SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1989. - SOCIETE CORSICA FERRIES FRANCE CONTRO DIRECTION GENERALE DES DOUANES FRANCAISES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DE CASSATION - FRANCIA. - TRASPORTI MARITTIMI - LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - DISCRIMINAZIONE. - CAUSA C-49/89.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04441
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Trasporti - Trasporti marittimi - Libera prestazione dei servizi - Realizzazione subordinata all' intervento del Consiglio - Applicazione di norme nazionali restrittive prima dell' entrata in vigore della disciplina comunitaria - Ammissibilità
( Trattato CEE, artt . 59, 61,62 e 84; regolamento del Consiglio n . 4055/86 )
Il trattato CEE - in particolare i suoi artt . 59, 61, 62 e 84 - non ostava, prima dell' entrata in vigore del regolamento n . 4055/86, adottato dal Consiglio sulla base dell' art . 84, n . 2, del trattato e che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, a che uno Stato membro riscuotesse tasse allo sbarco e all' imbarco di passeggeri, in occasione dell' uso da parte di una nave di impianti portuali situati nel suo territorio insulare, quando i passeggeri provenivano da porti situati in un altro Stato membro o si dirigevano verso quest' ultimo, mentre nel caso di trasporto fra due porti situati nel territorio nazionale alcune tasse venivano riscosse soltanto per l' imbarco alla partenza dal porto insulare .
Nel procedimento C-49/89,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale, ex art . 177 del Trattato CEE, proposta alla Corte dalla 'Cour de cassation' della Repubblica francese nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Corsica Ferries, società di diritto francese, con sede in Bastia,
e
Direction générale des douanes françaises,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 59, 62 e 84 del trattato CEE,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : B . Pastor, amministratore
considerate le osservazioni presentate :
- per la società Corsica Ferries, ricorrente in cassazione, dagli avv.ti Thouvenin, del foro di Parigi, e Scapel, del foro di Marsiglia,
- per il governo della Repubblica francese, dal sig . Claude Chavance, 'attaché principal d' administration centrale à la direction des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères' ,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig . Jean Amphoux,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 12 ottobre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 novembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 17 gennaio 1989, pervenuta alla Corte il 23 febbraio successivo, la 'Cour de cassation' francese ha proposto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione del trattato CEE, in particolare degli artt . 59, 62 e 84 .
2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la società Corsica Ferries ( in prosieguo : la "società Corsica Ferries ") e la direzione generale delle dogane, in relazione a tasse sui passeggeri sbarcati, imbarcati o trasbordati nei porti corsi, poste a carico dell' armatore e riscosse nel 1981 e 1982 .
3 Per questi porti l' art . R.212-20 del "code des ports maritimes" francese, nella versione di cui al decreto 12 maggio 1981, istituisce una tassa su tutti i passeggeri diretti verso un porto della Corsica, della Francia metropolitana o della Sardegna ed una tassa d' identica aliquota su tutti i passeggeri provenienti da o diretti verso un porto situato in Europa o nell' Africa del Nord .
4 Secondo la società Corsica Ferries il decreto è contrario agli artt . 59 e seguenti del trattato CEE, in quanto istituisce una discriminazione fra le navi che assicurano i collegamenti fra la Corsica e i porti della Francia continentale, soggette solo ad una tassa sui passeggeri in partenza dal porto corso, e le navi come quelle della società Corsica Ferries, che effettuano una rotta fra la Corsica e i porti situati in un altro stato, sulle quali grava una tassa all' arrivo e alla partenza dal porto corso .
5 Ritenendo che la controversia esigesse l' interpretazione di alcune norme del trattato CEE, la cour de cassation francese ha sospeso il giudizio fino alla pronuncia della Corte di giustizia sulle seguenti questioni pregiudiziali :
"Se il trattato, in particolare gli artt . 59, 62 e 84, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a riscuotere tasse allo sbarco e all' imbarco di passeggeri, in occasione dell' uso da parte di una nave d' impianti portuali situati nel suo territorio insulare, quando i passeggeri provengono da porti situati in un altro Stato membro o si dirigono verso questi ultimi, mentre nel caso di trasporto fra due porti situati nel territorio nazionale dette tasse sono riscosse soltanto per l' imbarco alla partenza dal porto insulare ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Per risolvere la questione posta dalla "Cour de cassation" francese, va anzitutto rilevato che la disciplina francese in causa nel procedimento principale può costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi all' interno della Comunità, ai sensi dell' art . 59, 1° comma, del trattato CEE, in quanto discriminatoria nei confronti del prestatore di servizi che effettua trasporti fra un porto sito nel territorio nazionale ed un porto di un altro Stato membro della Comunità, rispetto a chi effettua trasporti fra due porti situati nel territorio nazionale .
8 Infatti, come la Corte ha avuto più volte occasione di dichiarare, gli articoli del trattato CEE sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali sono norme fondamentali per la Comunità ed è vietato qualsiasi ostacolo, anche di minore importanza, a detta libertà .
9 Come la Corte ha affermato nella sentenza 6 luglio 1988, Ledoux ( causa 127/86, Racc . pag . 3741 ), nel campo della libera prestazione dei servizi un tale ostacolo può essere costituito in particolare da provvedimenti fiscali nazionali che incidono sull' esercizio di questa libertà da parte dell' operatore economico .
10 Se è vero che l' art . 59, che garantisce la libera circolazione dei servizi all' interno della Comunità, è di applicazione diretta e incondizionata a partire dalla scadenza del periodo transitorio indicato all' art . 8 del trattato, tuttavia va osservato che, ex art . 61, n . 1, del trattato, la libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti ( vedi sentenze 30 aprile 1986, Asjes, 209/84, 210/84, 211/84, 212/84, 213/84, Racc . pag . 1457, e 13 luglio 1989, Lambregts, punti 8 e 9 della motivazione, 4/88, Racc . pag . 2583 ).
11 Come la Corte ha già dichiarato nella citata sentenza 30 aprile 1986 ( punto 87 della motivazione ), ne discende che nel settore dei trasporti l' obiettivo di cui all' art . 59 del trattato, consistente nella soppressione durante il periodo transitorio delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, avrebbe dovuto essere raggiunto nel quadro della politica comune definita dagli artt . 74 e 75 del trattato .
12 Per quanto riguarda, più specificamente, i trasporti marittimi, l' art . 84, n . 2, del trattato prevede che il Consiglio potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per questa categoria di trasporti .
13 Ora, si deve constatare che gli atti necessari alla realizzazione della libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi fra Stati membri sono stati emanati dal Consiglio, sulla base dell' art . 84, n . 2, del trattato, solo col regolamento 22 dicembre 1986, n . 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi ( GU L 378, pag . 1 ), entrato in vigore il 1° gennaio 1987 .
14 Occorre quindi concludere che negli anni 1981 e 1982, in causa nel procedimento principale, la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi non era ancora stata attuata, e che gli Stati membri erano pertanto legittimati ad applicare norme come quelle di cui trattasi nel procedimento principale .
15 Questa conclusione non è infirmata dal fatto che questa disciplina, abrogata nel 1969, sia stata reintrodotta nel "code des ports maritimes" francese nel 1981 . Infatti l' art . 61 del trattato esclude l' applicazione dell' art . 62 del medesimo, secondo il quale gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell' entrata in vigore del trattato .
16 La questione proposta dalla "Cour de cassation" francese va quindi risolta nel senso che il trattato CEE, in particolare gli artt . 59, 61, 62 e 84, non ostava a che uno Stato membro, prima dell' entrata in vigore del regolamento n . 4055/86, riscuotesse tasse allo sbarco e all' imbarco di passeggeri, in occasione dell' uso da parte di una nave d' impianti portuali situati nel suo territorio insulare, quando i passeggeri provenivano da porti situati in un altro Stato membro o si dirigevano verso questi ultimi, mentre nel caso di trasporto fra due porti situati nel territorio nazionale dette tasse venivano riscosse soltanto per l' imbarco alla partenza dal porto insulare .
Sulle spese
17 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla "Cour de cassation" francese, con sentenza 17 gennaio 1989, dichiara :
Il trattato CEE, in particolare gli artt . 59, 61, 62 e 84, non ostava a che uno Stato membro, prima dell' entrata in vigore del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1986, n . 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, riscuotesse tasse allo sbarco e all' imbarco di passeggeri, in occasione dell' uso da parte di una nave d' impianti portuali situati nel suo territorio insulare, quando i passeggeri provenivano da porti situati in un altro Stato membro o si dirigevano verso questi ultimi, mentre nel caso di trasporto fra due porti situati nel territorio nazionale dette tasse venivano riscosse soltanto per l' imbarco alla partenza dal porto insulare .