61987J0133

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 MARZO 1990. - NASHUA CORPORATION CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE E CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - POLITICA COMMERCIALE COMUNE - DUMPING - IMPEGNO - DAZIO DEFINITIVO - FOTOCOPIATRICI A CARTA COMUNE ORIGINARIE DEL GIAPPONE. - CAUSE RIUNITE 133/87 E 150/87.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00719


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti destinati a produrre effetti giuridici - Decisione con cui la Commissione respinge una proposta di impegno nell' ambito di un procedimento antidumping - Provvedimento intermedio preparatorio - Esclusione

( Trattato CEE, art . 173; regolamento del Consiglio n.2176/84, art . 1O )

2 . Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Regolamento che istituisce dazi antidumping - Produttori ed esportatori dei paesi terzi - Importatori ed operatori della Comunità che intrattengono relazioni speciali con i produttori

( Trattato CEE, art . 173, secondo comma; regolamenti del Consiglio nn . 2176/84 e 535/87 )

3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Accertamento a livello del produttore-esportatore - Mancata fissazione di margini distinti per gli esportatori che non hanno sede nel paese di esportazione e che non vendono sul suo mercato interno - Legittimità

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 8, lett . a ))

4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Applicazione della normativa comunitaria - Obbligo di allinearsi sulla prassi di una controparte commerciale importante della Comunità - Insussistenza

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84 )

5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Determinazione dei dazi antidumping - Metodo di calcolo - Potere discrezionale delle istituzioni

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 13, n . 3 )

6 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Determinazione dei dazi antidumping - Tasso uniforme per l' insieme delle importazioni - Impatto variabile sul margine di profitto dei diversi importatori - Violazione del principio di non discriminazione - Insussistenza

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 13, n . 3 )

7 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Proposta di impegno - Operatori che possono essere ammessi ad assumere impegni - Esportatori e, in via eccezionale, importatori

( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 1O )

Massima


1 . Il rifiuto da parte della Commissione di una proposta di impegno, nell' ambito di un procedimento antidumping, non è un atto che produca effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi degli operatori economici cui è diretto, dato che la Commissione può ritornare sulla propria decisione o che il Consiglio può decidere di non istituire dazi antidumping . Tale rifiuto è un provvedimento intermedio il cui obiettivo è quello di preparare una decisione definitiva e non costituisce pertanto un atto impugnabile .

Gli operatori economici possono, se del caso, far valere qualsiasi irregolarità relativa al rifiuto delle loro proposte di impegno, impugnando il regolamento che istituisce i dazi antidumping definitivi .

2 . I regolamenti che istituiscono un dazio antidumping hanno, per loro natura e portata, un carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati . Non è tuttavia escluso che talune disposizioni di detti regolamenti riguardino direttamente ed individualmente quei produttori ed esportatori del prodotto considerato ai quali vengono imputate le pratiche di dumping sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale .

Questo è il caso, in generale, delle imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie .

Lo stesso vale per gli importatori i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione per la costruzione dei prezzi all' esportazione o ancora per quegli operatori economici che, in numero ristretto ed individuati dalle istituzioni, presentano, nelle loro relazioni commerciali con il fabbricante dei prodotti in questione, particolarità di cui s' è tenuto conto al momento di costruire il valore normale e di calcolare il margine di dumping ponderato sulla base del quale è stato fissato il dazio antidumping .

3 . Non costituisce calcolo erroneo del margine di dumping il fatto che le istituzioni determinino tale margine esclusivamente a livello del fabbricante-esportatore senza accertare margini distinti per taluni esportatori, quando tali esportatori non hanno sede nel paese di esportazione e non vendono i prodotti in questione sul suo mercato, cosicché la pratica del dumping può essere imputata soltanto al fabbricante-esportatore .

4 . L' atteggiamento di una delle sue controparti commerciali, anche se importante, non basta ad obbligare la Comunità a procedere nella stessa maniera quando essa applica la propria normativa in materia .

5 . Per il calcolo del dazio antidumping, l' art . 13, n . 3, del regolamento n . 2176/84 si limita ad imporre alle istituzioni l' obbligo di non superare, da un lato, il margine di dumping determinato e, dall' altro, l' entità del pregiudizio, qualora un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente ad eliminare il pregiudizio . Le istituzioni dispongono, in conseguenza, di un' ampia discrezionalità per quanto riguarda la scelta del metodo di calcolo del dazio e non sono tenute ad adottare a questo proposito il medesimo metodo seguito per determinare il margine di dumping .

6 . L' instaurazione di un dazio antidumping secondo un' aliquota uniforme che si applica all' insieme delle importazioni di un determinato prodotto, non viola il principio di non discriminazione, pur potendo influire in maniera diversa sul margine di profitto dei differenti importatori, perché, da un lato, una simile differenza negli effetti del dazio non risulta dalla sua istituzione, bensì dalla politica commerciale del fabbricante-esportatore, e, dall' altro, l' istituzione di un dazio antidumping è intesa ad eliminare il pregiudizio causato ai produttori comunitari e non già a garantire lo stesso margine di profitto a tutti gli importatori .

7 . L' art . 1O del regolamento n . 2176/84 non esclude che la Commissione possa, nel corso di un procedimento antidumping, accettare l' impegno offerto da un importatore, ma, come risulta dai termini di questa disposizione, ciò deve costituire un' ipotesi eccezionale . Infatti i nn . 4 e 6 del predetto articolo, relativi alla prosecuzione dell' inchiesta dopo l' accettazione degli impegni e all' instaurazione di dazi antidumping dopo il ritiro di un impegno o l' accertamento della sua violazione, menzionano unicamente gli esportatori, cioè quegli operatori economici i cui impegni possono essere, in linea di principio, accettati .

Parti


Nelle cause riunite C-133/87 e C-150/87,

Nashua Corporation, con sede sociale in Nashua, New Hampshire ( Stati Uniti d' America ), rappresentata dai sigg . Michael Hutchings e John Pheasant, solicitors, dello studio Lovell, White e King, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato J.C . Wolter, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . John Temple Lang, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione con la quale la Commissione ha respinto l' impegno offerto dalla ricorrente nell' ambito del procedimento antidumping relativo all' importazione di fotocopiatrici originarie del Giappone ( causa C-133/87 ),

e

Nashua Corporation, con sede sociale in Nashua, New Hampshire ( Stati Uniti d' America ),

NV Nashua Belgium SA, con sede sociale in Overijse ( Belgio ),

Nashua Copycat Limited, con sede sociale in Berkshire ( Inghilterra ),

Nashua Copygraph GmbH, con sede sociale in Hannover ( RF di Germania ),

Nashua Denmark A/S, con sede sociale in Glostrup ( Danimarca )

Nashua France SA, con sede sociale in Créteil ( Francia ),

Nashua Nederland BV, con sede sociale in 's-Hertogenbosch ( Paesi Bassi ),

Nashua International Limited, con sede sociale in Hamilton ( Bermude ),

Nashua Reprographics SpA, con sede sociale in Milano ( Italia ),

Nashua España SA, con sede sociale in Barcellona ( Spagna ),

con gli avvocati Michael Hutchings e John Pheasant, solicitors, dello studio Lovell, White e King, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avvocato J.C . Wolter, 8, rue Zithe,

ricorrenti,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Hans-Juergen Lambers, direttore presso il servizio giuridico, e dal sig . Erik Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avvocati Hans-Juergen Rabe e Michael Schuette, dello studio Schoen e Pflueger, di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . Joerg Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, Kirchberg,

convenuto,

sostenuto dalla

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . John Temple Lang, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,

e dal

Committee of European Copier Manufacturers ( Cecom ), con sede sociale in Colonia ( RF di Germania ), rappresentato dagli avvocati Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avvocati Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérese,

intervenienti,

avente ad oggetto l' annullamento del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 febbraio 1987, n . 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone ( GU L 54, pag . 12 ), nella misura in cui riguarda la ricorrente ( causa C-150/87 ),

LA CORTE,

composta dai sigg . O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e F . Grévisse, giudici,

avvocato generale : J . Mischo

cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore

vista la relazione di udienza e in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 5 luglio 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 27 aprile 1987, la Nashua Corporation, società con sede sociale nel New Hampshire, ha chiesto, a norma dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, l' annullamento della decisione con la quale la Commissione ha respinto l' impegno offerto dalla ricorrente nell' ambito della procedura antidumping relativa all' importazione di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone ( causa C-133/87 ).

2 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 13 maggio 1987, la Nashua Corporation e le società da essa controllate, NV Nashua Belgium SA, Nashua Copycat Limited, Nashua Copygraph GmbH, Nashua Denmark A/S, Nashua France SA, Nashua Nederland BV, Nashua International Limited, Nashua Reprographics SpA e Nashua España SA, ( in prosieguo indicate sotto la comune denominazione "Nashua ") hanno chiesto, a norma dell' art . 173, secondo comma, del trattato, l' annullamento del regolamento CEE del Consiglio 23 febbraio 1987, n . 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone ( GU L 54, pag . 12, in prosieguo : il "regolamento impugnato ") nella parte in cui riguarda la Nashua ( causa C-150/87 ).

3 La Nashua Corporation è un Original equipment manufacturer ( in prosieguo : l' "OEM ") cioè un fornitore, con il proprio marchio, di prodotti fabbricati da altre aziende . Infatti essa acquista in Giappone fotocopiatrici a carta comune ( in prosieguo : le "fotocopiatrici ") da un fabbricante giapponese, la Ricoh Company Limited ( in prosieguo : la "Ricoh "), per venderle con il marchio Nashua nella Comunità, tramite le società da essa controllate, e in numerosi paesi terzi .

4 Nel luglio 1985 la Ricoh è stata oggetto, insieme ad altri produttori giapponesi, di una denuncia presentata alla Commissione dal Comitato europeo dei produttori di fotocopiatrici, il quale la accusava di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzo di dumping .

5 Il procedimento antidumping promosso dalla Commissione sulla base del regolamento CEE del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ) ha portato, in un primo momento, ad imporre alla Ricoh un dazio antidumping provvisorio del 15,8 %. Con il regolamento impugnato, adottato su proposta della Commissione, il Consiglio ha successivamente fissato il dazio antidumping definitivo al 20 %.

6 Con ordinanza 1° febbraio 1989, le cause C-133/87 e C-150/87 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza .

7 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento come pure dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla ricevibilità

Sulla domanda diretta all' annullamento della decisione con la quale la Commissione ha rigettato l' impegno offerto dalla Nashua Corporation .

8 Come rilevato dalla Corte nell' ordinanza 11 novembre 1987 ( causa 150/87, Nashua/Consiglio e Commissione, Racc . pag . 4421, punto 6 della motivazione ), il ruolo della Commissione rientra nell' ambito del processo decisionale del Consiglio . Dal regolamento del Consiglio n . 2176/84, infatti, emerge che la Commissione ha l' onere di condurre indagini e di decidere, sulla base di queste ultime, di porre termine alla procedura o, al contrario, di proseguirla adottando provvedimenti provvisori e proponendo al Consiglio l' adozione di provvedimenti definitivi . Spetta tuttavia al Consiglio esprimersi in via definitiva . Infatti, esso può astenersi da qualsiasi decisione se è in disaccordo con la Commissione o, al contrario, adottare una decisione sulla base delle proposte di quest' ultima .

9 Il rigetto da parte della Commissione di un' offerta di impegno non è un atto che produca effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della ricorrente, dato che la Commissione può ritornare sulla sua decisione o che il Consiglio può decidere di non istituire un dazio antidumping . Un simile rigetto è un provvedimento intermedio, il cui obiettivo è quello di preparare la decisione finale e non costituisce pertanto un atto impugnabile .

10 Orbene, come emerge dalle sentenze 7 maggio 1987 ( cause 240/84, Toyo Bearing/Consiglio, Racc . pag . 1809, 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc . pag . 1861 e 256/84, Koyo Seiko/Consiglio, Racc . pag . 1899 ), proprio impugnando il regolamento istitutivo di dazi antidumping definitivi gli operatori economici possono, se del caso, far valere qualsiasi irregolarità relativa al rigetto delle loro offerte di impegno .

11 Da quanto precede risulta che la domanda diretta all' annullamento della decisione impugnata è irricevibile .

Sulla domanda diretta all' annullamento del regolamento n . 535/87

12 Il Consiglio ritiene che la domanda diretta all' annullamento del regolamento n . 535/87 sia irricevibile . A questo proposito esso deduce, in primo luogo, che la Nashua è un importatore indipendente di fotocopiatrici fabbricate dalla Ricoh, il cui prezzo di rivendita non è stato preso in considerazione dalle istituzioni nel fissare il prezzo all' esportazione, unico caso in cui, in base alla giurisprudenza della Corte, all' importatore considerato viene riconosciuto il titolo ad esperire un' azione di annullamento avverso un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi .

13 Il Consiglio sostiene, in secondo luogo, che ai fini della costruzione del valore normale dei prodotti considerati le istituzioni hanno fissato il margine di profitto dell' esportatore al 5% in base a dati provenienti esclusivamente dalla Ricoh, produttore-esportatore, e non dalla Nashua .

14 Si deve ricordare, in primo luogo, che i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping, per la loro natura e per la loro portata, hanno carattere normativo in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici . Non è tuttavia da escludere che talune disposizioni di questi regolamenti riguardino direttamente ed individualmente quei produttori ed esportatori del prodotto considerato ai quali vengono imputate pratiche di dumping in base a dati relativi alla loro attività commerciale . Questo è in genere il caso delle imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state identificate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie ( vedasi sentenze 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation I, Racc . pag . 1005, punti 11 e 12 della motivazione e 23 maggio 1985, causa 53/83, Allied Corporation II, Racc . pag . 1621, punto 4 della motivazione ).

15 Altrettanto vale per quegli importatori i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione per la costruzione dei prezzi all' esportazione e che sono, quindi, interessati dagli accertamenti relativi all' esistenza di una pratica di dumping ( vedasi sentenze 29 marzo 1979, causa 118/77, ISO, Racc . pag . 1277, punto 15 della motivazione e 21 febbraio 1984, Allied Corporation I, sopraccitata, punto 15 della motivazione ).

16 Si deve pertanto esaminare se, nel caso di specie, la Nashua sia stata presa in considerazione dagli accertamenti sull' esistenza della pratica di dumping contestata .

17 Si deve a questo proposito rilevare che, proprio in ragione delle particolarità delle vendite della Ricoh agli OEM e in particolare delle differenze fra le spese sostenute dalla Ricoh per le vendite agli OEM e quelle da essa sostenute per le vendite di fotocopiatrici con la propria marca, il Consiglio ha ritenuto appropriato fissare, nel contesto della costruzione del valore normale, il margine di profitto degli esportatori al 5%, cioè ad un' aliquota inferiore a quella del margine di profitto medio, valutato nella misura del 14,6 %.

18 Sulla base del valore normale così costruito per le vendite della Ricoh agli OEM, le istituzioni sono giunte a calcolare un margine di dumping inferiore a quello stabilito per le vendite di fotocopiatrici messe in commercio con la marca stessa della Ricoh, e questo margine di dumping, così come quelli determinati per tutti i canali di vendita della Ricoh, è stato preso in considerazione per il calcolo di un margine di dumping ponderato sulla cui base è stato fissato il dazio antidumping .

19 E vero che il margine di profitto del 5% è stato applicato senza fare distinzioni tra i diversi operatori economici interessati all' atto della costruzione del valore normale delle fotocopiatrici . Tuttavia, gli operatori economici considerati, il cui numero è ristretto, sono stati identificati dalle istituzioni e, proprio per tener conto delle particolarità delle loro relazioni commerciali con i produttori, la percentuale del margine di profitto presa in considerazione è stata fissata al 5 %.

20 Da quanto precede risulta che, senza che occorra qualificare la ricorrente come importatore od esportatore, e tenuto conto dei suoi rapporti commerciali con la Ricoh, la Nashua è interessata dagli accertamenti relativi all' esistenza della pratica di dumping contestata e che, pertanto, le disposizioni del regolamento controverso, relative alle pratiche di dumping della Ricoh, la riguardano direttamente e individualmente .

21 La domanda diretta all' annullamento del regolamento n . 535/87 è pertanto ricevibile nei limiti in cui quest' ultimo colpisce le fotocopiatrici fabbricate dalla Ricoh con un dazio antidumping del 20 %.

Nel merito

22 A sostegno della sua domanda, la Nashua invoca cinque motivi basati rispettivamente : 1 ) sul calcolo erroneo del margine di dumping; 2 ) sulla costruzione erronea del valore normale dei prodotti venduti agli OEM; 3 ) sul calcolo erroneo del dazio antidumping; 4 ) sulla violazione del principio di non discriminazione; 5 ) sull' illegittimità del rifiuto di prendere in considerazione l' impegno offerto dalla Nashua .

Sul motivo relativo al calcolo erroneo del margine di dumping

23 La Nashua fa valere, in primo luogo, di essere un esportatore, poiché di norma acquista le proprie fotocopiatrici in Giappone o, in ogni caso, ne acquisisce la proprietà in Giappone prima di consegnarle al trasportatore ed è la sola responsabile dell' esportazione, della spedizione, della vendita e del servizio di assistenza relativamente a questi prodotti . Il Consiglio avrebbe dovuto pertanto determinare per la Nashua un margine di dumping distinto da quello da esso determinato per i fabbricanti-esportatori del medesimo prodotto . Essa sottolinea che il Consiglio aveva a disposizione i dati necessari a tal fine avendo proceduto, nel contesto della costruzione del valore normale, ad adeguamenti richiesti dalla speciale natura delle vendite agli OEM e avendo tenuto conto, per il prezzo all' esportazione, del prezzo fatturatole dalla Ricoh . Essa aggiunge che questo modo di procedere corrisponde alla prassi della Commissione la quale ha, più volte, fissato margini di dumping distinti per diversi esportatori di prodotti acquistati dal medesimo fabbricante .

24 Si deve a questo proposito ricordare che ai sensi dell' art . 2, n . 2, del regolamento n . 2176/84 "un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all' esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile ". Come precisa l' art . 2, n . 8, lett . a ), dello stesso regolamento "il prezzo all' esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell' esportazione verso la Comunità ". Orbene, nel caso di specie, le fotocopiatrici sono state vendute ai fini dell' esportazione dalla Ricoh ed è il prezzo pagato dalla Nashua alla Ricoh, come del resto riconosciuto dalla ricorrente, che deve essere considerato come prezzo all' esportazione . Si deve pertanto constatare che alla Ricoh e non alla Nashua va imputata la pratica di dumping .

25 Come giustamente osservato dal Consiglio al punto 92 della motivazione del regolamento impugnato, la circostanza che gli OEM abbiano proceduto essi stessi all' esportazione dei prodotti considerati non era quindi tale da giustificare l' esclusione delle vendite in questione dal calcolo del margine di dumping della Ricoh, potendo del resto tale esclusione accrescere il margine di dumping dell' interessata .

26 Si deve infine osservare che la situazione della Nashua non è paragonabile a quella degli esportatori per i quali il Consiglio e la Commissione hanno fissato margini di dumping distinti da quelli fissati per i fabbricanti dello stesso prodotto . Infatti, detti esportatori erano stabiliti nel paese di esportazione e vendevano ai fini dell' esportazione nonché sul mercato interno i prodotti oggetto delle pratiche di dumping contestate .

27 La Nashua, in secondo luogo, sostiene che ad ogni modo nulla osta alla fissazione di un margine di dumping separato per la rete di distribuzione delle sue fotocopiatrici . A questo proposito essa fa riferimento alla prassi seguita negli Stati Uniti d' America in situazioni analoghe alla sua .

28 Si deve ricordare che, da un lato, il margine di dumping calcolato per le vendite della Ricoh agli OEM è inferiore a quello che è stato stabilito per le altre vendite e che, dall' altro, il margine di dumping finale corrisponde alla media dei margini fissati per tutti i canali di vendita dei fabbricanti, conformemente all' art . 2, n . 13, lett . c ), del regolamento n . 2176/84, a norma del quale,"quando i margini di dumping variano, questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata ".

29 Nel caso di specie, l' applicazione di questa disposizione era giustificata . In primo luogo, infatti, come è stato sopra indicato, il calcolo del margine di dumping senza prendere in considerazione le vendite alla Nashua poteva comportare l' aumento del margine di dumping della Ricoh; in secondo luogo, era necessario evitare che il fabbricante fosse spinto a smerciare la maggior parte dei propri prodotti con la marca degli OEM .

30 Per quanto riguarda l' argomento fondato sul riferimento alla prassi seguita in materia negli Stati Uniti d' America, la cui esistenza è messa in discussione dal Consiglio, si deve ricordare che, come giudicato dalla Corte nella sentenza 5 ottobre 1988 ( cause 277/85 e 300/85, Canon/Consiglio, Racc . pag . 5731, punto 15 della motivazione ), l' atteggiamento di una delle sue controparti commerciali, anche se importante, non basta ad obbligare la Comunità a procedere nella stessa maniera . Tale riferimento non può quindi guidare l' interpretazione della normativa comunitaria .

31 Da quanto sopra considerato risulta che il motivo fondato sul calcolo erroneo del margine di dumping è infondato e deve pertanto essere respinto .

Sul motivo relativo alla costruzione erronea del valore normale dei prodotti venduti agli OEM

32 La Nashua sostiene che, prendendo in considerazione un margine di profitto del 5% nel contesto della costruzione del valore normale dei prodotti venduti agli OEM, le istituzioni hanno proceduto ad un adeguamento arbitrario, che non tiene conto alcuno delle differenze tra le vendite agli OEM e le vendite realizzate dal fabbricante con la propria marca . Orbene, la differenza tra questi due tipi di vendite sarebbe sensibile sul piano delle spese di vendita e di gestione nonché delle spese generali le quali, nel contesto di una vendita ad un OEM, sono di gran lunga meno elevate che nel contesto di una vendita ad un riveditore ordinario, tenuto essenzialmente conto dell' entità e della regolarità degli ordini di un OEM e del fatto che il fabbricante non va incontro a spese di distribuzione, di marketing, di pubblicità, né a spese di vendita dopo aver effettuato la vendita agli OEM .

33 Si deve a questo proposito osservare che dagli atti risulta che le istituzioni hanno preso in considerazione la differenza tra i costi e i profitti conseguiti nell' ambito delle vendite agli OEM e quelli corrispondenti alle altre vendite . Infatti, proprio a questo scopo e tenuto conto dell' impossibilità, da parte loro, di valutare con precisione tale differenza, nel contesto della costruzione del valore normale degli OEM, esse hanno fissato il margine di profitto, non alla sua percentuale media valutata nel 14,6%, bensì al 5%, ed hanno applicato detto margine alle vendite realizzate con il marchio dei fabbricanti .

34 La Nashua non ha fornito la prova che il margine di profitto determinato non fosse sufficiente a coprire per intero le differenze asserite . Ne consegue che il motivo fondato sulla costruzione erronea del valore normale dei prodotti venduti agli OEM deve essere respinto .

Sul motivo relativo al calcolo erroneo del dazio antidumping

35 La Nashua sostiene che il Consiglio ha commesso un errore nel calcolo del dazio antidumping tenendo esclusivamente conto dei prezzi praticati dalle controllate giapponesi della Ricoh in Europa nelle vendite ai distributori indipendenti e non dei prezzi praticati dalla Nashua . Orbene, la percentuale delle vendite così prese in considerazione non sarebbe rappresentativa, in quanto, in particolare, non include tutta una categoria di vendite realizzate nella Comunità, nella fattispecie le vendite attraverso gli OEM che, nel 1985, avrebbero raggiunto il 28% di tutte le vendite di fotocopiatrici giapponesi . Secondo la Nashua, il Consiglio avrebbe agito in contraddizione con il metodo da esso seguito per determinare il margine di dumping, poiché questo è stato fissato sulla base di tutte le vendite della Ricoh, ivi comprese le vendite agli OEM .

36 Si deve in primo luogo ricordare che, per il calcolo del dazio antidumping, l' art . 13, n . 3, del regolamento 2176/84 si limita ad imporre alle istituzioni l' obbligo di non superare, da un lato, il margine di dumping determinato, e dall' altro, l' entità del pregiudizio, qualora un dazio inferiore al margine fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio . Le istituzioni, di conseguenza, dispongono di un' ampia discrezionalità per quanto riguarda la scelta del metodo di calcolo del dazio e non sono tenute ad adottare a questo proposito il medesimo metodo seguito per determinare il margine di dumping .

37 Si deve poi rilevare che, per determinare nel caso di specie l' importo del dazio che consente di eliminare il pregiudizio subito dai produttori comunitari, le istituzioni hanno ritenuto appropriato basarsi sul pregiudizio globale causato da esportazioni di fotocopiatrici provenienti dal Giappone che rappresentano il 70% dell' ammontare totale delle vendite di fotocopiatrici nella Comunità .

38 La Nashua non ha dimostrato che questo modo di procedere avesse influito sull' ammontare del dazio antidumping istituito, né in quale misura questo ammontare sarebbe stato diverso se fossero state prese in considerazione anche le vendite realizzate dagli OEM .

39 Da quanto sopra consegue che questo motivo deve essere respinto .

Sul motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione

40 Secondo la Nashua, il Consiglio ha violato il principio di non discriminazione applicando dazi antidumping secondo un' aliquota uniforme all' insieme delle importazioni di fotocopiatrici . Essa ritiene di dover pagare un dazio antidumping di gran lunga più elevato in termini assoluti di quello imposto ad una società controllata da un fabbricante giapponese, dato che il suo margine di profitto lordo è solo del 16%, mentre quello realizzato dalle società controllate dai fabbricanti giapponesi ammonterebbe al 42 %.

41 Senza che occorra esaminare le cifre addotte dalla Nashua e contestate dal Consiglio si deve rilevare, da un lato, che la pretesa differenza sarebbe il risultato non già dell' istituzione di dazi antidumping, ma della politica commerciale della Ricoh, e dall' altro, che l' istituzione di dazi antidumping è intesa ad eliminare il pregiudizio causato ai produttori comunitari, e non già a garantire lo stesso margine di profitto a tutti gli importatori .

42 Questo motivo deve pertanto essere respinto .

Sul motivo relativo all' illegittimità del rifiuto di prendere in considerazione l' impegno offerto dalla Nashua

43 Con questo motivo, la Nashua sostiene che, astenendosi dall' esaminare nel merito l' offerta d' impegno da lei formulata, la Commissione ha violato l' art . 10 del regolamento n . 2176/84 . Il regolamento impugnato, confermando tale prassi della Commissione, avrebbe altresì violato la norma summenzionata .

44 Secondo la Nashua, la Commissione deve, in un primo momento, esaminare se l' impegno offerto sia idoneo ad eliminare il pregiudizio . Solo dopo aver proceduto a questo esame la Commissione, nell' ambito del suo potere discrezionale, può decidere se accettare o no l' offerta d' impegno . Orbene, nel caso di specie mancherebbe un siffatto esame, poiché la Commissione si è limitata a formulare considerazioni generali sullo status della Nashua e a esporre la sua prassi tradizionale di non accettare impegni da parte degli importatori .

45 A questo riguardo, si deve rilevare che la prassi della Commissione di non accettare impegni da parte degli importatori, sostenuta dal Consiglio al punto 100 della motivazione del regolamento impugnato, trova fondamento sia nelle norme del codice antidumping del GATT, il cui art . 7 prevede soltanto l' accettazione di impegni da parte degli esportatori, sia nell' art . 10 del regolamento n . 2176/84 . Anche se quest' ultima norma non esclude la possibilità per la Commissione di accettare l' impegno offerto da un importatore, dalla sua formulazione emerge che una simile accettazione deve essere eccezionale . Infatti, i nn . 4 e 6, relativi alla prosecuzione dell' inchiesta dopo l' accettazione degli impegni e all' istituzione di dazi antidumping dopo il ritiro di un impegno o la constatazione della sua violazione, fanno menzione soltanto degli esportatori, cioè di quegli operatori economici i cui impegni possono, in linea di principio, essere accettati .

46 Questa disciplina è giustificata da due ordini di motivi . Innanzitutto, l' accettazione dell' impegno offerto da un importatore avrebbe la conseguenza di incoraggiarlo a continuare ad approvvigionarsi al di fuori della Comunità a prezzi di dumping . In secondo luogo, gli altri importatori dovrebbero essere trattati allo stesso modo, il che, dato il gran numero di società interessate, renderebbe il controllo del rispetto degli impegni estremamente difficile .

47 Si deve osservare che la questione se la Nashua sia l' esportatore materiale delle fotocopiatrici o l' importatore, non ha alcuna importanza . Infatti, dato che le fotocopiatrici sono acquistate ai fini della loro importazione nella Comunità e che, pertanto, valgano i motivi che giustificano la mancata accettazione degli impegni offerti dagli importatori, la Nashua non poteva essere considerata esportatore a tal fine ( punto 100, quarto comma, della motivazione del regolamento impugnato ).

48 Ne consegue che, rifiutando di accettare l' impegno offerto dalla Nashua, per i motivi esposti al punto 100 della motivazione del regolamento impugnato, le istituzioni non hanno abusato del potere discrezionale loro riconosciuto .

49 L' ultimo motivo dedotto dalla Nashua deve quindi essere respinto come pure il ricorso nel suo complesso .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

50 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese; poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, le spese vanno poste a loro carico . Nella causa C-150/87, le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, comprese quelle sostenute dagli intervenienti .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso proposto nella causa C-133/87 è irricevibile .

2 ) Il ricorso proposto nella causa C-150/87 è respinto .

3 ) Nelle due cause summenzionate le ricorrenti sono condannate alle spese; nella causa C-150/87 le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, comprese quelle degli intervenienti .