SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 4 LUGLIO 1985. - AS-AUTOTEILE SERVICE GMBH CONTRO PIERRE MALHE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESGERICHTSHOF). - ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - COMPETENZA DEI GIUDICI DEL LUOGO DELL'ESECUZIONE. - CAUSA 220/84.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02267
edizione speciale spagnola pagina 00791
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - COMPETENZE ESCLUSIVE - LITI ' IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE ' - NOZIONE - AZIONI DI OPPOSIZIONE ALL ' ESECUZIONE CONTEMPLATE DAL DIRITTO TEDESCO - INCLUSIONE - DOMANDE CHE POSSONO ESSERE PROPOSTE MEDIANTE UN ' AZIONE DEL GENERE - LIMITI
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 16 , N . 5 )
LE OPPOSIZIONI ALL ' ESECUZIONE CONTEMPLATE DAL PAR 767 DEL CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE RIENTRANO , IN QUANTO TALI , NELLA NORMA DI COMPETENZA DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , MA QUESTA NORMA NON CONSENTE , TUTTAVIA , DI DEDURRE DINANZI AI GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO DEVE AVER LUOGO L ' ESECUZIONE , IN SEDE DI OPPOSIZIONE A QUESTA , LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESECUZIONE CON UN CREDITO DEL QUALE , SE VENISSE FATTO VALERE AUTONOMAMENTE , I GIUDICI DI TALE STATO CONTRAENTE NON SAREBBERO COMPETENTI A CONOSCERE .
NEL PROCEDIMENTO 220/84 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 3 DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE , DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DAL BUNDESGERICHTSHOF NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
AS-AUTOTEILE SERVICE GMBH , CON SEDE IN BUHL ( REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ),
E
PIERRE MALHE , INDUSTRIALE , RESIDENTE IN SALEUX ( FRANCIA ),
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ,
1 CON ORDINANZA 9 LUGLIO 1984 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 28 AGOSTO SUCCESSIVO , IL BUNDESGERICHTSHOF HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 3 DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 , RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE , DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ( IN PROSIEGUO : ' LA CONVENZIONE ' ), TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 16 , N . 5 , DI TALE CONVENZIONE .
2 DAL FASCICOLO RISULTA CHE LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SOCIETA AS-AUTOTEILE CON SEDE IN BUHL , SI OCCUPA DEL RECUPERO DI PARTI DI AUTOMOBILI USATE ED E STATA IN RAPPORTI DI AFFARRI CON LA SOCIETA PAT GMBH , CON SEDE IN MECKENHEIM , NEI PRESSI DI BONN ; UNO DEI SOCI DI QUEST ' ULTIMA E IL RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SIG . PIERRE MALHE , CHE GESTISCE LA SOCIETE DE RECUPERATION DE PIECES AUTOMOBILES A SALEUX ( FRANCIA ). IN DATA 5 APRILE 1978 , LA AS-AUTOTEILE OTTENEVA DAL LANDGERICHT DI BONN , NEI CONFRONTI DELLA PAT , UNA SENTENZA DI CONDANNA CONTUMACIALE AL PAGAMENTO DI 1 001 476,95 DM , PIU GLI INTERESSI , PER FORNITURA DI MERCE DIFETTOSA .
3 ALLORCHE TENTAVA DI DARE ESECUZIONE A TALE SENTENZA NEI CONFRONTI DELLA PAT , LA AS-AUTOTEILE DOVEVA CONSTATARE CHE QUEST ' ULTIMA ERA DIVENUTA INSOLVIBILE . SECONDO LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , TALE INSOLVIBILITA ERA DOVUTA AL FATTO CHE LA LIQUIDITA DELLA PAT ERA STATA ILLECITAMENTE TRASFERITA SOTTO FORMA DI PROFITTI FITTIZI AD UNO DEI SOCI , IL SIG . MALHE , RESIDENTE IN FRANCIA . ESSA OTTENEVA PERCIO , IN DATA 6 MARZO 1980 , DALL ' AMTSGERICHT DI RHEINBACH , UN ' ORDINANZA DI PIGNORAMENTO E DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO CHE , A SUO PARERE , LA PAT POTEVA FAR VALERE CONTRO IL SIG . MALHE PER INDEBITO ARRICCHIMENTO .
4 SULLA BASE DI TALE ORDINANZA , LA AS-AUTOTEILE ESPERIVA CONTRO IL MALHE UN ' AZIONE DI PAGAMENTO DINANZI AL LANDGERICHT DI BADEN-BADEN . DAGLI ATTI NON RISULTA SU QUALI ARGOMENTI GIURIDICI DI MERITO FOSSE FONDATA LA DOMANDA . IN OGNI CASO , IL LANDGERICHT DI BADEN-BADEN DICHIARAVA LA PROPRIA COMPETENZA INTERNAZIONALE E , CON SENTENZA 17 NOVEMBRE 1981 , CONDANNAVA IL MALHE A VERSARE ALLA AS-AUTOTEILE , A CONCORRENZA DEL CREDITO DI QUEST ' ULTIMA , GLI IMPORTI CORRISPONDENTI ALL ' INDEBITO ARRICCHIMENTO AI DANNI DELLA SOCIETA PAT .
5 CONTRO TALE SENTENZA IL MALHE INTERPONEVA APPELLO DINANZI ALL ' OBERLANDESGERICHT DI KARLSRUHE , IL QUALE , CON SENTENZA 15 OTTOBRE 1982 , SI DICHIARAVA INCOMPETENTE IN BASE ALL ' ART . 2 DELLA CONVENZIONE , IN QUANTO L ' ASSERITO DEBITORE ERA DOMICILIATO IN FRANCIA . SECONDO L ' OBERLANDESGERICHT , NELLA FATTISPECIE ERANO PERCIO COMPETENTI I GIUDICI FRANCESI . LA AS-AUTOTEILE IMPUGNAVA TALE SENTENZA PER CASSAZIONE ( REVISION ) DINANZI AL BUNDESGERICHTSHOF , IL QUALE RESPINGEVA IL RICORSO CON ORDINANZA 7 NOVEMBRE 1983 . LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA E QUINDI DEFINITIVAMENTE RISOLTA PER QUANTO RIGUARDA IL PROCEDIMENTO DI MERITO .
6 NEL CORSO DI QUESTO PROCEDIMENTO IL LANDGERICHT DI BADEN-BADEN AVEVA EMESSO , IN DATA 17 DICEMBRE 1982 , UN ' ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI , CHE VENIVANO POSTE A CARICO DELLA AS-AUTOTEILE . POICHE TALE ORDINANZA ERA ESECUTIVA , LA AS-AUTOTEILE FORNIVA AL MALHE , AL FINE DI EVITARE L ' ESECUZIONE FORZATA , UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L ' IMPORTO DI 40 000 DM , DI CUI QUEST ' ULTIMO POSSIEDE ATTUALMENTE IL TITOLO .
7 NELLE SUDDETTE CIRCOSTANZE LA AS-AUTOTEILE PROPONEVA CONTRO IL MALHE , DINANZI ALLO STESSO LANDGERICHT , OPPOSIZIONE ALL ' ESECUZIONE ( ' VOLLSTRECKUNGSABWEHRKLAGE ' ) AI SENSI DEL PAR 767 DEL CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE , CHE COSI RECITA :
1 ) LE ECCEZIONI DI MERITO CONCERNENTI IL DIRITTO DI CREDITO ACCERTATO DALLA SENTENZA DEVONO ESSERE SOLLEVATE DAL DEBITORE MEDIANTE DOMANDA DA PROPORRE AL GIUDICE DINANZI AL QUALE IL PROCESSO SI E SVOLTO IN PRIMA ISTANZA .
2 ) ESSE SONO AMMISSIBILI SOLTANTO QUALORA I MOTIVI SUI QUALI SI BASANO SIANO SORTI DOPO LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO DURANTE IL QUALE , AL PIU TARDI , A NORMA DEL PRESENTE CODICE , AVREBBERO DOVUTO ESSERE SOLLEVATE SIFFATTE ECCEZIONI , E IN QUANTO NON POSSANO PIU ESSER FATTE VALERE MEDIANTE ' EINSPRUCH ' ( OPPOSIZIONE AI SENSI DEL PAR 700 ZPO ).
3 ) NELLA RELATIVA DOMANDA , IL DEBITORE DEVE SOLLEVARE TUTTE LE ECCEZIONI DI MERITO CHE E IN GRADO DI FAR VALERE NEL MOMENTO IN CUI LA PROPONE .
8 A SOSTEGNO DELL ' OPPOSIZIONE , LA AS-AUTOTEILE DEDUCE LA COMPENSAZIONE DEL DEBITO DERIVANTE DALLA SUA CONDANNA ALLE SPESE CON IL CREDITO DERIVANTE DALL ' INDEBITO ARRICCHIMENTO DEL MALHE AI DANNI DELLA SOCIETA PAT , CREDITO CHE ERA STATO AD ESSA ASSEGNATO PER IL RECUPERO . OLTRE ALLA DICHIARAZIONE D ' INAMMISSIBILITA DELL ' ESECUZIONE FORZATA , LA AS-AUTOTEILE CHIEDE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO DELLA FIDEIUSSIONE .
9 CON SENTENZA 4 APRILE 1983 , IL LANDGERICHT DI BADEN-BADEN SI DICHIARAVA INCOMPETENTE , IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE L ' OPPOSIZIONE ERA CONNESSA AD UNA DOMANDA GIA DICHIARATA IRRICEVIBILE PER INCOMPETENZA DEI GIUDICI TEDESCHI .
10 CONTRO TALE SENTENZA , CON CUI IL LANDGERICHT AVEVA DICHIARATO IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE , LA AS-AUTOTEILE PROPONEVA RICORSO ' PER SALTUM ' AL BUNDESGERICHTSHOF , IL QUALE , IN SEDE DI CASSAZIONE , HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI COSI FORMULATE :
1 ) SE LE OPPOSIZIONI ALL ' ESECUZIONE AI SENSI DEL PAR 767 DELLA ' ZIVILPROZESSORDNUNG ' ( CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE ) RICADANO SOTTO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMPETENZA DI CUI ALL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE .
2 ) SE , A NORMA DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE , DINANZI AI GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO DEVE AVER LUOGO L ' ESECUZIONE POSSA DEDURSI , IN SEDE DI OPPOSIZIONE , LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESECUZIONE CON UN CREDITO DEL QUALE , SE VENISSE FATTO VALERE AUTONOMAMENTE , I GIUDICI DI TALE STATO CONTRAENTE NON SAREBBERO COMPETENTI A CONOSCERE .
3 ) SE LA COMPETENZA AI SENSI DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE SI ESTENDA AD UN PROCEDIMENTO IN CUI IL DEBITORE , ECCEPENDO L ' INAMMISSIBILITA DELL ' ESECUZIONE FORZATA , PRETENDA LA RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO DA CUI RISULTA UNA FIDEIUSSIONE DA LUI OFFERTA IN GARANZIA PER EVITARE L ' ESECUZIONE .
11 SECONDO L ' ART . 16 DELLA CONVENZIONE , ' INDIPENDENTEMENTE DAL DOMICILIO , HANNO COMPETENZA ESCLUSIVA : ( ... ) 5* IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE , I GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO HA LUOGO L ' ESECUZIONE ' .
12 RELATIVAMENTE ALLA PRIMA QUESTIONE , SI DEVE CONSTATARE CHE UN PROCEDIMENTO DEL TIPO DI QUELLO CONTEMPLATO DAL PAR 767 DEL CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE RIENTRA DI PER SE NELLA NORMA DI COMPETENZA DELL ' ART . 16 , N . 5 , IN RAGIONE DELLA SUA STRETTA CONNESSIONE CON IL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE . TUTTAVIA , TALE CONSTATAZIONE LASCIA APERTO IL PROBLEMA DI ACCERTARE QUALI SIANO LE ECCEZIONI DI MERITO CHE UNA PARTE PUO FAR VALERE NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE , SENZA SUPERARE I LIMITI DELL ' ART . 16 , N . 5 . E QUESTO L ' OGGETTO DELLA SECONDA QUESTIONE POSTA DAL BUNDESGERICHTSHOF .
13 TALE QUESTIONE MIRA INFATTI A STABILIRE SE , NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO D ' ESECUZIONE , UNA PARTE POSSA FAR VALERE , MEDIANTE ECCEZIONE , UN CREDITO DEL QUALE , SE VENISSE FATTO VALERE AUTONOMAMENTE , I GIUDICI DELLO STATO IN CUI DEVE AVER LUOGO L ' ESECUZIONE NON SAREBBERO COMPETENTI A CONOSCERE .
14 TALE QUESTIONE DEV ' ESSERE RISOLTA ALLA LUCE DEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE ED IN PARTICOLARE TENENDO CONTO DEI RAPPORTI FRA L ' ART . 2 E L ' ART . 16 .
15 AI SENSI DELL ' ART . 2 , LE PERSONE AVENTI IL DOMICILIO NEL TERRITORIO DI UNO STATO CONTRAENTE SONO CONVENUTE DAVANTI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALE DI TALE STATO . TALE NORMA MIRA A TUTELARE I DIRITTI DEL CONVENUTO ; ESSA RAPPRESENTA PERCIO UN CONTRAPPESO ALLE FACILITAZIONI CHE LA CONVENZIONE CONSENTE PER QUANTO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI STRANIERE . NELLA FATTISPECIE , I GIUDICI TEDESCHI HANNO GIA RICONOSCIUTO CHE , POICHE IL CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE E DOMICILIATO IN FRANCIA , L ' ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI CREDITO FATTO VALERE DALL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE RIENTRA NELLA COMPETENZA DEI GIUDICI FRANCESI .
16 L ' ART . 16 DELLA CONVENZIONE APPORTA A TALE NORMA GENERALE UNA SERIE DI DEROGHE , SOTTO FORMA DI COMPETENZE ESCLUSIVE , PER TALUNE CONTROVERSIE CHE , IN RAGIONE DELL ' UBICAZIONE DI UN IMMOBILE , DELLA SEDE DI UNA SOCIETA , DELL ' ISCRIZIONE IN UN PUBBLICO REGISTRO O - COME PREVISTO DAL N . 5 - DEL LUOGO IN CUI SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESECUZIONE , PRESENTANO PARTICOLARI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO DI UNO STATO CONTRAENTE DIVERSO DA QUELLO DESIGNATO NELL ' ART . 2 .
17 DALLA SPECIFICITA DEL COLLEGAMENTO RICHIESTO DALL ' ART . 16 RISULTA CHE UNA PARTE NON PUO FONDARSI SULLA COMPETENZA CHE IL N . 5 DI QUESTO ARTICOLO ATTRIBUISCE AI GIUDICI DEL LUOGO DELL ' ESECUZIONE PER SOTTOPORRE A QUESTI GIUDICI , MEDIANTE ECCEZIONE , UNA PRETESA CHE , SE FATTA VALERE MEDIANTE AZIONE , RIENTRA , A NORMA DELL ' ART . 2 , NELLA COMPETENZA DEI GIUDICI DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE . IL FATTO DI SERVIRSI , A TAL FINE , DELL ' OPPOSIZIONE ALL ' ESECUZIONE E INCOMPATIBILE CON LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA , VOLUTA DALLA CONVENZIONE , TRA IL GIUDICE DEL DOMICILIO DEL CONVENUTO E IL GIUDICE DEL LUOGO DELL ' ESECUZIONE .
18 NELLA FATTISPECIE , POICHE I GIUDICI TEDESCHI SI SONO GIA DICHIARATI INCOMPETENTI A CONOSCERE DEL CREDITO DEDOTTO IN COMPENSAZIONE , IL FATTO DI INVOCARE TALE CREDITO AL FINE DI IMPEDIRE L ' ESECUZIONE DI UN ' ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE EMESSA NELLO STESSO PROCEDIMENTO COSTITUISCE , DA PARTE DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , UN MANIFESTO SVIAMENTO DI PROCEDURA PER OTTENERE INDIRETTAMENTE , DA PARTE DEI GIUDICI TEDESCHI , UNA DECISIONE RELATIVA AD UN DIRITTO DI CREDITO PER IL CUI ACCERTAMENTO TALI GIUDICI , SECONDO LA CONVENZIONE , NON SONO COMPETENTI .
19 LE PRIME DUE QUESTIONI DEL BUNDESGERICHTSHOF DEVONO QUINDI ESSERE RISOLTE NEL SENSO CHE LE OPPOSIZIONI ALL ' ESECUZIONE CONTEMPLATE DAL PAR 767 DEL CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE RIENTRANO , IN QUANTO TALI , NELLA NORMA DI COMPETENZA DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE , MA CHE QUESTA NORMA NON CONSENTE , TUTTAVIA , DI DEDURRE DINANZI AI GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO DEVE AVER LUOGO L ' ESECUZIONE , IN SEDE DI OPPOSIZIONE A QUEST ' ULTIMA , LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESECUZIONE CON UN CREDITO DEL QUALE , SE VENISSE FATTO VALERE AUTONOMAMENTE , I GIUDICI DI TALE STATO CONTRAENTE NON SAREBBERO COMPETENTI A CONOSCERE .
20 DATA QUESTA SOLUZIONE , LA TERZA QUESTIONE RISULTA PRIVA DI OGGETTO .
SULLE SPESE
21 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL BUNDESGERICHTSHOF CON ORDINANZA 9 LUGLIO 1984 , DICHIARA :
LE OPPOSIZIONI ALL ' ESECUZIONE CONTEMPLATE DAL PAR 767 DEL CODICE TEDESCO DI PROCEDURA CIVILE RIENTRANO , IN QUANTO TALI , NELLA NORMA DI COMPETENZA DELL ' ART . 16 , N . 5 , DELLA CONVENZIONE ; QUESTA NORMA NON CONSENTE , TUTTAVIA , DI DEDURRE DINANZI AI GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO DEVE AVER LUOGO L ' ESECUZIONE , IN SEDE DI OPPOSIZIONE A QUEST ' ULTIMA , LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESECUZIONE CON UN CREDITO DEL QUALE , SE VENISSE FATTO VALERE AUTONOMAMENTE , I GIUDICI DI TALE STATO CONTRAENTE NON SAREBBERO COMPETENTI A CONOSCERE .