61985C0181

Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 16 dicembre 1986. - REPUBBLICA FRANCESE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IMPOSTA DI CONGUAGLIO SULLE IMPORTAZIONI DI ALCOOL ETILICO. - CAUSA 181/85.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 00689


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

signori Giudici,

Con il presente ricorso la Francia chiede l' annullamento del regolamento della Commissione n . 644/85 ( GU 1985, L 73, pag . 15 ) che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia .

Il regolamento impugnato si fonda sull' art . 46 del trattato che recita :

" Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un' organizzazione nazionale di mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l' organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all' entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all' esportazione .

La Commissione fissa l' ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l' equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina condizioni e modalità ".

Nella sentenza 337/82 ( St . Nikolaus Brennerei / HZA Krefeld, Racc . 1984, pag . 1051 ) la Corte ha sancito che questo articolo continuava ad aver effetto dopo la fine del periodo transitorio . Esso consente alla Commissione "di adottare provvedimenti di salvaguardia immediati contro le distorsioni della concorrenza provocate da uno Stato membro" e, mediante l' istituzione di un' imposta di conguaglio, cercare "di stabilizzare i mercati e di garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata ". "Spetta sempre alla Commissione vegliare a che la durata e l' importo dell' imposta rimangano circoscritti a quanto è necessario per ristabilire detto equilibrio" ( n . 14 e n . 15 della motivazione ).

La causa St . Nikolaus Brennerei riguardava il regolamento della Commissione n . 851/76 ( GU 1976, L 96, pag . 41 ) che del pari fissava un' imposta di conguaglio da applicarsi all' esportazione dalla Francia di alcol etilico sovvenzionato, in quel caso solo in Germania e nei paesi del Benelux . Detto regolamento è stato sostituito dal regolamento della Commissione n . 1407/78 ( GU 1978, L 170, pag . 28 ), che fissava una nuova imposta di conguaglio finché è stato revocato dal regolamento della Commissione n . 841/80 ( GU 1980, L 90, pag . 3 ).

Da quel momento fino al 1984 non sono più state applicate imposte di conguaglio . In esito a diversi reclami, comprese alcune richieste alla Commissione di vietare le esportazioni francesi in forza dei poteri che le conferisce il 2° comma dell' art . 46, la Commissione adottava il regolamento n . 2541/84 ( GU 1984, L 238, pag . 16 ) che applica un' imposta di conguaglio a decorrere dal 13 settembre 1984 sulle importazioni di tutti gli Stati membri di alcol etilico francese di origine agricola non ancora denaturato secondo la normativa vigente in Francia .

L' art . 5, n . 1, obbligava gli Stati membri importatori a fornire alla Commissione regolari informazioni sui prezzi ai quali veniva importato l' alcol etilico francese : a norma dell' art . 5, n . 2, "in caso di modifica rilevante degli elementi presi in considerazione per fissare la tassa di compensazione, la Commissione provvede ad adeguarla in conformità ".

La Francia non impugnava la reistituzione del tributo di conguaglio operata dal regolamento . In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione giungeva alla conclusione che il tributo non aveva sortito l' effetto voluto . Di conseguenza, gli artt . 1 e 2 del regolamento n . 2541/84 venivano sostituiti da nuove disposizioni contenute nel regolamento n . 644/85 . L' importo dell' imposta di conguaglio era aumentato a decorrere dal febbraio 1985; alla luce dei problemi che erano sorti nell' applicare il regolamento n . 2541/84, l' indole della prova richiesta per dimostrare che l' alcol etilico era di origine non agricola o che era stato denaturato secondo la normativa vigente in Francia veniva specificata e venivano apportate modifiche alle disposizioni amministrative per la riscossione dell' imposta di conguaglio ad opera degli altri Stati membri .

La Francia ha svolto sei mezzi a sostegno della tesi secondo cui il regolamento impugnato avrebbe dovuto essere annullato . La Commissione sostiene che tutti i mezzi, salvo il primo, sono inammissibili e che tutti sono infondati .

La Commissione sostiene che cinque dei mezzi della Francia in pratica sono una critica del metodo di calcolo del tributo contemplato dal regolamento n . 2541/84 . Questo non è stato impugnato tempestivamente . La Francia di conseguenza può solo impugnare le modifiche introdotte mediante gli emendamenti contemplati dal regolamento n . 644/85 . Il governo francese ribatte che il fatto che un regolamento segua la stessa logica e gli stessi metodi di calcolo già seguiti in un regolamento precedente non significa che il secondo regolamento non possa essere impugnato a norma dell' art . 173; in subordine, la validità del regolamento precedente può essere impugnata, a norma dell' art . 184 del trattato, quando si impugna il regolamento successivo .

Nella controreplica, la Commissione ha sostenuto che l' invocazione dell' art . 184 del trattato costituiva un mezzo nuovo, non dedotto nell' atto introduttivo, e quindi in quanto tale inammissibile . All' udienza il governo francese ha sostenuto che il richiamo all' art . 184 non costituiva un mezzo nuovo a sé stante, ma un nuovo modo di esporre gli argomenti dedotti nell' atto introduttivo circa la legittimità dell' imposta di conguaglio . Nonostante qualche dubbio, accetterei questa tesi . Di conseguenza, mi pare che l' ammissibilità dei mezzi del governo francese debba esser esaminata tanto alla luce dell' art . 173 quanto alla luce dell' art . 184 .

Il Regno Unito, benché intervenuto a sostegno della Commissione nel merito, sostiene che i mezzi del governo francese sono ammissibili tanto alla luce dell' art . 173 quanto alla luce dell' art . 184 .

Gli argomenti di entrambe le parti che si riferiscono all' art . 173 non sono privi di forza . Da una parte si sostiene che è pacifico che un atto di mera conferma non torna a far decorrere il termine in modo da rendere nuovamente impugnabile l' atto che è semplicemente confermato ( esempio cause 42 e 49/59, Snupat, Racc . 1961, pag . 97 in particolare pag . 142; causa 17/71, Tontodonati, Racc . 1971, pag . 1059; cause 33 e 75/79, Kuhner, Racc . 1980, pag . 1677 in particolare pag . 1694 ). Sembra pure evidente che, se si fissa un' impostazione generale o si stabiliscono i criteri generali in un regolamento, e queste linee generali vengono poi applicate con un secondo regolamento, un ulteriore regolamento che sostituisca soltanto l' applicazione spicciola definita dal secondo regolamento in linea di massima non consente di impugnare la legittimità del regolamento generale . Nella fattispecie si dovrebbero seguire questi principi, si sostiene .

D' altra parte si assume che il semplice fatto che in un regolamento successivo indipendente vengano seguiti gli stessi criteri o vengano adottate le stesse disposizioni già contenute in un regolamento precedente, non significa che detti criteri o disposizioni non possano essere impugnati nel regolamento successivo ( causa 2/57, Hauts Fourneaux / Alta Autorità, Racc . 1958, pag . 125 ). Nella fattispecie, si sostiene, sussisterebbe questa situazione .

A mio giudizio, però, la presente fattispecie non ricade in una di queste tre categorie . Non si tratta di un atto meramente confermativo; non è un atto che modifichi semplicemente un regolamento d' attuazione, del pari non è un regolamento completamente indipendente che ne sostituisce un altro . Questo è un regolamento rettificativo, che lascia in vigore il precedente salvo nei punti emendati . Il regolamento rettificativo accoglie gli stessi criteri già adottati nel primo, che fissa l' imposta, allo scopo di modificare l' aliquota, salve restando le modifiche amministrative disposte e il cambiamento del periodo di riferimento .

Se questo regolamento avesse semplicemente abrogato e sostituito il regolamento precedente, a mio parere potrebbe venire impugnato anche se si fossero usati gli stessi termini per definire i criteri e i vari articoli fossero stati riprodotti negli stessi termini .

In effetti gli artt . 1 e 2 del regolamento n . 644/85 sono stati adottati per apportare cambiamenti nell' amministrazione del sistema come pure per istituire la nuova aliquota; come la Commissione espone a pag . 8 del controricorso, si desume dal quarto considerando del regolamento n . 644/85 che il periodo di riferimento per il prezzo della melassa era cambiato . Invece di assumere il periodo dicembre 1984-febbraio 1985 si è assunto il periodo ottobre-dicembre 1984 . Sotto questo aspetto il risultato era favorevole alla Francia in quanto l' onere risultante era inferiore a quello che si sarebbe ottenuto in base all' ultimo periodo, cosicché non sono state sollevate obiezioni su questo punto .

Il nuovo sistema è quindi sotto vari aspetti diverso dal vecchio, anche se i criteri essenziali e i metodi di calcolo sono gli stessi . Senza muovere alcuna critica alla Commissione per avere adottato la nuova imposta mediante un emendamento, sarebbe stato del pari possibile, e forse più corretto, emanare questo provvedimento mediante un nuovo regolamento . Sebbene il regolamento primitivo rimanga in vigore e non possa di per sé venire impugnato a norma dell' art . 173, alla luce dei mutamenti apportati in quella che è essenzialmente la parte operativa del regolamento, ammetto che il regolamento n . 644/85 istituisca un sistema diverso e dovrebbe considerarsi come un "atto" la cui legittimità può venir sindacata come un tutto unico dell' art . 173 . Sostenere il contrario mi pare significhi dare un' interpretazione eccessivamente restrittiva all' art . 173, senza che ciò sia richiesto dalle esigenze della certezza del diritto giacché qualsiasi pronuncia sulla validità del regolamento n . 644/85 non può portare all' annullamento di quanto è stato fatto a norma del regolamento n . 2541/84 . Di conseguenza, il governo francese non dispone solo del primo mezzo d' impugnazione, che si riferisce a fatti assertivamente verificatisi dopo l' adozione del primo regolamento e che vengono invocati per giustificare il cambiamento dell' aliquota dell' imposta . Perciò ritengo che l' intero ricorso sia ricevibile alla luce dell' art . 173 .

Partendo da questo punto di vista il governo francese non ha bisogno di ricorrere all' art . 184 . Se si accoglie la tesi opposta, invece, la questione si porrebbe .

E' evidente che l' art . 184 può solo venire invocato in procedimenti promossi dinanzi alla Corte in forza di un articolo diverso del trattato ( cause riunite da 31 a 33/62, Woehrmann / Commissione, Racc . 1962, pag . 939 ). I ricorsi così promossi devono ovviamente essere ricevibili, cosicché se nessuno dei mezzi invocati a norma dell' art . 173 fosse stato ammissibile non vi sarebbe modo per la Francia di far valere l' art . 184 . La Commissione ammette comunque che, quanto al primo mezzo, il ricorso a norma dell' art . 173 è ricevibile .

Ma vi sono ancora altri problemi . Nella causa Woehrmann la Corte ha deciso che "l' art . 184 ha quindi l' unico scopo di tutelare gli amministrati contro l' applicazione di un regolamento illegittimo, senza porre per questo in discussione lo stesso regolamento, non più impugnabile per decorrenza del termine di cui all' art . 173 ". Più comunemente, questo mezzo può venir dedotto in una causa nella quale il ricorrente cerca di impugnare una decisione a lui diretta . In questo caso, egli ha diritto di eccepire che il regolamento sul quale la decisione si fonda andava a sua volta disapplicato ( o era illegittimo ) per uno dei motivi esposti nell' art . 173 . Se un regolamento stabilisce i criteri generali e un regolamento successivo, fondato sul primo, applica questi criteri in modo da riguardare direttamente e individualmente una persona fisica o giuridica, questa persona, se è legittimata ad impugnare il secondo regolamento, può del pari, a mio parere, invocare l' art . 184 per impugnare la validità del regolamento di base .

Si è pertanto sostenuto che uno Stato membro non può invocare l' art . 184 data la posizione "privilegiata" che gli conferisce l' art . 173 . Esso ha sempre facoltà di impugnare un regolamento a norma dell' art . 173; se gli si consentisse di invocare l' art . 184 gli si concederebbe un' ulteriore possibilità d' impugnazione, dopo la scadenza del termine fissato dall' art . 173 . E' stato fatto richiamo alla sentenza 92/78 ( Simmenthal / Commissione, Racc . 1979, pag . 4777 ) nella quale la Corte ha considerato l' art . 184 come espressione del principio generale "che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l' annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti dell' istituzione comunitaria che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora non avesse il diritto di proporre, in forza dell' art . 173 del trattato, un ricorso diretto contro tali atti di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l' annullamento ".

La Francia, d' altro canto, sostiene che nella sentenza 32/65 ( Italia / Consiglio e Commissione, Racc . 1966, pag . 296 ), la Corte ha implicitamente ammesso che uno Stato membro possa invocare l' art . 184 giacché ha respinto il ricorso promosso a norma di detto articolo principalmente per il motivo che non vi era un nesso sufficiente tra il regolamento specifico allora impugnato e i regolamenti precedenti che si volevano far dichiarare illegittimi . Si sostiene che se uno Stato membro non potesse invocare l' art . 184, la Corte lo avrebbe detto senza chiedersi se i regolamenti precedenti costituissero o meno il fondamento legale del regolamento successivo .

Non mi pare che nella causa Simmenthal la Corte si riferisse al problema se l' azione di cui all' art . 184 potesse venir esperita da uno Stato membro; nella causa Italia la decisione non tocca direttamente questo punto . Il problema rimane quindi aperto .

La Commissione non sostiene che l' art . 184 non possa mai venire invocato da uno Stato membro . Essa solleva però la questione se non si debba porre alcun limite ai diritti attribuiti agli Stati membri dall' art . 184, data la posizione privilegiata di cui godono in forza dell' art . 173 . Essa osserva che un diritto del genere può esistere nel caso in cui uno Stato membro, che avrebbe potuto sollecitare un provvedimento a norma dell' art . 173 e non lo ha fatto, venga "sorpreso" dal modo in cui l' atto dell' istituzione viene applicato . Questo principio non può valere nella presente fattispecie, sostiene la Commissione, giacché la Francia aveva partecipato in pieno all' elaborazione del regolamento n . 2541/84 e doveva conoscere perfettamente gli effetti cui esso mirava . Non sarebbe quindi corretto permettere alla Francia di impostare la questione in questo modo .

Nonostante la posizione "privilegiata" degli Stati membri a norma dell' art . 173 ritengo che il termine di "ciascuna parte" di cui all' art . 184 significhi "tutte le parti" e non "tutte le parti eccettuati gli Stati membri ". Ritengo inoltre che le parti processuali, ritualmene stanti in giudizio sotto ogni altro aspetto, sotto questo profilo devono essere trattate alla stessa stregua . Uno Stato membro non deve dimostrare che vi era un buon motivo per non agire tempestivamente a norma dall' art . 173 o che è stato sorpreso dall' applicazione o dall' effetto di un atto del Consiglio o della Commissione prima di poter invocare l' art . 184, come non lo deve chiunque sia destinatario di una decisione oppure qualunque singolo direttamente e individualmente riguardato da una decisione sotto forma di regolamento o indirizzata ad un terzo . Mi pare che questa limitazione, che la Commissione cerca di instaurare, non si possa reperire nelle disposizioni del trattato . Se fosse ammessa, farebbe insorgere complessi problemi di fatto e non vedo nessuna ragione cogente o semplicemente valida per ravvisarla nell' art . 184 .

Tuttavia vi dev' essere un nesso sufficiente tra il regolamento o la decisione, oggetto della causa a norma dell' art . 173, e il regolamento la cui validità viene impugnata a norma dell' art . 184 ( sentenza Italia, già ricordata ). Il secondo costituirà normalmente il fondamento legale del primo . Per di più il regolamento precedente deve essere "in questione" nel procedimento . Se il seguente applica semplicemente criteri generali stabiliti dal precedente non vi sarà normalmente alcuna difficoltà nell' invocare l' art . 184 . La causa attuale non rientra tra queste ipotesi . Tuttavia nella causa attuale, ammettendo che, per i motivi esposti dalla Commissione, la Francia non possa impugnare il regolamento n . 644/85 a norma dell' art . 173 sotto il profilo degli ultimi cinque mezzi riguardanti punti adottati dal regolamento precedente, mi pare che quando impugna l' aliquota dell' imposta adottata con il primo mezzo ammissibile, la Francia ha pure la facoltà di eccepire l' "inapplicabilità" dei criteri o fattori adottati con il regolamento n . 2541/84, sul quale è fondato il regolamento n . 644/85, criteri che effettivamente esso riproduce . Questi criteri non devono essere impugnabili a norma dell' art . 173 in relazione al regolamento n . 644/85 per poter essere impugnati a norma dell' art . 184 sotto il profilo del regolamento n . 2541/84 .

Se quindi si ritiene che gli ultimi cinque mezzi dedotti dalla Francia sono inammissibili a norma dell' art . 173 sotto il profilo del regolamento n . 644/85, mi pare che le stesse censure possano venir elevate a norma dell' art . 184 in relazione al regolamento n . 2541/84, giacché detto regolamento è "in questione" ai sensi dell' art . 184 . Esso costituisce il fondamento legale dal quale dipende la validità del regolamento n . 644/85 .

Come argomento finale per ribattere alla tesi della Francia relativa all' art . 184, la Commissione fa un' analogia con le cause nelle quali la Corte ha negato che uno Stato membro possa contestare la validità di una decisione negativa a norma dell' art . 93, n . 2, adottata nei suoi confronti, nelle cause promosse dalla Commissione contro quello Stato membro per inosservanza della decisione . Le pronunzie che ci interessano sono la 156/77, Commissione / Belgio, Racc . 1978, pag . 1881, la 51/83, Commissione / Francia, Racc . 1983, pag . 3787 e la 93/84, Commissione / Francia, sentenza 13 marzo 1985, Racc . 1985, pag . 829 . Non ritengo che queste sentenze siano pertinenti . I brani delle sentenze della Corte sull' argomento in quelle cause riguardano l' esame dei diritti speciali di adire la Corte contemplati dall' art . 93, n . 2 . Il secondo comma di questa disposizione recita :

" Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli artt . 169 e 170 ".

Come la Corte ha deciso nella causa 156/77, Commissione / Belgio "il ricorso ivi contemplato può avere ad oggetto solo il fatto che lo Stato membro interessato non si è conformato ad una decisione con cui la Commissione gli ha imposto di abolire o di modificare un aiuto entro un dato termine ". Ne consegue, come chiaramente emerge dal tenore della norma, che detti ricorsi possono venire esperiti solo dalla Commissione o dagli Stati membri diversi da quello destinatario della decisione . Questo Stato è obbligato ad impugnare la decisione tempestivamente o a conformarsi ad esso .

A mio parere perciò tutti i mezzi dedotti sono ammissibili in questa causa .

E' quindi necessario prendere in esame uno dopo l' altro i sei mezzi .

Il primo è che la Commissione ha erroneamente dichiarato che "il volume di tali importazioni non lascia intravvedere una tendenza al ribasso nel corso del periodo trascorso dopo l' istituzione della tassa" ( terzo considerando del regolamento impugnato ), fattore che ha indotto la Commissione ad aumentare l' onere .

Il governo francese sostiene che le esportazioni francesi in realtà erano diminuite dopo che il regolamento n . 2541/84 aveva istituito l' imposta iniziale . Esso corrobora questo assunto mediante statistiche che confrontano le esportazioni dal settembre 1984 al febbraio 1985 con lo stesso periodo del 1983/1984 . Per il primo periodo la tabella indica un totale di 373 674 ettolitri, contro 329 379 ettolitri per il secondo periodo, corrispondente ad una diminuzione di circa l' 11 %.

La Commissione ha prodotto statistiche fondate su informazioni fornitele da vari Stati membri a norma dell' art . 5 del regolamento n . 2541/84 . Le due serie di cifre non sono direttamente raffrontabili giacché si riferiscono a Stati membri e a periodi diversi . Per questo motivo, la Corte ha chiesto a ciascuno dei contribuenti di commentare per iscritto i dati forniti dalla controparte prima dell' udienza . La Commissione ha ritenuto di non poter contestare i dati francesi, che non le erano mai stati comunicati; i soli dati forniti alla Commissione dalla Francia non erano sufficientemente precisi, per quel che riguarda il prodotto su cui verte la presente causa, per tornare utili . La Francia non ha aderito all' invito della Corte . La causa del suo comportamento non è stata chiaramente spiegata .

La Commissione, appoggiata dal Regno Unito, solleva due punti . In primo luogo è inappropriato raffrontare il periodo settembre 1984 - febbraio 1985 con i mesi corrispondenti del 1983/1984 . Molti fattori variabili diversi dall' istituzione dell' imposta potrebbero avere inciso sul volume delle esportazioni durante questi periodi in modo da invalidare il raffronto . A mio giudizio, l' osservazione è giusta . Il raffronto pertinente va fatto tra i prezzi e i quantitativi relativi al periodo anteriore all' istituzione dell' imposta e quelli relativi al periodo successivo .

In secondo luogo si sostiene che, giacché le correnti di traffico sono estremamente difficili da registrare accuratamente, non si dovrebbe pretendere che le due serie di dati corrispondano esattamente, ma è sufficiente vedere approssimativamente se indichino lo stesso andamento .

A mio parere, nulla di quanto ha esposto la Francia dimostra che questo sia un modo di vedere erroneo o insostenibile .

Secondo i dati francesi, le esportazioni francesi negli altri Stati membri nel settembre del 1984 erano pari a 73 197 ettolitri . Nell' ottobre del 1984, il primo mese intero dopo l' instaurazione della tassa, vi è stato un crollo repentino a 35 426 ettolitri . Lieve ricupero nei due mesi successivi, 43 960 ettolitri nel novembre e 39 699 ettolitri nel dicembre . Nel gennaio del 1985 c' è stato un deciso aumento a 64 844 ettolitri e nel febbraio le esportazioni erano virtualmente tornate al livello in cui erano al momento dell' istituzione dell' imposta vale a dire 72 853 ettolitri .

I dati della Commissione per lo stesso periodo si riferiscono a meno Stati membri ( cinque, contro gli otto compresi nelle statistiche francesi ) e si riferiscono anche all' alcol a 100°, mentre i dati francesi riguardano l' alcol ad 80 °. Pur se i totali della Commissione relativi alle esportazioni francesi sono perciò molto inferiori, le due serie di dati dimostrano la stessa tendenza fondamentale . Stando ai dati della Commissione, gli ettolitri complessivamente esportati dalla Francia nei cinque Stati membri in questione erano 21 415 nel settembre del 1984, 12 299 nell' ottobre, 16 650 nel novembre, 16 611 nel dicembre, 23 837 nel gennaio del 1985 e 28 008 nel febbraio del 1985 . Secondo i dati di cui disponeva la Commissione quindi, le esportazioni francesi nel gennaio del 1985 e più significativamente nel febbraio del 1985 superavano il livello del settembre 1984, allorché l' imposta è stata istituita e, in ogni caso, dal novembre sono decisamente aumentate .

Stando alle due serie di dati, mi pare che non vi sia nulla che dimostri che la Commissione abbia errato nel ritenere che le esportazioni francesi non avevano lasciato intravvedere una tendenza al ribasso nel periodo in questione . Di conseguenza disattendo il primo mezzo .

Il secondo mezzo del governo francese è rivolto contro la dichiarazione nello stesso considerando che "quantitativi rappresentativi sono importati a prezzi che si situano ad un livello inferiore ai prezzi di mercato degli Stati membri importatori ". Esso sostiene che ciò dimostra che la Commissione crede che il mercato dell' alcol etilico sia un mercato limitato a un prodotto unico o quanto meno ad un gruppo omogeneo di prodotti, convinzione che sarebbe erronea in quanto vi sono almeno quattro categorie di alcol che, per prezzo, qualità e impiego finale, costituiscono mercati distinti . Perciò, secondo il governo francese, non possono esistere i cosiddetti "quantitativi rappresentativi", e questo criterio per la determinazione dell' imposta è del tutto arbitrario .

La Commissione ammette che vi sono diversi tipi di alcol etilico, ma contesta che ciò significhi che i prezzi che essa ha preso in considerazione non erano rappresentativi . Essa ha escluso le partite eccezionalmente piccole o di qualità eccezionalmente elevate e ha constatato che i prezzi franco frontiera dell' alcol francese erano sempre inferiori ai prezzi di mercato praticati negli Stati membri importatori . Per di più, sarebbe stato impossibile raffrontare i prezzi francesi con quelli praticati negli Stati membri importatori secondo le varie categorie di alcol o secondo il loro uso finale . Gli Stati membri non erano in grado di produrre dati che consentissero di effettuare questo raffronto e, anche se ci fossero mercati diversi nei vari Stati membri, non sarebbero necessariamente direttamente paragonabili . A mò d' esempio, la Commissione osserva che nel Belgio e in Germania i prezzi dipendono dall' uso finale mentre in Danimarca e nel Regno Unito i prezzi dipendono dalla qualità intrinseca dell' alcol .

Questo punto è collegato con il terzo mezzo del governo francese, che si riferisce agli altri fattori ricorrenti nell' equazione della Commissione . Quello che la Commissione ha inteso equilibrare istituendo l' imposta era, da un lato, il prezzo franco frontiera francese per partite rappresentative di alcol ( soggetto del secondo mezzo ) e, dall' altro, un cosiddetto prezzo di equilibrio che avrebbe dovuto rappresentare, secondo il primo considerando del regolamento impugnato, "il prezzo normale sui mercati della Comunità per gli alcol non denaturati senza alterazioni delle condizioni della concorrenza ". Questo prezzo era per assioma un prezzo teorico, giacché la concorrenza era alterata dalle esportazioni francesi . Tanto il regolamento impugnato quanto il regolamento n . 2541/84 nulla dicono quanto al metodo di calcolo del prezzo d' equilibrio .

Il terzo mezzo del governo francese è in realtà che non esiste alcun prezzo d' equilibrio al di là delle frontiere . Differenze fra i mercati nazionali rendono impossibile la determinazione di un prezzo che sarebbe praticato nell' intera Comunità se la concorrenza non fosse alterata . Vi è un' organizzazione nazionale di mercato in Germania ed in Italia; nei Paesi Bassi soleva esservi un' intesa e attualmente vi è un solo produttore; nel Regno Unito c' è pure un solo produttore .

La Commissione ammette che la situazione è complessa . Il monopolio di Stato in Germania serve a tutelare le imprese più piccole, mentre il sistema in Italia mira a favorire i prodotti agricoli rispetto ai prodotti industriali . In Francia i produttori tendono ad essere integrati verticalmente con i fabbricanti di zucchero, mentre la produzione è concentrata nelle mani di un' unica impresa tanto nei Paesi Bassi quanto nel Regno Unito . Date queste ed altre differenze, la Commissione ne deduce che un sistema che tenga conto di tutte le differenze sarebbe estremamente complicato . Un' imposta di entità diversa si dovrebbe istituire in ciascun Stato membro e per ogni tipo di alcol . Ammettendo l' ipotesi francese, cioé che vi sono quattro categorie di alcol, ci vorrebbero fino a 36 diverse aliquote . Sarebbe pure necessario istituire un sistema di sovrattasse e rimborsi per gli scambi tra gli Stati membri diversi dalla Francia . La Commissione ha seguito l' unico sistema realmente praticabile .

La Francia ribatte che sarebbe stato praticabile un diverso livello di imposta per ciascun Stato membro che tenesse conto delle differenze di qualità e degli scambi tra Stati membri .

Il problema non è tanto se il sistema prescelto dalla Commissione sia l' unico praticabile o se la soluzione suggerita dal governo francese sia eccessivamente complicata, bensì se la Commissione abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale o abbia commesso un errore di diritto con il suo comportamento . La sentenza St . Nikolaus Brennerei ammette che la Commissione, a norma dell' art . 46, può essere tenuta ad adottare provvedimenti di salvaguardia immediati contro le distorsioni della concorrenza in circostanze eccezionali e provvisorie che giustifichino il provvedimento e che è tenuta a procedere "il più presto possibile ".

A mio parere la Commissione nella fattispecie aveva facoltà di scegliere un sistema relativamente semplice, in base al quale un' imposta ad aliquota forfettaria sarebbe stata applicata alle esportazioni francesi finché avessero continuato a esser effettuate in quantitativi rilevanti e a prezzi decisamente inferiori a quello che, in base a rilevamenti su ampia scala, era logico assumere come prezzo comunitario . Ciò è particolarmente vero in quanto l' imposta e il prezzo teorico d' equilibrio erano stati fissati a livelli prudentemente bassi entro la gamma delle possibilità, fatto che la ricorrente non ha contestato . Non mi pare che il secondo e il terzo mezzo siano stati corroborati in modo attendibile .

Il quarto mezzo della Francia si riferisce ad uno degli elementi usati nel calcolo del prezzo d' equilibrio . Il quarto considerando del regolamento impugnato recita :

" Considerando che il prezzo franco frontiera dell' alcol non denaturato francese offerto nella Comunità è aumentato soltanto in lieve proporzione mentre il suddetto prezzo d' equilibrio ha subito una sensibile maggiorazione; che, a seguito dell' evoluzione del prezzo della melassa nel corso dell' ultimo trimestre del 1984, il prezzo d' equilibrio ammonta a 52 ECU per ettolitro; che è pertanto necessario aumentare in conformità l' importo della tassa di compensazione (...)".

Come ho già osservato, né il regolamento impugnato né il regolamento n . 2541/84 in pratica specificano il metodo per il calcolo del prezzo d' equilibrio .

Il governo ricorrente sostiene che è inesatto assumere come riferimento per il calcolo del prezzo d' equilibrio le quotazioni mensili dei prezzi cif per la melassa di canna a Rotterdam come in effetti ha fatto la Commissione . Secondo la Francia la melassa di canna è usata come materia prima per meno del 20% dell' alcol agricolo prodotto nella Comunità . La maggior parte dell' alcol comunitario deriva dalla melassa di barbabietola, di cui la Francia è uno dei maggior produttori, giacché la melassa di barbabietola è un sottoprodotto dello zucchero di barbabietola . Il prezzo cif Rotterdam per la melassa di canna è pure irrilevante, in quanto i produttori di alcol acquistano la loro materia prima in base a contratti annui e si premuniscono così contro le oscillazioni mensili dei prezzi, e in quanto la melassa di canna e la melassa di barbabietola non sono intercambiabili per ragioni tecniche .

D' altro canto, la Commissione ribatte che la melassa di canna costituisce la materia prima per circa il 23% dell' alcol comunitario, cifra che non è molto lontana dal "meno del 20%" indicato dal governo francese . Cosa più importante, vi è una stretta relazione tra la melassa di canna e la melassa di barbabietola e l' unico prezzo regolarmente quotato è il prezzo della melassa di canna cif Rotterdam . La Commissione ha prodotto una tabella che confronta il prezzo a Rotterdam espresso in UCE e in dollari USA con il prezzo franco fabbrica di un produttore tedesco . La tabella dimostra che il prezzo della barbabietola è decisamente più alto del prezzo della canna e che i due prezzi hanno tendenza ad un andamento parallelo, sebbene la differenza tra i due oscilli .

Il governo del Regno Unito ha sostenuto che un parallellismo immediato fra questi due prezzi non deve presupporsi . Esso ha prodotto un grafico che esprime le stesse cifre in base ad una media quindicinale rotante che ha dimostrato un rapporto più variabile . Anche se questa non è una correlazione precisa, mi pare che siano persuasivi i quattro argomenti svolti dal Regno Unito e che non sono stati controbattuti in modo soddisfacente dalle prove o dagli argomenti del governo francese . In primo luogo vi è un rapporto costante tra i prezzi della canna e delle barbabietole . Il governo francese non ha alcuna ragione di obiettare che la melassa di canna e di barbabietola non sono intercambiabili : i produttori del Regno Unito e dei Paesi Bassi usano entrambi i tipi di melassa . Comunque l' azoto è presente nella melassa di barbabietola, ma deve venire aggiunto nella melassa di canna per la produzione dell' alcol . Di conseguenza, la melassa di barbabietola presenta un vantaggio rispetto alla melassa di canna . In secondo luogo, ciò porta ad un rapporto di prezzo stabile tra i due tipi di melassa sicché il prezzo cif Rotterdam della canna, che è l' unico prezzo quotato e perciò l' unico obiettivamente controllabile, diventa un idoneo prezzo di riferimento . In terzo luogo, non è vero che tutti i produttori comunitari di alcol stipulino contratti annuali; ciò sicuramente è da escludersi nel Regno Unito . Infine, il fatto che i produttori francesi siano al riparo dalle oscillazioni mensili dei prezzi è in realtà una conseguenza dell' organizzazione francese di mercato . La Commissione corrobora questo punto di vista aggiungendo che anche negli Stati membri nei quali si stipulano contratti annuali, questi non sono sempre stipulati nello stesso periodo dell' anno e in ogni caso nulla impedisce ai produttori di procurarsi ulteriori partite sul mercato di Rotterdam .

All' udienza il governo francese ha contestato questo modo di vedere . In particolare esso ha sostenuto che i prezzi franco fabbrica di un produttore tedesco non erano affatto rappresentativi dei prezzi della Comunità nel suo complesso . Tuttavia, il governo francese ha ammesso di non esser riuscito a produrre statistiche attendibili per scalzare l' effetto o per dimostrare il contrario rispetto ai dati cui si è riferita la Commissione .

Tenendo conto di tutti questi fattori, non è dimostrato a mio parere che la Commissione abbia commesso errori nell' assumere il prezzo cif Rotterdam per le melasse di canna importate come riferimento di base per il prezzo d' equilibrio comunitario teorico . Mi pare che le prove fornite dalla Commissione circa il rapporto tra le melasse di canna e di barbabietola non sono state inficiate dagli argomenti del governo francese . Di conseguenza, non accolgo il quarto mezzo .

Il quinto mezzo riguarda l' art . 1, n . 1, del regolamento n . 2541/84 nella versione dell' art . 1 del regolamento impugnato ( la disposizione equivalente nel testo originale del regolamento n . 2541/84 è l' art . 1, n . 2, b ). Questa disposizione prescrive l' applicazione dell' imposta a meno che si tratti di "alcol denaturato in conformità delle disposizioni applicabili in Francia in materia ".

Ne consegue che l' imposta sarà applicata ad una partita di alcol non denaturato anche se è destinato ad essere denaturato in un altro Stato membro .

Sebbene all' inizio nutrissi dubbi circa la necessità di applicare l' imposta sull' alcol denaturato in Francia secondo le norme del paese di destinazione, concordo con la spiegazione della Commissione ( che non è stata contraddetta ) secondo la quale l' unico alcol considerato denaturato in Francia sarebbe quello denaturato secondo le norme francesi . Per di più mi pare, come osserva la Commissione, che il sistema di imposte di conguaglio sarebbe in ogni caso vanificato se l' acquirente in uno Stato membro di alcol che non sia stato denaturato in Francia ma sia destinato ad essere denaturato in un altro Stato membro lo potesse comprare in esenzione fiscale . Di conseguenza non sono persuaso che quanto è stato fatto eccedesse dal potere discrezionale della Commissione oppure fosse illegittimo .

Il sesto ed ultimo mezzo della Francia è che il regolamento impugnato dovrebbe essere annullato in quanto l' imposta viene applicata a tutte le esportazioni di alcol francese, comprese quelle il cui prezzo è superiore al prezzo d' equilibrio, le quali ultime non possono essere considerate pregiudizievoli per il mercato ai sensi dell' art . 46 . La Commissione ribatte che tutto l' alcol prodotto in Francia, indipendentemente dalla qualità e dal prezzo, fruisce dell' organizzazione di mercato nazionale che di fatto promuove le esportazioni, in quanto le vendite sul mercato interno sono soggette a una tassa di conguaglio, nota come "soulte ". Quest' ultimo argomento mi pare sia esatto . Ritengo che la Commissione avesse facoltà di applicare questa tassa all' attraversamento delle frontiere .

Di conseguenza, a mio parere il ricorso del governo francese dovrebbe essere ritenuto ricevibile nel suo complesso, ma respinto . La ricorrente a mio parere dovrebbe sopportare le spese della Commissione e del governo del Regno Unito .

(*) Traduzione dall' inglese .