61987J0249

SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 DICEMBRE 1989. - FRANCOISE MULFINGER ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ANNULLAMENTO DI CONTRATTO DI INSEGNANTE DI LINGUE. - CAUSA 249/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04127


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Dipendenti - Statuto - Regime relativo agli altri agenti - Campo d' applicazione - Professori di lingue - Contratti disciplinati dal diritto di uno Stato membro - Ammissibilità

( Statuto del personale; regime applicabile agli altri agenti )

Massima


Lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti non costituiscono una disciplina esauriente che vieti di assumere persone al di fuori dell' ambito regolamentare così stabilito . Al contrario, la capacità riconosciuta alla Comunità di instaurare rapporti contrattuali assoggettati al diritto di uno Stato membro abbraccia anche la stipulazione di contratti di lavoro o di prestazione di servizi .

La stipulazione di tali contratti sarebbe tuttavia illegittima ove la Comunità definisse le condizioni contrattuali non già in funzione delle esigenze del servizio, bensì allo scopo di eludere le disposizioni dello statuto o del regime applicabile agli altri agenti .

Tale non è il caso, per quanto riguarda l' assunzione di professori di lingue sulla base di contratti di lavoro a tempo indeterminato, assoggettati al diritto di uno Stato membro . Infatti, sebbene la formazione linguistica rivesta un' importanza certa per il buon funzionamento delle istituzioni di una comunità plurilingue, ciò non toglie tuttavia che essa non costituisca una delle funzioni attribuite dai trattati alle istituzioni, cui spetta, così stando le cose, un margine di valutazione circa il modo più appropriato di soddisfare un' esigenza di questa natura in funzione dell' interesse del servizio .

Parti


Nella causa C-249/87,

Françoise Mulfinger e altri, rappresentati dall' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie Wolfcarius, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv . Jean-Luc Fagnart, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione dell' amministrazione di sottoporre alla firma dei ricorrenti un contratto tipo di insegnante di lingue,

LA CORTE,

composta dai sigg . O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e F . Grévisse, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : B . Pastor, amministratore

vista la relazione di udienza, come modificata in seguito alla trattazione orale del 4 luglio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 ottobre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 19 agosto 1987, la sig.ra Françoise Mulfinger e altri sei insegnanti di lingue hanno chiesto l' annullamento della decisione della Commissione di sottoporre alla loro firma, nel novembre 1986, un contratto tipo di insegnante di lingue .

2 Da un certo numero di anni i ricorrenti insegnano lingue ai dipendenti della Commissione delle Comunità europee . Essi tengono corsi sia generali che speciali, adeguati alle specifiche esigenze dei servizi . I loro compiti consistono, in particolare, nell' organizzare tali corsi, nel predisporre materiale didattico appropriato alle esigenze specifiche dei dipendenti e nel tenere le lezioni . Rientrano in tali compiti anche altre prestazioni, quali in particolare l' elaborazione delle prove di ammissione ai corsi e la correzione delle prove di esame . Gli interessati vengono assunti sulla base di contratti di lavoro disciplinati dal diritto belga .

3 Nel 1986 la convenuta ha sottoposto alla firma dei ricorrenti un contratto tipo a tempo indeterminato nel quale era prevista una prestazione di attività di 33 settimane per anno accademico, per 15 ore settimanali . Tali prestazioni andavano eseguite secondo le direttive imparite dal capo della divisione "formazione del personale ". Nel suddetto contratto è precisato, all' art . 5, n . 2, che "data la natura delle prestazioni oggetto del presente contratto, il contraente non può essere considerato dipendente della Commissione ".

4 I ricorrenti ritengono che la Commissione avrebbe dovuto assumerli in base a un contratto disciplinato dallo statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto ") o dal Regime applicabile agli altri agenti ( in prosieguo : il "RAA ").

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione di udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

6 A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro mezzi fondati, rispettivamente, sulla violazione dell' art . 212 del trattato CEE e/o del titolo I del RAA, sullo sviamento di procedura commesso dall' amministrazione, sulla violazione del principio del legittimo affidamento e sull' inosservanza da parte dell' amministrazione del proprio dovere di sollecitudine nei confronti dei suoi dipendenti di ruolo e degli altri agenti . E opportuno procedere all' esame dei primi due mezzi congiuntamente, data la loro connessione .

Sui primi due mezzi

7 I ricorrenti sostengono che le istituzioni comunitarie non possono assumere mediante contratto, al di fuori dell' ambito dello statuto o del RAA, personale per lo svolgimento di compiti rispondenti a esigenze permanenti . Essi fanno valere che la Commissione, assoggettando gli incaricati di corsi di lingue, che devono assolvere compiti di carattere permanente, a un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge belga, perseguiva l' obiettivo di eludere l' applicazione dello statuto e del RAA ed ha cosi' commesso uno sviamento di procedura .

8 A sostegno della loro tesi, i ricorrenti invocano varie disposizioni, ossia il vecchio art . 212 del trattato CEE, l' art . 24 del trattato di fusione, l' art . 214 del trattato CEE, relativo all' obbligo del segreto professionale del personale delle Comunità, l' art . 215, terzo comma, relativo al regime di responsabilità personale degli agenti della Comunità e gli artt . 12 e segg . del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee .

9 Va rilevato, in primo luogo, che per quanto tali disposizioni menzionino soltanto i funzionari e gli altri agenti, cui esse si rivolgono, non si può tuttavia trarne la conseguenza che esse escludano la possibilità di assumere personale diverso da quello che esse prendono in considerazione .

10 In secondo luogo, va rilevato che secondo la giurisprudenza della Corte ( in particolare le sentenze 1° luglio 1982, causa 109/81, Porta, Racc . pag . 2469; 20 giugno 1985, causa 123/84, Klein, Racc . pag . 1907; 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag, Racc . pag . 2581; 11 luglio 1985, causa 111/84, Cantisani, Racc . pag . 2671 ), lo statuto del personale e il RAA, adottati dal Consiglio in esecuzione dell' art . 24, n . 1, primo comma, del trattato di fusione, non costituiscono una disciplina esauriente tale da vietare l' assunzione di persone al di fuori dell' ambito regolamentare così stabilito . Al contrario, la capacità, riconosciuta alla Comunità dagli artt . 211 e 181 del trattato CEE, dagli artt . 6 e 42 del trattato CECA, e dagli artt . 153 e 185 del trattato CEEA, di instaurare rapporti contrattuali assoggettati al diritto di uno Stato membro abbraccia anche la stipula di contratti di lavoro o di prestazione di servizi .

11 La stipulazione di tali contratti sarebbe tuttavia illegittima ove la Comunità definisse le condizioni contrattuali non già in funzione delle esigenze del servizio, bensì allo scopo di eludere l' applicazione delle disposizioni dello statuto e/o del RAA ( si veda la summenzionata sentenza 20 giugno 1985, Klein ).

12 Nella fattispecie occorre constatare che i ricorrenti sono stati assunti in base a contratti a tempo indeterminato e che pertanto essi svolgono compiti che non corrispondono a semplici esigenze temporanee .

13 I ricorrenti ne deducono che la Commissione aveva l' obbligo di sottoporli ad un regime statutario . Questa tesi non può essere accolta .

14 Infatti, va rilevato che pur rivestendo la formazione linguistica del personale un' importanza certa per il buon funzionamento delle istituzioni di una comunità plurilingue, ciò non toglie tuttavia che essa non costituisca una delle funzioni attribuite dai trattati alle istituzioni . Stando così le cose, bisogna riconoscere alla Commissione un margine di valutazione circa il modo più appropriato di soddisfare un' esigenza di questa natura in funzione dell' interesse del servizio . Così, la Commissione avrebbe potuto avvalersi, ad esempio, dei servizi di un' impresa esterna allo scopo di provvedere alla formazione linguistica del proprio personale .

15 Ora, non sembra che la decisione impugnata abbia ecceduto i limiti di tale potere discrezionale . Infatti gli elementi di fatto addotti dai ricorrenti non sono tali da dimostrare che la Commissione ha definito le loro condizioni di impiego non già in funzione dell' interesse del servizio bensì allo scopo di eludere l' applicazione dello statuto o del RAA . Del resto, dall' esame degli atti di causa non è dato rinvenire alcun errore manifesto di valutazione di tale interesse del servizio e del modo di soddisfare ad esso .

16 Conseguentemente, i primi due mezzi dei ricorrenti devono essere respinti .

Sul terzo mezzo

17 Con il loro terzo mezzo, fondato sulla violazione del principio del legittimo affidamento, i ricorrenti fanno valere in sostanza che, in seguito al lungo iter di concertazione tra la Commissione e le organizzazioni sindacali allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente al problema dell' assunzione degli insegnanti di lingue, essi potevano legittimamente attendersi di fruire di un regime di impiego rientrante nello statuto o nel RAA .

18 E appena il caso di rilevare in proposito, in primo luogo, che il fatto di avviare trattative non garantisce con certezza il loro esito favorevole e, in secondo luogo, che non sembra che nella fattispecie la Commissione abbia preso, nel corso delle trattative, l' impegno di offrire agli insegnanti di lingue un regime di impiego rientrante nello statuto o nel RAA . Conseguentemente, tale mezzo dev' essere respinto .

Sul quarto mezzo

19 Con il loro quarto mezzo, i ricorrenti fanno valere che la Commissione ha mancato al dovere di sollecitudine nei confronti del proprio personale imponendo agli insegnanti di lingue condizioni che impediscono loro di svolgere compiti permanenti e quotidiani nonché di garantire la qualità e la stabilità indispensabili ad ogni insegnamento linguistico .

20 Va rilevato al riguardo che con tale mezzo i ricorrenti contestano la valutazione operata dalla Commissione circa il miglior modo di soddisfare le esigenze di formazione linguistica del suo personale . Ora, come si è già avuto modo di rilevare in precedenza nell' ambito dell' esame dei primi due mezzi di ricorso, non sembra che la Commissione abbia ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui essa dispone in materia . Conseguentemente tale mezzo dev' essere respinto .

21 Poiché nessuno dei mezzi dedotti dai ricorrenti è stato accolto, il ricorso va integralmente respinto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

22 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste . Questa norma va applicata ai ricorrenti essendo il ricorso diretto a far riconoscere il loro diritto di ottenere la qualità di dipendenti delle Comunità .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .