SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 FEBBRAIO 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NOORD. - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - BENI FORNITI NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE. - CAUSA 353/85.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00817
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESENZIONI CONTEMPLATE DALLA SESTA DIRETTIVA - ESENZIONE DELLE PRESTAZIONI MEDICHE EFFETTUATE NELL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE - CESSIONE DI BENI SEPARABILE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI - FA PARTE DELL' IMPONIBILE
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388/CEE, ART . 13, SUB.A, N . 1, LETT . C ))
L' ART . 13, SUB A, N . 1, LETT . C ), DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE, RELATIVO ALL' ESENZIONE DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DELLE PRESTAZIONI MEDICHE EFFETTUATE NELL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE O PARAMEDICHE, DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE L' ESENZIONE CHE ESSO CONTEMPLA NON COMPRENDE, SALVE RESTANDO LE PICCOLE CESSIONI DI BENI INDISSOCIABILI DALLA PRESTAZIONE, LA CESSIONE, CONCRETAMENTE ED ECONOMICAMENTE DISSOCIABILE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, DI MEDICINALI ED ALTRI BENI, COME GLI OCCHIALI CORRETTIVI PRESCRITTI DAL MEDICO O DA ALTRE PERSONE AUTORIZZATE .
NELLA CAUSA 353/85,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . D.R . GILMOUR, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
RICORRENTE,
CONTRO
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D' IRLANDA DEL NORD, RAPPRESENTATO DALLA SIG.RA S.J . HAY, TREASURY SOLICITOR, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITA DAL SIG . D . VAUGHAM, Q.C ., E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA PROPRIA AMBASCIATA, 28, BD . ROYAL,
CONVENUTO,
AVENTE AD OGGETTO DI FAR DICHIARARE CHE IL REGNO UNITO, ESENTANDO DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LA CESSIONE DI DETERMINATI BENI FORNITI IN OCCASIONE DELL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE, E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ), DELLA SESTA DIRETTIVA 77/388/CEE, DEL CONSIGLIO, DEL 17 MAGGIO 1977, IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145, PAG . 1 ),
LA CORTE,
COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, G . BOSCO, O . DUE E J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTI DI SEZIONE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, R . JOLIET, T.F . O' HIGGINS E F.A . SCHOCKWEILER, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : G.F . MANCINI
CANCELLIERE : D . LOUTERMAN, AMMINISTRATORE
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA, COMPLETATA IN ESITO ALLA TRATTAZIONE ORALE DELL' 8 APRILE 1987,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE ALL' UDIENZA DEL 7 LUGLIO 1987,
HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 19 NOVEMBRE 1985, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO, A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO DIRETTO A FAR ACCERTARE CHE ESONERANDO LE CESSIONI DI BENI, A NORMA DELLA LEGGE DEL 1983 SULL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, ALLEGATO 6, CATEGORIA 7 ( SANITA ) E IN CONTRASTO CON L' ART . 13, PUNTO 1, N . 1, LETT . C ), DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D' IRLANDA DEL NORD E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA .
2 L' ART . 13, PUNTO A, N . 1, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE, DEL CONSIGLIO, DEL 17 MAGGIO 1977,IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145, PAG . 1; IN PROSIEGUO : LA "SESTA DIRETTIVA "), RECITA :
"FATTE SALVE LE ALTRE DISPOSIZIONI COMUNITARIE GLI STATI MEMBRI ESONERANO, ALLE CONDIZIONI DA ESSI STABILITE PER ASSICURARE LA CORRETTA E SEMPLICE APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI PREVISTE IN APPRESSO E PER PREVENIRE OGNI POSSIBILE FRODE, EVASIONE ED ABUSO :
A ) OMISSIS
B ) L' OSPEDALIZZAZIONE E LE CURE MEDICHE NONCHE LE OPERAZIONI AD ESSE STRETTAMENTE CONNESSE, ASSICURATE DA ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO OPPURE, A CONDIZIONI SOCIALI ANALOGHE A QUELLE VIGENTI PER I MEDESIMI, DA ISTITUTI OSPEDALIERI, CENTRI MEDICI E DIAGNOSTICI E ALTRI ISTITUTI DELLA STESSA NATURA DEBITAMENTE RICONOSCIUTI;
C ) LE PRESTAZIONI MEDICHE EFFETTUATE NELL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE QUALI SONO DEFINITE DAGLI STATI MEMBRI INTERESSATI;
D ) LA FORNITURA DI ORGANI, DI SANGUE E DI LATTE UMANI;
E ) LE PRESTAZIONI DEI SERVIZI EFFETTUATE NELL' ESERCIZIO DELLA LORO PROFESSIONE DAGLI ODONTOTECNICI, NONCHE LE FORNITURE DI PROTESI DENTARIE EFFETTUATE DAI DENTISTI E DAGLI ODONTOTECNICI;
OMISSIS ".
3 IL REGNO UNITO TRASPONEVA QUESTA DIRETTIVA NEL PROPRIO DIRITTO NAZIONALE COL VALUE ADDED TAX ACT DEL 1983 IL QUALE CONTEMPLA, FRA L' ALTRO, L' ESENZIONE DALL' IVA DI TALUNE OPERAZIONI . IL GRUPPO 7 ( SANITA ) DELL' ALLEGATO 6 ESTENDE L' ESENZIONE ALLE SEGUENTI OPERAZIONI :
"1 ) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E, IN RELAZIONE AD ESSI, LA CESSIONE DI BENI DA CHI SIA ISCRITTO O REGISTRATO IN UNO DEI SEGUENTI ALBI :
A ) ALBO DEI MEDICI O ALBO DEI MEDICI ISCRITTI TEMPORANEAMENTE;
B ) ALBO DEI DENTISTI;
C ) ALBO DEGLI OTTICI OFTALMOLOGHI, O ALBO DEGLI OTTICI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE PRESCRIZIONI MEDICHE, TENUTO A NORMA DELL' OPTICIANS ACT DEL 1958 OVVERO GLI ELENCHI, TENUTI A NORMA DELL' ART . 4 DI DETTA LEGGE, DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE SVOLGONO ATTIVITA DI OTTICO OFTALMOLOGO O DI OTTICO AUTORIZZATO AD ESEGUIRE LE PRESCRIZIONI MEDICHE;
D ) QUALSIASI ALBO DELLE PROFESSIONI PARAMEDICHE TENUTO A NORMA DEL PROFESSIONS SUPPLEMENTARY TO MEDICINE ACT DEL 1960;
E ) ALBO DELLE INFERMIERE DIPLOMATE, LEVATRICI E INFERMIERE VISITATRICI, TENUTO A NORMA DELL' ART . 10 DEL NURSES, MIDWIVES AND HEALTH VISITORS ACT DEL 1979;
F ) QUALSIASI RUOLO DI ASSISTENTI DENTARI A NORMA DELL' ART . 41 DEL DENTISTS ACT DEL 1957;
G ) ALBO DEI FARMACISTI CHE VENDONO PROTESI ACUSTICHE O ALBO DEI DATORI DI LAVORO DI DETTI FARMACISTI, TENUTO A NORMA DELL' ART . 2 DELLO HEARING AID COUNCIL ACT DEL 1968 ".
4 A NORMA DI QUESTA DISPOSIZIONE, LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE DA MEMBRI DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE SONO ESENTI DALL' IVA QUALORA SIANO EFFETTUATE IN OCCASIONE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI . CIO AVVIENE IN PARTICOLARE PER LA FORNITURA DI OCCHIALI CORRETTIVI DA PARTE DEGLI OTTICI AUTORIZZATI .
5 RITENENDO CHE CON L' ESONERO DALL' IVA DI QUESTE CESSIONI DI BENI IL GOVERNO BRITANNICO AVEVA TRASGREDITO L' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ), DELLA SESTA DIRETTIVA, CON LETTERA 3 AGOSTO 1982 LA COMMISSIONE INVIAVA AL GOVERNO DEL REGNO UNITO UNA DIFFIDA A NORMA DELL' ART . 169, 1* COMMA, DEL TRATTATO CEE .
6 DATO CHE IL GOVERNO BRITANNICO NON AVEVA AMMESSO L' ADDEBITO DI CUI GLI SI FACEVA CARICO, IL 14 GIUGNO 1984 LA COMMISSIONE, A NORMA DELL' ART . 169, 1* COMMA, DEL TRATTATO CEE, GLI INVIAVA UN PARERE MOTIVATO . IL REGNO UNITO ERA INVITATO AD UNIFORMARSI AL PARERE MOTIVATO ENTRO DUE MESI .
7 CON LETTERA 8 OTTOBRE 1984 IL GOVERNO BRITANNICO TENEVA FERMO IL PROPRIO ATTEGGIAMENTO . LA COMMISSIONE HA QUINDI PROPOSTO IL PRESENTE RICORSO .
8 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEGLI ANTEFATTI DELLA CAUSA, DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI ED ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI DI SEGUITO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO
9 IN VIA PRELIMINARE IL GOVERNO DEL REGNO UNITO ECCEPISCE L' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO .
10 IN PRIMO LUOGO LA COMMISSIONE NON AVREBBE ADEGUATAMENTE PRECISATO LA PORTATA DEGLI ADDEBITI DA ESSA MOSSI AL GOVERNO DEL REGNO UNITO . LA COMMISSIONE NON AVREBBE INDICATO CHIARAMENTE SE INTENDEVA RIFERIRSI A TUTTE LE CATEGORIE DI OPERAZIONI COMPRESE NEL GRUPPO 7 ( SANITA ) DEL VALUE ADDED TAX ACT DEL 1983, OVVERO A TALUNE DI ESSE, OPPURE UNICAMENTE ALLA FORNITURA DI OCCHIALI CORRETTIVI EFFETTUATA DAGLI OTTICI IN OCCASIONE DELL' ESERCIZIO DELLA LORO PROFESSIONE .
11 IN SECONDO LUOGO LA COMMISSIONE SI SAREBBE CONTRADDETTA GIACCHE AVREBBE SOSTENUTO, NELLA LETTERA DI DIFFIDA, CHE A NORMA DELL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ), DELLA SESTA DIRETTIVA, NESSUNA FORNITURA DI BENI PUO ESSERE ESENTATA DALL' IVA E D' ALTRO CANTO AVREBBE AMMESSO NEL PARERE MOTIVATO CHE TALUNE FORNITURE DI BENI POSSONO ESSERE CONSIDERATE COMPRESE NELLA NOZIONE DI "PRESTAZIONI MEDICHE" USATA NELLA SUCCITATA DISPOSIZIONE .
12 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO NON SAREBBE QUINDI STATO MESSO IN GRADO DI CONOSCERE LA VERA PORTATA DEGLI ADDEBITI DELLA COMMISSIONE E NON AVREBBE PERCIO AVUTO LA POSSIBILITA DI DIFENDERSI SIN DALL' INIZIO DELLA LITE .
13 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE DALLA LETTERA DI DIFFIDA E DAL PARERE MOTIVATO SI DESUME CHIARAMENTE CHE L' ADDEBITO RIGUARDAVA LA TRASGRESSIONE DELL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ), DELLA SESTA DIRETTIVA . LA COMMISSIONE AVREBBE INOLTRE AVUTO COSTANTE CURA DI PRECISARE CHE LA FORNITURA DI OCCHIALI ERA CITATA COME ESEMPIO DI UNA CESSIONE DI BENI LA QUALE, A SUO PARERE, NON POTEVA ESSERE ESENTATA DALL' IVA A NORMA DELL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ). L' INADEMPIMENTO NON E QUINDI LIMITATO ALLA FORNITURA DI OCCHIALI CORRETTIVI EFFETTUATA DA OTTICI IN OCCASIONE DELL' ESERCIZIO DELLA LORO PROFESSIONE .
14 LA COMMISSIONE CONTESTA INOLTRE DI ESSERSI CONTRADDETTA . L' AVER PRECISATO NEL PARERE MOTIVATO CHE L' ESENZIONE DALL' IVA PUO COMPRENDERE DEL PARI LE PICCOLE FORNITURE DI BENI CHE SONO INDISSOCIABILI DAL SERVIZIO E CHE IN UN SISTEMA MEDICO DI ECONOMIA DI MERCATO SONO NORMALMENTE COMPRESE NEL PREZZO DEL SERVIZIO, E DOVUTO AL FATTO CHE, TENENDO CONTO DELLE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO, ESSA HA PRECISATO LA PORTATA DEI SUOI ADDEBITI .
15 DATO QUESTO CONTRASTO, SI DEVE ANZITUTTO STABILIRE SE NELLA FASE PRECONTENZIOSA LA COMMISSIONE ABBIA MESSO IL REGNO UNITO IN GRADO DI CONOSCERE I PUNTI ESSENZIALI DELL' INADEMPIMENTO DI CUI GLI SI FACEVA CARICO .
16 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE TANTO NELLA LETTERA DI DIFFIDA QUANTO NEL PARERE MOTIVATO, LA COMMISSIONE HA INDICATO GLI ASPETTI ESSENZIALI DELLA LITE DICHIARANDO CHE L' INADEMPIMENTO RIGUARDAVA LA TRASGRESSIONE DELL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ), DELLA SESTA DIRETTIVA, IN QUANTO LA LEGGE DEL REGNO UNITO DEL 1983 SULL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ESONERA DA QUESTA IMPOSTA, IN CONTRASTO CON LA SUMMENZIONATA DISPOSIZIONE, I BENI CHE NEL CONTESTO DELLE PRESTAZIONI MEDICHE E PARAMEDICHE NON FANNO NECESSARIAMENTE PARTE DELLE PRESTAZIONI STESSE . ANCHE SE LA COMMISSIONE HA CRITICATO IN PARTICOLARE L' ESENZIONE DELLA FORNITURA DI OCCHIALI CORRETTIVI, EMERGE TUTTAVIA CHE QUESTO PRODOTTO E STATO CITATO COME ESEMPIO, ONDE CIRCOSCRIVERE LA CATEGORIA DI BENI CHE SONO CEDUTI DAI MEMBRI DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE IN OCCASIONE DEI SERVIZI DA ESSE PRESTATI .
17 DALLE RISPOSTE DATE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO ALLA LETTERA DI DIFFIDA NONCHE AL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE SI DESUME INOLTRE CHE LA NATURA DEGLI ADDEBITI MOSSI DALLA COMMISSIONE ERA NOTA A QUESTO GOVERNO . NELLE RISPOSTE INFATTI, QUESTO HA RIASSUNTO GLI ADDEBITI DELLA COMMISSIONE CONFUTANDOLI PUNTO PER PUNTO .
18 SI DEVE POI ESAMINARE L' ARGOMENTO RELATIVO ALL' ASSERITA CONTRADDIZIONE FRA L' ATTEGGIAMENTO INIZIALE DELLA COMMISSIONE E QUELLO ASSUNTO NEL PARERE MOTIVATO .
19 IN PROPOSITO VA RILEVATO CHE, NEL PROCEDIMENTO BASATO SULL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, LA LETTERA DI DIFFIDA HA LO SCOPO DI RENDERE NOTI ALLO STATO DESTINATARIO I PUNTI ESSENZIALI DELL' INADEMPIMENTO DI CUI GLI SI FA CARICO, INVITANDOLO A PRESENTARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI . SE LA LITE NON E STATA COMPOSTA IN QUESTA PRIMA FASE DEL PROCEDIMENTO, LA COMMISSIONE, TENENDO CONTO DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL SUO INTERLOCUTORE, EMETTE UN PARERE MOTIVATO CHE DETERMINA DEFINITIVAMENTE L' OGGETTO DEL CONTENDERE ( SI VEDANO LE SENTENZE 27 MAGGIO 1981, ESSEVI E SALENGO, 142 E 143/80, RACC . PAG . 1413; 15 DICEMBRE 1982, COMMISSIONE / DANIMARCA, 211/81, RACC . PAG . 4547; 31 GENNAIO 1984, COMMISSIONE / IRLANDA, 74/82, RACC . PAG . 317; 18 MARZO 1986, 85/85, COMMISSIONE / BELGIO, RACC . PAG . 1161 ). IL FATTO CHE NELLA FATTISPECIE LA COMMISSIONE ABBIA LIMITATO LA PORTATA DEI SUOI ADDEBITI PRECISANDO, IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO, CHE LA NOZIONE DI "PRESTAZIONI MEDICHE" DI CUI ALL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ), DELLA DIRETTIVA, COMPRENDE LE PICCOLE FORNITURE DI BENI CHE SONO INDISSOCIABILI DAI SERVIZI, NON E IN CONTRADDIZIONE CON L' ADDEBITO RELATIVO ALL' ESENZIONE DALL' IMPOSTA DEI BENI CHE NON SONO NECESSARIAMENTE CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO MEDICO O PARAMEDICO .
20 L' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA SOLLEVATA DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO VA QUINDI DISATTESA .
NEL MERITO
21 LE PARTI CONCORDANO SUL PUNTO CHE IL NOCCIOLO DELLA PRESENTE CAUSA E L' INTERPRETAZIONE DELL' ESPRESSIONE "PRESTAZIONI MEDICHE" NEL CONTESTO DELL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, DELLA SESTA DIRETTIVA .
22 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO SOSTIENE CHE L' ESENZIONE DELLE PRESTAZIONI "MEDICHE" DI CUI ALLA SOPRAMMENZIONATA LETT . C ), COMPRENDE LA CESSIONE DI BENI FORNITI IN OCCASIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE DA TALUNE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE UFFICIALI . DI CONSEGUENZA ESSO DEDUCE CHE PURE LA FORNITURA DI OCCHIALI CORRETTIVI, EFFETTUATA VUOI DA UN OTTICO OFTALMOLOGO, VUOI DA UN OTTICO AUTORIZZATO AD ESEGUIRE PRESCRIZIONI MEDICHE, E STRETTAMENTE CONNESSA AL SERVIZIO PRESTATO .
23 IN PROPOSITO, IL GOVERNO DEL REGNO UNITO FA UN PARALLELO FRA LE LETT . B ) E C ) DELLO STESSO PUNTO A, N . 1, DEL SOPRAMMENZIONATO ART . 13 . POICHE LA LETT . B ) CONTEMPLA L' ESENZIONE TANTO DELLE "CURE MEDICHE" (" MEDICAL CARE" NELLA VERSIONE INGLESE DELLA DIRETTIVA ) DELLE PERSONE OSPEDALIZZATE, QUANTO DELLE "OPERAZIONI AD ESSE STRETTAMENTE CONNESSE", IL GOVERNO DEL REGNO UNITO NE TRAE LA CONCLUSIONE CHE, NELL' AMBITO OSPEDALIERO, LA CESSIONE DI BENI E DEL PARI COMPRESA NELL' ESENZIONE . LOGICAMENTE, LO STESSO TRATTAMENTO DOVREBBE ESSERE FATTO AI BENI FORNITI IN OCCASIONE DELLE "CURE MEDICHE" (" MEDICAL CARE" NELLA VERSIONE INGLESE ) DI CUI ALLA LETT . C ) DELL' ART . 13, PUNTO A, N . 1 .
24 UNA SOLUZIONE DEL GENERE E DEL PARI INELUDIBILE SE SI TIENE CONTO DEL TENORE DELLE SOPRAMMENZIONATE LETT . B ) E C ) LE QUALI, NELLA VERSIONE INGLESE DELLA DIRETTIVA, USANO LA STESSA ESPRESSIONE "MEDICAL CARE", RESA DEL RESTO CON "CURE MEDICHE" ALLA LETT . B ) E "PRESTAZIONI MEDICHE" ALLA LETT . C ). TRATTANDOSI DI UNA NOZIONE IDENTICA, IL GOVERNO DEL REGNO UNITO NE DESUME CHE LE LETT . B ) E C ) VANNO INTERPRETATE NELLO STESSO MODO, NEL SENSO CHE L' ESENZIONE CONTEMPLATA DALLA PRIMA DI QUESTE DISPOSIZIONI, TANTO PER LE PRESTAZIONI MEDICHE QUANTO PER LA CESSIONE DI BENI, SPETTA DEL PARI AI BENI FORNITI IN OCCASIONE DELLE PRESTAZIONI MEDICHE O PARAMEDICHE DI CUI ALLA LETT . C ).
25 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE L' ESPRESSIONE "PRESTAZIONI MEDICHE" VA RIFERITA UNICAMENTE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, SALVE RESTANDO LE PICCOLE CESSIONI DI BENI INSEPARABILI DALLA PRESTAZIONE STESSA .
26 ESSA DEDUCE IN PRIMO LUOGO CHE LE ESENZIONI CONTEMPLATE DALL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, DATO CHE COSTITUISCONO UN' ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA TASSAZIONE DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI, VANNO INTERPRETATE RESTRITTIVAMENTE . NEL PRESENTE CASO L' ESPRESSIONE "PRESTAZIONI MEDICHE" NON PUO ESSERE ESTESA IN MODO DA COMPRENDERVI ANCHE LA CESSIONE DI BENI .
27 LA COMMISSIONE RILEVA INOLTRE CHE LA SESTA DIRETTIVA, OGNIQUALVOLTA HA VOLUTO ESENTARE TANTO LA CESSIONE DI BENI QUANTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI, L' HA DETTO ESPRESSAMENTE, COME E AVVENUTO ALLE LETT . G ), H ), I ), L ) ED N ). VICEVERSA, NELLA LETT . C ) L' ESENZIONE RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LE "PRESTAZIONI MEDICHE ".
28 SECONDO LA COMMISSIONE, QUESTA TESI NON PUO ESSERE CONFUTATA DAL CONFRONTO TRA L' ESENZIONE CONTEMPLATA ALLA LETT . C ) E QUELLA DI CUI ALLA LETT . B ) DELLA STESSA DISPOSIZIONE . NEL CONTESTO DELLA SESTA DIRETTIVA INFATTI, E TENUTO CONTO DI ALTRE VERSIONI LINGUISTICHE DELLA STESSA ( SOINS MEDICAUX / SOINS A LA PERSONNE - MEDISCHE VERZORGING / GEZONDHEITSKUNDIGE VERZORGING ), LE ESPRESSIONI "CURE MEDICHE" E "PRESTAZIONI MEDICHE" DI CUI ALLA LETT . B ) E, RISPETTIVAMENTE, ALLA LETT . C ) AVREBBERO PORTATA DIVERSA . LA PRIMA COMPRENDE DEL PARI LE OPERAZIONI STRETTAMENTE CONNESSE ALLE CURE MEDICHE CHE FANNO PARTE DEL TRATTAMENTO IN OSPEDALE, MENTRE LA SECONDA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LE PRESTAZIONI EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO NEGLI STUDI DEI MEMBRI DELLE PROFESSIONI MEDICHE O PARAMEDICHE E NON COMPRENDE QUINDI LA CESSIONE DI BENI .
29 LA COMMISSIONE ASSUME CHE QUESTA DIFFERENZA FRA LE LETT . B ) E C ) E PACIFICA NELLA MAGGIOR PARTE DEGLI STATI MEMBRI, I QUALI ESENTANO LA CESSIONE DI BENI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DI UN TRATTAMENTO OSPEDALIERO AI SENSI DELLA LETT . B ), MENTRE NON CONCEDONO LA STESSA ESENZIONE ALLA CESSIONE DI BENI EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLE PRESTAZIONI MEDICHE DI CUI ALLA LETT . C ).
30 E OPPORTUNO ESAMINARE ANZITUTTO L' ARGOMENTO DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO RELATIVO AL PARALLELISMO FRA LE LETT . B ) E C ) DELL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, IL QUALE DOVREBBE IMPLICARE LO STESSO TRATTAMENTO FISCALE, CIOE L' ESENZIONE DALL' IMPOSTA, TANTO PER I BENI FORNITI IN OCCASIONE DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE DI CUI ALLA LETT . B ), QUANTO PER I BENI FORNITI IN OCCASIONE DELLE PRESTAZIONI MEDICHE DI CUI ALLA LETT . C ).
31 QUESTO ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO .
32 LA LETT . B ) DISPONE INFATTI CHE GLI STATI MEMBRI ESENTANO DALL' IMPOSTA "L' OSPEDALIZZAZIONE E LE CURE MEDICHE NONCHE LE OPERAZIONI AD ESSE STRETTAMENTE CONNESSE, ASSICURATE DA ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO OPPURE, A CONDIZIONI SOCIALI ANALOGHE A QUELLE VIGENTI PER I MEDESIMI, DA ISTITUTI OSPEDALIERI, CENTRI MEDICI E DIAGNOSTICI E ALTRI ISTITUTI DELLA STESSA NATURA DEBITAMENTE RICONOSCIUTI ". SI TRATTA QUINDI DI PRESTAZIONI CHE COMPRENDONO UN COMPLESSO DI CURE MEDICHE, EFFETTUATE NORMALMENTE SENZA SCOPO DI LUCRO, DA ENTI CHE PERSEGUONO SCOPI SOCIALI COME LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA .
33 VICEVERSA LA LETT . C ) STABILISCE CHE GLI STATI MEMBRI ESENTANO DALL' IMPOSTA "LE PRESTAZIONI MEDICHE EFFETTUATE NELL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE ". DALLA COLLOCAZIONE DI QUESTA DISPOSIZIONE, CHE SEGUE IMMEDIATAMENTE QUELLA RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE, COME PURE DAL SUO CONTESTO, SI DESUME CHE SI TRATTA DI PRESTAZIONI EFFETTUATE AL DI FUORI DEGLI ISTITUTI OSPEDALIERI E NELL' AMBITO DI UN RAPPORTO DI FIDUCIA TRA IL PAZIENTE ED IL PRESTATORE DELLE CURE, RAPPORTO CHE NORMALMENTE SI SVOLGE NELLO STUDIO PRIVATO DEL PRESTATORE STESSO . STANDO COSI LE COSE, A PARTE LE PICCOLE CESSIONI CHE SONO STRETTAMENTE NECESSARIE AL MOMENTO DELLE PRESTAZIONI MEDICHE, LA CESSIONE DI MEDICINALI E DI ALTRI BENI, COME GLI OCCHIALI CORRETTIVI PRESCRITTI DAL MEDICO O DA ALTRE PERSONE AUTORIZZATE, E CONCRETAMENTE ED ECONOMICAMENTE SEPARABILE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI .
34 NE CONSEGUE CHE L' ESENZIONE DALL' IMPOSTA PER I BENI FORNITI IN OCCASIONE DELLE PRESTAZIONI MEDICHE DI CUI ALLA LETT . C ) NON PUO ESSERE LEGITTIMATA DALLA LETT . B ), A DIFFERENZA DI QUANTO IL GOVERNO DEL REGNO UNITO SOSTIENE .
35 PER DETERMINARE LA PORTATA DELL' ESENZIONE DALL' IMPOSTA CONTEMPLATA DALLA LETT . C ) PER "LE PRESTAZIONI MEDICHE", VA RILEVATO CHE, BENCHE L' ART . 13 CONTEMPLI L' ESENZIONE ANCHE IN DETERMINATI CASI IN CUI LA CESSIONE DI BENI E CONNESSA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, CIO NON TOGLIE CHE ESSO INDICA ESPRESSAMENTE I CASI IN CUI LA CESSIONE DI BENI E ESENTE, TRATTANDOSI DI DEROGHE AL PRINCIPIO GENERALE POSTO DALL' ART . 2, N . 1, DELLA DIRETTIVA, A NORMA DEL QUALE SONO SOGGETTE ALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO . QUESTE DEROGHE SONO CONCESSE DALL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, TALORA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI, TALORA DEL PARI ALLA CESSIONE DI BENI . CIO AVVIENE IN PARTICOLARE ALLA LETT . E ), LA QUALE CONTEMPLA L' ESENZIONE TANTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI, QUANTO DELLA FORNITURA DI PROTESI DENTARIE EFFETTUATE DAI DENTISTI E DAGLI ODONTOTECNICI . VICEVERSA LA LETT . C ) RIGUARDA UNICAMENTE LE PRESTAZIONI MEDICHE NELL' AMBITO DELLE PROFESSIONI MEDICHE O PARAMEDICHE, ESCLUDENDO LA CESSIONE DI BENI, QUALE E DEFINITA DALL' ART . 5 DELLA DIRETTIVA, SALVE RESTANDO LE PICCOLE CESSIONI DI BENI INSEPARABILI DALLA PRESTAZIONE .
36 SI DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE, ESENTANDO DALL' IVA LE CESSIONI DI BENI, A NORMA DELLA LEGGE DEL 1983 SULL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, ALLEGATO 6, CATEGORIA 7 ( SANITA ), IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ), DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE, DEL CONSIGLIO, DEL 17 MAGGIO 1977, IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL' ENTRATA .
SULLE SPESE
37 A NORMA DELL' ART . 69, N . 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . IL CONVENUTO E RIMASTO SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATO ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) ESENTANDO DALL' IVA LE CESSIONI DI BENI, A NORMA DELLA LEGGE DEL 1983 SULL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, ALLEGATO 6, CATEGORIA 7 ( SANITA ), IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ), DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE, DEL CONSIGLIO, DEL 17 MAGGIO 1977, IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL' ENTRATA .
2 ) IL REGNO UNITO E CONDANNATO ALLE SPESE .