61984J0169

SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 GENNAIO 1986. - COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE (COFAZ) S. A. E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMMUNITA EUROPEE. - AIUTI DI STATO - SISTEMA TARIFFARIO PRATICATO NEI PAESI BASSI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - RICEVIBILITA. - CAUSA 169/84.

raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 00391
edizione speciale svedese pagina 00421
edizione speciale finlandese pagina 00439


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTI CHE LE RIGUARDINO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE FACCIA SEGUITO AD UN RECLAMO DENUNZIANTE UNA TRASGRESSIONE DELLE NORME COMUNITARIE - IMPRESA RECLAMANTE CHE DISPONGA DI GARANZIE PROCEDURALI - DIRITTO D ' IMPUGNAZIONE

( TRATTATO CEE , ART . 173 , 2* COMMA )

2 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTI CHE LE RIGUARDINO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE CHIUDA UN PROCEDIMENTO IN FATTO DI AIUTI - IMPRESA RECLAMANTE - DIRITTO D ' IMPUGNAZIONE - PRESUPPOSTI

( TRATTATO CEE , ARTT . 93 , N . 2 , E 173 , 2* COMMA )

Massima


1 . NEI CASI IN CUI UN REGOLAMENTO OFFRE ALLE IMPRESE RECLAMANTI GARANZIE PROCEDURALI CHE CONSENTANO LORO DI CHIEDERE ALLA COMMISSIONE DI ACCERTARE UN ' INFRAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE , DETTE IMPRESE DEVONO DISPORRE DI UN ' AZIONE A TUTELA DEI LORO INTERESSI LEGITTIMI .

2 . TENUTO CONTO DEL FATTO CHE L ' ART . 93 , N . 2 , DEL TRATTATO ATTRIBUISCE IN VIA GENERALE ALLE IMPRESE INTERESSATE LA FACOLTA DI PRESENTARE OSSERVAZIONI , LA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE CHIUDE UN PROCEDIMENTO INSTAURATO A NORMA DI DETTA DISPOSIZIONE RIGUARDA DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE LE IMPRESE CHE SONO STATE ALL ' ORIGINE DEL RECLAMO CHE HA DATO LUOGO ALL ' AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CHE , IN SEGUITO , HANNO AVUTO UNA PARTE DETERMINANTE NELLO SVOLGIMENTO DI QUESTO , PURCHE LA LORO POSIZIONE SUL MERCATO SIA SOSTANZIALMENTE DANNEGGIATA DALL ' AIUTO CHE LA DECISIONE IMPUGNATA LASCIA SUSSISTERE E SPIEGARE I PROPRI EFFETTI .

Parti


NELLA CAUSA 169/84 ,

1 ) COMPAGNIE FRANCAISE DE L ' AZOTE ( COFAZ ) SA , CON SEDE IN PARIGI ,

2 ) SOCIETE CDF CHIMIE AZOTE ET FERTILISANTS SA , CON SEDE IN TOLOSA ,

3 ) SOCIETE CHIMIQUE DE LA GRANDE PAROISSE ( SCGP ) SA , CON SEDE IN PARIGI ,

TUTTE CON L ' AVVOCATO DOMINIQUE VOILLEMOT , DEL FORO DI PARIGI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVVOCATO JACQUES LOESCH , 8 , RUE ZITHE ,

RICORRENTI ,

CONTRO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA MARIE JOSE JONCZY , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITA DALLA SIG.RA NICOLE COUTRELIS , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL SIG . MANFRED BESCHEL , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO , NELLA PRESENTE FASE DEL PROCEDIMENTO , LA RICEVIBILITA DEL RICORSO MIRANTE ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 17 APRILE 1984 , PER LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO INSTAURATO A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE , MEDIANTE LETTERA DEL 4 NOVEMBRE 1983 , INDIRIZZATA AL GOVERNO OLANDESE , DECISIONE COMUNICATA ALLA RICORRENTE MEDIANTE LETTERA DELLA COMMISSIONE DEL 24 APRILE 1984 ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 2 LUGLIO 1984 , LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L ' AZOTE ( COFAZ ) SA , LA CDF CHIMIE AZOTE E FERTILISANTS SA E LA SOCIETE CHIMIQUE DE LA GRANDE PAROISSE SA HANNO PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO MIRANTE ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 17 APRILE 1984 CON LA QUALE LA COMMISSIONE HA CONCLUSO IL PROCEDIMENTO INSTAURATO , A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE , NEI CONFRONTI DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI PREZZI PER IL METANO NEI PAESI BASSI CON LETTERA 4 NOVEMBRE 1983 INDIRIZZATA AL GOVERNO OLANDESE .

2 LA COMMISSIONE , SENZA SOLLEVARE UNA PRECISA ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA AI SENSI DELL ' ART . 91 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , HA CONTESTATO LA RICEVIBILITA DEL RICORSO . LA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 92 , N . 2 , HA DECISO DI PRONUNCIARSI SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO SENZA ENTRARE NEL MERITO .

3 EMERGE DAL FASCICOLO CHE IL 1* GIUGNO 1983 IL SYNDICAT PROFESSIONEL DE L ' INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES ( SPIEA ), AGENDO TRA L ' ALTRO A NOME DELLE RICORRENTI , PRESENTAVA ALLA COMMISSIONE UN RECLAMO CIRCA L ' APPLICAZIONE , DA PARTE DEI PAESI BASSI , DI UN SISTEMA DI TARIFFA PREFERENZIALE , A FAVORE DEI PRODUTTORI OLANDESI DI CONCIMI AZOTATI , PER LE FORNITURE DI METANO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI AMMONIACA . I GOVERNI BELGA E FRANCESE , NONCHE UN ' IMPRESA TEDESCA , HANNO PURE FATTO RIMOSTRANZE ALLA COMMISSIONE CONTRO QUESTO SISTEMA DI TARIFFA PREFERENZIALE .

4 IL 25 OTTOBRE 1983 , LA COMMISSIONE DECIDEVA DI INSTAURARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 2 DEL TRATTATO CEE CIRCA IL SISTEMA TARIFFARIO SUMMENZIONATO . SECONDO LA COMMISSIONE , IL REGIME DI AIUTI CONSISTEVA IN UN SISTEMA IN FORZA DEL QUALE IL GOVERNO OLANDESE , TRAMITE LA GASUNIE , CONCEDEVA SCONTI SPECIALI AI PRODUTTORI OLANDESI DI AMMONIACA MEDIANTE UN SISTEMA TARIFFARIO CON DUPLICE ALIQUOTA , IL QUALE NE RIDUCE IL PREZZO DEL METANO USATO COME MATERIA PRIMA DAI PRODUTTORI STESSI . ESSA NE INFORMAVA IL GOVERNO OLANDESE CON LETTERA 4 NOVEMBRE 1983 . CON COMUNICAZIONE , FATTA A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 DEL TRATTATO AGLI INTERESSATI , E RELATIVA ALLA STRUTTURA TARIFFARIA DEI PREZZI DEL METANO NEI PAESI BASSI , IN DATA 1* DICEMBRE 1983 ( GU C 327 , PAG . 3 ) ESSA LI INVITAVA DEL PARI A PRESENTARE LE LORO OSSERVAZIONI .

5 LO SPIEA INTERVENIVA UNA SECONDA VOLTA PRESSO LA COMMISSIONE , AVVALENDOSI DELLA POSSIBILITA OFFERTA DALLA COMUNICAZIONE DI CUI SOPRA , CON UNA NOTA DI OSSERVAZIONI DEL 6 GENNAIO 1984 , CHE CONFERMAVA E PRECISAVA IL PRECEDENTE RECLAMO .

6 PARALLELAMENTE AL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 93 , N . 2 , LA COMMISSIONE AVVIAVA IL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 170 DEL TRATTATO CEE , IN ESITO AL RECLAMO DEL GOVERNO FRANCESE CIRCA LO STESSO SISTEMA TARIFFARIO . NELL ' AMBITO DI QUESTO PROCEDIMENTO , LA COMMISSIONE EMETTEVA UN PARERE MOTIVATO IL 13 MARZO 1984 , NEL QUALE DICHIARAVA CHE IL REGNO DEI PAESI BASSI , CONCEDENDO , TRAMITE LA GASUNIE , UNA TARIFFA PREFERENZIALE PER LA FORNITURA DI METANO AI PRODUTTORI OLANDESI DI AMMONIACA E DI CONCIMI AZOTATI , ERA VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 93 DEL TRATTATO . NELLO STESSO PARERE MOTIVATO , LA COMMISSIONE LASCIA IMPREGIUDICATA LA POSIZIONE CHE AVREBBE DECISO DI ADOTTARE NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO INSTAURATO A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 .

7 CON NOTA DEL 28 MARZO 1984 , LO SPIEA , AGENDO SEMPRE A NORMA DELLE RICORRENTI , SI RIVOLGEVA NUOVAMENTE ALLA COMMISSIONE E FORMULAVA RIMOSTRANZE CONTRO IL SISTEMA DELLA TARIFFA PER IL METANO CHE LA GASUNIE AVEVA NEL FRATTEMPO MODIFICATO .

8 CON TELEX DEL 14 APRILE 1984 IL GOVERNO OLANDESE COMUNICAVA ALLA COMMISSIONE CHE LA GASUNIE AVEVA NUOVAMENTE CAMBIATO , CON EFFETTO RETROATTIVO AL 1* NOVEMBRE 1983 , IL SISTEMA TARIFFARIO INDUSTRIALE , ABROGANDO COSI I DUE SISTEMI TARIFFARI CHE LO SPIEA AVEVA CRITICATO NEL RECLAMO DEL 1* GIUGNO 1983 E NELLE OSSERVAZIONI DEL 6 GENNAIO 1984 , DA UN LATO , E NELLA NOTA DEL 28 MARZO 1984 , DALL ' ALTRO .

9 LA COMMISSIONE , RITENENDO IL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO DELLA GASUNIE COMPATIBILE COL MERCATO COMUNE , DECIDEVA , NELLA RIUNIONE DEL 17 APRILE 1984 , DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO CHE ERA STATO INSTAURATO A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE CIRCA IL SISTEMA TARIFFARIO DELLA GASUNIE . ESSA NE INFORMAVA IL GOVERNO OLANDESE MEDIANTE LETTERA DEL 18 MAGGIO 1984 . LE RICORRENTI ERANO GIA STATE INFORMATE , TRAMITE LO SPIEA , CON LETTERA DEL 24 APRILE 1984 , IL CUI CONTENUTO E MOLTO SIMILE A QUELLO DELLA LETTERA INVIATA AL GOVERNO OLANDESE .

10 I MOTIVI PER I QUALI LA COMMISSIONE HA CONCLUSO CHE IL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO E COMPATIBILE COL MERCATO COMUNE SONO IN SOSTANZA I SEGUENTI : LA GASUNIE AVEVA SOPPRESSO IL DUPLICE SISTEMA TARIFFARIO ED AVEVA AFFIANCATO AL SISTEMA TARIFFARIO INDUSTRIALE DOMESTICO ( VALE A DIRE ALLE TARIFFE B-E ) UNA NUOVA TARIFFA , DETTA TARIFFA F , AD USO DEI GRANDI CONSUMATORI INDUSTRIALI STABILITI NEI PAESI BASSI . ONDE FRUIRE DI QUESTA NUOVA TARIFFA , GLI UTENTI DOVEVANO CONSUMARE ANNUALMENTE ALMENO 600 MILIONI DI METRI CUBI DI GAS , AVERE UN ' FATTORE D ' ONERI ' DEL 90% O PIU E ACCETTARE CHE LA GASUNIE POTESSE INTERROMPERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE , A SUA DISCREZIONE , LE FORNITURE O FORNIRE GAS CON CARATTERISTICHE TERMICHE DIVERSE . QUESTA NUOVA TARIFFA F FACEVA PARTE INTEGRANTE DELLA STRUTTURA GENERALE DELLE TARIFFE DOMESTICHE OLANDESI E NON ERA DISCRIMINATORIA A LIVELLO SETTORIALE . IL VALORE DEGLI SCONTI CONCESSI ALLE IMPRESE DELLA NUOVA TARIFFA ( RISPETTO ALLA TARIFFA E ) ERA ADDIRITTURA INFERIORE AL VALORE TOTALE DEI RISPARMI REALIZZATI DALLA GASUNIE A CAUSA DELL ' ENTITA DEL LORO CONSUMO E DELLE ALTRE CONDIZIONI SUMMENZIONATE DEL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO . LA NUOVA TARIFFA F SI GIUSTIFICAVA QUINDI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO .

11 ESAMINATA LA LETTERA DEL 24 APRILE 1984 , LO SPIEA FORMULAVA , CON LETTERA 22 MAGGIO 1984 INDIRIZZATA ALLA COMMISSIONE , OBIEZIONI NEI CONFRONTI DI DETTA DECISIONE DI CHIUSURA . QUESTE OBIEZIONI VENIVANO CONTESTATE CON LETTERE DELLA COMMISSIONE DEL 26 E 27 GIUGNO 1984 .

12 CON IL PRESENTE RICORSO D ' ANNULLAMENTO A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , LE RICORRENTI IMPUGNAVANO LA DECISIONE DI CHIUSURA DEL 17 APRILE 1984 . NEL PRESENTE RICORSO LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE E VIZIATA DA ERRORI PALESI NELLA VALUTAZIONE DI FATTI ESSENZIALI , IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA STIMA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI RISPARMI REALIZZATI DALLA GASUNIE GRAZIE ALLE CONDIZIONI DELLA NUOVA TARIFFA . SECONDO LE RICORRENTI , LA NUOVA TARIFFA F NON SAREBBE ALTRO CHE ' LA RIVERNICIATURA ' DEL SISTEMA TARIFFARIO PRECEDENTE .

13 LA COMMISSIONE RIBATTE CHE LE RICORRENTI NON SONO RIGUARDATE INDIVIDUALMENTE , AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DELLA DECISIONE IMPUGNATA . BENCHE LA COMMISSIONE NON ESCLUDA CHE , IN ALTRE CIRCOSTANZE , IL RICORSO DI UN ' IMPRESA NON DESTINATARIA DI UNA DECISIONE CHE CONCLUDE UN PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO INSTAURATO A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 , POSSA ESSERE RICEVIBILE , LA POSSIBILITA DI ESPERIRE UN RICORSO NELLA FATTISPECIE DOVREBBE VENIR INTERPRETATA IN SENSO RESTRITTIVO . ALLE RICORRENTI MANCHEREBBERO LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE CHE LE CONTRADDISTINGUONO RISPETTO A QUALSIASI ALTRA PERSONA . NE IL FATTO DI ESSERE PRODUTTORI DI AMMONIACA NE QUELLO DI ESSERE VITTIME DI UNA PRESUNTA DISCRIMINAZIONE BASTEREBBE PER INDIVIDUALIZZARLE . AD OGNI MODO , GLI ARTT . 92 E 93 DEL TRATTATO NON AVREBBERO ATTRIBUITO ALCUN DIRITTO SOGGETTIVO , E UNA DECISIONE FONDATA SU DETTI ARTICOLI NON LEDEREBBE AFFATTO PERCIO LA POSIZIONE GIURIDICA DEI SINGOLI . INFATTI , LE RICORRENTI NON SAREBBERO RIGUARDATE INDIVIDUALMENTE IN QUANTO NON SAREBBERO AFFATTO I SOLI PRODUTTORI DI CONCIMI AZOTATI NELLA COMUNITA .

14 SECONDO LA COMMISSIONE , NEMMENO IL FATTO CHE LE RICORRENTI ABBIANO AVUTO UNA PARTE NELL ' AVVIAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LE INDIVIDUALIZZEREBBE . LA LORO PARTE SAREBBE STATA SOLO QUELLA DI CONTRIBUIRE ALL ' INFORMAZIONE E NON SAREBBE EQUIPARABILE ALLA POSIZIONE DI CHI PRESENTA UN RECLAMO IN UN PROCEDIMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 17 DEL CONSIGLIO , DEL 6 FEBBRAIO 1962 ( GU 13 , PAG . 204 ), O DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO , DEL 20 DICEMBRE 1979 , N . 3017 ( GU L 339 , PAG . 1 ). GLI ARTICOLI DA 92 A 94 NON PORREBBERO LE RICORRENTI IN UNA POSIZIONE SPECIFICA . MA ANCHE SE LE RICORRENTI POSSEDESSERO IL DIRITTO SOGGETTIVO DI CHIEDERE ALLA COMMISSIONE DI SOPPRIMERE UN AIUTO ASSERTIVAMENTE INCOMPATIBILE COL MERCATO COMUNE , CIO NON DIMOSTREREBBE DI PER SE IL LORO INTERESSE AD AGIRE AVVERSO UNA DECISIONE , DATO CHE NON VI E UN AIUTO INCOMPATIBILE . POICHE LA CORTE AVREBBE DECISO L ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 93 , N . 3 , NEL SENSO CHE ESSO ISTITUISCE CRITERI PROCEDURALI CHE IL GIUDICE NAZIONALE PUO VALUTARE E CHE ESSO ATTRIBUISCE AGLI AMMINISTRATI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE , NE CONSEGUIREBBE CHE LA TRASGRESSIONE DELL ' ART . 93 , N . 3 PUO ESSERE REPRESSA DIRETTAMENTE DAI GIUDICI NAZIONALI . LE RICORRENTI NON SAREBBERO QUINDI AFFATTO PRIVATE DI QUALSIASI AZIONE .

15 PER CONCLUDERE QUESTA CATEGORIA DI ARGOMENTI , LA COMMISSIONE SI RICHIAMA ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , SECONDO LA QUALE LA COMMISSIONE DISPORREBBE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE PER QUEL CHE RIGUARDA L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 92 . NE RISULTEREBBE L ' INSUSSISTENZA DI EFFICACIA DIRETTA DI DETTO ARTICOLO ED ALTRESI CHE SOLO LA COMMISSIONE SAREBBE RESPONSABILE DELL ' INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 .

16 QUANTO AL PROBLEMA SE LE RICORRENTI SIANO RIGUARDATE DIRETTAMENTE DALLA DECISIONE IMPUGNATA , LA COMMISSIONE SOTTOLINEA CHE LA LORO SEMPLICE VESTE DI CONCORRENTI DELLE IMPRESE CHE FRUISCONO DI UN PRESUNTO AIUTO STATALE NON COSTITUISCE UNA CIRCOSTANZA SPECIFICA CHE GIUSTIFICHI IL LORO ASSUNTO CHE LA DECISIONE PREGIUDICA LA LORO POSIZIONE SUL MERCATO . TUTTAVIA , UNA CIRCOSTANZA SPECIFICA DEL GENERE SAREBBE NECESSARIA , SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , PER PROPORRE RICORSO A NORMA DELL ' ART . 173 . INOLTRE , LA POSIZIONE CONCORRENZIALE DELLE RICORRENTI SAREBBE DETERMINATA DIRETTAMENTE DALLE TARIFFE DEL GAS APPLICATE DAI LORO FORNITORI , NELLA FATTISPECIE LA GAZ DE FRANCE , NON GIA DALLE TARIFFE DEL GAS APPLICATE DALLA GASUNIE AI PRODUTTORI OLANDESI .

17 LE RICORRENTI RIBATTONO CHE DALL ' INIZIO DEL PROCEDIMENTO FINO ALLA DECISIONE IMPUGNATA SI SAREBBE TRATTATO DELLO STESSO OGGETTO , VALE A DIRE LA VALUTAZIONE DI UNO SCONTO CONCESSO A DETERMINATI CONSUMATORI DI METANO NEI PAESI BASSI . LE RICORRENTI SI RITENGONO RIGUARDATE INDIVIDUALMENTE , IN QUANTO SUBIREBBERO UN DANNO NOTEVOLE A CAUSA DEL VANTAGGIO CONCORRENZIALE CONCESSO AI LORO CONCORRENTI OLANDESI . INOLTRE , LA PARTE CHE ESSE HANNO AVUTO NELL ' AVVENIMENTO E NELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO LE INDIVIDUALIZZEREBBERO SI SENSI DELL ' ART . 173 . LA COMMISSIONE STESSA AVREBBE AMMESSO QUESTA PARTE COMUNICANDO LORO LA DECISIONE . SECONDO LE RICORRENTI , L ' IMPRESA CHE SUBISCA GLI EFFETTI DANNOSI DI UN AIUTO DISPORREBBE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO , ANALOGO A QUELLO SANCITO DALL ' ART . 3 , N . 2 DEL REGOLAMENTO N . 17 DEL CONSIGLIO , PER CHIEDERE ALLA COMMISSIONE DI PRONUNCIARSI SULLA COMPATIBILITA DELL ' AIUTO .

18 LE RICORRENTI SOSTENGONO PURE DI ESSERE DIRETTAMENTE RIGUARDATE DALLA DECISIONE , ANZITUTTO IN QUANTO SAREBBERO VITTIME DI UNA DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E , INOLTRE , IN QUANTO DETTO EFFETTO DANNOSO DERIVEREBBE DALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE . NEI LIMITI IN CUI LE MERCI PRODOTTE DAI PRODUTTORI OLANDESI SONO VENDUTE NELLA COMUNITA , LA DECISIONE DANNEGGEREBBE LA POSIZIONE DELLE RICORRENTI SUL MERCATO .

19 A GIUDIZIO DELLE RICORRENTI , DALLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE RISULTEREBBE CHE SI DOVREBBE TENER CONTO DEI PRINCIPI CUI SI INFORMANO GLI ARTT . 164 E 173 . QUINDI , L ' INSUSSISTENZA DI REGOLAMENTI CHE GARANTISCANO ALLE RICORRENTI DIRITTI SPECIFICI NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NON SAREBBE DETERMINANTE . INOLTRE , LE RICORRENTI SI CONSIDERANO DIRETTAMENTE RIGUARDATE DALLA DECISIONE , IN QUANTO QUESTA E ENTRATA IN VIGORE IMMEDIATAMENTE , E SENZA CHE FOSSE ADOTTATO ALCUN ATTO COMUNITARIO O NAZIONALE .

20 IN VIA PRELIMINARE , SI DEVE OSSERVARE CHE , PER L ' ESAME DELLA RICEVIBILITA DEL RICORSO E SENZA ENTRARE NEL MERITO DELLA CAUSA , SI DEVE PARTIRE DALLE CONCLUSIONI DELLE RICORRENTI SECONDO LE QUALI LA TARIFFA DETTA ' TARIFFA F ' AGGIUNTA DALLA GASUNIE AL SISTEMA TARIFFARIO INDUSTRIALE E APPLICATA PER IL METANO DESTINATO AI GRANDISSIMI CONSUMATORI STABILITI NEI PAESI BASSI , COSTITUISCE UN AIUTO DEL GOVERNO OLANDESE CONCESSO A VANTAGGIO DEI TRE PRODUTTORI OLANDESI DI AMMONIACA E DI CONCIMI AZOTATI .

21 E OPPORTUNO ANZITUTTO RICORDARE CHE , SECONDO L ' ART . 173 , 2* COMMA , QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA PUO IMPUGNARE , NEI CASI STABILITI DAL 1* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , UNA DECISIONE DESTINATA AD UN TERZO SOLO SE QUESTA LO RIGUARDA DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE . QUINDI , IL DIRITTO DI AZIONE DELLE RICORRENTI DIPENDE DAL SE ESSE SIANO RIGUARDATE IN MODO DIRETTO ED INDIVIDUALE DALLA DECISIONE DESTINATA AL GOVERNO DEI PAESI BASSI CON LA QUALE LA COMMISSIONE HA CHIUSO IL PROCEDIMENTO INSTAURATO A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 , NEI CONFRONTI DI DETTO PAESE .

22 EMERGE DALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA CHE I SOGGETTI DIVERSI DAI DESTINATARI DI UNA DECISIONE POSSANO SOSTENERE DI ESSERE RIGUARDATI AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , SOLO CHE DETTA DECISIONE LI RIGUARDA A CAUSA DI DETERMINATE QUALITA LORO PARTICOLARI E DI UNA SITUAZIONE DI FATTO CHE LI CARATTERIZZI RISPETTO A CHIUNQUE ALTRO E QUINDI LI DISTINGUA IN MODO ANALOGO AI DESTINATARI ( SENTENZA 15 LUGLIO 1963 , PLAUMANN/COMMISSIONE , 25/62 , RACC . PAG . 200 ).

23 PER QUANTO RIGUARDA PIU PARTICOLARMENTE DETTA SITUAZIONE DI FATTO , LA CORTE HA RIPETUTAMENTE AFFERMATO CHE , NEI CASI IN CUI UN REGOLAMENTO OFFRE ALLE IMPRESE RECLAMANTI GARANZIE PROCEDURALI CHE CONSENTANO LORO DI CHIEDERE ALLA COMMISSIONE DI ACCERTARE UN ' INFRAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE , DETTE IMPRESE DEVONO DISPORRE DI UN ' AZIONE A TUTELA DEI LORO INTERESSI LEGITTIMI ( SENTENZA 25 OTTOBRE 1977 , METRO/COMMISSIONE , 26/76 , RACC . PAG . 1875 , 5 OTTOBRE 1983 , FEDIOL/COMMISSIONE , 191/82 , RACC . PAG . 2913 , 11 OTTOBRE 1983 , DEMO-STUDIO SCHMIDT/COMMISSIONE , 210/81 , RACC . PAG . 3045 ).

24 A QUESTO PROPOSITO , SI DEVE RICORDARE CHE LA CORTE , NELLA SENTENZA 20 MARZO 1985 ( TIMEX CORPORATION/CONSIGLIO E COMMISSIONE , 264/82 , RACC . 1985 , PAG . 849 ), HA PRECISATO CHE SI DEVE ESAMINARE SOTTO QUESTO PROFILO LA PARTE AVUTA DALL ' IMPRESA NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO PRECONTENZIOSO . ESSA HA AMMESSO COME ELEMENTI CHE DIMOSTRANO CHE L ' ATTO RIGUARDA L ' IMPRESA AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , IL FATTO CHE L ' IMPRESA STESSA SIA STATA ALL ' ORIGINE DEL RECLAMO CHE HA DATO LUOGO ALLE INDAGINI , CHE LE SUE OSSERVAZIONI SIANO STATE SENTITE E CHE LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO SIA STATO AMPIAMENTE DETERMINATO DALLE SUE OSSERVAZIONI .

25 LE STESSE CONSIDERAZIONI VALGONO PER LE IMPRESE CHE HANNO AVUTO UNA PARTE ANALOGA NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO ALL ' ART . 93 DEL TRATTATO SE , PERO , LA LORO POSIZIONE SUL MERCATO E SOSTANZIALMENTE DANNEGGIATA DAL PROVVEDIMENTO DI AIUTO CHE COSTITUISCE OGGETTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA . L ' ART . 93 , N . 2 AMMETTE INFATTI , IN GENERALE LA FACOLTA DELLE IMPRESE INTERESSATE DI PRESENTARE OSSERVAZIONI ALLA COMMISSIONE , SENZA FORNIRE TUTTAVIA PRECISAZIONI SUPPLEMENTARI .

26 QUANTO ALLA POSIZIONE DELLE RICORRENTI DURANTE LE INDAGINI DELLA COMMISSIONE SULL ' AIUTO , SI DEVE RILEVARE CHE IL 1* GIUGNO 1983 , LE RICORRENTI HANNO PRESENTATO ALLA COMMISSIONE UN RECLAMO A PROPOSITO DEL SISTEMA TARIFFARIO PREFERENZIALE DI CUI FRUIVANO I PRODUTTORI OLANDESI DI CONCIMI AZOTATI . NEL RECLAMO ESSE HANNO IN PARTICOLARE POSTO L ' ACCENTO SULLA LORO SITUAZIONE CONCORRENZIALE RISPETTO AI TRE PRODUTTORI OLANDESI E SUL DANNO LORO RECATO DALL ' AIUTO . INOLTRE , LE RICORRENTI HANNO ADERITO ALL ' INVITO DELLA COMMISSIONE DI PRESENTARE OSSERVAZIONI A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 .

27 PER QUANTO RIGUARDA IL COMPLESSO DEI FATTORI ECONOMICI SUL MERCATO DEI CONCIMI AZOTATI , LE RICORRENTI HANNO ALLEGATO CHE , SECONDO IL LORO CALCOLO , IL SISTEMA TARIFFARIO PREFERENZIALE COSTITUIREBBE UN TRASFERIMENTO ANNUALE DELL ' ENTITA DI 165 MILIONI DI HFL AI TRE PRODUTTORI OLANDESI DI AMMONIACA . SECONDO LE RICORRENTI , IL COSTO DEL METANO COSTITUISCE IN FRANCIA CIRCA L ' 80% DEL COSTO DI PRODUZIONE DELL ' AMMONIACA LA QUALE , A SUA VOLTA , SAREBBE LA MATERIA PRIMA PER LA PRODUZIONE DI CONCIMI AZOTATI . LE RICORRENTI HANNO INOLTRE SOSTENUTO DI TROVARSI IN RAPPORTO DI DIRETTA CONCOR RENZA CON I TRE PRODUTTORI OLANDESI DI CONCIMI AZOTATI , CHE , NEGLI ANNI DAL 1978 AL 1982 , AVREBBERO PIU CHE TRIPLICATO LE ESPORTAZIONI IN FRANCIA DI CONCIMI AZOTATI E CHE DAL 1980 AL 1982 , AVREBBERO AUMENTATO LA LORO QUOTA DI MERCATO FRANCESE DAL 9% AL 21,7% .

28 NON SPETTA ALLA CORTE IN SEDE DI ESAME DELLA RICEVIBILITA , PRONUNCIARSI IN MODO DEFINITIVO SUI RAPPORTI DI CONCORRENZA TRA LE RICORRENTI E LE IMPRESE OLANDESI . E SUFFICIENTE CONSTATARE CHE LE RICORRENTI HANNO INDICATO IN MODO PERTINENTE , I MOTIVI PER I QUALI LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PUO DARE I LORO LEGITTIMI INTERESSI , DANNEGGIANDO SOSTANZIALMENTE LA LORO POSIZIONE SUL MERCATO .

29 IN QUESTO CONTESTO IL FATTO CHE , SECONDO LA COMMISSIONE , UNA QUARTA IMPRESA , NON CONCORRENTE DELLE RICORRENTI , FRUISCA PURE DELLA TARIFFA F E IRRILEVANTE . SEMPRE NELL ' IPOTESI DI UN AIUTO AI SENSI DELL ' ART . 92 , IL VANTAGGIO TRATTO DA UN SISTEMA TARIFFARIO DA UN ' IMPRESA TERZA NON CONCORRENTE NON RENDE IRRILEVANTE IL FATTO CHE IL SISTEMA STESSO POSSA ALTERARE O MINACCIARE DI ALTERARE LA CONCORRENZA FRA LE ALTRE IMPRESE E NON SMINUISCE IL CARATTERE SOSTANZIALE DEL DANNO ASSERITO DALLE RICORRENTI .

30 QUANTO AL PUNTO SE LE RICORRENTI SIANO RIGUARDATE IN MODO DIRETTO , BASTA OSSERVARE CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO HA LASCIATO IMPREGIUDICATI TUTTI GLI EFFETTI DEL SISTEMA TARIFFARIO ISTITUITO , MENTRE IL PROCEDIMENTO RICHIESTO DALLE RICORRENTI SFOCEREBBE IN UNA DECISIONE DI SOPPRESSIONE O DI MODIFICA DI DETTO SISTEMA . COSI STANDO LE COSE , SI DEVE QUINDI AMMETTERE CHE LE RICORRENTI SONO DIRETTAMENTE RIGUARDATE DALLA DECISIONE IMPUGNATA .

31 NE CONSEGUE CHE L ' ATTO IMPUGNATO COSTITUISCE NEI CONFRONTI DELLE RICORRENTI UNA DECISIONE CHE LE RIGUARDA DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA DEL TRATTATO .

32 PER TUTTI QUESTI MOTIVI SI DEVONO DICHIARARE RICEVIBILI I RICORSI E DISPORRE IL PROSEGUIMENTO DEL PROCEDIMENTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

33 LE SPESE VANNO RISERVATE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNCIANDOSI PRIMA DI ENTRARE NEL MERITO , DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO E RICEVIBILE .

2 ) LE SPESE SONO RISERVATE .