SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 15 NOVEMBRE 1983. - FERDINAND M. J. J. DUIJNSTEE CONTRO LODEWIJK GODERBAUER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI). - CONVENZIONE DI BRUXELLES. - CAUSA 288/82.
raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 03663
edizione speciale spagnola pagina 01005
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - OGGETTO - PREMINENZA SULLE NORME NAZIONALI
2 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA E DELLA RICEVIBILITA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEI GIUDICI DI UNO STATO CONTRAENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE DI DICHIARARSI D ' UFFICIO INCOMPETENTE - PORTATA
( CONVENZIONE DEL 27 SETTEMBRE 1968 , ARTT . 16 , 19 )
3 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - COMPETENZE ESCLUSIVE - LITI ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DI BREVETTI ' - NOZIONE - INTERPRETAZIONE AUTONOMA
( CONVENZIONE DEL 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 16 , 4* )
4 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - COMPETENZE ESCLUSIVE - LITI ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DI BREVETTI ' - NOZIONE - LIMITI
( CONVENZIONE DEL 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 16 , 4* )
1 . LA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , INTESA A DETERMINARE LA COMPETENZA DEI GIUDICI DEGLI STATI CONTRAENTI NELL ' ORDINAMENTO INTRACOMUNITARIO IN MATERIA CIVILE , DEVE PREVALERE SULLE NORME NAZIONALI CON ESSA INCOMPATIBILI .
2 . L ' ART . 19 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 IMPONE AL GIUDICE NAZIONALE L ' OBBLIGO DI DICHIARARSI D ' UFFICIO INCOMPETENTE OGNIQUALVOLTA ACCERTI L ' ESISTENZA DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DI UN GIUDICE DI UN ALTRO STATO CON TRAENTE AI SENSI DELL ' ART . 16 DELLA CONVENZIONE , ANCHE SE LA NORMA PROCESSUALE NAZIONALE LIMITA L ' INDAGINE DEL GIUDICE NELL ' AMBITO DI UN RICORSO PER CASSAZIONE AI MEZZI DEDOTTI DALLE PARTI .
3 . LA NOZIONE DI LITE ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DEI BREVETTI ' , DI CUI ALL ' ART . 16 , 4* DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 VA CONSIDERATA COME UNA NOZIONE AUTONOMA DESTINATA A RICEVERE APPLICAZIONE UNIFORME IN TUTTI GLI STATI CONTRAENTI .
4.LA NOZIONE DI LITE ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DI BREVETTI ' , DI CUI ALL ' ART . 16 , 4* DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , NON COMPRENDE LA CONTROVERSIA FRA UN IMPIEGATO , AUTORE DI UN ' INVENZIONE PER LA QUALE SIA STATO CHIESTO O OTTENUTO UN BREVETTO , E IL SUO DATORE DI LAVORO QUANDO LA LITE VERTE SUI LORO RISPETTIVI DIRITTI SUL BREVETTO STESSO DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .
NEL PROCEDIMENTO 288/82 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 3 DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 , RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI , GIUDICE DI CASSAZIONE , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
FERDINAND M . J . J . DUIJNSTEE , IN QUALITA DI CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA BV SCHROEFBOUTENFABRIEK ,
E
LODEWIJK GODERBAUER ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 19 E 16 , 4* DELLA CONVENZIONE ,
1 CON SENTENZA 29 OTTOBRE 1982 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 3 NOVEMBRE SUCCESSIVO , LO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 , RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ( IN PROSIEGUO : ' LA CONVENZIONE ' ), TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 16 , 4* , E 19 DELLA CONVENZIONE .
2 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO D ' UN RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL SIG . FERDINAND M . J . J . DUIJNSTEE AVVERSO LA SENTENZA 20 MAGGIO 1981 DEL GERECHTSHOF DI ' S-HERTOGENBOSCH , CHE CONFERMA UNA SENTENZA DELL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI MAASTRICHT .
3 IL 28 NOVEMBRE 1979 , IL SIG . DUIJNSTEE , IN QUALITA DI CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA BV SCHROEFBOUTENFABRIEK , CHIEDEVA ALL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI MAASTRICHT , CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTO URGENTE , DI INGIUNGERE AL SIG . LODEWIJK GODERBAUER , EX DIRETTORE DI DETTA IMPRESA , DI TRASFERIRE ALLA SOCIETA FALLITA LE DOMANDE DI BREVETTO DEPOSITATE ED I BREVETTI OTTENUTI IN VENTIDUE PAESI , FRA I QUALI TALUNI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE , PER UNA INVENZIONE CHE IL GODERBAUER AVEVA FATTO QUANDO ERA DIPENDENTE DI DETTA SOCIETA . L ' ISTANZA DEL DUIJNSTEE , CHE SI BASAVA SUL FATTO CHE L ' UFFICIO OLANDESE DEI BREVETTI AVEVA RICONOSCIUTO ALLA SOCIETA BV , SCHROEFBOUTENFABRIEK IL DIRITTO AL BREVETTO OLANDESE PER L ' INVENZIONE DEL GODERBAUER , VENIVA RESPINTA IL 19 DICEMBRE 1979 .
4 CON CITAZIONE 21 DICEMBRE 1979 , IL GODERBAUER CONVENIVA A SUA VOLTA IL CURATORE DEL FALLIMENTO AVANTI L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI MAASTRICHT SOSTENENDO CHE , SE E IN QUANTO I BREVETTI E LE DOMANDE DI BREVETTI INDICATI NELLA CITAZIONE APPARTENESSERO ALLA SOCIETA FALLITA , EGLI AVEVA AL RIGUARDO IL DIRITTO DI RITENZIONE NEI CONFRONTI DEL CURATORE SU TALI BREVETTI E DOMANDE . IL DUIJNSTEE PRESENTAVA UNA DOMANDA RICONVENZIONALE CHE IN SOSTANZA COINCIDEVA CON LA PRECEDENTE ISTANZA DI PROVVEDIMENTO URGENTE DEL 28 NOVEMBRE 1979 .
5 CON SENTENZA 24 APRILE 1980 , L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK RESPINGEVA SIA LA DOMANDA DEL GODERBAUER SIA LA DOMANDA RICONVENZIONALE DEL DUIJNSTEE . QUESTA SENTENZA VENIVA CONFERMATA IN APPELLO DAL GERECHTSHOF DI ' S-HERTOGENBOSCH CON SENTENZA 20 MAGGIO 1981 .
6 AVVERSO QUEST ' ULTIMA DECISIONE IL DUIJNSTEE HA PRESENTATO RICORSO PER CASSAZIONE DEDUCENDO LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE OLANDESE SUI BREVETTI DI INVENZIONE .
7 BENCHE IL RICORSO PER CASSAZIONE SI BASI SOLO SUL MOTIVO ATTINENTE ALLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO OLANDESE IN MATERIA DI BREVETTI , LO HOGE RAAD HA CIONONDIMENO ESPRESSO DUBBI QUANTO ALLA PROPRIA COMPETENZA A CONOSCERE DELLA CAUSA IN CONSIDERAZIONE DI TALUNI ELEMENTI CHE INTERESSANO IL DIRITTO DI ALTRI STATI E CHE , A NORMA DELL ' ART . 16 , 4* , DELLA CONVENZIONE POTREBBERO COMPORTARE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEI GIUDICI DI ALTRI STATI CONTRAENTI .
8 IN PRIMO LUOGO , LO HOGE RAAD SI E CHIESTO SE , AMMESSO CHE NEL CASO DI SPECIE LA COMPETENZA ESCLUSIVA A CONOSCERE DELLA CAUSA SPETTI A UN GIUDICE DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE , TALE COMPETENZA DEBBA ESSERE RICONOSCIUTA ANCHE SE NESSUNA DELLE PARTI VI ABBIA FATTO RIFERIMENTO . INFATTI , A TERMINI DELL ' ART . 419 , N . 1 , DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE OLANDESE LO HOGE RAAD LIMITA LA SUA INDAGINE ' AI MOTIVI SU CUI E BASATO IL RICORSO ' , MENTRE L ' ART . 19 DELLA CONVENZIONE DISPONE CHE ' IL GIUDICE DI UNO STATO CONTRAENTE , INVESTITO A TITOLO PRINCIPALE DI UNA CONTROVERSIA PER LA QUALE L ' ART . 16 PRESCRIVE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI UN ORGANO GIUDISDIZIONALE DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE , DICHIARA D ' UFFICIO LA PROPRIA INCOMPETENZA ' .
9 CON LA PRIMA QUESTIONE , LO HOGE RAAD CHIEDE PERTANTO ALLA CORTE DI PRECISARE SE L ' OBBLIGO , IMPOSTO AL GIUDICE DI UNO STATO CONTRAENTE DALL ' ART . 19 DELLA CONVENZIONE , DI DICHIARARE D ' UFFICIO LA PROPRIA INCOMPETENZA COMPORTI CHE UNA DISPOSIZIONE QUALE L ' ART . 419 , N . 1 , DEL CODICE OLANDESE DI PROCEDURA CIVILE VENGA POSTA IN NON CALE , DI GUISA CHE IL GIUDICE DI CASSAZIONE DEBBA INCLUDERE NELLA SUA INDAGINE LA QUESTIONE SE IL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE IMPUGNATO SIA STATO EMESSO IN UNA CONTROVERSIA AI SENSI DELL ' ART . 19 E , IN CASO AFFERMATIVO , ANCHE QUALORA LA QUESTIONE DI CUI TRATTASI NON SIA STATA SOLLEVATA CON UN MOTIVO DI CASSAZIONE .
10 ONDE RISOLVERE LA QUESTIONE , VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE GLI SCOPI PERSEGUITI DALLA CONVENZIONE .
11 COME EMERGE DALLA STESSA CONVENZIONE , GLI STATI CONTRAENTI , NELL ' INTENTO DI ' POTENZIARE NELLA COMUNITA LA TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI SUL SUO TERRITORIO ' HANNO RITENUTO CHE FOSSE A TAL FINE NECESSARIO ' DETERMINARE LA COMPETENZA DEI RISPETTIVI ORGANI GIURISDIZIONALI NELL ' ORDINAMENTO INTERNAZIONALE , FACILITARE IL RICONOSCIMENTO E CREARE UNA PROCEDURA RAPIDA INTESA A GARANTIRE L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI , DEGLI ATTI AUTENTICI E DELLE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE ' .
12 TANTO LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA QUANTO QUELLE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO E ALL ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI HANNO QUINDI LO SCOPO DI POTENZIARE LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE PERSONE STABILITE NELLA COMUNITA .
13 ORBENE , IL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO NELL ' ORDINAMENTO COMUNITARIO E GLI SCOPI PERSEGUITI DALLA CONVENZIONE , AI SENSI DELL ' ART . 220 DEL TRATTATO , SUL QUALE ESSA E BASATA , ESIGONO CHE LA PARITA E L ' UNIFORMITA DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI CHE RISULTANO DALLA CONVENZIONE PER GLI STATI CONTRAENTI E PER GLI INTERESSATI , VADANO GARANTITE , INDIPENDENTEMENTE DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO DI DETTI STATI .
14 SI DEVE CONCLUDERE CHE LA CONVENZIONE , INTESA A DETERMINARE LA COMPETENZA DEI GIUDICI DEGLI STATI CONTRAENTI NELL ' ORDINAMENTO INTRACOMUNITARIO IN MATERIA CIVILE , DEVE PREVALERE SULLE NORME INTERNE CON ESSA INCOMPATIBILI .
15 LA PRIMA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ART . 19 DELLA CONVENZIONE IMPONE AL GIUDICE NAZIONALE L ' OBBLIGO DI DICHIARARSI D ' UFFICIO INCOMPETENTE OGNI QUAL VOLTA CONSTATI L ' ESISTENZA DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA D ' UN GIUDICE D ' UN ALTRO STATO CONTRAENTE AI SENSI DELL ' ART . 16 DELLA CONVENZIONE , ANCHE SE LA NORMA PROCESSUALE NAZIONALE LIMITI L ' INDAGINE DEL GIUDICE NELL ' AMBITO DI UN RICORSO PER CASSAZIONE AI MEZZI DEDOTTI DALLE PARTI .
16 CON LA SECONDA QUESTIONE , LO HOGE RAAD CHIEDE SE LA NOZIONE DI CONTROVERSIA ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DI BREVETTI ' AI SENSI DELL ' ART . 16 , 4* , DELLA CONVENZIONE , CHE ATTRIBUISCE COMPETENZA ESCLUSIVA AI GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEL BREVETTO , DEBBA ESSERE DEFINITA IN BASE AL DIRITTO DELLO STATO CONTRAENTE AI CUI GIUDICI DETTA DISPOSIZIONE FA RIFERIMENTO OVVERO IN BASE ALLA LEX FORI O ANCORA , IN BASE AD UNA INTERPRETAZIONE AUTONOMA DELLA STESSA DISPOSIZIONE .
17 LA CORTE HA AVUTO PIU VOLTE L ' OCCASIONE DI PRONUNCIARSI SUI CRITERI DI RIFERIMENTO DA USARE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE NOZIONI CHE FIGURANO NELLA CONVENZIONE . COSI , NELLA SENTENZA 22 FEBBRAIO 1979 ( CAUSA 133/78 , GOURDAIN , RACC . 1979 , PAG . 743 ) ESSA HA AFFERMATO CHE ' ONDE GARANTIRE , NELLA MISURA DEL POSSIBILE , LA PARITA E L ' UNIFORMITA DEI DIRITTI E DELLE OBBLIGAZIONI CHE DERIVANO DA QUESTA PER GLI STATI CONTRAENTI E PER LE PERSONE INTERESSATE ' OCCORRE CHE L ' ART . 1 DELLA CONVENZIONE NON SIA INTERPRETATO ' COME UN SEMPLICE RINVIO AL DIRITTO NAZIONALE DI QUESTO O DI QUELLO STATO CONTRAENTE ' E CHE LE NOZIONI USATE NELL ' ART . 1 SIANO CONSIDERATE COME ' NOZIONI AUTONOME DA INTERPRETARSI CON RIFERIMENTO AGLI SCOPI ED AL SISTEMA DELLA CONVENZIONE NONCHE AI PRINCIPI GENERALI CHE SI DESUMONO DAL COMPLESSO DEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI ' . L ' ESIGENZA D ' UNA INTERPRETAZIONE AUTONOMA E STATA SOTTOLINEATA DALLA CORTE ANCHE NELLA SENTENZA 21 GIUGNO 1978 , ( CAUSA 150/77 , OTT , RACC . 1978 , PAG . 1432 ), PER QUANTO RIGUARDA LE NOZIONI CHE FIGURANO NEGLI ARTT . 13 E 14 , 2* COMMA , DELLA CONVENZIONE , E NELLA SENTENZA 22 MARZO 1983 , ( CAUSA 34/82 , PETERS BAUUNTERNEHMUNG , RACC . 1983 , PAG . 987 ) CON RIGUARDO ALLE NOZIONI CHE FIGURANO NELL ' ART . 5 , 1* , DELLA CONVENZIONE .
18 NEL CASO DI SPECIE , TANTO UNA INTERPRETAZIONE IN BASE ALLA LEGGE DELLO STATO CONTRAENTE I CUI GIUDICI SONO COMPETENTI A TERMINI DELL ' ART . 16 , 4* , QUANTO UNA INTERPRETAZIONE IN BASE ALLE LEX FORI RISCHIEREBBERO DI PORTARE A SOLUZIONI DIVERGENTI , COMPROMETTENDO COSI LA PARITA E L ' UNIFORMITA DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI CHE RISULTANO DALLA CONVENZIONE PER LE PERSONE INTERESSATE .
19 PERTANTO , LA NOZIONE DI CONTROVERSIA ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DI BREVETTI ' DI CUI ALL ' ART . 16 , 4* VA CONSIDERATA COME UNA NOZIONE AUTONOMA DESTINATA A RICEVERE UNA APPLICAZIONE UNIFORME IN TUTTI GLI STATI CONTRAENTI .
20 LA SOLUZIONE DATA ALLA SECONDA QUESTIONE OBBLIGA LA CORTE A PRECISARE IL CONTENUTO DELLA NOZIONE DI CONTROVERSIA ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DI BREVETTI ' , IN QUANTO LO HOGE RAAD HA CHIESTO , CON LA TERZA QUESTIONE , SE DETTA NOZIONE POSSA COMPRENDERE UNA CONTROVERSIA COME QUELLA CHE E OGGETTO DELLA CAUSA PRINCIPALE .
21 PER RISOLVERE LA TERZA QUESTIONE , OCCORRE ANCORA RICHIAMARSI AGLI SCOPI E AL SISTEMA DELLA CONVENZIONE .
22 ALL ' UOPO , VA OSSERVATO CHE LA COMPETENZA ESCLUSIVA PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DEI BREVETTI , ATTRIBUITA AI GIUDICI DEGLI STATI CONTRAENTI NEL CUI TERRITORIO SONO STATI RICHIESTI O EFFETTUATI IL DEPOSITO O LA REGISTRAZIONE DEL BREVETTO , E GIUSTIFICATO DAL FATTO CHE QUESTI GIUDICI SONO QUELLI CHE MEGLIO SONO SITUATI PER CONOSCERE DEI CASI NEI QUALI LA CONTROVERSIA VERTE DIRETTAMENTE SULLA VALIDITA DEL BREVETTO O SULL ' ESISTENZA DEL DEPOSITO O DELLA REGISTRAZIONE .
23 PER CONTRO , COM ' E ESPRESSAMENTE DETTO NELLA RELAZIONE DI ESPERTI CONCERNENTE LA CONVENZIONE DI BRUXELLES ( GU C 59 , PAG . 36 ), PER ' LE ALTRE AZIONI , COMPRESA L ' AZIONE DI CONTRAFFAZIONE , SONO APPLICABILI LE NORME GENERALI DELLA CONVENZIONE ' . QUESTA PRECISAZIONE CONFERMA IL CARATTERE RESTRITTIVO DELL ' ART . 16 , 4* .
24 NE CONSEGUE CHE VANNO CONSIDERATE CONTROVERSIE ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DI BREVETTI ' LE CONTROVERSIE NELLE QUALI L ' ATTRIBUZIONE D ' UNA COMPETENZA ESCLUSIVA AI GIUDICI DEL LUOGO DI RILASCIO DEL BREVETTO E GIUSTIFICATA ALLA LUCE DEI SUMMENZIONATI ELEMENTI , QUALI LE LITI VERTENTI SULLA VALIDITA , SULL ' ESISTENZA O SULLA DECADENZA DEL BREVETTO OVVERO SULLA RIVENDICAZIONE D ' UN DIRITTO DI PARITA PER UN DEPOSITO PRECEDENTE .
25 QUALORA , VICEVERSA , LA CONTROVERSIA NON VERTA DIRETTAMENTE SULLA VALIDITA DEL BREVETTO O SULL ' ESISTENZA DEL DEPOSITO O DELLA REGISTRAZIONE , SI DEVE RITENERE CHE NESSUNA RAGIONE PARTICOLARE MILITI A FAVORE DELL ' ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA AI GIUDICI DELLO STATO CONTRAENTE IN CUI IL BREVETTO E STATO RICHIESTO O RILASCIATO E CHE , DI CONSEGUENZA , UNA CONTROVERSIA DEL GENERE NON RIENTRI NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 16 , 4* .
26 IN UN CASO COME QUELLO DI SPECIE , NE LA VALIDITA DEI BREVETTI NE LA REGOLARITA DELLA LORO REGISTRAZIONE NEI VARI PAESI SONO CONTROVERSE TRA LE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE . LA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA DIPENDE INFATTI UNICAMENTE DAL SE IL TITOLARE DEL DIRITTO AL BREVETTO SIA IL GODERBAUER OVVERO LA SOCIETA IN ISTATO DI FALLIMENTO BV SCHROEFBOUTENFABRIEK , IL CHE VA ACCERTATO IN BASE AI RAPPORTI GIURIDICI GIA INTERCORSI FRA GLI INTERESSATI . NON SI DEVE QUINDI APPLICARE LA NORMA DEL FORO SPECIALE DI CUI ALL ' ART . 16 , 4* .
27 IN PROPOSITO , VA RICORDATO CHE TANTO LA CONVENZIONE DI MONACO DI BAVIERA 5 OTTOBRE 1973 SUL BREVETTO EUROPEO , QUANTO LA CONVENZIONE DI LUSSEMBURGO 15 SETTEMBRE 1975 SUL BREVETTO COMUNITARIO ( GU L 17 , 1976 ), NON ANCORA IN VIGORE , FANNO UNA NETTISSIMA DISTINZIONE TRA LA COMPETENZA PER LE CONTROVERSIE CONCERNENTI IL DIRITTO AL BREVETTO , SOPRATTUTTO NEL CASO IN CUI IL BREVETTO RI GUARDI L ' INVENZIONE DI UN DIPENDENTE , E LA COMPETENZA PER LE LITI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DEI BREVETTI . BENCHE QUESTE DUE CONVENZIONI NON SI APPLICHINO NELLA FATTISPECIE , IL FATTO CHE ESSE AMMETTANO ESPRESSAMENTE UNA DISTINZIONE DEL GENERE COSTITUISCE UN ELEMENTO CHE CORROBORA L ' INTERPRETAZIONE DATA DALLA CORTE ALLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES .
28 LA TERZA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE LA NOZIONE DI CONTROVERSIA ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DI BREVETTI ' NON COMPRENDE LE CONTROVERSIE FRA DIPENDENTI , AUTORI DI INVENZIONI PER LE QUALI SIA STATO CHIESTO O OTTENUTO UN BREVETTO , E DATORI DI LAVORO QUANDO LA LITE VERTA SUI LORO RISPETTIVI DIRITTI SUL BREVETTO DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .
SULLE SPESE
29 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( QUARTA SEZIONE )
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI , CON SENTENZA 29 OTTOBRE 1982 , DICHIARA :
1* L ' ART . 19 DELLA CONVENZIONE IMPONE AL GIUDICE NAZIONALE L ' OBBLIGO DI DICHIARARSI D ' UFFICIO INCOMPETENTE OGNI QUALVOLTA CONSTATI L ' ESISTENZA DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA D ' UN GIUDICE D ' UN ALTRO STATO CONTRAENTE AI SENSI DELL ' ART . 16 DELLA CONVENZIONE , ANCHE SE LA NORMA PROCESSUALE NAZIONALE LIMITA L ' INDAGINE DEL GIUDICE NELL ' AMBITO DI UN RICORSO PER CASSAZIONE AI MEZZI DEDOTTI DALLE PARTI .
2*LA NOZIONE DI CONTROVERSIA ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DEI BREVETTI ' , DI CUI ALL ' ART . 16 , 4* , VA CONSIDERATA COME UNA NOZIONE AUTONOMA DESTINATA A RICEVERE UNA APPLICAZIONE UNIFORME IN TUTTI GLI STATI CONTRAENTI .
3*LA NOZIONE DI CONTROVERSIA ' IN MATERIA DI REGISTRAZIONE O DI VALIDITA DI BREVETTI ' NON COMPRENDE LE CONTROVERSIE FRA DIPENDENTI , AUTORI DI INVENZIONI PER LE QUALI SIA STATO CHIESTO O OTTENUTO UN BREVETTO E DATORI DI LAVORO QUANDO LA LITE VERTE SUI LORO RISPETTIVI DIRITTI SUL BREVETTO DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .