61986J0136

SENTENZA DELLA CORTE DEL 3 DICEMBRE 1987. - BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC CONTRO YVES AUBERT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL D'INSTANCE DI SAINTES. - PREGIUDIZIALE - CREAZIONE DI QUOTE DI SMERCIO E D'IMMAGAZZINAMENTO - COMPATIBILITA'CON L'ART. 85 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA 136/86.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 04789


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . CONCORRENZA - INTESE - ACCORDI FRA IMPRESE O ASSOCIAZIONI D' IMPRESE - ACCORDO CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI RIUNITI IN SENO AD UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

( TRATTATO CEE, ART . 85 )

2 . CONCORRENZA - INTESE - LESIONE DELLA CONCORRENZA - ACCORDO CHE STABILISCE DELLE QUOTE DI PRODUZIONE

( TRATTATO CEE, ART . 85, N . 1 )

3 . CONCORRENZA - INTESE - PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI - ACCORDO CHE STABILISCE UNA QUOTA DESTINATA ALLO SMERCIO PER UN PRODOTTO SEMIFINITO

( TRATTATO CEE, ART . 85, N . 1 )

4 . CONCORRENZA - NORME COMUNITARIE - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI - DECRETO MINISTERIALE CHE RENDA OBBLIGATORIO UN ACCORDO IN CONTRASTO CON L' ART . 85 - INCOMPATIBILITA

( TRATTATO CEE, ARTT . 3 F ), 5 E 85 )

Massima


1 . IL FATTO CHE UN ACCORDO INTERCATEGORIE SIA CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI NELL' AMBITO DI UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON LO SOTTRAE ALL' APPLICAZIONE DELL' ART . 85 DEL TRATTATO .

2 . L' ACCORDO CHE STABILISCA DELLE QUOTE DI PRODUZIONE E DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE STESSE E ATTO A RESTRINGERE LA CONCORRENZA FRA PRODUTTORI IN QUANTO, PENALIZZANDO QUALSIASI INCREMENTO DI PRODUZIONE, TENDE A MANTENERE INALTERATA LA SITUAZIONE ESISTENTE E RENDE PIU DIFFICILE PER UN PRODUTTORE IL MIGLIORAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE CONCORRENZIALE SUL MERCATO .

3 . ACCORDI CHE IMPONGANO IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI IN CASO DI SUPERAMENTO DI QUOTE SMERCIABILI POSSONO PREGIUDICARE GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI QUALORA RIGUARDINO UN PRODOTTO SEMIFINITO IL QUALE, BENCHE NON SIA NORMALMENTE SPEDITO FUORI DALLA REGIONE DI PRODUZIONE, COSTITUISCE CIONONDIMENO LA MATERIA PRIMA DI UN ALTRO PRODOTTO VENDUTO NELL' INTERA COMUNITA .

4 . IL FATTO CHE UNO STATO MEMBRO RAFFORZI GLI EFFETTI DI ACCORDI IN CONTRASTO CON L' ART . 85 DEL TRATTATO, RENDENDOLI, MEDIANTE UN DECRETO DI ESTENSIONE, OBBLIGATORI PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, E INCOMPATIBILE CON GLI OBBLIGHI IMPOSTI AGLI STATI MEMBRI DALL' ART . 5 DEL TRATTATO, IN RELAZIONE AGLI ARTT . 3, LETT . F ), ED 85 .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 136/86,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNAL D' INSTANCE DI SAINTES ( CHARENTE-MARITIME ), NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC, CON SEDE IN COGNAC

E

YVES AUBERT, RESIDENTE IN SAINT-PORCHAISE,

DOMANDA VERTENTE SULLA COMPATIBILITA DI TALUNI PROVVEDIMENTI ISTITUTIVI DI QUOTE DESTINATE ALLO SMERCIO E DI QUOTE DESTINATE ALL' IMMAGAZZINAMENTO DI ALCOOL CON L' ART . 85 DEL TRATTATO CEE,

LA CORTE,

COMPOSTA DAI SIGNORI G . BOSCO, PRESIDENTE DI SEZIONE, F.F . DI PRESIDENTE, O . DUE E J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T.F . O' HIGGINS E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : SIR GORDON SLYNN

CANCELLIERE : H.A . ROEHL, AMMINISTRATORE PRINCIPALE

VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :

- PER IL BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC, RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE, DALL' AVV . PHILIPPE CALMELS,

- PER IL SIG . YVES AUBERT, DI SAINT-PORCHAISE, RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE, DALL' AVV . C . THIOLLET, DEL FORO DI ANGOULEME,

- PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO, DAL SIG . DAVID DONALDSON, QUEEN' S COUNSEL OF GRAY' S INN,

- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, DAL SIG . GIULIANO MARENCO, IN QUALITA DI AGENTE,

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA FASE ORALE DEL 2 GIUGNO 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 15 SETTEMBRE 1987,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 26 MAGGIO 1986, PERVENUTA ALLA CORTE IL 4 GIUGNO SEGUENTE, IL TRIBUNAL D' INSTANCE DI SAINTES ( FRANCIA ) HA SOLLEVATO, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ONDE VALUTARE LA COMPATIBILITA DELLE NORME SULLA CONCORRENZA CON L' ISTITUZIONE DI QUOTE DI PRODUZIONE D' ACQUAVITI DI COGNAC E DI CONTRIBUTI INTESI A GARANTIRNE IL RISPETTO .

2 LE SUDDETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO INTENTATO DAL BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC ( IN PROSIEGUO : "BNIC "), CON SEDE IN COGNAC, CONTRO IL SIG . YVES AUBERT, AL FINE DI FAR CONDANNARE QUEST' ULTIMO AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI FF 7 916,02, CORRISPONDENTI AL CONTRIBUTO DOVUTO DA TALE VITICOLTORE IN SEGUITO A SUPERAMENTO DELLA QUOTA DESTINATA ALLO SMERCIO, FISSATA ALLE CONDIZIONI QUI DI SEGUITO ESAMINATE .

3 COME RISULTA DALL' ORDINANZA DI RINVIO E DAGLI ATTI DI CAUSA, IL BNIC E UN' ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIAE NEL SETTORE DEI VINI E DELLE ACQUAVITI DI COGNAC, ISTITUITA CON DECRETO MINISTERIALE 5 GENNAIO 1941 . IL BNIC E FINANZIATO MEDIANTE TRIBUTI PARAFISCALI . A NORMA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL' AGRICOLTURA 18 FEBBRAIO 1975 ( JORF 26 FEBBRAIO 1975 ), IN VIGORE ALL' EPOCA DEI FATTI :

"IL BNIC CONSTA DI :

A ) DUE PERSONALITA, L' UNA RAPPRESENTANTE LA VITICOLTURA, L' ALTRA IL COMMERCIO DELLA REGIONE DELIMITATA DAL 1* MAGGIO 1909;

B ) PREVIA PRESENTAZIONE DI ELENCHI STESI DALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA INTERESSATE :

- DICIANNOVE DELEGATI DEI VITICOLTORI E DELLE COOPERATIVE DI DISTILLAZIONE;

- DICIANNOVE DELEGATI DEI COMMERCIANTI E DEI DISTILLATORI ( BOUILLEURS ) DI PROFESSIONE;

- UN DELEGATO DELL' ASSOCIAZIONE DEI VINI ALCOLIZZATI;

- UN DELEGATO DEI PRODUTTORI DI PINEAU DES CHARENTES;

- UN DELEGATO DEI MEDIATORI ( COURTIERS );

- UN DELEGATO DELLE INDUSTRIE COLLEGATE;

- UN DELEGATO DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO ( COMMERCIO );

- UN DELEGATO DEGLI OPERAI DELLE CANTINE DI COGNAC;

- UN TECNICO VITICOLO;

- UN OPERAIO VITICOLO .

CHI SVOLGA L' ATTIVITA DI COMMERCIANTE, DI MEDIATORE, DI DISTILLATORE, O UN' ATTIVITA COLLEGATA, NON PUO RAPPRESENTARE I PRODUTTORI E VICEVERSA .

I MEMBRI DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA SONO NOMINATI PER TRE ANNI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL' AGRICOLTURA . POSSONO ESSERE RINOMINATI .

ASSISTONO ALLE DELIBERAZIONI DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA E POSSONO PARTECIPARE ALLE DISCUSSIONI CON VOTO CONSULTIVO :

- I DIRETTORI DIPARTIMENTALI DELL' AGRICOLTURA E I DIRETTORI DEGLI UFFICI FISCALI DELLA CHARENTE E DELLA CHARENTE-MARITIME;

- L' ISPETTORE DI DIVISIONE DELLA REPRESSIONE DELLE FRODI;

- GLI ADDETTI AL CONTROLLO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA ".

INOLTRE, UN PRESIDENTE E UN COMMISSARIO DEL GOVERNO SONO NOMINATI DAL MINISTRO .

4 A NORMA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL BNIC, IN VIGORE AL MOMENTO DEI FATTI SU CUI VERTE LA CAUSA PRINCIPALE, I SUOI MEMBRI SONO DIVISI IN DUE "FAMIGLIE", QUELLA DEI COMMERCIANTI E QUELLA DEI VITICOLTORI . QUESTE FAMIGLIE, DOPO AVER DECISO CIASCUNA IL PROPRIO ATTEGGIAMENTO IN SEGUITO A NEGOZIATI INTERNI, A MAGGIORANZA QUALIFICATA, POSSONO CONCLUDERE UN ACCORDO IL QUALE, A NORMA DELLA LEGGE 10 LUGLIO 1975, N . 600, RELATIVA ALL' ORGANIZZAZIONE FRA CATEGORIE AGRICOLE, COMPLETATA ED EMENDATA DALLA LEGGE 4 LUGLIO 1980, N . 502, PUO MIRARE A FAVORIRE : LA CONOSCENZA DELL' OFFERTA E DELLA DOMANDA, L' ADEGUAMENTO E LA NORMALIZZAZIONE DELL' OFFERTA, L' ATTUAZIONE, SOTTO IL CONTROLLO DELLO STATO, DELLE NORME DI MESSA SUL MERCATO, DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO, LA QUALITA DELLA MERCE, I RAPPORTI TRA LE CATEGORIE NEL SETTORE DI CUI TRATTASI E LA DIFFUSIONE DELLA MERCE SUI MERCATI INTERNO ED ESTERO .

5 A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT . 2 E 5 DELLA STESSA LEGGE, A RICHIESTA DELL' ASSEMBLEA DEL BNIC, L' ACCORDO CONCLUSO PUO ESSERE "ESTESO" CON DECRETO MINISTERIALE, E L' EFFETTO DI QUESTA ESTENSIONE E CHE L' ACCORDO DIVIENE OBBLIGATORIO PER TUTTI I MEMBRI DELLE CATEGORIE CHE COSTITUISCONO QUESTA ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA .

6 A NORMA DELL' ART . 3, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE SURRICORDATA, "LE ORGANIZZAZIONI FRA CATEGORIE RICONOSCIUTE, DI CUI ALL' ART . 1, SONO AUTORIZZATE A PRELEVARE CONTRIBUTI PRESSO TUTTI I MEMBRI DELLE CATEGORIE DI CUI TRATTASI, A NORMA DEGLI ACCORDI ESTESI SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, CONTRIBUTI CHE, PURE ESSENDO OBBLIGATORI, RIVESTONO CARATTERE PRIVATISTICO ".

7 IL 29 OTTOBRE 1979 IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PRESSO IL BNIC, IN SEGUITO ALLE DELIBERAZIONI DI TALE ENTE, IN DATA 18 OTTOBRE, ADOTTAVA UN PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA STAGIONE 1979/1980, CON CUI NE VENIVANO DISCIPLINATI TALUNI ASPETTI . VENIVA ISTITUITA UNA QUOTA DI PRODUZIONE SUDDIVISA IN UNA QUOTA DESTINATA ALLO SMERCIO E IN UNA QUOTA DESTINATA ALL' IMMAGAZZINAMENTO DI ALCOOL PURO PER ETTARO . VENIVANO DEL PARI ISTITUITI CONTRIBUTI, ESIGIBILI IN CASO DI SUPERAMENTO DI TALI QUOTE . I PROVENTI DERIVANTI DA QUESTO SISTEMA ERANO DESTINATI A SUSSIDI AI VITICOLTORI CHE NON AVEVANO AVUTO LA POSSIBILITA DI VENDERE LA QUOTA DESTINATA ALLO SMERCIO - IN TUTTO O IN PARTE - E RINUNCIASSERO A PRODURLA SOTTO FORMA DI COGNAC ( FF 300 PER ETTOLITRO DI ALCOOL PURO ) E AL FINANZIAMENTO, IN PARTICOLARE, DELLO STUDIO E DELLA RICERCA DI SBOCCHI COMMERCIALI ( DIVERSI DA QUELLI DEL COGNAC E DEL PINEAU DES CHARENTES ) PER I MOSTI E I VINI OTTENUTI DALLE UVE BIANCHE TIPICHE DELLA REGIONE DELIMITATA COGNAC .

8 IL PROVVEDIMENTO VENIVA RIPRESO, NELLE SUE LINEE ESSENZIALI, IN UN ACCORDO FRA CATEGORIE CONCLUSE IN SENO AL BNIC IL 23 NOVEMBRE 1979 .

9 L' ACCORDO VENIVA POI ESTESO CON DECRETO MINISTERIALE 2 GENNAIO 1980, IN CONFORMITA ALLA PRECITATA LEGGE N . 600 DEL 1975 .

10 IN FORZA DI TALI NORME IL SIG . YVES AUBERT VENIVA CITATO DAL BNIC DINANZI AL TRIBUNAL D' INSTANCE DI SAINTES PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN SEGUITO AL SUPERAMENTO DELLA QUOTA DESTINATA ALLO SMERCIO . QUESTO GIUDICE HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

"1 . SE LE NORME INTESE AD ISTITUIRE QUOTE DI PRODUZIONE CHE SI SUDDIVIDANO IN UNA QUOTA DESTINATA ALLO SMERCIO E IN UNA QUOTA DESTINATA ALL' IMMAGAZZINAMENTO SIANO COMPATIBILI CON L' ART . 85 DEL TRATTATO DI ROMA, IN QUANTO MIRANO A LIMITARE LA PRODUZIONE DI UN PRODOTTO PER CONSERVARNE LA QUALITA .

2 . IN CASO NEGATIVO, SE UN CONTRIBUTO CALCOLATO IN BASE AD UNA QUOTA SIFFATTA SIA COMPATIBILE CON IL SUDDETTO ARTICOLO DEL TRATTATO DI ROMA ".

11

LE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE MIRANO SOSTANZIALMENTE A CHIARIRE :

- SE UN ACCORDO FRA CATEGORIE CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI, NELL' AMBITO E SECONDO LA PROCEDURA DI UN ENTE DEL GENERE DEL BNIC, CHE CONTEMPLA IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO NEL CASO DI SUPERAMENTO DI UNA QUOTA DI PRODUZIONE DI ALCOOL PURO PER ETTARO, SIA IN CONTRASTO CON L' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO CEE;

- SE UN DECRETO MINISTERIALE CHE STABILISCE L' ESTENSIONE DI DETTO ACCORDO SIA IN CONTRASTO CON GLI OBBLIGHI IMPOSTI AGLI STATI MEMBRI DAL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART . 5 DEL TRATTATO CEE, E DEGLI ARTT . 3, LETT . F ), E 85 DI DETTO TRATTATO .

SULLA COMPATIBILITA DELL' ACCORDO FRA CATEGORIE CON L' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO

12 IL BNIC SOSTIENE IN VIA PRELIMINARE CHE L' ART . 85, N . 1, NON SI APPLICA AL CASO DI SPECIE, POICHE NON CI SI TROVA IN PRESENZA DI UN ACCORDO, MA DI UN SEMPLICE PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA PUBBLICA AUTORITA .

13 QUESTA TESI VA RESPINTA . COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 30 GENNAIO 1985 ( CAUSA 123/83, BNIC / CLAIR, RACC . PAG . 391 ), L' ACCORDO CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI DEL GENERE DELLE DUE "FAMIGLIE" DEI VITICOLTORI E DEI COMMERCIANTI IN SENO AD UN ENTE COME IL BNIC NON SOTTRAE IL LORO ACCORDO ALL' APPLICAZIONE DELL' ART . 85 DEL TRATTATO .

14 SECONDO IL BNIC, L' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO NON SI APPLICA ALL' ACCORDO FRA CATEGORIE POICHE VERTEREBBE SU PRODOTTI AGRICOLI DISCIPLINATI DA UN' ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI MERCATO . TALI PRODOTTI SAREBBERO SOTTOPOSTI ALLE NORME SULLA CONCORRENZA DEL TRATTATO, ALLE CONDIZIONI FISSATE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 4 APRILE 1962, N . 26, RELATIVO ALL' APPLICAZIONE DI ALCUNE REGOLE DI CONCORRENZA ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI ( GU L 30, PAG . 993 ). ORBENE, L' ART . 2 DI QUESTO REGOLAMENTO DISPONE CHE "L' ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO NON SI APPLICA AGLI ACCORDI, DECISIONI E PRATICHE DI CUI ALL' ARTICOLO PRECEDENTE CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DI UN' ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI MERCATO O CHE SONO NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ENUNCIATI NELL' ARTICOLO 39 DEL TRATTATO ".

15 OCCORRE OSSERVARE IN PROPOSITO CHE LA QUOTA DI PRODUZIONE E I CONTRIBUTI SURRICORDATI RIGUARDANO LE ACQUAVITI . QUESTE ULTIME, COME RISULTA DALL' ALLEGATO II DEL TRATTATO ( VOCE 22.09 ) SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALLA CATEGORIA DEI PRODOTTI AGRICOLI E COSTITUISCONO PRODOTTI INDUSTRIALI . IL FATTO CHE UNA PARTE DEL RICAVATO DEI CONTRIBUTI SIA DESTINATO AD INIZIATIVE RIGUARDANTI I VINI E I MOSTI E IRRILEVANTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA CHE SI APPLICANO AL CASO DI SPECIE .

16 E' QUINDI D' UOPO ESAMINARE SE GLI ACCORDI DI CUI TRATTASI POSSONO RESTRINGERE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA E PREGIUDICARE IL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI .

17 L' ACCORDO DI CUI E CAUSA, PENALIZZANDO QUALSIASI INCREMENTO DI PRODUZIONE, E VOLTO A MANTENERE INALTERATA LA SITUAZIONE ESISTENTE, RENDE PIU DIFFICILE PER UN PRODUTTORE IL MIGLIORAMENTO DELLA SUA POSIZIONE CONCORRENZIALE SUL MERCATO ED E PERTANTO ATTO A LIMITARE LA CONCORRENZA TRA I PRODUTTORI .

18 BENCHE L' ACCORDO RIGUARDI L' ACQUAVITE UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI COGNAC - CIOE UN PRODOTTO SEMILAVORATO NORMALMENTE NON ESPORTATO AL DI FUORI DELLA ZONA DI PRODUZIONE - CIONONDIMENO COSTITUISCE LA MATERIA PRIMA DI UN ALTRO PRODOTTO, IL COGNAC, VENDUTO IN TUTTA LA COMUNITA . PERTANTO, ACCORDI CHE IMPONGONO IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE QUOTE DESTINATE ALLO SMERCIO SONO ATTI A PREGIUDICARE GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI .

19 NE CONSEGUE CHE IL SUDDETTO ACCORDO TRA CATEGORIE E VIETATO DALL' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO .

20 IL BNIC SOSTIENE INOLTRE CHE LE DISPOSIZIONI ADOTTATE NON POSSONO ESSERE INCOMPATIBILI CON L' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO, POICHE SONO INTESE A FAR FRONTE AD UNA SITUAZIONE CARATTERIZZATA DALLA STAGNAZIONE DELLE VENDITE E DALL' AUMENTO DELLE SCORTE DI ACQUAVITI DI COGNAC E A GARANTIRE L' EQUILIBRIO ECONOMICO DI UNA REGIONE DOVE VIVONO DELL' ATTIVITA VITICOLA 63 000 VITICOLTORI E CIRCA 9 000 LAVORATORI SUBORDINATI, IMPIEGATI NELLE VARIE AZIENDE COMMERCIALI .

21 VA RILEVATO IN PROPOSITO CHE TALI CIRCOSTANZE AVREBBERO POTUTO, EVENTUALMENTE, ESSERE FATTE VALERE DAL BNIC A SOSTEGNO DI UNA DOMANDA PRESENTATA ALLA COMMISSIONE INTESA A FARE SI CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ART . 85, N . 1, VENISSERO DICHIARATE INAPPLICABILI AI SENSI DEL N . 3 DELLO STESSO ARTICOLO . UNA RICHIESTA IN TAL SENSO, PERO, NON E STATA PRESENTATA ALLA COMMISSIONE .

SULLA COMPATIBILITA DEL DECRETO DI ESTENSIONE CON L' ART . 5 DEL TRATTATO CEE

22 A TAL PROPOSITO CONVIENE ESAMINARE SE ED IN QUALE MISURA SIA IN CONTRASTO CON GLI OBBLIGHI IMPOSTI AGLI STATI MEMBRI DAL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART . 5 DEL TRATTATO CEE, E DEGLI ARTT . 3, LETT . F ), E 85 IL DETERMINARE MEDIANTE UN ATTO DI PUBBLICA AUTORITA L' ESTENSIONE DI UN ACCORDO INCOMPATIBILE CON TALE ULTIMA NORMA .

23 SECONDO UNA COSTANTE GIURISPRUDENZA GLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO RIGUARDANO IL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE, E NON GIA PROVVEDIMENTI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DEGLI STATI MEMBRI, MA E ALTRETTANTO VERO CHE IL TRATTATO OBBLIGA QUESTI ULTIMI AD ASTENERSI DALL' EMANARE O DAL MANTENERE IN VIGORE PROVVEDIMENTI CHE POSSANO RENDERE PRATICAMENTE INEFFICACI TALI NORME ( SENTENZA 16 NOVEMBRE 1977, CAUSA 13/77, INNO, RACC . PAG . 2115 ).

24 CIO SI VERIFICA, IN PARTICOLARE, QUALORA UNO STATO MEMBRO RAFFORZI, MEDIANTE UN DECRETO DI ESTENSIONE, GLI EFFETTI DI ACCORDI IN CONTRASTO CON L' ART . 85 .

25 LE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE :

- UN ACCORDO TRA CATEGORIE CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI, NELL' AMBITO E SECONDO LA PROCEDURA DI UN ENTE DEL GENERE DEL BNIC, ACCORDO CHE CONTEMPLA IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO IN CASO DI SUPERAMENTO DI UNA QUOTA DI PRODUZIONE DI ALCOOL PURO PER ETTARO, E IN CONTRASTO CON L' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO CEE .

- UN DECRETO MINISTERIALE CHE DETERMINI L' ESTENSIONE DI UN ACCORDO DEL GENERE E IN CONTRASTO CON GLI OBBLIGHI IMPOSTI AGLI STATI MEMBRI DAL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART . 5 DEL TRATTATO CEE E DEGLI ARTT . 3, LETT . F ), E 85 DELLO STESSO TRATTATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

26 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO BRITANNICO, NONCHE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PROCEDIMENTO RIVESTE IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE CUI SPETTA STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE,

STATUENDO SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI SAINTES, CON SENTENZA 26 MAGGIO 1986, DICHIARA :

1 ) UN ACCORDO TRA CATEGORIE CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI, NELL' AMBITO E SECONDO LA PROCEDURA DI UN ENTE DEL GENERE DEL BNIC, ACCORDO CHE CONTEMPLA IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO IN CASO DI SUPERAMENTO DI UNA QUOTA DI PRODUZIONE DI ALCOOL PURO PER ETTARO, E IN CONTRASTO CON L' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO CEE .

2 ) UN DECRETO MINISTERIALE CHE DETERMINI L' ESTENSIONE DI UN ACCORDO DEL GENERE E IN CONTRASTO CON GLI OBBLIGHI IMPOSTI AGLI STATI MEMBRI DAL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART . 5 DEL TRATTATO CEE E DEGLI ARTT . 3, LETT . F ), E 85 DELLO STESSO TRATTATO .