 47, pag. 88) (causa C-39/89).

Ricorso C-213/88

2 La decisione dell' ufficio di presidenza del Parlamento europeo 1 e 2 giugno 1988 è stata adottata in esito ad una relazione del segretario generale del Parlamento esaminata il 15 e 17 dicembre 1987, volta ad attuare, su richiesta dell' ufficio di presidenza ampliato, i necessari provvedimenti per potenziare gli uffici d' informazione ubicati in Bruxelles. Essa è costituita da diversi documenti.

3 Da un estratto del verbale della riunione dell' ufficio di presidenza del Parlamento 1 giugno 1988, dal titolo "Servizi di informazione e di pubbliche relazioni a Bruxelles" (documento PE 122.508/Bur.), risulta che l' ufficio di presidenza ha preso atto della relazione 19 maggio 1988 del gruppo ad hoc "Informazione" dal titolo "Potenziamento dei servizi informazione a Bruxelles" (PE 122.503/Bur.), ha dichiarato di condividere gli orientamenti generali suggeriti in questo documento ed ha incaricato il segretario generale di porre in essere le condizioni per l' attuazione delle proposte adottate.

4 Risulta da questa relazione che "l' ufficio stampa centrale deve rimanere ben distinto dall' ufficio informazione di Bruxelles" e che "dallo svolgimento dei propri compiti, questo servizio (cioè l' ufficio stampa centrale) può contare sul contributo dei settori della divisione delle pubblicazioni trasferiti a Bruxelles". Il gruppo ad hoc ha concluso "che un potenziamento coerente delle attività di informazione a Bruxelles esige in tempi brevi il trasferimento di un certo numero di funzionari, in attesa di successivi sviluppi". Il gruppo ad hoc considera in particolare che "se non altro a titolo transitorio, si dovrebbero trasferire gradualmente taluni settori linguistici della divisione delle pubblicazioni, attualmente installati a Lussemburgo, mantenendo l' unità geografica dei gruppi e senza nuocere alle attività normali". Dopo il trasferimento del settore inglese di questa divisione, deciso dall' ufficio di presidenza il 15 dicembre 1987 e previsto per il 1 settembre 1988, questo progetto prevede il trasferimento dal 1 gennaio 1989 del settore portoghese, i cui quattro dipendenti avrebbero espresso il loro consenso in proposito. E' altresì previsto il trasferimento di altri settori linguistici.

5 Stando al rapporto del gruppo ad hoc:

"il trasferimento di funzionari a Bruxelles è soggetto a quattro limiti fondamentali:

a) la situazione giuridica creata dalla sentenza della Corte di giustizia, che vieta il trasferimento di interi servizi;

b) il criterio del volontariato, che implica l' accordo dei funzionari interessati;

c) le condizioni tecniche esistenti a Bruxelles (disponibilità di locali, attrezzature tecniche);

d) gli aspetti funzionali (efficacia delle misure, salvaguardia delle attività importanti svolte dai servizi da trasferire, ecc.)".

6 La citata decisione 15 giugno 1988 è costituita dal punto 4.1 del verbale della riunione dell' ufficio di presidenza del Parlamento, col titolo "Nota relativa alle previsioni a medio termine per le attività del Parlamento europeo nei suoi tre abituali luoghi di lavoro".

7 In questo documento l' ufficio di presidenza ha anzitutto preso atto di diverse note del segretario generale e della direzione generale dell' amministrazione sulle previsioni a medio termine per le attività del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro, sullo stato di avanzamento dei progetti relativi agli edifici a Bruxelles e a Strasburgo, e sullo stato di avanzamento dei lavori degli immobili destinati al Parlamento ed ai suoi organi negli abituali luoghi di lavoro. Ha altresì preso atto dell' estratto del processo verbale della seduta dell' ufficio di presidenza che dà mandato al segretario generale di "trovare la disponibilità di uffici e sale di riunioni supplementari a Bruxelles", nonché della lettera del presidente relativa al convegno dei presidenti delle commissioni parlamentari, sulle esigenze delle commissioni a Bruxelles.

8 Con questa medesima decisione, l' ufficio di presidenza ha poi approvato il contenuto della nota del segretario generale 6 giugno 1988, che suggerisce "un più ampio ricorso dell' art. 37 del regolamento (cioè il 'regolamento interno del Parlamento' ) cosa che consentirebbe di delegare alle commissioni il potere di decisione" e che propone "di aumentare il numero delle sale di riunione a Bruxelles e di creare una sala che possa accogliere simultaneamente varie commissioni o una grande commissione che debba decidere al posto del Parlamento, il quale sarebbe comunque chiamato a ratificare, senza discussione, tali decisioni".

9 Infine, dopo aver sentito diversi interventi, l' ufficio di presidenza, nel medesimo provvedimento, ha deciso in particolare:

- di optare per taluni progetti immobiliari a Bruxelles;

- di incaricare il segretario generale di compiere, conformemente alla nota presentatagli, tutti i passi necessari ad assicurare al Parlamento la disponibilità di nuovi locali nel corso del 1990;

- di approvare gli orientamenti del segretario generale relativi alla razionalizzazione delle attività del Parlamento.

Ricorso C-39/89

10 Nella citata risoluzione 18 gennaio 1989 il Parlamento rileva che gli Stati membri non hanno ancora ottemperato all' obbligo di fissare la sede delle istituzioni della Comunità, conformemente agli artt. 77 del Trattato CECA, 216 del Trattato CEE e 189 del Trattato CEEA. Esso considera che, in mancanza di adozione di siffatta decisione, l' esecuzione degli ulteriori compiti fondamentali assegnatigli dall' Atto unico europeo e l' espletamento simultaneo del ruolo legislativo, di bilancio e di controllo conferitogli dai trattati precedenti rendono necessaria una migliore organizzazione e la riduzione delle attuali dispersioni di lavoro e di personale fra i tre luoghi di lavoro. Pertanto il Parlamento, in particolare:

"(...)

7. decide (...) di adottare disposizioni più soddisfacenti per lo svolgimento dei propri compiti, tenendo conto dei suoi obblighi previsti dalla normativa comunitaria e del palese diritto di un parlamento eletto a suffragio universale diretto;

(...)

9. incarica il suo ufficio di presidenza di prendere quanto prima tali disposizioni necessarie affinché il Parlamento possa disporre di tutto il personale e di tutte le infrastrutture necessarie per effettuare i propri compiti efficientemente nei luoghi in cui vengono effettuate le sue sedute e le altre attività parlamentari, tenendo conto delle considerazioni esposte ai paragrafi 2 e 3;

10. giudica particolarmente indispensabile per il corretto funzionamento del Parlamento disporre a Bruxelles di personale assegnato alle seguenti attività:

- commissioni e delegazioni,

- informazioni e relazioni pubbliche,

- studi e ricerche,

nonché

- altro personale il cui ruolo principale è di fornire servizi direttamente ai singoli deputati,

- il personale il cui ruolo di controllo e di sostegno richiede la sua presenza nello stesso luogo in cui sono previsti i servizi sopra citati;

11. conclude che, in via dell' aumento dei propri compiti e del fatto che occorre svolgerti con efficacia, è diventato necessario tenere tornate addizionali e supplementari in coincidenza con una o più settimane destinate a riunioni di commissione o di gruppi politici;

(...)

16. incarica il suo Presidente, il Segretario generale, l' Ufficio di presidenza, l' Ufficio di presidenza ampliato e i Questori di intraprendere rapidamente tutti i passi appropriati, incluse le consultazioni con il personale, nell' intento di attuare le suddette misure, in particolare affittando o acquistando nuovi edifici e recedendo dal contratto d' affitto di edifici non più necessari;

17. sottolinea l' urgenza della sua situazione e la necessità di realizzare i cambiamenti previsti ai paragrafi 9, 10 e 11, non appena saranno disponibili le necessarie infrastrutture".

11 Il Granducato del Lussemburgo chiede l' annullamento di questa risoluzione nel suo complesso, ma soprattutto dei citati punti 7, 9, 10, 16 e 17.

12 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico e degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla ricevibilità

Sulla ricevibilità del ricorso C-213/88

13 Il Parlamento contesta la ricevibilità dei ricorsi perché le due decisioni dell' ufficio di presidenza, su cui essi vertono, sarebbero atti di organizzazione interna e, per giurisprudenza costante, atti del genere non possono essere impugnati con ricorso d' annullamento. In proposito si riferisce in particolare all' ordinanza 4 giugno 1986, Gruppo delle destre europee/Parlamento (causa 78/85, Racc. pag. 1753), ed alla sentenza 22 settembre 1988, Francia/Parlamento (cause riunite 358/85 e 51/86, Racc. pag. 4821).

14 Il Granducato sostiene che la Corte ha già respinto questo mezzo nelle sentenze 10 febbraio 1983 e 10 aprile 1984, Lussemburgo/Parlamento (rispettivamente causa 230/81, Racc. pag. 255, e causa 108/83, Racc. pag. 1945), in merito a risoluzioni del Parlamento sulla sede e sui luoghi di lavoro. Esso aggiunge che le sentenze citate dal Parlamento vertevano sull' istituzione di una commissione di indagine e sull' organizzazione di un dibattito di attualità e non costituiscono pertanto un mutamento di giurisprudenza.

15 Al fine di stabilire se un atto è impugnabile con ricorso ex art. 173, primo comma, del Trattato, si deve anzitutto ricordare che, per giurisprudenza costante, occorre esaminare la natura dell' atto controverso anziché la forma che esso riveste ed accertare se è destinato a produrre effetti giuridici (sentenza 27 settembre 1988, Regno Unito/Commissione, punto 12 della motivazione, causa 114/86, Racc. pag. 5289).

16 Si deve rilevare tuttavia che la questione se le decisioni 1 e 2 giugno e 15 giugno 1988 riguardino esclusivamente l' organizzazione interna degli uffici e dei lavori del Parlamento e se producano effetti giuridici nei confronti dei terzi è indissolubilmente legata all' esame del loro contenuto, e pertanto all' esame del ricorso nel merito. Si deve quindi passare all' esame del merito del ricorso C-213/88.

Sulla ricevibilità del ricorso C-39/89

17 Il Parlamento ha eccepito l' irricevibilità di questo ricorso deducendo l' imprecisione del ricorso e la natura dell' atto impugnato, cioè una risoluzione che sarebbe priva di efficacia vincolante.

Sul mezzo relativo all' imprecisione del ricorso

18 Il Parlamento sostiene che il ricorso non soddisfa i requisiti di cui all' art. 38, n. 1, del regolamento di procedura della Corte. In proposito assume che il semplice fatto di allegare l' incompetenza dell' istituzione o la trasgressione da parte sua delle disposizioni del Trattato non può essere sufficiente per contestare la legittimità di un atto della medesima istituzione. Considerare ricevibile un' istanza del genere implicherebbe una vera e propria inversione dell' onere della prova che imporrebbe al convenuto di provare che l' atto di cui è causa non risulta da alcun abuso di potere.

19 Secondo il governo lussemburghese, il ricorso soddisfa i requisiti formali anche oltre quanto imposto dall' art. 38, n. 1, in quanto precisa l' oggetto della controversia, che riguarda la risoluzione nel suo complesso, ma soprattutto taluni suoi punti, e illustra dettagliatamente i mezzi dedotti, cioè l' abuso di potere del Parlamento e l' infrazione al principio di proporzionalità. Il ricorrente ritiene inoltre che l' argomento del Parlamento discenda da un errore giuridico in quanto prospettato sul terreno della prova delle allegazioni, formulate nell' atto introduttivo, che è completamente estraneo alla regolarità formale del ricorso.

20 Si deve rilevare che dal ricorso risulta chiaramente che i requisiti imposti dall' art. 38, n. 1, del regolamento di procedura sono stati soddisfatti atteso che contiene il nome e il domicilio del ricorrente, la designazione della parte contro cui è proposto, l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi, nonché le conclusioni del ricorso.

21 Va osservato altresì che la risoluzione impugnata è stata allegata al ricorso, conformemente alle disposizioni dell' art. 38, n. 4, del regolamento di procedura, e che non spettava al ricorrente offrire la produzione di prove in mancanza di contestazione precisa in questa fase del procedimento. Non occorre pertanto esaminare la questione dell' onere della prova sollevata dal Parlamento poiché, come sottolineato dal governo lussemburghese, la discussione verte sulla regolarità del ricorso dal punto di vista formale e non sulla sua fondatezza.

22 Questo mezzo va pertanto disatteso.

Sul mezzo concernente la natura dell' atto impugnato

23 Il Parlamento ricorda che la Corte, nella sentenza 11 luglio 1985, Salerno/Consiglio e Commissione, al punto 59 della motivazione (cause riunite 87/77 e 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Racc. pag. 2523), ha dichiarato che una risoluzione non ha natura vincolante. A suo parere la risoluzione controversa non può essere impugnata con ricorso d' annullamento in quanto sarebbe priva di natura decisionale. Esso sostiene che, nell' ipotesi in cui la risoluzione produca taluni effetti giuridici, essa rientra strettamente nell' ambito del suo potere di organizzazione interna, che è sottratto al sindacato giurisdizionale. Esso aggiunge infine che la risoluzione su cui verte la presente causa non potrebbe produrre effetti giuridici a causa della mancanza di precisione in ordine al numero esatto di proposte in essa formulate.

24 Si deve osservare che la valutazione dell' effetto giuridico della risoluzione impugnata è indissociabilmente legata all' esame del suo contenuto (sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, citata, Racc. pag. 255, punto 30 della motivazione).

25 Basti rilevare in proposito che nella citata sentenza Salerno la risoluzione controversa esprimeva il parere del Parlamento su una proposta di regolamento della Commissione e costituiva solo una tappa dell' iter di elaborazione delle norme comunitarie, mentre la risoluzione di cui alla presente causa definisce i provvedimenti ritenuti indispensabili per una migliore organizzazione e per la riduzione delle attuali dispersioni di lavoro e di personale fra i tre luoghi di lavoro di detta istituzione.

26 In particolare, la risoluzione designa, al punto 10, il personale incaricato di talune attività la cui presenza a Bruxelles il Parlamento ritiene indispensabile, ed al punto 16 incarica il presidente, il segretario generale, l' ufficio di presidenza e i questori di intraprendere rapidamente tutti i passi appropriati per l' attuazione della risoluzione, in particolare in materia immobiliare.

27 Si deve pertanto dichiarare che la risoluzione impugnata ha natura decisionale e che i suoi effetti potrebbero eventualmente pregiudicare le garanzie risultanti per il Granducato del Lussemburgo dagli atti in tema di sede e di luoghi di lavoro del Parlamento, così come sono stati interpretati dalla Corte.

28 Questo mezzo va quindi altresì disatteso e pertanto si deve respingere l' eccezione di ricevibilità del ricorso nel suo complesso.

Nel merito

29 Si deve ricordare in primo luogo che il Parlamento è autorizzato ad adottare, in forza dei poteri d' organizzazione interna attribuitigli dagli artt. 25 del Trattato CECA, 142 del Trattato CEE e 112 del Trattato CEEA, provvedimenti idonei a garantire il proprio buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure. Tuttavia, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, cui è informato in particolare l' art. 5 del Trattato CEE, le decisioni del Parlamento devono rispettare la competenza dei governi degli Stati membri a fissare la sede delle istituzioni e le decisioni adottate provvisoriamente nel frattempo (sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, citata, punto 38 della motivazione).

30 Si deve ricordare in secondo luogo che l' art. 4 della decisione 8 aprile 1965, relativa alla installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità (GU 152 del 1967, pag. 18) prevede che "il segretariato generale del Parlamento europeo ed i relativi servizi rimangono installati a Lussemburgo". Va altresì sottolineato che la Corte, nella citata sentenza, ha precisato che il Parlamento doveva essere in grado di mantenere, nelle varie sedi di lavoro, diverse dal luogo in cui è insediata la segreteria, le infrastrutture indispensabili per garantire l' espletamento, in tutti questi luoghi, dei compiti affidatigli dai Trattati. Entro questi limiti, l' insediamento di siffatta infrastruttura in luoghi diversi da quelli in cui è insediata la segreteria può quindi essere conforme ai principi sopra esposti, che disciplinano le rispettive competenze degli Stati membri e del Parlamento in materia (sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, citata, punto 54 della motivazione). La Corte ha tuttavia aggiunto che ogni decisione di trasferimento, totale o parziale, di diritto o di fatto, della segreteria generale del Parlamento o dei suoi uffici costituirebbe una trasgressione dell' art. 4 della citata decisione 8 aprile 1965 e delle garanzie che detta decisione doveva fornire al Granducato del Lussemburgo (sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, citata, punto 55 della motivazione).

31 Va pertanto accertato alla luce di queste considerazioni se le decisioni e la risoluzione controverse rispettino i limiti imposti al potere di organizzazione interna del Parlamento.

Sulla decisione 1 e 2 giugno 1988

32 Il governo lussemburghese sostiene che l' insediamento di un servizio autonomo a Bruxelles, designato come ufficio stampa centrale, non costituisce l' infrastruttura indispensabile per garantire, nel luogo di lavoro di Bruxelles, i compiti affidati al Parlamento dal Trattato. Esso ritiene inoltre che il trasferimento del settore linguistico portoghese della divisione delle pubblicazioni costituisca un trasferimento illecito di un' unità amministrativa in violazione della citata decisione 8 aprile 1965, poiché fa parte di un piano globale e non risponde al criterio dell' indispensabilità delle infrastrutture necessarie al funzionamento del Parlamento. Esso sottolinea poi che creare un vincolo fra l' ufficio stampa centrale ed i settori della divisione delle pubblicazioni equivale ad ignorare l' insediamento dell' ufficio delle pubblicazioni a Lussemburgo confermato dall' art. 8 della citata decisione 8 aprile 1965.

33 Il Parlamento sostiene che, nonostante un' eventuale mancanza di chiarezza in proposito nella decisione 1 e 2 giugno 1988, l' ufficio stampa centrale è in funzione a Bruxelles dal 1980, indipendentemente dall' ufficio informazione ubicato nella medesima città. Pertanto, secondo il convenuto l' oggetto della decisione non è l' insediamento, bensì il potenziamento di detto ufficio, il quale in caso contrario non potrebbe più espletare i propri compiti di informazione vista l' ampiezza delle competenze del Parlamento e lo sviluppo delle sue attività in questa città.

34 Va rilevato che spetta ad ogni istituzione determinare i metodi, le modalità ed i mezzi della sua politica in materia di informazione nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario. L' obbligo di informare l' opinione pubblica sulle attività di un' istituzione è a maggior ragione indispensabile in quanto si tratta di un Parlamento eletto a suffragio universale diretto, che partecipa all' iter legislativo in nome dei suoi elettori.

35 Si deve aggiungere che i compiti dell' ufficio stampa centrale descritti nella citata relazione del gruppo ad hoc derivano manifestamente dalle attività politiche del Parlamento che si svolgono a Bruxelles. Si tratta infatti di:

- assicurare i contatti con la stampa europea accreditata a Bruxelles;

- redigere e diffondere le informazioni quotidiane sui lavori delle commissioni e delle delegazioni parlamentari;

- gestire il servizio attualità e la futura rete informatica Epistel, la cui realizzazione deve essere accelerata;

- collaborare con i servizi informazione dei gruppi politici;

- organizzare i servizi e le strutture di accoglienza per i giornalisti accreditati nei vari luoghi di lavoro dell' istituzione e gestire la sala stampa di Bruxelles.

36 Di conseguenza, e considerato che una parte notevole delle attività parlamentari viene svolta a Bruxelles, dove si trova accreditato un grande numero di giornalisti, si deve ritenere che un potenziamento del servizio stampa in questa stessa città, necessario all' espletamento dei compiti affidatigli, non esorbita dalla discrezionalità di cui dispone il Parlamento nell' esercizio del suo potere di organizzazione interna.

37 Ne deriva che l' assegnazione all' ufficio stampa centrale dei quattro impiegati del settore portoghese della divisione pubblicazioni deve essere considerata conforme alla necessità di potenziare detto ufficio.

38 Va inoltre respinto l' argomento con cui il governo lussemburghese ha contestato il trasferimento di membri della divisione delle pubblicazioni richiamandosi all' insediamento a Lussemburgo dell' ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Infatti il segretariato del Parlamento deve disporre di una parte dei servizi di produzione e distribuzione dei documenti destinati alle commissioni e ai gruppi politici o da essi prodotti, al fine di garantire un servizio indispensabile al luogo in cui si svolgono le sedute delle commissioni e dei gruppi politici.

39 Le conclusioni del ricorso volte all' annullamento della decisione 1 e 2 giugno 1988 vanno quindi respinte.

Sulla decisione 15 giugno 1988

40 Con la decisione controversa l' ufficio di presidenza del Parlamento ha deciso di optare per due progetti immobiliari a Bruxelles ed ha approvato la nota 6 giugno 1988 del segretariato generale secondo la quale il Parlamento deve trovare a Bruxelles la disponibilità di circa trecento-trecentocinquanta uffici supplementari, di due o tre sale di riunioni di almeno duecento -duecentocinquanta posti che consentano le riunioni dei grandi gruppi politici ed eventualmente le deliberazioni di diverse commissioni parlamentari riunite in seduta comune, nonché dei locali indispensabili per i servizi riproduzione e distribuzione. Ora, i progetti immobiliari approvati dall' ufficio di presidenza sarebbero volti, in detta decisione, a soddisfare queste esigenze.

41 Il governo lussemburghese ritiene che i progetti immobiliari approvati dall' ufficio di presidenza, benché giustificati dalla necessità di accogliere una "grande commissione", siano in realtà solo il prolungamento delle decisioni di trasferimento di servizi e in quanto tali non corrispondano a necessità di infrastrutture indispensabili e trasgrediscano il principio di proporzionalità. Infatti, secondo il governo lussemburghese, per quel che riguarda l' istituzione di una "grande commissione" la decisione non spetterebbe all' ufficio di presidenza bensì al Parlamento stesso e sarebbe pertanto futura ed ipotetica.

42 Dalla nota del segretario generale e dalla decisione dell' ufficio di presidenza si ricava che l' obiettivo del Parlamento consiste nel porre a disposizione dei deputati, dei gruppi politici e del segretariato generale un numero sufficiente di uffici e di sale di riunione. Questo obiettivo può essere perseguito dal Parlamento nell' ambito del suo potere di organizzazione interna.

43 D' altra parte, come ha fatto osservare il Parlamento, la formula "grande commissione", utilizzata dall' ufficio di presidenza nella decisione impugnata e dal segretario generale, discende dal procedimento ex art. 37 del regolamento interno del Parlamento, che non ha mai occasionato la benché minima critica da parte degli Stati membri o dal Consiglio. A norma di questa disposizione, il Parlamento può infatti, in seduta plenaria, deferire una richiesta di parere o una consultazione alla commissione competente con potere deliberante.

44 Va sottolineato che la riunione nel corso della quale la commissione delibera è pubblica, il che implica la disponibilità di un numero di posti sufficiente per il pubblico ed eventualmente per i rappresentanti della stampa. La riunione in seduta comune di diverse commissioni parlamentari richiede altresì l' uso di una sala di grande capacità. Ora, il ricorso a siffatti procedimenti rientra manifestamente nell' organizzazione interna dei lavori del Parlamento e non può pertanto essere sottoposta a sindacato giurisdizionale (sentenza 22 settembre 1988, Francia/Parlamento, già citata, punto 17 della motivazione).

45 Occorre pertanto respingere le conclusioni del ricorso volte all' annullamento della decisione 15 giugno 1988 e pertanto, nel suo complesso, il ricorso proposto nella causa C-213/88.

Sulla risoluzione del Parlamento 18 gennaio 1989

46 Il governo lussemburghese assume che, adottando la risoluzione controversa, il Parlamento abbia superato i limiti dei propri poteri precisati dalla Corte nelle citate sentenze 10 febbraio 1983, causa 230/81, e 10 aprile 1984, causa 108/83, nonché prevaricato la competenza dei governi degli Stati membri a fissare la sede ed i luoghi di lavoro provvisori delle istituzioni. Così facendo il Parlamento avrebbe trasgredito le disposizioni dei Trattati e delle norme relative alla loro attuazione ed in particolare l' art. 4 della citata decisione 8 aprile 1965, ed avrebbe altresì contravvenuto al principio di proporzionalità.

47 Il governo lussemburghese sostiene in proposito che l' insediamento a Bruxelles di tutto il personale incaricato delle commissioni e delle delegazioni nonché di quello incaricato dell' informazione e delle pubbliche relazioni, così come il trasferimento a Bruxelles del personale incaricato delle attività di studio e di ricerca non soddisferebbe al criterio della "infrastruttura indispensabile" formulato dalla Corte. Questo argomento si applicherebbe altresì agli altri membri del personale di cui agli ultimi trattini del punto 10 della risoluzione. Inoltre la non conformità ai trattati delle decisioni di trasferimento di personale comporterebbe quella dei provvedimenti adottati per la locazione o l' acquisto di nuovi edifici e per la disdetta dei contratti di locazione non più ritenuti necessari.

48 L' adozione dei provvedimenti contestati viene giustificata dal Parlamento adducendo l' incremento del carico di lavoro e della responsabilità democratica soprattutto dopo l' entrata in vigore dell' Atto unico europeo. Rileva che in pratica i membri del Parlamento risiedono sempre di più a Bruxelles per mantenere contatti con la Commissione e il Consiglio, per cui il personale presente o trasferito a Bruxelles è indispensabile al buon funzionamento degli uffici elencati al punto 10 della risoluzione. Ritiene in proposito che gli competa designare i dipendenti la cui assegnazione a Bruxelles è indispensabile e che spetti al ricorrente provare che l' infrastruttura così costituita non è indispensabile.

49 Il Parlamento sostiene inoltre che la nozione di buon funzionamento non è immutabile. Senza rimettere in discussione la competenza degli Stati membri per la fissazione della sede, ritiene che, mentre questi ultimi si ostinano in una inerzia criticabile per quel che riguarda l' art. 5 del Trattato CEE, la sfera del suo potere di organizzazione interna, in particolare per quel che riguarda i luoghi di lavoro, dovrebbe essere interpretata in modo sempre più ampio.

50 Il governo lussemburghese risponde in proposito che il sistema giuridico istituito dai trattati non prevede un ricorso contro questa asserita carenza degli Stati membri, la quale non può oltretutto essere addebitata ad un solo governo. Aggiunge che comunque l' esecuzione parziale da parte degli Stati membri delle competenze loro conferite dai trattati per quel che riguarda la sfera delle istituzioni non potrebbe condurre ad un incremento di quelle del Parlamento.

51 In via preliminare occorre, in risposta agli argomenti del Parlamento relativi alla carenza degli Stati membri, ricordare che nella citata sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, la Corte ha rilevato che i governi degli Stati membri hanno adottato a più riprese decisioni che fissano i luoghi di lavoro provvisori delle istituzioni in forza degli artt. 77 del Trattato CECA, 216 del Trattato CEE e 189 del Trattato CEEA.

52 E' pacifico che i governi degli Stati membri non hanno ancora adempiuto l' obbligo di fissare definitivamente la sede delle istituzioni, conformemente alle citate disposizioni dei Trattati. Tuttavia, come risulta d' altronde dalla citata giurisprudenza, ciò non implica affatto un ampliamento della discrezionalità del Parlamento nell' esercizio del suo potere di organizzazione interna. Pertanto il Parlamento è tenuto a rispettare la competenza dei governi degli Stati membri a fissare la sede delle istituzioni, nonché le decisioni già adottate nel frattempo in via provvisoria a questo proposito.

53 Si deve rilevare che il Parlamento ha ammesso che la risoluzione di cui è causa non prevedeva il trasferimento di direzioni generali e che i provvedimenti in essa previsti si sarebbero applicati solo nei limiti in cui si tratti di strutture indispensabili al buon funzionamento dell' istituzione.

54 Per quel che riguarda il personale incaricato delle commissioni e delle delegazioni, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato in precedenti sentenze che la prassi del Parlamento di tenere in Bruxelles riunioni delle commissioni e dei gruppi politici non era mai stata criticata da alcuno Stato membro (sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, già citata, punto 48 della motivazione). Pertanto il Parlamento può giustamente ritenere indispensabile disporre a Bruxelles del personale necessario per lo svolgimento di queste riunioni.

55 Per quel che riguarda il personale incaricato delle attività di informazione e delle pubbliche relazioni, risulta dalle precedenti considerazioni, relative all' ufficio stampa centrale, che è giustificato il fatto che le unità incaricate delle relazioni con la stampa e più in generale dell' informazione dispongano del personale necessario.

56 Per quel che riguarda il personale incaricato degli studi e della ricerca, il Parlamento sostiene che gli uffici interessati lavorano direttamente con i parlamentari e che è importante che questi ultimi possano disporre sempre del personale scientifico necessario e possano accedere alla biblioteca. Si deve ammettere che spetta al Parlamento valutare, nell' ambito del suo potere di organizzazione interna, la necessità di trasferire a Bruxelles il personale utile all' espletamento di questi compiti.

57 Per quel che riguarda gli altri membri del personale di cui al punto 10 della risoluzione, basti osservare che si tratta anzitutto di persone destinate in primo luogo a lavorare al servizio diretto dei deputati. Si tratta poi di persone che, date le loro mansioni di controllo o di sostegno, svolgono la loro attività lavorativa nello stesso luogo in cui si trovano gli altri uffici di cui al punto 10 della risoluzione. Si deve ammettere che in ambedue i casi si tratta solo di una parte ristretta della categoria del personale del Parlamento presa in considerazione.

58 Pertanto occorre dichiarare che i trasferimenti di personale che risultano dalla risoluzione controversa non esorbitano dalla discrezionalità di cui il Parlamento dispone nell' ambito del suo potere di organizzazione interna. Non è pertanto stato provato che questi trasferimenti fossero di un' entità tale da pregiudicare le decisioni dei governi degli Stati membri ed in particolare l' art. 4 della citata decisione 8 aprile 1965.

59 Le decisioni in materia immobiliare eventualmente necessarie per l' attuazione della risoluzione costituiscono solo un aspetto secondario della controversia, come il governo lussemburghese ha espressamente riconosciuto, e non sono pertanto atte ad inficiare la legittimità della risoluzione impugnata.

60 Il mezzo dell' incompetenza del Parlamento è pertanto infondato e va quindi disatteso.

61 Da tutte le considerazioni precedenti risulta che anche il ricorso proposto nella causa C-39/89 va respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

62 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.