61989J0338

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 MAGGIO 1991. - ORGANISATIONEN DANSKE SLAGTERIER CONTRO LANDBRUGSMINISTERIET. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: OESTRE LANDSRET - DANIMARCA. - FORZA MAGGIORE - INTERRUZIONE DELLE FORNITURE A CAUSA DI UNO SCIOPERO. - CAUSA C-338/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02315


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Licenze d' esportazione con fissazione anticipata - Esportatore impossibilitato ad osservare gli impegni assunti a causa di uno sciopero estraneo alla sua impresa ma che pregiudica il suo approvvigionamento di materie prime - Domanda di proroga - Difficoltà nel valutare i rischi provocati da un preavviso di sciopero depositato prima dell' inoltro della domanda di licenza - Caso di forza maggiore - Insussistenza

(Regolamento (CEE) della Commissione n. 3183/80, artt. 36 e 37)

Massima


Gli artt. 36 e 37 del regolamento n. 3183/80, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, d' esportazione e di fissazione anticipata relativa ai prodotti agricoli, vanno interpretati nel senso che non sussiste forza maggiore quando la fornitura di materie prime di un' impresa, che ha ottenuto una licenza con fissazione anticipata, cessa a causa di uno sciopero legittimo in altre imprese, se dal relativo preavviso, già presentato al momento dell' inoltro da parte dell' impresa della domanda di licenza, risultava che lo sciopero sarebbe cominciato durante il periodo di validità della licenza, ma c' era la possibilità che non venisse effettuato o non avesse ripercussioni per l' impresa interessata.

Infatti, nel contesto specifico di questi articoli, la nozione di forza maggiore, pur non essendo limitata a quella dell' impossibilità assoluta, esige cionondimeno che il mancato verificarsi del fatto di cui trattasi sia dovuto a circostanze estranee a chi l' invoca, anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l' uso della massima diligenza.

Parti


Nella causa C-338/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' OEstre Landsret, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Organisationen Danske Slagterier, in veste di mandataria della società Jaka, Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA,

e

Landbrugsministeriet,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 36 e 37 del regolamento (CEE) della Commissione 3 dicembre 1980, n. 3183, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 338, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins e J.C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: V. Di Bucci, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l' Organisationen Danske Slagterier, dall' avv. Allan Philip, del foro di Copenaghen,

- per il governo danese, in particolare per il Landbrugsministeriet, dal sig. Joergen Molde, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. Ole Fentz, Kammeradvokaten presso il Landbrugsministeriet, e dall' avv. Soeren Skov Knudsen, del foro di Copenaghen,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Johannes Foens Buhl, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali dell' Organisationen Danske Slagterier, del governo danese, in particolare del Landbrugsministeriet, nonché della Commissione all' udienza del 22 novembre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 gennaio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 8 settembre 1989, pervenuta alla Corte il 31 ottobre seguente, l' OEstre Landsret ha sollevato ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE diverse questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 36 e 37 del regolamento (CEE) della Commissione 3 dicembre 1980, n. 3183, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 338, pag. 1).

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra l' Organisationen Danske Slagterier (in prosieguo: la "ODS"), in veste di mandataria della società danese Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA (in prosieguo: la "Jaka"), e il Landbrugsministeriet (ministero danese dell' Agricoltura, in prosieguo: il "ministero"), relativa al rifiuto di quest' ultimo di prorogare la durata della validità di una licenza di esportazione con fissazione anticipata della restituzione.

3 Ai sensi dell' art. 36, n. 1, del regolamento n. 3183/80:

"Se, per caso di forza maggiore, l' importazione o l' esportazione non può essere effettuata durante il periodo di validità del titolo, il titolare chiede all' organismo competente dello Stato membro emittente sia la proroga del periodo di validità del titolo, sia l' annullamento del medesimo e adduce la prova della circostanza considerata come caso di forza maggiore".

Il n. 4 dello stesso articolo specifica poi che l' organismo competente, di cui al n. 1, decide se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore.

4 L' art. 37, n. 1, dello stesso regolamento stabilisce che:

"Se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore, l' organismo competente dello Stato membro che ha emesso il titolo decide sia di annullare l' obbligo di importare o di esportare e di svincolare la cauzione, sia di prorogare la durata di validità del titolo per il periodo ritenuto necessario a motivo della circostanza addotta; la proroga può essere decisa dopo la scadenza del periodo di validità del titolo. La decisione dell' organismo competente può essere diversa da quella domandata dall' interessato. Qualora una domanda di annullamento del titolo comportante fissazione anticipata sia stata presentata più di trenta giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, anziché concedere l' annullamento l' organismo competente può decidere di prorogare il periodo stesso se il tasso fissato in anticipo, maggiorato degli eventuali adeguamenti, è inferiore al tasso del giorno in caso di importo da concedere o superiore al tasso del giorno in caso di importo da riscuotere".

5 La Jaka produce ed esporta, in particolare, prosciutto cotto inscatolato, e le materie prime di norma le sono fornite da tre macelli danesi (in prosieguo: i "macelli"), i quali sono anche soci di questa società. La Jaka si serve regolarmente, per le sue esportazioni al di fuori della Comunità, di licenze con fissazione anticipata delle restituzioni.

6 Il 25 febbraio 1985, la Jaka chiedeva al ministero una licenza con fissazione anticipata per 700 tonnellate di prodotti a base di prosciutto. La licenza le veniva rilasciata il 4 marzo successivo, con validità fino al 31 maggio 1985.

7 Prima della richiesta di tale licenza, il 13 ed il 21 febbraio 1985, l' associazione nazionale dei sindacati danesi aveva presentato, a norma di legge, un duplice preavviso di sciopero a decorrere dal 4 marzo 1985, in vista delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro che sarebbero scaduti il 1 marzo 1985 e che riguardavano circa l' 80% dei lavoratori subordinati danesi.

8 Il conciliatore di Stato pretendeva che venissero sospesi gli scioperi annunciati e conduceva trattative con le organizzazioni dei datori di lavoro e con i sindacati fino al 21 marzo. Essendo falliti i negoziati, il 24 marzo 1985 venivano proclamati gli scioperi. Ancorché la Jaka e i macelli non fossero coinvolti nelle trattative né negli scioperi, questi ultimi pregiudicavano i trasporti verso e dai macelli nonché la pulizia degli stessi, comportando altresì la loro chiusura e la sospensione delle consegne. La Jaka doveva quindi sospendere l' attività il 1 aprile 1985 e poteva gradualmente riprendere la produzione solo dal 15 aprile.

9 Nel periodo successivo al 15 aprile, la Jaka non era in grado di produrre, in tempo utile, il quantitativo di carne in scatola necessario per adempiere gli obblighi di esportazione risultanti dalla licenza che scadeva il 31 maggio 1985. Dalla perizia effettuata nell' ambito della causa principale risulta che la capacità produttiva della Jaka sarebbe stata sufficiente a tal fine se non ci fosse stato lo sciopero, ma che, dopo che esso era stato effettuato, in considerazione anche degli altri impegni di vendita, la Jaka poteva garantire solo per il 5 luglio la produzione della carne in scatola per cui era stata rilasciata la licenza.

10 Il 3 giugno 1985, la Jaka chiedeva che venisse prorogato fino al 12 luglio il periodo di validità della licenza. La domanda veniva respinta dal ministero il 14 giugno, per la ragione che lo sciopero non aveva potuto avere conseguenze di tale portata. Tuttavia a causa di un errore, come si è accertato in seguito, gli obblighi derivanti dalla licenza con fissazione anticipata venivano annullati e la cauzione veniva svincolata. Il 26 luglio 1985 la Jaka terminava l' esportazione dei prodotti inscatolati indicati nella licenza.

11 In seguito al rigetto del reclamo presentato al ministero, l' ODS, agendo per conto della Jaka, adiva l' OEstre Landsret, chiedendo che venisse accertato che le esportazioni erano state impedite per causa di forza maggiore, che il ministero era tenuto a prorogare la durata del certificato controverso e che le esportazioni effettuate nel luglio 1985 conferivano alla Jaka il diritto al versamento delle restituzioni fissate in anticipo.

12 Stando così le cose l' OEstre Landsret ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se gli artt. 36 e 37 del regolamento n. 3183/80 debbano essere interpretati nel senso che sussiste una causa di forza maggiore quando le forniture di materie prime ad un' impresa, la quale abbia ottenuto una licenza con fissazione anticipata, sono interrotte a causa di uno sciopero lecitamente effettuato in un' altra impresa, se il predetto sciopero aveva costituito, nel momento in cui l' impresa aveva presentato domanda per il rilascio della licenza, l' oggetto di un preavviso che ne annunciava l' attuazione durante il periodo di validità della licenza, ma era possibile che non producesse effetti nei confronti dell' impresa, in seguito, ad esempio, a nuove trattative che avrebbero potuto concludersi con la stipulazione di un accordo, ad una sospensione dello sciopero stesso, ad un' esclusione dallo sciopero del trasporto di bestiame verso la fabbrica e dei prodotti finiti dalla fabbrica, o infine a provvedimenti di legge contro lo sciopero.

2) Se, con riferimento agli artt. 36 e 37, si possano definire i limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto ad uno sciopero ormai concluso l' effetto di forza maggiore, nel caso in cui la capacità produttiva di un' impresa è sfruttata appieno al momento dell' attuazione dello sciopero e successivamente, qualora non siano possibili acquisti presso un altro fornitore per garantire la produzione durante il periodo di sciopero e non siano nemmeno possibili acquisti di prodotti finiti presso un altro fornitore durante o dopo il periodo di sciopero.

3) Se, dalle norme del Trattato CEE che rilevano nella specie, sia possibile dedurre elementi che consentono di chiarire quali siano i fattori che l' autorità competente deve prendere in esame, in un caso di forza maggiore, per decidere ex art. 37 se occorra annullare gli obblighi d' esportazione e svincolare la cauzione, oppure prorogare la validità della licenza con fissazione anticipata in conformità con quanto richiesto dall' esportatore.

4) Se l' autorità competente disponga di un margine discrezionale circa l' importanza da attribuire ai singoli fattori che, conformemente alla soluzione della questione di cui al punto 3), debbano essere presi in esame ai fini della decisione".

13 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

14 Si deve rilevare anzitutto che dagli atti in causa risulta che la cauzione versata dalla Jaka è stata svincolata per errore dalle autorità danesi e che, secondo quanto è stato chiarito in udienza, il diritto danese non consente la modifica, in senso sfavorevole al privato, di una decisione discrezionale dell' amministrazione, con la conseguenza che il provvedimento di svincolo della cauzione non potrebbe essere più modificato. Tuttavia, non essendo stata sollevata nessuna questione sugli effetti dello svincolo della cauzione, né sulla conformità con il diritto comunitario della norma nazionale illustrata in udienza, non occorre affrontare tali problematiche.

Sulla prima questione

15 Per risolvere la prima questione si deve ricordare la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale, poiché la nozione di "forza maggiore" non ha identico contenuto nei vari campi di applicazione del diritto comunitario, il suo significato va determinato in funzione dell' ambito giuridico in cui essa deve produrre effetti.

16 Per quanto riguarda in particolare le disposizioni degli artt. 36 e 37 del regolamento n. 3183/80, la Corte ha già dichiarato che la nozione di forza maggiore, pur non essendo limitata a quella dell' impossibilità assoluta, esige cionondimeno che il mancato verificarsi del fatto di cui trattasi sia dovuto a circostanze estranee a chi l' invoca, anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l' uso della massima diligenza (v., in particolare, sentenza 10 luglio 1990, Repubblica ellenica / Commissione, causa C-334/87, Racc. pag. I-2849).

17 Uno sciopero svoltosi in aziende diverse da quella del titolare della licenza d' importazione deve essere considerato come circostanza estranea all' interessato qualora quest' ultimo non abbia potuto esercitare alcuna influenza sui fatti che hanno provocato l' interruzione dell' attività lavorativa.

18 Qualora ricorrano invece gli altri requisiti prospettati dalla giurisprudenza della Corte, non può ravvisarsi in uno sciopero, preceduto dal preavviso disposto dalla legge e di cui si sia annunciato l' eventuale sconfinamento in settori che investono le attività svolte dal titolare della licenza, un evento anomalo ed imprevedibile.

19 Tenuto conto della fattispecie di cui al processo a quo, l' ODS ha affermato che la presentazione di un duplice preavviso di sciopero, nell' ambito dei negoziati per il rinnovo dei contratti collettivi in Danimarca, non sarebbe sufficiente per ritenere probabile uno sciopero, tenuto conto del fatto che il preavviso verrebbe dato per semplice consuetudine e sarebbe necessario in quanto di rado le trattative si concludono poco prima della scadenza del contratto collettivo in vigore.

20 E' peraltro necessario ricordare che, alla luce dei chiarimenti forniti in udienza, tale circostanza non è atta a rendere anomalo ed imprevedibile uno sciopero che coinvolge ampi settori dell' economia nazionale o anomale e imprevedibili le sue ripercussioni sul titolare della licenza. Risulta infatti che, sebbene in occasione delle ultime tredici trattative per i contratti collettivi in Danimarca i sindacati abbiano sempre presentato un preavviso di sciopero, in tre casi du tredici, questo è stato seguito effettivamente da un' interruzione del lavoro.

21 Nemmeno decisiva è la possibilità indicata dal giudice a quo, cioè che lo sciopero non abbia ripercussioni sull' impresa interessata grazie alla ripresa dei negoziati, al rinvio dello sciopero ovvero alla previsione di un' eccezione per i trasporti di animali o dei prodotti alimentari. Come la Corte ha già avuto modo di affermare nella sentenza 11 luglio 1968, Schwarzwaldmilch (causa 4/68, Racc. pag. 497) ha carattere anormale l' evento che avrebbe dovuto essere considerato improbabile da un commerciante prudente e diligente. Orbene, ciò non si verifica quando l' eliminazione delle conseguenze di uno sciopero, di per sé prevedibile, dipende da altri eventi estranei alla volontà dell' operatore commerciale interessato e che sono aleatori, come risulta dalla prassi sindacale danese descritta nel presente procedimento.

22 Peraltro si deve rilevare, come ha fatto l' avvocato generale ai punti 23 e 24 delle conclusioni, che in un' ipotesi come quella di cui alla causa principale l' operatore commerciale era in grado di evitare le conseguenze dello sciopero, astenendosi dal chiedere una licenza d' esportazione con fissazione anticipata della restituzione e percependo le restituzioni al tasso in vigore il giorno dell' esportazione.

23 L' argomento dell' ODS, secondo cui una soluzione di tal fatta impedirebbe di fatto agli esportatori danesi di usufruire della possibilità di chiedere licenze con fissazione anticipata della restituzione, va disatteso. Dalla costante giurisprudenza della Corte (v. sentenza 26 aprile 1988, Kruecken, causa 316/86, Racc. pag. 2213) emerge che questa possibilità è stata istituita nell' interesse della certezza giuridica nelle operazioni commerciali, che devono poter essere effettuate in base a condizioni conosciute dall' operatore economico garantendogli l' equivalenza tra il prezzo mondiale ed il prezzo comunitario. Siffatta garanzia globale mira a tutelare l' operatore economico contro svantaggiosi mutamenti della situazione, non prevedibili al momento in cui si accinge a stipulare il contratto, senza però consentirgli, salvo che in circostanze eccezionali, di trarre profitto da mutamenti vantaggiosi. Poiché gli operatori economici traggono notevoli vantaggi dal sistema delle fissazioni anticipate, è giusto che essi sopportino anche gli inconvenienti che ne derivino.

24 E' pertanto normale che l' operatore economico, il quale, vista la situazione della sua impresa, del mercato o anche gli avvenimenti economici o sociali estranei alla sua attività, non è in grado di impegnarsi per condurre a buon fine l' esportazione progettata, si astenga dal richiedere la fissazione anticipata della restituzione. Qualora, viceversa, decida di avvalersene, nel caso in cui l' esportazione non possa essere effettuata, si espone alle conseguenze previste dalla disciplina comunitaria e, più specificamente, all' incameramento della cauzione. Tutto il regime delle licenze d' esportazione dei prodotti agricoli si fonda pertanto sul presupposto che, in determinate ipotesi, gli operatori economici possono legittimamente non essere in grado di chiedere la fissazione anticipata a causa di circostanze che sono loro estranee, purché non anomali o imprevedibili.

25 Si deve quindi risolvere la prima questione sollevata dall' OEstre Landsret dichiarando che gli artt. 36 e 37 del regolamento n. 3183/80 devono essere interpretati nel senso che non sussiste forza maggiore quando la fornitura di materie prime ad un' impresa, che ha ottenuto una licenza con fissazione anticipata, cessa a causa di uno sciopero legittimo in altre imprese se dal relativo preavviso, già presentato al momento dell' inoltro da parte dell' impresa della domanda di licenza, risultava che lo sciopero sarebbe cominciato durante il periodo di validità della licenza, ma c' era la possibilità che non venisse effettuato o che non avesse ripercussioni per l' impresa interessata.

26 Stante la soluzione della prima questione, le altre questioni sollevate dal giudice nazionale divengono prive di oggetto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' OEstre Landsret, con ordinanza 8 settembre 1989, dichiara:

Gli artt. 36 e 37 del regolamento (CEE) della Commissione 3 dicembre 1980, n. 3183, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che non sussiste forza maggiore quando la fornitura di materie prime di un' impresa, che ha ottenuto una licenza con fissazione anticipata, cessa a causa di uno sciopero legittimo in altre imprese, se dal relativo preavviso, già presentato al momento dell' inoltro da parte dell' impresa della domanda di licenza, risultava che lo sciopero sarebbe cominciato durante il periodo di validità della licenza, ma c' era la possibilità che non venisse effettuato o che non avesse ripercussioni per l' impresa interessata.