61988J0021

SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 MARZO 1990. - DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA CONTRO UNITA SANITARIA LOCALE N. 2 DI CARRARA E 3 M ITALIA SPA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA - ITALIA. - APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE - RISERVA DEL 30 % DEGLI APPALTI ALLE IMPRESE UBICATE IN UNA DETERMINATA REGIONE. - CAUSA 21/88.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00889
edizione speciale svedese pagina 00359
edizione speciale finlandese pagina 00377


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Riserva di una frazione di un appalto pubblico alle imprese situate in una determinata zona del territorio nazionale - Inammissibilità - Provvedimenti che favoriscono soltanto una parte della produzione nazionale - Ininfluenza

( Trattato CEE, art . 30 )

2 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Provvedimento che si può considerare come un aiuto ai sensi dell' art . 92 del trattato - Ipotesi che non rende inapplicabile il divieto di misure d' effetto equivalente

( Trattato CEE, artt . 30 e 92 )

Massima


1 . L' art . 30 del trattato CEE si oppone ad una normativa nazionale la quale riservi alle imprese ubicate in determinate regioni del territorio nazionale una percentuale degli appalti pubblici di forniture .

Infatti, sebbene gli effetti restrittivi di un tale regime preferenziale si dispieghino in eguale misura nei confronti dei prodotti fabbricati da imprese dello Stato membro in questione, non ubicate nella regione cui si applica il regime preferenziale, come nei confronti dei prodotti fabbricati da imprese che hanno sede negli altri Stati membri, tutti i prodotti che beneficiano del regime preferenziale sono comunque prodotti nazionali . D' altro lato, il provvedimento in esame non può sottrarsi al divieto dell' art . 30 per il fatto che i suoi effetti restrittivi non favoriscono la totalità dei prodotti nazionali, ma solo una parte di essi .

2 . Le disposizioni del trattato concernenti gli aiuti non possono in alcun caso servire ad eludere le norme dello stesso trattato relative alla libera circolazione delle merci . Le une e le altre perseguono il comune scopo di garantire la libera circolazione delle merci fra Stati membri in condizioni normali di concorrenza . Il fatto che un provvedimento nazionale possa eventualmente essere qualificato come aiuto ai sensi dell' art . 92 non costituisce quindi un motivo sufficiente per sottrarlo al divieto di cui all' art . 30 .

Parti


Nel procedimento C-21/88

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunale amministrativo regionale della Toscana, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Società Du Pont De Nemours italiana SpA,

e

Unità sanitaria locale n . 2 di Carrara,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 30, 92 e 93 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale : C.O . Lenz

cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore

considerate le osservazioni presentate :

- per la ricorrente nella causa principale, sostenuta dalla società Du Pont De Nemours Deutschland GmbH, dagli avv.ti G.P . Zanchini e M . Siragusa, del foro di Roma, e dal Proc . Scassellati Sforzolini, del foro di Bologna;

- per la società 3M Italia SpA, interveniente nella causa principale, dagli avv.ti E.A . Raffaelli, C . Rucellai e C . Lessona, del foro di Firenze;

- per il governo della Repubblica italiana, dal sig . P.G . Ferri, in qualità di agente;

- per il governo della Repubblica francese, dal sig . Cl . Chavane, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . G . Berardis, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 18 ottobre 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 novembre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 1° aprile 1987, pervenuta alla Corte il 20 gennaio 1988, il tribunale amministrativo regionale della Toscana ha proposto, ex art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt . 30, 92 e 93 del trattato CEE, al fine di valutare la compatibilità con queste disposizioni, della normativa italiana che riserva alle imprese ubicate nel Mezzogiorno una percentuale degli appalti pubblici di forniture .

2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la Du Pont de Nemours italiana SpA, sostenuta dalla Du Pont De Nemours Deutschland GmbH, e l' Unità sanitaria locale n . 2 di Carrara ( in prosieguo : l' "USL "), sostenuta dalla società 3M Italia, in ordine alle condizioni di aggiudicazione di un appalto di forniture di pellicole e liquidi radiologici .

3 Con l' art . 17, commi 16 e 17, della legge 1° marzo 1986, n . 64 ( Disciplina organica dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno ), lo stato italiano ha esteso a tutte le amministrazioni ed enti pubblici nonché alle società e agli enti a partecipazione statale, comprese le USL situate nell' intero territorio nazionale, l' obbligo di rifornirsi, per una quota pari ad almeno il 30% del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, ubicate nel Mezzogiorno, ove venga eseguita una lavorazione dei prodotti in questione .

4 Conformemente a questa legislazione nazionale, l' USL ha stabilito, con provvedimento del 3 giugno 1986, le modalità della licitazione privata per una fornitura di pellicole e liquidi radiologici . Nell' allegato capitolato speciale, essa ha distinto la fornitura in due lotti, di cui uno, pari al 30% dell' importo globale della stessa, riservato alle imprese ubicate nel Mezzogiorno . La Du Pont de Nemours italiana SpA ha impugnato il provvedimento dinanzi al tribunale amministrativo regionale della Toscana, adducendo di essere stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione di detto lotto perché non aveva stabilimenti nel Mezzogiorno . Con provvedimento del 15 luglio 1986, l' USL ha proceduto all' aggiudicazione del lotto pari al 70% dell' importo globale della fornitura in causa . Anche avverso detto provvedimento la Du Pont De Nemours ha proposto ricorso dinanzi al medesimo tribunale .

5 Nel contesto dell' esame di questi due ricorsi, il giudice nazionale ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

1 ) se l' art . 30 del trattato CEE, prescrivendo il divieto di restrizioni quantitative all' importazione e di ogni misura di effetto equivalente, debba essere interpretato nel senso che si oppone alla normativa nazionale in causa;

2 ) se l' obbligo della riserva di forniture ex art . 17 della legge 1° marzo 1986, n . 64, abbia le caratteristiche dell' "aiuto" di cui all' art . 92, in quanto diretto a "favorire lo sviluppo economico" di una regione "ove il tenore di vita sia anormalmente basso", mediante l' insediamento di imprese così da contribuire allo sviluppo economico-sociale di tale regione;

3 ) se l' art . 93 del trattato CEE attribuisca in modo esclusivo alla Commissione il giudizio di ammissibilità degli aiuti di cui all' art . 92 del trattato CEE o se tale funzione competa anche al giudice nazionale in sede di verifica di un eventuale conflitto tra la legge nazionale e le norme dell' ordinamento comunitario .

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, del contesto normativo nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .

A ) Sulla prima questione

7 Con tale questione, il giudice nazionale chiede se una legislazione interna che riserva una percentuale degli appalti pubblici di forniture alle imprese ubicate in determinate regioni del territorio nazionale sia contraria all' art . 30 del trattato CEE, che vieta le restrizioni quantitative all' importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente .

8 Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, enunciata nella sentenza 11 luglio 1974, Dassonville ( causa 8/74, Racc . pag . 837, punto 5 della motivazione ), l' art . 30 del trattato, vietando tra gli Stati membri le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all' importazione, si applica ad ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari .

9 Si deve rilevare peraltro che, ai sensi del primo 'considerando' della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, n . 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ( GU L 13/1977, pag . 1, in prosieguo : la "direttiva n . 77/62 "), vigente all' epoca dei fatti della causa principale, "le restrizioni alla libera circolazione delle merci imposte nel campo delle forniture pubbliche sono vietate dall' art . 30 e seguenti del trattato ".

10 Occorre quindi determinare gli effetti che un regime preferenziale come quello su cui verte la causa principale può produrre sulla libera circolazione delle merci .

11 Va osservato in proposito che un regime di questo genere, favorendo le merci trasformate in una determinata regione di uno Stato membro, impedisce alle amministrazioni ed agli enti pubblici interessati di rifornirsi per una parte del materiale occorrente presso imprese ubicate in altri Stati membri . Si deve, pertanto, affermare che i prodotti originari di altri Stati membri sono discriminati rispetto a quelli fabbricati nello Stato membro in questione e che ne risulta ostacolato il corso normale degli scambi intracomunitari .

12 Questa conclusione non è inficiata dalla circostanza che gli effetti restrittivi di un tale regime preferenziale si dispiegano in egual misura nei confronti dei prodotti fabbricati da imprese dello Stato membro in questione, non ubicate nella regione a cui si applica il regime preferenziale, come nei confronti dei prodotti fabbricati da imprese che hanno sede negli altri Stati membri .

13 Va infatti sottolineato che se non tutti i prodotti dello Stato membro in questione sono favoriti rispetto ai prodotti stranieri, tutti quelli che beneficiano del regime preferenziale sono nondimeno prodotti nazionali . Inoltre, un provvedimento statale non può sottrarsi al divieto dell' art . 30 per il fatto che i suoi effetti restrittivi sulle importazioni non favoriscono la totalità dei prodotti nazionali, ma solo una parte di essi .

14 Si deve poi rilevare che un regime come quello di cui alla causa principale non potrebbe essere giustificato, atteso il suo carattere discriminatorio, dalle esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza della Corte, poiché tali esigenze possono essere prese in considerazione solo nei riguardi di una normativa indistintamente vigente per i prodotti nazionali e per quelli importati ( sentenza 17 giugno 1981, Commissione / Irlanda, causa 113/80, Racc . pag . 1625 ).

15 Si aggiunga che tale regime non entra neppure nella sfera di applicazione delle deroghe tassativamente elencate nell' art . 36 del trattato .

16 Il governo italiano ha invocato tuttavia l' art . 26 della citata direttiva n . 77/62/CEE, ai sensi del quale "la presente direttiva non costituisce ostacolo all' applicazione delle disposizioni in vigore al momento dell' adozione della presente direttiva previste nella legge italiana n . 835 del 6 ottobre 1950 ( Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n . 245 del 24 ottobre 1950 ) nonché nelle sue successive modifiche, fatta salva la compatibilità di tali disposizioni con il trattato ".

17 Va rilevato, al riguardo, che l' oggetto della legislazione nazionale alla quale fa riferimento il giudice 'a quo' ( legge n . 64/86 ) è in parte diverso e più ampio rispetto a quello esistente all' epoca dell' emanazione della direttiva ( legge n . 835/50 ) e che, inoltre, l' art . 26 della direttiva precisa che detta legge si applica "fatta salva la compatibilità di tali disposizioni con il trattato ". In ogni caso, la direttiva non può essere interpretata nel senso di autorizzare l' applicazione di una normativa nazionale contraria alle norme del trattato, in tal modo opponendosi all' applicazione dell' art . 30 del trattato in una controversia come quella che è oggetto della causa principale .

18 Si deve, quindi, risolvere la questione posta dal giudice nazionale dichiarando che l' art . 30 del trattato va interpretato nel senso che si oppone ad una normativa nazionale la quale riserva alle imprese ubicate in determinate regioni del territorio nazionale una percentuale degli appalti pubblici di forniture .

B ) Sulla seconda questione

19 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede se un' eventuale qualificazione della normativa controversa come un aiuto, ai sensi dell' art . 92 del trattato, potrebbe sottrarre detta normativa al divieto di cui all' art . 30 del trattato .

20 Basti ricordare in proposito che, secondo una costante giurisprudenza ( vedasi, in particolare, sentenza 5 giugno 1986, Commissione / Italia, causa 103/84, Racc . pag . 1759 ), l' art . 92 non può in alcun caso servire ad eludere le norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci . Da questa giurisprudenza emerge, infatti, che dette norme perseguono, al pari delle norme del trattato sugli aiuti statali, il comune scopo di garantire la libera circolazione delle merci fra Stati membri in condizioni normali di concorrenza . Pertanto, come la Corte ha precisato nella citata giurisprudenza, il fatto che un provvedimento nazionale possa essere eventualmente qualificato come aiuto ai sensi dell' art . 92 non costituisce un motivo sufficiente per sottrarlo al divieto di cui all' art . 30 .

21 Alla luce di tale giurisprudenza, e senza che debba procedersi all' esame della natura di aiuto della normativa 'de qua' , la questione posta dal giudice nazionale va risolta nel senso che l' eventuale qualificazione di una normativa nazionale come aiuto ai sensi dell' art . 92 del trattato non può sottrarla al divieto di cui all' art . 30 del trattato .

C ) Sulla terza questione

22 Dalle risposte date alle questioni precedenti risulta che, in una fattispecie come quella della causa principale, compete al giudice nazionale garantire la piena applicazione dell' art . 30 del trattato . Di conseguenza, la terza questione, relativa al ruolo del giudice nazionale nell' apprezzamento della compatibilità degli aiuti con l' art . 92 del trattato, diviene priva di oggetto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dal governo italiano, dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunale amministrativo regionale della Toscana con ordinanza 1° aprile 1987, dichiara :

1 . L' art . 30 del trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso si oppone ad una normativa nazionale la quale riserva alle imprese ubicate in determinate regioni del territorio nazionale una percentuale degli appalti pubblici di forniture .

2 . L' eventuale qualificazione di una normativa nazionale come un aiuto ai sensi dell' art . 92 del trattato non può sottrarre detta normativa al divieto di cui all' art . 30 del trattato .