61988J0130

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 27 SETTEMBRE 1989. - C. C. VAN DE BIJL CONTRO STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN - PAESI BASSI. - LIBERTA DI STABILIMENTO - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - ERSERCIZIO DELL'ATTIVITA DI IMBIANCHINO INDIPENDENTE IN UNO STATO MEMBRO - CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO. - CAUSA 130/88.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03039


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Requisiti per l' accesso alle attività non salariate di trasformazione - Riconoscimento dell' esercizio effettivo di un' attività in un altro Stato membro - Requisiti per l' esercizio effettivo - Attestato rilasciato dallo Stato membro di provenienza - Forza probatoria nei confronti delle autorità dello Stato membro ospitante - Limiti

( Direttiva del Consiglio 64/427, artt . 3 e 4, n . 2 )

2 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Requisiti per l' accesso alle attività non salariate di trasformazione - Formazione professionale previa - Nozione

(( Direttiva del Consiglio 64/427, art . 3, lett . b ) ))

Massima


1 . In materia di accesso alle attività autonome di trasformazione, l' art . 3 della direttiva 64/427 deve essere interpretato nel senso che l' espressione "l' esercizio effettivo in un altro Stato membro dell' attività considerata (...) ( durante un certo numero di ) anni consecutivi (...)" riguarda solo l' esercizio effettivo dell' attività considerata durante un periodo che può essere interrotto solo da una ( breve ) malattia o ferie ( abituali ) ad esclusione, in particolare, dell' esercizio di un' attività in un altro Stato membro, anche in caso di proseguimento dell' attività dell' impresa nel paese di provenienza .

L' autorità competente dello Stato membro ospitante, in cui sia stata inoltrata una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione sulla base di un attestato rilasciato dall' autorità competente dello Stato membro di provenienza a norma dell' art . 4, n . 2, della direttiva, non è tenuta a concedere automaticamente l' autorizzazione richiesta qualora l' attestato prodotto dichiari in modo manifestamente inesatto che la persona considerata dalla direttiva ha svolto un periodo di attività professionale nello Stato membro di provenienza, se è pacifico che nel corso di questo stesso periodo tale persona ha svolto attività professionali nel territorio dello Stato membro ospitante .

2 . La condizione di cui all' art . 3, lett . b ), della direttiva, che richiede una formazione preliminare di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente, dev' essere intesa nel senso che la formazione può essere stata ottenuta in uno Stato membro diverso da quello nel quale le attività sono state effettivamente esercitate ai sensi di tale disposizione e che, in tale ipotesi, bisogna intendere per "formazione professionale preliminare", ai sensi della disposizione sopramenzionata, una formazione che dà accesso alla professione nello Stato membro in cui è stata ottenuta .

Parti


Nella causa 130/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente tra

C.C . van de Bijl

e

Staatssecretaris van Economische Zaken,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 3 e 4 della direttiva 64/427 del Consiglio del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI ( industria ed artigianato; GU 117 del 23.7.1964, pag . 1863 ),

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, T.F . O' Higgins, G.F . Mancini, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate :

- per il governo olandese, rappresentato dal sig . H.J . Heinemann del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, durante la fase scritta, e dal sig . A . Fierstra, in qualità di agente, durante la fase orale,

- per il governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.na J.A . Gensmantel del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal dott . M.A . Letemendia, e dal sig . S . Richards, durante le fasi scritta e orale,

- per la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . E . Lasnet e B.J . Drijber, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 15 febbraio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 aprile 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza del 6 aprile 1988, pervenuta alla Corte il 5 maggio successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha proposto , a norma dell' art . 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt . 3 e 4 della direttiva 64/427 del Consiglio del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI ( industria ed artigianato; GU 117 del 23.7.1964, pag . 1863 ), in prosieguo : la "direttiva ".

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di un ricorso proposto dal sig . van de Bijl avverso il rifiuto dello Staatssecretaris van Economische Zaken ( segretario di Stato per gli affari economici ) - in prosieguo : il "segretario di Stato" - di concedergli, in applicazione della direttiva, un' esenzione dal divieto di esercitare nei Paesi Bassi, in forma autonoma, l' attività di imbianchino senza l' autorizzazione della Camera artigianale degli imbianchini .

3 La normativa olandese subordina l' esercizio autonomo di tale attività a condizioni generali di solvibilità nonché a conoscenze commerciali e a condizioni specifiche di idoneità professionale . L' esercizio di tale attività è subordinato all' autorizzazione della Camera artigianale degli imbianchini, salvo esenzioni che possono essere accordate sulla base di direttive comunitarie .

4 A norma dell' art . 3 della direttiva, qualora in uno Stato membro l' accesso a una delle attività autonome di trasformazione rientranti nel settore dell' industria e dell' artigianato o l' esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l' esercizio effettivo in un altro Stato membro dell' attività considerata, in particolare :

"(...)

b ) (...) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l' impresa qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto per l' attività prescelta una formazione professionale preliminare di almeno tre anni, attestata da certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente .

(...)".

5 A norma dell' art . 4, n . 3, della direttiva, lo Stato membro ospitante concede l' autorizzazione a esercitare l' attività di cui trattasi su richiesta dell' interessato, allorché l' attività, attestata dall' autorità competente dello Stato membro di provenienza a norma dell' art . 4, n . 2, della direttiva, corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale preventivamente comunicata dallo Stato ospitante e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente prescritte dalla sua normativa .

6 Il sig . van de Bijl, cittadino olandese, ha esercitato nei Paesi Bassi, in forma subordinata, l' attività di imbianchino fino all' agosto 1980 . Quivi egli ha ottenuto, nel giugno 1976, un diploma di apprendista imbianchino e, nell' ottobre 1980, un diploma di imbianchino . Detti diplomi non sono riconosciuti nei Paesi Bassi come prove dell' idoneità professionale richiesta per esercitare autonomamente l' attività di imbianchino .

7 Dall' ottobre 1980, il ricorrente ha esercitato nel Regno Unito l' attività di "painter and decorator ". Dal 29 dicembre 1981 al 20 febbraio 1982 nonché dal 1° marzo al 2 settembre 1983, egli ha nuovamente prestato attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi . Nel giugno 1984, il reddito del van de Bijl consisteva in un' indennità concessa in base alla legge olandese ai lavoratori disoccupati .

8 Come risulta dagli atti di causa, tra il 1980 e il 1984, è stata creata e registrata nel Regno Unito una società recante il nome del ricorrente e una succursale di tale società è stata iscritta in un registro delle imprese nei Paesi Bassi .

9 Per tale succursale, l' interessato ha richiesto, facendo valere l' esenzione relativa all' esistenza della direttiva, la revoca del divieto di esercitare in forma autonoma l' attività di imbianchino senza l' autorizzazione della Camera artigianale degli imbianchini .

10 All' uopo, il ricorrente ha ottenuto dal Department of Trade and Industry del Regno Unito un attestato rilasciato conformemente alla direttiva, certificante che egli aveva esercitato in forma autonoma l' attività di imbianchino per un periodo complessivo di quattro anni e cinque mesi, che egli aveva ricevuto una formazione preliminare ritenuta conforme ai propri criteri da un organismo professionale competente del Regno Unito e che, di conseguenza, egli soddisfaceva alle condizioni stabilite dalla direttiva . Tale attestato era basato sul fatto che il van de Bijl aveva diretto la società C.C . van de Bijl ( UK ) Ltd dall' ottobre 1980 e che egli aveva precedentemente conseguito i diplomi olandesi anzidetti, al termine di un periodo di cinque anni e undici mesi .

11 Il segretario di Stato olandese ha respinto la domanda di esenzione contestando la validità dell' attestato, in quanto, durante il suo periodo di attività nel Regno Unito, il van de Bijl aveva altresì lavorato nei Paesi Bassi e in quanto la formazione presa in considerazione dalle autorità britanniche era stata ottenuta nei Paesi Bassi, dove però essa non è considerata sufficiente per esercitare autonomamente l' attività di cui trattasi .

12 Chiamato a conoscere del ricorso proposto dal ricorrente avverso tale decisione, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha ritenuto che la controversia vertesse sul problema se il ricorrente soddisfacesse alle condizioni stabilite dalla direttiva in ordine all' esercizio effettivo della sua attività professionale e alla sua formazione preliminare . Il giudice nazionale, di conseguenza, ha deciso di sospendere il giudizio sino a che la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni :

"1 ) Se una corretta interpretazione della direttiva 64/427/CEE ed in particolare dell' art . 4, n . 3, comporti che l' autorità dello Stato membro ospitante sia tenuta a concedere automaticamente l' autorizzazione all' esercizio di una professione sul suo territorio richiesta producendo un attestato ai sensi del n . 2 del suddetto art . 4, anche qualora l' attestato contenga inesattezze o dimenticanze manifeste .

2 ) Se il requisito di cui all' art . 3, 1° comma, lett . b ) e d ), della direttiva 64/427/CEE, inerente al possesso di una formazione professionale preliminare di almeno tre anni 'attestata da certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente' , vada inteso nel senso che la formazione può essere stata impartita in un altro paese, nel caso di specie, in un altro Stato membro, diverso da quello in cui si svolge l' esercizio effettivo delle attività, contemplato da detta norma .

3 ) In caso di soluzione affermativa, se per 'formazione professionale preliminare' vada intesa una preparazione professionale che le autorità competenti dello Stato membro, in cui ha luogo il suddetto esercizio effettivo delle attività, abbiano riconosciuto come pienamente valida per l' esercizio della professione in detto Stato membro .

4 ) Se l' art . 3 della direttiva 64/427/CEE vada interpretato nel senso che 'l' esercizio effettivo dell' attività considerata in un altro Stato membro (...) durante ( un determinato numero di ) anni consecutivi (...)' consiste unicamente nell' esercizio effettivo dell' attività considerata durante un periodo che può essere interrotto solo da ( breve ) malattia o ferie ( ordinarie ) e che pertanto ciò non si verifica più in caso di interruzione per periodi più lunghi, in particolare qualora venga svolta altrove un' attività lavorativa subordinata pur senza interrompere la gestione dell' impresa nel paese di provenienza ."

13 Per una più ampia illustrazione dello sfondo normativo e degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

14 Va rilevato, preliminarmente, che la direttiva, in attesa del coordinamento delle normative nazionali relative, da un lato, all' accesso alle attività di cui trattasi e al loro esercizio e, dall' altro, al reciproco riconoscimento dei titoli, ha lo scopo di assicurare l' adozione da parte degli Stati membri di misure transitorie consistenti in particolare nell' ammettere l' esercizio effettivo, per un periodo minimo di tre anni consecutivi, della professione considerata nello Stato membro di provenienza nonché una formazione preliminare di tre anni, quali condizioni sufficienti di accesso a tale professione negli Stati ospitanti che disciplinano l' attività considerata .

Sulle questioni relative alla durata effettiva dell' esperienza professionale del beneficiario nello Stato membro di provenienza

15 Vanno esaminate, innanzitutto, le questioni quarta e prima nei limiti in cui entrambe attengono alla durata effettiva dell' esperienza professionale del beneficiario nello Stato membro di provenienza .

16 Con la quarta questione, che occorre esaminare per prima, si domanda in sostanza se la nozione, fatta propria dal summenzionato art . 3 della direttiva, di "esercizio effettivo in un altro Stato membro dell' attività considerata (...) ( durante un determinato numero di ) anni consecutivi (...)" si riferisca a un periodo che può essere interrotto solo per motivi connessi a una breve malattia e alle ferie abituali, escluso l' esercizio di attività in un altro Stato membro, anche nel caso in cui l' attività dell' impresa proseguisse nello Stato membro di provenienza .

17 Tale nozione costituisce una delle condizioni di riconoscimento, da parte di uno Stato membro che disciplina l' attività considerata, dell' esercizio della stessa in un altro Stato membro e permette quindi di garantire la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi nelle attività disciplinate dalla direttiva . Ne consegue che, ai fini dell' applicazione uniforme di quest' ultima, occorre dare a tale nozione un' interpretazione comunitaria .

18 Dalle finalità e dall' economia della direttiva, nonché dallo stesso tenore del citato art . 3 di quest' ultima, discende che la direttiva ha inteso subordinare il riconoscimento, da parte di uno Stato membro che disciplina l' attività considerata, dell' esercizio di questa in un altro Stato membro, alla condizione che detto esercizio sia reale ed effettivo e si svolga per un determinato numero di anni consecutivi, ossia senza interruzioni, salvo quelle derivanti dagli avvenimenti correnti della vita .

19 Pertanto, la soluzione da dare è che il summenzionato art . 3 della direttiva va interpretato nel senso che l' espressione "esercizio effettivo in un altro Stato membro dell' attività considerata (...) ( durante un determinato numero di ) anni consecutivi (...)" riguarda unicamente l' esercizio effettivo dell' attività considerata durante un periodo che può essere interrotto solo da ( breve ) malattia o ferie ( abituali ), ad esclusione, in particolare, dell' esercizio di un' attività in un altro Stato membro, anche in caso di proseguimento dell' attività dell' impresa nel paese di provenienza .

20 Occorre quindi stabilire, così come è invitata a fare la Corte con la prima questione sottoposta dal giudice nazionale, se, qualora un' autorizzazione a esercitare una professione nello Stato membro ospitante sia richiesta sulla base di un attestato rilasciato dallo Stato di provenienza in forza dell' art . 4, n . 2, della direttiva, lo Stato ospitante sia vincolato da tale attestato e tenuto a concedere l' autorizzazione, anche qualora l' attestato contenga inesattezze o dimenticanze manifeste in relazione alla durata effettiva dell' attività professionale esercitata nello Stato membro di provenienza .

21 A quanto sembra, l' attestato rilasciato dallo Stato membro di provenienza in base alla monografia professionale preventivamente comunicata dallo Stato membro ospitante costituisce il titolo che consente di garantire la libertà effettiva di stabilimento e di prestazione di servizi negli Stati membri che esigono determinate condizioni di qualificazione .

22 Lo Stato membro ospitante che impone siffatte condizioni è pertanto di regola vincolato dalle dichiarazioni contenute nell' attestato rilasciato dallo Stato membro di provenienza, salvo privare di pratica efficacia tale attestato .

23 In particolare, lo Stato membro ospitante non può rimettere in discussione l' esattezza dell' indicazione, fatta dall' autorità competente dello Stato membro di provenienza, delle attività ivi esercitate dall' interessato o della loro durata .

24 Qualora vi siano elementi oggettivi che inducano lo Stato ospitante a ritenere che l' attestato prodotto contenga inesattezze manifeste, esso può ben rivolgersi allo Stato membro di provenienza per domandare a questo ulteriori informazioni .

25 Tuttavia, qualora sia assodato che una persona considerata dalla direttiva ha compiuto un periodo di assicurazione o un periodo lavorativo nel territorio stesso dello Stato membro ospitante durante il periodo di attività professionale da essa compiuto, secondo l' attestato, nello Stato membro di provenienza, lo Stato membro ospitante non è vincolato dall' attestato dell' autorità competente dello Stato membro di provenienza riguardo alla durata dell' attività professionale esercitata in quest' ultimo Stato .

26 In circostanze del genere, infatti, lo Stato membro ospitante non può essere costretto a ignorare i fatti sopravvenuti nel proprio territorio e direttamente pertinenti quanto al carattere reale ed effettivo del periodo di attività professionale compiuto nello Stato membro di provenienza . Non si può neppure rifiutare allo Stato membro ospitante il diritto di adottare disposizioni dirette a impedire che la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, che la direttiva intende garantire, vengano utilizzate dagli interessati allo scopo di sottrarsi alle norme professionali imposte ai suoi cittadini ( si vedano le sentenze 3 dicembre 1974, causa 33/74, van Binsbergen, Racc . pag . 1299, e 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors, Racc . pag . 399 ).

27 La questione va pertanto risolta nel senso che l' autorità competente dello Stato membro ospitante, cui sia stata inoltrata una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione sulla base di un attestato rilasciato dall' autorità competente dello Stato membro di provenienza a norma dell' art . 4, n . 2, della direttiva, non è tenuta a concedere automaticamente l' autorizzazione richiesta qualora l' attestato prodotto contenga un' inesattezza manifesta garantendo che la persona considerata dalla direttiva ha svolto un periodo di attività professionale nello Stato membro di provenienza, se è pacifico che nel corso di questo stesso periodo tale persona ha svolto attività professionali nel territorio dello Stato membro ospitante .

Sulle questioni relative alla formazione preliminare del beneficiario

28 Con le questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, si domanda in sostanza se la condizione di riconoscimento, di cui al summenzionato art . 3, lett . b ), della direttiva, con la quale si richiede una formazione preliminare di almeno tre anni, vada intesa nel senso che tale formazione può essere stata ottenuta in uno Stato membro diverso da quello nel quale le attività sono state effettivamente svolte e, in caso affermativo, se sia necessario che tale formazione dia accesso all' esercizio della professione nello Stato membro in cui essa è stata ottenuta o se sia sufficiente che tale formazione dia accesso, secondo le autorità dello Stato membro in cui le attività sono state effettivamente esercitate, all' esercizio della professione in quest' ultimo Stato membro .

29 In primo luogo, discende dalla finalità della direttiva che non si può limitare la nozione di formazione preliminare ai sensi del summenzionato art . 3, lett . b ), alla formazione ottenuta nello Stato membro di esercizio dell' attività .

30 In secondo luogo, dal sistema della direttiva si evince che la formazione preliminare di tre anni richiesta dalla summenzionata disposizione può essere riconosciuta da uno Stato membro ospitante che disciplina l' attività considerata solo nei limiti in cui tale formazione sia stata preventivamente riconosciuta valida dallo Stato membro stesso in cui essa è stata impartita .

31 Difatti, solo questo Stato membro è in grado di valutare l' adeguatezza della formazione rispetto all' attività considerata e di decidere, di conseguenza, di riconoscere o meno il titolo rilasciato al termine di tale formazione, eventualmente tramite un organismo professionale competente .

32 Le questioni in esame vanno pertanto risolte nel senso che la condizione di cui al summenzionato art . 3, lett . b ), della direttiva, che richiede una formazione preliminare di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente, dev' essere intesa nel senso che la formazione può essere stata ottenuta in uno Stato membro diverso da quello nel quale le attività sono state effettivamente esercitate ai sensi di tale disposizione e che, in tale ipotesi, bisogna intendere per "formazione professionale preliminare", ai sensi della disposizione sopramenzionata, una formazione che dà accesso alla professione nello Stato membro in cui tale formazione è stata ottenuta .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Le spese sostenute dai governi del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 15 febbraio 1988, dichiara :

1 ) L' art . 3 della direttiva 64/427 del Consiglio del 7 luglio 1964, va interpretato nel senso che l' espressione "l' esercizio effettivo dell' attività considerata in un altro Stato membro (...) ( durante un determinato numero di ) anni consecutivi" riguarda solo l' esercizio effettivo dell' attività considerata durante un periodo che può essere interrotto solo da ( breve ) malattia o ferie ( abituali ) ad esclusione, in particolare, dell' esercizio di un' attività in un altro Stato membro anche in caso di proseguimento dell' attività dell' impresa nel paese di provenienza .

2 ) L' autorità competente dello Stato membro ospitante, cui sia stata inoltrata una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione sulla base di un attestato rilasciato dall' autorità competente dello Stato membro di provenienza a norma dell' art . 4, n . 2, della direttiva, non è tenuta a concedere automaticamente l' autorizzazione richiesta qualora l' attestato prodotto contenga un' inesattezza manifesta garantendo che la persona considerata dalla direttiva ha svolto un periodo di attività professionale nello Stato membro di provenienza, se è pacifico che nel corso di questo stesso periodo tale persona ha svolto attività professionali nel territorio dello Stato membro ospitante .

3 ) La condizione di cui all' art . 3, lett . b ), della direttiva, che richiede una formazione preliminare di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente, dev' essere intesa nel senso che la formazione può essere stata ottenuta in uno Stato membro diverso da quello nel quale le attività sono state effettivamente esercitate ai sensi di tale disposizione e che, in tale ipotesi, bisogna intendere per "formazione professionale preliminare", ai sensi della disposizione sopramenzionata, una formazione che dà accesso alla professione nello Stato membro in cui tale formazione è stata ottenuta .