SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 7 MARZO 1990. - H. KRANTZ GMBH & CO CONTRO ONTVANGER DER DIRECTE BELASTINGEN E REGNO DEI PAESI BASSI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARRONDISSEMENTSRECHTBANK MAASTRICHT - PAESI BASSI. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - MISURE DI EFFETO EQUIVALENTE - POTERE DEL FISCO DI PIGNORARE BENI VENDUTI A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA. - CAUSA 69/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00583
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Potere di pignoramento dell' amministrazione fiscale su beni venduti con riserva di proprietà - Ammissibilità ( Trattato CEE, art.3O )
L' art . 3O del trattato non osta ad una normativa nazionale che permetta all' esattore delle imposte dirette di procedere al pignoramento di beni, con esclusione delle scorte, che si trovano presso il debitore fiscale, anche se tali beni provengono da un fornitore stabilito in un altro Stato membro che li ha venduti a rate, con riserva di proprietà .
Infatti, da un lato, tale legislazione si applica indistintamente ai beni nazionali e a quelli importati e non ha lo scopo di disciplinare gli scambi di merci con gli altri Stati membri, dall' altro, la circostanza che i cittadini di altri Stati membri sarebbero riluttanti a vendere a rate beni ad acquirenti dello Stato membro di cui trattasi, perché tali beni rischierebbero di essere pignorati dall' esattore se gli acquirenti non onorassero i loro debiti nei confronti del fisco, è troppo aleatoria e indiretta perché una norma nazionale autorizzante tale pignoramento possa essere considerata atta ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri .
Nel procedimento C-69/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, dall' Arrondissementsrechtbank di Maastricht ( Paesi Bassi ), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
H . Krantz GmbH & Co ., con sede in Aquisgrana ( RF di Germania ),
e
l' esattore delle imposte dirette ( Ontvanger der Directe Belastingen ), di Kerkrade ( Paesi Bassi ),
e
lo Stato dei Paesi Bassi,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e 36 del trattato CEE,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per il governo olandese, dal sig . E.F . Jacobs, segretario generale presso il ministero olandese degli Affari esteri,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . René Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza, ascoltate le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, rappresentata dall' avv . J.E.F.F.N . Duynstee, del governo olandese, rappresentato dal sig . M.A . Fierstra, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 7 novembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 dicembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 3 marzo 1988 pervenuta in cancelleria il 7 marzo successivo, l' Arrondissementsrechtbank di Maastricht, prima sezione, ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt . 30 e 36 del trattato CEE .
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società H . Krantz GmbH & Co . ( in prosieguo : la "Krantz "), con sede in Aquisgrana ( RF di Germania ), da un lato, e l' Ontvanger der Directe Belastingen ( esattore olandese delle imposte dirette, in prosieguo : l' "esattore ") e lo Stato olandese, dall' altro, a proposito della decisione dell' esattore di pignorare, ai sensi dell' art . 16 della legge olandese 22 maggio 1845 sulla riscossione delle imposte dirette, talune macchine che appartengono alla Krantz . Tali macchine sono state vendute a rate, con riserva di proprietà, dalla Krantz alla società J.J . Krantz & Zoon NV, con sede in Leida, Paesi Bassi, ed installate presso la società da quest' ultima controllata, Vaalser Textielfabriek BV, in Vaals .
3 La società J.J . Krantz & Zoon e la sua controllata sono state dichiarate fallite . Al fine di riscuotere un debito fiscale della Vaalser Textielfabriek BV, l' esattore ha pignorato, ai sensi dell' art . 16 della legge sopra citata, tutti i beni mobili che si trovavano nei locali di detta società .
4 Dinanzi ai vari giudici investiti della causa la Krantz ha sostenuto che l' art . 16 della legge 22 maggio 1845 è incompatibile con lo scopo e con la portata dell' art . 30 del trattato CEE per il motivo che, se i poteri dell' esattore fossero di notorietà pubblica, le vendite a rate ad acquirenti dei Paesi Bassi diminuirebbero .
5 Ritenendo che la causa ponesse dei problemi d' interpretazione del diritto comunitario, l' Arrondissementsrechtbank di Maastricht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni :
"1 ) Se l' art . 16 della legge 22 maggio 1845 ( Staatsblad 22 ) sulla riscossione delle imposte dirette del regno ( Wet op de Invordering van 's Rijks Directe Belastingen ) vada considerato una misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione ai sensi dell' art . 30 del trattato CEE, in quanto il fisco olandese procede al pignoramento di beni che si trovano nei locali del debitore fiscale, mentre questi beni provengono da, e appartengono a, un fornitore di un altro Stato membro .
2 ) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l' applicazione di detto art . 16 sia ciononostante legittima in forza dell' art . 36 del trattato CEE, per uno dei motivi indicati in questa disposizione ".
6 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 E necessario ricordare, in via preliminare, che non spetta alla Corte, nell' ambito dell' art . 177 del trattato CEE, pronunciarsi sulla compatibilità delle norme nazionali con il trattato . Essa è però competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d' interpretazione pertinenti al diritto comunitario che possano permettergli di valutare tale compatibilità ai fini della decisione della causa di cui è investito .
8 Le questioni sollevate dal giudice nazionale devono pertanto essere intese come miranti a stabilire se l' art . 30 del trattato vada interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente all' esattore delle imposte dirette di procedere al pignoramento di beni, con esclusione delle scorte, che si trovano presso il debitore fiscale, mentre tali beni provengono da, e appartengono a, un fornitore stabilito in un altro Stato membro, e, in caso affermativo, se tale normativa sia giustificata ai sensi dell' art . 36 del trattato .
Sulla prima questione
9 Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, stabilita inizialmente nella sentenza 11 luglio 1974 ( causa 8/74, Dassonville, Racc . pag . 837 ), costituisce misura d' effetto equivalente ogni provvedimento che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario .
10 Va però osservato che la norma nazionale menzionata dal giudice nazionale si applica indistintamente ai beni nazionali e a quelli importati e non ha lo scopo di disciplinare gli scambi di merci con gli altri Stati membri .
11 Si deve poi rilevare che la circostanza che i cittadini di altri Stati membri sarebbero riluttanti a vendere a rate beni ad acquirenti dello Stato membro di cui trattasi, perché tali beni rischierebbero di essere pignorati dall' esattore se gli acquirenti non onorassero i loro debiti nei confronti del fisco olandese, è troppo aleatoria e indiretta perché una norma nazionale autorizzante tale pignoramento possa essere considerata atta ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri .
12 La prima questione dev' essere pertanto risolta come segue : l' art . 30 del trattato va interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che permette all' esattore delle imposte dirette di procedere al pignoramento di beni, con esclusione delle scorte, che si trovano presso il debitore fiscale, mentre tali beni provengono da, e appartengono a, un fornitore stabilito in un altro Stato membro .
Sulla seconda questione
13 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non è necessario statuire sulla seconda questione pregiudiziale .
Sulle spese
14 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arrondissementsrechtbank di Maastricht, con sentenza 3 marzo 1988, dichiara :
L' art . 30 del trattato dev' essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che permette all' esattore delle imposte dirette di procedere al pignoramento di beni, con esclusione delle scorte, che si trovano presso il debitore fiscale, mentre tali beni provengono da, e appartengono a, un fornitore stabilito in un altro Stato membro .