SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 FEBBRAIO 1989. - IAN WILLIAM COWAN CONTRO TRESOR PUBLIC. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI PARIGI. - TURISTI IN QUANTO DESTINATARI DI SERVIZI - DIRITTO ALL'INDENNIZZO IN CASO DI AGGRESSIONI. - CAUSA 186/87.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00195
edizione speciale svedese pagina 00001
edizione speciale finlandese pagina 00011
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione a causa della cittadinanza - Risarcimento da parte dello Stato di chi abbia subito aggressioni - Discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri che fruiscono della libertà di circolazione, in particolare in quanto destinatari di servizi - Divieto
( Trattato CEE, art . 7 )
Il principio di non discriminazione, sancito in particolare dall' art . 7 del trattato, dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti ai quali il diritto comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto Stato, in particolare in quanto destinatari di servizi, subordini il risarcimento dello Stato, destinato a riparare il danno causato nello Stato stesso a chi abbia subito un' aggressione con conseguenti lesioni, al possesso di una tessera di residente o della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocità con detto Stato membro .
Nel procedimento 186/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla commission d' indemnisation des victimes d' infraction del tribunal de grande instance di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Ian William Cowan
e
Trésor public,
domanda vertente sull' interpretazione segnatamente del principio di non discriminazione sancito dall' art . 7 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai sigg . O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet e T.F . O' Higgins, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : J.A . Pompe, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni presentate :
- per il sig . Ian William Cowan, ricorrente nella causa principale, dagli avvocati M . Renouf, P . Jenkinson e L . Misson,
- per il Trésor public, convenuto nella causa principale, nella fase scritta dal sig . G . Guillaume, agente del governo francese, direttore dell' ufficio legale del Ministero degli affari esteri, assistito dal sig . M . Giacomini, segretario per gli affari esteri nel Ministero predetto, in qualità di agente supplente, e nella fase orale dal sig . M . Giacomini, assistito dal sig . Baconnin, in qualità di esperto,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig . J . Amphoux, in qualità di agente,
vista la relazione di udienza completata in seguito alla trattazione orale del 13 ottobre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 6 dicembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 5 giugno 1987, pervenuta alla Corte il 16 giugno seguente, la commission d' indemnisation des victimes d' infraction del tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione del principio di non discriminazione sancito in particolare dall' art . 7 del trattato, al fine di poter valutare la conformità col diritto comunitario di una norma del codice di procedura penale francese .
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra il Trésor public ed un cittadino britannico, il sig . Ian William Cowan, controversia portante sull' indennizzo del danno cagionato da un' aggressione di cui questi è stato vittima all' uscita di una stazione della metropolitana durante un breve soggiorno a Parigi .
3 Poiché non si sono potuti identificare gli autori dell' aggressione, il Cowan ha chiesto alla commission d' indemnisation des victimes d' infraction del tribunal de grande instance di Parigi un indennizzo ai sensi dell' art . 706-3 del codice di procedura penale . Detta norma stabilisce che può ottenersi dallo Stato un indennizzo in particolare qualora la vittima di un' aggressione, che abbia cagionato una lesione personale con conseguenze di una certa gravità, non possa ottenere a nessun titolo un risarcimento congruo ed effettivo del danno subito .
4 Dinanzi alla commission d' indemnisation, il procuratore del Tesoro ha sostenuto che il Cowan non soddisfa i requisiti cui l' art . 706-15 del codice di procedura penale subordina la concessione dell' indennizzo suddetto . A norma di detto articolo possono fruire dell' indennizzo in questione
"solo le persone di cittadinanza francese o quelle di cittadinanza straniera che dimostrino :
- di essere cittadine di uno Stato che ha concluso con la Francia un accordo di reciprocità per l' applicazione di dette norme e di possedere i requisiti stabiliti in detto accordo;
- oppure di essere titolari del documento denominato tessera di residente ".
5 Il Cowan ha di conseguenza invocato il divieto di discriminazioni sancito in particolare dall' art . 7 del trattato CEE . Egli ha sostenuto che i requisiti predetti sono discriminatori ed impediscono ai turisti di recarsi liberamente in un altro Stato membro per fruirvi di prestazioni di servizi . Il procuratore del Tesoro ed il pubblico ministero hanno controbattuto che le norme controverse equiparano ai cittadini tutti gli stranieri residenti e che la differenziazione fra questi ed il caso di un turista è conforme al diritto comunitario, il quale pure subordina il soggiorno dei cittadini di uno Stato membro in un altro Stato membro a condizioni diverse a seconda della durata del soggiorno .
6 Stando così le cose, la commission d' indemnisation, ritenendo che la valutazione intorno alla compatibilità della normativa controversa col trattato presupponga un' interpretazione delle norme comunitarie alla luce degli imperativi e delle finalità del diritto comunitario, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale seguente :
"Se l' art . 706-15 del codice di procedura penale, che stabilisce i casi in cui un cittadino straniero, vittima in Francia di un reato, può fruire di un indennizzo da parte dello Stato francese, sia compatibile con il principio della non discriminazione, sancito in particolare dall' art . 7 del trattato di Roma ".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 La questione pregiudiziale è sostanzialmente volta a stabilire se il principio della non discriminazione, sancito in particolare dall' art . 7 del trattato, osti a che uno Stato membro, per quanto riguarda soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, subordini la concessione di un indennizzo statale, inteso a risarcire il danno subito in detto Stato dalla vittima di un' aggressione che le abbia provocato una lesione personale, al requisito della titolarità di una tessera di residente od al requisito della cittadinanza di un paese che ha concluso con lo Stato membro stesso un accordo di reciprocità .
9 In via preliminare deve ricordarsi che, a norma dell' art . 7, primo comma, del trattato, "nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità ". Il dettato dell' articolo determina tanto il contenuto quanto la sfera d' applicazione del principio di non discriminazione .
Sul contenuto del principio di non discriminazione
10 Vietando "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", l' art . 7 del trattato impone la completa parità di trattamento per soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai cittadini dello Stato membro . Laddove ne è fatta applicazione, detto principio osta a che uno Stato membro subordini la concessione di un diritto, ad uno dei soggetti menzionati, al requisito della residenza sul suo territorio, mentre detto requisito non vige per i suoi cittadini .
11 Si deve poi sottolineare che il diritto alla parità di trattamento sorge direttamente dal diritto comunitario e non può pertanto essere assoggettato al rilascio di un documento a tal fine da parte dell' amministrazione dello Stato membro interessato ( vedasi, a tal proposito, la sentenza 3 luglio 1980, causa 157/79, Pieck, Racc . pag . 2171 ).
12 Infine occorre ricordare che, come la Corte ha affermato in primo luogo nella sentenza 22 giugno 1972 ( causa 1/72, Frilli, Racc . 1972, pag . 457 ), il diritto al pari trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere subordinato all' esistenza di un accordo di reciprocità concluso fra lo Stato membro ed il paese di cui è cittadino il soggetto interessato .
13 Ne discende che, laddove ne è fatta applicazione, il principio di non discriminazione osta a che uno Stato membro subordini la concessione di un diritto ad un soggetto che si trovi in una situazione disciplinata dal diritto comunitario al requisito del possesso di una tessera di residente od al fatto che sia cittadino di un paese che ha concluso con lo Stato membro un accordo di reciprocità .
Sulla sfera di applicazione del principio di non discriminazione
14 A norma dell' art . 7, il principio di non discriminazione spiega i suoi effetti "nel campo di applicazione del (...) trattato" e "senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste ". Esprimendosi in questi termini, l' art . 7 rimanda segnatamente ad altre disposizioni del trattato che fanno concreta applicazione del principio generale da esso sancito a situazioni specifiche . Si tratta, fra l' altro, delle norme riguardanti la libera circolazione dei lavoratori, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi .
15 Quanto all' ultimo punto, nella sentenza 31 gennaio 1984 ( cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc . 1984, pag . 377 ), la Corte ha dichiarato in primo luogo che la libera prestazione dei servizi comprende la libertà, per i destinatari dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio ed, in secondo luogo, che in particolare i turisti vanno considerati destinatari di servizi .
16 Dinanzi alla Corte il governo francese ha sostenuto che, allo stato attuale, il diritto comunitario non consente al destinatario di servizi di far ricorso al principio della non discriminazione laddove la disciplina nazionale di cui trattasi non frapponga ostacoli alla sua libertà di circolazione . Una norma analoga a quella di cui è causa nel procedimento principale non imporrebbe nessuna restrizione di tal fatta . Inoltre, essa riguarderebbe un diritto che è espressione del principio della solidarietà nazionale . Un diritto del genere presupporrebbe un vincolo più stretto con lo Stato di quanto non sia quello di un destinatario di servizi e potrebbe pertanto essere riservato ai cittadini o agli stranieri residenti sul territorio nazionale .
17 La tesi prospettata non può essere accolta . Allorché il diritto comunitario garantisce la libertà per le persone fisiche di recarsi in un altro Stato membro, la tutela dell' integrità personale in detto Stato membro costituisce, alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano, il corollario della libertà di circolazione . Ne discende che il principio di non discriminazione va applicato ai destinatari di servizi ai sensi del trattato quanto alla protezione contro i rischi di aggressione ed il diritto di ottenere una riparazione pecuniaria contemplata dal diritto nazionale allorché un' aggressione si sia verificata . La circostanza che l' indennizzo di cui è causa sia finanziato dal pubblico erario non può modificare il regime di tutela dei diritti garantiti dal trattato .
18 Il governo francese ha poi sostenuto che un indennizzo paragonabile a quello di cui è causa nel procedimento principale sfugge al divieto di discriminazioni in quanto appartenente all' ordinamento processuale penale che non rientra nella sfera di applicazione del trattato .
19 A tale proposito, si deve ricordare che, se la legislazione penale e le norme di procedura penale, nel novero delle quali rientra la controversa disposizione nazionale, sono in linea di principio riservate alla competenza degli Stati membri, tuttavia dalla giurisprudenza costante della Corte ( vedasi, fra l' altro, la sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc . 1981, pag . 2595 ) risulta che il diritto comunitario pone dei limiti a tale competenza . Le norme considerate non possono infatti porre in essere discriminazioni nei confronti di soggetti cui il diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento né limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario .
20 Da quanto esposto si evince che la questione pregiudiziale va risolta dichiarando che il principio di non discriminazione, sancito in particolare dall' art . 7 del trattato di Roma, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti cui il diritto comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto Stato, in particolare quali destinatari di servizi, non può subordinare la concessione di un indennizzo statale, volto alla riparazione del danno subito sul suo territorio dalla vittima di un' aggressione che le abbia cagionato una lesione personale, al requisito della titolarità di una tessera di residente o della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocità con questo Stato membro .
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciando sulla questione sottopostale dalla commission d' indemnisation des victimes d' infraction del tribunal de grande instance di Parigi con ordinanza 5 giugno 1987, dichiara :
Il principio di non discriminazione, sancito in particolare dall' art . 7 del trattato CEE, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti cui il diritto comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto Stato, non può subordinare la concessione di un indennizzo statale, volto alla riparazione del danno subito sul suo territorio dalla vittima di un' aggressione che le abbia cagionato una lesione personale, al requisito della titolarità di una tessera di residente o della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocità con questo Stato membro .