61986J0313

SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 SETTEMBRE 1988. - O. LENOIR CONTRO CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES ALPES-MARITIMES. - REGOLAMENTO N. 1408/71, ART. 77 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI IN UN ALTRO STATO MEMBRO. - CAUSA 313/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05391
edizione speciale svedese pagina 00683
edizione speciale finlandese pagina 00703


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni dovute dallo Stato membro di origine ai propri cittadini residenti nel territorio di un altro Stato membro - Limitazione agli assegni familiari ai sensi dell' art . 1, lett . u ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71

( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 77 )

2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disposizioni del Trattato - Oggetto - Coordinamento e non armonizzazione delle legislazioni nazionali - Differenze di trattamento dovute a differenze fra i regimi previdenziali - Ammissibilità - Creazione di disparità di trattamento ad opera della normativa comunitaria - Inammissibilità - Principio di non discriminazione a causa della cittadinanza - Portata - Art . 77 del regolamento n . 1408/71 - Legittimità

( Trattato CEE, artt . 7, 48 e 51; regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 77 )

Massima


1 . L' art . 77 del regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che esso riserva al titolare di una pensione cittadino di uno Stato membro ed avente figli a carico, ma residente nel territorio di un altro Stato membro, il solo vantaggio del pagamento da parte degli enti previdenziali del suo paese di origine degli "assegni familiari", definiti dall' art . 1, lett . u ), sub ii ), di detto regolamento, ad esclusione di altre prestazioni familiari, quali gli assegni di "inizio dell' anno scolastico" e di "stipendio unico" contemplati dalla normativa francese .

2 . L' art . 51 del trattato contempla il coordinamento delle legislazioni degli Stati membri, non già l' armonizzazione e lascia quindi sussistere differenze fra i regimi previdenziali degli Stati membri e, di conseguenza, nei diritti delle persone ivi occupate . Le differenze sostanziali e di procedura fra i regimi previdenziali dei singoli Stati membri e, quindi, nei diritti delle persone ivi occupate sono lasciate intatte da detto articolo .

Tuttavia la normativa comunitaria in fatto di previdenza sociale deve evitare di aggiungere ulteriori disparità a quelle già derivanti dalla mancata armonizzazione delle legislazioni nazionali ed il principio della parità di trattamento, sancito dagli artt . 7 e 48 del trattato, vieta non solo le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, applicando altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato .

Non sono in contrasto con detti principi le disposizioni dell' art . 77 del regolamento n . 1408/71 le quali limitano agli assegni familiari le prestazioni per figli a carico che uno Stato membro deve corrispondere ai propri cittadini titolari di una pensione e residenti nel territorio di un altro Stato membro . Queste disposizioni costituiscono infatti una norma di portata generale che si applica indistintamente a tutti i cittadini degli Stati membri, norma basata su criteri obiettivi relativi alla natura ed ai presupposti per l' attribuzione di questo tipo di prestazioni, la quale non crea di per sé alcuna discriminazione .

Parti


Nel procedimento 313/86,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla commission de première instance de sécurité sociale des Alpes-Maritimes nella causa dinanzi ad essa pendente tra

O . Lenoir

e

Caisse d' allocations familiales des Alpes-Maritimes,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 77 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6, allegato I ),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodrìguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot, C.N . Kakouris e T.F . O' Higgins, giudici,

avvocato generale : Sir Gordon Slynn

cancelliere : D . Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate :

- per il governo francese, dal sig . G . Guillaume, in qualità di agente, dal sig . C . Chavance, in qualità di agente supplente, e dal sig . E . Belliard, in qualità di agente, nel corso della fase scritta del procedimento, e dal sig . C . Chavance, in qualità di agente, nel corso delle udienze del 13 gennaio e del 25 maggio 1988,

- per il governo italiano, dal sig . P.G . Ferri, avvocato dello Stato, in qualità di agente, nel corso della fase scritta del procedimento e delle udienze del 13 gennaio e del 25 maggio 1988,

- per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig . Seidel, mandatario designato dal suo governo ai fini dei procedimenti dinanzi alla Corte, in risposta al quesito della Corte a seguito della riapertura della fase orale del procedimento,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . J . Griesmar, in qualità di agente, nel corso della fase scritta del procedimento e delle udienze del 13 gennaio e del 25 maggio 1988,

vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 13 gennaio 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 23 febbraio 1988,

vista la relazione d' udienza integrativa e in seguito alla riapertura della fase orale del procedimento del 25 maggio 1988,

sentite le nuove conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 giugno 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 21 ottobre 1986, pervenuta alla Corte il 15 dicembre 1986, il tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art . 77 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6, allegato I ).

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il sig . Lenoir, ricorrente nella causa principale, e la Caisse d' allocations familiales des Alpes-Maritimes, convenuta nella causa principale ( in prosieguo : la "CAF "), a seguito della decisione adottata da quest' ultima, il 10 novembre 1984, di sospendere per il futuro il versamento al Lenoir degli assegni di "inizio dell' anno scolastico" e di "stipendio unico" e di chiedergli la restituzione dell' importo di questi assegni che egli avrebbe indebitamente percepito a decorrere dal giugno 1983, data in cui egli ha trasferito la sua residenza sul territorio del Regno Unito .

3 Dalla sentenza di rinvio e dagli atti di causa risulta che il sig . Lenoir, cittadino francese, è titolare di una pensione di vecchiaia in base alla legislazione francese e sodddisfa alle condizioni per la concessione in Francia dell' assegno di "inizio dell' anno scolastico" nonché dell' assegno di "stipendio unico ". Dal 1° gennaio 1978, quest' ultimo non esiste più in quanto tale, ma si trova attualmente incluso con altri benefici nell' assegno di "complemento di famiglia"; tuttavia, esso continua ad essere corrisposto ai precedenti beneficiari a titolo di diritto acquisito .

4 Nel giugno 1983 il Lenoir trasferiva la sua residenza dalla Francia nel Regno Unito . Un "assegno di inizio dell' anno scolastico" ed un "assegno per stipendio unico" continuavano ad essergli versati fino al 1984 . Il versamento di questi assegni veniva sospeso con la precitata decisione della CAF, del 10 novembre 1984, poiché, avendo egli lasciato la Francia, i suoi diritti alle prestazioni familiari si limitavano da allora ai soli "assegni familiari" propriamente detti ad esclusione degli assegni di "inizio dell' anno scolastico" e di "stipendio unico" che, secondo la normativa francese la cui applicazione nella fattispecie non è stata contestata, possono essere versati solo al titolare di una pensione di vecchiaia che risieda con i suoi familiari sul territorio della Repubblica francese .

5 A seguito di reclamo del Lenoir, la decisione di cui trattasi veniva confermata dalla commission de recours gracieux della CAF, con la motivazione che il versamento di detti assegni alle persone non residenti sul territorio francese era incompatibile con le disposizioni dell' art . 77 del regolamento n . 1408/71 . La commission de recours gracieux seguiva così l' interpretazione contenuta in un documento amministrativo interno ( Guida delle prestazioni ) secondo cui l' art . 77, n . 2, del regolamento soprammenzionato riguarda solo gli "assegni familiari" propriamente detti e non le altre "prestazioni familiari ".

6 Il 28 giugno 1985 il Lenoir proponeva un ricorso contro tale decisione dinanzi al tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes che, ritenendo che la controversia sollevasse una questione d' interpretazione dell' art . 77 del regolamento n . 1408/71, ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

"Se il tenore dell' art . 77 del regolamento comunitario 14 giugno 1971, n . 1408, debba interpretarsi nel senso che esso conferisce al titolare di prestazioni familiari, cittadino di uno Stato della Comunità e residente nel territorio di un altro Stato della Comunità, la sola spettanza del versamento, da parte degli enti previdenziali del suo paese di origine, degli 'assegni familiari' ad esclusione delle altre prestazioni familiari ed in particolare dell' assegno di inizio dell' anno scolastico ( allocation de rentreé scolaire ) e dell' assegno di complemento di famiglia ( allocation de complément familial )".

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie e nazionali in materia, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alle relazioni d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

8 La questione posta dal giudice nazionale è diretta a stabilire se l' espressione "prestazioni familiari" di cui all' art . 77 del regolamento n . 1408/71, nella sua redazione che figura all' allegato I del regolamento n . 2001/83 ( in prosieguo : "regolamento n . 1408/71 "), vada interpretata nel senso che comprende solo gli "assegni familiari" propriamente detti o nel senso che include anche altre prestazioni familiari, quali gli assegni di "inizio dell' anno scolastico" e di "stipendio unico" contemplati dalla normativa francese .

9 Al fine di risolvere la questione sollevata, bisogna ricordare che in base alle definizioni dell' art . 1, lett . u ), del regolamento n . 1408/71, il termine "prestazioni familiari" designa "le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari", mentre il termine "assegni familiari" designa "le prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell' età dei familiari ".

10 L' art . 77, n . 1, del regolamento soprammenzionato, tuttavia, stabilisce che il "termine 'prestazioni' , ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione (...)". Esso dà così una definizione delle "prestazioni" ai sensi di tale articolo che corrisponde alla definizione degli "assegni" familiari di cui all' art . 1 dello stesso regolamento che definisce alla lett . u ), sub ii ), gli assegni familiari utilizzando come criterio esclusivo il numero ed eventualmente l' età dei familiari .

11 Bisogna quindi risolvere la questione posta dal giudice nazionale dichiarando che l' art . 77 del regolamento n . 1408/71, quale figura all' allegato I del regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, vada interpretato nel senso che riserva al titolare delle prestazioni familiari, cittadino di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro, il solo beneficio del versamento, da parte degli enti previdenziali del suo paese di origine, degli "assegni familiari", ad esclusione di altre prestazioni familiari, quali gli assegni di "inizio dell' anno scolastico" e di "stipendio unico" contemplati dalla normativa francese .

12 Tale interpretazione porta, secondo il governo della Repubblica italiana, all' invalidità di tale articolo . Infatti, così interpretato, quest' ultimo sarebbe incompatibile con gli artt . 48 e 51 del trattato CEE, in ragione dei suoi effetti discriminatori a danno dei titolari di una pensione che, dopo il loro pensionamento, si siano stabiliti sul territorio di un altro Stato membro e che si troverebbero per tale motivo esclusi dalla possibilità di continuare a percepire le prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari propriamente detti, mentre tale possibilità sarebbe contemplata dall' art . 77, n . 2, lett . a ), del regolamento 1408/71 .

13 Un tale ragionamento non può essere accolto . Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 15 gennaio 1986 ( causa 41/84, Pinna, Racc . pag . 1 ), l' art . 51 del trattato contempla un coordinamento, non già un' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri e lascia pertanto sussistere differenze tra i regimi previdenziali degli Stati membri e, di conseguenza, nei diritti delle persone ivi occupate . Le differenze sostanziali e di procedura fra i regimi previdenziali dei singoli Stati membri, e quindi nei diritti delle persone ivi occupate, vengono quindi lasciate intatte dall' art . 51 del trattato .

14 E vero che la Corte ha precisato, nella sentenza soprammenzionata, che la normativa comunitaria in materia di previdenza sociale deve evitare di aggiungere ulteriori disparità a quelle già derivanti dalla mancata armonizzazione delle legislazioni nazionali e che il principio della parità di trattamento vieta non solo le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato .

15 Tuttavia, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 28 giugno 1978 ( causa 1/78, Kenny, Racc . pag . 1489 ), gli artt . 7 e 48 del trattato non contemplano le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, da uno Stato membro all' altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, purché ciascuna di tali legislazioni si applichi a chiunque sia ad esse soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità .

16 Ora, bisogna constatare che la disposizione controversa dell' art . 77 del regolamento n . 1408/71 costituisce una norma di portata generale che si applica indistintamente a tutti i cittadini degli Stati membri ed è basata su criteri obiettivi concernenti la natura e le condizioni di concessione delle prestazioni di cui trattasi . Infatti, se la normativa dello Stato membro competente per la pensione o la rendita riconosce prestazioni periodiche in danaro alla famiglia del beneficiario esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell' età dei familiari, la concessione di queste prestazioni rimane giustificata indipendentemente dalla residenza del beneficiario e della sua famiglia . Per contro, prestazioni di altra natura o subordinate ad altre condizioni, come ad esempio nel caso di una prestazione destinata a coprire talune spese occasionate dall' inizio dell' anno scolastico dei figli, sono, per lo più, strettamente connesse all' ambiente sociale e, pertanto, alla residenza degli interessati .

17 Stando così le cose, non si può ritenere che la disposizione controversa aggiunga disparità supplementari a quelle che derivano già dalla mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, né che essa applichi criteri di distinzione che sfociano di fatto in una discriminazione basata sulla nazionalità .

18 Ne deriva che l' art . 77, nn . 1 e 2, del regolamento n . 1408/71 quale figura nell' allegato I del regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, non può essere considerato incompatibile con gli artt . 48 e 51 del trattato CEE .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

19 Le spese sostenute dai governi francese, italiano, tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale al quale spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione ad essa sottoposta dal tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, con sentenza 21 ottobre 1986, dichiara :

L' art . 77 del regolamento n . 1408/71, quale figura all' allegato I del regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, va interpretato nel senso che riserva al titolare delle prestazioni familiari, cittadino di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro, il solo beneficio del versamento, da parte degli enti previdenziali del suo paese di origine, degli "assegni familiari", ad esclusione di altre prestazioni familiari, quali gli assegni di "inizio dell' anno scolastico" e di "stipendio unico" contemplati dalla normativa francese .